Sentenza 9 luglio 2008
Massime • 4
In caso di concorso di persone nel reato, ai fini della sussistenza della giurisdizione penale dello Stato italiano e per la punibilità di tutti in concorrenti, è sufficiente che nel territorio dello Stato sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione da parte di uno qualsiasi dei concorrenti. (Fattispecie in tema di reati concernenti gli stupefacenti, in cui le modalità di trasporto dello stupefacente sequestrato all'estero erano state concordate telefonicamente dall'Italia, ove erano stati apprestati i mezzi finanziari per l'operazione e reclutati i corrieri).
In forza del rinvio contenuto nell'art. 442, primo comma, cod. proc. pen., alle norme dettate per la sentenza emessa a seguito del dibattimento, la sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato celebrato in camera di consiglio deve essere pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza, e non mediante deposito in cancelleria. (In motivazione, la S.C. ha comunque precisato che la pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria non comporta alcuna nullità).
Nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte nullità - nella specie, per mancato avviso dell'udienza al difensore di fiducia - verificatesi nel precedente giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, in quanto, in relazione a quest'ultimo giudizio, trova applicazione in via analogica il divieto previsto dall'art. 627, comma quarto, cod. proc. pen. e la sentenza resa dalla Corte di cassazione è impugnabile solo con il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen. (inapplicabile nella specie, trattandosi di sentenza che risolve un conflitto di competenza).
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante della quantità "ingente", di cui all'art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non è necessario che il quantitativo sia in grado di determinare la saturazione del mercato in una determinata area, in quanto tale elemento è ultroneo rispetto alla "ratio" della norma, rappresentata dalla tutela della salute pubblica, e non è suscettibile di positivo accertamento, essendo quello degli stupefacenti un mercato clandestino.
Commentari • 4
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Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente. Non sono reato le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2008, n. 39205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39205 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 09/07/2008
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO MauriIO - Consigliere - N. 3157
Dott. SAVANI RO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 007003/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI LE UI N. IL 01/08/1958;
2) RA TE VA N. IL 25/12/1964;
3) DI IS RO N. IL 25/04/1973;
4) OL VA N. IL 24/04/1967;
5) PROIETTI CATERINOZZI PIERO (O PROIETTI CATARINOZZI PIERO) N. IL 15/01/1954;
6) SC VA N. IL 02/01/1946;
7) OT EL N. IL 30/07/1945;
8) LE AR N. IL 21/07/1968;
9) NI NG N. IL 12/10/1930;
10) NI NI N. IL 18/06/1972;
11) RI PI N. IL 17/11/1980;
12) CI PI N. IL 28/05/1969;
avverso SENTENZA del 26/01/2007 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relaIOne fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dottor FRATICELLI IO, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituIOnale, la inammissibilità dei ricorsi proposti da Di SA e OT ed il rigetto degli altri ricorsi;
Uditi i difensori degli imputati, avvocati:
- FA LA e Incandela RO per Di QU UI;
- DD PP per RA RR SA;
- FA LA per OL SA;
- AN OM per IN AN;
- AN OM per IN TO;
- RF RO per IS RO;
- OR RM per LA RO;
che hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di CassaIOne:
OSSERVA
Il presente procedimento penale concerne la esistenza di una associaIOne dedita al traffico internaIOnale di sostanze stupefacenti e la consumaIOne di numerosi episodi di traffico di sostanze stupefacenti - essenzialmente cocaina - proveniente dall'Argentina - principale fornitore argentino di sostanza stupefacente era OE BI -, transitata per città europee, quali Vienna, Parigi, Amsterdam e Roma e pervenuta, infine, in varie località italiane, tra le quali Palermo.
Le indagini sono fondate essenzialmente sulle dichiaraIOni accusatorie di NI UR, sugli esiti di alcune intercettaIOni telefoniche ed ambientali, sui risultati di servizi di appostamento ed osservaIOne della Polizia Giudiziaria, spesso collegati direttamente alle dette intercettaIOni, sul sequestro di alcune partite di sostanza stupefacente, di danaro ed autovetture e, quindi, sull'arresto di alcuni corrieri.
Il processo penale veniva celebrato con il rito abbreviato. Con le due sentenze di merito - sentenze del GIP presso il Tribunale di Palermo in data 11 giugno 2003 e della Corte di Appello della stessa Città del 26 gennaio 2007 - venivano affrontati e risolti numerosi problemi, poi sottoposti al vaglio della Corte di CassaIOne con i ricorsi da esaminare, quali principalmente quelli concernenti la competenza territoriale e la contestaIOne dell'aggravante della ingente quantità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, nonché la incostituIOnalità di tale articolo, e poi venivano condannati, per la violaIOne del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e per diverse ipotesi di traffico di sostanze stupefacenti riconducibili all'art. 73 del D.P.R. cit., oltre che in alcuni casi per i reati di cui all'art. 378 c.p. - favoreggiamento della latitanza di IS RO - e art. 648 c.p. - ricettaIOne di passaporti falsi -, molti imputati alle pene, principali ed accessorie, oltre alle misure di sicurezza, ritenute di giustizia.
Dodici tra gli imputati condannati proponevano ricorso per cassaIOne.
Appare opportuno, per rendere più semplice l'esame dei problemi prospettati, esaminare specificamente la posiIOne di ciascuno degli imputati secondo lo schema già seguito dai giudici dei primi due gradi di giurisdiIOne.
1) Di QU UI.
Di QU UI, ritenuto persona che aveva provveduto a reperire i mezzi finanziari per compiere alcune operaIOni ed a versarli, tramite bonifici bancari intestati a nomi fittizi, nonché reclutatore ed accompagnatore di corrieri ed addetto alla distribuIOne del carico, è stato condannato in primo grado per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2 (capo B), e per due episodi di traffico internaIOnale puniti dall'art. 73 del cit. D.P.R. - capi L) ed M), quest'ultimo aggravato dall'art. 80 - alla pena complessiva di anni quattordici di reclusione ed Euro 120.000,00 di multa, alla interdiIOne perpetua e legale dai pubblici uffici nonché alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.
La Corte di Appello, dopo avere rigettato la ecceIOne di incompetenza territoriale nonché quella di inutilizzabilità delle intercettaIOni per mancanza di motivaIOne dei decreti autorizzativi ed avere dichiarato manifestamente infondata la ecceIOne di incostituIOnalità dell'art. 80 del D.P.R. cit., ha negato al Di QU le attenuanti generiche ed ha ridotto la pena per effetto della L. 21 febbraio 2006, n. 49, che ha ridotto i minimi edittali dei reati contestati, ad anni undici di reclusione ed Euro 70.000,00 di multa.
Il compendio probatorio a suo carico era costituito dagli esiti delle intercettaIOni telefoniche, dai contestuali servizi di osservaIOne di Polizia Giudiziaria, dai quali risultavano contatti con il OL ed altri membri dell'organizzaIOne, anche non in relaIOne ai singoli episodi di traffico contestatigli.
Con il ricorso per cassaIOne il Di QU ha dedotto i seguenti motivi di impugnaIOne:
1) la violaIOne del principio della certezza del diritto da parte del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 in riferimento all'art.25 Cost. per la indeterminatezza del concetto di ingente quantità
che costituisce una aggravante ad effetto speciale. Considerava il ricorrente che la rilevanza della ecceIOne andava valutata con riferimento al trattamento sanIOnatorio ed alla individuaIOne della competenza territoriale in base al reato connesso più grave che risultava essere il traffico di cui al capo M) della rubrica, importaIOne di Kg 2,5 di cocaina;
2) la mancanza di prova in ordine alla responsabilità penale del ricorrente e violaIOne dell'art. 530 c.p.p., essendo essa fondata soltanto su intercettaIOni telefoniche non certamente riconducibili al Di QU;
3) la violaIOne degli artt. 8 e ss. c.p.p. perché, esclusa la responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo M) e ritenuta la incostituIOnalità del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, la competenza andava individuata nel foro di Genova;
4) la violaIOne degli artt. 266 e ss. c.p.p. per assenza di motivaIOne sia in ordine alle ragioni di urgenza che legittimano l'adoIOne del provvedimento da parte del Pubblico Ministero, sia per l'omessa trasmissione del decreto suddetto al Tribunale del riesame;
5) la violaIOne dell'art. 267 c.p.p. perché molte intercettaIOni sono state autorizzate per quaranta giorni;
6) la violaIOne dell'art. 268 c.p.p., comma 3 perché i decreti autorizzativi non contengono la motivaIOne in ordine alla insufficienza o alla inidoneità degli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica.
Con memoria difensiva depositata il 23 giugno 2008 il Di QU ha dedotto:
7) la erronea applicaIOne della legge penale ed il difetto di motivaIOne in ordine alla ritenuta aggravante di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 80 in assenza di una perizia tossicologica che accertasse il principio attivo contenuto nei due chilogrammi e mezzo di cocaina sequestrati e della verifica della capacità di saturare il mercato;
8) il difetto di motivaIOne in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p.. Manifestamente infondata è la ecceIOne di incostituIOnalità sollevata dal Di QU, peraltro già dichiarata tale dalla Corte di merito.
Appare opportuno rilevare che il ricorrente non ha tenuto in alcun conto gli argomenti della Corte di merito, essendosi limitato a riproporre l'ecceIOne.
In buona sostanza il ricorrente si duole della indeterminatezza della espressione ingente quantità e della eccessiva discreIOnalità riconosciuta al giudice sul punto.
In effetti tale indeterminatezza, ove si esaminino gli approdi della giurisprudenza di merito e di legittimità sul punto, non è ravvisabile.
La finalità della normativa in materia di sostanze stupefacenti è certamente quella di tutelare la salute dei cittadini, considerati i danni che l'assunIOne delle stesse provoca.
Se oggetto della tutela è la salute pubblica, è del tutto evidente che non poteva non essere considerata la quantità di sostanza immessa sul mercato perché è ovvio che una maggiore quantità riesce a soddisfare un elevato numero di tossicodipendenti consumatori con un obiettivo accrescimento dei rischi per la salute pubblica.
Orbene, individuata con precisione la ratio della norma in discussione, la giurisprudenza ha in modo del tutto ragionevole precisato il concetto di ingente quantità spiegando che l'aggravante è ravvisabile quando l'aspetto ponderale della quantità di sostanza commerciata appaia di per sè esorbitante rispetto alla normale fenomenica del traffico di stupefacente (Cass., Sez. 6^ penale, 14 dicembre 2004, n. 49085). Quando invece l'aspetto ponderale non si presenti in termini di ecceIOnalità deve operarsi una valutaIOne della quantità della droga rispetto alla salute pubblica tenendo conto del contesto, in relaIOne all'offerta di droga, alla sua capacità di diffusione ed alle condiIOni di assorbimento del mercato di riferimento (vedi Cass. Sez. 6^ penale, 14 dicembre 2004, già citata). E tuttavia ciò che è prevalente nella determinaIOne della ingente quantità è il fatto che la droga commerciata sia in grado di soddisfare le esigenze di un numero molto elevato di consumatori (vedi, Cass., Sez. 4^ penale, 9 ottobre 2003, n. 45427). Ciò perché, dovendosi ravvisare la ratio legis dell'aggravante considerata nell'incremento del pericolo per la salute pubblica, come si è già posto in evidenza, la circostanza aggravante ricorre ogniqualvolta il quantitativo di sostanza oggetto di imputaIOne, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condiIOni di agevolaIOne del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti (così SS.UU. penali 21 giugno 2000, n. 17), secondo l'apprezzamento del giudice di merito che, vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale circostanza.
