Sentenza 10 luglio 2008
Massime • 1
È manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo Unico stupefacenti), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 comma secondo, 25 comma secondo e 111 comma sesto Cost., in quanto il riferimento operato all'ingente quantitativo dello stupefacente detenuto quale presupposto di operatività dell'aggravante configurata dalla norma richiamata, sebbene ampio, non può ritenersi indeterminato, rispondendo all'esigenza di evitare l'introduzione di parametri legali precostituiti, i quali impedirebbero al giudice di apprezzare in concreto la gravità del fatto e quindi di determinare la pena in termini di coerente proporzionalità rispetto al suo effettivo profilo e alla personalità del suo autore.
Commentari • 4
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I fondamenti giuridici dell'ingente quantità Ex comma 2 Art. 80 TU 309/90, “se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'Art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lett. e) del comma 1 [in tema di sostanze tagliate male, ndr]”. In Dottrina, Mazzanti (2020) critica negativamente l'applicazione caotica e non coerente dell'aggravante di cui al comma 2 Art. 80 TU 309/90. Similmente, Bray (2020) mette in risalto che tale comma 2 Art. 80 TU 309/90 è “ormai cliente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/07/2008, n. 40792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40792 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2008 |
Testo completo
"
40 7 92 /08 92 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 10/07/2008
SENTENZA N. лись Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott. FOTI GIACOMO CONSIGLIERE
" N. 009706/2006 2. Dott. AMENDOLA ADELAIDE
3. Dott. BRICCHETTI RENATO "
" 4. Dott.BLAIOTTA ROCCO MARCO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 27/04/1958 1) DI PERIKLIS
avverso SENTENZA del 29/03/2005
di BARI CORTE APPELLO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
FOTI GIACOMO
Udito il Procuratore Generale in persona del Gott Себастрово che ha concluso per l'inammissibilità Sel ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit difensor Avv
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OSSERVA
-I- ID LI propone ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari, del 29 marzo 2005, che ha confermato la sentenza del Gup presso il tribunale della stessa città, del 14.7.2000, che lo ha ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt. 73 comma 4°, 80 comma 2° del d.p.r. n. 309/90 e lo ha condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata aggravante, ed applicata la diminuente del rito, alla pena di quattro anni di reclusione e 40.000,00 euro di multa.
Era avvenuto che l'imputato, giunto nel porto di Bari, proveniente dalla Grecia, alla guida di un autotreno, era stato sottoposto a controllo dalla locale Guardia di Finanza che, all'interno del veicolo, nascoste tra un carico di pizze congelate di produzione greca, aveva scoperto la presenza di 219 casse contenenti, ciascuna, venti (in una cassa ne sono stati rinvenuti ventuno) panetti di hashish del peso di circa due chilogrammi, per un totale di circa
8.762 kg di sostanza stupefacente. L'autista dell'autotreno, tratto in arresto, aveva dichiarato di essere stato all'oscuro della presenza, a bordo del veicolo, della sostanza stupefacente e di essere stato incaricato del trasporto del carico, che lui aveva ritenuto essere costituito solo da pizze congelate, da tale OR GE, che gli aveva consegnato l'autocarro già carico e completo dei documenti di trasporto. La consulenza tossicologica ha in seguito confermato la natura della sostanza in questione dalla quale, è stato anche accertato, sarebbe stato possibile ricavare 28.156 dosi giornaliere e 93.852 dosi al consumo.
Avverso tale sentenza ricorre, dunque, l'imputato che, preliminarmente, solleva questione di costituzionalità dell'art. 80, comma 2°, del d.p.r. n. 309/90 per violazione degli artt. 25 comma 2, 24 comma 2, 111 comma 6 e 3 della Costituzione, derivante dalla palese indeterminatezza dell'elemento circostanziale del reato e dalla disparità di trattamento che ne conseguirebbe rispetto a casi tra loro simili. Sostiene il ricorrente che il riferimento normativo alla "ingente quantità", cui è collegata l'aggravante in questione, con relativo notevole aumento della pena, sarebbe del tutto generico ed indefinito, suscettibile delle più diverse interpretazioni, e determinerebbe anche incertezza circa i contenuti concreti dell'accusa, e dunque una violazione del diritto di difesa, oltre che una disparità di trattamento in ragione della possibilità che una stessa vicenda possa essere diversamente valutata e definita da giudici che pervengano a convincimenti opposti.
