Sentenza 12 gennaio 2011
Massime • 1
In tema di reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990 (ingente quantità) deve ritenersi sussistente quando il quantitativo, pur non raggiungendo il vertice massimo di valore, sia tale da rappresentare un pericolo per la salute pubblica, ovvero per un rilevante, ancorché indefinito, numero di consumatori, e, pertanto, quando sia idoneo a soddisfare le esigenze di un numero molto elevato di tossicodipendenti, senza ulteriore riferimento al mercato ed alla eventuale sua saturazione, che risulterebbe inappropriato rispetto alla "ratio" della norma, oltre che non facilmente accertabile, trattandosi di un mercato clandestino rispetto al quale mancano conoscenze certe e riscontrabili.
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Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente. Non sono reato le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2011, n. 4824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4824 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 12/01/2011
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 80
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 28664/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. DI IO nato il [...];
2. RI DO RA TH nata il [...];
3. RE RL nato il [...];
avverso la sentenza del 16/02/2010 della Corte di Appello di Brescia;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Vito D'Ambrosio che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
udito il difensore di UR avv.to Gianluigi Bezzi, anche in sostituzione degli avv.ti Barzellotti Vanni (per BA) e Ilaria Crema (per OD) che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO
p.
1. Con sentenza del 16/02/2010, la Corte di Appello di Brescia, pur riducendo le pene, confermava la sentenza pronunciata in data 17/06/2009 con la quale il g.u.p. del Tribunale della medesima città aveva ritenuto DI OR responsabile del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 81 e 56, art. 73, commi 1 e 1 bis - RE RL e RI NA UR AN responsabili, fra l'altro, degli art. 74, comma 1, art. 73, commi 1 e 6 e art. 80, comma 11, D.P.R. cit..
p.
2. Avverso la suddetta sentenza tutti gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione. p.
2.1. RE RL ha dedotto i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 74 D.P.R. cit. per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto l'esistenza di un'associazione a delinquere. Infatti, dalle intercettazioni telefoniche si desumeva che il responsabile di tutti i fatti contestati era tale UD AR AB che, di volta in volta, si rivolgeva a soggetti diversi a seconda delle proprie necessità e fra questi il UR il quale, però, era coinvolto solo in minima parte. Questo dato di fatto proverebbe, quindi, l'inesistenza di una struttura associativa, trattandosi di diversi contatti con diverse persone da parte di UD con singole persone legate allo stesso e non anche al UR, persone che non solo non si conoscevano fra di loro ma neppure avevano un'organizzazione seppure rudimentale. In realtà il UR non era un uomo di fiducia dell'UD essendo un semplice acquirente di stupefacente.
2. VIOLAZIONE dell'art. 80, D.P.R. cit. per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la sussistenza della suddetta aggravante, nonostante l'assoluta mancanza di analisi della sostanza ed in base ad argomentazioni logico giuridiche palesemente inattendibili consistenti nel fatto che: a) in una telefonata, UD parlava di una "bellissima ragazza"; b) l'aggravante era stata riconosciuta nel processo a carico del corriere Galeano;
c) non era ragionevole che l'organizzazione si muovesse per acquistare droga di scarsa qualità.
p.
2.2. DI ha dedotto i seguenti motivi:
1. ERRONEA APPLICAZIONE dell'art. 56 c.p. in relazione all'art. 73, D.P.R. cit. per avere la Corte territoriale ritenuto che la condotta dell'imputato fosse stata tale da integrare atti idonei non equivoci diretti all'acquisto di sostanza stupefacente, pur risultando accertato dalla stessa Corte che le pattuizioni intercorse fra il BA ed il UR si erano arrestate a semplici intese "di massima" senza il perfezionamento di accordi di sorta in ordine alla qualità, al prezzo ovvero ai quantitativi della cocaina che l'imputato avrebbe avuto in animo di ricevere una volta che il Venditore UR ne avesse avuto la disponibilità. Tale comportamento era, quindi, qualificabile al più come mero atto preparatorio non punibile proprio perché il potenziale acquirente non aveva ancora raggiunto con il venditore intese riguardo agli elementi essenziali e minimi per il perfezionamento dello scambio.
