Sentenza 12 aprile 1996
Massime • 1
La motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, anche se non necessariamente analitica, deve comunque espressamente indicare, oltre il titolo del reato che legittima il ricorso a tale strumento investigativo, le fonti degli elementi indiziari (che possono essere rappresentate anche da materiale probatorio non successivamente utilizzabile e destinato a rimanere all'interno delle indagini preliminari) e la loro idoneità a connotare gli indizi stessi del requisito della gravità, come richiesto dall'art. 267 cod. proc. pen.. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 271 cod. proc. pen., dei risultati delle operazioni eseguite sulla base di un provvedimento autorizzativo la cui motivazione si limitava ad indicare il titolo del reato e a dare atto dell'indispensabilità delle intercettazioni per l'ulteriore corso delle indagini, senza alcun riferimento alla fonte ed alla rilevanza degli indizi, ed ha altresì precisato che l'illegittimità del decreto si estendeva, ai sensi dell'art. 185, primo comma, cod. proc. pen., ai successivi decreti di proroga).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/1996, n. 8718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8718 |
| Data del deposito : | 12 aprile 1996 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA D I CASSAZ IONE
Udienza pubblica SEZIONE II' PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: del 12.4.96
Dott. GIULIANI Gennaro Presidente 1. 11 ZINGALE Nicola Consigliere Sentenza
2. "1 LA GI " n. 285
3. " OR SC "
Reg. Gen. 4. " DAPELO Carlo
n. 37018/95 ha pronunciato la seguente
S EN TENZA
sul ricorso proposto dal
CORTE SHORTHA DI CASSAZIONE
1) P.G. presso la Corte di Appello di Bari
Lolezat. 2) ME ET n. il 13.1.1961 a Bari;
C
16.000 3) BE NI n. il 22.8.1955 ad Ostumi;
per i
# 26 SET 1996- 4) RI SC n. il 6.8.1959 a Bari;
IL CANCELLIERE
5) AP NI n. il 22.9.1957 a Bari;
6) AP IO n. il 17.2.1959 a Bari;
CASSAZIONE CORTE SUPREMA
UFFICI COPIE 7) RT AT n. il 21.5.1941 a Bari;
Richiesta copia Studio 8) DE MA US n. il 16.5.1950 a Bari
per diritti L. 1000 9) DE MA LA n. 1'8.3.1948 a Bari;
il30 SET. 1996
IL CANCELLIERE 10) DA SC n. il 15.10.1955 a Bari;
11) RU IO n. 1'8.5.1949 a Bisceglie;
12) GA NZ n. 1'8.9.1971 a Bitonto;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CCPIE
Richiesta copia studio 13) IO BR n. il 30.4.1967 a S. Luca;
Romany dal Sig
15005 per diritti L. 14) IO IA n. il 30.7.1967 a S. Luca;
" + 10TT, 1996 15) IO NZ n. il 20.9.1963 a S. Luca;
IL CANCELLIERE
16) AR IO n. il 14.3.1952 a Messina;
17) NO NZ n. il 29.10.1952 a Bisceglie;
18) GE AG n. il 14.12.1947 a Bari;
CORTE SUPREM CASSAZIONE
19) TI VI n. il 14.5.1948 a Bari;
UFFI studio Richiesta
20) MI MI n. il 22.9.1954 a Bari;
per diritti L. 16000 dal
21) CA CH n. il 19.10.1957 a Bari;
4 OTT 1996
22) RO AR n. il 10.3.1967 a Spinazzola;
" IL CARELLIERE 7
23) RU NI n. il 21.1.1944 a Bari;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIO 24) IN RO n. il 16.11.1948 a Bari;
UFFICIO COPIE
Richiesta copia stud 25) IN MA n. il 22.12.1953 a Barlette;
URCILIdal Sig. 26) IT NI n. il 18.2.1953 a Conversano;
per diritti L. 24000 il 17 NOV 1996
27) TE IC n. il 19.6.1971; IE!
