Sentenza 16 aprile 2014
Massime • 1
La circostanza aggravante del metodo mafioso, di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella legge n. 203 del 1991, può trovare applicazione anche in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori, quando si tratti di condotte funzionali a favorire l'operatività di un sodalizio di stampo mafioso, in quanto strumentali a sottrarre i beni e le attività illecitamente accumulate dall'associazione a misure ablatorie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/04/2014, n. 34523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34523 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 16/04/2014
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI GI - rel. Consigliere - N. 929
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 41257/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA ZO, n. CT il 23 luglio 1983;
BI IM, n. CT il 24 luglio 1959;
UR GI AN, n. CT il 28 aprile 1973;
TA IN, n. Acate 16 agosto 1945;
AS IO, n. CT il 5 settembre 1961;
AS IU, n. CT l'8 agosto 1983;
AS ER, n. CT il 20 ottobre 1973;
ON RA, n. CT il 29 luglio 1973;
AL SA ES n. CT il 22 maggio 1969;
D'AN AN, n. CT 25 gennaio 1972;
Di AU MA, n. CT 11 aprile 1980;
SI ZO, n. Pollena OC (NA) il 17 marzo 984;
SC IN, n. CT il 19 settembre 1981;
DI OT, n. CT il 6 agosto 1980;
AR MA, n. NA il 23 giugno 1968;
CO ES, n. CT il 3 aprile 1979;
ER NI, n. Terzigno l'1 giugno 1956;
AR UI IN, n. CT il24 giugno 1986;
AI LE IU, n. CT, il 15 gennaio 1972;
IN RE, n. CT, il 29 aprile 1981;
IT TO,, n. CT il 7 ottobre 1984;
SC NA, n. CT il 5 maggio 1977;
SE IO, n. CT il 9 aprile 1969;
avverso la sentenza, in data 26.10.2012, della Corte di Appello di Catania, con la quale è stata confermata nei confronti dei predetti, rispettivamente nei limiti di seguito precisati, la sentenza emessa in primo grado dal GIP del Tribunale di Catania in data 22 aprile 2010, per i reati loro rispettivamente ascritti e di seguito indicati;
Sentita la relazione del Consigliere relatore Dott. GI Diotallevi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GALLI Massimo, che ha concluso per GA ZO con la richiesta di annullamento con rinvio in ordine all'omessa verifica dell'azione ai sensi dell'art. 649 c.p.p., con la richiesta di declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di BI IM, UR GI AN, per TA IN per l'annullamento con rinvio in ordine all'aggravante di cui alla L. n.203 del 1991, art. 7 per AS IO, AS IU per la declaratoria d'inammissibilità, per AS ER per l'annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena, per ON RA per la declaratoria d'inammissibilità, per AL SA ES per l'annullamento con rinvio, per D'AN AN per la declaratoria d'inammissibilità, per Di AU MA per l'annullamento con rinvio limitatamente all'art. 12 quinquies capo B1), per SI ZO per l'inammissibilità, per SC IN, per DI OT, per AR MA per il rigetto dei ricorsi, per CO ES, per AR UI IN per l'inammissibilità, per ER NI, per AI LE IU per il rigetto, per IN RE, per IT TO, per SC NA e per SE IO per l'inammissibilità;
Sentiti gli avv.ti difensori, tutti del foro di Catania, avv.to Renato Perna di fiducia per GA ZO, l'avv.to Arcidiacono IU di fiducia per D'AN AN e SE IO, l'avv.to RE PA di fiducia per ON RA, l'avv.to Arena Rosario di fiducia per DI OT, l'avv.to Singarella Cinzia in proprio e anche in sostituzione dell'avv.to Danzuso Ignazio di fiducia per Di AU MA e AI LE IU, l'avv.to Caltabiano MA Caterina di fiducia per AS IO, per AS IU, per AS ER, per IN RE, l'avv.to Carlo Pecoraro in sostituzione dell'avv.to Pecoraro Gennaro del foro di Napoli di fiducia per AR MA e ER NI, i quali hanno chiesto tutti l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. FATTO E DIRITTO
1) GA ZO ricorre avverso la sentenza, in data 26.10.2012, della Corte di Appello di Catania, con la quale è stata confermata la sentenza in primo grado e il GA ZO è stato condannato alla pena di anni 4 mesi 4 di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 esclusa l'aggravante della L. n. 203 del 1991, art.
7. Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato il ricorrente deduce:
a) Violazione di legge processuale e difetto di motivazione ex art.606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in ordine al mancato riconoscimento del principio del ne bis in idem di cui all'art. 649 c.p.p.. Nello specifico, il ricorrente ritiene che la Corte
Territoriale avrebbe acriticamente recepito le considerazioni del giudice di primo grado, senza motivare in merito alle doglianze proposte, secondo le quali si sarebbe dovuto pronunciare il proscioglimento dell'imputato per improcedibilità nei suoi confronti per un fatto in relazione al quale lo stesso era già stato sottoposto a giudizio. Vi sarebbe pertanto stata una violazione del principio del ne bis in idem: la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio, rinvenuta nel corso di una perquisizione (in data 3.11.2006) non avrebbe dovuto essere valutata come fatto nuovo e autonomo rispetto al precedente giudizio.
Rileva la Corte, in ordine a questa prima doglianza, come la Corte di Appello (pag. 63) non ha dovuto affrontare tra i motivi d'appello alcuna censura in relazione alla dedotta violazione del principio del ne bis in idem prospettata all'attenzione della Corte soltanto attraverso motivi nuovi. La Corte in merito alla responsabilità del prevenuto ha rinviato, dopo una adeguata analisi critica, che ha preso in esame il contenuto delle intercettazioni telefoniche e gli esiti dei sequestri operati a carico dell'impugnante, con una motivazione adeguata anche per relationem alle considerazioni del giudice di primo grado, ritenute prive di vizi logici ed esaustive. D'altra parte nel caso in esame devono trovare applicazione i consolidati approdi giurisprudenziali, in base ai quali per medesimo fatto, ai fini dell'applicazione del principio del "ne bis in idem" di cui all'art. 649 c.p.p., deve intendersi identità degli elementi costitutivi del reato, con riferimento alla condotta, all'evento e al nesso causale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge (v. Cass., Sez. 2^, Sentenza n. 18376 del 21/03/2013 Ud. (dep. 24/04/2013) Rv. 255837;
Cass., Sez. 4^, Sentenza n. 15578 del 20/02/2006 Ud. (dep. 05/05/2006) Rv. 233959). In ogni caso neppure dal ricorso della difesa emerge in modo in equivoco la contemporaneità storica dei fatti, e soprattutto, l'identità dello stupefacente del cui possesso il GA ZO è stato imputato. Anche sotto questo profilo il motivo appare generico e pertanto inammissibile. b) Manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla negata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art.606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Il ricorrente sostiene che la motivazione della Corte sarebbe illogica poiché si limiterebbe a richiamare la motivazione del giudice di primo grado circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, peraltro assente nella sentenza richiamata. Anche le considerazioni del ricorrente in ordine al secondo motivo di doglianza non sono condivisibili. La Corte di Appello si è riportata alle conclusioni del giudice di primo grado, richiamate per relationem, che ha riconosciuto coerenti e prive di vizi logici, ma ha comunque espresso una adeguata valutazione (v. p. 63 e 64), "avuto riguardo al grave disvalore penale della fattispecie concreta ed all'allarme che suscita nella collettività il traffico "seriale" di droga". Ha evidenziato poi l'assenza di elementi probatori", tali da consentire l'applicazione delle generiche (sia per i precedente penali dell'imputato)" e per il fatto che non "sono stati prospettati elementi validi per una diversa qualificazione della pena;
e per l'assenza della "benché minima deduzione atta a giustificare una diversa applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p. citati nell'appello". Nel caso in esame dunque deve trovare applicazione il consolidato principio giurisprudenziale in base al quale "Ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (gravità del fatto e comportamento processuale degli imputati come ben indicato a pag. 8 dell'impugnata sentenza;
(Cass., Sez. 2^, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691; Sez. 6^, Sentenza n. 34364 del 16/06/2010 Ud. - dep. 23/09/2010 - Rv. 248244). Inoltre, sempre secondo i principi di questa Corte - condivisi dal Collegio - ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo, come è avvenuto nel caso di specie (Cass., Sez. 1^, Sentenza n. 3772 del 11/01/1994 Ud. - dep. 31/03/1994 - Rv. 196880; Sez. 1^, Sentenza n. 1666 del 11/12/1996 Ud. - dep. 21/02/1997 - Rv. 206936; Sez. 2^, Sentenza n. 106 del 04/11/2009 Ud. - dep. 07/01/2010 - Rv. 246045; Cass., Sez. 2^, Sentenza n. 3609 del 18/01/2011 Ud. - dep.01/02/2011 - Rv. 249163)" (Cass. Pen. sez. 2^, 2207/2013, Capasso). 2) BI IM ricorre avverso la sentenza, in data 26.10.2012, della Corte di Appello di Catania, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado e il ricorrente condannato alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione per il reato di cui al capo L), relativo al concorso nel traffico di sostanze stupefacenti.
Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato il ricorrente deduce:
a) Difetto assoluto di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in ordine alla richiesta di assoluzione dal reato contestato. Secondo il ricorrente la Corte Territoriale non avrebbe motivato in ordine allo specifico motivo di gravame riproposto in questa sede, di cui si sarebbe dato atto, ma che poi è stato rigettato con totale assenza di motivazione.
Rileva la Corte che il motivo è inammissibile in considerazione dell'assoluta genericità dello stesso: nel ricorso mancano indicazioni specifiche e puntuali idonee ad inficiare la ricostruzione dei fatti, logica e precisa (peraltro suffragata dalle numerose intercettazioni telefoniche riportate nella sentenza impugnata), dalla quale è emerso un chiaro quadro probatorio idoneo a formulare un giudizio di responsabilità nei confronti del ricorrente. In particolare appare corretta a tal fine la valutazione operata con riferimento ai dialoghi, in cui è coinvolto il BI IM, inerenti la cessione e la detenzione di droga. Il coinvolgimento dello stesso correttamente trova conferma nei suoi precedenti penali anche concernenti la detenzione di sostanza stupefacente rinvenuta nella sua abitazione (v. p. 67-68 della sentenza).
b) Illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in ordine alla mancata derubricazione del reato nella fattispecie attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe fondato l'esclusione dell'ipotesi attenuata di cui al comma 5 del citato articolo sulla base delle risultanze delle intercettazioni, grazie alle quali è stata riconosciuta la responsabilità del BI IM per la fattispecie contestata. Invero, il ricorrente avrebbe fornito, già in primo grado, una spiegazione circa le conversazioni intercettate a lui attribuite, spiegazione che, tuttavia, erroneamente non sarebbe stata recepita dal giudice d'appello il quale si sarebbe limitato ad aderire alle considerazioni del giudice di primo grado. Anche il secondo motivo appare generico. Invero, la Corte ha correttamente ricostruito la posizione del BI IM grazie alle intercettazioni telefoniche dalle quali è emerso un quadro di responsabilità a carico del ricorrente, individuato come soggetto "dedito in via continuativa ad un ben organizzato traffico di cocaina e fornitore abituale" come dimostrato dal sequestro operato nella sua abitazione di un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti, di entità tale da escludere, in via assoluta, l'applicazione della citata attenuante. Sul punto, dunque, la Corte ha adeguatamente motivato, ritenendo di non poter qualificare di lieve entità l'attività posta in essere dal BI IM, anche perché non "sporadica" o "limitata a singoli episodi", ma ben organizzata (v. p. 83 della sentenza).