Il ricorrente deduce, altresì: a) vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riguardo all'affermazione di responsabilità, in relazione alla mancata verifica della veridicità della tesi difensiva, che aveva subito indicato OR GE come il personaggio che aveva
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consegnato all'imputato l'autotreno incaricandolo, dietro versamento di una somma di denaro, del trasporto di un carico che lui aveva ritenuto essere costituito da pizze congelate;
la motivazione sarebbe del tutto apodittica e lacunosa, infarcita di clausole di stile, e non avrebbe indicato nessuna prova concreta della responsabilità dell'imputato; il vizio motivazionale si tradurrebbe anche in violazione di legge in relazione alla sostanziale assenza di motivazione sul punto;
b) nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione nascente dalla nullità della consulenza tecnica tossicologica, eseguita nel corso delle indagini, che si sarebbe limitata ad analizzare un solo campione della sostanza sequestrata, non l'intero carico, come sarebbe stato necessario al fine di individuare il principio attivo e dunque il numero di dosi ricavabili, c) violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80/2 sopra richiamato, non avendo la corte territoriale, benché invitata ad esprimersi sul punto, indicato le ragioni per le quali ne è stata ritenuta la sussistenza, né fatto riferimento al mercato cui la droga era destinata, né all'idoneità della stessa a saturare un'apprezzabile area di mercato per un tempo rilevante;
d) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante.
Con ulteriore motivo, il ricorrente impugna l'ordinanza del 27.9.05 con la quale il giudice del gravame ha respinto la richiesta, formulata nel corso dell'udienza del 29.3.05, di restituzione delle somme di denaro sequestrate in occasione dell'arresto dell'imputato, disponendone la confisca (£. 2.084.000, 2.500 marchi tedeschi, 800.000 dracme greche).
Premesso che il giudice di prime cure nulla aveva disposto in ordine a tali somme e che i competenti uffici di procura e di procura generale non avevano impugnato la sentenza di primo grado, si sostiene nel ricorso che l'ordinanza in questione violerebbe il principio del divieto della reformatio in pejus, avendo la corte territoriale autonomamente, e dunque indebitamente, disposto la confisca di dette somme, senza neanche considerare che il primo giudice non ha mai sostenuto nella sua sentenza che esse costituissero il "prezzo del reato".
Conclude, quindi, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
-II- Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
Manifestamente infondata è, anzitutto, la questione di costituzionalità dell'art. 80, comma
2°, del d.p.r. n. 309/90, formulata dal ricorrente sotto diversi profili, tutti, tuttavia, riconducibili all'asserita indeterminatezza del dettato legislativo. In realtà, la scelta del legislatore di evitare più specifiche indicazioni e più precisi parametri valutativi e di limitarsi al richiamo del principio di “ingente quantità”, e dunque ad un concetto volutamente ampio, risponde chiaramente all'esigenza di evitare l'introduzione di parametri legali precostituiti
4 che finirebbero con l'impedire al giudice di apprezzare, caso per caso, la ricorrenza dell'aggravante, e quindi di determinare la pena in termini di coerente proporzionalità rispetto alla natura e gravità dei fatti accertati ed alla personalità dei soggetti coinvolti.
Manifestamente infondato è il primo dei motivi di ricorso.
Questa Corte ha costantemente affermato che il vizio della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, valutabile in sede di legittimità, sussiste allorchè il provvedimento giurisdizionale manchi del tutto della parte motiva ovvero la medesima, pur esistendo graficamente, sia tale da non evidenziare l'iter argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata. Il vizio è altresì presente nell'ipotesi in cui dal testo della motivazione emergano illogicità o contraddizioni di tale evidenza da rivelare una totale estraneità tra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale prescelta.