☐☐☐
avverso la sentenza 23.5.1995 della Corte di Appel-
lo di Bari
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricor-
AP
So, AP
AP7 Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
AP703
Consigliere dott. Dapelo Carlo LIRE 3000 CANCELLERIA Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostitu-
to Procuratore Generale dott. Terracciano Felice che ha concluso per l'annullamento parziale con BL84 47 rinvio per TI Mario in accoglimento del BUS7748N
BA94R
2
BL947 CORTE SUDDENA DI CASSA
SOPIE
A ricorso del P.G., inammissibilità dei ricorsi Ded: DE CH X INGIUSTO DETER per critt
111 GEN. 1997Palma Nicola, Lazzarotti Giovanni e Vitto Vitanto-
nio; rigetto di tutti gli altri ricorsi compreso IL CAR
quello del Procuratore Generale, residuo.
Uditi i difensori 1) RO Pasquale del foro di
CORTE SUPREMA DI CASSAT Taranto per EL AG, GI BR, GI UPPION COPIE
Richiest Co st IA, GI NZ;
dal MANage
2) avv. Castellaneta US del foro di Bari perper d 2400
* OTT 1997 TO AT e DA SC;
IL CANCELL,
3) avv. De MI NZ del foro di Bari per
NO RO;
4) avv. Di Terlizzi IC del foro di Bisceglie
per GI BR, GI IA, GI Vincen-
ZO, EN NZ e quale sostituto processuale dell'avv. Frattari IO Russo, per IR
VI;
5) avv. Garofalo Luciano del foro di Bari per
TI IO;
6) avv. Guagliano Aldo del foro di Brindisi per
BE NI;
7) avv. Lombardi Leopoldo del foro di Roma per
GL NI;
8) avv. Manna Adelino del foro di Roma per De PA
US e De PA LA;
9) avv. Maris Gianfranco del foro di Milano per
3 TI NI;
10) avv. Lombardo Pijola Achille del foro di Bari
per TI NI;
11) avv. Platino Filippo del foro di Bari per PI
CH;
12) avv. Scamarcio Gaetano del foro di Roma per
TI NI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di lunghe e complesse indagini di polizia giudiziaria emergeva, precipuamente
Sella base del contenuto di numerose conversazioni telefoniche registrate e del rinvenimento di ingen-
ti quantitativi di sostanze stupefacenti, in parti- colare cocaina ed eroina, il coinvolgimento di
numerose persone in un'attività concernente il traffico di droga nonchè in una parallela organiz-
zazione finalizzata alla commissione di truffe a danno di istituti bancari, società assicuratrici ed enti pubblici e privati in genere, in località S.
Spirito del comune di Bari e località varie fino al
22.3.1992.
"J
Si procedeva, in relazione a tali fatti, a carico, tra gli altri:
di OL ET, TI IO e
UC TI NI, BE Francesco,
4 IO, GA NZ, GI BR, GI
IA, GI NZ, EN NZ,
EL AG, IN Michele, PI CH, Pierro AR, GL Antonio e AL
MA per i reati di associazione finalizzata al commercio di eroina e cocaina ex art. 74 c. 1, 2, 3
D.P.R. 309/90 (capo A), nonchè di traffico di dette sostanze stupefacenti ex art. 81 e 110 cod. pen.,
73 c. 1° e 80 cpv. D.P.R. 309/90 (capo B);
di BE NI, VA IC e IT Vitantonio per tale secondo reato (capo B); di Conforto AT, De Palma US, De Palma
EL AG, LA, DA SC,
IR VI per il reato di associazione per delinquere costituita allo scopo di commettere
truffe ed altri reati contro il patrimonio ex art. 416 cod. pen. (capo c);
di TO AT, De PA US, De
PA LA, DA SC, ZZ IO,
IR VI, LT RO per il reato di
riciclaggio, avendo essi impiegato danaro prove-
niente dal traffico delle sostanze stupefacenti di cui sopra in attività economiche e finanziarie caratterizzate dall'apertura di conto correnti bancari strumentali al transito, alla costituzione
5 e gestione di società, paravento, giustificative di illeciti introiti e successivi investimenti (capo
D);
di IR VI per il reato di ricettazione avendo contribuito all'occultamento di oggetti preziosi di provenienza illecita consegnati dai tossicodipendenti in corrispettivo della droga loro fornita (capo E);
con l'attribuzione a ZZ NE,
nel frattempo deceduto, a TI NI ed a
TI IO del ruolo di promotori, direttori,
organizzatori e finanziatori della associazione
(sub A).
