Sentenza 8 giugno 2011
Massime • 2
La circostanza aggravante speciale dell'ingente quantità di sostanza stupefacente prevista dall'art. 80, comma secondo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ricorre ogni qualvolta il quantitativo di sostanza è idoneo a soddisfare le esigenze di un elevato numero di consumatori per un notevole lasso di tempo. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza appellata che aveva ritenuto configurabile l'aggravante con riferimento a 7,2 kg di cocaina, ancorchè con percentuale di principio attivo non elevato, da cui erano estraibili comunque circa 5000 dosi droganti).
Integra il reato di intermediazione nella cessione o di concorso nell'altrui offerta in vendita di sostanza stupefacenti, nella forma consumata, l'accordo a fungere da depositario della sostanza da smistare successivamente a terzi, risultando indifferente se materialmente la sostanza stupefacente sia o meno pervenuta.
Commentari • 3
- 1. L'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 TU stupefacenti (Cass. pen. SSUU, n.36258/2012)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
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- 3. Corretta identificazione della condotta consistente nel “procurare ad altri” sostanze stupefacenti (Cass. pen. n. 2394/2012)Zaina Carlo Alberto · https://www.diritto.it/ · 28 febbraio 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2011, n. 30288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30288 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 08/06/2011
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 718
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 46820/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HE IT N. IL 10/04/1980;
2) US IM N. IL 10/04/1969;
3) PE DE N. IL 13/02/1980;
4) GR ET N. IL 11/01/1978;
5) NA AS N. IL 26/03/1981;
6) RA JO N. IL 24/08/1983;
7) OX RE N. IL 07/03/1978;
8) FA MI A MARTIN N. IL 20/04/1985;
9) FA ER N. IL 29/05/1980;
avverso la sentenza n. 4464/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 15/04/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/06/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
udito il P.G. in persona del Dott. GALASSO Aurelio che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di US, PE, BO) e NA, e per il rigetto degli altri;
udito il difensore avv. VIGGIANO F., PISANI M. e STEIMBERG D.. OSSERVA
1. Con sentenza in data 15.04.2010 la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa in esito a rito abbreviato, giudicando i seguenti imputati, confermava l'impugnata decisione - per quanto qui ancora interessa - nei confronti di TA ER, KA RE (poi identificato per SC EK), OV ME, IN TR, MA JO, HO MI) e TA IR, riducendo la pena per gli imputati RE AN e CA LU a seguito della dichiarata improcedibilità in ordine al reato di cui al capo C) della rubrica.-
La vicenda processuale riguarda una ritenuta associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, cocaina ed eroina in particolare, guidata dall'Olanda dall'anzidetto RE che, tramite corrieri, inviava lo stupefacente in Italia ove altri sodali si occupavano della ricezione e del successivo smercio, nella zone di Firenze-Prato (CA LU e KA RE, alias SC), Roma (TA ER), Torino (IN TR), Milano-Como (MA JO, HO IR e TA IR) e Pordenone (Gabrovaj ME), associazione composta anche da altre persone alcune giudicate a parte, altre non identificate.-
Entrambi i giudici del merito, respinte alcune questioni procedurali, ritenevano dapprima certa la sussistenza del reato associativo D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, per la pluralità dei soggetti attivi,
per la ripetizione sistematica dei reati fine, per la ripartizione dei ruoli e per l'esistenza di un struttura organizzativa. Tale reato era aggravato dal numero delle persone, dall'essere l'associazione armata e dalla natura transnazionale del sodalizio e del traffico illecito attivato. Erano poi ritenuti provati anche plurimi reati fine ascritti ai singoli imputati, con la confermata aggravante dell'ingente quantità per i fatti per i quali era conosciuta l'entità ponderale delle partite commercializzate.- I fatti venivano ritenuti provati sulla base - a grandi linee - dei risultati delle disposte intercettazioni, dei correlati servizi di p.g., degli effettuati sequestri di stupefacenti e delle dichiarazioni di alcuni degli indagati.-
Venivano così irrogate le seguenti pene principali, oltre a quelle accessorie di legge, ritenuto vincolo di continuazione tra vari reati, in concorso di attenuanti generiche prevalenti per il CA ed equivalenti per RE, IN, MA, HO, OV e TA IR:
1. RE AN;
anni 16 e mesi 5 di reclusione per il reato associativo, i reati fine D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, i reati in materia di armi e la ricettazione di documenti, come a lui ascritti;