2. VIOLAZIONE dell'art. 192 c.p.p. per avere la Corte territoriale desunto la prova della destinazione allo spaccio della cocaina dalla valutazione complessiva di alcuni elementi indiziali che, invece, al più, avrebbero potuto permettere di trarre meri sospetti riguardo l'uso che il ricorrente avrebbe inteso dare dello stupefacente chiesto genericamente al BA. La Corte, infatti, delle intercettazioni telefoniche, pur a fronte di possibili letture alternative, aveva optato per quella meno favorevole per l'imputato ed, inoltre, aveva erroneamente ritenuto che la telefonata n. 51 del 28/08/2006 delle ore 15,51 fosse avvenuta fra il BA ed il UR, laddove era avvenuta fra il UR e tale NC.
3. violazione dell'art. 62 bis c.p. per avere la Corte territoriale negato la concessione delle attenuanti generiche in modo contraddittorio e facendo leva sul preteso comportamento processuale, senza specificare quale fosse stato e perché era stato giudicato negativamente.
p.
2.3. RI ha dedotto i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 74, D.P.R. cit. per non avere la Corte territoriale escluso la configurabilità del suddetto reato in capo alla prevenuta per mancanza del dolo specifico. Infatti, il motivo che aveva spinto la ricorrente a coadiuvare determinati soggetti in alcune operazioni illecite era dovuto al timore di ritorsioni nei confronti della stessa e della sua famiglia, come si poteva desumere dalla telefonata del 26/10/2005 e dalle stesse dichiarazioni rese dal UR. Ciò significava, quindi, che la ricorrente non aveva prestato una spontanea e consapevole adesione ad un programma delittuoso indeterminato, ma una forzata collaborazione ad alcune transazioni illecite che comportarono un'adesione acritica e disinteressata agli ordini impartiti unicamente per timore di ritorsioni.
2. violazione dell'art. n. 74, comma 7, D.P.R. cit. per non avere la Corte territoriale riconosciuto la suddetta attenuante, avendo ritenuto che la suddetta fattispecie attenuata ricalchi perfettamente quella di cui all'art. 73, comma 7, D.P.R. cit., non considerando che quest'ultima prevede lo sconto di pena unicamente per chi si sia adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriore compimento, anche aiutando le forze dell'ordine alla sottrazione di eventuali risorse che residuassero agli indagati. Diversa è la norma violata la quale, oltre a ribadire l'importanza di una sottrazione di risorse all'associazione, pone sullo stesso piano anche la fornitura di prove che permettano di dimostrare l'esistenza del reato.
3. violazione dell'art. 80, D.P.R. cit. per avere la Corte territoriale ritenuto la sussistenza della suddetta aggravante a fronte di un quantitativo di Kg. 7,5 di cocaina sequestrata, quantitativo che, però, non si poteva considerare ingente tenuto conto che costituiva solo una piccola parte della cocaina che, nel 2008, era stata sequestrata nella Lombardia e pari a Kg 1.604,31. 4. motivazione omessa in ordine alle ragioni per le quali la Corte aveva ritenuto che la ricorrente sapesse dell'entità del carico di 7,5 Kg di cocaina;
5. ILLOGICITÀ DELLA motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti genetiche nella loro massima estensione. DIRITTO
p.
3. RE.
p.
3.1. violazione dell'art. 74, D.P.R. cit.: la censura in esame era stata proposta, nei medesimi termini, con uno specifico motivo di appello (cfr. pag. 99 sentenza impugnata) e la Corte territoriale, fattasene carico, l'ha disattesa con ampia motivazione (da pag. 115 a pag. 119) confutando, punto per punto, le doglianze, ed evidenziando, sotto il profilo fattuale, i numerosi riscontri che facevano ritenere fondata l'ipotesi accusatoria. La suddetta motivazione, pertanto, non si presta alla generica censura dedotta del ricorrente che non ha fatto altro che ribadire le stesse identiche doglianze proposte con l'appello, senza addurre o evidenziare lacune, contraddittorietà o carenze motivazionali nell'iter argomentativo seguito dalla Corte la cui decisione, quindi, non si presta ad alcuna censura di legittimità essendo anche del tutto conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte in materia di associazione ex art. 74, D.P.R. cit..
p.