Il Tribunale di Bari con sentenza 28.5.
1994 dichiarava, tra gli altri, OL IS
TI IO, UCo IO, Gallota,
NZ, GI IA, EN NZ,
EL AG, IN MI, Picca Chiara, Pierro AR, GL NI, AL
MA colpevoli dei reati di associazione e spac-
cio sub A) e B), escluse le aggravanti di cui agli art. 74 c. 30 e 80 D.P.R. 309/90;
BE NI, VA IC e IT
NI colpevoli del solo reato di detenzione e spaccio sub B), esclusa l'aggravante dell'ingente quantità;
TO AT, De PA US, De
PA LA, DA SC, GA NZ, Magel-
lano AG, IR VI, ZZ Giovan-
ni, RO AR colpevoli del reato di associa-
zione per delinquere di cui al capo C);
IR VI anche della ricettazione continuata di cui al capo E); concedeva le atte- nuanti generiche, prevalenti ad Amendola -cui 1,
veniva anche applicata la attenuante ex art. 114 c. 3° c.p.- nonchè a TI IO, TO, De
PA US, De PA LA, DA, UCo,
GA, ZZ, EN, IR, IN,
RO, GL, AL, VA, PI,
IT;
condannava gli imputati predetti alle pene ritenute di giustizia, con le consequenziali pro-
nunce accessorie anche in materia di risarcimento danni;
assolveva, tra gli altri, EL NC SCO e TI NI dalle imputazioni sub A) e
B) per non avere commesso il fatto, De PA Giu-
seppe, De PA LA e LT RO dall'imputa-
zione di riciclaggio di cui al capo D) perchè il fatto non costituisce reato.
7 La Corte di Appello di Bari, n) alle impute -привла
zioni proposte dal P. G. e dal P. M. presso il Tribunale nonchè dagli imputati, con sentenza
23.5.1995, in parziale riforma di quella di primo grado;
a) dichiarava EL SC e TI
NI colpevoli di entrambi i reati loro ascritti ai capi A e B, ei in concorso di attenuanti generi-
che prevalenti, li condannava alle pene ritenute di giustizia, con le pronunce accessorie consequenzia-
li;
b) riduceva la pena inflitta a TI
IO, TO, De PA US, De PA Nico-
la, DA, GI BR, GI IA, Magella-
GL, PI, AL, no, IR,
VA e IT;
c) assolveva GI Vincenzo nonchè il
GA NZ dall'imputazione sub B), UC e
EN dall'imputazione sub A), la Pierro dalle
imputazioni sub A) e C), De PA US dall'im-
putazione sub D), con la più ampia formula, limita-
1.
tamente a quest'ultimo, rispetto all'assoluzione di primo grado, «perchè il fatto non sussiste»;
d) confermava 1'impugnata sentenza nei
confronti di OL, BE, IN e LT.
8 Osservava la Corte di merito:
In ordine alle pregiudiziali di rito:
I decreti autorizzativi delle intercetta-
zioni telefoniche dovevano ritenersi conformi a legge poichè la motivazione richiesta, per la loro validità, appariva, sia pure nel minimo, adottata nella fattispecie, con l'affermazione dell'esisten-
za di indizi sufficienti per lo specifico reato di traffico di stupefacenti per cui si procedeva e
della necessità delle intercettazioni stesse per il prosieguo delle indagini essendo consentito coglie-
re le ragioni del provvedimento stesso e verificar- ne la sua riconducibilità alle ipotesi di legge come richieste dall'art. 267 c.p.p..
Quanto all'asserita inosservanza dei
termini di durata, iniziale e di proroga, rispetti-
vamente fissati in giorni quaranta e venti, legit-
timamente, trattandosi di traffico assodato di
. droga, nella virgenza del D.L. 152/91, la prima autorizzazione del 27.6.1991 era stata concessa per giorni quaranta e le proroghe per giorni venti posto che l'art. 13 di detto decreto era stato
semplicemente riformulato in sede di conversione sicchè non poteva ritenersi che la norma fosse decaduta ex tunc e che l'autorizzazione avrebbe dovuto essere concessa e prorogata per giorni quindici come previsto dal comma 3 dell'art. 267
c.p.p..
