Sentenza 8 marzo 2006
Massime • 1
Il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento al delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente, in costanza di detta detenzione, atteso che nei reati permanenti qualunque agevolazione del colpevole, prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve inevitabilmente in un concorso, quanto meno a carattere morale. (Nella fattispecie l'imputata aveva nascosto, all'arrivo della polizia, la droga detenuta in casa dal convivente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/03/2006, n. 12915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12915 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 08/03/2006
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 465
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 011623/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BI RE, N. IL 06/09/1969;
2) IC NZ, N. IL 16/03/1973;
avverso SENTENZA del 05/01/2005 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. COLOMBO GHERARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. FEBBRARO G., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 5 gennaio 2005, ha confermato la sentenza del Tribunale con la quale PA LE e EN NI sono stati condannati per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. La Corte precisa che LE, con il primo motivo di impugnazione, ha lamentato l'errata valutazione delle risultanze processuali da parte del Tribunale, non contestando come si sia sequestrata la sostanza (trovata all'interno di un pozzetto cui si accedeva dal tubo della grondaia in cui era stato fatto un unico foro, all'altezza della finestra della camera da letto degli imputati), ma deducendo che tale elemento non dimostrava la responsabilità sua e della convivente.
Ritiene il motivo infondato, poiché dalle deposizioni degli operanti e dalle fotografie scattate all'atto della perquisizione non può dubitarsi che il foro praticato all'altezza della finestra della camera da letto fosse l'unico attraverso il quale lo stupefacente poteva essere introdotto nel pozzetto ove poi è stato rinvenuto. Inoltre, le modalità di confezionamento (avvolgimento in carta da giornale) della marijuana, inidonee a farla resistere in un ambiente non asciutto, dimostrano che il pozzetto non era lo stabile luogo di detenzione della droga, che era invece stata precipitosamente nascosta lì dentro al momento della perquisizione. Ritiene poi la Corte non accoglibile nemmeno il motivo di LE con cui è stata chiesta la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena, a ciò ostando numerosi precedenti penali, anche specifici, dell'imputato.
Infondato è stato ritenuto anche l'appello della NI. Questa, condividendo l'appartamento con il LE, era consapevole dello stupefacente ivi detenuto, tanto da aver contribuito attivamente al suo occultamento (era lei, e non il LE, ad essere presente al momento della perquisizione). Ricorrono entrambi gli imputati. LE sostiene che la Corte d'appello ha motivato il diniego delle attenuanti generiche attraverso una formula di stile, acritica adesione alla motivazione di primo grado. Questa è affetta da vizi evidenziati nei motivi di gravame ma non considerati della valutazione di secondo grado, nella quale si è semplicemente affermato che ostano alla concessione del beneficio numerosi precedenti penali dell'imputato, e null'altro è detto, NI afferma che la sentenza impugnata non ha per nulla considerato che nell'atto di appello la difesa aveva sostenuto che il comportamento dalla stessa tenuto rientrava nella fattispecie di cui all'art. 378 c.p., poiché la semplice presenza nella casa coniugale non integrava il reato di detenzione di stupefacente. La motivazione non solo è carente ma travisa il fatto quanto sostiene che lo stupefacente si trovava all'interno della casa. Il primo Giudice ha ritenuto che la NI avesse svolto un ruolo attivo, e non fosse solo connivente, nella detenzione a fini di spaccio dello stupefacente perché consapevole dell'esistenza in casa del medesimo (in considerazione del fatto che all'arrivo della polizia occultò due stecche di hashish tenute dal convivente in camera da letto). Ciò, però, non dimostra con certezza la partecipazione della ricorrente al reato. A lei sarebbe attribuibile solo il favoreggiamento, improcedibile ai sensi dell'articolo 384 c.p.. Entrambi i ricorsi sono infondati. Quanto al primo, la Corte ha puntualmente e esaurientemente motivato in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, facendo riferimento all'esistenza di precedenti specifici a carico del ricorrente. Secondo Cass., 2^, n. 2285 del 11/10/2004, Rv. 230691, "ai fini A dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di essi si è riferito"; Cass., 6^, n. 7707 del 04/12/2003, Rv. 229768, ha affermato che "la sussistenza di attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal Giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione", per cui la motivazione, "purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato". Il secondo ricorso, nel quale sono contenute imprecisioni (la sentenza d'appello non sostiene affatto che lo stupefacente era posto all'interno della casa, precisando che esso era stato rinvenuto nel pozzetto della grondaia), è basato sulla erronea interpretazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e delle norme sul concorso nel reato. La NI ha partecipato al fatto contestato al suo convivente attraverso, tra l'altro, l'occultamento della sostanza al momento della perquisizione. Infatti, l'aiuto "prestato "in corso d'opera" rientra nella fattispecie del concorso di persona nel reato, e non del favoreggiamento, purché vi sia la consapevolezza di contribuire anche in minima parte alla realizzazione di una più articolata "fattispecie"" (Cass., 4^, n. 4243 del 22/04/1997, Rv. 207799, in fattispecie in cui l'imputata nascondeva la sostanza stupefacente nel reggiseno, quando è stata sorpresa nell'autovettura condotta dal complice); e, secondo Cass., 6^, n. 0 4927 del 17/12/2003, Rv 227986 "Il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento al delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente, in costanza di detta detenzione, atteso che nei reati permanenti qualunque agevolazione del colpevole, prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve inevitabilmente in un concorso, quanto meno a carattere morale". Entrambi i ricorsi vanno quindi rigettati e i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2006