Sentenza 24 settembre 2003
Massime • 4
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la circostanza aggravante della quantità "ingente", di cui all'art. 80 d.P.R. ottobre 1990, n. 309, deve ritenersi sussistente quando il quantitativo, pur non raggiungendo il vertice massimo di valore sia tale da rappresentare un pericolo per la salute pubblica ovvero per un rilevante, ancorché indefinito, numero di tossicodipendenti e, pertanto, allorché sia idoneo a soddisfare le esigenze di un numero molto elevato di tossicodipendenti senza ulteriore riferimento al mercato ed alla eventuale sua saturazione ; tale riferimento non è appropriato rispetto alla "ratio" della norma e non facilmente accertabile, anche per il carattere di mercato clandestino rispetto al quale mancano conoscenze certe e riscontrabili (Fattispecie relativa alla illecita detenzione di KG. 1,700 di sostanza pura di cocaina equivalente a circa 11.333 dosi medie giornaliere, secondo il D.M. n. 186/99).
Ai fini dell'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni legittimamente eseguite in altro procedimento ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen. non è richiesto il deposito delle registrazioni (bobine) di esse, come pure dei verbali e dei decreti di autorizzazione, atteso che tali inosservanze non rientrano fra quelle indicate, con carattere di tassatività, dall'art. 271 cod. proc. pen.
Non costituisce motivo di nullità deducibile ai fini dell'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni eseguite in altro procedimento la ritardata registrazione a mod. 37 del provvedimento autorizzativo nell'apposito registro, per il principio di tassatività che disciplina le stesse nullità ai sensi dell'art. 177 cod.proc. pen.
Nel caso in cui l'imputato abbia omesso di comunicare il mutamento del domicilio dichiarato, deve ritenersi comunque valida la notificazione effettuata non ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 161 cod. proc. pen. ma al domicilio effettivo dell'interessato, che meglio tutela il suo diritto di difesa.
Commentari • 7
- 1. Rimessa alle Sezioni Unite la questione circa l'interpretazione delMarta Pelazza · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Sky ECC e criptofonini: legittima acquisizione da autorità estera con OIE (Cass. 44047/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 dicembre 2024
Il Pubblico Ministero, per acquisire prove in un procedimento italiano, può agire ai sensi dell'art. 45 del decreto OIE, ai limitati fini di chiedere la trasmissione di documentazione acquisita nel corso di un diverso procedimento pendente in quel Paese; è infatti sempre rimessa allo Stato di esecuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova da trasferire. L'emissione, da parte del Pubblico Ministero, di O.E.I. diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, dunque, non deve essere preceduta da …
Leggi di più… - 3. L'”ingente quantità“ nel TU 309/90Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 2 giugno 2022
Indice L'eccessiva indeterminatezza dei lemmi “ingente quantità” Il criterio mercantilistico Il nuovo criterio ermeneutico delle Sezioni Unite Primavera e le relative, precoci contestazioni Le Sezioni Unite Biondi ed il criterio ponderale I problemi derivanti dal criterio ponderale dopo Consulta n. 32/2014 Precedenti tutt' oggi favorevoli al criterio ponderale delle Sezioni Unite Biondi 1. L'eccessiva indeterminatezza dei lemmi “ingente quantità” Ex comma 2 Art. 80 TU 309/90, “se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell' …
Leggi di più… - 4. Testo Unico stupefacenti e concetto di "quantità", disamina giurisprudenzaAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 1 giugno 2018
- 5. L'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 TU stupefacenti (Cass. pen. SSUU, n.36258/2012)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/09/2003, n. 44518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44518 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2003 |
Testo completo
445 1 8/03 1199 Udienza pubblica Sentenza N.
Registro Generale N. 04562/03 del 24.09.2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1) Dott. Giovanni D'URSO v Presidente;
2) Dott. Renato OLIVIERI
-- Consigliere;
3) Dott. PP TUCCIO -Consigliere;
4) Dott. NZ COSTANZO Consigliere;
-
MARZANO Consigliere rel.; 5) Dott. Francesco
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: 1) AD NO, n. in Palermo il 08.03.1943; 2)
NI TI IO, n. in Lozza il 30.09.1937; 3) VI IN,
n. in Ascea il 14.04.1958; 4) SE AN, n. in Varese il 02.08.1965; 5)
Di TT TO, n. in Carovigno il 14.08.1945; 6) AD VA, n. in
Palermo il 02.01.1946; 7) IE IE, n. in Varese il 21.05.1967; 8)
GA AL, n. in Varese il 03.11.1959; 9) PA MA, n. in
Pozzomaggiore il 05.05.1942; 10) AN PP, n. in Catania il
12) AL GO, n. in Palermo il 06.03.1949;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 27 febbraio
2002.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott.
Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. Antonio Gialanella, che ha concluso per la inammissibilità
dei ricorsi di AD NO, AD VA, GA AL, PA MA e
AN PP;
per il rigetto dei ricorsi di NI TI IO,
VI IN, SE AN, Di TT TO, IE IE e
AL GO;
per l'annullamento con rinvio relativamente al ricorso di
TA ET;
per la inammissibilità delle sollevate questioni di illegittimità costituzionale.
Uditi i difensori dei ricorrenti, avv. MA Rizzoli per AD
VA, avv. VA Caudullo per SE AN, avv. Antonio
Matera per AD VA e, in sostituzione dell'avv. Behare Sami, per
TA ET, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
Osserva:
1.0 Il 20 luglio 2000 il Tribunale di Varese condannava NO
AD, TI IO NI, IN VI, AN SE,
TO Di TT, VA AD, IE IE, AL GA, MA
PA, PP AN, ET TA e GO AL a pene ritenute di giustizia, nonché (ad eccezione di TI IO NI ed
2 ET TA) alle pene accessorie di legge, per imputazioni varie di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 (per taluni aggravate ai sensi dell'art.80 dello stesso testo normativo), NO AD anche per imputazione di cui all'art. 648 c.p., AN SE anche per imputazione di cui all'art. 369 c.p.;
assolveva TO Di TT da altre imputazioni di cui all'art. 73 D.P.R. n.
309/1990, capi 1) e 10) della relativa rubrica.
Alla affermazione di responsabilità dei suindicati imputati i giudici del merito pervenivano alla stregua delle risultanze di comunicazioni telefoniche ed ambientali intercettate e di dichiarazioni auto ed etero-
accusatorie di alcuni di essi e di altri coimputati o imputati in reato connesso.
1.1 Sui gravami del Pubblico Ministero e degli imputati, la Corte di
Appello di Milano, con sentenza del 27 febbraio 2002 dichiarava TO di
TT colpevole anche del reato di cui al capo 1) della rubrica,
conseguentemente rideterminando la pena inflitta dal primo giudice;
dato atto che NO AD ed AL GA avevano concordato con il P.M.
una riduzione di pena, ratificava tali accordi, riducendo nei termini concordati la sanzione inflitta dal primo giudice;
concedeva ad ET
TA il beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena;
confermava nel resto la sentenza impugnata.
2.0 Avverso tale decisione hanno proposto ricorsi tutti i suindicati imputati, NO AD, NI, VI, SE e AN
3 personalmente, PA con atto a firma propria e del difensore, gli altri per mezzo dei rispettivi difensori.
2.1 NO AD denunzia vizi di violazione di legge, per il mancato riconoscimento della diminuzione di pena di cui all'art. 442 c.p.p.
ed il mancato controllo da parte del giudice della congruità della pena concordata ai sensi dell'art. 599 c.p.p.. Chiarisce, sotto il primo profilo, che la Corte di Appello aveva disposto, ex art. 603.3 c.p.p., la acquisizione delle trascrizioni delle intercettazioni ambientali sull'autovettura di Di TT e che tale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale "avrebbe dovuto determinare la Corte a dare la parola al AD e al suo difensore, ai fini della possibile richiesta di immediata definizione del procedimento ex art. 4 ter della legge 144/00”.
2.2 TI IO NI denunzia vizi di violazione di legge e di motivazione. Deduce che erroneamente i giudici di secondo grado avevano disatteso “l'eccezione di nullità del primo atto di rinvio a giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione"; che le chiamate in correità
effettuate da SE e IE “appaiono irrilevanti in considerazione dell'omessa contestazione del reato associativo in capo al NI"; che non si era tenuto conto dell'esito negativo di effettuate perquisizioni;
che le conversazioni telefoniche intercettate erano “avulse da un più ampio contesto probatorio” e non appaiono sufficienti a fondare una responsabilità penale del ricorrente.
0
4 2.3 IN VI denunzia vizi di violazione di legge e di motivazione. Assume che i giudici del merito avevano escluso la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 73.7 D.P.R. n. 309/1990 "sulla base di argomentazioni non adeguate alle prospettazioni difensive", e che "il solo fatto di aver contribuito all'accertamento di fatti di reato già commessi, con la conseguente condanna dei relativi responsabili, comporta necessariamente l'esclusione di qualsiasi ultronea attività delittuosa da parte dei medesimi condannati, chiamati in correità", e la "collaborazione dibattimentale"
imporrebbe “anche un'interpretazione estensiva del generico dato normativo".
2.4 AN SE denunzia:
a) la nullità del giudizio di appello, e della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 161, 178, lett. c), 185 c.p.p.. Premette che all'atto della sua rimessione in libertà dagli arresti domiciliari, egli “formalizzava elezione di domicilio in Bisuschio (VA), Frazione Pogliana, Via Monti, 6" e che tale "elezione non era, successivamente, né modificata né revocata"; e rileva che una prima notifica del decreto di citazione a giudizio a tale indirizzo "risulta omessa per essersi l'interessato trasferito in Bisuschio
(VA), via Verdi 6"; dopo altro vano tentativo di notifica ad altro indirizzo
(Induno Olona, Via Redipuglia, 12), l'atto era stato notificato in Bisuschio,
Via Verdi, 6, nelle forme di cui all'art. 157.7 c.p.p., mediante deposito nella
Casa comunale ed invio di raccomandata, “ricevuta il successivo 4
dicembre", laddove, invece, avrebbe dovuto procedersi ai sensi dell'art. 161.4 c.p.p., mediante consegna dell'atto al difensore di fiducia dell'imputato, cosa che invece non era avvenuta;
b) il vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione, in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti di cui al 5° e 7° comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, e di trattamento sanzionatorio, rilevandosi anche che “le attenuanti generiche già concesse meritavano un giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti”.
2.5 TO Di TT denunzia vizi di violazione di legge e di motivazione.
Deduce che, quanto alla intercettazioni telefoniche ed ambientali, la
Corte di Appello aveva disposto la riapertura dell'istruzione dibattimentale al fine di acquisire le trascrizioni delle intercettazioni ambientali, ma che,
trattandosi di intercettazioni “disposte nell'ambito di altro procedimento",
non erano state osservate “le disposizioni di cui all'art. 268, c. 6, 7 e 8,
c.p.p., così come disposto dall'art. 270, c. 2, c.p.p”. Chiarisce che “al fine della utilizzabilità delle suddette intercettazioni occorreva procedere all'avviso al difensore, al deposito dei verbali, dei decreti autorizzativi, delle registrazioni e delle operazioni di selezione delle conversazioni rilevanti",
laddove “si è proceduto all'acquisizione delle trascrizioni delle intercettazioni disposte nell'ambito di altro procedimento e a tale proposito l'art. 270, c. 2, c.p.p., dispone che, ai fini dell'utilizzazione, i verbali e le registrazioni (la sottolineatura è nell'atto di ricorso) sono depositati presso l'autorità competente, richiamando specificamente l'art. 268, c. 6, 7e8
c.p.p." in definitiva - rileva il ricorrente - "non risulta esperita per l'intero la procedura richiesta dall'art. 268, c. 6, 7 e 8, così come richiamata dall'art. 270 c.p.p.. Soggiunge, poi, che tardivamente si era disposta la "registrazione a mod. 37 del provvedimento autorizzativo nell'apposito registro"; che,
perciò, sussisteva la violazione dell'art. 267.5 c.p.p.; che, ancora, erano inutilizzabili “le intercettazioni relative al periodo intercorrente tra il 13 e il
17 novembre", successivamente chiarendosi "dal 13 al 27 (non 17)
novembre", perché il 5 settembre erano state autorizzate le intercettazioni,
che iniziavano il 13 settembre, per giorni quaranta, il 18 ottobre veniva disposta una proroga per giorni venti, che 1'8 novembre i Carabinieri di
Novara avevano chiesto una ulteriore proroga facendo rilevare che il termine precedente scadeva l'11 novembre", e solo il 26 novembre successivo veniva richiesta una ulteriore proroga che il giorno successivo,
27 novembre, veniva accordata per ulteriori venti giorni.
Rileva, poi, quanto alla imputazione di cui al capo 6) della rubrica,
che, richiamata la precedente eccezione di inutilizzabilità di quelle intercettazioni di comunicazioni, gli elementi di giudizio apprezzati dai giudici del merito (le dichiarazioni di Tarantola e AM, le intercettazioni dell'11 e del 13 luglio 1996) non erano univocamente inducenti ad una affermazione di sua responsabilità, "tanto più che, nello specifico, non si è proceduto ad alcun sequestro di sostanza stupefacente".