3) UR GI AN ricorre avverso la sentenza, in data 26.11.2012, della Corte di Appello di Catania, con la quale è stata riformata la condanna in primo grado e il ricorrente è stato condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 2500,00 di multa (in continuazione con altra pena irrogata con altra sentenza), per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.
Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato il ricorrente deduce quale unico motivo:
a) Violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'art. 192 c.p.p.. Secondo il ricorrente, la condanna a suo carico si sarebbe fondata esclusivamente su un'unica intercettazione ambientale ed anzi, su un solo spezzone della stessa conversazione, nella quale egli dialoga con un altro coimputato.
Inoltre la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare diversamente la conversazione in esame, considerandola globalmente, posto che il raffronto tra la prima e l'ultima parte della stessa evidenzierebbe l'incompatibilità logica delle deduzioni ricavate dai giudici di merito.
Nella sentenza impugnata mancherebbe inoltre l'indicazione dei criteri in base ai quali si è ritenuto che dalla conversazione citata emergerebbero gravi indizi di colpevolezza a carico del UR GI AN.
Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente deduce esclusivamente valutazioni in fatto, posto che la difesa costruisce il ricorso solo su una diversa interpretazione della intercettazione sul cui contenuto è stata fondata la responsabilità del prevenuto. La ricostruzione alternativa fornita dal ricorrente peraltro non appare idonea, stante anche la sua genericità ed il suo carattere congetturale, ad inficiare il ragionamento della Corte d'appello (sinteticamente ma efficacemente proposto a pag. 58-59 e 64, per quanto riguarda le ammissioni del UR GI AN della sentenza impugnata).
4. TA IN ricorre avverso la sentenza, in data 26.10.2012, della Corte di Appello di Catania, con la quale è stato condannato alla pena di anni 2 mesi 4 di reclusione, ridotta per la scelta del rito abbreviato, in ordine ai reati di cui agli artt. 81 e 110 c.p. e D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, comma 2 aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art.
7. Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato il ricorrente deduce:
a) illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza, insussistenza del reato contestato circa la consumazione dello stesso e la collocazione temporale della condotta.
Secondo il ricorrente non sarebbero stati raccolti elementi probatori utili per affermare la sua responsabilità ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, comma 2 aggravato ai sensi della L. n.203 del 1991, art. 7 posto che la società fittiziamente costituita a nome di terzi, allo scopo di dissimulare la partecipazione di un'esponente di una nota famiglia mafiosa, sarebbe nata in [...] antecedente (25.02.2003) a quella nella quale il TA IN subentrò, tra il 2004 e il 2005, al precedente amministratore delegato, nelle relative funzioni, Pertanto, poiché il delitto di trasferimento di valori integrerebbe un'ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti, la sua consumazione si sarebbe verificata all'epoca dell'attribuzione fittizia, non rilevando la situazione giuridica conseguente alla condotta criminosa.
Il passaggio di quote che ha comportato l'assunzione in capo al TA IN della qualifica di amministratore delegato altro non sarebbe che una manovra finalizzata al mantenimento dello status quo già determinatosi.
b) Contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza del reato di fraudolento trasferimento di valori D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 quinquies ai sensi dell'art. 606 c.p.p. comma 1, lett. e).
In ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato mancherebbe la prova che, nonostante la società fosse amministrata dal TA IN, la stessa venisse di fatto condotta da terzi. Il TA IN, infatti, avrebbe diligentemente svolto la funzione di amministratore delegato, in quanto sarebbe stato un altro soggetto (tale FF) la persona deputata ad intrattenere rapporti con gli esponenti della famiglia NI,i veri interessati a dissimulare la loro presenza all'interno della società; l'ingresso del TA IN si sarebbe dunque inserito all'interno di un quadro organizzativo stabilizzato, (e che non avrebbe subito modifiche neppure al momento in cui il TA IN uscì dalla società in questione).
Il ricorrente sottolinea pertanto che la Corte non avrebbe motivato in maniera sufficiente, dal momento che non si sarebbe chiarito in maniera adeguata come il reato ascritto al ricorrente sia ascrivibile alla sua persona prima che egli facesse ingresso nella società in questione e dopo la sua uscita;
c) Contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza di appello in relazione alla contestata sussistenza fra il 2003 e il 2004 di provvedimenti di prevenzione di natura patrimoniale nei confronti di NI IU e/o di RU RT. Il ricorrente sottolinea che, poiché, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 12 quinquies è richiesto il dolo specifico, e che il reato può sussistere anche prima che sia intrapresa una procedura di prevenzione, nella motivazione mancherebbe sia l'indicazione degli oggettivi elementi probatori da cui i fratelli NI avrebbero potuto desumere l'inizio della procedura di prevenzione patrimoniale nei loro confronti, sia che tale consapevolezza esistesse in capo al TA IN. Osserva la Corte che i primi tre motivi sono in parte manifestamente infondati la dove propongono una ricostruzione alternativa dei fatti non consentita in questa sede e che contrasta efficacemente le valutazioni saldamente ancorate al compendio probatorio operate dai giudici di merito (si veda il puntuale riferimento al contenuto delle intercettazioni ambientali e telefoniche, v. pag. 90 e ss. della sentenza d'appello), da cui è stata coerentemente dedotta, con una valutazione esente da censure logico - giuridiche, che l'attività del TA IN era volta ad implementare la clientela e quindi gli introiti della società, non tanto per un semplice rafforzamento della presenza della stessa nel mercato, ma perché i maggiori proventi derivanti dall'espansione e dal consolidamento dell'attività commerciale erano finalizzati in larga parte al soddisfacimento dei bisogni della famiglia NI (pag. 96-97 della sentenza d'appello e alle dichiarazioni rilasciate dallo stesso NI IU (pag. 93 e ss della sentenza d'appello), e comunque infondati là dove contestano l'errata applicazione della disposizione normativa. Nel caso in esame è stata fatta corretta applicazione del principio di diritto in base al quale "Il delitto di trasferimento fraudolento di valori è un reato istantaneo con effetti permanenti, e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa;
è stato comunque precisato che deve escludersi la configurabilità di un mero "postfatto" non punibile nel caso in cui, ad una prima condotta di fittizia attribuzione di beni od utilità, seguano operazioni volte a creare o trasformare nuove società ovvero ad attribuire fittiziamente nuove utilità agli stessi o a diversi soggetti, sempre che si tratti di operazioni dirette al medesimo scopo elusivo (Cass., Sez. 2^, Sentenza n. 23197 del 20/04/2012 Cc. (dep. 13/06/2012 ) Rv. 252835; Cass., Sez. 2^, Sentenza n. 39756 del 05/10/2011 Ud. (dep. 04/11/2011) Rv. 251192; infatti il delitto di trasferimento fraudolento di valori (D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies conv. in L. n. 356 del 1992), che ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, si consuma, qualora la condotta criminosa si articoli in una pluralità di attribuzioni fittizie, nel momento in cui viene realizzata l'ultima di esse. Così deve ritenersi che, quando la condotta viene realizzata utilizzando lo "schermo sociale", la serie concatenata di atti trasformativi realizza un'azione unitaria che si qualifica con il raggiungimento dell'assetto stabile e definitivo della nuova "apparenza" della compagine sociale, integrando il reato cointestato (v. in particolare pag. 94 e ss. della sentenza d'appello).
d) Illogicità e contraddittorietà della motivazione in riferimento al devolutum relativamente all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Il ricorrente sostiene che i giudici di secondo grado non avrebbero fornito alcuna motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata, in quanto lo stesso art. 7 può trovare applicazione anche con riferimento al reato di trasferimento fraudolento di valori, solo quando la condotta sia finalizzata a favorire l'operatività del sodalizio mafioso;
invero, nel caso di specie risulterebbe che i proventi della società sarebbero stati utilizzati solo per sostenere le esigenze personali dei due esponenti della famiglia NI, e quelle di vita della famiglia di uno dei due. Nulla sarebbe emerso circa il finanziamento dell'attività dell'associazione.
Osserva la Corte che anche questo motivo è infondato. La sentenza, riportandosi ai dati fattuali singolarmente e specificamente evidenziati ha sottolineato il collegamento esistente tra l'attività della società ed il sodalizio, correttamente ritenendo che il quadro probatorio illustrato abbia "dato contezza della sussistenza di tutti gli elementi necessari per la configurazione della fattispecie contestata" (p. 98 della sentenza). Ha trovato sul punto corretta applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui la circostanza aggravante del metodo mafioso, di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 conv. nella L. n. 203 del 1991, può trovare applicazione anche in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori (D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies conv. in L. n. 356 del 1992), quando si tratti di condotte funzionali a favorire l'operatività di un sodalizio di stampo mafioso in quanto strumentali a sottrarre i beni e le attività illecitamente accumulate dall'associazione a misure ablatorie. (Sez. 1^, n. 21256 del 05/04/2011 - dep. 26/05/2011, Iaria, Rv. 250240);
e) mancanza di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l'applicazione delle attenuanti generiche sulla base delle ritenuta gravità dei fatti contestati al TA IN, senza considerare tuttavia che il delitto di cui alla L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies avrebbe un grado di disvalore sociale più contenuto rispetto alle altre fattispecie oggetto del presente procedimento;
questo dato, unito alla personalità del ricorrente, avrebbe dovuto far propendere per la concessione delle menzionate attenuanti;
f) Mancanza di motivazione in merito alla quantificazione della pena;
La motivazione del giudice di primo grado, ripresa e riproposta in secondo grado, sarebbe del tutto inesistente: pertanto non sarebbe chiaro come il giudice di primo grado abbia individuato la pena base, applicato l'aggravante contestata e compiuto la riduzione per la scelta del rito.
I motivi di cui alle lettere e) ed f) sono assolutamente generici e privi della specificità richiesta per superare il vaglio di ammissibilità. I criteri di dosimetria della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono stati correttamente parametrati, anche in base alla motivazione per relationem, alla sentenza di primo grado, ai canoni normativi di riferimento ed appaiono quindi esenti da censure logico giuridiche.
5. AS IO e AS IU ricorrono, con separati ricorsi ma con identici motivi, avverso la sentenza, in data 26.10.2012, della Corte di Appello di Catania, con la quale sono stati condannati in relazione al reato di cui sub B1), relativo al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato i ricorrenti deducono:
a) Violazione di legge processuale penale ex art. 606, comma 1, lett. c) per inutilizzabilità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni. Secondo i ricorrente il decreto di autorizzazione emesso dal g.i.p. in data 7/09/2006 n.51 sub O relativo all'attività di intercettazione, e sul cui contenuto si è fondata l'affermazione di responsabilità del AS IO, sarebbe privo delle motivazioni richieste dalla legge.