Orbene, nel caso di specie la motivazione dell'ordinanza impugnata, lungi dal configurare il vizio dedotto dal ricorrente, si presenta adeguata e coerente sul piano logico, pienamente in sintonia con gli elementi probatori acquisiti. In realtà, la corte territoriale ha compiutamente esaminato l'impianto probatorio sottoposto al suo esame ed ha legittimamente ritenuto, con motivazione del tutto congrua e coerente sul piano logico, che la condotta dell'imputato, sorpreso alla guida di un grosso autocarro sul quale sono state rinvenute, tra l'altra merce,
219 casse contenenti migliaia di chilogrammi di hashish, integrasse gli estremi della fattispecie delittuosa contestata e ritenuta dal primo giudice. Non ha omesso, la stessa corte, di esaminare l'assunto dell'imputato, che ha sostenuto per la verità in termini del tutto generici di essere stato all'oscuro della presenza sull'automezzo, mescolata all'altra merce trasportata, dello stupefacente, ed è giunta alla conclusione, del tutto coerente sul piano logico, dell'inconsistenza della tesi difensiva, sul rilievo che la quantità ed il valore dello stupefacente trasportato e le stesse modalità di trasporto non potevano che sottendere la presenza di una ben attrezzata organizzazione dedita al narcotraffico e che del trasporto di un carico così compromettente, oltre che dall'ingente valore economico, non poteva che essere incaricata persona che, ove anche non intranea all'organizzazione, ne godeva la piena fiducia, in quanto affidabile, capace di portare positivamente a termine l'incarico senza porre a rischio il carico o addirittura l'intera organizzazione;
un soggetto, dunque, pienamente consapevole del suo ruolo. Sembra, peraltro, abbastanza improponibile l'ipotesi che l'imputato si sia predisposto al trasporto del carico senza essersi accertato del suo contenuto e senza neanche conoscere la persona che lo aveva a ciò incaricato, del quale si è limitato a fornire solo il nome, rendendone, così, sostanzialmente impossibile l'identificazione.
Altrettanto impossibile è ritenere che egli non sia neanche salito a visionare il carico e,
ما5 avendolo fatto, che non abbia avvertito il forte e caratteristico odore che emanava dalle confezioni incriminate, certo incompatibile con le inodori pizze congelate.
Manifestamente infondati sono, altresì, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, atteso che: a) la consulenza tossicologica della droga sequestrata, legittimamente eseguita a campione, è giunta a conclusioni del tutto condivisibili ed ha potuto determinare sia la natura del carico che il principio attivo e le dosi ricavabili, evidentemente rapportate al tipo ed alla quantità della sostanza sequestrata;
i rilievi proposti, in proposito, dal ricorrente si presentato del tutto generici a privi dei necessari apporti scientifici idonei a porre il dubbio la metodologia dell'indagine e le conclusioni cui è pervenuto il consulente del PM;
b) con riguardo all'aggravante di cui al 2° comma dell'art. 80 del citato d.p.r., ed al mancato richiamo, nella sentenza impugnata, alla capacità della droga sequestrata di saturare il mercato, deve osservarsi che l'indirizzo giurisprudenziale richiamato nell'atto di impugnazione deve ormai ritenersi superato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'aggravante in questione sussiste allorchè il giudice accerti che si tratti di quantità idonea a soddisfare le esigenze di un numero elevato di tossicodipendenti, mentre fr del tutto ultroneo sarebbe ogni riferimento relativistico al mercato ed alla sua saturazione, anche in vista dell'impossibilità di disporre, al riguardo, di dati certi e verificabili, in ragione della natura clandestina del mercato stesso;
correttamente, quindi, alla stregua di tali principi,
i giudici del merito hanno ravvisato, nel caso di specie, la predetta aggravante, coerentemente motivando alla luce della notevole quantità dello stupefacente sequestrato e della possibilità di ricavarne un notevolissimo numero di dosi;
c) il diniego del giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante è stato, nel rispetto della normativa di riferimento, congruamente motivato in ragione della gravità dei fatti contestati.
E', viceversa, fondato l'ultimo motivo di ricorso, relativo all'ordinanza, del 27.11.05, con la quale la corte d'appello, sull'istanza, proposta dall'imputato, di dissequestro delle somme di denaro sequestrate all'atto dell'arresto, ne ha disposto la confisca. In realtà, a fronte del silenzio serbato dal primo giudice circa la destinazione di tali somme ed all'acquiescenza degli uffici di procura e di procura generale, il provvedimento impugnato deve ritenersi emesso in violazione del principio del divieto della reformatio in pejus. In proposito, invero, questa Corte ha affermato che la confisca, da parte del giudice di appello, in assenza di una precedente statuizione, al riguardo, da parte del giudice di primo grado e di impugnazione da parte del pubblico ministero, costituisce reformatio in pejus della decisione, in violazione del divieto disposto dall'art. 597 c.p.p.
6 L'ordinanza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio, potendosi, in ogni caso, rimettere al giudice dell'esecuzione la valutazione, nel contraddittorio delle parti, della sussistenza dei presupposti per pervenire alla confisca del denaro in questione.
Per il resto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza 27 settembre 2005. Rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2008.
Il Consigliere Il Presidente
-fr
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
31 OTT. 2008
M CASSA IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA E
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Maria Angelilii U
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