Deduce che analoghe considerazioni valevano anche per la imputazione di cui al capo 12 della rubrica, in riferimento alla quale "il giudice di secondo grado apoditticamente afferma la non rilevanza del mancato sequestro dello stupefacente di cui al capo di imputazione". Quanto alla imputazione di cui al capo 1) della rubrica, deduce che la
Corte territoriale aveva affermato la sua responsabilità con motivazione erronea e "assolutamente carente... in relazione alla attendibilità intrinseca ed estrinseca del chiamante in correità".
Assume, infine, che “nella sentenza è quasi completamente assente ogni valutazione ed analisi in relazione all'apporto causale dato da ciascun imputato", invece “necessaria al fine della individualizzazione della pena", essendosi riconosciuto che “la condotta posta in essere dall'imputato è
consistita in una mera attività di mediazione”; che "parimenti illogico ed erroneo appare il diniego della concessione delle attenuanti generiche” e “le stesse argomentazioni valgono circa l'aumento per la continuazione operato dal giudice".
2.6 VA AD (con tre distinti atti di gravame) denunzia vizi di violazione di legge e di motivazione, e deduce, in sintesi, che gli elementi di giudizio apprezzati dai giudici del merito (compreso il contenuto di alcune richiamate intercettazioni telefoniche) non erano univocamente ed esaustivamente inducenti ad una affermazione di sua responsabilità,
dovendo ritenersi che “è stato giudizialmente accertato che non vi è stata consegna alcuna in capo a AD VA, né è stato individuato o rinvenuto alcun luogo e/o nascondiglio, nel quale la droga era custodita e dal quale l'imputato poteva prelevarla quale dominus della vicenda...", e che la carenza di prova sarebbe dimostrata "inequivocabilmente dal tentativo posto in essere dai giudici d'appello che hanno dovuto riaprire l'istruttoria alla ricerca di nuovi elementi probatori, senza ottenere risultato
8 alcuno". Soggiunge che i giudici del merito non avevano esaminato la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato, "pur risultando chiaro dai pochi indizi raccolti... che, non essendo emerso un qualsiasi elemento atto a coinvolgere l'imputato nell'occultamento, nella custodia o nel controllo dello stupefacente..., tenuta presente la sua condizione di persona lontana e sicuramente poco interessata agli avvenimenti della zona di Varese", del suo solo “legame di parentela con alcuni imputati, poteva essere ritenuto al massimo persona connivente...' Deduce, inoltre, la "
“illegittimità ed inutilizzabilità delle trascrizioni acquisite agli atti con l'ordinanza della Corte di Appello, non risultando allegate le relative autorizzazioni da parte dell'autorità giudiziaria previste dall'art. 267
c.p.p....".
2.7 IE IE denunzia:
a) il vizio di violazione di legge. Premette che la Corte territoriale aveva disposto l'acquisizione delle trascrizioni della intercettazioni ambientale eseguite sull'auto di Di TT, “non inserite nel fascicolo del dibattimento, ma presenti nel fascicolo del procedimento n. 2976/97 del
Tribunale di Milano..., nonché dei relativi provvedimenti di autorizzazione,
convalida, proroga e ritardato deposito, ordinando il deposito di tali atti presso la Cancelleria della Corte d'Appello". Assume che tale ordinanza era :
illegittima, perché tali atti “non erano presenti neanche nel fascicolo del
Pubblico Ministero, quindi non c'è mai stato un solo momento in cui questo materiale probatorio fosse nella disponibilità della difesa, tanto costituendo
"una violazione delle norme fondamentali che si trovano alla base del nostro ordinamento di procedura penale”. Soggiunge che (quanto a tale disposta acquisizione) "non si è trattato di rinnovazione dibattimentale come previsto dall'art. 603 c.p.p., poiché la prova, anche se illegittimamente, era già entrata nel processo di primo grado" e la Corte di merito "ha utilizzato la rinnovazione dibattimentale per sanare un vizio di inutilizzabilità della prova a cui era incorso il Tribunale di Varese". Conclude, al riguardo,
rilevando che, "qualora la Suprema Corte dovesse ritenere corretta l'interpretazione dell'art. 603 c.p.p. data dalla Corte di Appello di Milano,
dovrebbe sollevare questione di legittimità costituzionale della norma de qu(a) rispetto all'art. 111 della Costituzione nella parte in cui tale norma lede il diritto di difesa e il principio del contraddittorio tra le parti,
rimettendo la questione dinanzi alla Corte Costituzionale";
b) i vizi di violazione di legge e di motivazione, sotto il profilo che "i decreti con cui il Tribunale di Varese ha autorizzato o prorogato le intercettazioni telefoniche sono nulli poiché assolutamente privi di motivazione". Rileva, altresì, che quanto alla deposizione del teste OF,
"avvenuta quando ancora non erano disponibili le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche", erroneamente era stato ritenuto che il teste aveva solo risposto a domande sulla propria attività e che le difese avrebbero potuto rivolgere, a loro volta, domande sulla base delle registrazioni, dei brogliacci e delle registrazioni, essendosi trattato di
“introdurre indirettamente e illegittimamente nuovo materiale che servisse a rafforzare l'assunto accusatorio” e non essendo le difese in grado "di realizzare il contraddittorio perché le registrazioni erano nella disponibilità
10
M dei periti per redigere le trascrizioni, mentre i brogliacci e le relazioni costituivano atti di parte in quanto redatti dalla polizia;
b) il vizio di violazione di legge: premesso che la Corte territoriale lo aveva ritenuto responsabile dei reati contestatigli "sulla base delle intercettazioni telefoniche e di alcune chiamate di correità", assume che
"nessuna di tali dichiarazioni accusatorie... soddisfa... i requisiti dettati dall'art. 192, 3° c., c.p.p., trattandosi di dichiarazioni del tutto prive di attendibilità, generiche..., contraddittorie e prive di riscontri specifici", tenuto conto anche che SE aveva ritrattato le accuse mosse ad alcuni imputati, “arrivando ad accusarsi del reato di calunnia per poi, in parte,
ritrattare ciò che aveva già ritrattato";
c) il vizio di motivazione, quanto alla denegata attenuante di cui all'art. 73.5 D.P.R. n. 309/1990;
d) il vizio di motivazione in ordine anche alla ritenuta insussistenza dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.p..
2.8 AL GA assume che “la Corte avrebbe dovuto specificare come si raggiunge la tranquillante certezza della responsabilità del GA
nei fatti che gli sono stati imputati”.
2.9 MA PA denunzia:
a) vizi di violazione di legge e di motivazione "circa i criteri di valutazione della prova ex art. 187 e 192 c.p.p.". Deduce che la Corte
territoriale non aveva tenuto conto delle incongruenze che scaturivano dal racconto di NO AD;
che non aveva spiegato perché le dichiarazioni
11 di NZ Di IE erano state ritenute attendibili solo "nelle parti che permettono di suffragare la tesi accusatoria", e non nelle altre parti che sarebbero, invece, conformi alla tesi difensiva dell'imputato; che illogicamente era stato ritenuto che “la collocazione temporale dell'episodio da parte di NC AD è stata approssimativa” e, nondimeno, che "tale approssimazione non implica indeterminatezza"; che, "in realtà, la Corte
d'Appello ha tralasciato le parole di NC AD il quale ha sempre affermato che il presunto incontro si sarebbe verificato nell'inverno, che faceva freddo, che la giornata era piovosa", ed i giudici del merito 66
avrebbero elaborato ex novo la tesi dell'incontro in aprile..."; che la sentenza impugnata aveva ritenuto che NC AD aveva fornito elementi ben precisi circa la identità di esso ricorrente, ma non aveva mai fornito una descrizione dello stesso (che aveva subito un grave incidente stradale, con esiti sulla sua deambulazione) ed aveva riferito di non conoscere i nomi dei figli dello stesso PA;
che la Corte territoriale era caduta in numerose contraddizioni nel valutare la credibilità di NC AD, che aveva mutato versione quanto al luogo dell'incontro ed al prezzo dello stupefacente, il cui quantitativo "non risulta chiaro visto che NC
AD parla di due chili e suo fratello afferma di aver saputo di 1 o 2 chili”.
Richiama, quindi, le condizioni ritenute necessarie per conferire valore probatorio alla chiamata in correità, quanto alla credibilità intrinseca soggettiva, a quella intrinseca oggettiva, a quella estrinseca, per inferirne che tutte tali condizioni erano insussistenti nella specie;
b) i vizi di violazione di legge e di motivazione “in ordine alla materialità dei fatti addebitati". La Corte territoriale - assume il ricorrente - "ha condannato MA PA senza che la stessa fonte d'accusa, vale a dire
NC AD, abbia mai affermato di aver visto l'effettiva consegna di stupefacenti da parte di MA PA a TO Di TT e da questi ad NZ Di
IE nei pressi di Rimini"; prosegue rilevando che "NC AD ha sempre detto di non sapere nulla di come si siano svolti i fatti..."; che "sul punto la Corte d'Appello fa una confusione massima", giacché l'episodio addebitato “è unico ed è lo stesso per il quale sarebbe sorto il credito di
NC AD"; che il dichiarante non aveva fornito indicazioni sulle modalità della asserita consegna (la qualità della droga, la ripartizione o meno in panetti, il luogo della consegna e del suo reperimento);
c) ancora, e da ultimo, gli stessi vizi di violazione di legge e di motivazione “in relazione alla aggravante contestata ed al giudizio di bilanciamento con le concesse attenuanti generiche". Deduce, al riguardo,
che, ai fini della ritenuta aggravante della ingente quantità non era stato affatto indicato ed accertato il principio attivo della sostanza e “nessun elemento probatorio rilevante è stato concretamente addotto a sostegno delle ragioni che indurrebbero a ritenere” la sussistenza di tale aggravante.
Soggiunge che i giudici dell'appello avrebbero dovuto, “d'ufficio”, porsi il tema della congruità del giudizio di comparazione espresso dal primo giudice.
2.10 PP AN denunzia il vizio di violazione di legge, in riferimento all'art. 80 D.P.R. n. 309/1990.
Premesso che egli era stato condannato per i reati di cui ai capi 1) e
6) della imputazione, per il primo limitatamente alla importazione di cocaina dall'Olanda, che i due reati erano stati ritenuti commessi in continuazione fra loro e che il primo era stato considerato più grave, deduce che illegittimamente i giudici del merito avevano ritenuto per tale reato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80.2 del D.P.R. n. 309/1990.
Assume che egli si era limitato a cambiare lire in fiorini in occasione di un viaggio in Olanda "in cui pare sia stato importato in Italia un chilogrammo circa (e non 2,5 kg.) di cocaina", come invece contestato nel capo di imputazione;
che tale sostanza non era stata sequestrata e la sua quantità era incerta;
che egli era estraneo "alla fase ideativa e 'creativa' del reato e non era a conoscenza della quantità di sostanza stupefacente che sarebbe stata acquistata e se (per) ciò fosse occorso un unico viaggio o più viaggi"; che la ratio dell'aggravante in questione è da ravvisarsi nella "esigenza di evitare che la detenzione di ingenti quantità di sostanza stupefacente si risolva in una vasta diffusione della droga sul mercato, in misura idonea al consumo di un numero elevato di tossicodipendenti ed alla saturazione di un'apprezzabile area di spaccio", sicché il giudice del merito deve anche indicare “quale sia l'area di mercato nella quale la droga detenuta è
destinata....," i "criteri di individuazione dell'area stessa", "quale sia il periodo nel quale possa durare la saturazione del mercato”; che non si può
"prescindere da una valutazione ponderale della quantità e qualità della droga rispetto alla tutela della salute pubblica, con incidenza sulla mobilità
del mercato".
2.11 ET TA censura la sentenza impugnata sotto i seguenti profili: a) "nullità della richiesta del P.M., e conseguentemente dell'udienza preliminare, per mancato interrogatorio P.M. ex artt. 416, c. 1, 375, c. 3,
178, lett. b) e c), c.p.p.": lamenta che erroneamente i giudici del merito avevano disatteso tale eccezione, e rileva che “l'originario decreto che dispone il giudizio era stato annullato dal Tribunale di Varese per indeterminatezza del capo d'imputazione" ed "il p.m. riformulava e precisava lo stesso capo, con riferimento alle date, alle persone e alle sostanze stupefacenti trafficate";
b) “nullità dei decreti autorizzativi, di convalida nonché di proroga...
delle intercettazioni telefoniche... per sostanziale violazione dell'obbligo della motivazione"; anche al riguardo lamenta che erroneamente la sentenza impugnata aveva disatteso tale rilievo;
c) "nullità della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 604.1, 521 e
522 c.p.p.". Deduce che la sua responsabilità era stata ritenuta "su asserzioni di fatto e circostanze del tutto estranee a quanto riportato nel capo di imputazione...".
