Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2008, n. 27330
CASS
Sentenza 2 aprile 2008

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In materia di stupefacenti, il superamento dei limiti quantitativi massimi previsti dall'art. 73, comma primo - bis, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, non vale ad invertire l'onere della prova a carico dell'imputato, o ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure non assoluta, in ordine alla destinazione della droga detenuta ad un uso non personale, imponendo al giudice soltanto un dovere accentuato di motivazione nella valutazione del parametro della "quantità", nel caso in cui essa risulti normalmente non confacente ad un uso esclusivamente personale sulla base di nozioni tossicologiche ed empiriche di cui sono espressione le tabelle ministeriali. (Fattispecie in cui è stata ritenuta plausibile una destinazione della sostanza ad uso personale, in considerazione della compatibilità con tale uso del quantitativo reperito, del reddito lavorativo dell'indagato e dell'assenza del normale strumentario utilizzato dagli spacciatori per il confezionamento delle dosi).

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    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 28 agosto 2020

    La ratio dell' “uso personale” Nella Giurisprudenza di legittimità, si è compresa la notevole indeterminatezza del lemma “quantità” in tema di stupefacenti. Secondo un primo orientamento, inaugurato da Cass., SS.UU., 10 luglio 2008, n. 28605, Di Salvia, non è reato o, meglio, è reato impossibile spacciare o coltivare una dose di sostanza priva di tenore drogante, ovverosia con un principio attivo “che non può modificare l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore”. Dunque, per Sezioni Unite Di Salvia 2008, il criterio qualitativo prevale sempre su quello quantitativo. Tale è pure il parere di Cass., sez. pen. IV, 12 maggio 2010, n. 21814, Cass., sez. pen. IV, 17 febbraio 2011, n. 25674 e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2008, n. 27330
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27330
Data del deposito : 2 aprile 2008

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