2. CA LU: armi 3, mesi 11 di reclusione ed Euro 19.500 - di multa per un episodio ex art. 73 (B.
1.a) e la ricettazione di documenti sub B. 1 .d;
3. TA ER: anni 4 di reclusione ed Euro 6.000 - di multa per i reati in materia di armi e ricettazione delle stesse;
4. SC EK (alias KA RE): anni 7, mesi 7 e giorni 10 di reclusione per il reato associativo e tre episodi ex art. 73 (B.
1.a, B.
1.b e B.
1.e);
5. OV ME: anni 8 e mesi 2 di reclusione per il reato associativo e cinque episodi ex art. 73 (B.
1.n/s/t/u/v);
6. IN TR: anni 8 di reclusione per il reato associativo e quattro episodi specifici ex art. 73 (B.
1.i/1/m/n);
7. MA JO: anni 7 di reclusione per il reato associativo e per un episodio specifico ex art. 73 (B.
1.n);
8. HO IR: anni 7 di reclusione per il reato associativo ed un episodio specifico ex art. 73 (B.
1.n);
9. TA IR: anni 7 di reclusione per il reato associativo ed un episodio specifico ex art. 73 (B.
1.h).-
2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione i seguenti imputati che motivavano le rispettive impugnazione deducendo:
2.1 - RE AN:
a) omessa declaratoria di improcedibilità in ordine i reati di cui ai capi A.1 (associativo) e B.2 (limitatamente ai reati in materia di armi) ai sensi della L. n. 69 del 2005; quanto ai reati in materia di armi, gli stessi non figuravano nel mandato d'arresto europeo, ne' nella sentenza dell'Autorità giudiziaria olandese concessiva della consegna;
quanto al reato associativo, la consegna era stata richiesta e concessa ipotizzando cinque associazioni diverse, tutte capeggiate dal ricorrente, mentre si è poi proceduto per un'unica associazione, fatto in sè diverso e non mera diversa qualificazione giuridica;
b) errata ritenuta sussistenza, quanto al reato associativo, dell'aggravante del numero delle persone, non potendosi calcolare a tal fine soggetti cui il reato non era stato contestato e, comunque, dovendosi fare giudizio incidentale di appartenenza, nel caso omesso;
c) errata ritenuta sussistenza dell'aggravante della disponibilità di armi, trattandosi, nella presente vicenda, di situazione estemporanea e risultando trattarsi di armi procurate dall'esterno;
mancata valutazione della - denegata dal ricorrente - pur necessaria strumentalità delle stesse ai fini associativi.
In data 23.05.2011 la difesa presentava memoria riassuntiva a sostegno delle proprie tesi e richieste.
2.2 - CA LU:
- errata qualificazione del fatto come reato consumato, trattandosi di ipotesi solo tentata, posto che lo stupefacente non era pervenuto;
non si trattava di accordo per l'acquisto, ma di mera disponibilità a fare da depositario in attesa di un ulteriore trasferimento.- 2.3 - TA ER:
a) omessa declaratoria di improcedibilità per i reati (in materia di armi e ricettazione delle stesse) per i quali vi era stata condanna, non essendo tali reati contemplati nel MAE concesso dalle Autorità belghe per altri reati (traffico di stupefacenti e tentato omicidio) per i quali era stato poi assolto;
b) errata utilizzazione di esiti captativi derivati da decreti autorizzativi motivati solo con riferimento alle richieste della p.g. e di altre telefonate estero su estero senza ricorso alla procedura della rogatoria;
c) errato diniego delle attenuanti generiche basato su criteri non riferibili ai parametri dettati dall'art. 133 c.p..- 2.4 - SC EK (già KA RE):
a) errata affermazione di colpevolezza in ordine al reato associativo in mancanza, per questa posizione, degli elementi essenziali, posto che si è trattato di soli tre episodi specifici, a breve distanza di tempo e secondo chiamate (del RE e del CU) rimaste senza riscontro e provenienti da soggetti poco affidabili;
b) errato riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità, quanto all'episodio sub B.
