Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2011, n. 4824
CASS
Sentenza 12 gennaio 2011

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Massime1

In tema di reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990 (ingente quantità) deve ritenersi sussistente quando il quantitativo, pur non raggiungendo il vertice massimo di valore, sia tale da rappresentare un pericolo per la salute pubblica, ovvero per un rilevante, ancorché indefinito, numero di consumatori, e, pertanto, quando sia idoneo a soddisfare le esigenze di un numero molto elevato di tossicodipendenti, senza ulteriore riferimento al mercato ed alla eventuale sua saturazione, che risulterebbe inappropriato rispetto alla "ratio" della norma, oltre che non facilmente accertabile, trattandosi di un mercato clandestino rispetto al quale mancano conoscenze certe e riscontrabili.

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    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 5 marzo 2026

    2. Profili di Giurisprudenza costituzionale La Consulta, anche nell'ambito del comma 1 Art. 73 TU 309/90, ha sempre affermato che l'illiceità della coltivazione di stupefacenti dipende dalla concreta offensività, o meno, della condotta nei confronti del bene o dei beni costituzionalmente tutelati dalla norma incriminatrice. P.e., Consulta 62/1986 afferma che “il principio di offensività deve reggere ogni interpretazione delle norme penali”. Dunque, non esistono reati non offensivi di un bene costituzionalmente tutelato. Del pari, Consulta nn. 354/2002, 225/2008, 249/2010 e 139/2014 ribadiscono anch'esse che il Magistrato del merito deve focalizzarsi sulla “offensività in concreto” di …

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  • 2Coltivazione domestica di marijuana (Cass, 12348/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 aprile 2020

    Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente. Non sono reato le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso …

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  • 3L'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 TU stupefacenti (Cass. pen. SSUU, n.36258/2012)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2011, n. 4824
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4824
Data del deposito : 12 gennaio 2011

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