2.12 GO AL denunzia:
a) "nullità di tutte le ordinanze emesse dalla Corte d'Appello... e erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale". Rileva, a tal riguardo, che l'ordinanza di acquisizione delle trascrizioni delle intercettazioni ambientali sarebbe "illegittima sotto diversi profili": perché
tali trascrizioni “non erano presenti nel fascicolo del Pubblico Ministero,
quindi non c'è mai stato un solo momento in cui questo materiale probatorio
15
Sma fosse nella disponibilità della difesa", che "non è stata posta nelle condizioni di svolgere attività difensiva"; perché l'ordinanza "forzatamente utilizza la norma procedurale (art. 603 c.p.p.) e ne disattende il contenuto", essendosi
"utilizzata la rinnovazione dibattimentale per sanare un vizio di inutilizzabilità della prova..."; perché tanto aveva “leso il diritto di difesa anche sotto il profilo di scelta di riti alternativi"; perché illegittimamente era stata, poi, disattesa la richiesta di procedere con le forme del rito abbreviato, per tardività della stessa, sicché questa Corte, ove "dovesse ritenere corretta l'interpretazione dell'art. 603 c.p.p. fornita dalla Corte d'Appello di Milano,
dovrebbe sollevare una questione di legittimità costituzionale della norma de qu(a) rispetto all'art. 111 della Costituzione nella parte in cui tale norma lede il diritto di difesa e il principio di contraddittorio tra le parti in condizione di parità, rimettendo la questione dinanzi alla Corte
Costituzionale";
b) il vizio di violazione di legge, sotto il profilo della inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per violazione degli artt. 261 e 271 c.p.p..
Assume che "i decreti con cui il Tribunale di Varese ha autorizzato o prorogato le intercettazioni telefoniche sono nulli perché assolutamente privi di motivazione" e il richiamo della sentenza alla motivazione per relationem
"non trova un naturale presupposto nel caso di specie", non potendo ritenersi a parere del ricorrente - assolto tale obbligo di motivazione con la
-
indicazione della "assoluta necessità del mezzo investigativo ai fini della prosecuzione delle indagini, oppure semplicemente col richiamare le risultanze del fascicolo processuale o, ancora, 'il permanere delle condizioni di legge , giacché "tali affermazioni... non hanno motivato alcunché". Soggiunge che anche in riferimento alla deposizione del teste OF,
"avvenuta quando ancora non erano disponibili le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche", la Corte di Appello aveva erroneamente ritenuto
"che non vi sia stata alcuna irregolarità".
c) il vizio di violazione di legge, in riferimento agli artt. 192, 530.2
c.p.p.. Assume il ricorrente che “le prove così come acquisite... non possono certamente condurre a provare la penale responsabilità dell'imputato”, che,
in particolare, “si può affermare che le intercettazioni telefoniche con il loro contenuto criptico e il viaggio in Sardegna, rappresentino degli indizi, i quali, alla luce del mancato riscontro (perquisizioni negative), non possono essere considerati né gravi, né concordanti e, pertanto, non possono assurgere a prova. Soggiunge che "nel caso del AL, nessuno dei collaboratori ha accusato questo(o) del reato contestato..." e "il giudice di secondo grado ha dato luogo ad una sorta d'inversione dell'onere probatorio...";
d) i vizi di violazione di legge e di motivazione in riferimento all'art. 162-bis c.p., perché il giudice avrebbe negato le richieste attenuanti generiche “con una motivazione alquanto succinta" e "ha utilizzato la valutazione della gravità del reato, già presa in considerazione per applicare l'art. 133 c.p.";
e) i vizi di violazione di legge e di motivazione in riferimento all'art. 114 c.p., perché illogicamente sarebbe stata esclusa tale attenuante;
f) infine, il vizio di motivazione in riferimento all'art. 603
c.p.p.,quanto alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
Deduce, in proposito, che la Corte di Appello non aveva ritenuto superflua la prova, “affermando che il mezzo di prova più efficace sarebbe consistito nella documentazione relativa al matrimonio del teste richiesto" e che, alla stregua di tanto, “non si comprende" perché non sia stata disposta la richiesta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
3.0 Il ricorso di NO AD è inammissibile.
Dà atto, difatti, la sentenza impugnata e riconosce lo stesso
-
che nel giudizio di appello è intervenuto accordo tra le parti ricorrente
-
circa l'accoglimento dei motivi di gravame in ordine al trattamento sanzionatorio;
tanto comporta, ai sensi dell'art. 599.4 c.p.p., la rinuncia agli altri motivi di gravame, che, conseguentemente, non possono più essere riproposti in sede di legittimità, attesa la intervenuta definitiva rinuncia agli stessi. Ed i giudici del merito, nel valutare il proposto accordo, hanno compiutamente esplicitato (pag. 12 della sentenza impugnata) le ragioni che li hanno indotti a ritenere che “la pena oggetto di accordo può essere ritenuta congrua", richiamando le considerazioni già espresse dal Tribunale,
divisamento, questo, che, reso nel legittimo esercizio del potere discrezionale al riguardo riservato al giudice del merito, è incensurabile in sede di legittimità.
Quanto all'evocato art. 4 ter della L. n. 144/2000, il ricorrente, con la formulata richiesta ex art. 594.4 c.p.p., ha evidentemente rinunciato a far valere ogni questione, al riguardo. Né, ancor più ab imis, deduce che al momento della entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.
82/2000 non fosse ancora iniziata l'istruzione dibattimentale, né che abbia formulato richiesta alcuna al riguardo, che ben avrebbe potuto in ogni caso
18
Sma -proporre ove ne fossero ricorse le condizioni di legge -, avendo invece optato per il patteggiamento sulla pena in appello.
3.1 Il ricorso di TI IO NI è infondato.
Hanno, difatti, correttamente rilevato i giudici del merito la insussistenza della addotta indeterminatezza della imputazione (come indicata al capo 30) della rubrica), ivi venendo sufficientemente e congruamente indicata la condotta addebitata ed il luogo della sua consumazione;
richiamandosi in sentenza “le intercettazioni telefoniche e le chiamate in correità", ulteriori univoci elementi, anche temporali, di determinatezza scaturiscono da tale evocati elementi fattuali, ben noti all'imputato, sulla determinatezza della imputazione medesima di certo non incidendo la mancata definitiva individuazione dei correi rimasti ignoti. E
giova al riguardo considerare che la indagine in ordine alla correlazione fra imputazione contestata e sentenza non va esaurita nel pedissequo e mero confronto letterale fra contestazione e sentenza, giacché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione
(così, ex plurimis, Cass., Sez. Un., n. 16/1996).
La sentenza impugnata ha valutato gli elementi di accusa scaturenti da tali comunicazioni intercettate e dalle dichiarazioni di SE ed
CO, ritenendole, richiamando quanto già al riguardo esplicitato dai giudici di prime cure, senz'altro attendibili e veritiere, e ritenendo “del tutto inconsistente" 1""unico elemento a discolpa" proposto dall'imputato
19
a (“vincita al Totocalcio”); è, poi, del tutto destituita di fondamento la gravatoria affermazione che tali dichiarazioni dei coimputati sarebbero
"irrilevanti" sol perché non è stato contestato (anche) il reato associativo a tale ricorrente;
né caducatoria rilevanza di tali elementi di giudizio può
assumere la sola circostanza dell'esito negativo di effettuate perquisizioni
"in capo all'CO" e "presso l'abitazione dello stesso NI”, a fronte di tutti gli altri elementi fattuali apprezzati dai giudici del merito.
3.2 Infondato è anche il ricorso di IN VI.
Invero, i giudici dell'appello, nel rispondere al rilievo gravatorio al riguardo proposto, hanno dato atto che tale imputato si era limitato “ad ammettere le proprie responsabilità ed a confermare la responsabilità di altri, consentendo in tal modo una più precisa valutazione dei singoli comportamenti": da tale accertamento fattuale delle connotazioni del prestato comportamento correttamente hanno desunto la insussistenza delle condizioni di legge per il riconoscimento della attenuante in questione, la quale presuppone, invece, come recita la norma, l'adoperarsi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o quella giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. L'applicabilità della;
attenuante in questione richiede, quindi, una collaborazione alle indagini da parte dell'imputato, tale da concretarsi in un efficace contributo o alla neutralizzazione, per il presente e per il futuro, dell'attività criminosa in conseguenza della individuazione dei suoi responsabili, ovvero alla scoperta e sequestro di rilevanti risorse (capitali, sostanze, attrezzature...) a quella
2
020
Imen illegittima attività connesse. E tale collaborazione deve avere connotazioni di particolare efficacia, non riferita a episodiche circostanze o solo ad alcuni dei segmenti della intera condotta illecita;
deve, cioè, risolversi in un contributo pieno, per quanto a conoscenza del collaborante, e decisamente rilevante in riferimento ai fini suindicati;
è, quindi, necessario che il collaborante faccia tutto quanto in suo potere, cioè espliciti ogni circostanza ed ogni elemento in suo possesso, idonei a consentire il compiuto accertamento delle modalità delle condotte, dei percorsi attuativi e della rete concorsuale o associativa che alla commissione di quei reati presiedono.
3.3 Il ricorso di AN SE è pur esso infondato.
Quanto, invero, al primo motivo di gravame, dalla copia dell'atto prodotta dallo stesso ricorrente risulta non una elezione (nonostante sia stata usata l'espressione “di eleggere domicilio"), ma una dichiarazione di domicilio, venendo all'uopo indicato solo "in Pogliana Fraz. di Bisuschio
(VA) Via ai Monti nr. 6". E' ben noto, difatti, che la elezione di domicilio si distingue dalla dichiarazione di domicilio: la prima presuppone anche la indicazione del nome del domiciliatario presso il quale la notificazione deve essere eseguita e l'esistenza di un rapporto fiduciario tra il domiciliatario e l'imputato, in virtù del quale il primo si impegna, nei riguardi del secondo, a ricevere gli atti a quest'ultimo destinati;
la seconda, invece, ha solo valore ricognitivo del rapporto reale tra persona ed abitazione indicata. Nel caso in cui la notifica nel domicilio dichiarato non sia più possibile, per avere l'imputato mutato il suo rapporto reale con quell'abitazione senza comunicarlo all'autorità giudiziaria procedente, l'atto ben può essere notificato mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161.4 c.p.p.; ma,
ove risulti l'effettivo nuovo domicilio dell'imputato, e quindi il nuovo rapporto reale tra lo stesso e la nuova abitazione, non si determina alcuna nullità nel caso in cui l'atto venga notificato in tale nuovo domicilio risultante dagli atti, giacché tale notifica, validamente effettuata all'imputato, meglio tutela (rispetto alla consegna dell'atto al difensore) il suo interesse alla reale immediata conoscenza dell'atto ed il suo diritto di difesa (cfr. Cass., Sez. I, n. 7569/1993).
Nella specie (per come risulta dagli atti del procedimento, che si è
abilitati a visionare, deducendosi un vizio in procedendo), dopo i vani precedenti tentativi, l'atto è stato notificato mediante deposito nella Casa comunale, affissione di avviso all'abitazione e spedizione di altro avviso per mezzo del servizio postale al reale (mutato) domicilio dell'imputato; e il relativo avviso spedito con lettera raccomandata è stato ricevuto personalmente dall'imputato il 4 dicembre 2001, così utilmente e definitivamente perfezionatosi l'iter notificatorio.
Infondato è anche il secondo motivo di censura. Premesso, difatti,
che il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espresso disposto normativo, risultare solo dal testo del provvedimento impugnato, nella specie i giudici del merito, contrariamente all'assunto del ricorrente, hanno dato congrua e logica contezza delle ragioni apprezzate nel pervenire alle rese statuizioni.
Quanto, invero, all'attenuante di cui all'art. 73.7 D.P.R. n. 309/1990,
la sentenza impugnata - dopo aver richiamato, tra l'altro, “le sue stesse dichiarazioni, ammissive della propria responsabilità, anche se di portata
22
Ima inferiore all'effettiva attività compiuta..., in misura assai ridotta rispetto a quanto effettivamente commesso" (pure "in parte ritrattate nel corso dell'incidente probatorio”: pag. 48 della integrativa sentenza di primo grado), ed aver rilevato che "il comportamento processuale tenuto da
SE ha portato alla concessione delle attenuanti generiche e ad un contenimento della pena" - ha escluso la sussistenza delle condizioni di legge per il riconoscimento di tale attenuante, evocando i diversi presupposti che la norma richiede per la sua riconosciuta sussistenza, come di sopra già
indicati; e la stessa integrativa sentenza di primo grado aveva, dal canto suo,
al riguardo rilevato (pag. 797) che il ricorrente "con la sua confessione, già
qualificata parziale rispetto alla portata delle sue responsabilità, ha fornito elementi già scaturiti dalle intercettazioni telefoniche".