Invero, nello stesso vi sarebbe esclusivamente un generico riferimento alla richiesta del pubblico ministero, che a sua volta riproporrebbe la motivazione contenuta nella richiesta trasmessa dal reparto dei C.C. Comando provinciale di Catania, e sarebbe pertanto priva dei presupposti richiesti dalla legge. La stessa valutazione dovrebbe essere fatta con riferimento ai successivi decreti di proroga.
Osserva la Corte che il motivo è manifestamente infondato. I giudici di merito, affrontando la censura in via generale, prima di analizzare le posizioni di ciascuno degli imputati, hanno ritenuto non solo attendibile il contenuto delle intercettazioni telefoniche ma, in via preliminare, anche la correttezza formale e sostanziale dei decreti autorizzativi per l'attività di intercettazione telefonica. In particolare, con riferimento al decreto oggetto del ricorso, la Corte (v. p. 44) ha specificamente ritenuto che lo stesso fosse adeguatamente motivato alla luce dei parametri stabiliti dalla consolidata giurisprudenza delle stesse Sezioni Unite. Peraltro, come sottolineato dalla Corte d'appello (v. pag . 105 della sentenza impugnata) la scelta del rito abbreviato operata dalle parti, impedisce che in giudizio possano essere fatte valere eccezioni che non rientrano nel quadro delle nullità assolute e delle inutilizzabilità patologiche;
nel caso in esame, il decreto autorizzativo in questione non può considerarsi provvedimento inficiato da vizi patologici, non costituendo il presupposto per l'acquisizione di una prova oggettivamente vietata ne' acquisita in violazione dell'art. 15 Cost.. Nel caso di specie la motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni, anche se non necessariamente analitica, espressamente indicava, anche attraverso il rinvio legittimo per relationem ad altro specifico documento, oltre che il titolo del reato che ha legittimato il ricorso a tale strumento investigativo, le fonti degli elementi indiziari (che possono essere rappresentate anche da materiale probatorio non successivamente utilizzabile e destinato a rimanere all'interno delle indagini preliminari) e la loro idoneità a connotare gli indizi stessi del requisito della gravità, come richiesto dall'art. 267 c.p.p.. (v. Cass., Sez. 2^, Sentenza n. 8718 del 12/04/1996 Ud. (dep.
26/09/1996) Rv. 205870). È bene ribadire, peraltro, che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima la motivazione "per relationem" dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del P.M. ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'"iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova (Cass., Sez. 6^, Sentenza n. 46056 del 14/11/2008 Cc. (dep. 12/12/2008 ) Rv. 242233). b) Violazione di legge penale e mancanza di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione alla mancata configurazione del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Secondo il ricorrente la fattispecie a lui ascritta dovrebbe inquadrarsi nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5:
l'esiguo quantitativo di denaro messo a disposizione, e i dati oggettivi costituiti dall'esito delle trattative condotte, peraltro in un limitato arco temporale, comproverebbero la "lieve entità" del fatto. Sul punto la Corte non avrebbe fornito una adeguata motivazione.
Osserva la Corte che il motivo è manifestamente infondato. Nel caso di specie deve trovare applicazione il consolidato principio giurisprudenziale in base al quale in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando uno di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità. (Sez. 6^, n. 39977 del 19/09/2013 - dep. 26/09/2013, Tayb, Rv. 256610), come è avvenuto nel caso in esame, in base al riferimento al contenuto delle intercettazioni telefoniche concernente l'acquisto di kg di sostanza stupefacente e la sua destinazione pacifica all'attività di spaccio, all'attività di preparazione delle dosi, nonché all'attività continuativa "professionale" profusa nell'attività criminosa (v. Pagg. 104 - 108 della sentenza d'appello);
c) Mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla statuizione della pena nel minimo edittale.
Osserva la Corte che il motiva è assolutamente infondato. La Corte d'appello ha specificamente motivato sia in ordine agli elementi che non hanno consentito il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p. da cui è derivata un corretta applicazione dei principi di dosimetria della pena (v. sent. d'appello pag. 118).
6. AS ER ricorre avverso la sentenza, in data 26.10.2012, della Corte di Appello di Catania, con la quale è stato condannato alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato il ricorrente deduce:
a) Manifesta illogicità e mancanza di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Secondo il ricorrente la Corte avrebbe erroneamente negato la concessione delle attenuanti generiche nonché del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è generico e, quindi, manifestamente infondato. Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie (si veda il riferimento alle motivazioni della sentenza di primo grado criticamente condivise e ai precedenti e alla personalità dei prevenuti) (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794); il ricorso è infatti privo della specificità prescritta dall'art. 581 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 591 c.p.p., lett. c), a fronte delle motivazioni svolte dal giudice d'appello, che non risultano viziate da illogicità;
Questa corte ha stabilito che "La mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p. - compreso quello della specificità dei motivi- rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità1 di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità". (Cass. pen., sez 1^, 22.4.97, Pace, 207648);
7. ON RA ricorre avverso la sentenza, in data 26.10.2012, della Corte di Appello di Catania, con la quale è stato condannato alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione ed Euro 21.000,00 di multa per il reato di concorso in traffico di droga ex art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato il ricorrente deduce:
a) Violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per erronea interpretazione e/o inosservanza della norma penale in relazione all'art. 671 c.p.p., nonché per illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina del reato continuato.
Secondo il ricorrente la Corte avrebbe erroneamente negato l'applicazione della disciplina del reato continuato, nonostante sussistessero le condizioni per il suo riconoscimento, individuate nel fatto che i reati sarebbero stati commessi in un arco temporale limitato, ad una distanza di soli sette mesi, mentre il ON RA scontava gli arresti domiciliari per una precedente condanna. La reiterazione della condotta, inoltre, sarebbe da attribuirsi alle precarie condizioni economiche del ricorrente, nonché alla sua cronica dipendenza dalla droga.
Pertanto, tenuto conto di questi elementi, la Corte avrebbe dovuto riconoscere la continuazione.
Il motivo è manifestamente infondato. In tema di reato continuato, a seguito della modifica dell'art. 671 c.p.p., comma 1, ad opera della L. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l'imputato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente, se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori quali a) la distanza cronologica tra i fatti criminosi;
b) le modalità della condotta;
c) la sistematicità ed abitudini programmate di vita;
d) la tipologia dei reati;
e) il bene protetto;
f) l'omogeneità delle violazioni;
g) le causali;
h) lo stato di tempo e di luogo;
i) la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza. Sez. 2^, Sentenza n. 49844 del 03/10/2012 Ud. (dep. 21/12/2012) Rv. 253846. Con riferimento a tale principio di diritto, che il collegio condivide, le valutazioni operate dai giudici di merito appaiono esenti da censure logico giuridiche in quanto hanno negato il riconoscimento dell'istituto della continuazione in assenza dei presupposti per ritenere sussistente il medesimo disegno criminoso. Infatti la Corte ha negato l'applicazione della continuazione (p. 64-65-66) ritenendo non solo che i fatti oggetto del presente procedimento si siano sviluppati con modalità diverse, in un contesto differente sia sotto il profilo temporale (a 7 mesi di distanza dall'altro episodio) ma anche sotto quello logistico;
con la conseguenza che, nonostante in concreto l'imputato abbia posto in essere la medesima condotta criminosa, in violazione della medesima norma penale, correttamente non è stata riconosciuta la configurabilità della medesimezza del disegno criminoso.
8. AL SA ES ricorre avverso la sentenza, in data 26.10.2012, della Corte di Appello di Catania, che ha confermato la condanna in primo grado e ha condannato il ricorrente alla pena di anni 6 di reclusione ed Euro 1200,00 di multa per il reato di estorsione. Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato il ricorrente deduce:
a) Violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per mancanza ed illogicità della motivazione in ordine al reato di estorsione. Secondo il ricorrente la Corte avrebbe omesso di affrontare i rilievi proposti dalla difesa nei motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado. Oltre a sottolineare il fatto che la prova della sua responsabilità in ordine al reato in questione si fonderebbe in larga parte sull'individuazione fotografica compiuta dalla persona offesa, il ricorrente rileva che vi sarebbe un'assoluta contraddittorietà tra le dichiarazioni della persona offesa (tale PA IN e quelle rese dal collaboratore di giustizia NI IU: dal confronto delle dichiarazioni non solo emergerebbe una differenza per ciò che concerne l'oggetto dell'estorsione (una Mercedes SLK e una Y10 grigia), ma anche in relazione all'individuazione degli autori materiali della stessa. b) Travisamento della prova o illogicità e carenza motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e del collaboratore di giustizia NI IU. Secondo il ricorrente la contraddittorietà tra le dichiarazioni della persona offesa e le dichiarazioni del NI IU troverebbe riscontro, da un lato, nella dichiarazione resa dal dipendente della persona offesa che, in relazione all'episodio estorsivo della Mercedes, in cui sarebbe stata accertata la partecipazione del AL SA ES, nulla afferma circa la presenza di quest'ultimo, pur avendo identificato gli altri compartecipi;
inoltre, un altro collaboratore di giustizia, IS AR, avrebbe escluso il AL SA ES dal novero dei presenti al menzionato episodio, includendovi invece il NI IU il quale, al contrario, aveva affermato di non avervi partecipato.
Osserva la Corte che entrambi i motivi sono manifestamente infondati. Nella sentenza, seppur sinteticamente, risultano affrontate tutte le questioni dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello. Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794); peraltro, ritiene il collegio che nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non può essere riproposta - ferma restando la sua deducibilità o rilevabilità "ex officio" in ogni stato e grado del procedimento - una questione che aveva formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici, come è avvenuto nel caso di specie. (Cass. pen., sez 6^, 25.1.94, Paolicelli, 197748). Ciò premesso nella sentenza (p. 119- 120) la Corte sinteticamente riporta gli elementi probatori su cui si fonda la responsabilità del AL SA ES:
dichiarazioni della persona offesa e successivo riconoscimento fotografico da parte della stessa;
dichiarazioni del collaboratore di giustizia, nonché capo del gruppo malavitoso, NI IU;
dichiarazioni del IS AR che (a differenza di quanto sostenuto dalla difesa), nel verbale di interrogatorio reso dinanzi al p.m., individua nel AL SA ES uno dei partecipanti all'estorsione.