1.a (relativo a cocaina per kg. 7,2) atteso il basso principio attivo, secondo la più recente giurisprudenza.- 2.5 - Grabovai ME, con atto personale:
a) errata affermazione di colpevolezza in ordine al reato associativo, in mancanza di elementi che superassero la sua veste di mero acquirente, estraneo al sodalizio;
b) errato diniego della chiesta continuazione con la sentenza di condanna 10.12.2007, riguardante fatti del tutto analoghi commessi solo due mesi prima, nella stessa zona geografica.-
2.6 - IN TR:
a) vizio di motivazione carente in ordine alla ritenuta colpevolezza in merito al reato associativo, posto che risultavano contatti con il solo RE e del tutto saltuari con altri (solo i due TA);
b) insufficienza del materiale raccolto in relazione ai reati fine;
mancanza di risposta alle deduzioni specifiche;
c) errato riconoscimento dell'aggravante L. n. 146 del 2006, ex art.4 non trattandosi di reati commessi con il contributo del gruppo transnazionale.-
2.7 - MA JO:
a) errata affermazione di responsabilità per il reato associativo, in presenza di un solo preteso reato fine, di un limitato ambito temporale e di esiti captativi che dimostrano la mancanza dell'affectio societatis;
b) errato riconoscimento dell'aggravante della disponibilità di anni, in mancanza di una strumentalità, e comunque non nota al ricorrente;
c) quanto al reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, vizio di motivazione in ordine alla stessa identificazione del colloquiante, essendo unica fonte accusatoria le intercettazioni;
d) vizio di motivazione in ordine al diniego della chiesta prevalenza delle concesse generiche.
2.8 - HO MI:
a) errata affermazione di responsabilità per il reato associativo, in presenza di un solo preteso reato fine, di un limitato ambito temporale e di esiti captativi che dimostrano la mancanza dell'affectio societatis;
b) errato riconoscimento dell'aggravante della disponibilità di anni, in mancanza di una strumentalità, e comunque non nota al ricorrente;
c) quanto al reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, vizio di motivazione in ordine alla stessa identificazione del colloquiante, essendo unica fonte accusatoria le intercettazioni;
d) vizio di motivazione in ordine al diniego della chiesta prevalenza delle concesse generiche.-
2.9 - TA IR:
a) vizio di motivazione in ordine all'affermata partecipazione al reato associativo, in presenza di un solo reato specifico ed in mancanza di altri elementi dimostrativi dell'intraneità al sodalizio;
b) errata applicazione dell'aggravante L. n. 146 del 2006, ex art. 4, trattandosi di fattispecie di mera importazione;
c) errato diniego della chiesta continuazione con gli analoghi fatti di cui alla sentenza del Gup del Tribunale di Milano;
d) errata affermazione di utilizzabilità degli esiti captativi in presenza di decreti autorizzativi motivati per relationem delle richieste della p.g.; mancanza in atti del decreto di cui a richiesta 31.10.2006.-
3. I ricorsi sono tutti infondati e vanno quindi respinti, ad eccezione di quelli di TA IR e di HO IR fondati nei limiti di cui alla seguente motivazione.
3.1 - I ricorsi totalmente infondati.
3.1.a - RE AN.