Quanto all'altra attenuante di cui al 5° comma della norma incriminatrice, la sentenza impugnata l'ha esclusa in considerazione "del numero e della frequenza degli episodi commessi", quindi tenuto conto delle modalità e circostanze dell'azione, e la sentenza di prime cure aveva pur essa richiamato (pagg. 793-794) “le quantità di droga di cui (tale ricorrente ed altri coimputati) disponevano per la cessione a terzi e la ripetitività di tale loro condotta illecita".
E quanto, infine, al trattamento sanzionatorio, i giudici del merito hanno valutato gli elementi di giudizio tutti al riguardo rilevanti, annotando che, quanto alle riconosciute attenuanti generiche, non v'era da effettuare alcun giudizio di comparazione, non essendo state contestate aggravanti, e che sullo stato di incensuratezza dell'imputato doveva fare aggio la
“valutazione gravemente negativa dei fatti”: il conseguente divisamento,
23
Ima assunto nel legittimo esercizio del potere discrezionale al riguardo riservato dalla legge al giudice del merito, si sottrae a rilievi censori in questa sede di legittimità.
3.4 Il ricorso di TO Di TT è infondato.
Per quanto riguarda, infatti, il primo profilo di censura, premesso che il rilievo concerne le “intercettazioni ambientali eseguite sull'autovettura del
Di TT" (pag. 2 del ricorso), deve innanzitutto rilevarsi che il ricorrente,
dopo la generale indicazione delle argomentazioni gravatorie, evoca poi esplicitamente tale rilievo in specifico riferimento alle imputazioni di cui ai capi 6) e 12) della rubrica (pagg.
4-5 del ricorso); il rilievo medesimo non appare specificamente esteso anche alla imputazione di cui al capo 1) della rubrica medesima (ibid., pagg. 6-7).
In ordine a tale ultimo reato, in ogni caso, la questione proposta è priva di rilevanza, giacché la sentenza impugnata non ha fondato il proprio convincimento di responsabilità dell'imputato al riguardo su tali elementi di giudizio, ma ha ritenuto che "il fatto di cui si tratta è provato dall'esistenza di numerosi elementi a carico dell'imputato, rappresentati in primo luogo dalle dichiarazioni di NC AD, rese in incidente probatorio e ricche di particolari...", ritenuta l'attendibilità del dichiarante anche alla stregua delle “dichiarazioni rese in questa sede da TE", degli accertamenti svolti circa i periodi di detenzione ed i permessi goduti, le dichiarazioni di
NZ Di IE e le dichiarazioni sul fatto storico, sebbene de relato, rese da
NO AD...", aventi “fondamentale importanza quali riscontri alle dichiarazioni di NC AD. La Corte territoriale, invece, ha utilizzato le risultanze di quella intercettazione ambientale in riferimento alla imputazione di cui al capo 6)
della rubrica (pag. 25-26 della sentenza impugnata) ed a quella di cui al capo 12) della rubrica medesima (ibid.), a tale ultimo riguardo ritenendo “le intercettazioni ambientali acquisite dalla Corte" aventi “un significato fondamentale" sotto i profili ivi indicati.
Orbene, per come risulta dagli atti, la Corte territoriale, con ordinanza resa all'udienza dell'11 febbraio 2002, dispose, ai sensi dell'art. 603.3, “l'acquisizione delle trascrizioni (relative all'intercettazione ambientale in questione) dal fascicolo del procedimento n. 2976/97 del
Tribunale di Milano (ottava sezione penale), nonché dei relativi provvedimenti di autorizzazione, convalida, proroga e ritardato deposito riguardanti tali intercettazioni", disponendo "il deposito degli atti sopra indicati presso la cancelleria della Corte d'Appello... a partire da domani,
12.2.2002". Con la successiva ordinanza resa all'udienza delle 21 febbraio
2002 (che erroneamente reca la diversa data del “22.1.2002") rilevò che
“eventuali irritualità verificatesi nell'ambito del presente procedimento in ordine all'inesistenza agli atti delle intercettazioni ambientali di cui all'ordinanza dell'11.2.2002 non hanno alcuna rilevanza processuale, in quanto tali intercettazioni sono state in seguito correttamente acquisite ex art. 603 c.p.p. . e nel pieno rispetto della procedura prevista dagli artt. 270,
267-268 c.p.p." e che quella udienza era stata fissata “dopo un congruo periodo di deposito degli atti in cancelleria, per consentire ai difensori l'esercizio delle facoltà previste dal citato art. 268 c.p.p....". Non si contesta che tali atti, di cui all'ordinanza dell'11 febbraio 2002, siano stati in
25
Pomer effetti acquisiti (pag. 25-26 della sentenza impugnata), “dando poi la parola ai difensori che ritenessero di essere interessati dall'intervenuta acquisizione" (ibid, pagg. 2-3), ed è a tal punto evidente che, una volta essi depositati, “a partire da domani”, quei "risultati delle intercettazioni” già
disposte in altro procedimento erano utilizzabili: i difensori avevano facoltà
di esaminare gli atti e di estrarne copia, di formulare ogni richiesta al riguardo, la trascrizione delle registrazioni era già avvenuta in altro procedimento, le trascrizioni medesime venivano legittimamente inserite nel fascicolo del dibattimento;
il disposto dell'art. 270.2 c.p.p. ("si applicano le disposizioni dell'art. 268 commi 6, 7 e 8”) deve essere ragguagliato alla situazione concreta esistente, nella quale le conversazioni ritenute non manifestamente irrilevanti erano state già acquisite nell'originario procedimento, di esse era stata già effettuata la relativa trascrizione, nessuna istanza difensiva era stata proposta nel diverso procedimento in cui quegli esiti venivano utilizzati.
Se il rilievo gravatorio come sembra indicare la sottolineatura del termine "registrazioni" - si sostanzia anche nel dedurre la inutilizzabilità di quegli atti per il mancato deposito presso l'autorità procedente anche delle registrazioni ("delle bobine"), deve rilevarsi che non appare chiaro dagli atti se siano stati acquisiti e depositati solo le trascrizioni ed i provvedimenti di autorizzazione, convalida, proroga e ritardato deposito, di cui all'ordinanza dell'11 febbraio 2001, o anche le relative registrazioni (l'ordinanza del 21
febbraio 2002 richiama "tali intercettazioni" come "correttamente acquisite"); ma, in ogni caso, il mancato deposito delle registrazioni (come dei verbali o dei decreti di autorizzazione) non dà luogo ad inutilizzabilità
264 6 Рота dei risultati delle intercettazioni, giacché tali inosservanze non rientrano fra quelle indicate, tassativamente, dall'art. 271 c.p.p. (cfr. Cass., Sez. I, n.
9245/2003; id., Sez, I, n. 790/2000); tale norma, infatti, fa conseguire la inutilizzabilità del risultati delle intercettazioni alle sole ipotesi ivi disciplinate, cioè se le intercettazioni siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge, se non siano state osservate le disposizioni di cui agli artt. 267 (presupposti e forme del provvedimento) e 268, comma 1
(registrazione e redazione del relativo verbale) e comma 3 (utilizzazione degli impianti), se trattasi di conversazioni con soggetti indicati nell'art. 200.1 c.p.p(segreto professionale); poiché, nella specie, non si contesta la sussistenza di quei presupposti normativamente indicati, in particolare della avvenuta registrazione di quelle conversazioni (di cui sono state comunque acquisite le trascrizioni), non può ritenersi la inutilizzabilità degli esiti di quelle intercettazioni. E d'altra parte, ai sensi dell'art. 270.3 c.p.p., le parti hanno facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.
La dedotta "ritardata registrazione a mod. 37 del provvedimento autorizzativo nell'apposito registro" non comporta alcuna nullità, per il principio di tassatività delle stesse di cui all'art. 177 c.p.p..
Quanto alla eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni relative al periodo tra il 13 e il 17, o, rectius, 27 novembre 1996, la Corte territoriale ha osservato, nella ordinanza resa all'udienza del 21 febbraio 2002, che il rilievo era “del tutto infondato..., risultando agli atti richiesta del P.M. in data 8.11.1996 (pag. 271 e 272) e decreto di proroga del G.I.P. in data
11.11.1996 (pag. 273)"; è, tuttavia, assorbente considerare che, in ogni caso,
27 tali risultanze non hanno avuto incidenza decisiva nel percorso argomentativo esplicitato dei giudici del merito, giacché la sentenza impugnata ha richiamato quanto alla imputazione di cui al capo 1) della rubrica le dichiarazioni di NC AD, quanto alla imputazione di cui al capo 6) le conversazioni dall'11 luglio 1996 in poi, quanto alla imputazione di cui al capo 12) le conversazioni del 10, 11, 12, 13, 15, 16 luglio 1996, 26,
28 settembre 1996, 23 ottobre 1996, 5 novembre 1996.
Quanto, poi, agli altri profili di censura, per quel che riguarda il reato di cui al capo 1) hanno premesso i giudici del merito che tale imputazione era “speculare al capo 4), riguardante PA ed era basata in primo luogo sulle dichiarazioni di NC AD". Hanno richiamato “le osservazioni già
svolte, anche in primo grado, circa la credibilità del collaboratore, ancor più credibile oggi, alla luce delle ulteriori conferme rappresentate, per esempio,
dalla dichiarazioni rese in questa sede da TE. Inoltre anche gli accertamenti svolti circa i periodi di detenzione ed i permessi goduti, le dichiarazioni di NZ Di IE e le dichiarazioni sul fatto storico, sebbene de relato, rese da NO AD rivestono una fondamentale importanza quali riscontri alle dichiarazioni di NC AD...". Proprio la
"specularità" dell'addebito mosso a tale ricorrente rispetto a quello contestato a PA (si addebita a Di TT di aver ricevuto da PA la sostanza stupefacente poi consegnata a Di IE) e la interconnessione delle rispettive posizioni afferenti, in sostanza, al medesimo episodio ed alla loro ritenuta compartecipazione nello stesso, consente di rimandare a quanto di qui a poco si dirà, a proposito del ricorso di PA, sulla ritenuta credibilità
intrinseca ed estrinseca del chiamante in correità in riferimento all'episodio in questione ed ai riscontri apprezzati dai giudici del merito, per rilevare come, unitamente “alle dichiarazioni rese in questa sede da CA, non illogicamente i giudici del merito hanno ritenuto la attendibilità intrinseca ed estrinseca di NC AD anche negli specifici riferimenti nei confronti di tale ricorrente;
né può ritenersi, alla stregua delle esplicitate circostanze e considerazioni, che - come deduce quest'ultimo - gli esaminati "elementi di riscontro non possono assurgere al grado di riscontri esterni trattandosi di elementi presuntivamente dedotti dalla Corte in modo da farli collimare con le dichiarazioni rese da AD NC".
Quanto alla imputazione di cui al capo 6), i giudici dell'appello hanno richiamato le considerazioni già svolte dal giudice di prime cure, che al riguardo si era diffusamente soffermato (pagg. 224-267 della relativa sentenza); non possono ritenersi “inconferenti le dichiarazioni del teste
Tarantola, “appartenente al Nucleo Operativo dei CC. Di Novara" (ibid.
pag. 224) che ha indicato gli elementi investigativi inducenti a ritenere il coinvolgimento del ricorrente in attività di spaccio di sostanze stupefacenti;
rileva la sentenza impugnata, tra l'altro, che “i colloqui del 13.7.1996 rilevano non soltanto che AR AM ha acquistato stupefacente dai due (Di TT e Sinesi), ma anche che gli acquisti sono stati ripetuti ed abituali"; il primo giudice aveva indicato anche il contenuto di numerose telefonate intercorse tra il ricorrente e AM (ibid. pag. 243 e ss.). Deve,
in sostanza, riconoscersi che i giudici del merito hanno esaminato le risultanze tutte procedimentali ed hanno dato congrua e non illogica contezza delle ragioni apprezzate nel pervenire al divisamento conclusivamente espresso.
29 hna Analogamente deve dirsi anche in riferimento alla imputazione di cui al capo 12 (sulla quale altrettanto diffusamente si era soffermato il giudice di prime cure: pagg. 626 e ss. della relativa sentenza), richiamandosi al riguardo le conversazioni del 10, 11, 12, 13, 15, 16 luglio 1996,
soggiungendosi che “sono provati, inoltre, i viaggi in Sardegna...", e che "la prova che all'organizzazione abbia fatto davvero seguito l'avvenuta consegna si trova nelle intercettazioni successive..." (pag. 27 della sentenza impugnata); e non illogicamente hanno anche rilevato i giudici del merito
(ibid.) che "non riveste rilevanza in concreto il fatto che non sia avvenuto alcun sequestro, ben potendosi desumere l'esistenza e la consegna dello stupefacente dagli altri elementi indicati”.
Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio, anche al riguardo i giudici del merito hanno adeguatamente motivato, richiamando, nel legittimo esercizio del potere discrezionale che al riguardo è riservato al giudice del merito, “la gravità dei fatti commessi”, la “intensità del dolo” e la "rilevanza di ogni episodio", in evidente riferimento ai parametri indicati dall'art. 133 c.p..