3.2. VIOLAZIONE dell'art. 80, D.P.R. cit.: la Corte territoriale ha disatteso la doglianza del ricorrente "in considerazione del dato ponderale lordo (7.5 chilogrammi), della conversazione nella quale l'UD parlava in maniera entusiastica della qualità dello stupefacente (Bellissima la ragazza spettacolare, una cosa proprio bella), e del fatto che l'aggravante è stata ritenuta all'esito del procedimento svoltosi a carico del corriere Galeano (condannato con sentenza definitiva). Trattasi di elementi che, nel loro insieme, consentono effettivamente di concludere che si trattava di un quantitativo ingente di droga (e, del resto, sembra ragionevolmente da escludersi che una tale organizzazione, con dispiegamento di notevoli risorse ed assunzione di rischi, e che contemplava altresì che uno dei destinatari si recasse in Spagna anche per verificare la qualità della sostanza, potesse risolversi nella spedizione di oltre sette chilogrammi di stupefacente di qualità scadente)". A fronte di tale ampia motivazione, il ricorrente si è limitato a ribadire che mancava l'analisi della sostanza sequestrata e che gli altri elementi evidenziati dalla Corte erano illogici. Sennonché si deve replicare che la decisione si basa su una prova diretta (peso ponderale), e su indizi gravi, precisi e concordanti che unitariamente considerati hanno portato la Corte a concludere, con ragionamento privo di contraddittorietà, lacune o illogicità che il quantitativo di cocaina sequestrato doveva ritenersi di ingente quantità.
p.
4. DI.
p.
4.1. ERRONEA APPLICAZIONE dell'art. 56 c.p.: si tratta della medesima censura proposta con l'atto di appello (cfr. pag. 101 sentenza impugnata), e disattesa dalla Corte territoriale con la seguente motivazione: "Deve tenersi conto, invero, del fatto che gli accordi tra i due avevano ad oggetto la cessione dall'uno all'altro ndr: da UR a BA di una partita di stupefacente da trarsi dai quantitativi, ben più cospicui, che effettivamente, prima ad opera del RI e poi del NC, erano poi giunti in Italia, senza tuttavia pervenire nella disponibilità del UR solo a causa dell'intervento della Polizia. Ed è sotto questo profilo, ovvero in considerazione del fatto che lo stupefacente non era poi pervenuto nella effettiva e materiale disponibilità del UR, che il G.U.P. ha ritenuto configurabile nei confronti del prevenuto un mero tentativo di reato, visto che gli accordi tra i due (seppure dalle telefonate non sia dato evincere con precisione quale fosse il quantitativo richiesto e il relativo prezzo) erano certamente idonei e diretti in modo non equivoco a portare alla cessione della cocaina dal UR al BA. Se è vero, infatti, che la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui è sufficiente il raggiungimento del consenso tra le parti affinché la transazione possa considerarsi conclusa e il reato consumato, è altrettanto vero che perché ciò avvenga è anche necessario che il venditore abbia la disponibilità, seppur non immediata, della sostanza, laddove nel caso di specie ciò non è avvenuto per cause indipendenti dalla volontà dei contraenti". Il dato fattuale che, quindi, la Corte territoriale ha messo in evidenza è che l'accordo era stato raggiunto e che non fu eseguito solo per un evento estraneo alla volontà del UR e del BA. La circostanza che non era dato evincere con precisione quale fosse stato il quantitativo richiesto e il relativo prezzo, diventa un elemento secondario nella concreta fattispecie in esame laddove si consideri che, secondo la ricostruzione dei giudici di merito:
- l'accordo era stato perfezionato;
- il BA aveva già versato in anticipo al UR delle somme di denaro (cfr pag. 94 sentenza impugnata);
- lo stesso imputato, nel corso delle dichiarazioni spontanee rese all'udienza preliminare, aveva ammesso di essersi rivolto al UR perché interessato all'acquisito di cocaina (cfr pag. 93 sentenza impugnata);
- il UR ed il BA ben si conoscevano (cfr pag. 86 ss. sentenza impugnata). Tutte le suddette circostanze, quindi, indicano che fra il venditore e l'acquirente vi era una tale consuetudine che non avevano alcuna necessità di specificare anche il prezzo e la quantità essendo questi elementi impliciti della trattativa. Di conseguenza, la decisione della Corte territoriale non si presta ad alcuna censura proprio perché, nella concreta fattispecie, in considerazione degli evidenziati elementi fattuali, deve ritenersi che fosse sufficiente anche un accordo sulla sola cessione. p.
