Sentenza 9 ottobre 2003
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della "ingente quantità", prevista per i reati in materia di stupefacenti dall'art. 80, comma 2, del T.U. approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario e sufficiente che trattisi di quantità idonea a soddisfare le esigenze di un numero molto elevato di tossicodipendenti, dovendosi, per converso, considerare ultroneo ogni riferimento relativistico al mercato ed alla sua saturazione, attesa anche l'impossibilità di disporre, al riguardo, di dati certi e verificabili. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, in accoglimento di ricorso del pubblico ministero, ha censurato la decisione dei giudici di merito i quali, con riguardo ad un quantitativo di circa ventiquattro chilogrammi di haschisc, definito "consistente ma non già in senso assoluto", avevano escluso la configurabilità dell'aggravante sulla base della sola considerazione che non vi era modo di "divinare a quale area di mercato" esso fosse destinato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/10/2003, n. 45427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45427 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dai Sigg.:
1) Dott. Giovanni D'URSO Presidente
2) Dott. Enzo COSTANZO Consigliere
3) Dott. Francesco MARZANO Rel. Consigliere
4) Dott. Vincenzo ROMIS Consigliere
5) Dott. Patrizia PICCIALLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Genova in data 28 febbraio 2003;
nei confronti di:
AH LA, n. in Beni Amir Ouest (Marocco) il 01.01.1951;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Non comparso il difensore dell'indagato.
OSSERVA:
1. Il 17 febbraio 2003 il G.I.P. del Tribunale di Massa applicava a LA AH la misura della custodia cautelare in carcere per imputazione di cui agli artt. 73, 80 D.P.R. n. 309/1990. Il Tribunale del riesame di Genova, con provvedimento del 28 febbraio 2003, sostituiva tale misura con quella dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione, "esclusa quoad libertatem l'aggravante di cui all'art. 80 cpv.". Nel pervenire alla resa statuizione, premettevano i giudici del merito che l'indagato era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere con un primo provvedimento del 21 ottobre 2002, per imputazione non aggravata ai sensi dell'art. 80, cpv., precitato;
che lo stesso Tribunale del riesame aveva poi dichiarato la sopravvenuta cessazione dell'efficacia della imposta misura, con provvedimento del 14 febbraio 2003, "ritenendo che il fatto non potesse - in assenza di un'esplicita contestazione in tal senso - considerarsi 'di fatto' aggravato a norma del capoverso dell'art. 80 D.P.R. n. 309/1990"; che "nelle more del deposito di quell'ordinanza, il G.I.P. massese ha emesso il nuovo titolo detentivo qui gravato, recante stavolta la formale contestazione della suddetta aggravante"; che "il quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish (24 kg. circa) sequestrato nella disponibilità di AH non pare attingere la soglia di notevole rilievo richiesta dal capoverso dell'art. 80 citato", giacché, richiedendosi per la configurabilità di tale aggravante che "il quantitativo di stupefacente sia di tale entità da saturare l'area del mercato clandestino cui la stessa era diretta", nella specie "non v'è modo di divinare a quale area di mercato fosse destinato il quantitativo di hashish sequestrato, da considerarsi comunque consistente ma non già in senso assoluto - come sarebbe accaduto, ad esempio, nel caso in cui si fosse trattato di quintali di sostanza", con la conseguenza che "l'aggravante in parola va disattesa quoad libertatem" e che "il termine massimo di fase relativo al fatto così derubricato è quello di tre mesi, della cui intercorsa scadenza s'è già dato atto con la ricordata ordinanza del 14 febbraio u.s.".
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Massa, rilevando che gli elementi fattuali acquisiti agli atti e riferiti dal Tribunale evidenziavano che il mercato clandestino cui la sostanza era destinata era proprio quello di Massa, "piccolo capoluogo di provincia" e che, quindi, "la pericolosità del soggetto" doveva ritenersi "in relazione all'incremento di pericolo per la salute pubblica con specifico riferimento alla realtà sociale del comune di Massa, luogo ove il prevenuto era giunto e colto in flagranza di detenzione di un siffatto quantitativo di sostanza stupefacente ... ".
3. Il ricorso è fondato.
I giudici del merito, difatti, hanno - come di già sopra anticipato - ritenuto la insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80.2 D.P.R. n. 309/1990 sul presupposto che non fosse predeterminabile l'area di spaccio della stessa e, quindi, ritenibile che la stessa potesse saturare la relativa area di mercato clandestino, soggiungendo che il quantitativo di sostanza repertato, era "consistente" ma non "in senso assoluto", come "nel caso in cui si fosse trattato di quintali di sostanza".