Alla luce delle suesposte considerazioni rimane ferma la circostanza che le valutazioni proposte nel presente ricorso sono per lo più in fatto, non sindacabili in sede di legittimità, e si limitano a suggerire un'alternativa ricostruzione dei fatti. c) Nullità della sentenza per aver omesso di valutare il contenuto della memoria difensiva depositata in cancelleria e, comunque, carenza motivazionale in ordine alla difformità tra la condotta contestata e quella indicata nella sentenza impugnata. Vi sarebbe stata una contestazione alternativa, posto che la responsabilità del AL SA ES sarebbe stata circoscritta ad uno specifico evento, avente ad oggetto una specifica autovettura (la Mercedes SLK), mentre lo stesso sarebbe stato poi condannato per un fatto diverso, relativo all'estorsione di una Y10. Il motivo è infondato. Ritiene la Corte che sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità ovvero di incompatibilità, nel senso che viene a realizzarsi una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato posto in tal modo di fronte ad un fatto del tutto nuovo, rispetto al quale non ha avuto alcuna possibilità di effettiva difesa (Sez. 6^, Sentenza n. 11461 del 21/09/1994 Ud. (dep. 17/11/1994) Rv. 200282) Tale circostanza deve essere esclusa nel caso in esame già dalla lettura del motivo di ricorso.
d) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per mancanza della motivazione in ordine alla richiesta di esclusione delle aggravanti contestate. La Corte non avrebbe motivato circa la ritenuta insussistenza dei presupposti dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 nonché di quella di cui all'art. 61 c.p., n.
7. Anche questo motivo deve ritenersi infondato. Nel caso in esame la Corte ha complessivamente aderito alla motivazione della sentenza di primo grado, valutando, nella descrizione della condotta contestata al ricorrente, la sussistenza degli elementi ritenuti presenti dai giudici di primo grado. Sotto questo profilo trova applicazione il principio giurisprudenziale in base al quale in tema di richiamato concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti, se la sentenza di primo grado abbia adeguatamente e correttamente adempiuto all'obbligo di motivazione in ordine al giudizio di concessione delle stesse, e l'imputato abbia in sede di gravame reiterato la richiesta di concessione delle attenuanti e di esclusione di una aggravante sulla base dei medesimi elementi ritenuti inidonei nella sentenza impugnata, i giudici di appello non sono tenuti alla esposizione analitica delle ragioni che li hanno indotti a confermare le valutazioni di primo grado essendo sufficiente, in tal caso, il richiamo anche implicito a quelle esposte dai primi giudici, ovvero un richiamo complessivo dopo la critica ricostruzione del fatto nel suo insieme, alla conclusione della conferma della sentenza di condanna pronunciata in primo grado (v. per conclusioni omogenee Sez. 3^, n. 116 del 22/11/2013 - dep. 07/01/2014, Trovato, Rv. 258147).
9. D'AN AN ricorre avverso la sentenza, in data 26.10.2012, della Corte di Appello di Catania, con la quale è stato dichiarato colpevole dei delitti di associazione finalizzata al narcotraffico e spaccio di sostanze stupefacenti, e condannato alla pena di anni 4 di reclusione a titolo di continuazione con altra condanna.
Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato il ricorrente deduce:
a) Violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per motivazione apparente.
Secondo il ricorrente l'impianto motivazionale sarebbe del tutto carente, posto che non si individuerebbe il percorso logico e giuridico seguito dal giudice del gravame per affermare la responsabilità del D'AN AN.
Nella sentenza infatti, i giudici si sarebbero semplicemente limitati a riportare un elenco di intercettazioni, senza indicare gli elementi in base ai quali sarebbe stata ritenuta sussistente la responsabilità del ricorrente.
Lo stesso ragionamento potrebbe essere fatto in ordine alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, riprese acriticamente dalla Corte in assenza di qualsivoglia motivazione. b) Violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in ordine al calcolo della pena.
Secondo il ricorrente, il calcolo della pena sarebbe privo di motivazione sul merito, ma presenterebbe solo clausole di stile. Osserva la Corte che entrambi i motivi sono manifestamente infondati. I giudici di merito hanno adeguatamente motivato su tutti i punti oggetto del ricorso.
Con riferimento al primo motivo i giudici di merito hanno ritenuto come in base alle intercettazioni ambientali sia stato ricostruito un quadro complessivo di coerenti elementi di colpevolezza a carico del ricorrente, da cui sono state tratte coerenti conclusioni in ordine alla responsabilità dello stesso, esenti da censure logico - giuridiche (p. 120 - 126 ss). La natura illecita dei legami tra il D'AN AN e gli interlocutori concorrenti nell'attività delinquenziale;
il contesto in cui lo stesso operava, chiaramente caratterizzato e interessato allo spaccio di sostanze stupefacenti;
il linguaggio criptico utilizzato dal ricorrente nelle sue conversazioni;
l'oggetto delle stesse conversazioni, comunque decifrabile e riferibile a traffici illeciti di sostanze stupefacenti, fino a 10,00 kg., sono tutti elementi che contribuiscono a ritenere le valutazioni operate dai giudici di merito esenti da censure logico - giuridiche. Ad ulteriore sostegno di tali conclusioni devono aggiungersi anche le dichiarazioni, valutate attendibili, di due collaboratori di giustizia, AF e IS AR che individuano nel D'AN AN un soggetto dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, con l'indicazione ulteriore che lo stesso, tra l'altro, faceva parte del clan mafioso dei cd. "carcagnusi", riconducibile alla famiglia dei Mazzei.
Questo quadro probatorio, correttamente, secondo la Corte ha giustificato l'applicazione dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 7, anche sulla scorta di precedenti condanne riportate dal D'AN AN, per i reati di associazione mafiosa. Per quanto riguarda il secondo motivo deve rilevarsi la genericità dello stesso e comunque la sua completa infondatezza, non rilevandosi alcun elemento di erroneità rispetto ai criteri di dosimetria adottati e del calcolo eseguito.
IO. Di AU MA ricorre avverso la sentenza, in data 26.10.2012, della Corte di appello di Catania, con la quale è stata confermata la condanna in primo grado e il ricorrente condannato alla pena di anni 6 mesi 4 di reclusione per il reato di estorsione ed altro. Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato il ricorrente deduce:
Con riferimento al reato di estorsione in danno della "Automercato Italia s.r.l." di PA IN (capo P):
a) Vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) in relazione all'art. 546 c.p.p., lett. e), art. 603 c.p.p. e art. 192 c.p.p.. Il ricorrente contesta il fatto che la sentenza di secondo grado, al pari di quella del giudice di primo grado, avrebbe affermato la sua responsabilità solo sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia NI IU e IS AR, senza procedere ad un riesame della persona offesa PA IN e, più in generale, alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta dalla difesa.
La Corte, quindi, avrebbe fatto proprie le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado, ignorando la eccepita contraddittorietà delle dichiarazioni rilasciate dai "pentiti", per ciò che concerne la ricostruzione dei fatti relativi all'episodio di estorsione di una Mercedes, per il quale il Di AU MA è stato condannato. Oltre la dedotta inattendibilità dei collaboratori di giustizia, e a riprova della estraneità del ricorrente al fatto addebitatogli, dovevano essere correttamente valutate le dichiarazioni della persona offesa la quale, pur riconoscendo nel Di AU MA l'intestatario della Mercedes, nulla avrebbe affermato circa la sua partecipazione alla condotta estorsiva;
inoltre il ON, dipendente del PA IN, avrebbe riconosciuto nell'odierno ricorrente il destinatario della fattura relativa all'autovettura, circostanza che dimostrerebbe l'avvenuto pagamento ed avrebbe dovuto escludere in radice la sussistenza dell'attività estorsiva.
La Corte non avrebbe vagliato tali censure, ne' avrebbe fornito una motivazione convincente e logicamente sostenibile in grado di giustificare l'affermazione di colpevolezza;
anzi, secondo il ragionamento dei giudici, le accuse mosse dalla persona offesa in merito alle estorsioni subite sarebbero riferibili al Di AU MA per il solo fatto che questo era l'intestatario della vettura. A nulla rileverebbe poi, secondo il giudizio della Corte, la circostanza che il Tribunale del Riesame e la Suprema Corte di Cassazione (in circostanze differenti e per differenti capi di imputazione, rispettivamente capo P e capo P1) avevano precedentemente annullato i provvedimenti di custodia cautelare a carico del Di AU MA, non ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza;
In relazione al delitto di cui agli artt. 81 c.p.v. e 110 c.p., art.112 c.p., n. 1, D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, comma 2 e L.
203 n. del 1991, art. 7 (capo P1), il ricorrente deduce:
a) Vizio di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e) in relazione all'art. 546 c.p.p., lett. e), artt. 603 e 192 c.p.p.. Secondo il ricorrente, il Giudice di Appello lo avrebbe erroneamente ritenuto il responsabile in ordine a questo capo di imputazione, muovendo dal fatto storico dell'intestazione della vettura in suo favore, dato in realtà contrastante con la realtà dei fatti sia in base alle dichiarazioni della persona offesa, che del suo dipendente. Nè tale circostanza potrebbe essere desunta dall'intestazione, valutata come fittizia dalla Corte, da cui sarebbe conseguita la ritenuta qualità di concorrente del Di AU MA nel favorire l'attività del NI IU e del clan mafioso facente capo al medesimo, secondo quanto ipotizzato nel capo P1 di imputazione. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. La Corte ha ampiamente rivalutato la posizione del ricorrente sulla base degli elementi posti a sostegno del ricorso, e le sue valutazioni appaiono esenti da censure logico giuridiche per quanto riguarda il coinvolgimento nel concorso nell'estorsione in danno del titolare dell'autosalone, in base al fatto materiale dell'avvenuta intestazione della Mercedes, in forza delle richiamate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle stesse affermazioni del NI IU (v. pag. 129 della sentenza impugnata).
Per quanto riguarda la sussistenza del reato di cui al D.L. 8 giugno 1992, art. 12 quinquies, comma 1 n. 306 conv. nella L. 7 agosto 1992, n. 356 la Corte concorda con i principi di diritto applicati nel caso in esame. Infatti il delitto previsto dal D.L. 8 giugno 1992 n. 306, art. 12 quinquies, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356, integra una fattispecie a "concorso necessario"
caratterizzata dalla necessità del dolo specifico, che può essere commessa anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione ed ancor prima che il relativo procedimento sia iniziato. (Sez. 2^, n. 45 del 24/11/2011 - dep. 04/01/2012, P. e altro, Rv. 251750). In questo senso l'oggetto giuridico del delitto di trasferimento fraudolento di valori, previsto dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinques (conv. in L. n. 356 del 1992) deve essere individuato nell'interesse ad evitare la sottrazione di patrimoni anche solo potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, sicché la concreta emanazione di queste ultime (o la pendenza del relativo procedimento) non integra l'elemento materiale del reato ne' una condizione oggettiva di punibilità, ma può costituire mero indice sintomatico (possibile, ma non indispensabile) di eventuali finalità elusive sottese a trasferimenti fraudolenti o ad intestazioni fittizie di denaro, beni o altre utilità, che connotano il dolo specifico richiesto. (Sez. 6^, n. 27666 del 04/07/2011 - dep. 14/07/2011, Barbieri e altri, Rv. 250356).
