Sentenza 15 maggio 2007
Massime • 1
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la circostanza aggravante della quantità "ingente", di cui all'art. 80 d.P.R. ottobre 1990, n. 309, deve ritenersi sussistente quando il quantitativo, pur non raggiungendo il vertice massimo di valore sia tale da rappresentare un pericolo per la salute pubblica ovvero per un rilevante, ancorché indefinito, numero di consumatori e, pertanto, allorché sia idoneo a soddisfare le esigenze di un numero molto elevato di tossicodipendenti senza ulteriore riferimento al mercato ed alla eventuale sua saturazione; tale riferimento, invero, non è appropriato rispetto alla "ratio" della norma e non facilmente accertabile, anche per il carattere di mercato clandestino rispetto al quale mancano conoscenze certe e riscontrabili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/05/2007, n. 43372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43372 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 15/05/2007
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - N. 770
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 008118/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL CH, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 09.11.2006 della Corte di Appello di Bologna;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere Dott. Luigi Bartolomei;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Santi Consolo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza in data 26.04.2006 il G.U.P. presso il Tribunale di Bologna dichiarava LL AM responsabile del reato di illecita detenzione ai fini di spaccio di kg. 61,750 di sostanza stupefacente tipo hashish, con le aggravanti dell'ingente quantità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, e del numero delle persone (tre) concorrenti nel reato;
lo condannava alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 28.000,00 di multa, concesse le attenuanti generiche - valutate equivalenti alle contestate aggravanti - e la diminuente per il rito.
Per quanto interessa in questa sede, la sentenza era confermata dalla Corte di Appello di Bologna che, riguardo all'appellante LL AM, non accoglieva la richiesta di esclusione dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, tenuto conto dell'elevatissimo numero di dosi ( 99.56 9 dosi medie giornaliere o 121.188 dosi commerciali ricavabili dall'intero quantitativo di hashish in sequestro, così da saturare la richiesta di più mercati). Confermava anche la sussistenza dell'aggravante del numero delle persone, essendo indagati per la detenzione dello stesso stupefacente anche ME LA e OL DI, depositario quest'ultimo del maggior quantitativo di hashish nel l'apparta mento da lui occupato. Riteneva di non ridurre la misura della pena inflitta in primo grado in quanto la confessione resa non era stata idonea ad una valutazione positiva della condotta dei coimputati in considerazione dei dati oggettivi accertati dalla polizia giudiziaria.
2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore di LL CH per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), e) in relazione al disposto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6, e art. 80, comma 2, in quanto il concorso di tre persone in ordine alla detenzione di kg. 61,750 di hashish era da escludere per il fatto che ME LA era stato ritenuto responsabile dal Giudice di prime cure della sola detenzione di kg. 1,941, con esplicita esclusione dell'ingente quantità e del numero delle persone;
inoltre la Corte felsinea non aveva considerato la percentuale minima di thc pari all'8,22% medio, limitandosi ad enunciare il numero di dosi giornaliere e la destinabilità a più mercati, senza indicare se quel determinato quantitativo dovesse ritenersi ingente ne' gli effetti determinabili sulla salute pubblica, o meglio, dei fruitori.
3. Il primo motivo, relativo all'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6, è fondato.
La sentenza impugnata ha motivato la sussistenza dell'aggravante del numero delle persone tenendo conto che sono stati indagati per la detenzione dello stupefacente anche JN LA e OL DI, senza tuttavia considerare che la sentenza del G.U.P., non impugnata dal P.M., aveva escluso nei confronti del ME la predetta aggravante, come pure quella dell'ingente quantità, ritenendolo responsabile limitatamente al quantitativo di kg. 1,941 di hashish. Escludendosi il ME dalla detenzione ad uso spaccio di kg. 61,750 della sostanza stupefacente di cui all'imputazione, il numero dei partecipanti si riduce a due, con il conseguente venir meno dei presupposti dell'aggravante, che prevede il concorso di almeno tre persone.
Quanto all'aggravante dell'ingente quantità di stupefacente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, oggetto del secondo motivo di gravame, è da richiamare la giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui il Giudice deve tener conto sia della quantità della sostanza con riferimento alla sua purezza ed alla conseguente idoneità ad essere "tagliata" per il confezionamento delle dosi, sia della quantità della sostanza medesima sotto il profilo dell'idoneità a soddisfare un vasto numero di consumatori per un periodo congruamente lungo, con un significativo impatto sul mercato (Cassazione penale, sez. 4^, 03.05.2005, n. 28548). La ratio legis è da ravvisare nell'incremento del pericolo per la salute pubblica, che ricorre ogniqualvolta il quantitativo di sostanza oggetto d imputazione, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti, secondo l'apprezzamento del Giudice di merito il quale, vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di apprezzare specificatamente la ricorrenza di tale circostanza (sezioni unite, 21.06.2000, n. 17, Primavera). Ed ancora, con la sentenza 24.09.2003, n. 44518 di questa quarta sezione della Corte di Cassazione, si è affermato che l'ingente quantità di stupefacente deve ritenersi sussistente quando il quantitativo, pur non raggiungendo il vertice massimo di valore, sia tale da rappresentare un pericolo per la salute pubblica ovvero per un rilevante, ancorché indefinito, numero di tossicodipendenti e, pertanto, allorché sia idoneo a soddisfare le esigenze di un numero molto elevato di consumatori, senza ulteriore riferimento al mercato ed alla eventuale sua saturazione;
tale riferimento non è appropriato rispetto alla ratio della norma e non è facilmente accertabile, anche per la natura del mercato clandestino rispetto al quale mancano conoscenze certe e riscontrabili.
Alla luce di tali principi giurisprudenziali, non è censurabile la motivazione addotta dalla Corte felsinea nel richiamare l'elevatissimo numero di dosi ricavabili dall'hashish sequestrato e spacciabili in più mercati per saturarne le richieste. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ex art. 623 c.p.p., lett. c), ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna, che dovrà non tener conto dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in ordine alla determinazione della pena, eliminata l'aggravante del numero delle persone (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6), con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2007