Sentenza 3 giugno 2010
Massime • 1
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la circostanza aggravante della quantità ingente di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile quando, sulla base di un accertamento che il giudice di merito deve condurre in concreto - indipendentemente dal riferimento a prefissati indici quantitativi, non contemplati dal legislatore - la sostanza sequestrata sia tale da costituire un rilevante pericolo per la salute pubblica, in quanto idonea a soddisfare le esigenze di un numero elevato di tossicodipendenti, senza che rilevi la situazione del mercato e la sua eventuale saturazione, trattandosi di un elemento di difficile valutazione, considerata l'impossibilità di disporre al riguardo di dati certi e verificabili in concreto. (Fattispecie in cui l'aggravante "de qua" è stata riconosciuta in relazione ad un quantitativo di 2.400 dosi medie singole di cocaina e di oltre 9.210 dosi di eroina).
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Il Precedente di legittimità contenuto in Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722. Visto l' Art. 618 Cpp, i quesiti di legittimità trattati in Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722 sono i seguenti: se mantenga validità il criterio per la determinazione dell' ingente quantità fissato dalla Sentenza delle Sezioni Unite Biondi, fondato sul rapporto ( 1 a 2000 ) fra quantità massima detenibile, come prevista nell' elenco allegato al DM 11 aprile 2006, e quantità di principio attivo contenuto nella sostanza oggetto della condotta, ferma restando la discrezionalità giudiziale in caso di superamento del limite così ottenuto. come debbano essere individuati i fattori della moltiplicazione, …
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(Annullamento parziale senza rinvio) Il fatto La Corte di appello di Catanzaro confermava integralmente la sentenza di primo grado con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato era stato dichiarato colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4 e ciò per aver illecitamente coltivato in un terreno di sua proprietà ed in un altro contiguo in suo uso 1087 piante di canapa indiana nella fase di maturazione “dalle quali era possibile ricavare 71.165,4 dosi medie singole” con l'aggravante di cui al cit. D.P.R., art. 80, comma 2, per la quantità ingente della sostanza stupefacente coltivata nonché veniva riconosciuta la recidiva reiterata specifica di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2010, n. 24571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24571 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 03/06/2010
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1033
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 43359/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Iberdemaj Naim, n. in Mamurras (Albania) il 4.3.1974;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 11.6.2009. Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Non comparso il difensore del ricorrente.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'11 giugno 2009 la Corte di Appello di Bologna, riducendo la pena inflitta dal primo giudice, confermava nel resto la sentenza in data 24 giugno 2008 del G.I.P. del Tribunale di Rimini, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, Iberdemaj Naim, riconosciutegli le attenuanti generiche, era stato condannato a pena di giustizia per imputazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, art. 80, comma 2.
2. Avverso tale sentenza ha personalmente proposto ricorso l'imputato, denunziando vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al precitato D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. Assume che "il mero dato quantitativo non può essere sufficiente ad inquadrare la fattispecie criminale aggravata, di qui l'utilità di un apprezzamento che si estenda all'influenza potenziale del quantitativo sequestrato sul mercato di destinazione ...". Rileva, quindi, che "il quantitativo in sè e per sè nella sua oggetti vita e qualità non può essere considerato ingente ...".
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
Invero, quanto alla contestata e ritenuta aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, da atto la sentenza impugnata che trattavasi di sostanza stupefacente idonea al confezionamento di 2.400 dosi medie singole di cocaina e di oltre 9.210 dosi di eroina. Evocando il ricorrente la necessità "di un apprezzamento che si estenda all'influenza potenziale del quantitativo sequestrato su mercato di destinazione", tale requisito è stato da tempo espunto dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte: in subiecta materia, difatti, la circostanza aggravante della quantità ingente deve ritenersi sussistente quando il quantitativo della sostanza stupefacente, pur non raggiungendo il tetto massimo di valore, sia tale da rappresentare un pericolo per la salute pubblica, ovvero per un rilevante, ancorché indefinito, numero di tossicodipendenti e, quindi, allorché sia idoneo a soddisfare le esigenze di un numero molto elevato di tossicodipendenti;
non rileva la situazione del mercato e la sua eventuale saturazione, giacché tale riferimento è ultroneo rispetto alla ratio della norma e, peraltro, neppure congruamente accertabile per le condizioni di clandestinità del mercato medesimo e la conseguente mancanza di conoscenze certe e riscontrabili (ex ceteris, Sez. 4, 23 giugno 1999, n. 11244; Sez. Un., 21 giugno 2000, n. 17; Sez. 4, 24 settembre 2003, n. 44518; Sez. 4, 9 ottobre 2003, n. 45427; 27 novembre 2003, n. 12186/2004; Sez. 4, 28 settembre 2004, n. 47891; Sez. 6, 19 ottobre 2004, n. 7254/2005;
Sez. 4, 21 giugno 2006, n. 30075; Sez. 4, 15 maggio 2007, n. 43372;
Sez. 6, 23 gennaio 2008, n. 10384; Sez. 5, 9 luglio 2008, n. 39205). Con recente, allo stato isolata, sentenza Sez. 6, 2 marzo 2010, n. 20119, si è ritenuto che "non possono di regola definirsi ingenti quantitativi di droghe pesanti (in particolare, tra le più diffuse, eroina e cocaina) che, presentando un valore medio di purezza per il tipo di sostanza, siano al di sotto dei due chilogrammi;
e quantitativi di droghe leggere (in particolare hashish e marijuana) che, sempre in considerazione di una percentuale media di principio attivo, non superino i cinquanta chilogrammi".
