Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2008, n. 39205
CASS
Sentenza 9 luglio 2008

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In caso di concorso di persone nel reato, ai fini della sussistenza della giurisdizione penale dello Stato italiano e per la punibilità di tutti in concorrenti, è sufficiente che nel territorio dello Stato sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione da parte di uno qualsiasi dei concorrenti. (Fattispecie in tema di reati concernenti gli stupefacenti, in cui le modalità di trasporto dello stupefacente sequestrato all'estero erano state concordate telefonicamente dall'Italia, ove erano stati apprestati i mezzi finanziari per l'operazione e reclutati i corrieri).

In forza del rinvio contenuto nell'art. 442, primo comma, cod. proc. pen., alle norme dettate per la sentenza emessa a seguito del dibattimento, la sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato celebrato in camera di consiglio deve essere pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza, e non mediante deposito in cancelleria. (In motivazione, la S.C. ha comunque precisato che la pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria non comporta alcuna nullità).

Nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte nullità - nella specie, per mancato avviso dell'udienza al difensore di fiducia - verificatesi nel precedente giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, in quanto, in relazione a quest'ultimo giudizio, trova applicazione in via analogica il divieto previsto dall'art. 627, comma quarto, cod. proc. pen. e la sentenza resa dalla Corte di cassazione è impugnabile solo con il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen. (inapplicabile nella specie, trattandosi di sentenza che risolve un conflitto di competenza).

In tema di reati concernenti gli stupefacenti, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante della quantità "ingente", di cui all'art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non è necessario che il quantitativo sia in grado di determinare la saturazione del mercato in una determinata area, in quanto tale elemento è ultroneo rispetto alla "ratio" della norma, rappresentata dalla tutela della salute pubblica, e non è suscettibile di positivo accertamento, essendo quello degli stupefacenti un mercato clandestino.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2008, n. 39205
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39205
Data del deposito : 9 luglio 2008

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