3.5 Il ricorso di VA AD è pur esso infondato.
La sentenza impugnata, difatti, ha dato conto degli elementi fattuali e logici apprezzati nel pervenire alla statuizione espressa (pagg. 14-15 della sentenza impugnata), quali le intercettazioni ambientali sull'auto di Di
TT, le osservazioni della polizia giudiziaria, gli accertamenti relativi ai viaggi in Sardegna, le intercettazioni telefoniche richiamate, dai quali ha ritenuto "accertato che si svolgesse un rilevante traffico di stupefacenti fra
305 0 Pma gli imputati e che, in particolare, siano state effettuate diverse forniture di stupefacenti”, traffici che "si svolgevano anche con la Sardegna, e, specificamente con Cagliari”. Hanno anche, fra l'altro, rilevato i giudici dell'appello che "VA AD ha ammesso di avere effettuato la telefonata del 5.7.1996..., in cui si parlava di pecore bianche e nere e non ha fornito spiegazioni alternative al fatto che si parlasse di stupefacenti,
circostanza peraltro del tutto evidente...", ivi discutendosi "di pecore bianche che erano finite' e di pecore nere che erano 'eccellenti'...", ed hanno richiamato anche il contenuto dell'intercettazione ambientale del 22
luglio 1996.
A fronte di tali elementi, non illogicamente valutati nel senso di ritenere la responsabilità dell'imputato in ordine all'addebito formulatogli,
del tutto privo di consistenza è il rilievo del ricorrente in ordine ad un suo preteso ruolo solo connivente, sia perché lo stesso è smentito dalle circostanze esplicitate dai giudici del merito, sia perché il rilievo medesimo poggia su considerazioni (peraltro meramente assertorie ed in parte di puro merito), inafferenti e neutre rispetto al tema dedotto (la sua condizione "di persona lontana...", il suo “legame di parentela...")
Quanto "alle trascrizioni acquisite agli atti con l'ordinanza della
Corte di Appello", il rilievo gravatorio del ricorrente si incentra solo sulla considerazione che non sarebbero state “allegate le relative autorizzazioni":
ma già s'è detto che con l'ordinanza dell'11 febbraio 2003 si dispose l'acquisizione anche dei "relativi provvedimenti di autorizzazione,
convalida, proroga e ritardato deposito" e che con l'ordinanza del 21
febbraio successivo si diede atto dell'avvenuto adempimento di quanto
31 disposto;
né specifica il ricorrente, a fronte di tanto, quali sarebbero, in effetti, le autorizzazioni non allegate.
3.6 Infondato è anche il ricorso di IE IE.
Tale ricorrente è stato condannato solo in relazione al reato di cui al capo 7) della rubrica e la sua responsabilità è stata ritenuta alla stregua degli esiti di alcune comunicazioni telefoniche intercettate (del 7 novembre 1996,
19 dicembre 1996, 23 dicembre 1996, 16 gennaio 1997, 11 novembre 1996,
7 dicembre 1998), delle dichiarazioni di IN, NO AD, AN
RO, SE (pag. 65 della sentenza impugnata). Dunque, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (peraltro del tutto legittimamente disposta)
non ha affatto riguardato tali elementi di prova, essendosi provveduto solo alla acquisizione delle trascrizioni relative alle intercettazioni ambientali
:
"sull'autovettura di TO Di TT" (ibid., pag. 2). Peraltro, ed a tal punto anche ultroneamente, la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 603 c.p.p. è manifestamente infondata, essendo evidente che la acquisizione o l'assunzione di nuove prove non determina alcuna lesione del diritto di difesa, ben potendo la parte, una volta disposta l'acquisizione o l'assunzione di nuove prove, esplicare appieno le sue facoltà ed i suoi diritti in riferimento alle nuove prove, interloquendo nel merito delle stesse e formulando ogni richiesta ritenuta utile al riguardo.
Sulla eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per mancata o insufficiente motivazione dei relativi provvedimenti di autorizzazione e proroga ha diffusamente e correttamente motivato la sentenza impugnata (pagg. 3-5), con argomentazioni che si sottraggono del
32 tutto a rinvenibili vizi di violazione di legge (più specificamente, sulla motivazione per relationem più oltre si dirà, a proposito del ricorso di
AL), sicché è destituito di fondamento l'assunto gravatorio che "non configura certamente il carattere di motivazione l'affermare l'assoluta necessità del mezzo investigativo ai fini della prosecuzione delle indagini,
oppure semplicemente richiamare le risultanze del fascicolo processuale o, ancora, 'il permanere delle condizioni di legge"".
Gli elementi di prova acquisiti sono stati compiutamente valutati dai giudici del merito, i quali hanno, tra l'altro, dato contezza della riferibilità al ricorrente delle dichiarazioni intercettate, rilevato che "dalle telefonate indicate risulta evidente la destinazione a terzi dello stupefacente...", dato atto che "IN è stato preciso nel riferire le attività di collaborazione di
IE in maniera coincidente con le parziali ammissioni dell'imputato",
che "SE è certamente credibile nonostante la ritrattazione intervenuta...", che “le stesse ammissioni dell'imputato rappresentano un elemento rilevante da tenere presente", avendo fornito "un quadro della situazione (funzione di autista ed accompagnatore di NO AD,
ricompense ricevute in stupefacenti, proposte di lavorare ad alto livello con il suo 'datore di lavoro' con la Spagna, con la Sardegna e in esclusiva in
Valceresio, attività effettivamente compiuta di recupero crediti per droga)
certamente più conform(e) agli elementi di accusa che non alla dichiarazione di propria innocenza”.
Quanto all'attenuante di cui all'art. 73.5 D.P.R. n. 309/1990, anche al riguardo i giudici del merito hanno reso motivazione immune da censure di illogicità o violazione di legge. Premesso, difatti, che ai fini della
33
Pm delibazione della sussistenza o meno dell'attenuante di cui al 5° comma dell'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (qualità e quantità delle sostanze), e che dovrà, conseguentemente, escludere connotazioni di “lieve entità" del fatto quando la ricorrenza di uno solo degli elementi indicati porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia, appunto, di "lieve entità"
nella specie hanno rilevato i giudici del merito che, pur tenuto conto della incensuratezza del ricorrente (già valutata ai fini della concessione delle attenuanti generiche) non si ravvisavano “altri elementi valutabili positivamente”, e che, “al contrario, il ruolo rivestito nell'ambito del più
grosso traffico gestito dal AD, le quantità di volta in volta trattate... e l'abitualità dei comportamenti impediscono di considerare i fatti come di lieve entità".
Quanto alla questione concernente l'attenuante ex art. 114 c.p.p., è sufficiente rilevare che questa non era stata dedotta nei motivi di appello e non può proporsi per la prima volta in questa sede;
peraltro, le connotazioni da ultimo indicate della condotta appaiono di per sé escludere la ricorrenza di presupposti di legge per il riconoscimento di tale attenuante.
3.7 Il ricorso di AL GA è inammissibile.
Anche per tale imputato, difatti, i giudici del merito hanno dato atto che era intervenuto accordo tra le parti sulla determinazione della pena, ai sensi dell'art. 599.4 c.p.p., tanto comportando la rinuncia agli altri motivi di
-
-
34
- ricorso;
e nel ratificare il proposto accordo la sentenza impugnata ha dato atto della insussistenza di condizioni di legge rilevanti ex art. 129 c.p.p.,
richiamando gli esiti "delle indagini di P.G., delle intercettazioni telefoniche, delle dichiarazioni di SE, di LA e dello stesso imputato" (pag. 75). A fronte di tale apparato fattuale e motivazionale, il ricorrente si limita a dedurre, del tutto aspecificamente, che “la Corte
avrebbe dovuto specificare come si raggiunge la tranquillizzante certezza della responsabilità del GA...", omettendo anche di considerare gli effetti, quanto agli altri motivi di ricorso, dell'intervenuto accordo sulla misura della pena ex art. 599.4 c.p.p.
3.8 Il ricorso di MA PA è infondato.
Quanto, invero, ai primi due motivi di gravame, i giudici del merito hanno evocato che tale ricorrente era stato chiamato in correità da NC
AD. Questi aveva dichiarato di aver conosciuto, nella Casa Circondariale
di Vasto, NZ Di IE che successivamente gli aveva fatto visita e gli aveva detto di avere bisogno di eroina;
NC AD si era allora rivolto a MA PA, da lui chiamato NO, il quale aveva consegnato due chili di eroina a Di TT, che poi li aveva a sua volta consegnati a Di IE;
quest'ultimo non aveva pagato la fornitura per la quale NC AD si era reso garante nei confronti di PA, che non si fidava dell'intermediario Di
TT. Aveva anche riferito NC AD di aver sempre fatto affari con
GI PA, fratello di MA, e di aver incontrato quest'ultimo quando si incontrava che GI PA;
che, una volta scarcerato, aveva ricevuto la visita di un suo cugino, VA CO, che gli aveva rappresentato di
35 avere bisogno di eroina, ed egli si era rivolto a TO Di TT che gli aveva fatto il nome di MA PA e lo aveva messo in contatto con questo;
che egli aveva incaricato Di TT di prelevare l'eroina da PA e di consegnarla a suo cugino;
che Di TT per due volte aveva provveduto a ritirare l'eroina da MA PA e a consegnarla a VA CO, ed il fornitore, non fidandosi di Di TT, aveva preteso che fosse lui a fare da garante per i pagamenti.
Premesso che le forniture di eroina a VA CO non costituivano oggetto di contestazione in questo procedimento, i giudici del merito hanno innanzitutto ritenuto la attendibilità intrinseca del chiamante in correità; al riguardo diffusamente si sofferma la integrativa sentenza di primo grado (pagg. 43 e ss.; e la sentenza ora impugnata ha richiamato, in proposito, "tutto quanto già osservato dal Tribunale...", escludendo ogni rinvenibile intento calunnioso: pag. 34), rilevando, tra l'altro, che NC
AD era inserito in posizione apicale in attività di traffico di sostanze stupefacenti, era “colui che, grazie alle sue possibilità economiche ed alle sue conoscenze, organizzava i vari traffici mantenendo sempre una posizione prudenzialmente defilata facendo operare persone che godevano della sua fiducia” e “la sua posizione di preminenza... gli ha consentito di conoscere quanto compiuto da chi ha operato con lui e per lui”; egli “è stato il primo degli imputati a fare rivelazioni in ordine ai traffici da lui stesso organizzati e le sue dichiarazioni sono senz'altro genuine in quanto non sono state provocate da fattori estranei, quali suggerimenti, coercizioni o accordo con altri propalanti. Dal momento che ha deciso di collaborare le sue dichiarazioni sono state costanti e precise dal momento che dei fatti rivelati ha fornito una versione univoca nel corso dei vari esami ai quali è
stato sottoposto..., le sue dichiarazioni non hanno un contenuto equivoco,
cioè non si prestano ad interpretazioni diverse da quella naturale e reale riferita... Le sue rivelazioni... sono state complete dal momento che lo stesso ha parlato dei ruoli ricoperti da tutti coloro che con lui hanno delinquito, :
evidenziando innanzitutto le sue colpe senza il minimo tentativo di mitigare queste ultime e di appiopparle ad altri, riferendo chiaramente che lui era stato la mente di tutti i traffici posti in essere".
Hanno poi ritenuto tali dichiarazioni accusatorie riscontrate da quelle rese da NC AD ed NZ Di IE (quest'ultimo era deceduto il 19
agosto 1998 e le sue dichiarazioni erano state acquisite all'udienza del 15
maggio 2000). Il primo, all'udienza del 25 maggio 2000, aveva dichiarato di avere incontrato una volta, in Milano, MA PA, “che egli conosceva sin dagli anni settanta” (pag. 127 della sentenza di primo grado) e che, dopo la sua scarcerazione avvenuta nell'agosto 1994, si era trasferito a casa di suo fratello NC, il quale, nei primi giorni di tale soggiorno, “gli aveva riferito di avere ritirato due chilogrammi di eroina da MA PA e di averli consegnati ad NZ Di IE, che però non gli aveva corrisposto il denaro e pertanto l'incaricò di recuperare questi soldi". Il secondo “era stato per circa un anno ristretto nel carcere di Vasto insieme con NO AD, del quale era molto amico;
dopo alcuni mesi nello stesso luogo di detenzione giunse anche NC AD, come gli aveva preannunciato NO AD"( pag.