È agevole osservare che la giurisprudenza di legittimità, dopo avere individuato la ratio legis, ha fornito dei precisi e del tutto ragionevoli parametri per compiere la valutaIOne richiesta dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, cosicché la denunciata indeterminatezza della norma in discussione non è ravvisabile nel diritto vivente.
La ecceIOne di costituIOnalità è, perciò, manifestamente infondata.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da Di QU UI sono infondati.
Il secondo motivo di impugnaIOne - il primo è costituito dalla ecceIOne di costituIOnalità - si risolve in inammissibili censure di merito, oltre ad essere generico.
Il fatto che la prova sia fondata principalmente sull'esito di intercettaIOni telefoniche rende, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, certi della sua responsabilità, perché particolarmente affidabili sono gli esiti di intercettaIOni quando i loquentes non sanno, come nel caso di specie, di essere intercettati;
inoltre a seguito di una intercettaIOne nel corso della quale gli venivano chiesti due libretti di colore marrone, il Di QU venne visto dalla Polizia uscire dal luogo ove si trovava per andare all'incontro con il UR;
si deve, pertanto, ritenere pienamente provato che la telefonata fosse riferibile al ricorrente.
Oltre a tale elemento la Corte di merito ha specificamente indicato altri elementi probatori, sui quali non appare utile soffermarsi perché non oggetto di specifica contestaIOne da parte del ricorrente.
È infondato anche il terzo motivo di impugnaIOne concernente la pretesa incompetenza territoriale dei giudici palermitani. In effetti il ricorrente non ha contestato il criterio utilizzato dai giudici palermitani, i quali hanno ritenuto la propria competenza territoriale sia perché la stessa era stata determinata dalla Corte di CassaIOne con sentenza del 7 giugno 2005 in sede di risoluIOne di un conflitto, sia perché avevano fatto riferimento al criterio dell'art. 16 c.p.p., ovvero avevano tenuto conto tra più reati connessi del luogo di consumaIOne di quello più grave, ma ha, accettando tale impostaIOne, rilevato che la ritenuta incostituIOnalità del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 e la esclusione della responsabilità di esso ricorrente dal reato di cui al capo M) - quello più grave - avrebbe dovuto comportare la individuaIOne di altro giudice territorialmente competente. Dal momento che la ecceIOne di costituIOnalità è stata ritenuta manifestamente infondata non possono determinarsi gli effetti voluti dal ricorrente.
Quanto alla assenza di responsabilità per il delitto di cui al capo M) va detto che tale motivo - il secondo - è stato giudicato inammissibile;
in ogni caso la competenza territoriale si radica in base alla contestaIOne e la relativa ecceIOne è proponibile entro i termini di cui all'art. 491 c.p.p., apparendo del tutto irrilevanti a tali fini le conclusioni di merito del giudiIO di primo o di secondo grado.
È infondato il quarto motivo di impugnaIOne perché i decreti del GIP che hanno autorizzato le intercettaIOni hanno fatto riferimento alla allegata nota del ROS che spiegava le ragioni dell'urgenza e della indisponibilità delle attrezzature captative. La motivaIOne per relationem ad un atto che sia conosciuto o conoscibile da parte dell'interessato è certamente ammissibile. Per completezza è opportuno ricordare che le indagini concernevano una associaIOne dedita al traffico degli stupefacenti ancora attiva e, quindi, vi era l'urgenza di intervenire con apposite intercettaIOni telefoniche anche al fine di impedire la commissione di altri reati.
È irrilevante nel presente contesto il fatto dedotto dal ricorrente della omessa trasmissione del decreto autorizzativo al Tribunale del riesame perché tale pretesa irregolarità si sarebbe dovuta far valere nel procedimento cautelare e non certo in quello di merito. Infondato è il quinto motivo di impugnaIOne perché, ai sensi del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 13 convertito con modificaIOni nella L. 12 luglio 1991, n. 203 e successivamente modificato dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 3 bis convertito con modificaIOni nella
L. 7 agosto 1992, n. 356 e da ultimo dalla L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 23 quando si tratti di indagini per delitti di criminalità
organizzata la durata delle operaIOni di intercettaIOne è di quaranta giorni, prorogabili per periodi successivi di venti giorni. Il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 rientra, secondo la giurisprudenza, tra quelli di criminalità organizzata e, quindi, del tutto corretta è stata la decisione dei giudici di merito sul punto.
Il motivo si manifesta, pertanto, infondato, anzi manifestamente infondato.
È altresì infondato il sesto motivo di impugnaIOne perché, come si rilevato a proposito del quarto motivo di ricorso, il Giudice ed il Pubblico Ministero, nell'adoIOne quest'ultimo del provvedimento di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3, hanno fatto esplicito riferimento, nel valutare le ragioni di urgenza e di indisponibilità ed inidoneità degli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica, alla nota del ROS regolarmente allegata ai provvedimenti suddetti.
Trattasi di un procedere corretto e non censurabile. Quanto al merito della motivaIOne dei suddetti provvedimenti il ricorrente si è limitato a generici rilievi, che non possono essere presi in seria consideraIOne.
Quanto ai due motivi di impugnaIOne dedotti con i motivi aggiunti va detto che con essi sono stati introdotti dei temi - mancato accertamento del principio attivo della sostanza stupefacente e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - che non avevano costituito oggetto del ricorso principale;
sotto tale profilo i due motivi sono, per costante giurisprudenza di legittimità, inammissibili (SS.UU. 25 febbraio 1998 - 20 aprile 1998, n. 4683, Bono).
Tuttavia, anche a non volere considerare tale aspetto, va detto che se è vero che il richiamo al fatto notorio che la cocaina proveniente dall'estero abbia un elevato contenuto di principio attivo non appare del tutto congruo, è altresì vero che i risultati del narcotest effettuato non sono mai stati contestati, cosicché è del tutto incongrua una richiesta di perizia tossicologica in sede di legittimità.
Tanto più che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la perizia non rientra nel concetto di prova decisiva di cui all'art.606 c.p.p., lett. d) essendo demandata la possibilità di effettuare una perizia alla discreIOnalità ed al prudente apprezzamento dei giudici di merito.
Inconferente è, inoltre, il rilievo in ordine alla impossibilità di saturare il mercato con il quantitativo di sostanza stupefacente contestato perché, come è stato rilevato, ai fini della valutaIOne della ingente quantità è sufficiente che la sostanza stupefacente sia in grado di soddisfare un numero elevato di tossicodipendenti, senza che sia necessaria l'ulteriore condiIOne di una sua idoneità a determinare la saturaIOne del mercato in una determinata area, sia perché tale elemento appare ultroneo rispetto alla ratio della norma, sia perché appare insuscettibile di positivo accertamento trattandosi di un mercato clandestino (così Cass., Sez. 4^ penale, 23 giugno 1999, n. 11244). Manifestamente infondato e di merito è, infine, il rilievo concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, dal momento che la Corte di merito ha escluso, con motivaIOne non censurabile in sede di legittimità, che ricorressero i presupposti per la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. a fronte della indubbia gravità dei fatti contestati. Per tutte le ragioni indicate la ecceIOne di incostituIOnalità del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 deve essere dichiarata manifestamente infondata, il ricorso proposto da Di QU UI deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
2) RA RR SA.
RA RR SA, ritenuto uno degli organizzatori della associaIOne e dei traffici, veniva condannato in primo grado per il delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, art. 73, commi 1 e 6, e art. 80 - quattro episodi di traffico - agli artt. 378 e 648 c.p. alla pena di anni sedici e mesi quattro di reclusione ed Euro 200.000,00 di multa, oltre alle pene accessorie ed alla applicaIOne di misura di sicurezza.
La Corte di Appello di Palermo disattendeva le deduIOni difensive e, confermata l'affermaIOne di responsabilità penale, riduceva la pena inflitta in primo grado ad anni tredici e mesi quattro di reclusione ed Euro 150.000,00 di multa.
La prova di responsabilità era fondata essenzialmente sull'esito di intercettaIOni telefoniche, sulle dichiaraIOni del UR e su parziali ammissioni dell'imputato.
Con il ricorso per cassaIOne il RA RR deduceva:
1) la violaIOne degli artt. 8 e 9 c.p.p.. Il ricorrente, premessa una ricostruIOne della vicenda processuale, rilevava che correttamente i giudici avevano ritenuto di determinare la competenza ex art. 16 c.p.p. in base al reato sub f) che costituiva la ipotesi più grave di traffico.
Orbene tale reato risultava dalle dichiaraIOni di UR che, se valutate integralmente, avrebbero consentito di verificare che si trattava di un unico episodio di importaIOne di 30 Kg di cocaina provenienti da Vienna.
Il trasporto della merce, pervenuta a Parigi ed a Vienna tramite aereo dall'Argentina, venne poi trasportata in Italia per mezzo di auto e parte del carico venne consegnata a AS EC, coimputato, a Roma.
I giudici, quindi, avrebbero dovuto valutare con maggiore attenIOne i problemi legati alla competenza per territorio;
2) la violaIOne del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73, 74 e 80, artt.309, 7, 110, 112, 378 e 648 c.p. e art. 112 c.p.p..:
a) in ordine alla associaIOne il ricorrente rilevava che in effetti si era trattato di un solo acquisto di droga concordata con il fornitore argentino, che poi si sarebbe realizzata per mezzo di più viaggi;
l'unico reato si era consumato nel momento della prestaIOne del consenso, essendo le altre condotte alternative indicate dalla legge un post factum non rilevante penalmente.
Gli estranei alla compravendita furono pagati per il lavoro compiuto. Infine nemmeno è ravvisabile una ipotesi di reato continuato perché trattasi di un unico reato.
b) con riferimento ai capi c) e d) della rubrica il ricorrente chiariva che l'accordo venne stipulato in Argentina e che l'operaIOne non andò a buon fine perché i corrieri furono arrestati e lo stupefacente sequestrato in Argentina e, quindi, mancano i presupposti di punibilità di cui all'art. 7 c.p.;
c) sempre in relaIOne ai reati sub b) il ricorrente sosteneva che la condotta integrava atti preparatori non punibili o, in subordine, un delitto tentato perché tutte le operaIOni erano monitorate dai Carabinieri;
d) la violaIOne dell'art. 192 c.p.p. perché per il reato sub f) vi erano soltanto le dichiaraIOni di NI UR prive di riscontri oggettivi;
3) la violaIOne degli artt. 62 bis e 133 c.p. perché la Corte di merito non aveva tenuto conto che il RA RR aveva ammesso i fatti e che aveva ripreso a delinquere per gravi difficoltà economiche dovute all'arresto dei suoi familiari per mafia, poi assolti dopo tre anni e mezzo.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da RA RR SA sono infondati.
