Cass. pen., sez. V, sentenza 19/03/2008, n. 15547
CASS
Sentenza 19 marzo 2008

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Massime1

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione pronunciata in sede di concordato in appello, ex art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., al fine di ottenere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, considerato che la concessione in tale sede delle attenuanti generiche - che fanno parte integrante dell'accordo e sono unicamente finalizzate alla rideterminazione in concreto del trattamento sanzionatorio - non ha alcun rilievo ai fini della prescrizione e non spiegano altro effetto se non quello di ridurre la pena con coessenziale rinunzia da parte dell'imputato "patteggiante" a far valere la prescrizione, non essendo consentito, in virtù del principio di lealtà processuale, l'utilizzazione dell'accordo per finalità incompatibile con gli scopi cui è preordinato.

Commentario1

  • 1L'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 TU stupefacenti (Cass. pen. SSUU, n.36258/2012)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/03/2008, n. 15547
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15547
Data del deposito : 19 marzo 2008

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