128 della sentenza di primo grado), donde la accertata conoscenza dei tre fra loro;
poco prima di essere scarcerato, NO AD gli aveva detto: "mo che tu esci se vuoi puoi andare da mio fratello, puoi prendere tutto quello che vuoi, ti garantisco io, poi per i soldi non ti preoccupare"; e Di IE aveva ammesso “di essersi recato da NC AD su indicazione di
NO AD a rifornirsi di eroina a Besano o Porto Ceresio, ma di aver saputo che egli non aveva disponibilità di droga", tali sue dichiarazioni corrispondendo con quelle di NC AD "circa il verificarsi della visita, circa i motivi della stessa e circa l'effettiva mancanza di stupefacente in quel momento" (pag. 35 della sentenza impugnata), pur negando
("trovando assurdo”) Di IE la circostanza “che egli avesse ricevuto due chili di eroina senza pagare" (pag. 128 della sentenza di primo grado). :
Ciò posto, deve innanzitutto rilevarsi che il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espresso disposto normativo,
risultare solo dal testo del provvedimento impugnato (ed annota anche la sentenza impugnata che, avendo NC AD reso le dichiarazioni accusatorie nel corso dell'incidente probatorio dell'8 luglio 1998, le precedenti dichiarazioni del 25 settembre 1997, “alle quali la difesa ha fatto ripetutamente riferimento, hanno avuto ingresso nel fascicolo del dibattimento soltanto nei limiti delle contestazioni effettuate e, pertanto,
soltanto entro questi limiti se ne può tenere conto”: pag. 32 della sentenza impugnata); e deve, poi, riconoscersi che l'argomentare dei giudici del merito al riguardo si sottrae a rinvenibili vizi di illogicità (che, peraltro, la norma vuole dover essere “manifesta"), o di violazione di legge. Essi,
difatti, hanno di già esaminato i rilievi gravatori che ora il ricorrente ripropone ed hanno dato risposte congrue e non illogiche, la valutazione,
poi, del merito delle prove acquisiste e delibate appartenendosi solo al giudice del merito, senza che quello di legittimità possa sovrapporre una sua propria valutazione a quella effettuata dai primi.
In particolare, quanto alla collocazione temporale dell'episodio,
danno atto i giudici del merito che essa, nelle parole di NC AD, “è
stata approssimativa: 'eravamo verso l'inverno 1993-1994... primi mesi del
1994”” e che "tale approssimazione non implica indeterminatezza, in quanto consente comunque la individuazione di un arco temporale sufficientemente ristretto ai fini della possibilità di difendersi..." (pag. 32 della sentenza impugnata), comprendendosi e giustificandosi, in sostanza, tale mancata più
precisa indicazione con la circostanza che, come "NC AD ha precisato ripetutamente”, egli non era in grado di fornire dati temporali più
precisi... avendo posto in essere un enorme numero di traffici di sostanze stupefacenti" (ibid.). Esaminando, poi, i periodi e le modalità di detenzione dei due AD e di Di IE, essi hanno ritenuto "compatibile con le risultanze processuali" che "il primo giorno in cui sarebbe potuto avvenire l'incontro fra NC AD - semilibero - e Di IE - in stato di libertà -
era il 23.2.1994”, soggiungendo che “l'ulteriore limitazione temporale,
invocata dalla difesa sulla base delle dichiarazioni di NC AD del
25.9.1997 (che non risultano, però, oggetto di contestazione), relative al fatto che NC AD avrebbe, la sera dell'incontro, dormito in casa propria con Di IE, porterebbero a ritenere che la data iniziale del
23.2.1994 debba essere spostata fino al 1°.4.1994, data in cui NC
AD era certamente in grado di dormire fuori dal carcere. Ma anche con tale spostamento in avanti della prima data possibile dell'incontro, esso può
essere avvenuto in conformità alle dichiarazioni di NC AD, che,
39 come si è visto, ha collocato il fatto "verso l'inverno" 93-94... e successivamente è stato aggiunto: 'nei primi mesi del 1994””: non illogica la conclusiva considerazione che, "perciò, non si può evidenziare alcun effettivo contrasto", pure soggiungendosi che “le ulteriori indicazioni climatiche fornite... non sono affatto incompatibili con la collocazione dell'incontro ai primi di aprile" (ibid. pag. 33).
Né hanno mancato i giudici del merito di esaminare e valutare le circostanze tutte afferenti alle condizioni fisiche di PA (a seguito dell'incidente occorsogli "sul finire dell'anno 1993": pag. 130 della sentenza di primo grado), sotto il profilo della compatibilità delle stesse con gli addebiti contestatigli e con le propalazioni del dichiarante in correità,
rilevando conclusivamente che “la sua condizione di salute non era certo impeditiva del comportamento contestatogli, anche perché NC AD
ha espressamente e ripetutamente indicato Di TT come esecutore materiale della consegna", e che “la circostanza che NC AD non abbia riferito della sua situazione particolare e dell'utilizzo da parte sua delle stampelle non rappresenta elemento rilevante”, atteso che "le condizioni di PA non risultano essere state verificate da NC AD
nel periodo in cui egli era ingessato o sulla carrozzella ed il fatto di averlo incontrato quando faceva semplicemente uso di stampelle non implica che ciò dovesse necessariamente essere riferito, considerato che egli non ha fornito una descrizione di MA PA, da lui indicato per nome, e che nessun tipo di domanda gli è mai stata posta sull'argomento” (pag. 33 della sentenza impugnata). Ulteriori lamentate mancate specifiche indicazioni dell'episodio devono essere ragguagliate al contenuto fattuale ed alle modalità del narrato dal chiamante in correità: così le incertezze circa il luogo, ed il tempo, di consegna da PA a Di TT e da quest'ultimo a Di IE devono valutarsi tenendo conto che "NC AD ha sempre affermato di non avere avuto diretta conoscenza di tale fase dei rapporti”, che “non è stato presente alle consegne", rimanendo, a conferma dell'avvenuta cessione dello stupefacente in questione, l'insorgenza di un debito da parte di Di
IE, come affermato da NC AD, costituitosi garante, e “del quale anche NO AD è stato messo al corrente..., ha riferito". Hanno anche rilevato i giudici del merito che “l'apparente contraddizione circa il luogo di incontro con MA PA (contraddizione questa sì risultante dalle
- - contestazioni nel corso dell'incidente probatorio) è superata dalle precisazioni fornite in tale sede, laddove NC AD ha precisato di avere incontrato varie volte PA ed, in particolare, al Bar di Besano, mentre eventuali diverse dichiarazioni devono ritenersi frutto di fraintendimento dovuto al fatto di aver riferito altri elementi relativi ad altri aspetti....
Comunque, il luogo di incontro è stato indicato, chiarito e confermato senza alcuna ombra di dubbio nel corso dell'incidente probatorio” (di un incontro con PA in un bar di Milano ha riferito anche NO AD;
"egli non sapeva se lo stesso fosse proprietario o gestore del bar, ma nella cassa c'era il di lui figlio, che gli venne presentato”: pag. 127 della sentenza di primo grado). Ed hanno anche soggiunto i giudici del merito - sempre “a proposito della credibilità di NC AD" - che "del tutto irrilevanti sono le circostanze che NC abbia indicato MA PA come 'NO' PA,
41 avendo, comunque, fornito elementi ben precisi circa la sua identità e circa i motivi per cui con tale diverso nome ha inizialmente indicato la stessa persona ed avendo dimostrato perfetta conoscenza della stessa. Ancor meno rilevante è la conoscenza che egli non fosse a conoscenza dell'esistenza di un fratello chiamato VA;
in effetti, NC AD non ha mai fatto confusione sull'identità di NO/MA, ha fornito moltissime indicazioni su di lui, ha precisato di conoscere bene la sua famiglia (cioè,
sostanzialmente, i figli) ed il fratello GI" (pag. 33 della sentenza impugnata). Se, per un verso, dal coacervo delle circostanze rappresentate (e quindi dal testo del provvedimento impugnato) i giudici del merito non di certo illogicamente hanno ritenuto la piena pregressa conoscenza del ricorrente da parte di NC AD, decisiva a tale riguardo appare la considerazione che a prescindere dalla circostanza del “sapere (o meno,
specificamente) i nomi dei figli di PA”: pag. 16 del ricorso) tale
conoscenza è specificamente addotta dal chiamante in correità per ben altre,
rilevanti e decisive circostanze: NC AD aveva dichiarato che
“conosceva costui 'da una vita', anche se egli era più amico del fratello dello stesso, a nome GI, ucciso nel corso di una lite..; ha precisato di avere sempre fatto affari con GI PA e di avere incontrato MA PA,
da lui chiamato NO, quando si incontrava con GI PA. Prima di tale fornitura di eroina, da lui poi ceduta a di IE, egli aveva fatto altri acquisti di eroina da MA PA" (fol. 125 della sentenza di primo grado); ha come si è già annotato - riferito dell'incontro con PA nel bar di Milano,
del quale era proprietario o gestore PA e dove quest'ultimo venne incontrato anche da NO AD;
e "NC AD ha precisato di
42 avere incontrato varie volte PA ed, in particolare, al Bar di Besano...". E
quanto all'importo della cessione chiarisce la sentenza impugnata che, in ogni caso, il relativo debito è stato "esattamente indicato” e di questo anche
"NO AD è stato messo al corrente” (pag. 34 della sentenza impugnata).
Non illogicamente o contraddittoriamente, dunque, la Corte
territoriale ha ritenuto che le dichiarazioni di NC AD,
positivamente scrutinato sotto il profilo della attendibilità intrinseca per tutto quanto al riguardo esplicitato, non fossero affatto smentite da altre addotte circostanze e che il nucleo centrale ed essenziale di tali propalazioni accusatorie rivestissero connotazioni di univocità, precisione, coerenza logica, oltre che di spontaneità, genuinità e costanza.
Altrettanto logicamente, poi, hanno ritenuto che tali dichiarazioni trovassero riscontro in quelle di NO AD ed NZ Di IE, delle quali s'è sopra già detto.
Premesso, difatti, che il chiamante in correità "ha, peraltro, fornito diverse precisazioni circa l'episodio, con particolare riferimento alla conoscenza di Di IE, alla sua visita, alla sua richiesta di eroina, alla propria indisponibilità di eroina al momento ed all'incarico affidato a Di
TT, il quale, suo abituale esecutore delle sue disposizioni, ha ricevuto per
Di IE due chili, provenienti da MA PA" (fol. 32 della sentenza impugnata"), quanto alle dichiarazioni di NO AD, questi ha riferito di avere appreso tale circostanza de relato, dal fratello, venendo da questo incaricato “di recuperare questi soldi", rappresentandogli, NO, di
“essere contrario a tali traffici” (pag. 127 della sentenza di primo grado".
43 Le dichiarazioni accusatorie del chiamante in correità devono essere riscontrate alla stregua di circostanze estrinseche idonee a confermarne la attendibilità e veridicità; e tale riscontro ben può essere costituito anche da altra chiamata in correità de relato, da parte di un terzo che faccia riferimento al propalante, la quale, pur non potendo di per sé essere sufficiente quale autonoma prova della colpevolezza dell'imputato, proprio per la derivazione di conoscenza da un unico referente, ben può costituire elemento di riscontro oggettivo ed esterno alla credibilità del dichiarante, in considerazione della conoscenza di elementi certi in riferimento al fatto di cui all'imputazione (cfr. Cass., Sez. VI, n. 1315/1997). E nella specie quelle circostanze NO AD esplicitava in un contesto in cui il fratello lo aveva anche richiesto di attivarsi per il recupero della somma dovuta in corrispettivo della cessione della sostanza stupefacente proprio per il pagamento della stessa al suo indicato fornitore: logica la deduzione dei giudici del merito che, a fronte di tanto, non è credibile che NC AD
abbia rappresentato ("in tempo non sospetto", come annota la sentenza di primo grado: pag. 127) al fratello “una circostanza del tutto inventata in previsione di un successivo utilizzo delle dichiarazioni de relato del fratello
NO" (pag. 34 della sentenza impugnata), tanto conferendo, in effetti,
riscontro ed ulteriore credibilità, estrinseca, alle dichiarazioni sul punto del dichiarante.