È infondato il primo motivo di impugnaIOne concernente la pretesa incompetenza territoriale della Corte di Appello di Palermo, ecceIOne già disattesa dalla stessa Corte di merito. In effetti correttamente la Corte di merito ha ritenuto che vi fosse connessione tra i vari reati contestati e che, pertanto, si dovesse fare ricorso ai criteri previsti dall'art. 16 c.p.p.. Siffatta impostaIOne non è stata censurata dal ricorrente, il quale ha però osservato che, trattandosi di un unico episodio di introduIOne dall'estero di sostanza stupefacente, così come desumibile dalle dichiaraIOni del collaboratore di giustizia UR ON, la competenza si sarebbe dovuta determinare considerando uno dei valichi terrestri per i quali era passata la droga.
Senonché la Corte di merito, interpretando logicamente le dichiaraIOni di UR, ha ipotizzato e contestato una serie di reati, che sono esattamente quelli riportati nei capi di imputaIOne, non potendosi tenere conto in questa sede di legittimità di eventuali altri, e più gravi, profili delittuosi emergenti, secondo il ricorrente, dalle dichiaraIOni del UR e non contestati all'imputato.
Ciò posto la Corte di merito ha individuato il reato più grave nell'episodio di spaccio di cui al capo f) - tale dato non è contestato - ed ha stabilito che non era possibile individuare per quale valico fosse stata introdotta nel territorio italiano la partita di sostanza stupefacente, cosicché si doveva necessariamente fare ricorso ai criteri suppletivi previsti dall'art. 10 c.p.p. per individuare il giudice territorialmente competente. Tali criteri suppletivi consentivano di individuare la Corte di Appello di Palermo quale giudice competente a decidere sull'appello avverso la decisione di primo grado.
Del resto era stata proprio questa la decisione della Suprema Corte che, risolvendo un conflitto di competenza tra la Corte di Appello di Palermo ed il GUP presso il Tribunale di Trento, che ipotizzava l'introduIOne in Italia della droga per il valico del Brennero, aveva, con sentenza del 7 giugno 2005, già richiamata, dichiarato la competenza della Corte di Appello di Palermo.
È altresì noto che ai sensi dell'art. 25 c.p.p. la decisione della Corte di CassaIOne sulla competenza è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti...., che nel caso di specie non sono stati nemmeno ipotizzati dal ricorrente.
Infondato è anche il secondo motivo di impugnaIOne. In termini sintetici il ricorrente ha sostenuto che si trattava dell'acquisto di una unica partita di droga concordato con il fornitore argentino che si sarebbe realizzata per mezzo di più viaggi;
quindi si trattava di un unico reato e non era ipotizzabile una associaIOne dedita al traffico degli stupefacenti e disponibile, pertanto, a commettere più reati della stessa specie. La tesi, ancorché suggestiva, non è fondata.
In primo luogo bisogna osservare che per ritenere la esistenza della associaIOne di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 non è necessario che vengano posti in essere vari episodi di spaccio e comunque vari reati;
la commissione di questi ultimi può agevolare la prova della esistenza della associaIOne, ma essi non debbono necessariamente essere consumati per la esistenza del reato di associaIOne.
Tale reato, infatti, postula soltanto un piano concreto di attività ed una risoluIOne ben definita e non vaga e generica (vedi Cass., Sez. 1^ penale, 12 novembre 1992, in Mass. Pen. Cass. 1993, f, 12, 46).
Ciò perché il delitto associativo è una figura del tutto autonoma rispetto ai c.d. reati fine e viene perseguito perché la sua sola esistenza crea pericoli per l'ordine pubblico.
Cosicché appare del tutto irrilevante in tale contesto se gli episodi di acquisto e di introduIOne nel territorio italiano di partite di droga siano uno solo o più, dal momento che i giudici di primo grado hanno desunto la esistenza di una organizzaIOne tendenzialmente stabile dedita al narcotraffico dalle numerose intercettaIOni telefoniche, dalle quali si desumeva, altresì, una precisa divisione di compiti tra i partecipi alla organizzaIOne criminale.
Del resto il RA RR non ha negato che vi fossero degli accordi tra varie persone per garantire l'arrivo in Italia dall'Argentina della droga acquistata dallo ET, ma ha soltanto sostenuto che si trattava di un accordo concernente una sola ipotesi di reato e non riguardante una più complessa attività. Siffatte affermaIOni sono state smentite in fatto dai giudici di merito;
del resto, anche a volere prestare credito a quanto sostenuto dal ricorrente, è del tutto evidente che per garantire il puntuale ingresso in Italia di 1.100 kg di cocaina in un anno con vari viaggi regolarmente finanziati, con precisa divisione di compiti tra numerosi soggetti, con previsione di sostituIOni in caso di arresto dei corrieri e con individuaIOne degli acquirenti all'ingrosso era necessaria una organizzaIOne, che è esattamente ciò che ragionevolmente hanno ritenuto i giudici del merito. Quanto, poi, al problema se sia ravvisabile un unico reato di acquisto, essendosi lo stesso perfeIOnato con la prestaIOne del consenso, del tutto condivisibile è la impostaIOne dei giudici di merito, i quali non hanno contestato l'indirizzo giurisprudenziale segnalato, ma hanno osservato che dalla conversaIOne dell'imputato con il GA del 12 gennaio 2001 si desumeva che tra lo UB ed il RA RR vi era stato un accordo di massima per la importaIOne di notevoli quantitativi di cocaina in Italia, ma che poi vi furono distinti momenti volitivi, diverse organizzaIOni di trasporto e differenti modalità di finanziamento per i singoli episodi di importaIOne, che dovevano essere, pertanto, considerati autonomi reati, sia pure legati dal vincolo della continuaIOne, e realizzaIOne tutti del programma criminoso della associaIOne. Nemmeno è fondato l'assunto del ricorrente di cui al punto b) del secondo motivo di impugnaIOne.
In effetti ha ragione la Corte di merito quando osserva che se è vero che l'episodio di cui ai capi c) e d) non andò a buon fine perché i corrieri furono arrestati e lo stupefacente sequestrato in Argentina, è anche vero che le modalità del trasporto vennero concordate telefonicamente dall'Italia, come si desume da numerose telefonate intercettate, i mezzi finanziari per l'operaIOne furono in Italia apprestati ed i corrieri reclutati nel nostro Paese. Ciò significa che una parte dell'aIOne è avvenuta nel territorio naIOnale e, quindi, ai sensi dell'art. 6 c.p., sussiste in ordine al fatto contestato la giurisdiIOne italiana (vedi Cass., Sez. 4^ penale, 22 maggio 1997 - 23 luglio 1997, n. 7204). Manifestamente infondato è il motivo di cui al punto c) del secondo motivo di impugnaIOne.
Come correttamente rilevato dalla Corte di merito non è possibile ritenere che il reato si sia fermato alla soglia degli atti preparatori non punibili o del tentativo perché in tema di stupefacenti, come già ricordato in precedenza, il consenso raggiunto fra le parti consente di ritenere il reato consumato, anche se la consegna della merce non vi sia stata.
Inoltre, ai sensi dell'art. 6 c.p., per l'affermaIOne della giurisdiIOne italiana e per la punibilità di tutti i concorrenti è sufficiente che in Italia sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipaIOne da parte di uno qualsiasi dei concorrenti, cosa che nel caso di specie è avvenuta, come si è già detto (vedi Cass., Sez. 6^ 16 dicembre 1999-6 aprile 2000, n. 4284). Quanto al fatto che la Polizia era sulle tracce degli imputati ed aveva intercettato alcune telefonate ed effettuato alcuni servizi di appostamento, va detto che siffatta attività investigativa non vale di per sè, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, a rendere l'aIOne inidonea ed inadeguata al fine cui era diretta, trattandosi di atti - quelli della Polizia - che nulla tolgono alla intrinseca pericolosità dell'aIOne stessa, tanto più che nel caso di specie con il consenso prestato il reato di acquisto di sostanze stupefacenti si era già consumato (sul punto vedi Cass., 5 dicembre 1984, Gestra, GED 169194). Quanto al rilievo di cui al punto d) del secondo motivo di impugnaIOne, va detto che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici del merito hanno valutato le dichiaraIOni del collaborante ON UR nel pieno rispetto dei criteri di valutaIOne della prova dettati dall'art. 192 c.p.p. e dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in particolare sul comma 3 della norma predetta.
In effetti i giudici di merito - le due sentenze si integrano essendo conformi - hanno ritenuto intrinsecamente attendibile il UR, anche perché non si era limitato a chiamate in reità, ma aveva ammesso le sue gravi responsabilità, ed hanno poi ritenuto le dichiaraIOni del collaborante estrinsecamente attendibili perché confortate da riscontri oggettivi, quali la conversaIOne con il GA, nella quale il RA RR ricordava di avere già effettuato trasporti di sostanze stupefacenti da Parigi e da Vienna, di avere allo scopo acquistato una Renault CE e di avere ivi fatto mettere tutti i doppi fondi.
A Rilevava la Corte di merito che siffatta conversaIOne confermava in modo preciso l'epoca del fatto ed i particolari della vicenda raccontata dal UR.
In conclusione i criteri di valutaIOne della prova utilizzati dai giudici di merito appaiono corretti e le valutaIOni compiute sono sorrette da una motivaIOne immune da vizi logici, cosicché non è censurabile in sede di legittimità.
Manifestamente infondato e di merito è, infine, il terzo motivo di impugnaIOne perché i giudici di merito, con valutaIOne non censurabile in sede di legittimità, hanno negato le attenuanti generiche in consideraIOne della gravità dei fatti e del ruolo importante rivestito dal ricorrente nel narcotraffico oggetto del presente procedimento e non apparendo rilevanti le dedotte difficoltà economiche derivanti da un processo penale che aveva visto coinvolti i propri genitori.
Trattasi di valutaIOne di merito che, essendo sorretta da una motivaIOne immune da vizi logici, non appare censurabile in sede di legittimità.
Per tali ragioni il ricorso del RA RR deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
3) Di SA RO.
Di SA RO è stato condannato in primo grado per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, agli artt. 378 e 648 c.p. alla pena di anni quattordici e mesi otto di reclusione ed Euro
180.000,00 di multa.
In sede di appello il Di SA ha rinunciato agli altri motivi di impugnaIOne ed ha concordato la pena con il Pubblico Ministero, ritenuta congrua dalla Corte di merito, nella misura di anni nove a mesi sei di reclusione ed Euro 60.000,00 di multa.
Con il ricorso per cassaIOne Di SA RO ha dedotto la violaIOne degli artt. 8 e 21 c.p.p. e art. 599 c.p.p., comma 4 nonché dell'art. 81 c.p., non avendo la Corte di merito preso in consideraIOne l'ecceIOne di incompetenza territoriale per connessione ex art. 21 c.p.p. sollevata anche con i motivi di appello.
Inoltre, trattandosi di rito abbreviato, non si sarebbe dovuto leggere il dispositivo della sentenza all'esito del dibattimento. Infine non erano specificate le ragioni dell'aumento di pena per la continuaIOne.
