Sentenza 16 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di stupefacenti, al fine del riconoscimento dell'aggravante della detenzione di quantità ingente, il giudice deve tener conto sia della qualità sia del dato ponderale della sostanza, con riferimento al principio attivo in essa contenuto e agli effetti negativi sull'integrità della salute di un rilevante numero di potenziali consumatori. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio la condanna dell'imputato limitatamente al riconoscimento della citata aggravante, in quanto la verifica della sua sussistenza era stata basata dai giudici di merito esclusivamente sul contenuto di conversazioni intercettate).
Commentario • 1
- 1. Droga parlata: configurabilità del tentativoRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 luglio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2008, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO IO - Presidente - del 16/10/2008
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1329
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 040936/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EC NN NA, N. IL 22/02/1950;
avverso SENTENZA del 24/05/2007 CORTE APPELLO di POTENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
Udito il P.G. in persona del Dott. CEDRANGOLO OSCAR, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore avv. Lopinto M.S. (in sostituzione dell'avv. Casotta G.), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Potenza, con sentenza 24/5/2007, confermava la decisione 2/10/2006 del Gup del Tribunale della stessa città, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato EC IO NA colpevole di molteplici episodi di detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti (in prevalenza cocaina), commessi tra il dicembre 2004 e l'aprile 2005, e lo aveva condannato, ritenuta - per uno degli episodi contestati (capo 7) - l'aggravante dell'ingente quantità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, alla pena di anni otto, giorni 28 di reclusione ed Euro
26.028,00 di multa.
Il Giudice distrettuale, rilevato che la colpevolezza dell'imputato non era oggetto di contestazione e che comunque era conclamata dagli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali, che avevano evidenziato la continuativa e professionale attività di spaccio posta in essere dal medesimo prevenuto, riteneva, con riferimento al capo sub 7, configurabile la contestata aggravante dell'ingente quantità, insita nell'accertata disponibilità di un chilogrammo di cocaina, dato ponderale questo indicativo di "grave pericolosità sociale, per la sua incidenza sul mercato degli stupefacenti" nel ristretto ambito territoriale in cui il EC operava. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, lamentando la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, comma 2.
Il ricorso è fondato.
Ed invero, non può essere sottaciuto che, nella specie, la responsabilità dell'imputato in ordine al capo d'imputazione oggetto di censura è provata dai contenuti, ritenuti seri ed affidabili, della conversazione intercettata, da cui è emersa in termini chiari la contrattazione intercorsa tra l'imputato ed un suo cliente, ma non può essere sottaciuto che i relativi riferimenti hanno ad oggetto soltanto droga c.d. "parlata", sicché difetta qualunque elemento oggettivo di giudizio per stabilire se la contrattazione riguardasse j effettivamente una ingente quantità di cocaina.
La verifica della sussistenza della corrispondente aggravante non può prescindere da una j valutazione ponderata della quantità e della qualità della sostanza stupefacente, con riferimento al principio attivo in essa contenuto e agli effetti negativi sull'integrità della salute di un rilevante numero di potenziali consumatori.
In mancanza di qualunque dato certo - di natura oggettiva - idoneo ad accreditare la sussistenza della ipotizzata aggravante, la stessa deve essere esclusa, con conseguente annullamento senza rinvio sul punto della sentenza impugnata.
Considerato, però, che la pena è stata calcolata prendendo a base quella riferita all'episodio aggravato ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, e che, per effetto della esclusione di tale aggravante, non è consentito a questa Suprema Corte rideterminare la misura della pena, rientrando ciò nel potere discrezionale del giudice di merito, gli atti vanno trasmessi alla Corte d'Appello di Salerno per la decisione su questo specifico punto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'applicazione della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, aggravante che esclude, e rinvia per la rideterminazione della pena alla Corte d'Appello di Salerno. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2008.
Depositato in cancelleria il 19 gennaio 2009