In ordine alla rinnovazione del dibatti-
mento: Pur considerandosi eccezionale l'ipotesi della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado d'appello, l'esame del coimputato TI
per il IO, per la rilevanza del personaggio e ruolo di spicco del medesimo avuto nella vicenda,
si era prospettata come passaggio essenziale per la decisione, e tale, pertanto, da giustificare ampia-
mente il convincimento della Corte stessa relativa-
mente all'impossibilità di decidere prescindendovi. Al contrario il confronto con TI
NI, richiesto dalla difesa di questo ultimo,
era stato ritenuto inconferente stante la sicura eventualità che lo stesso avrebbe avuto ad oggetto solamente il tentativo di condizionamento e di intimidazione del chiamante in correità, convinci-
mento che aveva trovato clamorosa conferma nelle dichiarazioni spontanee del TI NI stes-
So, volte solo a minare la credibilità del collaborante, a suo dire assuntore abituale di cocaina e continuamente in preda ad allucinazioni.
10 In ordine all'esistenza ed alla configura-
bilità di un'associazione a delinquere per il commercio di sostanze stupefacenti e di altra associazione per il traffico illecito di assegni
-
Non poteva dubitarsi che esistesse un'ar-
ticolata associazione, incentrata nella figura eminente di ZZ NE nel frattempo i deceduto, volta al traffico, in grande stile, di
droghe primarie come emergeva:
a) dalle accertate tracce di forniture di stupefacenti concernenti acquisti non sostanze inferiori ai grammi 500 per volta;
b) dalla accertata esistenza, alle dirette dipendenze del capo, di persone disponibili per attività di deposito e custodia di dette sostanze stupefacenti, individuabili in IN QU
e VI IO che avevano, entrambi, concorda-
to la pena in appello, in RO AR, moglie del IN, in Fiere GI, in Picca Chiara
moglie del «capo» nonchè in OL ET,
collaboratrice domestica ma anche addetta alla vendita ed alla manipolazione della droga;
c) dall'accertata esistenza di una stabile disponibilità di acquirenti non occasionali, inse- riti nel traffico anche quali intermediari, a
11 diretto contatto con il capo, quali, tra gli altri,
Bel iso, EL, IN, GL, AL;
d) dall'accertata esistenza di persone completamente dedite ad assecondare, in posizione subordinata ed esecutiva, i disegni criminali del capo>> nel rilevantissimo settore dei rapporti esterni, individuabili in Gallo,JE , VI;
e) dalla comprovata presenza, nel contesto organizzativo, di persone, incaricate di garantire il traffico di stupefacenti, nella zona, di loro
influenza, di Bari vecchia, e di assicurare la
regolarità dei pagamenti, individuabili nei fratel-
li TI;
f) dalla comprovata dotazione strumentale dell'associazione, caratterizzata dalla inaccessi-
dell'abitazione del capo>>, ZZbilità
NE, blindata e sorvegliata con telecamere,
all'interno della quale si provvedeva a preparare la cocaina per lo smercio, nonchè dalla larga disponibilità di mezzi finanziari, autovetture e
telefoni cellulari,
g) dalla comprovata adesione di un lin-
guaggio criptico la cui chiave interpretativa era nota solo agli interlocutori durante le conversa-
zioni telefoniche reso indispensabile dall'acquisi-
12 ta consapevolezza delle registrazioni in corso,
h) dal rinvenimento di rilevanti quantita-
tivi di cocaina, eroina ed hashish presso alcuni degli associati.
Altrettanto certa doveva ritenersi l'esi-
stenza della parallela associazione per delinquere avente ad oggetto l'illecita circolazione di nume-
rosi assegni bancari essendo emerso che il A-
rotto, avvalendosi di «teste di legno», fittizzia- mente titolari di imprese ed artificiosamente
iscritte alla Camera di Commercio, con la decisiva collaborazione del DA e la complicità di funzio-
nari di banca, aveva provveduto alla accensione di numerosissimi conti correnti presso diversi istitu-
deposito di provvista che, in ti bancari, con coincidenza con la data programmata di presentazio-
ne dei titoli, diveniva minima o insussistente con conseguente «scoppio» dei conti correnti stessi.