Tutti i proposti motivi d'impugnazione, compresa la depositata memoria, non hanno pregio.- Vanno dapprima respinti, siccome infondati, i motivi avanzati in ordine alla prospettata improcedibilità del reato associativo e dei reati in materia di armi in relazione ai termini del relativo MAE. Ed invero deve rilevarsi che - contrariamente all'assunto difensivo - il MAE in atti risulta emesso, e l'estradizione concessa, anche in relazione alle anni come oggetto di contestazione e, quindi, di sentenza di condanna a carico di questo imputato, a tal fine nulla rilevando se fatti di reato assumano o no, nel documento, autonomia formale. Quel che conta, invero, anche in materia, è la contestazione in fatto della condotta di reato, al di là della individuazione e qualificazione giuridica (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 26026 in data 13.06.2008, Rv. 240348, P.G. in proc. Franconetti;
Cass. Pen. Sez. 6, n. 39772 in data 24.10.2007, Rv. 237425, Bulibasa). Altrettanto è a dire in ordine alla stessa questione proposta in relazione al reato associativo, atteso che - come appena detto - la giurisprudenza è pacifica nel ritenere la rilevanza esclusiva del fatto nella sua realtà storica, e quindi l'ininfluenza della qualificazione giuridica, così come dell'impostazione accusatoria. Ridurre ad unità le plurime associazioni a delinquere finalizzate, quando risultano assolutamente invariati i dati di fatto (organizzazione, soggetti, ruoli, rapporti, luoghi e tempi, reati fine, ecc), null'altro significa - a questi fini - che dare diversa veste formale alla stessa realtà (le varie articolazioni del medesimo traffico transnazionale di stupefacenti).- Infondato è anche il motivo di ricorso che intende censurare l'affermata sussistenza dell'aggravante del numero delle persone concorrenti nel reato associativo. La deduzione, corretta in astratto, non è ben spesa nella presente vicenda processuale nella quale compaiono più di dieci correi partecipanti, con intervenuto accertamento incidentale (in relazione ai vari episodi) dell'attiva adesione anche di soggetti non entrati nel presente contenitore processuale (perché giudicati a parte o non potuti identificare compiutamente).-
Anche il terzo motivo di ricorso non può essere accolto:
l'aggravante della disponibilità di armi prescinde, invero, dai modi e dai canali di procacciamento delle armi stesse, così come irrilevante è l'occasione di eventuale utilizzo. Ed infatti per pacifica giurisprudenza l'aggravante in questione prescinde dalla correlazione con gli scopi dell'associazione (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 21040 in data 12.05.2010, Rv. 247557, P.G. in proc. De Vivo;
Cass. Pen. Sez. 1, n. 21957 in data 06.05.2010, Rv. 247408, Camilleri;
ecc.), esigendo solo che non si tratti di possesso esclusivamente personale. Nella fattispecie si tratta, peraltro - del tutto pacificamente - di armi destinate ad utilizzo a fini associativi, quale era la progettata eliminazione di soggetto non individuato che infastidiva i traffici comuni (l'ordine parte proprio da esso RE e coinvolge molti sodali).- Seguono le spese.
3.1.b - CA LU.
Anche l'unico motivo proposto da questo imputato in merito al reato di cui al capo B.
1.a, da qualificare - si sostiene - mero tentativo, non può essere accolto, siccome infondato.- Ed invero l'accertamento in fatto, consegnato dai giudici del merito - non più discutibile in questa sede di legittimità - è nel senso che l'accordo tra questo imputato ed il RE (che aveva inviato i sette panetti di cocaina poi sequestrati ai corrieri) era nel senso che il CA doveva essere il destinatario della partita, e dunque l'accordo si era perfezionato, tra mittente e destinatario, a nulla rilevando la circostanza che poi esso CA avrebbe dovuto procedere ad ulteriori smistamenti dello stupefacente stesso. L'assunto è, del resto, infondato anche in astratto, atteso che anche la funzione di essere mero "depositario" - su cui si fonda la tesi difensiva - è riconducibile alle varie fasi di commercializzazione sanzionate dalla normativa, per cui anche un accordo in tal senso integra il reato nella sua forma consumata, indifferente essendo se materialmente lo stupefacente non sia poi pervenuto al destinatario stesso, dovendosi ritenere integrata comunque, l'intermediazione o il concorso nell'altrui offerta in vendita (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 4, n. 4458 in data 02.12.2005, Rv. 233240, Chimenti;
ecc.).- Seguono le spese.
3.1.c- TA ER.
Tutti i motivi di ricorso proposti da questo imputato, infondati, debbono essere respinti.- Per quel che attiene il primo motivo della proposta impugnazione - relativo al MAE in ordine ai reati in materia di armi - nulla è da aggiungere a quanto si è sopra già affermato in ordine all'analoga questione sollevata dal RE, cui si rimanda, non essendovi profili diversi.- Infondato è altresì il motivo di ricorso attinente all'utilizzabilità delle intercettazioni. La giurisprudenza di questa Corte si è già da tempo espressa in ordine alla piena utilizzabilità di esiti captativi autorizzati con decreti motivati per relationem alle richieste della p.g. (cfr., ex plwibus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 9764 in data 10.02.2010, Rv. 246518, Femia, ecc). Nè ha pregio la questione sollevata in ordine a conversazione tra celle straniere: ed invero quel che conta è che in Italia abbia sede il gestore, secondo la tecnica dell'instradamento (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 13972 in data 04.03.2009, Rv. 243138, Barbaro;
ecc.). Quanto al diniego delle attenuanti generiche, il relativo motivo di ricorso - peraltro ai limiti dell'inammissibilità per genericità - è comunque infondato, ben avendo entrambi i giudici del merito, con valutazione conforme, fornito ampia e coerente motivazione del convincimento negativo (gravità dei fatti, personalità non meritevole) in concreta adesione ai parametri indicati dall'art. 133 c.p.. Si tratta di valutazione rimessa al discrezionale giudizio del giudice del merito, non censurabile in questa sede di legittimità ove - come deve riconoscersi nella fattispecie - congruamente motivata.