4.2. violazione dell'art. 192 c.p.p.: si tratta della medesima censura dedotta con i motivi di appello e con la quale, sostanzialmente, il BA aveva sostenuto che la cocaina che aveva richiesto al UR gli serviva per uso personale. La Corte territoriale, fattasi carico della doglianza, l'ha ampiamente disattesa (cfr pag. 114) con motivazione congrua, logica ed adeguata agli evidenziati elementi fattuali. Pertanto, la censura riproposta in questa sede va ritenuta null'altro che un tentativo di introdurre elementi di merito al fine di ottenerne, in modo surrettizio, una nuova ed alternativa valutazione: il che deve ritenersi inammissibile. Irrilevante, infine, deve ritenersi il presunto travisamento della prova in ordine alla telefonata n. 51 del 28/8/2006: sul punto è sufficiente leggere la motivazione della sentenza a pag. 114 e 115 ("ancora più evidente è, poi, l'infondatezza dell'ulteriore tesi difensiva ...") per avvedersi che di quella telefonata la Corte non ne ha tenuto affatto conto ai fini della decisione in ordine al dedotto uso personale della cocaina. p.
4.3. violazione dell'art. 62 bis c.p.: la Corte territoriale ha ritenuto di negare la concessione delle attenuanti generiche "non ritenendosi sufficiente, al riguardo, l'incensuratezza dell'imputato, alla luce dell'entità della sua condotta e del suo comportamento processuale".
In ordine alla concessione delle suddette attenuanti, questa Corte ha chiarito che, nel concedere o nel negare le attenuanti ex art. 62 bis c.p., il giudice di merito è investito di un ampio potere discrezionale nell'esercitare il quale deve fare riferimento sia ai criteri enunciati dall'art 133 c.p., concernente le possibili situazioni influenti sul trattamento sanzionatorio, sia ad altri elementi e situazioni di fatto, diversi da quelli legislativamente prefigurati, aventi valore significante ai fini dell'adeguamento della pena alla natura ed all'entità del reato nonché alla personalità del reo (Cass., Sez. 1, 1 ottobre 1986, Esposito). È stato altresì precisato che il predetto potere discrezionale, nonostante la sua ampiezza ed estensione, non è tuttavia illimitato nè sottratto al controllo di legittimità, dovendo il giudice di merito dare conto delle precise ragioni e dei criteri utilizzati per concedere o per negare le attenuanti generiche, con l'indicare gli elementi reputati decisivi nella scelta compiuta, senza necessità di valutare analiticamente tutte le circostanze rilevanti, in positivo o in negativo (Cass., Sez. 1, 19 ottobre 1992, Gennuso;
Cass., Sez. 1, 30 gennaio 1992, Altadonna). Ciò posto, la motivazione del diniego delle attenuanti generiche risulta, nel caso di specie, esauriente e pienamente adeguata sul piano logico, posto che la pronuncia negativa è stata giustificata con il richiamo a puntuali e significativi elementi quali il negativo comportamento processuale e l'entità della condotta entrambi già di per sè ampiamente sufficienti a ritenere incensurabile la decisione della Corte.