I motivi del ricorso proposti da Di SA RO sono manifestamente infondati.
Il Di SA ha rinunciato a tutti i motivi di impugnaIOne diversi da quelli concernenti il trattamento sanIOnatorio e, quindi, è stato ridotto l'effetto devolutivo dell'appello.
Con il ricorso per cassaIOne il Di SA non avrebbe potuto riproporre questioni alle quali aveva rinunciato.
Secondo consolidato orientamento della Corte di CassaIOne (vedi Cass., Sez. 6^ penale, 14 aprile 2004 - 26 maggio 2004, 24077, CED 228559) deve intendersi preclusa la riproposiIOne e il riesame, in sede di legittimità, di ogni questione relativa ai motivi oggetto della rinuncia ed alla misura della pena, ancorché si tratti di questioni rilevabili di ufficio (così Cass., Sez. 3^, 17 ottobre 2001-21 aprile 2001, n. 4946). In ogni caso è bene precisare che tra le questioni rilevabili di ufficio, comunque non riproponibili come detto, non rientrano le questioni concernenti la incompetenza per territorio, che, a differenza di quella per materia, che ai sensi dell'art. 21 c.p.p., comma 1 è rilevata anche di ufficio, deve essere eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione della udienza preliminare o..... entro il termine previsto dall'art. 491 c.p.p., comma 1, art. 21 c.p.p., comma 2. Quindi la richiesta di patteggiamento della pena, anche in sede di appello, implica rinuncia alla ecceIOne di incompetenza per territorio, che, come detto, non ha natura inderogabile (vedi Cass., Sez. 2^ penale, 10 gennaio 2000 - 29 marzo 2000, n. 14, Zanchin, CED 215897).
Al regime della competenza per territorio è assimilato quello della incompetenza per connessione, come si desume dall'art. 21 c.p.p., comma 3 (Cass., Sez. 6^ penale, 17 ottobre 1994 - 22 dicembre 1994,
n. 12729, Armanini);
cosicché anche siffatta incompetenza, a differenza di quella per materia, non può essere rilevata di ufficio quando vi sia stata rinuncia al relativo motivo di impugnaIOne.
Quanto al problema della lettura del dispositivo in udienza, va detto che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, in forza del rinvio contenuto nell'art. 442 c.p.p., comma 1 alle norme dettate per la sentenza emessa a seguito del dibattimento, la sentenza pronunciata all'esito del giudiIO abbreviato celebrato in camera di consiglio deve essere pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza, e non mediante deposito in cancelleria (Cass., Sez. 1^ penale 22 novembre 2002 - 20 gennaio 2003, n. 2596, Chivasso, CED 223253).
Tuttavia anche l'adoIOne del diverso sistema previsto per i provvedimenti camerali - deposito in Cancelleria - non comporta alcuna nullità, non essendo esplicitamente prevista. Quanto, infine, all'ultimo rilievo concernente l'aumento per continuaIOne e la pretesa mancanza di motivaIOne in ordine alla entità dello stesso, va detto che, concordata la pena con il Pubblico Ministero, l'imputato non può rimettere in discussione l'accordo raggiunto, essendo sufficiente in proposito la valutaIOne di congruità della pena concordata compiuta dal giudice. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
4) OL SA.
OL SA, considerato uno degli organizzatori e dei dirigenti della associaIOne, che aveva preso il posto di RA RR dopo l'arresto dello stesso, è stato condannato in primo grado alla pena di anni sedici e mesi otto di reclusione ed Euro 200.000,00 di multa, oltre le pene accessorie e l'applicaIOne della misura di sicurezza della libertà vigilata, perché ritenuto responsabile dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73 - sei episodi di traffico di sostanza stupefacente. La Corte di Appello di Palermo, rigettata una ecceIOne di nullità e precisato che la prova della responsabilità del OL era desumibile dall'esito delle intercettaIOni, dalle operaIOni di osservaIOne - controllo - pedinamento iniziate a seguito della telefonata del 12 gennaio 2001 tra N. Salvo - RA RR - ed il GA, dalle perquisiIOni nonché dalla sicura attribuibilità dell'appellativo CO, ricordato anche dal UR, al OL, riduceva la pena inflitta allo stesso in primo grado ad anni tredici e mesi otto di reclusione ed Euro 150.000,00 di multa.
I giudici di merito sottolineavano che il OL ingaggiava i corrieri, reperiva i mezzi finanziari per i traffici, operava rimesse di danaro e si occupava delle modalità di esecuIOne dei traffici e della distribuIOne della droga.
Con il ricorso per cassaIOne il OL deduceva:
1) la violaIOne dell'art. 111 Cost. e art. 192 c.p.p. ed il viIO di motivaIOne perché quanto emergeva dalle intercettaIOni a carico del ricorrente era vago e lacunoso ed il giudice di secondo grado non aveva risposto alle doglianze difensive contenute nell'atto di gravame;
in effetti non era affatto certa l'attribuibilità dell'appellativo CO al ricorrente perché lo stesso UR aveva mostrato incertezze, come è basata su mere presunIOni - presenza del ricorrente in territorio francese - la responsabilità per la importaIOne di stupefacenti dall'Argentina ad opera del Matranga ed era del tutto errata la qualifica di dirigente dell'associaIOne posto che la direIOne dopo l'arresto di RA RR spettava al RC;
2) la violaIOne dell'art. 267 c.p.p. e ss. nonché dell'art. 191 c.p.p. perché i decreti autorizzativi del GIP non contenevano adeguata motivaIOne in ordine alle ragioni di urgenza che consentono al Pubblico Ministero di disporre le intercettaIOni ne' in ordine alla impossibilità di utilizzare gli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica, non apparendo sufficiente in proposito il richiamo alla nota dei ROS;
3) la violaIOne dell'art. 62 bis c.p. ed il viIO di motivaIOne sul punto, tenuto conto che il OL era all'epoca incensurato. Con un secondo ricorso per cassaIOne il OL ha dedotto:
4) la erronea applicaIOne degli artt. 8 c.p.p. e ss. perché erroneamente i giudici avevano fatto ricorso ai criteri dettati dall'art. 10 c.p.p., mentre si doveva fare riferimento ai criteri indicati dall'art. 16 c.p.p. - reati connessi - e ritenere più grave e più risalente il fatto di cui al capo e) - stupefacente transitato per Ventimiglia - con competenza del Tribunale di Genova, o a volere ritenere connesso il reato sub f), risalente all'ottobre 2000, il cui relativo carico era transitato per il Brennero con conseguente competenza del Tribunale di Trento;
5) la violaIOne degli artt. 178 e 180 c.p.p. perché per la udienza dinanzi alla Corte di CassaIOne per la risoluIOne del conflitto di competenza sollevato dal GUP presso il Tribunale di Trento, non era stato inviato l'avviso al difensore di fiducia;
6) la erronea applicaIOne dell'art. 81 cpv c.p. ed il viIO di motivaIOne sul punto perché la Corte di merito aveva erroneamente escluso la continuaIOne tra i fatti di cui all'odierno processo e quelli giudicati con sentenza del 6 febbraio 2004 divenuta irrevocabile il 10 maggio 2005 in base alla circostanza che i fatti fossero stati commessi negli anni 97-99 e con correi diversi;
7) il viIO di motivaIOne in ordine alla ritenuta sussistenza dell'associaIOne di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 per assenza di elementi che confermino l'accordo tra i vari partecipi;
8) il viIO di motivaIOne in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 perché non era stata data adeguata motivaIOne sulla ingente quantità che è concetto relativo che va rapportato all'area di mercato considerata. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da OL SA sono infondati.
Il primo motivo è, in verità, di merito e, quindi, inammissibile. In effetti la interpretaIOne delle intercettaIOni compete ai giudici di merito che del tutto ragionevolmente hanno individuato il CO di cui alle predette intercettaIOni nel OL. Inoltre i giudici di merito hanno tratto numerosi elementi idonei ad affermare la responsabilità penale del ricorrente dalle davvero numerose intercettaIOni telefoniche, dagli esiti delle perquisiIOni e dalle attività di pedinamento e controllo.
Ebbene da tali telefonate è risultato che il OL organizzava i viaggi, anche parlando con i correi argentini, reperiva il danaro per i finanziamenti del viaggio, ingaggiava i corrieri, tutte operaIOni di fondamentale importanza nelle operaIOni di traffico di sostanze stupefacenti;
tali elementi hanno fornito un preciso e puntuale conforto alle dichiaraIOni accusatorie del collaborante UR ON.
La valutaIOne delle prove, quindi, è stata compiuta dai giudici di merito nel pieno rispetto dei criteri di cui all'art. 192 c.p.p. ed è sostenuta da una motivaIOne del tutto logica non censurabile in sede di legittimità.
Quanto, infine, alla circostanza che il OL avesse assunto un ruolo dirigente nella organizzaIOne, la Corte di merito a conforto di tale affermaIOne ha opportunamente ricordato il fatto che da alcune conversaIOni intercettate risultava che il OL interloquiva direttamente con il fornitore argentino UB e con il corrispondente romano AS per organizzare i traffici, fatto che inequivocabilmente lo pone in una posiIOne di supremazia rispetto agli altri partecipi alla associaIOne.
Della legittimità delle intercettaIOni, contestate con il secondo motivo di impugnaIOne, si è già detto discutendo analoghi motivi di impugnaIOne proposti da Di QU UI - motivi 4, 5 e 6. A tali consideraIOni conviene, pertanto, rinviare, al fine di evitare inutili ripeTIni, non contenendo il motivo dedotto dal OL diverse e specifiche contestaIOni.
Di merito è il terzo motivo di impugnaIOne, con il quale il OL si è lamentato per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Si tratta di una valutaIOne discreIOnale della Corte di merito, che ha ragionevolmente ritenuto di negare le predette circostanze attenuanti in consideraIOne del ruolo dirigente esercitato nella organizzaIOne criminosa dal ricorrente e, quindi, della gravità della condotta.
Il riferimento a precisi criteri indicati dall'art. 133 c.p. rende la decisione immune da vizi di legittimità.
Anche i motivi dedotti con un secondo ricorso dal OL sono infondati.
Quanto al quarto motivo di impugnaIOne concernente il problema della competenza territoriale debbono richiamarsi le consideraIOni già svolte a proposito del primo motivo del ricorso proposto dal RA RR analogo a quello in discussione.
In proposito appare opportuno ricordare che i giudici palermitani hanno stabilito la loro competenza, nel rispetto dell'art. 16 c.p.p., in base al luogo di consumaIOne del reato più grave - quello di cui al capo f) della rubrica - connesso agli altri reati contestati, connessione che non è stata contestata nemmeno dal ricorrente. Inoltre, come già ricordato, la questione venne sollevata dinanzi alla Corte di CassaIOne proprio con riferimento alla prospettata competenza territoriale del Tribunale di Trento e la Corte di legittimità, con sentenza del 7 giugno 2005, dichiarò la competenza della Corte di Appello di Palermo.
È noto che la decisione della Corte di CassaIOne in materia di risoluIOne di conflitto di competenza non può essere messa in discussione nel processo in cui è stata resa.