Seguono le spese.-
3.1.d - SC EK (già KA RE).
Entrambi i motivi di ricorso di questo imputato sono infondati.- In ordine alla contestata sussistenza della sua partecipazione al reato associativo, il relativo motivo di ricorso (peraltro al limite dell'inammissibilità per genericità) non ha pregio. Entrambi i giudici del merito hanno invero rilevato la ricorrenza, a suo carico, di plurimi elementi di notevole rilevanza in proposito (uno specifico ruolo, reiterate commissioni di reati fine, permanenza per vari mesi del vincolo, fiducia reciproca con i capi, il RE in particolare, continui rapporti con altri sodali, ecc.: v. la sentenza impugnata a f. 19). Trattasi di elementi caratterizzanti la partecipazione associativa, secondo consolidata giurisprudenza, nel concreto refluenti non solo da dichiarazioni accusatorie di altri partecipi, ma anche da accertamenti obbiettivi e non contestati, quali i risultati captativi.- Corretto è stato il giudizio della Corte territoriale in merito all'aggravante dell'ingente quantità (v. la sentenza impugnata a f. 22). Il parametro dell'idoneità a soddisfare le esigenze di un elevato numero di consumatori per un notevole periodo di tempo è condivisibile, secondo la giurisprudenza in materia. La valutazione nel caso di specie (i kg. 7,2 del capo B.
1.a, ancorché con percentuale di principio attivo non elevato) è giudizio in fatto, logico e coerente, non censurabile in questa sede di legittimità (si tratta pur sempre di circa 5.000 dosi droganti:
sul punto, per un riferimento quantitativo, cfr. la recentissima sentenza Cass. Pen. Sez. 6, n. 12404 in data 14.01.2011, Rv. 249635, Laratta).- Seguono le spese.
3.1.e - OV ME.
Anche i motivi di ricorso di questo imputato, infondati, non possono venire accolti.-
La prima deduzione, relativa al reato associativo di cui a suo carico - si sostiene - non vi sarebbero sufficienti elementi, non ha pregio. Ed invero i giudici del merito hanno fornito congrua e coerente motivazione in proposito, rilevando (v. in particolare la sentenza impugnata a f. 21) i numerosi reati fine (non contestati dal ricorrente), la durata (molti mesi) del traffico in cui si è inserito, la fiducia dei vertici, i contatti con gli altri sodali, tutti elementi determinanti. Nè rileva che egli (come altri, del resto) pagasse le forniture, trattandosi di regolamenti continui per le varie partite, non escludenti l'intraneità (principio consolidato: v., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 6, n. 1174 in data 19.11.2007, Rv. 238403, Stabile;
ecc.).- Anche in relazione alla denegata continuazione tra i fatti di cui al presente procedimento e quelli di cui a sentenza irrevocabile del Gip di Pordenone n. 39/09, commessi tra maggio e Luglio 2006, il ricorso non è fondato. Sul punto la motivazione della Corte territoriale (v. f. 36) deve essere convalidata, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte per cui, dovendosi esigere che il preventivo ed unitario disegno criminoso sia specifico e non generico, e dovendosi avere riguardo al momento iniziale, non può dirsi sussistere continuazione (anche tra reati analoghi) ove i primi fatti siano commessi in modo autonomo rispetto a fatti inseriti in gruppo associato che, al momento dei primi reati, neppure era prevedibile. Tale fondamentale argomento non è, peraltro, in alcun modo attinto dalle deduzioni critiche del ricorrente, dunque da rigettare.
Seguono le spese.