Quanto alle dichiarazioni di NZ Di IE, questi - come s'è detto -
ha confermato "di essersi recato da NC AD su indicazione di
NO AD a rifornirsi di eroina..., ma di aver saputo che egli non aveva disponibilità di droga. Le sue dichiarazioni perciò corrispondono a quelle di
44 NC circa il verificarsi della visita, circa i motivi della stessa e circa l'effettiva mancanza di stupefacente in quel momento" (pag. 35 della sentenza impugnata). Tale circostanza è assunta da NC AD come prodromo e antecedente necessario del successivo svolgersi dei fatti narrati,
essendosi il dichiarante a tal punto rivolto a MA PA, che aveva fornito lo stupefacente, per mezzo di Di TT che a sua volta lo aveva consegnato al destinatario finale, Di IE: tali dichiarazioni, dunque, in parte qua, non illogicamente o illegittimamente sono state assunte dai giudici del merito ad
(ulteriore) riscontro estrinseco alle propalazioni di NC AD. Nel
frazionare, poi, la credibilità Di IE in riferimento alle intere sue dichiarazioni rese, i giudici del merito non illogicamente hanno rilevato che
"il fatto che Di IE abbia poi negato l'acquisto è logicamente spiegabile,
come osservato dal Tribunale, con la circostanza che egli, in tal modo,
avrebbe ammesso il fatto dell'acquisto e detenzione di 2 chili di eroina, in relazione alla quale era indagato" (pag. 35 della sentenza impugnata),
avrebbe, cioè, ammesso la sua colpevolezza in ordine alla imputazione al riguardo contestatagli. Ed il principio di scindibilità delle dichiarazioni del coimputato, o imputato di reato connesso, con conseguente necessità di valutare non solo la credibilità generale del narrato, ma di ciascuna parte di cui lo stesso si compone, opera sia in senso favorevole all'imputato che in quello opposto, onde il giudice del merito è legittimato a valutare la credibilità di tali dichiarazioni in riferimento ai singoli segmenti fattuali che le compongono, e la ritenuta inattendibilità di alcuni di questi non necessariamente coinvolge anche gli altri;
e che l'incontro tra i due ci sia stato, finalizzato all'acquisto di sostanza stupefacente del tipo indicato, tanto assunto a precedente logico-fattuale del successivo svolgersi dei fatti, è
circostanza concordemente ammessa dai due dichiaranti, idonea a fungere da logico riscontro esterno alle dichiarazioni di NC AD, non caducata in tale sua rilevanza dalla mancata ammissione del successivo segmento fattuale, che avrebbe comportato anche l'ammissione di responsabilità del coindagato nello stesso fatto di reato. Nell'unitario contesto logico-fattuale delle circostanze tutte
rappresentate, è irrilevante che come assume il ricorrente NC
AD abbia affermato di non aver assistito alla effettiva consegna dello stupefacente e non abbia dato più utili indicazioni al riguardo, giacché egli ha ben chiarito le diverse modalità in cui, in sua fisica assenza, tale consegna era stata effettuata, a conferma di questa rimanendo l'insorgere del debito conseguente alla avvenuta cessione. Così come è irrilevante che la sentenza impugnata abbia fatto riferimento a "successive consegne", mentre l'episodio contestato “è unico ed è lo stesso per il quale sarebbe sorto il credito di NC AD", essendo evidente che, in ogni caso, i giudici del merito, nell'affermare la responsabilità del ricorrente, hanno fatto riferimento proprio e soltanto all'episodio oggetto di contestazione.
Quanto al terzo ed ultimo motivo di doglianza, è assorbente rilevare che tali censure non vennero proposte in sede di merito, con l'atto di appello, né il giudice del gravame aveva l'obbligo di occuparsene di ufficio per il principio devolutivo di quel mezzo di gravame. Tali doglianze, quindi, non possono più essere proposte ora, in sede di legittimità.
3.10 Il ricorso di PP AN è infondato. Premesso che la sentenza impugnata chiarisce che "la sua responsabilità in relazione al capo 1) è stata circoscritta all'importazione dall'Olanda”, la decisione di primo grado ha richiamato (pagg. 64 e ss.) le dichiarazioni al riguardo rese da NC AD, secondo le quali "TE
fece un primo viaggio (in Olanda) ed importò 1 kg di cocaina, non ottima come quella importata dalla Spagna, ma di buona qualità”, e che da un
"secondo viaggio" TE "portò un chilogrammo di cocaina. Dallo stesso e da suo fratello seppe che con il danaro disponibile avevano comprato kg.
1,700 di cocaina, anche se poi ne portarono in Italia solo un chilogrammo o forse anche di meno... AN venne a sapere che i pagamenti delle forniture di cocaina dall'Olanda dovevano avvenire in fiorini per cui si incaricò di cambiare le lire italiane in fiorini tramite suo cognato che lavorava in banca in Svizzera. Tutto ciò avvenne per il secondo viaggio in
Olanda. AN ricevette 70 milioni e restituì l'equivalente in fiorini olandesi".
L'addebito a tale ricorrente, riguardando solo "il secondo viaggio fatto in Olanda”, appare, dunque, doversi circoscrivere all'acquisto all'estero di kg. 1,700 di cocaina, della quale venne importato "un chilogrammo o forse anche di meno" (la quantità indicata nel capo di imputazione, “oltre kg. 2,5 di cocaina", appare riferita al quantitativo relativo ad entrambi i viaggi).
Ora, non illegittimamente i giudici del merito hanno ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80.2 D.P.R. n. 309/1990,
desumendo il quantitativo di sostanza acquistato, detenuto ed importato (non repertato) “dalle dichiarazioni degli interessati e dall'ammontare delle
47 somme utilizzate per l'acquisto": queste ultime, difatti, danno contezza dell'avvenuto acquisto di un quantitativo certamente cospicuo (si dirà più
oltre della significazione del termine “ingente”) di sostanza stupefacente.
D'altra parte, in riferimento al solo quantitativo suindicato (kg. 1,700:
questo era il quantitativo acquistato all'estero e nel capo di imputazione si contesta, appunto l'acquisto all'estero, oltre che la successiva importazione,
nella specie nella minore consistenza indicata), sotto un notorio profilo meramente oggettivo 1.700 grammi di sostanza pura equivalgono a circa
11.333 dosi medie giornaliere, secondo il D.M. n. 186/1990 (che qui si richiama al solo fine di un utile riferimento alla capacità drogante di tale sostanza). Ma pur ipotizzando un principio attivo di gran lunga inferiore, di appena il 30%, tali dosi, come sopra evincibili, sarebbero pur sempre 3.400;
né è dato ritenere, in mancanza di ogni elemento in tal senso esplicitato o diversamente evincibile dal testo dei provvedimenti impugnati e dalle stesse dichiarazioni di parte, che, per l'importo corrisposto, la sostanza fosse di infima qualità o ancora più scarsamente permeata di principio attivo, atteso anche, appunto, quell'importo corrisposto. Anche nel caso di mancato sequestro della sostanza (e, conseguentemente, di mancato accertamento tecnico sulle sue esatte quantità e qualità) non è inibito al giudice del merito di valutare positivamente la sussistenza dell'aggravante in questione sulla scorta dei dati fattuali che la realtà processuale offre e degli inferimenti logici che se ne possono legittimamente dedurre.
Ma, ancor più pregnantemente, dopo aver rilevato il ricorrente che
"pare sia stato importato in Italia un chilogrammo circa di cocaina"
(omettendo di richiamare il quantitativo precedentemente acquistato, come sopra indicato) e che “la sua quantità era incerta” (ma lo era solo pur sempre nei cospicui limiti suindicati), il suo rilievo gravatorio appare incentrato,
sulla scorta di tali premesse, sulla considerazione che, a ritenere l'aggravante in questione, occorre che si tratti di quantità tale da comportare la "saturazione di un'apprezzabile area di spaccio", con conseguente obbligo del giudice di indicare anche “quale sia l'area di mercato nella quale la droga detenuta è destinata...", quali i “criteri di individuazione dell'area stessa", quale "il periodo nel quale possa durare la saturazione del mercato.
Senonché, è stato altra volta rilevato da questa Suprema Corte (cfr.,
tra altre, Cass., Sez. IV, n. 11244/1999) che la ratio dell'aggravante in questione (di natura oggettiva) è quella di punire più severamente la illecita detenzione di sostanza stupefacente che, per il suo quantitativo "ingente”, è
idonea a rappresentare un pericolo per la salute pubblica, ovvero per un rilevante, ancorché indefinito, numero di tossicodipendenti. L'aggettivo
“ingente" indica un livello di notevole entità, molto elevato nella scala dei valori quantitativi, ma non il vertice massimo di tali valori. E quando il quantitativo della sostanza stupefacente sia tale da concretizzare quel pericolo, sia, cioè, idoneo a soddisfare le esigenze di un numero molto elevato di tossicodipendenti, l'aggravante deve ritenersi sussistente.
L'ulteriore riferimento relativistico al mercato ed all'eventuale sua saturazione introduce altro elemento che si appalesa ultroneo rispetto alla ratio della norma, e di per sé, peraltro, non accertabile: trattandosi, infatti, di mercato del tutto clandestino, mancherebbe ogni punto di riferimento certo e riscontrabile in ordine alle sue connotazioni diffusive, alla sua estensione,
alla quantità di domanda esprimibile o espressa in quell'area (anche in riferimento alla specifica natura della sostanza stupefacente); né queste potrebbero desumersi, ad esempio, dai dati statistici (questi noti) dei reati accertati, essendo evidente che non tutti i reati eventualmente commessi possono ritenersi accertati, si da inferirne un quadro di riferimento certo al riguardo, senza tener conto della sottostante "realtà sommersa"; né, ancora,
avrebbe rilievo alcuno al riguardo il numero di quanti si sottopongono a terapia volontaria, sia perché il ricorso alla terapia volontaria li escluderebbe dal mercato, sia perché è, comunque, altrettanto evidente che ben altri, oltre quelli, sono i fruitori, clandestini, di sostanze stupefacenti. D'altra parte, neppure è spesso accertabile quale debba essere l'area di spaccio della sostanza "ingente" illecitamente detenuta (ché già tale condotta realizza l'ipotesi di reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990), soprattutto nei casi in cui la stessa venga sequestrata già al momento del suo ingresso nel territorio nazionale;
d'altra parte, lo stesso autore del fatto (che pure potrebbe, in mancanza di altri dati oggettivamente certi, avere interesse a rappresentare il suo intendimento di spaccio in un'area piuttosto che in altra, tale indicazione finendo con l'essere funzionale ad una valutazione piuttosto che ad un'altra della sua condotta, in riferimento all'aggravante che occupa) può non prefigurarsi, ab imis, quale debba essere l'area di spaccio della sostanza illecitamente detenuta, ben potendo assumere le sue determinazioni al riguardo in considerazione delle successivamente riscontrabili condizioni di facilità, di opportunità, di convenienza a sistemare tale sostanza in un'area piuttosto che in un'altra; può ben determinarsi a sistemare tale sostanza in più aree di spaccio, all'uopo frazionandola nella successiva sua attività di cessione;
ed in tutti tali casi non viene meno la iniziale idoneità della
505 0 sostanza illecitamente detenuta, se ingente, a determinare un pericolo per la salute pubblica, ovvero per un numero molto elevato, ancorché, indefinibile di consumatori, quale che sia il luogo in cui questi si trovino, l'area in cui il successivo spaccio avvenga, la estensione del mercato ivi fiorente, la quantità di domanda specificamente sussistente in quell'area, la saturabilità
di questa solo col quantitativo oggetto del reato. Né quei dati possono
"presumibilmente” essere assunti dal giudice, giacché, in mancanza di elementi certi di riferimento, tale giudizio di "presumibilità" si risolve pur sempre in un giudizio inverificabile ed irriscontrabile, con i conseguenti profili di sostanziale arbitrarietà al riguardo. Non senza da ultimo considerare che l'ingente quantità, assunta ad aggravante del reato di illecita detenzione della sostanza stupefacente, cesserebbe di essere tale non in riferimento al suo dato quantitativo oggettivo, ma solo in contemplazione di una successiva attività di spaccio ed in relativistica relazione all'area in cui questa, poi, concretamente avviene ed al mercato ivi sussistente, del quale pure si ignorano i precisi riferimenti connotativi, con le inevitabili e conseguenti disparità valutative e di trattamento sanzionatorio al riguardo.
Posto, dunque, che l'aggravante in questione deve ritenersi sussistente ove la sostanza stupefacente detenuta sia di quantità “ingente",
nei termini suindicati, come tale, cioè, idonea a determinare il pericolo di cui s'è detto, nella specie la quantità di cocaina in questione, come sopra desunta, appare idonea, per la sua molto elevata consistenza quantitativa e conseguente idoneità a soddisfare le esigenze di un numero molto elevato di tossicodipendenti, a determinare quel pericolo ed a concretizzare
l'aggravante contestata (cfr. anche Cass., Sez. Un., n. 17/2000).
3.10 Il ricorso di ET TA è infondato.
Quanto, invero, al primo motivo di doglianza ha correttamente richiamato la sentenza impugnata (pagg. 5-6) la equipollenza, ai fini del combinato disposto degli artt. 415 bis e 416 c.p.p., dell'interrogatorio reso
; dall'imputato in sede cautelare, ove, come nella specie, “non siano stati compiuti dal Pubblico Ministero ulteriori atti d'indagine dai quali derivasse,
ai fini del completamento del contraddittorio tra accusa e difesa, la necessità
di una rinnovazione dell'atto", ed ha altrettanto correttamente rilevato che
"una precisazione e maggiore determinatezza del capo di imputazione non rendono necessario un nuovo invito, laddove non siano intervenuti altri elementi nuovi, con particolare riferimento alle indagini ed agli elementi di prova", sicché, “anche nel caso in cui - come è avvenuto per TA - sia stata dichiarata la nullità per indeterminatezza dell'imputazione e quest'ultima sia stata riformulata, non si verifica la nullità del decreto di rinvio a giudizio per omesso interrogatorio, poiché l'enunciazione del fatto può avvenire in forma sommaria ex art. 415-bis, soprattutto ove non mutino le fonti di prova”. In sostanza, posto che l'art. 415-bis.2 c.p.p. richiama la
"sommaria indicazione del fatto”, diversamente da quanto dispone l'art. 429.1, lett. c), che richiede "l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto”, ove l'interrogatorio dell'indagato abbia avuto ad oggetto, in effetti,
proprio il fatto per il quale si procede, esso deve ritenersi aver adempiuto all'obbligo ed alla finalità previsti dall'art. 415-bis medesimo;
la circostanza che, poi, il decreto di citazione a giudizio non abbia avuto, in parte qua, requisiti di cui all'art. 429.1 c.p.p. è circostanza che influisce sulla ritualità
di quest'ultimo, non anche sulla ritualità dell'interrogatorio ai fini predetti.
