Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/11/2003, n. 12186
CASS
Sentenza 27 novembre 2003

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In tema di traffico di stupefacenti, l'unico dato rilevante, ai fini della configurabilità dell'aggravante di natura oggettiva prevista dall'art. 80 comma secondo d.P.R. n. 309 del 1990, è quello quantitativo, dal momento che la ratio della disposizione deve rinvenirsi nel pericolo per la salute pubblica, per il rilevante e sia pure indefinito numero di tossicodipendenti. (Affermando il principio la Corte, in relazione al motivo di ricorso, ha precisato che l'introduzione di un ulteriore parametro, rinvenibile nella saturazione di un ipotetico mercato clandestino di sostanze del genere, si risolverebbe nella introduzione di un elemento interpretativo di incertezza applicativa (trattandosi di mercato clandestino) e quindi di difficile se non impossibile acquisizione di dati certi sulla reale diffusione della droga, sull'entità della domanda e sulla natura delle sostanze stupefacenti).

Commentari2

  • 1Testo Unico stupefacenti e concetto di "quantità", disamina giurisprudenza
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 1 giugno 2018

  • 2L'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 TU stupefacenti (Cass. pen. SSUU, n.36258/2012)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/11/2003, n. 12186
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12186
Data del deposito : 27 novembre 2003

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