Sentenza 2 aprile 2008
Massime • 1
In materia di stupefacenti, il superamento dei limiti quantitativi massimi previsti dall'art. 73, comma primo - bis, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, non vale ad invertire l'onere della prova a carico dell'imputato, o ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure non assoluta, in ordine alla destinazione della droga detenuta ad un uso non personale, imponendo al giudice soltanto un dovere accentuato di motivazione nella valutazione del parametro della "quantità", nel caso in cui essa risulti normalmente non confacente ad un uso esclusivamente personale sulla base di nozioni tossicologiche ed empiriche di cui sono espressione le tabelle ministeriali. (Fattispecie in cui è stata ritenuta plausibile una destinazione della sostanza ad uso personale, in considerazione della compatibilità con tale uso del quantitativo reperito, del reddito lavorativo dell'indagato e dell'assenza del normale strumentario utilizzato dagli spacciatori per il confezionamento delle dosi).
Commentari • 8
- 1. Qualificazione del fatto di lieve entità nella detenzione di sostanze stupefacenti per piccolo spaccio (Giudice Arnaldo Merola)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. La nozione di “uso personale” di stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 28 agosto 2020
La ratio dell' “uso personale” Nella Giurisprudenza di legittimità, si è compresa la notevole indeterminatezza del lemma “quantità” in tema di stupefacenti. Secondo un primo orientamento, inaugurato da Cass., SS.UU., 10 luglio 2008, n. 28605, Di Salvia, non è reato o, meglio, è reato impossibile spacciare o coltivare una dose di sostanza priva di tenore drogante, ovverosia con un principio attivo “che non può modificare l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore”. Dunque, per Sezioni Unite Di Salvia 2008, il criterio qualitativo prevale sempre su quello quantitativo. Tale è pure il parere di Cass., sez. pen. IV, 12 maggio 2010, n. 21814, Cass., sez. pen. IV, 17 febbraio 2011, n. 25674 e …
Leggi di più… - 3. Scorta di sostanza stupefacente e uso personale (Cass. pen., sentenza 27346/13)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Il possesso di 7,5 g (48 dosi) di eroina possono ritenersi una scorta per uso proprio, dato che pur in presenza di quantità non esigue, il giudice può e deve valutare se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano da escludere un uso non esclusivamente personale. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV Sentenza 21 giugno 2013, n. 27346 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - Dott. SAVINO Mariapia Gaetan - Consigliere - Dott. DOVERE Salvatore …
Leggi di più… - 4. L'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 TU stupefacenti (Cass. pen. SSUU, n.36258/2012)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
- 5. Stupefacenti: aggravante dell'ingente quantitàAvv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 4 novembre 2012
In materia di stupefacenti, il D.P.R. n. 309/90 sanziona penalmente "chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope" (articolo 73, comma 1, del D.P.R. n. 309/90). In particolare è prevista la pena della reclusione da sei a venti anni e la multa da euro 26.000 a euro 260.000. Queste pene sono aumentate se ricorre l'aggravante dell'ingente quantità, prevista dall'articolo 80, comma 2, del D.P.R. n. 309/90 ("Se il fatto riguarda quantità ingenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2008, n. 27330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27330 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2008 |
Testo completo
27330 /08 Sentenza n.868 30
Registro generale n. 34589 del 2007
Udienza in Camera di consiglio del 2 aprile 2008 (n. 4 del ruolo)
RE PUBBLICA I TALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Dott. Giangiulio Ambrosini Presidente
1. Dott. Luigi Lanza Consigliere
Consigliere 2. Dott. Massimo Dogliotti
3. Dott. Giovanni Conti Consigliere
4. Dott. Vincenzo Rotundo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara nei confronti di SEJJAL Jilali, n. a Beni LE (Marocco) il 29.7.1973
avverso la ordinanza in data 21 giugno 2007 del Tribunale di
Torino
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Fatto e diritto