Il motivo risulta, pertanto, infondato.
La presunta nullità - mancato avviso di udienza al difensore di fiducia - che si sarebbe verificata nel giudiIO dinanzi alla Corte di CassaIOne concernente la risoluIOne dell'indicato conflitto di competenza - quinto motivo di impugnaIOne - non può essere dedotta nel presente procedimento dovendosi applicare in via analogica il divieto di eccepire nullità verificatesi nel giudiIO di rinvio previsto dall'art. 627 c.p.p., comma 4 e non essendo impugnabile la sentenza resa dalla Corte di CassaIOne, se non nei limiti previsti dall'art. 625 bis c.p.p., non applicabile, comunque, nel caso di specie non essendo la decisione che risolve un conflitto di competenza una sentenza di condanna.
Il motivo è, pertanto, infondato.
Di merito è il sesto motivo di impugnaIOne poiché la Corte di merito ha valutato la richiesta del ricorrente e, ragionevolmente, ha escluso che i fatti commessi negli anni 1997-1999 fossero legati con il vincolo della continuaIOne a quelli di cui al presente procedimento.
La Corte di merito, nell'escludere che i fatti fossero legati dal vincolo della continuaIOne, ha rilevato che quelli di cui al presente processo erano stati commessi a distanza di tempo dagli altri e che erano stati consumati con altri correi, cosicché non vi erano elementi per ritenere che essi fossero frutto dello stesso disegno criminoso.
Trattasi di valutaIOne di merito che, per essere sorretta da una motivaIOne non manifestamente illogica, non è censurabile in sede di legittimità.
Infondato è il settimo motivo di impugnaIOne concernente la ritenuta sussistenza dell'associaIOne dedita al traffico degli stupefacenti.
In verità il motivo appare affetto da genericità e tuttavia, nel richiamare tutte le consideraIOni che precedono relative alla sussistenza dell'associaIOne, va detto che dalle due sentenze di merito, che si integrano essendo conformi sul punto, emergono chiari elementi che legittimano la decisione assunta dai giudici dei primi due gradi di giurisdiIOne.
Questi ultimi hanno messo in evidenza che dalle numerose telefonate intercettati e dalle dichiaraIOni del UR si desumeva che gli odierni imputati erano dediti in modo sostanzialmente stabile ad organizzare traffici di cocaina dall'Argentina in Italia. L'ingente quantitativo di sostanze stupefacenti commerciato, le complesse modalità di trasferimento della sostanza stupefacente, la necessità di ricorrere a finanziamenti, procurati essenzialmente dal RA RR e dal OL, la capacità di individuare validi corrieri e di provvedere immediatamente alla loro sostituIOne in caso di arresto, la individuaIOne preventiva di compratori all'ingrosso del carico, gli stabili canali operativi, l'approvvigionamento di falsi passaporti, la predisposiIOne di auto con doppi fondi specificamente destinati al trasporto della sostanza stupefacente e l'uso nel corso delle telefonate intercettate di un linguaggio criptico conosciuto da tutti gli interlocutori costituiscono tutti elementi che rendono certi, come non hanno mancato di rilevare i giudici dei primi due gradi di giurisdiIOne, della esistenza di una organizzaIOne stabile - secondo la giurisprudenza di legittimità è sufficiente anche una organizzaIOne rudimentale -, con una precisa divisione di compiti tra gli associati, che non appariva affatto rudimentale, ma particolarmente efficiente.
La motivaIOne sul punto non merita alcuna censura di legittimità, anche perché tutte la consideraIOni dei giudici di merito risultano fondate su precisi elementi acquisiti dalle intercettaIOni telefoniche, dai sequestri di merce, dagli arresti effettuati, dalle dichiaraIOni del UR e dai servizi di appostamento e pedinamento.
È, infine, infondato l'ottavo motivo di impugnaIOne concernente la ritenuta ingente quantità della sostanza stupefacente commerciata nei singoli e specifici casi contestati tenuto conto in particolare delle consideraIOni svolte nel dichiarare manifestamente infondata la ecceIOne di costituIOnalità proposta dal Di QU del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. A tali consideraIOni, per evitare ripeTIni, si deve, pertanto, rinviare.
Il ricorso del OL deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento. 5)TI NO RO.
TI NO RO, conosciuto anche come RO il cravattaro, è stato condannato in primo grado alla pena di anni quattordici e mesi otto di reclusione ed Euro 160.000,00 di multa, oltre alle pene accessorie ed alla applicaIOne della misura di sicurezza della libertà vigilata, perché ritenuto colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2 e art. 73, commi 1 e 6 ed art. 80.
La Corte di appello, dopo avere confutato le tesi difensive ed avere posto in evidenza che gli elementi a carico dell'imputato si desumevano dalle intercettaIOni, nemmeno contestate, dal fatto che il ricorrente era addetto a procurare i passaporti falsi e che era in contatto con il AS e lo BI, confermava l'affermaIOne di responsabilità del TI NO e gli riduceva la pena inflitta in primo grado ad anni dieci e mesi otto di reclusione ed Euro 80.000,00 di multa.
Con il ricorso per cassaIOne TI NO RO deduceva:
1) la nullità della sentenza per viIO di motivaIOne in ordine alla ritenuti partecipaIOne alla associaIOne di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, sia sotto il profilo della condotta che del dolo e la violaIOne dell'art. 192 c.p.p.. Il ricorrente, dopo avere richiamato principi giurisprudenziali in materia, si doleva del loro mancato rispetto perché dagli atti non emergeva alcun elemento dal quale dedurre una partecipaIOne del ricorrente alla associaIOne, posto che il TI NO aveva un rapporto autonomo, e per così dire parallelo ed al di fuori dello scopo associativo, con BI.
Del resto anche il finanziamento del viaggio del HO dimostrava la sua non partecipaIOne alla associaIOne, mancata partecipaIOne dimostrata anche da alcuni colloqui intervenuti tra il AS e lo BI;
2) la nullità della sentenza con riferimento sia al concorso nella importaIOne sia alla ritenuta aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, essendo mancante la prova di un suo concorso e non potendo apoditticamente ritenersi che la droga proveniente dall'estero sia ricca di concentraIOne del principio attivo. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal TI NO sono infondati ed anzi ai limiti della ammissibilità perché il TI NO ha contestato formalmente la motivaIOne della sentenza impugnata, ma, in realtà, ha censurato la valutaIOne delle prove compiuta dai giudici di merito, cosa non ammissibile in sede di legittimità se detta valutaIOne sia sorretta, come nel caso di specie, da una motivaIOne non manifestamente illogica.
In effetti i giudici del merito hanno ritenuto la partecipaIOne all'associaIOne del TI NO proprio in base alla giurisprudenza richiamata dal ricorrente.
In buona sostanza il ricorrente ha sostenuto che effettivamente aveva rapporti con UB, ma che si trattava di un rapporto autonomo rispetto alla associaIOne criminale di cui si parla e relativo ad alcuni traffici per così dire paralleli a quelli effettuati dalla associaIOne detta.
I giudici dei primi due gradi di giurisdiIOne hanno contestato siffatta ricostruIOne ed hanno messo in evidenza che il ricorrente predisponeva passaporti falsi necessari ai corrieri dell'associaIOne, contribuendo così in maniera efficace al successo delle operaIOni condotte da RA RR, OL ed associati.
Inoltre il TI NO utilizzava nelle telefonate con UB e AS lo stesso linguaggio criptico utilizzato dagli altri associati ed aveva rapporti di affari continui nel settore della droga con UB, sicuro partecipe all'associaIOne. Si tratta di elementi particolarmente significativi ai quali deve essere aggiunto quello messo in particolare evidenza dalla Corte di merito secondo la quale UB, conversando al telefono con AS, e discutendo del cattivo comportamento del TI NO, ebbe a dire questo TI l'ho fatto entrare di nuovo perché mi faccia i passaporti, capisci.
Ebbene si tratta di parole molto importanti perché dalle stesse si desume che il ricorrente si era comportato male con BI (vi era stato un contrasto per un mancato pagamento), ma questi lo aveva fatto di nuovo entrare nella associaIOne perché aveva una particolare competenza nella falsificaIOne dei passaporti, attività molto rilevante per l'associaIOne stessa.
La conclusione dei giudici di merito di ritenere il TI NO un partecipe dell'associaIOne appare, quindi, del tutto ragionevole, a nulla rilevando che in alcune occasioni il ricorrente possa anche avere fatto delle importaIOni parallele di sostanza stupefacente nel suo esclusivo interesse.
Anche il secondo motivo di impugnaIOne è infondato. Anzi va detto che le contestaIOni concernenti la ritenuta partecipaIOne all'episodio di traffico posto a carico del ricorrente appaiono del tutto generiche e tali da non potere superare le precise consideraIOni svolte sul punto dai due giudici di merito. Quanto al problema del principio attivo contenuto nella sostanza stupefacente commerciata, già si è detto che il riferimento al fatto notorio che la cocaina proveniente dal Sud America è ricca di principio attivo non appare del tutto condivisibile, anche se è vero che la sostanza stupefacente importata dai paesi dell'America del Sud sia particolarmente ricercata proprio perché ricca di principio attivo.
In ogni caso va detto che i risultati del narcotest compiuto subito dopo il sequestro di alcune partite di sostanza stupefacente importata non sono stati specificamente contestati e, quindi, appare del tutto tardivo sollevare il problema in sede di giudiIO di legittimità.
In base ai risultati del c.d. narcotest i giudici di merito hanno ritenuto la ingente quantità della droga importata per il notevole numero di dosi ricavabili.
Per il resto si rinvia a quanto già detto nella discussione di analogo motivo di impugnaIOne del Di QU.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
61 EL SA.
In primo grado EL SA, detto pilucco perché era barbiere di professione e reclutatore di corrieri nella associaIOne, è stato condannato alla pena di anni quindici e mesi quattro di reclusione ed Euro 180.000,00 di multa, oltre alle pene accessorie ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata, perché ritenuto colpevole dei reati di partecipaIOne ad associaIOne dedita al traffico di stupefacenti ed a quattro episodi di traffico di sostanze droganti.
La Corte di Appello, dopo avere riconfermato gli elementi esistenti a carico dello EL ed emergenti da intercettaIOni telefoniche, dai servizi di appostamento e dalle dichiaraIOni del UR, ha confermato l'affermaIOne di responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi B), E) ed M) della rubrica, mentre non ha ritenuto sufficienti gli elementi esistenti a carico dello EL in ordine ai reati di cui ai capi L) ed N) (non M) come erroneamente indicato dal ricorrente), per i quali è stata pronunciata assoluIOne.
La pena è stata, quindi, ridotta ad anni dieci e mesi otto di reclusione ed Euro 90.000,00 di multa.