Deve, di contro, rilevarsi che - come altre volte ritenuto da questa Suprema Corte (Cass., Sez. IV, n. 11244/1999; id., Sez. Un., n. 17/2000) - la ratio dell'aggravante in questione (di natura oggettiva) è quella di punire più severamente la illecita detenzione di sostanza stupefacente che, per il suo quantitativo "ingente", è idonea a rappresentare un pericolo per la salute pubblica, ovvero per un rilevante, ancorché indefinito, numero di tossicodipendenti. L'aggettivo "ingente" indica un livello di notevole entità, molto elevato nella scala dei valori quantitativi, ma non il vertice massimo di tali valori. E quando il quantitativo della sostanza stupefacente sia tale da concretizzare quel pericolo, sia, cioè, idoneo a soddisfare le esigenze di un numero molto elevato di tossicodipendenti, l'aggravante deve ritenersi sussistente. L'ulteriore riferimento relativistico al mercato ed all'eventuale sua saturazione introduce altro elemento che si appalesa ultroneo rispetto alla ratio della norma, e di per sé, peraltro, non accertabile: trattandosi, infatti, di mercato del tutto clandestino, mancherebbe ogni punto di riferimento certo e riscontrabile in ordine alle sue connotazioni diffusive, alla sua estensione, alla quantità di domanda esprimibile o espressa in quell'area (anche in riferimento alla specifica natura della sostanza stupefacente); né queste potrebbero desumersi, ad esempio, dai dati statistici (questi noti) dei reati accertati, essendo evidente che non tutti i reati eventualmente commessi possono ritenersi accertati, sì da inferirne un quadro di riferimento certo al riguardo, senza tener conto della sottostante "realtà sommersa"; né, ancora, avrebbe rilievo alcuno al riguardo il numero di quanti si sottopongono a terapia volontaria, sia perché il ricorso alla terapia volontaria li escluderebbe dal mercato, sia perché è, comunque, altrettanto evidente che ben altri, oltre quelli, sono i fruitori, clandestini, di sostanze stupefacenti. D'altra parte, neppure è spesso accertabile quale debba essere l'area di spaccio della sostanza "ingente" illecitamente detenuta (ché già tale condotta realizza l'ipotesi di reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990), soprattutto nei casi in cui la stessa venga sequestrata già al momento del suo ingresso nel territorio nazionale;
d'altra parte, lo stesso autore del fatto (che pure potrebbe, in mancanza di altri dati oggettivamente certi, avere interesse a rappresentare il suo intendimento di spaccio in un'area piuttosto che in altra, tale indicazione finendo con l'essere funzionale ad una valutazione piuttosto che ad un'altra della sua condotta, in riferimento all'aggravante che occupa) può non prefigurarsi, ab imis, quale debba essere l'area di spaccio della sostanza illecitamente detenuta, ben potendo assumere le sue determinazioni al riguardo in considerazione delle successivamente riscontrabili condizioni di facilità, di opportunità, di convenienza a sistemare tale sostanza in un'area piuttosto che in un'altra; può ben determinarsi a collocare tale sostanza in più aree di spaccio, all'uopo frazionandola nella successiva sua attività di cessione;
ed in tutti tali casi non viene meno la iniziale idoneità della sostanza illecitamente detenuta, se ingente, a determinare un pericolo per la salute pubblica, ovvero per un numero molto elevato, ancorché, indefinibile di consumatori, quale che sia il luogo in cui questi si trovino, l'area in cui il successivo spaccio avvenga, la estensione del mercato ivi fiorente, la quantità di domanda specificamente sussistente in quell'area, la saturabilità di questa solo col quantitativo oggetto del reato. Né quei dati possono "presumibilmente" essere assunti dal giudice, giacché, in mancanza di elementi certi di riferimento, tale giudizio di "presumibilità" si risolve pur sempre in un giudizio inverificabile ed irriscontrabile, con i conseguenti profili di sostanziale arbitrarietà al riguardo. Non senza da ultimo considerare che l'ingente quantità, assunta ad aggravante del reato di illecita detenzione della sostanza stupefacente, cesserebbe di essere tale non in riferimento al suo dato quantitativo oggettivo, ma solo in contemplazione di una successiva attività di spaccio ed in relativistica relazione all'area in cui questa, poi, concretamente avviene ed al mercato ivi sussistente, del quale pure si ignorano i precisi riferimenti connotativi, con le inevitabili e conseguenti disparità valutative e di trattamento sanzionatorio al riguardo. Posto, dunque, che l'aggravante in questione deve ritenersi sussistente ove la sostanza stupefacente detenuta sia di quantità "ingente", nella accezione e nei termini suindicati, nella specie i giudici del merito hanno, sostanzialmente, omesso di valutare se il quantitativo di sostanza repertato, "circa ventiquattro chilogrammi di hashish" (dal quale, ove si trattasse di sostanza pura in tale intero quantitativo, sarebbero traibili circa quarantottomila dosi medie giornaliere, secondo il D.P.R. n. 186/1990, che qui si evoca al solo fine della indicazione della capacità drogante di tale sostanza), possa qualificarsi "ingente" a prescindere dalla individuazione della sua area di spaccio e della conseguente saturabilità del relativo mercato clandestino e, sia di per sé, in riferimento al principio attivo, molto elevato nella scala dei valori quantitativi, pur non attingendo il vertice massimo di tali valori, e tale da concretizzare il pericolo del quale s'è detto, sia, cioè, idoneo a soddisfare le esigenze di un numero molto elevato di tossicodipendenti, non necessariamente attingendo a tali connotazioni solo un quantitativo "di quintali".
4. Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Genova.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 NOVEMBRE 2003.