Anche in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n.203 del 1991, art. 7 appare corretto il riferimento al principio di diritto secondo cui la circostanza aggravante del metodo mafioso, di cui D.L. n. 152 del 1991, al art. 7 conv. nella L. n. 203 del 1991, può trovare applicazione anche in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori (D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies conv. in L. n. 356 del 1992), quando si tratti di condotte funzionali a favorire l'operatività di un sodalizio di stampo mafioso in quanto strumentali a sottrarre i beni e le attività illecitamente accumulate dall'associazione a misure ablatorie. (Sez. 1^, n. 21256 del 05/04/2011 - dep. 26/05/2011, Iaria, Rv. 250240);
l'applicazione del principio appare coerente con le valutazioni espresse dai giudici di merito a pag. 159 della sentenza di primo grado e a alle pag. 130,131 della sentenza d'appello. 11. SI ZO ricorre avverso la sentenza, in data 26.10.2012, della Corte di appello di Catania, con la quale è stato condannato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato il ricorrente deduce:
a) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Secondo il ricorrente la Corte non avrebbe dato contezza del ruolo effettivamente svolto dalla sua persona ne' avrebbe motivato adeguatamente sul punto.
b) Violazione di legge processuale penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all'art. 192 c.p.p., commi 2 e 3. Secondo il ricorrente il contenuto delle dichiarazioni intercettate sulle utenze di altri coimputati su cui è stata fondata la valutazione di colpevolezza nei suoi confronti non troverebbero elementi di riscontro tali da attribuire alle suddette dichiarazioni il valore di prova.
c) Violazione di legge processuale penale ex art. 606, comma 1, lett. c) in relazione all'art. 9 c.p.p.. Il ricorrente sottolinea altresì l'incompetenza del giudice di primo grado, posto che i fatti a lui contestati si sarebbero verificati nel circondario del Tribunale di Nocera Superiore.
Tutti i motivi sono manifestamente infondati. La responsabilità dell'SI ZO è oggetto di una valutazione esente da censure logico - giuridiche e ampiamente supportata dagli elementi riconducibili al contenuto delle intercettazioni telefoniche, operate sulle utenze di altri coimputati, SC NA e AR MA. L'analisi compiuta dai giudici di merito appare coerente con le valutazioni finali e non comporta elementi di contraddittorietà anche in relazione al procedimento relativo all'identificazione dell'SI ZO, quale soggetto nei traffici illeciti oggetto delle conversazioni (v. pagg. 131 - 138 della sentenza d'appello) e per quanto riguarda l'esclusione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 (v. pag. 137 della sentenza d'appello).
Per quanto riguarda l'eccezione relativa alla incompetenza deve rilevarsi che, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, l'eccezione di incompetenza territoriale è proponibile "in limine" al giudizio abbreviato non preceduto dall'udienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo venga instaurato nella stessa udienza, l'incidente di competenza può essere sollevato, sempre "in limine" a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare. (In motivazione la Corte ha precisato che, pur in assenza nel giudizio speciale di una fase dedicata alla soluzione delle questioni preliminari, l'eccezione può essere proposta in quella dedicata alla verifica della costituzione delle parti). (Sez. U, n. 27996 del 29/03/2012 - dep. 13/07/2012, Forcelli, Rv. 252612). Pertanto anche questo motivo di ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.
12. SC IN ricorre avverso la sentenza, in data 26.10.2012, della Corte di Appello di Catania, che ha confermato la sentenza di primo grado e condannato il ricorrente alla pena di anni 3 mesi 6 di reclusione ed Euro 600,00 di multa per i reati di rissa aggravata, lesioni personali e detenzione di armi da fuoco e clandestine. Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato il ricorrente deduce:
a) Violazione di legge processuale penale e mancanza di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 125, comma 3 e art. 192 c.p.p., commi 1, 2 e 3. Secondo il ricorrente la decisione della Corte di Appello sarebbe priva di un'adeguata motivazione in base alla circostanza che l'affermazione di responsabilità si fonderebbe su un travisamento del fatto e delle risultanze processuali.
La responsabilità dell'imputato sarebbe stata ritenuta sulla base delle dichiarazioni rese da tre collaboratori di giustizia che, tuttavia, non potrebbero considerarsi attendibili, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di Appello.
Il IS AR avrebbe riportato dichiarazioni di terzi poiché non sarebbe stato materialmente presente durante la rissa;
la versione dell'NS non si concilierebbe con quella del NI IU e, peraltro, non potrebbe ritenersi affidabile dal momento che nemmeno quest'ultimo sarebbe stato presente al fatto;
inoltre dovrebbero essere tenuti presente i sentimenti di astio nutriti da quest'ultimo nei confronti del ricorrente.
Tali elementi, inoltre, erano già stati oggetto di valutazione da parte del Tribunale del Riesame di Catania che, valutando insussistenti i gravi indizi di colpevolezza, aveva annullato la misura cautelare nei confronti del ricorrente per lo stesso fatto reato.
b) Violazione di legge penale e mancanza e o illogicità di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e art. 125 c.p.p., comma 3. Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente giudicato sussistente l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e art. 125 c.p.p., comma 3 in virtù di un'espressione ("siamo quelli del canapicchio") utilizzata in presenza del NI IU, e valutata come manifestazione di appartenenza all'organizzazione mafiosa a lui facente capo.
Anche in questo caso, il ragionamento compiuto dalla Corte sarebbe destituito di fondamento, posto che il riferimento al quartiere di provenienza e alla presenza del NI IU non potrebbe automaticamente far desumere l'appartenenza al clan. c) Violazione legge penale e mancanza e o illogicità di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 99 c.p. e all'art. 125 c.p.p., comma 3.
La Corte non avrebbe sufficientemente motivato in ordine alla richiesta di esclusione della recidiva: la modestia dei precedenti penali e l'occasionalità del fatto per il quale si è proceduto avrebbero dovuto essere tenuti in considerazione e portare all'esclusione della recidiva.
d) Violazione di legge penale e mancanza e o illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli art. 62 bis c.p. e art. 125 c.p.p., comma 3. Mancherebbe del tutto una motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Osserva la Corte che il ricorso è infondato e deve essere rigettato. I primi due motivi riportano una serie di richieste di rivalutazione dei fatti oggetto dei giudizi di primo e secondo grado, proponendo una valutazione alternativa dei fatti di causa. Tale attività non è consentita nel giudizio di legittimità, quando le valutazioni espresse dai giudici di merito sono esenti da censure logico giuridiche e comunque non sono abnormi (v. pag. 145, 146, 147 della sentenza d'appello).
Per quanto riguarda le censure motivazionali in ordine ai capi c) e d), in relazione alla contestata recidiva la Corte ha dato atto del motivo di ricorso, ma, essendo la recidiva contestata di natura obbligatoria, correttamente ha ritenuto che l'applicazione della stessa non doveva essere motivata, essendo la disciplina prevista ex art. 99 c.p., comma 5 con riferimento all'art. 7 in forza del disposto dell'art. 407, comma 2, lett. a) n.
3. Le ragioni che giustificano l'applicazione della recidiva, rendono a contrario implicitamente manifeste le ragioni che hanno portato al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
12. DI OT ricorre avverso la sentenza, in data 26.10.2012, della Corte di Appello di Catania che ha condannato il ricorrente alla pena di anni 6 mesi 6 di reclusione ed Euro 1200,00 di multa per i reati di estorsione, trasferimento fraudolento di valori e rissa, di cui ai capi P, P1 e S.
Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato il ricorrente deduce:
a) Insufficienza della motivazione e inosservanza della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 533 c.p.p., comma 1. A parere del ricorrente la colpevolezza non sarebbe stata provata "al di là di ogni ragionevole dubbio": l'asse probatorio non sarebbe di per sè idoneo a confermare che lo DI OT abbia agito con l'intenzione di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno e che, con la sua presenza, possa aver rafforzato l'azione estorsiva posta in essere, integrando così, oltre al reato di estorsione e di trasferimento fraudolento di valori, anche l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. b) Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione alle ipotesi delittuose di cui ai capi P e P1. Il ricorrente lamenta un'ontologica incompatibilità tra le due ipotesi delittuose: Secondo il ricorrente se grazie all'intestazione alla sua persona dell'autovettura estorta lo DI OT avrebbe procurato un vantaggio economico al NI IU, garantendogli la disponibilità del mezzo, in violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale a cui era sottoposto, lo stesso vantaggio, pertanto, non avrebbe dovuto essere considerato in via autonoma sì da ritenere integrata anche la fattispecie di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies. Ad avvalorare tale tesi concorrerebbe anche l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catania che ha annullato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere a carico dello DI OT in relazione al capo P1, giudicando che vi fosse incompatibilità tra le citate norme.
Osserva la Corte che le censure proposte non possono essere accolte perché generiche e comunque manifestamente infondate o infondate: il ricorrente non fa alcun specifico riferimento ai punti della sentenza dai quali dovrebbe rilevarsi che la condanna per i reati contestati è stata pronunciata in violazione del principio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio". La critica svolta nei confronti delle valutazioni dei giudici secondo grado non affronta minimamente l'ampio compendio probatorio con cui gli stessi si sono confrontati per confermare il giudizio di responsabilità a suo carico (v. pagg. 148 - 153 della sentenza d'appello) e comunque propone una valutazione dei fatti alternativa inammissibile in questa sede proprio perché il ragionamento dei giudici d'appello non è abnorme. Peraltro, ritiene il collegio che nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non può essere riproposta - ferma restando la sua deducibilità o rilevabilità "ex officio" in ogni stato e grado del procedimento - una questione che aveva formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici, come è avvenuto nel caso di specie. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, ultima parte". (Cass. pen., sez. 6, 25.1.94, Paolicelli,
197748).
Per quanto riguarda la possibile configurazione anche del reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies si rinvia alle considerazioni già svolte in relazione ai motivi dedotti dal Di AU MA, che giustificano le conclusioni cui sono pervenuti entrambi i giudici di merito (v. pag. 151 e 152 della sentenza d'appello), insieme alla possibile attribuibilita del reato di estorsione.
c) Violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'aggravante di cui alla L.n. 203 del 1991, art.
7. L'espressione "siamo quelli del canalicchio",
unitamente alla presenza del NI IU, non sarebbe di per sè idonea a comprovare l'appartenenza al clan mafioso, posto che nel quartiere menzionato non esisterebbero cosche e quindi, la frase sarebbe priva di qualsiasi carica intimidatrice.
Osserva la Corte che con questa censura si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d'appello con motivazioni congrue ed esaustive (v. in particolare pag. 151 e 152 della sentenza d'appello), previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti. Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794). d) Difetto di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'art. 62 bis c.p. e all'applicata recidiva. Osserva la Corte che il richiamo integrale alla sentenza di primo grado, e quindi alle motivazioni sul punto contenute nella stessa, unitamente alla valutazione critica del percorso di responsabilità operato dai giudici d'appello, contengono una chiara, seppur implicita valutazione del giudizio in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla ritenuta sussistenza della recidiva. Tali considerazioni portano al rigetto del motivo. 13. ER NI e AR MA ricorrono, con un unico ricorso, avverso la sentenza, in data 26.10.2012, della Corte di Appello di Catania che, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato i predetti rispettivamente alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 18000,00 di multa e anni 4 mesi 4 di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato i ricorrenti deducono:
a) Violazione di legge e inosservanza di norme processuali penali ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) in relazione all'incompetenza territoriale del G.i.p. del Tribunale di Catania.
