Sentenza 17 dicembre 2003
Massime • 1
Il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento al delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente, in costanza di detta detenzione, atteso che nei reati permanenti qualunque agevolazione del colpevole, prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve inevitabilmente in un concorso, quanto meno a carattere morale.
Commentario • 1
- 1. L'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 TU stupefacenti (Cass. pen. SSUU, n.36258/2012)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2003, n. 4927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4927 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 17/12/2003
1. Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1688
3. Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 034103/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G. Corte Appello di Brescia;
nei confronti dell'imputata NI ES;
avverso la sentenza 9/5/02 Tribunale Brescia Sez. St. Breno;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
udito il P.G. in persona del Dott. Galati Giovanni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 9/5/02 il Giudice Monocratico del Tribunale di Brescia Sez. St. di Breno dichiarava non doversi procedere nei confronti di NI ES in ordine al reato di favoreggiamento reale ex art. 379 c.p., perché estinto per prescrizione. Era ascritto all'imputata di avere aiutato il convivente TT NO ad assicurarsi gr. 303,95 di cocaina e n. 11 cartucce calibro 38, derivanti dai reati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione abusiva di munizioni, detenendole e occultandole.
Avverso tale sentenza ricorre per Cassazione il P.G. presso la Corte di Appello di Brescia, chiedendone l'annullamento, segnatamente in relazione al reato ex art. 379 c.p. e denunziando con l'unico motivo a sostegno la violazione o erronea applicazione dell'art. 379 c.p., avendo il giudice di prime cure errato nel ritenere a carico dell'imputato il reato di favoreggiamento reale, in luogo del concorso, quanto meno morale, nella detenzione della droga e delle armi, che la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto in simili fattispecie, di guisa che non poteva ritenersi maturata quanto meno per la condotta criminosa avente ad oggetto la droga, la prescrizione pur con la conferma delle attenuanti generiche.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione. Il rilievo che il P.G. ha posto a fondamento dell'impugnazione si adegua alla consolidata giurisprudenza di legittimità, qui pienamente condivisa, a mente della quale in caso di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, reato a condotta permanente, non è configurabile il reato di favoreggiamento, in quanto qualunque agevolazione del colpevole, in costanza di tale condotta, si risolve inevitabilmente in un concorso, quanto meno morale con il colpevole stesso (Cass. Sez. 6^ 2/7/94 rv. 198764; 20/10/00 rv. 218409). Sul punto la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Brescia per il giudizio, trattandosi di sentenza predibattimentale, emessa su accordo delle parti. Per il resto il ricorso va rigettato, giacché la detenzione delle cartucce è comunque travolta dalla prescrizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle sostanze stupefacenti e rinvia al Tribunale di Brescia per il giudizio;
rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004