Mediante tale stratagemma gli «associati⟫> саго provvedevano a rivendere a caso preso i moduli di assegni a chi non avrebbe potuto accendere legitti-
mamente un conto corrente bancario, dopo aver fatto apporre la firma di traente imbianco dall'intesta-
tario del conto e la data, posticipata, di emissio-
ne.
13 Nè poteva dubitarsi del fatto che le massicce aperture dei conti correnti di cui sopra fossero finalizzate alla commissione di reati contro il patrimonio a danno di istituti bancari in quanto erano state progettate, in concreto, grosse truffe sia mediante l'ottenimento di finanziamenti destinati a non essere restituiti da parte dei correntisti, fittizziamente intestatari di imprese commerciali, sia ricorrendo al meccanismo di depo-
sitare somme consistenti presso un istituto di credito, ottenere affidamento presso altro istituto rassicurato dal primo, utilizzare tale affidamento per lo sconto di titoli «fasulli», contemporanea-
mente prosciugando il primo deposito.
La stessa avvenuta cessione a terzi di assegni al prezzo di lire 500-700 mila ciascuno per poi provvedere all'estinzione del conto, aveva
realizzato comportamenti truffaldini a danno di
quegli acquirenti che avevano ricevuto e fatto
circolare i titoli creando affidamenti nei terzi prenditori, certi della persistenza della copertura fino alla data della possibile presentazione.
Tali fatti erano comprovati dalle distinte di versamento rinvenute nell'abitazione del A-
rotto relative a dieci conti correnti accesi da
14 NT SC, giudicato a parte, che, valendo- si della falsa qualifica di autotrasportatore,
aveva aperto i conti correnti bancari utilizzando gli assegni firmati in bianco da lui stesso, parte dei quali erano stati rinvenuti, così come le distinte di versamento, in casa di ZZ.
Quest'ultimo si era avvalso dell'apporto operativo di De PA LA, dei consigli di DA
SC, impiegato presso lo studio commerciale di LT RO che aveva suggerito l'espediente dell'iscrizione alla Camera di Commercio per inesi-
stenti attività di impresa, nonchè dell'opera, come strumenti per la realizzazione del disegno crimina-
le di cui sopra, del NT, e di tali TO
IM e RB DO.
In ordine agli imputati assolti che aveva-
no interposto appello
L'impugnazione di LT RO, commer-
cialista del ZZ, accusato, tra l'altro, del reato di cui agli art. 110-648 ter cod. pen. (capo
D) con la quale il medesimo aveva chiesto di essere prosciolto con la formula assolutoria piena anzichè
con quella del difetto di prova sufficiente in
ordine alla consapevolezza della provenienza del oggetto di riciclaggio, dal traffico didanaro,
15 stupefacenti, era infondata, in quanto era pacifico che l'operazione posta in essere intestazione ad una società della villa appartenente al ZZ
aveva comportato il reimpiego di danaro proveniente dai traffici illeciti di quest'ultimo stante la rilevante entità del prezzo pagato, circa 500
milioni, e la mancanza di qualunque giustificazione plausibile della detenzione legittima di una somma
tanto rilevante da parte di un soggetto già dedito ad attività commerciali rivelatesi fallimentari.
In ordine agli appelli proposti dal P. M.