Secondo i ricorrenti, la Corte di Appello avrebbe erroneamente confermato la competenza territoriale in capo al G.i.p. del Tribunale di Catania, posto che i due coimputati non sarebbero coinvolti nell'attività contestata nel capo D) di imputazione attribuibile allo SC NA, in base al quale è stato poi determinato lo spostamento di competenza. Pertanto, la competenza doveva essere radicata presso il Tribunale di Nocera Inferiore, dal momento che i fatti contestati sarebbero stati commessi a Sarno e Angri. Osserva la Corte che il motivo è manifestamente infondato. La questione della competenza viene affrontata a pag. 155 della sentenza d'appello. La Corte giustifica l'attribuzione della competenza al G.i.p. di Catania sulla base del fatto che il reato contestato al ER NI è stato sì commesso nel territorio di Sarno e Angri, ma è connesso con un altro reato, contestato allo SC NA e commesso nel territorio di Catania. Pertanto, la Corte ha ritenuto che, in questo caso, dovesse trovare applicazione l'art. 16 c.p.p. e, nello specifico, data la pari gravità dei fatti, il criterio del "reato commesso per primo", che sarebbe quello di cui al capo D) contestato allo SC NA. Appare dunque corretta l'applicazione dei principi di diritto secondo i quali la competenza per territorio nell'ipotesi di reati connessi si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili (Sez. 1^, n. 11047 del 24/02/2010 - dep. 23/03/2010, Confl., comp. in proc. Guida e altri, Rv. 246782), con la precisazione che la comparazione dei reati sotto il profilo della gravità, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, va effettuata con riguardo esclusivo alle sanzioni edittali, restando priva di rilevanza, nel caso che queste si equivalgano, la maggiore o minore entità del danno in concreto provocato dalle singole condotte criminose. (Sez. 2^, n. 39756 del 05/10/2011 - dep. 04/11/2011, Ciancimino e altri, Rv. 251190). Nel caso di specie, poiché i reati connessi erano di pari gravità correttamente è stato individuato il criterio alternativo del reato commesso per primo (v. pag. 155 della richiamata sentenza d'appello).
b) Violazione di legge ed assenza e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'identificazione del ER NI. L'identificazione del ER NI come protagonista "indiretto" di una conversazione telefonica, riconosciuto tanto dal giudice di primo grado, quanto da quello di secondo grado, non sarebbe corretta, posto che una differente lettura della stessa conversazione avrebbe escluso qualsivoglia riferimento all'imputato.
La lettura alternativa della conversazione telefonica proposta dal ricorrente è assolutamente infondata in quanto non è in grado di scardinare la ricostruzione logica compiuta dalla Corte di Appello, che ha individuato nel ER NI il soggetto cui si fa riferimento con l'appellativo KI, (si veda pag. 155 della sentenza d'appello, in cui si afferma come l'identificazione dell'imputato quale utilizzatore dell'utenza intercettata si fondi non solo su una specifica conversazione captata in data 2/9/2006, ma anche sul rapporto di convivenza che lega il ER NI alla AR MA).
Oltre questi elementi, sono stati correttamente valutati ai fini dell'affermazione della responsabilità penale del ricorrente, l'accertato svolgimento di attività di illecita detenzione di sostanze stupefacenti che risulta, oltre che dal contenuto di numerose conversazioni (nelle quali si utilizza un linguaggio criptico ma che logicamente viene riportato all'attività di traffico di sostanze stupefacenti), anche dalle successive ammissioni della AR MA relativamente agli addebiti mossi nei suoi confronti, e da quelle parziali dello SC NA (v. pag. 153,154 della sentenza d'appello).
c) Violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 133 c.p.. La Corte avrebbe fatto un erroneo utilizzo dei criteri di dosimetria della pena previsti dall'art. 133 c.p. con riferimento alla concessione delle attenuanti generiche.
L'ultimo motivo di doglianza è assolutamente generico. Anche se con una sintetica motivazione, la Corte ha mostrato di aver considerato, nella quantificazione della pena, gli elementi probatori a carico degli imputati e i criteri previsti dal citato articolo (v. pag. 158 e 159 della sentenza d'appello).
14. CO ES ricorre avverso la sentenza, in data 26.10.2012, della Corte di Appello di Catania, con la quale è stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato il ricorrente deduce:
a) Inosservanza della legge processuale penale e mancanza e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e). Il ricorrente censura la conferma della condanna per il capo B1) in quanto il percorso argomentativo della Corte si sarebbe dimostrato illogico e carente, avendo ancorato la responsabilità del prevenuto su intercettazioni telefoniche ritenute prive di rilevanza probatoria.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte le intercettazioni, infatti, non avrebbero provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, lo svolgimento da parte dell'imputato di un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti;
al più risulterebbe, invece, l'attitudine a comprare le sostanze esclusivamente per uso personale. Una simile conclusione sarebbe suffragata anche dagli esiti di un sequestro effettuato presso l'abitazione del ricorrente, che avrebbe portato al rinvenimento di un quantitativo minimo di droga.
b) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Secondo il ricorrente l'esiguo quantitativo rinvenuto a seguito del sequestro avrebbe dovuto riportare la fattispecie contestata nell'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Inoltre, viene censurata la circostanza secondo cui, il riconoscimento delle attenuanti generiche a favore del CO ES non abbia determinato una riduzione della pena nella sua massima estensione.
Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente propone una valutazione alternativa dei fatti, non proponibile in questa sede in quanto il ragionamento dei giudici di merito appare esente da censure logico giuridiche. Osserva la Corte che il ragionamento dei giudici di merito affronta un percorso argomentativo che evidenzia come le conversazioni intercettate abbiano chiaramente dimostrato come tutti gli imputati (relativamente al capo di imputazione B1) detenessero sostanze stupefacenti e che il quantitativo fosse tale da escludere che potesse essere utilizzato solo per uso personale. Inoltre, il quantitativo non modico di stupefacenti detenuti, unitamente alla presenza di numerosi strumenti atti al confezionamento delle sostanze stupefacenti e al raffronto con le capacità economiche degli imputati, ha fatto escludere correttamente sia la prospettata possibilità dell'"uso personale", sia, l'applicazione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5 (v. pagg. 113 e ss, in particolare 117, della sentenza d'appello). In questo caso dunque ha trovato applicazione il principio di diritto secondo il quale la condanna al là di ogni ragionevole dubbio implica, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa. (Cass., Sez. 4^, Sentenza n. 48320 del 12/11/2009 Ud. (dep. 17/12/2009 ) Rv. 245879; Cass., Sez. 4^, Sentenza n. 30862 del 17/06/2011 Ud. (dep. 03/08/2011) Rv. 250903).
15. AR UI IN ricorre avverso la sentenza, in data 26.10.2012, della Corte di Appello di Catania, che ha confermato la pronuncia di primo grado e ha condannato il ricorrente alla pena di anni 7 mesi 8 di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa per i reati di estorsione ed altro.
Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato il ricorrente deduce:
a) Violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), ed e) in relazione all'art. 629 c.p., artt. 192 e 546 c.p.p.. Il ricorrente lamenta che vi sarebbe stato un difetto di motivazione, anche per travisamento della prova, con riferimento alla ritenuta sua partecipazione all'attività estorsiva in danno dei titolari (PA IN) dell'autosalone.
La censura è manifestante infondata e fa riferimento a valutazioni di fatto inammissibili in questa sede. Il ragionamento sviluppato dai giudici di merito appare esente da censure logico - giuridiche (si veda il riferimento agli elementi probatori raccolti, in grado di dare concretezza alla ritenuta sussistenza delle condotte intimidatorie poste in essere dal AR UI IN:
violenze e minacce ai danni del PA IN, titolare dell'autosalone, finalizzate a costringere la persona offesa a consegnare autovetture in assenza di pagamento del c.d. "pizzo", le dichiarazioni della persona offesa, che ha riconosciuto nel AR UI IN uno dei soggetti che, insieme ad altri, si è presentato all'autosalone e lo ha "accerchiato" concretizzando l'estorsione; le dichiarazioni della dipendente del PA IN, che ha testimoniato come non fosse prassi dell'autosalone quella di accettare assegni post datati, come invece è avvenuto nel caso di specie;
le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NI IU e IS AR.
b) Violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, artt. 192 e 546 c.p.p.. Il ricorrente sostiene che vi sarebbe incompatibilità tra l'attività illecita posta in essere dal AR UI IN, quale membro di un sodalizio criminale, e l'ipotizzata condotta finalizzata ad occultare la reale intestazione del bene. Osserva la Corte che in effetti la sentenza impugnata sul punto appare priva di una, anche sintetica, motivazione La difesa ha riproposto il richiamo alle argomentazioni del Tribunale del Riesame di Catania che aveva annullato l'ordinanza cautelare disposta relativamente al capo di imputazione in questione, sostenendo che vi fosse incompatibilità con il reato di estorsione parimenti contestato. L'assenza di qualsiasi risposta alla deduzione difensiva concretizza in questo caso il vizio di carenza motivazionale e comporta l'annullamento con rinvio sul punto del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania.
c) Violazione art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 588 c.p., artt. 192 e 546 c.p.p.. Secondo il ricorrente mancherebbe una sufficiente motivazione in merito alla ricorrenza del reato di rissa contestato al ricorrente:
la Corte si sarebbe limitata a riproporre le argomentazioni formulate dal giudice di primo grado.
Osserva la Corte che la censura è assolutamente generica ed aspecifica e pertanto manifestamente infondata. Anche su questo punto la sentenza appare congruamente motivata e il ragionamento dei giudici di merito è esente da censure logico giuridiche (si veda il riferimento alle modalità di partecipazione alla rissa, da parte del AR UI IN provata da: fotogrammi estrapolati dalle immagini riprese dalla telecamera a circuito chiuso;
dichiarazioni di collaboratori di giustizia che attestano tutte la presenza del ricorrente).
16. AI LE IU ricorre avverso la sentenza, in data 26.10.2012, della Corte di Appello di Catania, che ha condannato il ricorrente alla pena di anni 6 mesi 6 di reclusione ed Euro 1200,00 di multa per i reati di estorsione, aggravato ai sensi dell'art.7 203/91, favoreggiamento e rissa.
Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato il ricorrente deduce:
a) Mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione rispetto agli esiti delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ex art. 606, comma 1, lett. e) in relazione ai capi P), R), S).
In relazione al reato di estorsione (capo P), il ricorrente deduce che la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto di una serie di elementi quali le testimonianze dei dipendenti del PA IN, in base alle quali risulterebbe che i veicoli erano stati pagati, sebbene alcuni con assegni post datati;
inoltre non sarebbe stata correttamente analizzata la posizione del PA IN il quale, al contrario di quanto ritenuto dai giudici, avrebbe avuto la possibilità di resistere all'estorsione.
