Sentenza 27 novembre 2003
Massime • 1
In tema di traffico di stupefacenti, l'unico dato rilevante, ai fini della configurabilità dell'aggravante di natura oggettiva prevista dall'art. 80 comma secondo d.P.R. n. 309 del 1990, è quello quantitativo, dal momento che la ratio della disposizione deve rinvenirsi nel pericolo per la salute pubblica, per il rilevante e sia pure indefinito numero di tossicodipendenti. (Affermando il principio la Corte, in relazione al motivo di ricorso, ha precisato che l'introduzione di un ulteriore parametro, rinvenibile nella saturazione di un ipotetico mercato clandestino di sostanze del genere, si risolverebbe nella introduzione di un elemento interpretativo di incertezza applicativa (trattandosi di mercato clandestino) e quindi di difficile se non impossibile acquisizione di dati certi sulla reale diffusione della droga, sull'entità della domanda e sulla natura delle sostanze stupefacenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/11/2003, n. 12186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12186 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 27/11/2003
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 2230
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 039024/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UR CO N. IL 09/02/1971;
avverso ORDINANZA del 21/07/2003 TRIB. LIBERTÀ di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. COSTANZO ENZO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Iannelli per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con il provvedimento in epigrafe riportato, il Tribunale di Lecce in sede di riesame confermava l'ordinanza, in data 1/7/2003, con la quale il GIP del Tribunale di Brindisi aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere di UR CO, cittadino extracomunitario di nazionalità albanese, in quanto indagato in ordine al reato di cui agli artt. 73/1 ed 80/2 DPR 309/90, per avere detenuto a fine di spaccio gr. 506 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Ricorre in Cassazione l'indagato ai sensi dell'art. 311 C.P.P., denunciando difetto di motivazione e violazione di legge in quanto, essendo stato richiesto l'annullamento dell'ordinanza cautelare limitatamente alla parte in cui sarebbe stata ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 80/2 DPR cit, il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto ingente il suddetto quantitativo sulla scorta di parametri diversi da quelli comunemente utilizzati e disconoscendo il riferimento ai concetti di mercato e saturazione, quali elementi oggettivi.
Orbene, ha rilevato in particolare il Giudice del riesame, con congrua ed adeguata motivazione:
che il ricorrente è sottoposto alla misura cautelare coercitiva della custodia carceraria in quanto arrestato in flagranza;
che l'unico dato rilevante, ai fini dell'aggravante di natura oggettiva prevista dall'art. 80/2 cit. in materia di illecito commercio di sostanze stupefacenti, è quello quantitativo dal momento che la ratio della disposizione deve rinvenirsi nel pericolo per la salute pubblica, per il rilevante e sia pure indefinito numero di tossicodipendenti;
che l'introduzione di un ulteriore parametro, rinvenibile nella saturazione di un ipotetico mercato clandestino di sostanze del genere, si risolverebbe nella introduzione di un elemento interpretativo di incertezza applicativa, trattandosi di mercato clandestino e quindi di difficile se non impossibile acquisizione di dati certi sulla reale diffusione della droga, sull'entità della domanda e sulla natura delle sostanze stupefacenti;
che anche il recente indirizzo di questo S.C., esclude il riferimento a siffatti dati di arduo accertamento(Cass. 2372/2000 n. 372; Cass. 19/1/2000, Catania);
che, tanto meno, sarebbe agevole individuare l'area di spaccio nei casi in cui un ingente quantitativo di droga venisse sequestrata all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale, in considerazione dell'interesse che rivestirebbe siffatta collocazione per l'autore del fatto incriminato, il quale avrebbe la possibilità e l'opportunità di indicare un' area di spaccio piuttosto che un'altra;
che, nella specie, trattandosi di oltre mezzo chilogrammo di cocaina, il suddetto quantitativo si appalesava del tutto idoneo a soddisfare un numero indeterminato e rilevante di tossicodipendenti nonché tale da costituire un sicuro pericolo per la salute pubblica. Orbene, con le proposte doglianze, il ricorrente, pur denunciando difetto di motivazione e violazione di legge non ha enunciato alcun criterio ritenuto valido per definire il termine ingente utilizzato dal legislatore con riferimento al dato quantitativo;
al riguardo, va rilevato che, pur indicando il termine un livello molto elevato nella scala dei valori quantitativi, non ne raggiunge sicuramente il vertice massimo, esprimibile con altre e più appropriate aggettivazioni, quali enorme o smisurato.
Peraltro, secondo l'indirizzo di questo S.C., la circostanza aggravante speciale dell'ingente quantità di sostanza stupefacente prevista dall'art. 80/2 DPR 309/90, la cui ratio legis è da ravvisare nell'incremento del pericolo per la salute pubblica, ricorre ogni qualvolta il quantitativo di sostanza oggetto di imputazione, pur non raggiungendo i valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti, secondo l'apprezzamento del Giudice di merito che, vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale circostanza (Cass. sez. un. 21/9/2000 n. 17 RV 216666). Nella specie, come dianzi evidenziato, il provvedimento impugnato si presenta, altresì, immune da vizi logici. Il ricorso va, pertanto, respinto con le connesse statuizioni.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 c. 1^ bis legge 8/8/1995 n. 332. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2004