Tale assunto non ritiene questo collegio di poter condividere: a parte la considerazione che la fissazione di un predeterminato indice quantitativo, che oggettivamente segni il confine tra la quantità ingente e quella non ingente - finendo col proporsi, in sostanza, come dato avente valenza normativa - non potrebbe che essere prerogativa del legislatore, che tetti quantitativi all'uopo rilevanti, invece, non ha affatto prefissato, il giustificativo riferimento a "dati di comune esperienza, apprezzabili a maggior ragione dalla Corte di Cassazione, sede privilegiata in quanto terminale di confluenza di una rappresentazione casistica generale", appare, per vero, affermazione, in tali indicati termini quantitativi, non effettivamente riscontrabile e condivisibilmente ritenibile: se, come s'è detto e reiteratamente ritenuto da questa Suprema Corte, la nozione di quantità ingente va ragguagliata al rilevante pericolo per la salute pubblica ed all'uso della sostanza da parte di un notevole, molto elevato, numero di tossicodipendenti, non sembrano rinvenibili "dati di comune esperienza" per ritenere che, ad esempio, 50,5 kg. di hashish (senza, peraltro, specifica indicazione delle dosi ritraibili in ragione del grado di purezza del principio attivo) sia quantità ingente, e 49,5 kg., o 48, o 47 o altri inferiori della stessa sostanza (magari con un grado di purezza maggiore) non lo siano e debbano essere ritenuti inidonei a concretizzare il rilevante pericolo per la salute pubblica in riferimento alla loro destinazione ad un numero molto elevato di tossicodipendenti. Che se, poi, dovesse ritenersi la indeterminatezza della espressione legislativa, non affrancabile alla stregua di tale criterio più volte espresso dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, tanto da assumersi come necessaria la previa indicazione di limiti e discrimini quantitativi, non prefissati dal legislatore, ciò comporterebbe un vulnus al principio di tassatività, che non potrebbe che indurre a sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale, questione che non risulta essere stata mai sollevata in questi venti anni di vigenza della norma. Rilevato che, peraltro, nella specie, anche alla stregua di tale non condiviso criterio, già solo la quantità di eroina in questione superava i due chilogrammi (contestandosi la detenzione di "sostanza stupefacente del tipo eroina in quantità di gr. 2.989,7 ..."), va, quindi, in sostanza, rifermato che l'aggravante della ingente quantità, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 sussiste quando il quantitativo della sostanza stupefacente, pur non raggiungendo il tetto massimo di valore, sia tale da rappresentare un rilevante pericolo per la salute pubblica, ovvero sia idoneo a soddisfare le esigenze di un molto, eccezionalmente elevato numero di tossicodipendenti;
tali apprezzamento e giudizio si appartengono al giudice del merito, che non ha l'obbligo di ragguagliare i dati a prefissati indici quantitativi, non espressi dal legislatore, ma solo quello di accertare, in concreto, che quel quantitativo rappresenti, in effetti, un rilevante pericolo per la salute pubblica, destinato ad un notevole, eccezionalmente alto numero di tossicodipendenti;
e, in siffatto giudizio - va altresì ribadito, non rileva la situazione del mercato e la sua eventuale saturazione, giacché tale riferimento è, in realtà, ultroneo rispetto alla ratio della norma e, peraltro, neppure congruamente accertabile per le condizioni di clandestinità del mercato medesimo e la conseguente mancanza di conoscenze certe e riscontrabili.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010