Nei confronti di TI NI, che era stato assolto dal Tribunale dalle imputazioni sub
A) e B), le dichiarazioni accusatorie rese al
dibattimento in appello dal di lui fratello IO,
intrinsecamente attendibili, secondo cui il primo aveva mantenuto la sua posizione di socio del
ZZ anche nel periodo di detenzione carcera-
ria, durante il quale era subentrato, nella asso-
ciazione, TI IO, quale terzo avente dirit-
to agli utili in virtù del rubio assegnatogli, di assicurare, anche con la presenza fisica, la conti-
nuità del controllo territoriale del traffico di stupefacenti nella città vecchia di Bari avevano confermato elementi, già acquisiti agli atti,
16 rappresentati: a) dalla incontestabile esistenza di un rapporto di fraterna amicizia e di deferenza del Lazzarotto verso l'imputato; b) dagli inequivoci riferimenti del ZZ alla decisione di Anto-
nio, assunta dal carcere, di delegare, in sua
assenza, il fratello, nella attività svolta nell'associazione, dall'Antonio stesso;
c) dai riferimenti, di decisiva importanza, emergenti dalle conversazioni telefoniche registrate, fatti
dal ZZ, all'esistenza ed operatività di un accord to spartitorio degli utili che, in quanto solamente modificato per la comparsa in scena di
TI IO, doveva, per forza di cose, preesi-
stere;
nei confronti di EL SC anche egli assolto dal Tribunale dai reati di cui ai capi
A) e B), le affermazioni del collaborante TI
IO secondo cui il EL stesso si riforniva stabilmente di droga dal ZZ, nella cui
con la villa in almeno due occasioni si era recato avevano provato moto e del quale era debitore
conferma precipuamente nel tenore della conversa- zione telefonica registrata del 26.11.1991 nel
corso della quale quest'ultimo aveva precisato di vantare ancora un credito nei confronti dell'impu-
17 tato di cui trattasi, che era risultato a conoscen-
za dell'accordo spartitorio degli utili del commer-
cio di droga intercorso tra il Lazzarotto ed i
fratelli TI. Era dunque comprovato che il EL
faceva parte dell'associazione con il ruolo di eintermediario, quale acquirente continuativo
stabile in quanto la sua posizione di debito,
sfornita di qualunque altra plausibile spiegazione, continuando a persistere, costituiva la riprova,
incompatibile, del particolare rapporto di fornitu-
ra di droga di cui il EL stesso beneficiava,
fondato sulla dilazione, comoda, dei pagamenti.
Quanto alle posizioni dei singoli imputati che avevano interposto appello la Corte di merito confermava l'affermazione di penale responsabilità
per:
ME ET (capi A e B) collabo-
ratrice domestica del ZZ addetta anche alla preparazione per la vendita della droga come emergava anche dalle telefonate registrate del 21.9/12.10 e
7.11.1991;
BE Antonio (capo B) componente, con
GL NI la coppia dei «due architetti»
come risultava, in particolare, da numerose telefo-
18 nate registrate cellulare 0337-825215 riferibi-
le alla moglie, che lo indicavano come ripetutamen-
te interessato all'acquisto di droga pesante deno-
minata «roba», «cioccolata» ecc.; CONFORTO Cataldo (capo C) cassiere del
Credito Italiano che aveva consentito l'accensione di un conto corrente bancario a favore di TO
IM, prestanome del ZZ, consapevole che si trattava di conto destinato a scoppiare come
risultava, in particolare, dalla telefonata n. 3710
dell'8.8.1991 con il ZZ, da quella n. 7144
dell'11.11.1991, nonchè da altre;
DE MA US capo C) cui erano stati
affidati, per la vendita, per il concordato importo di lire 11.200.000, assegni ricavati dal conto di Prudente Francesco, ultimo prestanome utilizzato dal ZZ come emergeva dalla conversazione
19.2.1992 confermata da quella telefonica
18.3.1992;
DA SC (capo C) che aveva provve-
duto all'espletamento delle procedure e all'istru-
zione delle pratiche per l'iscrizione dei prestano-
me del ZZ alla Camera di Commercio, quali imprenditori commerciali, iscrizionepresunti necessaria per indurre le banche all'apertura dei
19 conti come risultava da numerose conversazioni telefoniche ed in particolare da quelle 19-12, 26-
11, 10-12; -
IO BR e IO IA (capi A e
B) malavitosi di rango che avevano mantenuto attivo,
per sette-otto mesi, un canale di rifornimento che aveva consentito al Lazzarotto di disporre di
rilevanti quantitativi di droga sufficienti a saturare i diversi mercati su cui operava come emergeva dalle dichiarazioni del collaborante
TI IO, confermate, anche, da numerose
conversazioni telefoniche registrate (n. 230, 778,
3116, 3867, 5762) e numerose, successive, altre;
GE AG (capi A-B-C) identificato nelle conversazioni captate con i nomi di «AG",
" tutti al mare>>, Gianni»>, < Fausto>>, pienamente coinvolto nell'attività delittuosa del ZZ
in qualità sia di acquirente che di fornitore di droga come si ricavava da numerosissime conversa-
zioni registrate in cui la sostanza stupefacente era denominata ora Jeans'> ora «Mercedes»> ora
CH ecc. particolarmente rilevante apparendo la conversazione n. 1664 del 4.11 in cui l'imputato specificava la durata non transeunte e l'entità
rilevante delle forniture;
indice, come altri
20 colloqui captati anche del coinvolgimento del
EL nella attività concernente il traffico degli assegni, attesa la continuità e stabilità del rapporto intessuto con il ZZ;
TI VI (capi C ed E) che aveva
Ling contribuito continuamente all'attività parallela del ZZ concernente il traffico irregolare di assegni ricavati dai conti correnti aperti a nome di «teste di legno» come emergeva dalle tele-
fonate n. 274 del 24.10, n. 2169 dell'1.2.92, n°
2274 del 22.7. e, soprattutto, dalle telefonate n. 609 e 621 del 28.10, e che aveva, altresì, quale contitolare di un laboratorio orafo, trasformato in lingottini oggetti d'oro consegnatigli dal A-
rotto, compendio di «strappi»> messi a segno dai
tossicodipendenti come si evil eva dalle telefonate n. 2074 e 2083 del 7.11 e 3201 del 14.11.
