Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/1996, n. 8718
CASS
Sentenza 12 aprile 1996

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La motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, anche se non necessariamente analitica, deve comunque espressamente indicare, oltre il titolo del reato che legittima il ricorso a tale strumento investigativo, le fonti degli elementi indiziari (che possono essere rappresentate anche da materiale probatorio non successivamente utilizzabile e destinato a rimanere all'interno delle indagini preliminari) e la loro idoneità a connotare gli indizi stessi del requisito della gravità, come richiesto dall'art. 267 cod. proc. pen.. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 271 cod. proc. pen., dei risultati delle operazioni eseguite sulla base di un provvedimento autorizzativo la cui motivazione si limitava ad indicare il titolo del reato e a dare atto dell'indispensabilità delle intercettazioni per l'ulteriore corso delle indagini, senza alcun riferimento alla fonte ed alla rilevanza degli indizi, ed ha altresì precisato che l'illegittimità del decreto si estendeva, ai sensi dell'art. 185, primo comma, cod. proc. pen., ai successivi decreti di proroga).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/1996, n. 8718
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8718
    Data del deposito : 12 aprile 1996

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