Sentenza 20 novembre 2008
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la detenzione di quantità inferiori ai limiti indicati nel D.M. richiamato dall'art. 73, comma primo - bis, lett. a), del d. P.R. n. 309 del 1990, non costituisce un dato di per sè decisivo ai fini della esclusione della rilevanza penale della condotta, in quanto il superamento del limite ivi fissato rappresenta solo uno dei parametri normativi rilevanti ai fini dell'affermazione della responsabilità e l'esclusione della destinazione della droga ad un uso strettamente personale ben può essere ritenuta dal giudice anche in forza di ulteriori circostanze dell'azione, alcune delle quali sono espressamente tipizzate nella disposizione normativa sopra citata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2008, n. 48434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48434 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 20/11/2008
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 2611
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 000414/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di CATANIA;
nei confronti di:
1) UL IN N. IL 24/04/1966;
avverso SENTENZA del 30/10/2007 TRIB. SEZ. DIST. di MASCALUCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORTESE ARTURO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Il P.G. ricorrente impugna la sentenza di cui in epigrafe, emessa ex art. 469 c.p.p., che ha assolto UL AC dal delitto D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, ritenendo il fatto della detenzione di cocaina non previsto dalla legge come reato, per essere il principio attivo pari a 660 mg e, quindi, inferiore al valore di 750 mg stabilito come limite minimo per la rilevanza penale della detenzione "de qua" dal D.M. richiamato dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a). Deduce che il citato limite fissato dal D.M. non è previsto dalla legge come limite minimo per la rilevanza penale della detenzione di droga, bensì, al contrario, come limite il cui superamento costituisce elemento di valutazione per l'esclusione della destinazione della droga ad uso esclusivamente personale, fermo restando che tale esclusione, al fine della punibilità della detenzione, può essere ritenuta, anche in presenza di detenzione inferiore al detto limite, in forza di altri elementi connotanti la condotta, come reso evidente dall'ultima parte del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a).
Il ricorso è fondato.
Non c'è dubbio, invero, che alla stregua dell'inequivoco tenore della complessiva previsione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), il superamento del limite fissato dal D.M. ivi richiamato costituisce solo uno dei possibili elementi di valutazione per l'esclusione della destinazione della droga ad uso esclusivamente personale e, quindi, non implica affatto che la detenzione di quantità inferiore al detto limite sia "ipso facto" scriminata, ben potendo l'esclusione stessa essere ritenuta in forza di altri elementi connotanti la condotta, di cui alcuni sono indicati nella stessa norma sopra citata.
L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al giudice di merito, che procederà a nuovo giudizio, attenendosi al principio surrichiamato.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Catania per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2008