In particolare, quanto al negativo comportamento processuale, va ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a consigliare o meno la concessione del beneficio, per cui anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato o alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse. Anche il silenzio dell'imputato può dunque essere valutato - sul piano del comportamento processuale - ai fini del riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen.: ed infatti l'ordinamento penale, nel garantire all'imputato il diritto al silenzio ed alla menzogna che non sconfini nella calunnia, nonché alla reticenza sul proprio operato, attribuisce al giudice la facoltà di valutare il comportamento da questi tenuto durante lo svolgimento del processo, sicché è legittimo il diniego delle attenuanti predette ovvero della declaratoria di prevalenza delle medesime motivato sulla negativa personalità dell'imputato stesso o sulla capacità a delinquere desunta dal descritto comportamento processuale": Cass. 2889/1997 Rv. 207560 - Cass. 3819/1994 Rv. 196986.
p.
5. RI;
p.
5.1. violazione dell'art. 74, D.P.R. cit.: la doglianza dedotta in questo grado di giudizio era già stata oggetto di uno specifico motivo di appello che la Corte territoriale ha disatteso con la seguente motivazione: "quanto alla tesi difensiva secondo cui la OD avrebbe posto in essere tutte tali condotte non perché avesse aderito al sodalizio criminoso di cui si discute, bensì a seguito di gravi minacce, è sufficiente una lettura anche superficiale delle conversazioni che la riguardano (già menzionate in sede di esame dei vari reati-fine) per comprendere come il loro tenore, la dimestichezza con gli interlocutori anche di alto livello nella catena del traffico e il ruolo che se ne può desumere (anche in relazione al diretto interesse economico alla buona riuscita delle operazioni e all'adempimento dei pagamenti da parte degli acquirenti) siano assolutamente inconciliabili con l'assunto in questione. In realtà manca il minimo concreto elemento a sostegno di quest'ultimo, e anche le circostanze evidenziate al riguardo nell'atto di impugnazione sono tutt'altro che significative, atteso che la conversazione tra la OD e la AS nella quale si ventila l'ipotesi di minacce o ritorsioni nei confronti dell'imputata o di altri a lei legati deve essere valutata tenuto conto del momento in cui interviene, trovando essa una chiara spiegazione nel fatto che i fornitori a distanza di notevole lasso di tempo (e a seguito dell'esito negativo delle operazioni conclusesi con il sequestro della sostanza) non avevano ancora ottenuto il corrispettivo (la AS, come si ricorderà, contestava all'amica di non essersi fatta viva con i predetti per troppo tempo) e vi era. quindi, il timore che potessero effettivamente porre in essere atti di ritorsione;
nessuna valenza può, quindi, attribuirsi a quelle frasi con riferimento alla "posizione" della OD all'epoca in cui le importazioni nelle quali la predetta risulta coinvolta venivano organizzate ed attuate;
ancor meno significativa è la frase contenuta nell'interrogatorio del UR ("per quanto ne so la garanzia nel caso di perdita del carico è costituito dalla persona fisica (in questo caso UR OD) e la sua famiglia in Colombia"), posto che, a parte ogni altra considerazione sul tenore dubitativo dell'asserzione, la stessa non deve essere interpretata nel senso che, ad avviso del UR la OD aveva partecipato agli illeciti de quibus perché costretta, bensì unicamente nel senso che coloro i quali operavano spedizioni di stupefacente di ingente valore potevano considerare una garanzia di affidabilità dei destinatari il fatto che tra di essi vi fosse la connazionale OD, la cui famiglia si trovava ancora in Colombia. Del resto, considerato l'altissimo valore economico delle partite trattate e la capacità criminale di coloro che sono situati a così alti livelli del traffico internazionale di stupefacente, chi tratta "affari" con questi ultimi non può che essere esposto a rischi di ritorsioni nel caso in cui non ottemperi agli impegni assunti. Sussiste certamente, infine, l'elemento soggettivo del reato, posto che, alla luce di quanto si è fin qui osservato, non può sussistere alcun serio dubbio in ordine al fatto che UR e OD (unitamente all'UD) agissero con la piena consapevolezza di far parte di una stabile organizzazione avente come programma la perpetrazione di una serie indeterminata di violazioni alla disciplina degli stupefacenti e con la volontà di apportare un efficace contributo causale alla realizzazione di tale programma". A fronte di tale amplissima motivazione, la ricorrente si è limitata a ribadire la propria tesi sulla base di quegli stessi elementi fattuali presi in esame e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione logica, congrua ed adeguata.