3.1.f - IN TR.
Tutti i motivi di ricorso anche di questo imputato vanno respinti siccome infondati.-
Quanto alle deduzioni in ordine al reato associativo, il motivo è al limite dell'inammissibilità, posto che si esaurisce nel denunciare gli asseriti scarsi contatti con gli altri sodali (circostanza non vera e comunque poco rilevante), mancando di confrontarsi con i numerosi elementi, ben più significativi, presi in considerazione dai giudici del merito (numero dei reati fine commessi, grande fiducia con il capo RE, ruolo organizzativo rivestito, funzione di corriere del denaro, procura armi e documenti, ecc.). In ordine ai singoli reati fine (quattro episodi) le deduzioni del ricorrente si risolvono in soggettive interpretazioni dei dati di causa (in particolare le conversazioni intercettate), dati sui quali - di
contro
- i giudici del merito svolgono ampia e corretta valutazione, logica e coerente. Per tali fatti si aggiungono, del resto - circostanze totalmente ignorate dal ricorrente - sia le dichiarazioni del RE, accusatorie nei suoi confronti, sia gli eseguiti sequestri di stupefacente, sia ancora ogni altro riscontro di p.g..
Infondato è altresì l'ultimo motivo di ricorso relativo alla riconosciuta sussistenza dell'aggravante L. n. 146 del 2006, ex art.4.- È del tutto prevalente, invero, nella giurisprudenza di questa
Corte, l'orientamento che ritiene detta circostanza compatibile con il reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 (cfr. Cass. Pen. Sez. 3, n. 35465 in data 14.07.2010, Rv. 248481, Ferruzzi;
Cass. Pen. Sez. 3, n. 10976 in data 14.01.2010, Rv. 246336, Zhu) in tutti quei casi, come il presente, in cui vi siano soggetti che operano in diversi Stati e la stessa attività criminosa è attuata con divisione di compiti che si esplicano a livello internazionale. L'accertata sussistenza oggettiva di tale aggravante ricade di certo anche sul ricorrente IN TR, soggettivamente ben consapevole della qualità anzidetta del gruppo criminoso cui partecipava, essendo egli in contatto precipuo con il RE che operava in Olanda ed avendo egli anche raggiunto lo stesso in tale Paese straniero, proprio per le esigenze dell'associazione.- Seguono le spese.
3.1.g - MA Erion.
Tutti i motivi di ricorso di questo imputato (comuni a quelli di HO IR) sono, invero, infondati.
Quanto al reato associativo, il ricorrente restringe l'ambito della sua critica alla sentenza impugnata a pochi elementi, ignorando aspetti più significativi ben lumeggiati dai giudici del merito (v. in particolare la sentenza di secondo grado a f. 20). Questo imputato, sodale stretto di HO IR, operante in Lombardia, svolge compiti rilevanti per l'organizzazione: dimostra una ripetuta collaborazione con il RE, tiene i contatti con diversi rami (romano e veneto in particolare), consegna denaro, custodisce lo stupefacente. Diventano quindi secondari i rilievi critici formulati da questo ricorrente.- In ordine all'aggravante della disponibilità di anni, parimenti il ricorso - che nega la conoscenza soggettiva della circostanza - non ha pregio, posto che ai sensi di legge (art.59 c.p.) l'ignoranza colposa non esime, ignoranza che nella fattispecie non poteva ammettersi, quanto meno in termini non colposi, attesi i continui contatti con il RE e con gli altri sodali, specie il ramo romano (più coinvolto proprio nella dotazione di armi).- Non può essere accolto neppure il motivo di ricorso che denuncia l'incertezza dell'identificazione di esso imputato quale vox loquens nelle captazioni. La pluralità dei continui contatti e la specificità dei riferimenti escludono in fatto, invero, i dubbi qui sollevati (e già respinti in sede di merito).-
Quanto al giudizio di bilanciamento tra circostanze, è infondato il motivo di ricorso che denuncia vizio di motivazione in ordine al diniego della chiesta prevalenza delle concesse generiche, posto che la Corte territoriale ben ha svolto corretta motivazione sul punto (v. f. 34) non censurabile in questa sede. In particolare lo specifico argomento (precedente condanna per detenzione illegale di armi, particolarmente significativo) non è in alcun modo controdedotto dal ricorrente. Restano, peraltro, la gravità dei fatti e la negativa personalità, quali elementi di fondato giudizio in proposito.- Seguono le spese.