Sulla base di queste premesse, la responsabilità del AI LE IU doveva essere esclusa anche in forza del contenuto delle intercettazioni ambientali, dalle quali emergerebbe la volontà del ricorrente di trovare il denaro per il pagamento delle vetture.
Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, inoltre, non potrebbero ritenersi pienamente affidabili in quanto discordanti e, comunque, in particolare il NI IU avrebbe riferito che il AI LE IU sarebbe stato presente solo al momento della consegna delle vetture (aprile 2007), e quindi molto dopo l'inizio dell'attività estorsiva, databile intorno al 2004. Con riferimento al reato di favoreggiamento, il ricorrente deduce che mancherebbero i presupposti per la sua configurazione, in considerazione del fatto che non sarebbe stata raggiunta la prova in ordine alla consapevolezza in capo al AI LE IU della posizione giuridica del NI IU, sottoposto a misura di prevenzione e di sorveglianza speciale, esclusa la valorizzazione formale del legame di parentela esistente tra i due.
Il ricorrente contesta poi la fondatezza dell'affermazione della sua responsabilità per il reato di rissa alla luce del fatto che dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia risulterebbe che egli non era presente all'episodio; tale assunto troverebbe riscontro nelle immagini di videosorveglianza.
La Corte, tuttavia, non avrebbe tenuto conto di tali elementi, valorizzando le dichiarazioni di una testimone dal contenuto equivoco e non determinante.
b) Inosservanza o erronea applicazione di legge penale o altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b) con riferimento agli artt. 629 e 610 c.p.. c) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b), con riferimento all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. La Corte avrebbe errato nel ritenere sussistente l'aggravante, con riferimento a tutti i capi di imputazione per i quali è intervenuta la condanna.
Quanto al capo P), l'aggravante avrebbe dovuto essere esclusa posto che non sarebbe stato dimostrato che il AI LE IU abbia favorito alcun clan, semmai il proprio datore di lavoro, per quanto questo fosse esponente di una nota famiglia mafiosa.
In merito alla condanna per favoreggiamento, capo R) varrebbero le medesime considerazioni esposte per il precedente capo. Da ultimo, per l'episodio della rissa, non potrebbe ritenersi integrata l'aggravante solo per l'utilizzo dell'espressione "siamo quelli del canalicchio", non essendo stato dimostrato che una simile affermazione sia stata pronunciata allo scopo di incutere timore o soggezione.
Alla luce di quanto dedotto nel primo motivo del presente ricorso, e segnatamente alla circostanza secondo cui non vi sarebbe prova che le auto non siano state pagate, in caso di condanna, la condotta dell'imputato avrebbe dovuto, al più, essere ascritta alla fattispecie di cui all'art. 610 c.p.. Osserva la Corte che le censure relative alla sussistenza del reato di estorsione contenute nella lett. a) e nella lett. b) dei motivi di impugnazione devono essere trattate congiuntamente. A parere della Corte questa parte dei motivi deve ritenersi infondata. Infatti il richiamo all'applicabilità nel caso in esame della fattispecie criminosa di cui all'art. 610 c.p. comporta l'applicazione dei consolidati principi di diritto in base ai quali il delitto di estorsione costituisce un titolo specifico di violenza privata differenziandosi da questo, di cui presenta tutti i requisiti, soltanto per l'elemento dell'ingiusto profitto con danno altrui che nell'estorsione costituisce lo scopo caratteristico dell'azione ed il momento consumativo del reato (Cass., Sez. 1^, Sentenza n. 679 del 07/11/1989 Ud. (dep. 18/01/1990) Rv. 183100), con la conseguenza che qualora il mezzo usato per indurre taluno ad emettere una manifestazione di volontà negoziale sia obiettivamente antigiuridico, come nell'ipotesi di uso di minacce, il vantaggio patrimoniale avuto di mira dall'agente si considera sempre ingiusto e, quindi, è ipotizzabile il reato di estorsione e non semplicemente quello di violenza privata;
sulla base di queste premesse è stato ancora più precisamente sottolineato che è configurabile il delitto di estorsione e non quello di violenza privata, nel caso in cui l'agente, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, faccia uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa che gli procuri un danno economico. (Sez. 2^, n. 5668 del 15/01/2013 - dep. 05/02/2013, Levak, Rv. 255242). Tali principi sono stati correttamente applicati nella vicenda in esame dove gli estremi del reato contestato, così come parametrati in giurisprudenza hanno trovato pieno riscontro nelle acquisizioni probatorie (si veda il riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, che ha riconosciuto nel AI LE IU uno dei partecipanti all'episodio in cui avvennero le consegne delle due autovettura, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, pag. 167 e 168 della sentenza d'appello). Le altre censure formulate in relazioni agli altri reati di favoreggiamento e rissa e in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 devono ritenersi, invece, manifestamente infondate.
Rileva la Corte che in apparenza si deduce un complessivo vizio della motivazione ma, in realtà, si prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente;
si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità (Cass. sez. 4^, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n 12/2000, Jakani, rv 216260), come emerge dal riferimento alla puntuale deposizione dei testi (si vedano per il reato di rissa la testimonianza di AS IL e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NI IU, NS e IS AR e alla ricostruzione dello svolgimento dei fatti pacificamente accertati, nonché per la sussistenza dell'aggravante di cui alla L. 203 n. 1991, art. 7 la portata intimidatoria, nella sua concretezza ed effettività, della frase "siamo quelli del Canalicchio", in ordine alla quale vengono riproposte altresì anche le considerazioni fatte in precedenza, (vedi pagg. 168 -170 della sentenza d'appello.
Le stesse considerazioni, mutatis mutandis, devono essere fatte in ordine alle censure proposte avverso la declaratoria di responsabilità in ordine al reato di favoreggiamento ( si veda in particolare l'ampio riferimento alla vicenda che ha visto protagonista il NI IU e il vincolo che legava il ricorrente al NI IU medesimo (v. pagg. 167, 168 della sentenza impugnata).
d) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. B), con riferimento all'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n.
7. Relativamente al delitto di estorsione (capo P), il ricorrente sostiene che la Corte avrebbe errato nel giudicare sussistente l'aggravante, alla luce del fatto che il danno eventualmente arrecato alla persona offesa sarebbe di lieve entità, anche in considerazione delle capacità economiche del PA IN, noto imprenditore di successo.
e) Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti e sulla recidiva, ovvero nel caso di esclusione dell'aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 con giudizio di prevalenza, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
La Corte avrebbe escluso l'applicazione delle attenuanti generiche senza fornire ragioni condivisibili in merito.
Per quanto riguarda le censure concernenti il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto per quanto riguarda il reato di estorsione e delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti, la Corte ritiene sussistente il vizio della genericità dei motivi. La sintetica esposizione delle ragioni che hanno portato all'esclusione delle attenuanti richieste è stata seppur sinteticamente esposta nella sentenza impugnata dove è evidenziata l'assoluta incompatibilità della gravità del fatto e della personalità del prevenuto con la concessione delle attenuanti invocate (si veda sul punto il riferimento contenuto nella pag. 170). 17. IN RE ricorre avverso la sentenza, in data 26.10.2012, della Corte di Appello di Catania, con la quale è stato condannato alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa in relazione al reato di cui sub B1), in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato il ricorrente deduce:
a) Violazione di legge processuale penale ex art. 606, comma 1, lett. c) per inutilizzabilità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni.
Secondo il ricorrente il decreto di autorizzazione emesso dal g.i.p. in data 7/09/2006 n. 51 sub O relativo all'attività di intercettazione, e sul cui contenuto si è fondata l'affermazione di responsabilità del AS IO, sarebbe privo delle motivazioni richieste dalla legge.
Invero, nello stesso vi sarebbe esclusivamente un generico riferimento alla richiesta del pubblico ministero, che a sua volta riproporrebbe la motivazione contenuta nella richiesta trasmessa dal reparto dei C.C. Comando provinciale di Catania, e sarebbe pertanto priva dei presupposti richiesti dalla legge. La stessa valutazione dovrebbe essere fatta con riferimento ai successivi decreti di proroga.
Osserva la Corte che il motivo è manifestamente infondato. I giudici di merito, affrontando la censura in via generale, prima di analizzare le posizioni di ciascuno degli imputati, hanno ritenuto non solo attendibile il contenuto delle intercettazioni telefoniche ma, in via preliminare, anche la correttezza formale e sostanziale dei decreti autorizzativi per l'attività di intercettazione telefonica. In particolare, con riferimento al decreto oggetto del ricorso, la Corte (v. p. 44) ha specificamente ritenuto che lo stesso fosse adeguatamente motivato alla luce dei parametri stabiliti dalla consolidata giurisprudenza delle stesse Sezioni Unite. Peraltro, come sottolineato dalla Corte d'appello (v. pag . 105 della sentenza impugnata) la scelta del rito abbreviato operata dalle parti, impedisce che in giudizio possano essere fatte valere eccezioni che non rientrano nel quadro delle nullità assolute e delle inutilizzabilità patologiche;
nel caso in esame, il decreto autorizzativo in questione non può considerarsi provvedimento inficiato da vizi patologici, non costituendo il presupposto per l'acquisizione di una prova oggettivamente vietata ne' acquisita in violazione dell'art. 15 Cost.. Nel caso di specie la motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni, anche se non necessariamente analitica, espressamente indicava, anche attraverso il rinvio legittimo per relationem ad altro specifico documento, oltre che il titolo del reato che ha legittimato il ricorso a tale strumento investigativo, le fonti degli elementi indiziari (che possono essere rappresentate anche da materiale probatorio non successivamente utilizzabile e destinato a rimanere all'interno delle indagini preliminari) e la loro idoneità a connotare gli indizi stessi del requisito della gravità, come richiesto dall'art. 267 c.p.p.. (v. Cass., Sez. 2^, Sentenza n. 8718 del 12/04/1996 Ud. (dep.
26/09/1996) Rv. 205870). È bene ribadire, peraltro, che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima la motivazione "per relationem" dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del P.M. ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'"iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova (Cass., Sez. 6^, Sentenza n. 46056 del 14/11/2008 Cc. (dep. 12/12/2008) Rv. 242233). b) Violazione di legge penale e mancanza di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione alla mancata configurazione del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Secondo il ricorrente la fattispecie a lui ascritta dovrebbe inquadrarsi nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5:
l'esiguo quantitativo di denaro messo a disposizione, e i dati oggettivi costituiti dall'esito delle trattative condotte, peraltro in un limitato arco temporale, comproverebbero la "lieve entità" del fatto. Sul punto la Corte non avrebbe fornito una adeguata motivazione.