Quanto al rilievo sub b) dei motivi di ricorso, hanno al riguardo diffusamente motivato i giudici del merito (ibid., pagg. 3-5), con argomentazioni che si appalesano del tutto condivisibili, ed alle quali,
perciò, è sufficiente rimandare, richiamando anche quanto di seguito si dirà
a proposito del ricorso di GO AL. Non senza, peraltro, considerare che tale ricorrente ha beneficiato della riduzione di pena di cui all'art. 442
c.p.p., essendosi ritenuto che il procedimento era, in effetti, “definibile all'udienza preliminare allo stato degli atti sin dall'udienza preliminare”,
donde l'immotivato rigetto della richiesta di procedere col rito abbreviato
(pagg. 806-807 della sentenza di primo grado). Ella, dunque, ha richiesto, ed ha accettato, che il processo venisse definito allo stato degli atti, e quindi alla stregua di quelli già assunti, comprese le intervenute intercettazioni telefoniche;
ed il vizio ога (nuovamente) dedotto, concernente esclusivamente la motivazione dei relativi decreti, non sotto il profilo della sua mancanza, ma sotto quello della sua incompletezza o insufficienza o non perfetta adeguatezza (cfr. Cass., Sez. Un., n, 17/2000), non anche la ricorrenza dei presupposti di legge che quelle intercettazioni legittimavano,
non è sussumibile tra le inutilizzabilità cosiddette patologiche, inerenti, cioè,
ad atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione sia vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma anche in tutte le altre fasi del procedimento (V. Cass., Sez. Un., n. 16/2000).
Quanto, infine, al terzo ed ultimo motivo di doglianza, a tale rilievo hanno risposto i giudici dell'appello rilevando che "nel capo di imputazione si fa espresso riferimento all'hashish, stupefacente per cui è intervenuta sentenza di condanna, anche se in quantità non precisate, in epoca determinata cioè fino a ottobre 1997”, e che "non si richiede che sia espressamente ed esattamente indicata la quantità di stupefacente di volta in volta detenuta e ceduta o che si faccia specifico riferimento alla quantità di mezzo chilo che TA doveva ricevere da CE e LI. Ma, per vero, a fronte dei reiterati rilievi gravatori, appare decisivo anche considerare che tale ultimo episodio non si appalesa aver costituito oggetto unico dei ritenuti addebiti, giacché l'episodio è inserito in un più vasto contesto di addebiti. Ha rilevato, infatti, la sentenza di primo grado che
“importanti appaiono le telefonate intercorse tra ET TA con
GE CE e RA IO che dimostrano che la stessa è stata una forte ed assidua acquirente di hashish che, considerata la quantità di volta in volta acquistata, era destinato alla cessione a terzi (pag. 556 della sentenza di primo grado); e che "si appalesa la necessità di rileggere tutte le telefonate intercorse tra ET TA ed i coniugi CE al fine di stabilire... se...i termini usati, baccalà, mascarpone, tiramisù alludessero alla sostanza stupefacente da fornire all'esigente ET TA" (ibid.), per conclusivamente inferirne che “la frequenza degli approvvigionamenti di hashish da parte di ET TA e la quantità di sostanza di volta in volta ricevuta, il più delle volte mezzo chilo, sono elementi che fanno logicamente ritenere che gli stessi fossero destinati all'uso non terapeutico di terzi" (ibid., pag. 561), attività, questa, che supera gli angusti limiti dell'episodio ricordato dal ricorrente e si inserisce a pieno titolo nella contestazione di "detenzione a fine di spaccio di stupefacenti di diversa
54 qualità e quantità”. Ed i giudici dell'appello hanno dal canto loro rilevato che “le telefonate sono significative di per sé... ancor più significative alla luce dell'avvenuto sequestro..." (pag. 70 della sentenza impugnata).
3.13 Il ricorso di GO AL è infondato.
Il primo motivo di doglianza, invero, è privo di fondamento. Il
giudice dell'appello, infatti, ha legittimamente provveduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel legittimo esercizio del potere al riguardo attribuitogli dall'art. 603.1 c.p.p., che fa espresso riferimento sia a “prove già acquisite nel dibattimento di primo grado", sia a “nuove prove". Ed è del tutto evidente (come si è già rilevato a proposito del ricorso di IE)
che dopo la acquisizione della nuova prova la parte privata è posta appieno
"nella condizione di svolgere attività difensiva", nel pieno contraddittorio delle parti, sicché non è affatto prospettabile una lesione del suo diritto di difesa a seguito della disposta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
Né tanto incide in alcun modo sulla tempestività della richiesta di giudizio abbreviato;
ché, anzi, prima della acquisizione di quell'atto ai sensi dell'art. 603.1 c.p.p. (ben rilevante ai fini della tesi accusatoria), esso non faceva parte degli atti del procedimento, sicché vieppiù apprezzabile, ai fini della tesi difensiva, era l'interesse dell'imputato a richiedere una definizione del procedimento "allo stato degli atti", ex art. 438.1 c.p.p.. Ne consegue, anche, la manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità
costituzionale.
Infondato è anche il secondo motivo di gravame. Già s'è detto sulla congruità e correttezza della motivazione della sentenza impugnata a tale proposito. Hanno annotato i giudici del merito che "laddove, in alcuni casi,
sia stato operato dal G.I.P. un rinvio al fascicolo processuale, questo è
avvenuto unicamente per dare atto che dalla lettura del medesimo emergeva in concreto la sussistenza dei presupposti legittimanti l'emissione del provvedimento” e che “i numerosissimi decreti di proroga... seguono l'anzidetto schema motivazionale", rilevando che per questi "l'onere della motivazione può essere correttamente assolto in forma di ulteriore minore specificità rispetto a quanto viene richiesto per i decreti autorizzativi e bene può risolversi nel dare atto della constatata plausibilità delle ragioni esposte...". E giova, comunque, ulteriormente puntualizzare che ha già avuto occasione questa Suprema Corte (Sez. Un., n. 17/2000) di rilevare che "ciò
che rileva è che dalla motivazione fornita, succinta e compendiosa come si addice in genere ad ogni provvedimento del giudice, in particolare quando si tratti di decreto..., si possa dedurre l'iter cognitivo e valutativo seguito dal giudice..., quale che sia il numero delle parole adoperate e quale che sia il tipo di espressione sintattica adottato", sicché la motivazione per relationem
è da considerare legittima quando "faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la di cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria al provvedimento di destinazione;
fornisca la dimostrazione che il decidente ha preso cognizione del contenuto essenziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti alla sua decisione;
l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di
56 critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione”: condizioni, queste, che nella specie devono riconoscersi sussistenti. E "nell'ipotesi di proroga alla intercettazione il rinvio al provvedimento che per primo acconsenti all'attivazione del mezzo di ricerca della prova quanto all'esistenza dei presupposti di legge può dirsi quasi d'obbligo, dovendo il giudice decidere solo sulla persistenza delle esigenze di captazione”.
E quanto al teste OF ha chiarito la sentenza impugnata che questi
“ha risposto a domande sulla propria attività (osservazioni durante le intercettazioni ambientali, ascolto delle telefonate, relazione delle stesse nei brogliacci, sviluppo delle utenze, ecc.); per le attività relative alla disposta attività captativa, della stessa danno definitiva contezza le trascrizioni acquisite;
per le altre ("accertamenti svolti presso la carrozzeria e le concessionarie indicate da AL"; l'appostamento di OF, che notò
l'autovettura di AL con a bordo anche NO AD, in occasione dell'arresto di CO RD: pag. 36 della sentenza impugnata), trattasi,
evidentemente, di dichiarazioni legittimamente rese ed acquisite nel contesto della resa deposizione testimoniale.
Del pari infondato deve ritenersi il terzo motivo di censura. I giudici del merito, difatti, hanno richiamato: il contenuto di “diverse conversazioni telefoniche, molte delle quali intervenute con PP NO, arrestato a
Palermo per traffico di stupefacenti"; gli accertamenti svolti dal teste OF
in ordine alla accertata insussistenza di attività di commercio di veicoli difensivamente addotta;
l'appostamento di OF ed i suoi esiti in occasione dell'arresto di CA (pagg. 36-37 della sentenza impugnata); il
57 contenuto delle acquisite intercettazioni ambientali, "da cui risultano i traffici di stupefacenti con la Sardegna;
la circostanza che “le consegne risultano effettivamente avvenute, come appare evidente dai chiari e ripetuti riferimenti ai crediti nati dalle consegne effettuate" (ibid., pag. 40), sicché
non illegittimamente o illogicamente hanno ritenuto sussistente, nella complessiva ed unitaria valutazione che scaturisce da tutti siffatti elementi,
un quadro probatorio ed indiziario sufficientemente concordante, univoco e certo. Né hanno mancato i giudici del merito di valutare la circostanza della mancata chiamata in correità da parte di NO AD, per il resto credibile, di tale ricorrente, "che aveva ormai intrapreso stabilmente un rapporto con la sorella OV, e che, quindi, aveva di fatto il ruolo di cognato", e logicamente hanno ritenuto che “la mancanza di sequestri non può essere considerata come elemento in favore degli imputati”, a fronte delle altre, preminenti e preponderanti, circostanze apprezzate.
Destituiti di fondamento sono anche il quarto ed il quinto motivo di censura, giacché la sentenza impugnata, nel legittimo esercizio come già
-
s'è ricordato anche per altri ricorrenti - del potere discrezionale al riguardo riservato al giudice del merito, ha ritenuto "che nessun concreto elemento può essere valutato" a tali fini, richiamando anche che egli "ha altri procedimenti in corso" e la gravità degli addebiti mossigli. E quanto all'attenuante di cui all'art. 114 c.p. - la quale, giova ricordare, presuppone una attività che “abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato" - hanno rilevato che "da nessun elemento risulta che la sua partecipazione sia stata minima” e che, “al contrario, aver materialmente compiuto uno dei viaggi, aver preso accordi circa le 'ordinazioni' e l'aver intrattenuto costanti rapporti telefonici fa ritenere che si trattasse di un'attività di concorso di carattere paritario rispetto ai concorrenti".
Quanto, infine, all'ultimo motivo di doglianza, premesso che la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale concerneva l'audizione, quale teste di UR AN, la Corte territoriale ha ritenuto superflua tale audizione, rilevando che, semmai, la prova dell'assunto difensivo avrebbe potuto esser dato mediante produzione da parte della stessa della documentazione riguardante l'effettiva celebrazione del matrimonio cui il ricorrente faceva riferimento o di “qualche elemento di prova riguardante il programma relativo allo stesso”: con ciò, quindi, ha assorbentemente ritenuto non necessario il mezzo di prova specificamente richiesto ed ha ulteriormente considerato che semmai la parte avrebbe potuto produrre quella certificazione, ma non ha ritenuto conclusivamente che tanto fosse indefettibilmente necessario ai fini del decidere, ai sensi dell'art. 603.1 c.p.p.,. a fronte degli altri elementi di prova raccolti e valutati.
4.0 Conclusivamente, ritenute manifestamente infondate le dedotte questioni di illegittimità costituzionale, i ricorsi di NO AD ed
AL GA vanno dichiarati inammissibili;
vanno rigettati tutti gli altri ricorsi;
i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali, NO AD ed AL GA anche al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che si ritiene congruo determinare nella misura di cinquecento euro ciascuno.
Sma
P.Q.M.
59 La Corte dichiara manifestamente infondate le dedotte questioni di illegittimità costituzionale. Dichiara inammissibili i ricorsi di AD tutti
NO e GA AL. Rigetta gli altri ricorsi e condannați ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre AD
NO e GA AL a versare ciascuno la somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende.
Roma, 24 settembre 2003. Il PresidenteItten Il Consigliere estensore
Francesco Marzano
TE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezio nale
POSITATO IN CANCELLERIA
20 NOV, 2003
IL COLLABORAT
Mar
606 0 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 105 6 Sman 7 Pma 9 fma 12 fma 13 Pm a
: 14 Pmm 16 Pma : 17 Emer 21 Pma 24 Pm an 28 Pman 36 Ima 37 Pomer 38 Pma 40 Sme 45 Smar 6 Pma 464 48 Sma 49 fma 51 Smen 52 fman
53 Pmer 55 fmer 58 fmer