Con il ricorso per cassaIOne EL SA ha dedotto:
1) la violaIOne dell'art. 23 c.p.p. perché la Corte di merito erroneamente aveva individuato la propria competenza non in base al criterio del reato più grave, ma in base al criterio del tempus commissi delicti, ovvero al delitto consumato per primo. Dal momento che il reato più grave era quello di commercio di quantità ingente di sostanza stupefacente che risulta per tabulas essere stata introdotta in Italia da Ventimiglia;
la competenza era, quindi, del Tribunale di Genova;
2) la violaIOne dell'art. 192 c.p.p. perché a carico dello EL vi erano le dichiaraIOni, ipervalutate, del coimputato UR che non avevano trovato riscontri, non potendosi considerare tali le conversaIOni tra RA RR e OL, che parlavano di due corrieri inviati dal pilucco, e le parole del coimputato EF in ordine ai nipoti, individuati come corrieri del pil. Inoltre se tali elementi non erano stati ritenuti sufficienti per una affermaIOne di responsabilità in ordine ai traffici di cui ai capi L) ed M) (rectius N), non si sarebbero potuti ritenere sufficienti per il delitto associativo.
Del resto non vi era prova di contatti tra lo EL e lo OT, salvo un biglietto da visita con segnato il numero di telefono della suocera dello OT.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da EL SA non sono fondati ed anzi sono ai limiti della ammissibilità perché ripropongono alla Corte di CassaIOne una valutaIOne del materiale probatorio, che, come è noto, è di esclusiva competenza dei giudici del merito.
In ogni caso va detto che infondato è il primo motivo di impugnaIOne con il quale lo EL ha dedotto la incompetenza territoriale dei giudici palermitani.
Così non è perché, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di merito al fine di determinare la competenza territoriale ha fatto correttamente riferimento al luogo di consumaIOne del più grave dei reati connessi, ovvero a quello di cui al capo M) della rubrica - importaIOne di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.
Inoltre, come si è già rilevato, le questioni attinenti la competenza per territorio sono state risolte in sede di risoluIOne di conflitto dalla Corte di CassaIOne con sentenza del 7 giugno 2005 e non possono più essere messe in discussione nel presente procedimento.
Per le altre questioni concernenti il problema della competenza si rinvia, al fine di evitare inutili ripeTIni, a quanto già detto a proposito di analoghi motivi di impugnaIOne sviluppati dai ricorrenti Di QU, RA RR e OL.
Quanto al secondo motivo di impugnaIOne già si è detto che i giudici di merito hanno valutato con precisione e nel pieno rispetto dei canoni interpretativi dettati dall'art. 192 c.p.p. e delle precisaIOni fornite dalla giurisprudenza di legittimità le dichiaraIOni rese dal collaborante ON UR. In effetti quest'ultimo è stato ritenuto intrinsecamente attendibile non solo perché le sue dichiaraIOni apparivano precise, ma anche perché il UR, oltre a chiamare in causa numerose persone, si è in primo luogo autoaccusato di numerosi delitti;
non vi è dubbio che colui il quale si autoaccusi di gravi colpe appare maggiormente credibile.
Quanto ai riscontri esterni, necessari ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3 ed alla ed attendibilità estrinseca va detto che l'esame della Corte di merito è stato particolarmente penetrante perché quando alcune accuse non erano raggiunte da riscontri del tutto tranquillizzanti, la Corte ha provveduto ad assolvere il ricorrente;
ciò è accaduto per i capi L) ed N) della rubrica.
Ed è fuori contestaIOne che le dichiaraIOni dei collaboranti possano essere fraIOnate, tanto più che nel caso di specie non si sono dimostrate false o destituite di fondamento, ma soltanto non confortate da sufficienti riscontri.
In ordine agli altri reati per i quali è stata confermata l'affermaIOne di responsabilità la Corte di merito ha con precisione indicato i riscontri costituiti prevalentemente dagli esiti di intercettaIOni telefoniche e di servizi di appostamento. Soltanto per completezza si ricorda che la Corte di merito ha rilevato che in una conversaIOne RA RR - con riferimento al traffico di cui al capo E) della rubrica - diceva allo EL di fargli trovare un po' di vento, termine che, secondo la interpretaIOne del linguaggio criptico utilizzato dagli associati, significa danaro.
Sempre il RA ER in una altra conversaIOne con il OL parlava dei corrieri e chiariva che erano del pilucco, soprannome che si riferisce allo EL che di professione era barbiere;
del resto gli associati si davano appuntamento dal pilucco, incontro che davvero avvenne con la presenza del corriere AT. Inoltre anche UB ha mostrato di conoscere il pilucco in una conversaIOne con RA RR.
Inoltre in altra conversaIOne che si riferisce al traffico di cui al capo M) altro associato che parlava con il OL lo chiama pil e fa riferimento ai nipoti, ovvero ai corrieri, secondo la interpretaIOne di tali conversaIOni operata dai giudici dei primi due gradi di giurisdiIOne;
uno di tali nipoti reperiti dallo EL era NE, ovvero OT RM.
Si tratta di riscontri precisi ed individualizzanti, che, peraltro, costituiscono vere e proprie ulteriori prove a carico dell'imputato, che legittimano le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici del merito.
Infine appare opportuno ricordare che la Corte di merito ha messo in evidenza che lo EL utilizzava e comprendeva il linguaggio criptico degli associati, era conosciuto dallo ET ed il OL era in possesso del numero della sua utenza telefonica sotto il nominativo di pil;
si tratta di ulteriori importanti elementi a carico del ricorrente. Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
7) OT RM.
OT RM è stato condannato in primo grado alla pena complessiva di anni quattordici e mesi otto di reclusione ed Euro 180.000,00 di multa, oltre alle pene accessorie ed alla applicaIOne della misura di sicurezza della libertà vigilata per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73. In secondo grado, previa rinuncia agli altri motivi di impugnaIOne, lo OT ha concordato la misura della pena con il Procuratore Generale, accordo che è stato recepito dalla Corte di Appello che ha determinato la pena in anni nove e mesi sei di reclusione ed Euro 600.000,00 di multa.
Con il ricorso per cassaIOne lo OT ha dedotto il viIO di motivaIOne della sentenza impugnata.
Il motivo di ricorso proposto dallo OT non è ammissibile. Il c.d. patteggiamento in appello ha la stessa natura pattizia dell'ipotesi regolamentata dall'art. 444 c.p.p., cosicché non è consentito all'imputato rimettere in discussione i termini dell'accordo raggiunto, che siano stati ritenuti congrui dal giudice (ex multis vedi Cass., Sez. 3^, 25 gennaio 2000 - 5 giugno 2000, n. 6609, CED 216965). In effetti in presenza dell'accordo delle parti sulla pena e della rinuncia dell'appellante a tutti i motivi di impugnaIOne ad ecceIOne di quelli concernenti il trattamento sanIOnatorio, è sufficiente la valutaIOne di congruità della pena concordata compiuta dal giudice, cosicché il motivo che lamenti carenza di motivaIOne sul punto è inammissibile.
Ciò a prescindere dal fatto che il motivo in discussione appare affetto da evidente genericità.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
8) LE RO.
LE RO, detto il folle, è stato condannato in primo grado alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione ed alle pene accessorie per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2. La Corte di Appello, dopo avere ricordato che il LE aveva in passato svolto il ruolo di corriere su indicaIOne dello EL e che dopo la sfortunata missione in Argentina - venne bloccato a Milano con un passaporto falso diretto appunto in Argentina ove si trovava già l'altro corriere Di Blasi Giovanni - rappresentò la sua disponibilità ad effettuare nuovi viaggi, ha confermato l'affermaIOne di responsabilità del LE e lo ha condannato alla pena di anni otto di reclusione.
Con il ricorso per cassaIOne il LE ha dedotto:
1) la violaIOne degli artt. 125 e 546 c.p.p. e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 perché la Corte di merito aveva motivato per relationem alla sentenza di primo grado senza tenere in alcun conto i rilievi del ricorrente.
In effetti le affermaIOni del UR, recepite dalla Corte di merito, che il LE avrebbe partecipato ad un viaggio nel 2000 e che si fosse dichiarato disponibile per altri viaggi dopo il fermo di Milano sono sfornite di riscontri.
Inoltre il LE aveva contatti soltanto con il UR e nulla sapeva dell'associaIOne e d'altronde anche i capi della stessa, parlando dei corrieri, escludevano che essi facessero parte dell'associaIOne;
2) la violaIOne dell'art. 62 bis c.p. per mancanza di reale motivaIOne.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da LE RO non sono fondati.
Nel caso di specie non si può parlare di motivaIOne per relationem perché la Corte di merito, dopo avere precisato di condividere le argomentaIOni del giudice di primo grado, ha messo in evidenza gli elementi a carico del LE che ne legittimavano la condanna. Ciò detto bisogna precisare che la motivaIOne per relationem è consentita quando si faccia riferimento, come nel caso di specie, alla motivaIOne di un provvedimento conosciuto o conoscibile dall'interessato.
Infine il giudice di appello non è tenuto a confutare puntualmente tutti gli argomenti difensivi contenuti nell'atto di appello, ma è obbligato a dare conto di conoscere le obieIOni difensive ed a indicare le ragioni poste a fondamento della decisione, dovendosi ritenere disattesi tutti gli argomenti di segno contrario alla decisione assunta.
Ciò precisato, va detto che la Corte di merito, con molta efficacia ha posto in evidenza gli elementi esistenti a carico del ricorrente. Il UR, intrinsecamente attendibile, come già più volte precisato, ha indicato il LE come uno dei corrieri da lui stesso reclutati di cui si avvaleva l'associaIOne.
Tali dichiaraIOni sono state confortate dal fatto oggettivo che il LE venne fermato il 9 maggio 2001 all'aeroporto di Milano in possesso di un falso passaporto, intestato a tale Romagnoli Cesare, diretto in Argentina, ove il 20 maggio 2001 a Buenos Aires venne arrestato l'altro corriere Di Blasi Giovanni. Del resto la finalità del viaggio non compiuto non è stata nemmeno contestata dal ricorrente.
Orbene le dichiaraIOni del UR hanno trovato un riscontro di fondamentale importanza nei fatti indicati.
La accertata attendibilità estrinseca, oltre quella già riconosciuta intrinseca, rendono credibili anche le dichiaraIOni del UR concernenti altro episodio di traffico di sostanze stupefacenti compiuto dal LE, reclutato dal Pilucco, ovvero dallo EL, per conto dell'associaIOne nel 2000. Infine da una conversaIOne telefonica intercettata - i loquentes erano il UR ed il OL - il 14 maggio 2001, ovvero pochi giorni dopo il fermo del LE a Milano, si desume che il UR, reclutatore dello sfortunato corriere, diceva al OL, uno dei capi dell'organizzaIOne, che il LE, rammaricato per la mancata riuscita del viaggio in Argentina, si dichiarava disponibile per ulteriori impieghi.
Quest'ultimo elemento non deve essere corroborato da riscontri, come erroneamente mostra di ritenere il ricorrente, perché si tratta di una conversaIOne sviluppatasi tra due persone che non sapevano di essere intercettate;
il valore indiziante di tale elemento è, quindi, molto elevato.
Orbene dal compendio probatorio brevemente richiamato emerge, come correttamente stabilito dai giudici del merito, che il LE non si era limitato ad un occasionale ed episodico serviIO di corriere, ma si era messo a disposiIOne della organizzaIOne per ulteriori impieghi.