La censura, pertanto, va ritenuta manifestamente infondata in quanto la ricorrente, in modo surrettizio, tenta di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito. Pertanto, non essendo state evidenziate incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, mero merito, va dichiarata inammissibile.
p.
5.2. VIOLAZIONE dell'art. 80, D.P.R. cit.: a proposito della suddetta doglianza, la Corte territoriale l'ha respinta osservando che il quantitativo sequestrato di Kg 7,5 di cocaina è ®un quantitativo tale da integrare ictu oculi l'aggravante in questione, avuto riguardo all'imponente numero di dosi estraibili dallo stesso e al gravissimo pericolo per la salute pubblica che ne deriva, essendo sicuramente idoneo a soddisfare le esigenze di un numero elevatissimo di consumatori (sulla base delle indicazioni emergenti dalla giurisprudenza di legittimità in tale materia, che appare qui superfluo riportare, sarebbe sufficiente ad integrare l'aggravante in esame anche una quantità di gran lunga inferiore)".
La suddetta motivazione oltre che congrua ed adeguata agli evidenziati elementi fattuali si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l'aggravante "deve ritenersi sussistente quando il quantitativo, pur non raggiungendo il vertice massimo di valore sia tale da rappresentare un pericolo per la salute pubblica ovvero per un rilevante, ancorché indefinito, numero di consumatori e, pertanto, allorché sia idoneo a soddisfare le esigenze di un numero molto elevato di tossicodipendenti senza ulteriore riferimento al mercato ed alla eventuale sua saturazione;
tale riferimento, invero, non è appropriato rispetto alla ratio della norma e non facilmente accertabile, anche per il carattere di mercato clandestino rispetto al quale mancano conoscenze certe e riscontrabili": SSUU 17/2000 Rv. 216666 - Cass. 45427/2003 - 47891/2004 - 43372/2007 - 10384/2008 - 24571/2010 riv 247823 - 19085/2010 riv 247377 - 36585/2009 riv 244986.
Pertanto, l'obiezione secondo la quale il raffronto avrebbe dovuto essere effettuato con tutto il quantitativo sequestrato in Lombardia, è privo di pregio perché ciò che rileva è che il quantitativo "sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti, secondo l'apprezzamento del giudice del merito che, vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale circostanza": poiché a tale accertamento di fatto la Corte territoriale non si è sottratta, la doglianza deve ritenersi manifestamente infondata.
p.
5.3. MOTIVAZIONE OMESSA: la censura, a parte che non risulta dedotta come uno specifico motivo di appello (cfr pag. 99 sentenza impugnata), risulta smentita da numerosi passi della sentenza impugnata in cui si da atto dell'attiva e consapevole partecipazione della ricorrente nell'importazione del quantitativo di cocaina sequestrato (cfr ad es. pag. 45 - 108 - 118).
p.
5.4. ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione:
la Corte ha motivato sul punto rilevando che "Quanto alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, valgono (anche con riferimento al giudizio di comparazione con le aggravanti) le medesime considerazioni già svolte a proposito del UR, visto che la OD risulta incensurata e ha ammesso anch'ella solo parzialmente le proprie responsabilità".
Con la suddetta motivazione deve ritenersi correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, sicché la censura è generica potendosi richiamare, mutatis mutandis, quanto al trattamento sanzionatorio ed ai limiti della censurabilità in sede di legittimità, i principi di diritto già illustrati supra sub BA.
p.
6. In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA i ricorsi e CONDANNA i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011