Sentenza 18 giugno 2009
Massime • 1
La circostanza aggravante dell'ingente quantità nei delitti concernenti le sostanze stupefacenti sussiste se il quantitativo, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo di droga nei riguardi di un numero elevato di tossicodipendenti. (Nella specie, è stato ritenuto ingente il quantitativo di 296 panetti di hashish pari a kg. 74).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/06/2009, n. 36585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36585 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 18/06/2009
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1868
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 027493/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NI LA N. IL 25/07/1964;
avverso SENTENZA del 13/06/2006 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO SILVANA GIOVANNA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli Mario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Perfetti Franco che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 31/1/2003 il Tribunale di Massa ha dichiarato EN RO e IA PA colpevoli del reato di all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4, art. 80, comma 2 e li ha condannati alla pena di anni 8 di reclusione e Euro 90000,00 di multa ciascuno. Si trattava dell'acquisto e del trasporto a bordo di autovettura, nascosti all'interno dei pannelli delle portiere, di 296 panetti di hashish per complessivi Kg 74. A seguito di impugnazione degli imputati la Corte di Appello di Genova in data 13/6/2006, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta al EN, concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, ad anni 3, mesi 6 di reclusione e Euro 20000,00 di multa, confermando il riconoscimento di responsabilità nei confronti dello stesso. Ha, invece, assolto ex art. 530 cpv c.p.p. il IA per non avere commesso il fatto.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del EN rilevando che, non essendo stata disposta perizia, anche ad ammettere che si trattasse di hashish, doveva essere considerato che il contenuto di THC dei diversi tipi di tale sostanza varia dall'1% al 15%. Ciò non poteva non influire sulla decisione in ordine alla ricorrenza dell'aggravante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato e va rigettato.
È ormai principio pacifico in giurisprudenza che, ai fini della sussistenza dell'aggravante della quantità ingente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, non è più necessario che il quantitativo sia in grado di determinare la saturazione del mercato in una determinata area, ma è sufficiente che il quantitativo, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo della droga nei riguardi di un elevato numero di tossicodipendenti, secondo l'apprezzamento del giudice del merito. Nella specie, la corte territoriale ha ritenuto che l'aggravante fosse configurabile sulla base del solo dato ponderale, oggettivamente considerato (ben 296 panetti di hashish per complessivi 74 Kg). Secondo la valutazione compiuta, si trattava di quantità tale che, nonostante la mancanza di una perizia sulla determinazione del principio attivo, di certo rappresentava un incremento del pericolo per la salute pubblica ovvero per un rilevante, ancorché indefinito, numero di consumatori (Sez. U, Sent. 17 del 21/9/2000, RV 216666 Primavera e altri;
Sez. 4, Sent. 30075 del 21/6/2006 Ud, RV 235180, De Angelis ed altri;
Sez. 4, Sent. 43372 del 15/5/2007 Ud, RV 238295, Hillalj;
Sez. 6, Sent. 10384 del 23/1/2008 Ud, Rv 239210, Sartori;
Sez. 5, Sent. 39205 del 9/7/2008 Ud, Rv 241694, Di Pasquale e altri).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del EN al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2009