È da condividere quella giurisprudenza che ritiene che l'attività di corriere svolta episodicamente non significhi necessariamente partecipaIOne alla associaIOne per conto della quale si presti la propria opera, ma è del tutto evidente che questa non è la situaIOne del LE, il quale non solo conosceva perfettamente l'associaIOne ed i suoi capi, ma si raccomanda al suo referente per essere ulteriormente impiegato.
La disponibilità a ripetere altri viaggi certamente ha rafforzato, come correttamente ritenuto dai giudici del merito, la capacità operativa dell'associaIOne criminale e, quindi, si deve ritenere che il LE abbia fornito un apporto non irrilevante alla associaIOne, dal momento che i capi della stessa sapevano di poter contare su un leale, anche se sfortunato, collaboratore. Non vi è dubbio che siffatta condotta, non occasionale e non episodica, sia indice di partecipaIOne alla associaIOne, come correttamente ritenuto dai giudici di merito.
La motivaIOne della sentenza impugnata sul punto non merita censure sotto il profilo della legittimità.
Di merito è il secondo motivo di impugnaIOne perché le circostanze attenuanti generiche sono state negate al ricorrente per la gravità complessiva della condotta delittuosa con preciso riferimento ad uno dei criteri di cui all'art. 133 c.p.. Si tratta di una valutaIOne di merito che, per essere sorretta da una motivaIOne non manifestamente illogica, non è censurabile in sede di legittimità.
Per tali ragioni il ricorso proposto da LE RO deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
9) IN AN.
IN AN è stato condannato alla pena di anni quattordici e mesi otto di reclusione ed Euro 160.000,00 di multa, oltre alle pene accessorie ed alla applicaIOne della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre, perché ritenuto colpevole dei delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2 e art. 73 commi 1 e 6 ed art. 80 - un solo episodio.
La Corte di Appello di Palermo ha riepilogato tutti gli elementi a carico del IN AN, chiamato nell'ambiente IO IN o AN u SS per i capelli tendenti al rosso, emergenti dalle dichiaraIOni del UR, che ne aveva parlato come di un consueto acquirente di sostanza stupefacente, dal colloquio RA RR - GA, dalle annotaIOni sull'agenda del RA RR, dal rinvenimento presso il domicilio dell'imputato della sim - card che l'imputato usava per colloquiare con il OL, ha confutato i rilievi contenuti nell'atto di appello ed ha confermato l'affermaIOne di responsabilità, riducendo la pena ad anni dieci e mesi otto di reclusione ed Euro 80.000,00 di multa.
Con il ricorso per cassaIOne IN AN ha dedotto:
1) il viIO di motivaIOne e la violaIOne dell'art. 111 Cost. e art.192 c.p.p. perché il giudice di appello aveva disatteso immotivatamente i rilievi contenuti nell'atto di impugnaIOne sia in ordine alla inattendibilità del UR ON con riferimento sia alla modifica della Renault CE, sia alle valutaIOni antropometriche, sia alla confusione operata tra padre e figlio, sia al riferimento errato del fratello imprenditore, sia, infine, con riferimento agli improbabili appellativi usati per il ricorrente;
2) la violaIOne dell'art. 62 bis c.p. ed il difetto di motivaIOne sul punto.
Con memoria depositata il 18 giugno 2008 IN AN ha dedotto nuovi motivi di impugnaIOne concernenti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata acquisiIOne di un verbale di dichiaraIOni rese dal UR in altro procedimento penale.
In verità, pur essendo stata la memoria difensiva depositata nell'interesse dei due IN, va detto che i due motivi dedotti fanno specifico riferimento alla posiIOne di IN TO, mentre nulla di specifico dicono relativamente alla posiIOne di IN AN.
Tali motivi saranno, pertanto, discussi allorquando verrà esaminata la posiIOne di IN TO.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da IN AN sono infondati.
È necessario premettere che IN AN e IN TO sono padre e figlio, peraltro conviventi nella stessa villa, che agivano sostanzialmente in concorso come acquirenti di grosse partite di sostanza stupefacente proveniente dall'Argentina e commerciata dall'organizzaIOne della quale facevano parte OL, RA RR e gli altri di cui si è già detto.
Tale attività svolta sostanzialmente in simbiosi rende comprensibili anche alcuni errori del collaborante e di altri soggetti che hanno riferito il ricevimento di un carico ad uno piuttosto che all'altro imputato.
Ciò detto, va precisato che i motivi di impugnaIOne del ricorrente sono ai limiti della ammissibilità perché in effetti il IN ha censurato la valutaIOne delle prove compiuta dai giudici di merito e ne ha sollecitato una inammissibile rivalutaIOne da parte della Corte di CassaIOne.
In effetti il convincimento della Corte di merito sulla responsabilità di IN AN è espresso in modo preciso e previa confutaIOne di tutte le osservaIOni del ricorrente, che sono state ripetute in sede di ricorso.
Orbene la Corte di merito, dopo avere ricordato gli esiti negativi per l'accusa della perizia fonica eseguita, ha indicato in modo puntuale gli elementi esistenti a carico del IN AN. Le dichiaraIOni del UR, ritenuto intrinsecamente attendibile, come già rilevato in precedenza, che ha sempre indicato i IN come consueti acquirenti di sostanze stupefacenti, hanno trovato precisi riscontri nella conversaIOne tra RA RR e GA nel corso della quale si parlava di IO IN come di consueto acquirente di sostanza stupefacente.
Inoltre nell'agenda del RA RR erano segnate le somme di danaro ricevute da IO AN. ed in casa dell'imputato venne rinvenuta la sim-card usata per i contatti telefonici con l'associato - anzi dirigente dell'organizzaIOne - OL SA, che a sua volta aveva annotato il numero della utenza telefonica del IN contrassegnato dalla lettera N..
A tali elementi vanno aggiunte le consideraIOni del RA RR secondo il quale si trattava di uno dei compratori all'ingrosso più forti a Palermo;
il riferimento, secondo la Corte di merito, era certamente riferito al IN AN per la presenza di numerosi elementi di identificaIOne, nonostante l'errato riferimento al fratello imprenditore.
Inoltre in altra conversaIOne si fa riferimento ad AN u SS con chiaro riferimento al colore dei capelli, soprannome che non può essere riferito a tale ZZ, che non poteva essere gratificato del titolo di IO, termine che testimonia rispetto non dovuto ad un picciotto, peraltro di giovane età.
Orbene si tratta di una imponente serie di elementi di carico, come ha rilevato la Corte di merito, che non vengono messi in discussione dalle osservaIOni del ricorrente.
A ciò aggiungasi che ha ragione la Corte di secondo grado quando rileva che l'errore di alcuni mesi nella consegna di un carico compiuto dal UR non può avere alcun valore, dal momento che era pienamente giustificabile per il numero delle consegne avvenute. Infine non vi è alcun dubbio che il compratore consueto all'ingrosso di sostanza stupefacente debba essere ritenuto un partecipe dell'associaIOne di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, ed anzi un partecipe importante perché la sua attività e la sua presenza costituiscono uno sbocco necessario e fondamentale della importaIOne di grosse partite di sostanza stupefacente e garantiscono la continuità dell'attività dell'associaIOne.
Di merito è il motivo concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Corte territoriale ha, infatti, negato dette attenuanti tenuto conto della reiteraIOne del comportamento, della rilevanza dello stesso per il funIOnamento dell'associaIOne e dell'importo degli acquisti.
In poche parole la Corte di merito ha tenuto conto della gravità della condotta e del fatto commesso facendo un chiaro riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.. Che poi gli elementi indicati costituiscano aggravanti o elementi costitutivi di reati non ha rilievo perché essi sono stati considerati sotto altro aspetto - quello della gravità - proprio ai fini di una corretta valutaIOne in ordine al richiesto riconoscimento delle attenuanti generiche.
Si tratta, dunque, di una valutaIOne di merito, che, per essere sorretta da una motivaIOne non manifestamente illogica, non merita censure sotto il profilo della legittimità.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento. 10) IN TO.
IN TO è stato condannato in primo grado alla pena di anni quindici e mesi quattro di reclusione ed Euro 180.000,00 di multa oltre alle pene accessorie ed alla applicaIOne della misura di sicurezza della libertà vigilata, perché ritenuto colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2 e art. 73 commi 1 e 6 ed art. 80 - tre episodi di traffico di sostanze stupefacenti.
La Corte di Appello ha esaminato tutti gli elementi esistenti a carico dell'imputato ed ha segnalato oltre alle circostanze già messe in evidenza in relaIOne alla posiIOne del padre IN AN, anche quelle emergenti in relaIOne ad un carico consegnatogli a Palermo e per il quale si era lamentato, con telefonata intercettata, con il OL per la non osservanza del peso concordato.
La Corte ha, invece, ritenuti non sufficienti gli elementi esistenti a carico del ricorrente in ordine al reato di cui al capo M) per il quale è stata pronunciata assoluIOne.
Negate le attenuanti generiche la Corte, in consideraIOne della riduIOne dei minimi edittali, ha ridotto la pena inflitta in primo grado al ricorrente a anni undici di reclusione ed Euro 90.000,00 di multa.
Con il ricorso per cassaIOne IN TO deduceva:
1) il difetto di motivaIOne e la violaIOne dell'art. 111 Cost. e art. 192 c.p.p. specie con riferimento alla incertezza manifestata dal UR nel riconoscimento fotografico;
2) la violaIOne degli artt. 267 ss. e seguenti e la inutilizzabilità delle intercettaIOni telefoniche per mancanza di motivaIOne in ordine alla urgenza ed alla impossibilità di utilizzare impianti esistenti presso la Procura della Repubblica, non essendo sufficiente l'allegaIOne della nota dei ROS. Con memoria difensiva depositata il 19 giugno 2008 IN TO deduceva inoltre i seguenti motivi di impugnaIOne:
3) il viIO di motivaIOne in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p.;
4) la violaIOne dell'art. 238 c.p.p. per la mancata acquisiIOne delle dichiaraIOni di ON UR rilasciate in altro procedimento penale in sede di incidente probatorio. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da IN TO non sono fondati.
Con riferimento al primo motivo di impugnaIOne non si può fare altro che richiamare quanto detto a proposito del primo motivo di impugnaIOne di IN AN perché gli elementi a carico del ricorrente sono sostanzialmente identici a quelli esistenti a carico del padre e di cui si è già detto.
Si deve aggiungere che sia IN TO che il padre IN AN garantivano l'acquisto di sostanza stupefacente con cadenza mensile, ed in alcuni periodi settimanale, come risulta dalle annotaIOni dei pagamenti effettuati sull'agenda del RA RR.
Inoltre va aggiunto che nel corso dell'anno 2000 due consegne vennero effettuate a mani del IN TO, come emerge dalle dichiaraIOni del UR.
Quanto al concorso nel traffico di cui al capo L) della rubrica va detto che nel corso di una telefonata intercettata intercorsa tra IN TO e OL, il ricorrente contestava al OL che gli era stato consegnato un quantitativo di sostanza stupefacente inferiore al pattuito.
