Sentenza 2 dicembre 2003
Massime • 1
La circostanza aggravante speciale dell'ingente quantità di sostanza stupefacente prevista dall'art. 80, comma secondo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la cui "ratio legis" è da ravvisare nell'incremento del pericolo per la salute pubblica, ricorre ogni qualvolta il quantitativo di sostanza oggetto di imputazione, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti, secondo l'apprezzamento del giudice del merito che, vivendo la realta' sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale circostanza (nel caso di specie si trattava di un quantitativo di sostanza stupefacente dal quale potevano essere ricavate 8.740 dosi e la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della circostanza aggravante da parte del giudice di merito).
Commentario • 1
- 1. L'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 TU stupefacenti (Cass. pen. SSUU, n.36258/2012)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/12/2003, n. 11510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11510 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni S. Presidente del 02/12/2003
Dott. COSTANZO Enzo Consigliere SENTENZA
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto Consigliere N. 1599
Dott. PALMIERI Ettore Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia Consigliere N. 012542/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SP TO N. IL 07/07/1963;
avverso SENTENZA del 03/12/2001 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. COSTANZO ENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Ciampoli che ha concluso per l'inamm.tà del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 10/1/2001, il GUP del Tribunale di Trani in seguito a giudizio abbreviato, condannava SP TO, previa concessione alla stessa delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante contestata, alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione e lire 40.000.000 di multa applicata la diminuente di rito, in ordine al reato di cui agli artt. 73/1 ed 80/2 dpr 309/90; dichiarava l'imputata interdetta in perpetuo dai pubblici uffici e disponeva il ritiro della patente di guida rilasciata alla stessa per un periodo di anni due ex art. 85 dpr 309/90. Con la sentenza in epigrafe riportata, la Corte di merito, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena ad anni quattro di reclusione e lire 30.000.000 di multa, ritenute prevalenti le generiche sulla contestata aggravante;
disponeva l'interdizione dei pubblici uffici per la durata di anni cinque;
confermava nel resto l'impugnata sentenza.
Ricorre in Cassazione l'SP con un unico motivo di censura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Denuncia la ricorrente erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 lett b) CPP) in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante contestata ex art. 80 cpv. cit, concernente il dato quantitativo.
Deduce la stessa che il parametro quantitativo dovrebbe essere considerato con riferimento alla realtà sociale del comprensorio in cui l'attività criminosa viene svolta, onde essendosi questa attuata nel territorio della Puglia che rappresenta un crocevia nel traffico internazionale di stupefacenti caratterizzato da quotidiani sbarchi di quintali di droga, leggera e pesante, sarebbe stato conseguentemente necessario accertare mediamente una specifica indagine l'eccezionalità della provvista;
tale non potrebbe ritenersi, alla stregua di quanto evidenziato, un chilogrammo di cocaina pura al quarantaquattro per cento.
La censura deve ritenersi manifestamente infondata in quanto, secondo il costante giudizio di questo S.C., la circostanza aggravante speciale dell'ingente quantità di sostanza stupefacente, prevista dall'art. 80/2 DPR cit. è da ravvisare nell'incremento del pericolo della salute pubblica e ricorre ogni qualvolta il quantitativo, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti, secondo l'apprezzamento del giudice di merito che vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale circostanza (Cass. sez. un. 21/9/2000 n. 17 rv. 216666). Nella specie, il giudice di merito ha rilevato che dal richiamato quantitativo potevano essere ricavate ben 8740 dosi e che siffatto dato ponderale consentiva di ritenere oggettivamente di poter soddisfare un rilevante numero di tossicodipendenti. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile ed la ricorrente condannata al pagamento delle spese giudiziali e tenuto conto della condotta processuale della stessa, non esente da colpa, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di 500 Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di cinquecento Euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2004