Sentenza 19 marzo 2008
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione pronunciata in sede di concordato in appello, ex art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., al fine di ottenere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, considerato che la concessione in tale sede delle attenuanti generiche - che fanno parte integrante dell'accordo e sono unicamente finalizzate alla rideterminazione in concreto del trattamento sanzionatorio - non ha alcun rilievo ai fini della prescrizione e non spiegano altro effetto se non quello di ridurre la pena con coessenziale rinunzia da parte dell'imputato "patteggiante" a far valere la prescrizione, non essendo consentito, in virtù del principio di lealtà processuale, l'utilizzazione dell'accordo per finalità incompatibile con gli scopi cui è preordinato.
Commentario • 1
- 1. L'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 TU stupefacenti (Cass. pen. SSUU, n.36258/2012)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/03/2008, n. 15547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15547 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 19/03/2008
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 1288
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 001614/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AC VA, N. IL 16/03/1955;
avverso SENTENZA del 15/10/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. F. M. Iacoviello, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. OSSERVA
TO LV ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 c.p.p., comma 4 dalla Corte di appello di Napoli in data 21.11.2007, con la quale la pena per il predetto è stata rideterminata con riferimento al delitto ex artt. 110 e 630 c.p.. Deduce violazione di legge e carenza di motivazione atteso che la concessione delle attenuanti ex art. 62 bis c.p. avrebbe dovuto comportare una più incisiva riduzione di pena (vale a dire di almeno un terzo), pervenendosi in tal modo alla "pena finale" di anni 11 e giorni 10 di reclusione.
Con motivi aggiunti, depositati il 26.2.2008, si deduce la prescrizione del reato, in ragione del fatto che, essendo vigente la precedente normativa ed essendo state concesse, in appello, le attenuanti generiche, il reato, commesso nel 1980, risulta appunto estinto ai sensi dell'art. 157 c.p.. Il ricorrente allega una sentenza di questa sezione pronunziatasi su ricorso in sede cautelare, con la quale si negava che l'TO, cui era stato riconosciuto dai giudici del merito "un ruolo lievemente minore", fosse meritevole, per ciò solo, dell'attenuante ex art. 114 c.p.. Da ciò il ricorrente deduce, ex adverso, che ben diversa è la situazione determinatasi con il riconoscimento (in appello) delle attenuanti generiche, che appunto hanno determinato il maturare della prescrizione.
Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, è inammissibile. Il ricorrente va condannato alle spese del grado. Lo stesso va anche condannato al versamento di somma a favore della Cassa ammende. Si stima equo determinare in Euro 2.000,00 detta somma. Invero, in caso di "patteggiamento" in appello, l'accordo intervenuto tra le parti sui motivi di appello preclude la riproduzione nel giudizio di cassazione di tutte le questioni sulle quali è legittimamente intervenuta rinuncia, fatta eccezione per quelle riguardanti pregresse nullità assolute e rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, per quelle offerenti alla stessa procedura camerale ex art. 599 c.p.p., comma 4 e per quelle relative alla violazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2 secondo (tra le tante, ASN 200440817-RV 230259). Ovviamente meno che mai sarà ricorribile la sentenza con riferimento al contenuto specifico dell'accordo raggiunto (la pena). Nè può aver rilievo, ai fini della prescrizione, il riconoscimento in sede di accordo ex art. 599 c.p.p. comma 4, delle attenuanti generiche, atteso che dette attenuanti,
facendo parte integrante dell'accordo ed essendo finalizzate unicamente alla rideterminazione in concreto del trattamento sanzionatorio, non possono spiegare altro effetto che quello, appunto, di "abbattere" la pena, con coessenziale rinunzia da parte dell'imputato "patteggiante" a far valere la prescrizione stessa che, ripetesi, "scatterebbe" unicamente quale conseguenza della concessione - strumentale - dell'attenuante ex art. 62 bis c.p.. Il principio di non contraddizione (in base la quale non si può volere un risultato e il suo contrario) e quello di lealtà processuale (in base al quale l'accordo tra le parti non può esser raggiunto a seguito di un propositum in mente retentum) non consentono altra soluzione, sia che si ritenga applicabile la vigente, sia che si ritenga applicabile la previgente normativa sulla prescrizione. Ciò per altro in coerenza con quanto la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ritenuto con riferimento alla "limitrofa" ipotesi di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cfr. ASN200405466-RV 226715; ASN 20000018-RV 216431), dovendosi, oltretutto, aggiungere che, nella ipotesi di cui a) art. 599 c.p.p., comma 4, l'accordo, in tanto si può considerare raggiunto, in quanto la parte privata appellante abbia rinunziato a tutti i motivi di impugnazione, tranne quello relativo al trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di duemila ( 2.000,00) Euro a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2008