Siffatti elementi, posti in evidenza dalla Corte di merito, con motivaIOne immune da interne contraddiIOni non appaiono superabili dalle contenute osservaIOni del ricorrente, che ha denunciato soltanto una incertezza del UR nel riconoscimento fotografico, elemento quest'ultimo nemmeno considerato dalla Corte di merito.
È infondato anche il secondo motivo di impugnaIOne concernente la pretesa inutilizzabilità delle intercettaIOni telefoniche - questione sulla quale vi è un generico richiamo anche nel ricorso di IN AN.
In effetti le ragioni della infondatezza di tale motivo sono state esposte quando sono stati discussi i motivi 4, 5 e 6 del ricorso proposto da Di QU UI.
A tali consideraIOni, pertanto, al fine di evitare inutili ripeTIni, appare opportuno rinviare, non dovendosi nulla aggiungere a quanto già detto.
Quanto ai motivi nuovi bisogna rilevare che essi debbono consistere in ulteriore illustraIOne delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta rivolta al giudice della impugnaIOne, peraltro sempre nei limiti dei capi o punti della decisione oggetto del gravame.
Insomma non è possibile con i motivi nuovi introdurre nuovi temi di discussione altrimenti verrebbero frustrati i termini per proporre impugnaIOne (Cass., Sez. 3^ penale, 22 gennaio 2004 - 26 marzo 2004, n. 14776, CED 228525). In base a tale costante e condivisibile indirizzo giurisprudenziale i motivi nuovi proposti dal ricorrente IN TO sono inammissibili.
Ed, infatti, nel ricorso originario il ricorrente non si è doluto del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ne' ha lamentato la mancata acquisiIOne del verbale di interrogatorio del collaborante UR.
Tali punti non si sarebbero potuti, quindi, dedurre con i motivi nuovi.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
11) IS RO.
IS RO in primo grado è stato condannato alla pena di anni quattordici e mesi otto di reclusione ed Euro 160.000,00 di multa, oltre alle pene accessorie ed alla applicaIOne della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre perché ritenuto responsabile dei delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2 e art. 73, commi 1 e 6 ed art. 80.
La Corte di Appello, dopo avere riesaminato tutti gli elementi probatori ed in particolare le dichiaraIOni del UR, la sua presenza nella villa ove venne consegnata una partita di cocaina, la proteIOne della latitanza da parte del gruppo del RA RR, i colloqui con il RA RR in ordine al pagamento da parte dei calabresi di una partita di droga, concludeva per la sufficienza degli elementi per l'affermaIOne di responsabilità per il delitto associativo e per la insufficienza per la condanna per la violaIOne del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Conseguentemente la pena era ridotta a anni nove di reclusione. Con il ricorso per cassaIOne IS RO deduceva:
1) la violaIOne del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2 e viIO di motivaIOne sul punto.
Il ricorrente dopo avere richiamato i principi giurisprudenziali in materia metteva in evidenza che nel caso di specie non vi fossero i requisiti per ritenere il IS partecipe dell'associaIOne, ne' che rappresentasse gli interessi di un gruppo calabrese;
2) la mancanza di motivaIOne in ordine alla misura della pena. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da IS RO non sono fondati ed anzi sono ai limiti della ammissibilità perché in ultima analisi richiedono al giudice di legittimità una rivalutaIOne del materiale probatorio.
La valutaIOne dei giudici di merito, ai quali esclusivamente compete la valutaIOne delle prove e la ricostruIOne delle vicende, è sorretta da una motivaIOne non manifestamente illogica e, quindi, non censurabile in sede di legittimità.
Il ricorrente ha richiamato giurisprudenza in ordine al delitto associativo, ma, in effetti, non ha tenuto conto delle precise osservaIOni della Corte di merito.
I giudici di appello hanno precisato che il UR aveva indicato il IS come un acquirente abituale di sostanze stupefacenti, che poi dirottava in Calabria ad un gruppo che si incaricava di andare in Sicilia a ritirare la droga.
Le dichiaraIOni del UR, ritenuto intrinsecamente attendibile per le ragioni più volte ricordate, hanno trovato riscontri nel fatto che il IS era latitante ed era ospitato nella residenza di Altavilla Milicia da RA RR, che pagava regolarmente il canone di affitto.
In una delle conversaIOni intercettate avvenute prima della consegna della droga sequestrata in contrada Bellacera il RA RR comunicava al IS di avere ricevuto settemilioni e mezzo di lire dai LA e, quindi, una somma inferiore al previsto, dopo un suo colloquio a Milano con RI TT, esponente di trafficanti calabresi.
Nel corso della stessa telefonata il RA RR rappresentava al IS la necessità di danaro ed il IS dimostrava di avere fatto da intermediario con chi doveva il danaro. Infine la Corte di merito poneva in evidenza che nell'agenda di RA RR vi era una annotaIOne inequivocabile CAL 700.000 e che il IS nel corso delle intercettaIOni dimostrava di conoscere il linguaggio convenIOnale usato dagli associati. Dal complesso di tali elementi i giudici del merito hanno tratto la ragionevole conclusione che il IS fungesse da intermediario tra trafficanti calabresi e l'associaIOne garantendo uno sbocco importante alle sostanze stupefacenti commerciate dal gruppo. Non trattandosi di attività episodica ed occasionale, ma di apporto conferito con continuità non è possibile negare la qualifica di partecipe dell'associaIOne al IS.
Il motivo di impugnaIOne è, pertanto, infondato.
Generico e di merito è il motivo concernente il trattamento sanIOnatorio.
La Corte di merito, con motivaIOne immune da vizi logici, ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche tenuto conto della reiteraIOne del comportamento e, quindi, della gravità della condotta posta in essere, peraltro, durante lo stato di latitanza, e dell'apporto importante conferito al funIOnamento dell'associaIOne. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento. 12) LA RO.
LA RO è stato condannato in primo grado per il delitto associativo e per due episodi di traffico di sostanza stupefacente alla pena di anni quattordici e mesi otto di reclusione ed Euro 160.000,00 di multa, oltre alle pene accessorie ed alla applicaIOne della misura di sicurezza della libertà vigilata.
La Corte di Appello, però, non riteneva sufficienti gli elementi a carico dello LA per i reati di cui ai capi B) e C) della rubrica per i quali pronunciava assoluIOne, mentre riteneva provata la responsabilità del ricorrente in ordine ad un episodio di traffico perché venne sorpreso mentre usciva dalla villa in contrada Bellacera a bordo di una autovettura carica di quattro chilogrammi di cocaina occultata.
La Corte in particolare non prestava fede alle giustificaIOni dello LA e non riteneva di procedere a perizia fonica e determinava la pena in anni otto di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa.
Con il ricorso per cassaIOne RO LA deduceva:
1) il viIO di motivaIOne in ordine alla affermaIOne di responsabilità del ricorrente sia perché non sapeva che nell'auto vi era droga, sia perché effettivamente il favore richiestogli dal RA RR consisteva nel montaggio dei condiIOnatori, sia perché il riconoscimento della sua voce come partecipante ad un colloquio intercettato non si capisce come sia avvenuto;
2) la nullità della sentenza per la mancata assunIOne di una prova decisiva consistente nella richiesta perizia fonica ed il viIO di motivaIOne sul punto non potendosi fare affidamento sulle affermaIOni degli inquirenti per la soluIOne di un problema di tale importanza ai fini della decisione;
3) la nullità della sentenza per viIO di motivaIOne in ordine alle negate attenuanti generiche.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da LA non sono fondati.
È fatto del tutto pacifico che lo LA sia stato sorpreso alla guida di una vettura che in un nascondiglio all'uopo predisposto aveva quattro chilogrammi di cocaina.
Ed è altrettanto pacifico che pressoché contemporaneamente altre tre vetture erano partite dalla stessa villa in contrada Bellacera con carico analogo.
Le altre vetture erano guidate da RA NT, AT e Di SA, certamente associati per quanto si è detto in precedenza esaminando le posiIOni di RA RR e Di SA.
LA, non potendo negare il fatto, ha sostenuto di essersi recato nella villa per montare dei condiIOnatori d'aria e che il AT gli aveva chiesto di fare quel serviIO;
ha sostenuto di non sapere che nell'auto vi era droga.
Ora, pur volendo prescindere dal fatto che si tratta di contestaIOni di merito inammissibili in sede di legittimità, va detto che è davvero singolare che una associaIOne di una consistenza rilevante si rivolga al primo venuto - il RA RR ha detto di non conoscere lo LA - per effettuare il trasporto di merce preIOsa senza conoscere le capacità dell'autista e, quindi, anche con il rischio di perdere il carico.
La tesi appare inverosimile ed appare del tutto logico che la Corte di merito non vi abbia prestato credito.
Ma la Corte territoriale ha anche precisato che non si poteva ritenere vero che lo LA si fosse recato nella villa per montare i condiIOnatori dal momento che dopo dieci giorni i predetti risultavano ancora tutti imballati;
cosicché il lavoro dello LA non era proprio cominciato.
Sarebbe sufficiente tale obiettivo rilievo per definire falsa la tesi del ricorrente.
Ma la Corte ha anche rilevato che poco prima del sequestro da una intercettaIOne ambientale era risultato che due persone colloquiavano nei pressi della Renault CE poi sequestrata ed uno dei due spiegava all'altro come liberare il carico;
secondo i Carabinieri, che avevano ascoltato la conversaIOne, il maestro era il AT, che aveva provveduto a montare il nascondiglio a Parigi, ed il discente era lo LA, perché ne avevano riconosciuto le voci.
Elemento non decisivo, ma che ha certamente rafforzato il convincimento dei giudici.
Tardivamente lo LA ha chiesto una perizia fonica, richiesta ripetuta con il secondo motivo di ricorso.
Ma il motivo non può essere accolto perché, come costantemente stabilito dalla Corte di CassaIOne, la perizia non può essere ricondotta al concetto di prova decisiva, la cui mancata assunIOne costituisce motivo di ricorso per cassaIOne (vedi ex multis Cass., Sez. 4^, 22 gennaio - 5 aprile 2007, n. 14130, CED 236191), trattandosi di un mezzo di prova per sua natura neutro demandato al potere discreIOnale del giudice.
Ciò a prescindere dal fatto che in base a quanto detto in precedenza l'esito di una tale prova non avrebbe alcun carattere di decisività, tenuto conto degli altri elementi esistenti a carico dello LA.
Si deve, quindi, concludere che i giudici del merito hanno tratto ragionevoli conclusioni dagli elementi probatori acquisiti, elementi che non vengono superati dalle consideraIOni del ricorrente. Di merito è il motivo concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche dal momento che la Corte territoriale ha giustificato la decisione per la gravità del fatto e la sussistenza di precedenti penali facendo in tal modo esplicito riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.. Si tratta di una valutaIOne di merito che, per essere sorretta da una motivaIOne immune da vizi logici, non è censurabile in sede di legittimità.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi di Di SA RO e OT RM che condanna a versare Euro 1.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende;
Rigetta tutti gli altri ricorsi e condanna tutti i ricorrenti a pagare in solido le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 luglio 2008. Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2008