1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Torino, adito ex art. 309 c.p.p., annullava l'ordinanza in data 1° giugno 2007 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, con la quale era stata applicata a Jilali SEJJAL la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, perché illecitamente deteneva a fini di spaccio gr. 42,9 di hashish (in Novara, il 31 maggio 2007). sh
2. Osservava il Tribunale che non sussistevano gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in ordine al reato ravvisato, posto che il quantitativo di hashish era custodito nella sua abitazione e non emergevano indizi concreti di un'attività di spaccio, sicché poteva considerarsi non implausibile la giustificazione dal medesimo data circa una destinazione della sostanza ad uso personale, considerato che il quantitativo reperito era compatibile con tale uso, tenuto conto del reddito lavorativo dell'indagato e del fatto che nell'abitazione non erano stati rinvenuti gli abituali strumenti usati dagli spacciatori per il confezionamento di dosi di stupefacente. 3. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblca presso il Tribunale di Novara, che denuncia la violazione dell'art. 73 comma 1-bis d. P. R. n. 309 del 1990 e il relativo vizio di motivazione, osservando che il Tribunale aveva obliterato i limiti tabellari, ampiamente superati, indicati dai decreti ministeriali, il cui superamento di per sé costituiva un serio indizio di detenzione finalizzata allo spaccio, il quale era d'altra parte avvalorato dalla strana frequentazione dello stabile ove abitava l'indagato da una moltitudine di persone e alla mancanza di una stabile occupazione lavorativa.
eIl Tribunale aveva dato per scontate capacità reddituali stabilità lavorativa dell'indagato che erano tutte da accertare, meramente rifacendosi alla documentazione prodotta dalla difesa in sede di riesame.
Ha deposito memoria il difensore dell'indagato, avv. Fernando
Cardinali, con la quale si sostiene l'infondatezza del ricorso, essendo del tutto verosimile che il modesto quantitativo, in assenza di indici di spaccio, fosse destinato a consumo personale;
tanto più che era stato dimostrato che l'indagato aveva una stabile attività lavorativa presso una dita di Casalino.
ricorso propone censure circa la Osserva la Corte che il di fatto presi in considerazione valutazione degli elementi nell'ordinanza impugnata ai fini della verifica dei gravi indizi di colpevolezza. Nessuno degli argomenti impiegati dall'Ufficio ricorrente appare tale da rivelare una manifesta contraddittorietà ○ una carenza di motivazione sul punto.
Quanto al superamento del limite tabellare, va ribadito che il parametro del superamento dei limiti massimi indicati con decreto ministeriale non vale а invertire l'onere della prova a carico
дя dell'imputato, o a introdurre una sorta di presunzione, sia pure non assoluta, circa la destinazione della droga detenuta a uso non personale, a pena di violazione del principio di stretta riserva di legge in materia penale, di cui all'art. 25 comma secondo Cost.) nonché di quello di presunzione di non colpevolezza (art. 27 comma secondo Cost.). La locuzione "in particolare", posta a incipit dell'inciso, rivela chiaramente che l'intento del legislatore sia solo quello di imporre al giudice un dovere di particolare attenzione, che si risolve in un dovere accentuato di motivazione, nel caso in cui, appunto, le quantità detenute siano, secondo una valutazione basata su nozioni tossicologiche ed empiriche di cui sono espressione le tabelle ministeriali, normalmente non confacenti a "un uso esclusivamente personale" (v. per simili concetti Cass., sez. VI, 29 gennaio 2008, Cortucci).
Ciò posto in linea di diritto, va osservato che nella specie i giudici del merito cautelare hanno valutato vari elementi che deponevano per la plausibilità della tesi difensiva di un uso personale, in particolare la detenzione del quantitativo di hashish nell'abitazione senza il normale strumentario utilizzato dagli spacciatori e il reddito da lavoro dell'indagato.
Quanto alla dedotta frequentazione dello stabile da parte di persone non identificate, essa di per sé non vale a incrinare le considerazioni del Tribunale, dato che nulla induce a ritenere che esse fossero dirette proprio all'abitazione dell'indagato, poista in uno stabile abitato da altre persone.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso addì 2 aprile 2008.
Il Presidente Il Consigliere estensore
Qruk DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 4 LUG 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER Lidia Scalla