Osserva la Corte che il motivo è infondato. Nel caso di specie deve trovare applicazione il consolidato principio giurisprudenziale in base al quale in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando uno di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità. (Sez. 6^, n. 39977 del 19/09/2013 - dep. 26/09/2013, Tayb, Rv. 256610), come è avvenuto nel caso in esame, in base al riferimento al contenuto delle intercettazioni telefoniche concernente l'acquisto di kg di sostanza stupefacente e la sua destinazione pacifica all'attività di spaccio, all'attività di preparazione delle nonché all'attività continuativa "professionale" profusa nell'attività criminosa (v. Pagg. 104 - 108 della sentenza d'appello);
c) Mancanza di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla statuizione della pena nel minimo edittale.
Osserva la Corte che il motivo è assolutamente infondato. La Corte d'appello ha specificamente motivato sia in ordine agli elementi che non hanno consentito il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p. da cui è derivata un corretta applicazione dei principi di dosimetria della pena (v. sent. d'appello pag. 118).
18. IT TO ricorre avverso la sentenza, in data 26.10.2012, della Corte di appello di Catania, con la quale è stato condannato alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche, per spaccio di sostanze stupefacenti. Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato il ricorrente deduce:
a) Violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, art. 530 c.p.p., comma 2, art. 441 c.p.p., commi 5 e 6, per apparenza e illogicità della motivazione della sentenza.
Il ricorrente sostiene che la motivazione sarebbe apparente, avendo la stessa riproposto i fatti esposti e le conclusioni raggiunte in primo grado. Viene contestata, altresì, l'attendibilità del contenuto delle intercettazioni dalle quali non emergerebbe la partecipazione del IT TO nella commissione del reato contestato;
il contenuto delle intercettazioni, sotto questo profilo, sarebbe stato arbitrariamente interpretato dalla Corte di merito. Osserva la corte che il ricorso è manifestamente infondato. In apparenza si deducono vizi della motivazione ma, in realtà, si prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente, ciò che non è consentito nel giudizio di legittimità;
si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità. (Cass. sez. 4^, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n 12/2000, Jakani, rv 216260), in particolare con il vaglio operato nei confronti del contenuto delle intercettazioni telefoniche, dei rapporti tra il IT TO e il AS IU, dove la natura e l'entità del traffico di sostanza stupefacente è evidente (v. pag. 178, 179, 184 della sentenza d'appello), degli esiti della perquisizione domiciliare eseguita nella sua abitazione (v. pag. 180 della sentenza d'appello), con il sequestro di una rilevante somma di denaro nascosta sotto il materasso, con i rapporti intrattenuti con il EL ND, sicuramente finalizzati al traffico di sostanza stupefacente (v. pag. 182, 183, 185 della sentenza d'appello)e con lo SC NA (v. pag. 189 della sentenza d'appello.
18. SC NA ricorre avverso la sentenza, in data 26.10.2012, della Corte di Appello di Catania, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado e il ricorrente condannato alla pena di anni 5 di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa per i reati di cessione di sostanze stupefacenti di cui ai capi D),E) e F). Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato il ricorrente deduce:
a) Contraddittorietà della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Il ricorrente ritiene che la contestazione dei reati suindicati si sarebbe fondata esclusivamente sul contenuto di alcune intercettazioni ambientali, che la Corte avrebbe riportato in motivazione in modo del tutto descrittivo senza alcun vaglio critico che tenesse conto delle censure mosse dalla difesa e in assenza di ulteriori riscontri.
Il motivo è manifestamente infondato. Rileva la Corte che in apparenza si deduce un complessivo vizio della motivazione ma, in realtà, si prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente;
si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità (Cass. sez. 4^, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n 12/2000, Jakani, rv 216260), visto il riferimento ai contenuti delle intercettazioni da cui emerge la prova "al di là di ogni ragionevole dubbio" del fatto che lo SC NA fosse impegnato nel commercio di quantitativi di droga da cedere a terze persone.
b) Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
Il ricorrente deduce che la Corte avrebbe erroneamente escluso l'applicazione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5 compiendo una valutazione parziale dei fatti, e senza tenere conto di tutti i parametri previsti per la concessione dell'attenuante; nel caso di specie, oltre alla qualità delle condizioni personali dello SC NA, soprattutto al suo stato di tossicodipendenza, determinante nella valutazione dell'intensità del dolo e dell'incidenza nel processo di formazione della sua volontà. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Nel caso di specie deve trovare applicazione il principio giurisprudenziale in base al quale in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entita" (Sez. 4^, n. 6732 del 22/12/2011 - dep. 20/02/2012, P.G. in proc. Sabatino, Rv. 251942), come è avvenuto nel caso di specie, dove la Corte d'appello ha escluso la possibilità di concedere l'attenuante richiesta in ragione del fatto che, a causa dei numerosi episodi di illecita cessione di sostanze stupefacenti (risultanti dalle intercettazioni), è emerso come lo SC NA abbia svolto attività illecita in un ampio contesto criminale dedito al traffico tanto che i reati a lui contestati connotano una grande potenzialità offensiva del fatto e la diffusibilità della condotta di spaccio (v. pag. 158 d ella sentenza d'appello).
c) Violazione di legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata diminuzione della pena ed esclusione della recidiva.
d) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 81 c.p..
Entrambi i motivi sono manifestamente infondati. Vengono reiterate le censure già proposte in appello, alle quali la Corte aveva correttamente risposto attraverso un adeguato vaglio critico ed una puntuale applicazione dei principi di dosimetria della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. e della omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche in relazione alla gravità dei fatti e al numero degli episodi delittuosi;
allo stesso modo è stata correttamente esclusa la sussistenza dell'unicità del medesimo disegno criminoso in relazione al lasso di tempo trascorso tra gli episodi di cui si chiedeva l'unificazione sotto l'istituto della continuazione. La Corte Territoriale avrebbe erroneamente escluso la continuazione sostenendo che la reiterazione di due condotte analoghe in un ristretto lasso temporale non sarebbe di per sè sufficiente a giustificare la continuazione. Lo stato di tossicodipendenza, inoltre, non avrebbe influito sulla individuazione di un medesimo progetto criminoso. D'altra parte in tema di reato continuato, a seguito della modifica dell'art. 671 c.p.p., comma 1 ad opera della L. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l'imputato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente, se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori quali a) la distanza cronologica tra i fatti criminosi;
b) le modalità della condotta;
c) la sistematicità ed abitudini programmate di vita;
d) la tipologia dei reati;
e) il bene protetto;
f) l'omogeneità delle violazioni;
g) le causali;
h) lo stato di tempo e di luogo;
i) la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza. La risposta negativa ad uno di tali parametri ha portato correttamente alla decisione oggi contestata dal ricorrente. (Cass., Sez. 2^, Sentenza n. 49844 del 03/10/2012 Ud. (dep. 21/12/2012 ) Rv. 253846).
19. SE IO ricorre avverso la sentenza, in data 26.10.2012, della Corte di Appello di Catania, che ha confermato la pronuncia di primo grado e, applicata la continuazione con il reato per il quale è intervenuta condanna con la sentenza della Corte d'appello di Catania del 22 febbraio 2008, nella misura di anni due di reclusione, ha condannato il ricorrente alla pena complessiva di anni 11 mesi 4 di reclusione per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa e tentata estorsione aggravata. Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato il ricorrente deduce:
a) Mancanza ed illogicità della motivazione con riferimento ai due capi di imputazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Con riferimento al capo M),concernente il reato associativo, la Corte avrebbe erroneamente affermato la responsabilità del SE IO, limitandosi a riproporre, con una motivazione carente ed illogica, le argomentazioni dei giudici di primo grado. In particolare il ricorrente lamenta la ritenuta attendibilità delle dichiarazioni dei tre collaboratori di giustizia, NI IU, IS AR, NS che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, non sarebbero convergenti sotto diversi profili, mostrando invece forti contraddizioni.
In relazione alla tentata estorsione poi, il ricorrente, oltre a ribadire l'inaffidabilità delle dichiarazioni sopracitate, sostiene che, allo stesso modo, non si sarebbe dovuto dare credito alle affermazioni della persona offesa ZÌ, posto che la stessa nutriva astio nei confronti del SE IO. Inoltre non sussisterebbe e non sarebbe stato dimostrato nemmeno l'elemento costitutivo del reato di estorsione, individuato nella minaccia. Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato. Nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d'appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), Nella sentenza, per entrambi i capi di imputazione, vi è una precisa ricostruzione dei fatti atta a comprovare gli addebiti mossi al ricorrente (p. 198 -202 per il capo M;
pag. 203 -204 capo N). La Corte d'appello ha inoltre motivato sull'attendibilità di tutte i soggetti esaminati e, utilizzando correttamente una motivazione per relationem, riferendosi al giudizio emesso dal giudice di primo grado, propone un percorso logico e argomentativo privo di vizi, caratterizzato comunque da una analisi critica ed una rivalutazione complessiva di tutti gli argomenti, seppur sintetica ma comunque esaustiva. 20. Alla luce delle suesposte considerazioni deve annullarsi la sentenza impugnata nei confronti di AR UI IN limitatamente al capo P1) con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio sul capo e rigettarsi nel resto il ricorso;
deve dichiarasi esecutiva la sentenza impugnata per la parte di pena residua di anni sette e mesi quattro di reclusione ed Euro 1600,00 di multa.
Deve disporsi la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata per la parte in cui invece di "AR UI IN" è indicato come "AR UC IN".
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito ex art. 130 c.p.p.. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. devono essere rigettati i ricorsi di TA IN, AL SA ES, Di AU MA, SC IN, DI OT, AI LE IU, SC NA, SE IO con conseguente condanna degli stessi al pagamento delle spesse processuali;
devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi di GA ZO, BI IM, UR GI AN, AS IO, AS IU, AS ER, ON RA, D'AN AN, SI ZO, AR MA, ER NI, CO ES, IN RE, IT TO, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento delle somme di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende. ANNOTAZIONE:
La Corte Suprema di Cassazione - Seconda Sezione Penale -con ordinanza n° 50888/14 del 26/11/2014 e depositata il 4/12/2014:"
Dispone la correzione degli errori materiali contenuti nel dispositivo della sentenza di questa Corte di cassazione n. 34523/14 pronunciata alla pubblica udienza del 16 aprile 2014 nel senso che, nella parte in cui sono indicati i nomi di ricorrenti i cui ricorsi sono stati rigettati, là dove è scritto TA RE deve leggersi ed intendersi TA IN e là dove è scritto RA LE deve leggersi ed intendersi AI LE".
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AR UI IN limitatamente al capo P1) con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio sul capo;
rigetta nel resto il ricorso;
dichiara esecutiva la sentenza impugnata per la parte di pena residua di anni sette e mesi quattro di reclusione ed Euro 1600,00 di multa. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata per la parte in cui invece di "AR UI IN" è indicato come "AR UC IN". Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito ex art. 130 cod. proc. pen. Rigetta i ricorsi di TA RE, AL SA ES, Di AU MA, SC IN, DI OT, AI LE IU, SC NA, SE IO con conseguente condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi di GA ZO, BI IM, UR GI AN, AS IO, AS IU, AS ER, ON RA, D'AN AN, SI ZO, AR MA, ER NI, CO ES, IN RE, IT TO, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento delle somme di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2014