3.2 - I ricorsi parzialmente accolti.
3.2.a - HO IR.
Tutti i motivi di ricorso di questo imputato sono comuni a quelli di MA JO, del tutto analoga essendo la posizione. Devono valere per lui, pertanto, le considerazioni già sopra espresse per il predetto MA che qui si intendono riportate, non esplicando il ricorso dell'HO profili specifici diversi.- Si impone pertanto rigetto per tutte le proposte questioni, ad eccezione di quella relativa al giudizio di bilanciamento tra circostanze. Ed invero la Corte territoriale ha denegato la chiesta prevalenza delle concesse generiche sul rilievo della commissione, da parte di questo imputato, di un reato in materia di stupefacenti, in data 10.02.2009 (v. f. 34). In tale data però l'HO era detenuto. La motivazione, sul punto, assolutamente generica (forse frutto di una svista o di una mancata specificazione) e fortemente implausibile, non è idonea a sostenere l'assunto negatorio, se non meglio chiarita. Si impone, pertanto, annullamento con rinvio su tale specifico punto, per rivalutazione dei dati a disposizione (in particolare in ordine al reato che sarebbe stato commesso il 10.02.2009).
-3.2.b - TA IR.
Vanno dapprima respinti i motivi di questo imputato del tutto analoghi a quelli proposti da altri ricorrenti e già sopra esaminati e respinti. Così è a dirsi per l'aggravante L. n. 146 del 2006, ex art. 4 (v. quanto sopra affermato per la posizione di IN
TR) e per quanto attiene i decreti autorizzativi delle intercettazioni motivati per relationem (v. posizione di TA ER). Non può essere accolto il motivo di ricorso che denuncia la mancanza in atti di un decreto autorizzati vo (deduzione che peraltro non risulta, dal testo dell'impugnata sentenza, essere stata fetta nei precedenti gradi di giudizio), posto che in nessun modo si enuncia la specifica rilevanza del materiale derivato per la posizione di questo imputato.- Va quindi respinto il motivo di ricorso che assume l'insufficienza dei dati probatori in ordine alla ritenuta partecipazione associativa. Il ricorrente, sul punto, enfatizza il dato relativo all'unico reato fine commesso, ma dimentica - in una con la ben nota autonomia del reato associativo - la messe di ulteriori risultanze oggetto di congrua e coerente motivazione da parte dei giudici del merito (v. la sentenza impugnata a ff. 19-20: ripetuti contatti con tutte le articolazioni del gruppo criminoso, raccolta del denaro, ricerca di strutture organizzative, ecc.).- Tutti tali motivi di ricorso devono, pertanto, essere respinti.- Va invece accolto il motivo di ricorso che denuncia vizio di motivazione in ordine al diniego della chiesta continuazione tra i fatti di cui al presente procedimento e quelli di cui a sentenza definitiva del Gup di Milano prodotta all'udienza del 10.03.2009 di questo processo. La specifica motivazione (v. f. 36) della Corte territoriale - che pone in dubbio trattarsi di episodio collegabile con l'attività associativa - sembra dimenticare che si tratta dello stesso fatto di cui al capo B.
1.i della rubrica, per cui questo imputato è stato giudicato a parte (appunto con la sentenza milanese) e per i quale altri imputati già hanno ottenuto riconoscimento del vincolo della continuazione, trattandosi di reato della stessa specie, commesso in tempi del tutto prossimi, con gli stesi complici e nell'ambito dello stresso vincolo associativo. Si impone pertanto annullamento sul punto, con rinvio per nuova valutazione che tenga conti dei rilievi qui esplicati. 3.3 - Tutti i ricorrenti le cui impugnazioni sono state respinte (RE AN, CA LU, TA ER, SC EK, OV ME, IN TR e MA EN) devono essere condannati ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TA IR limitatamente alla continuazione con il reato già giudicato e nei confronti di HO IR limitatamente al giudizio di bilanciamento tra le circostanze e rinvia per nuovo giudizio al riguardo ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti.- Rigetta i ricorsi di RE AN, CA LU, SC EK, OV ME, IN TR, MA JO e TA ER che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011