MI MI (capi A-B) detto «l'india-
no о «l'apache» per il suo colorito scuro ed
lunghi capelli, indicato da TI IO come
dedito allo spaccio in una determinata zona detta
STANIC»>, organico alla associazione in quanto riferimento stabile e continuativo del ZZ
per lo spaccio di droga nella località predetta come risultava, anche, da numerose telefonate
21 registrate del 28/10, del 3 e del 24/12. PICCA Chiara (capi A e B), moglie di
ZZ,consapevole dell'attività del coniuge e correa di questi in quanto da lui indicata come sua sostituta in caso di assenza del capo ed effettiva percettrice di somme da soggetti acquirenti, -con-
versazioni del 5-7, 14-8, 4-9-1991-oltrechè colla- boratrice del marito nella manipolazione della
droga nella fase di preparazione per la vendita,-
conversazione del 21/97 meritevole peraltro di
fruire dell'attenuante di cui all'art. 114 C. 3
cod. pen. essendo stata verosimilmente indotta a commettere reati dall'autoritario coniuge;
RU NI (capi A e B), impegnato in traffici di droga col Lazzarotto e collegato anche, strettamente, per un certo periodo, con
BE NI, unitamente al quale aveva fermato la coppia dei «due architetti», perfettamente consape-
vole dell'associazione e di rappresentare un momen-
to importate della stessa, attesa la sua disponibi-
lità continuativa ad acquistare droga, con il ruolo,
pure svolto, di rifornitore, come si evinceva da
numerose telefonate registrate nel corso delle quali l'imputato aveva ripetutamente fatto riferi- mento alla droga, definita «cioccolata⟫> caffè
22 buono» «jeans vecchi» OB, O» ecc. ed al versamento di considerevoli somme di danaro;
SALVEMINI Matteo (capi A-B), denominato
«il pugile» o «il gorilla» o BO coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti organizzato dal
ZZ in posizione di collegamento subordinato del EL dal quale riceveva direttive ed anche per conto proprio come emergeva da numerose telefo-
nate registrate nel corso delle quali si era parla-
to di «aragoste vive» di «jeans americani» «jeans lavato», «jeans taglia 52»-telefonate n. 7869 del
2.10, 218 del 24.10, 1148 e 1149 del 31.10, 1417,
1418, 1428 e 1429 del 2.11; compartecipe altresì
della societas sceleris in ragione, essenzialmente, i della sua continuativa disponibilità ad eseguire gli ordini del suo capo, associato di spicco,
EL;
TE IC (capo B) soprannominato
Rossano, collegabile ad NI TI in quanto fratello dell'amante di questi, coinvolto nel
traffico di stupefacenti, come risultava dal conte-
nuto di numerose telefonate intercettate nel corso delle quali, con riferimento all'imputato si era
parlato di «tute»> o di «scarpe» vendute dal A- rotto e di mancato pagamento della fornitura con
23 evidente riferimento alla droga nonchè nella con-
versazione di sottofondo del 25.1.1992 durante la quale ZZ aveva fatto riferimento a percen-
tuali in relazione all'attività del VA, cono-
sciuto tramite il «cognato» TO TI.
Quanto alla posizione degli altri imputati appellanti la Corte di merito confermava solo
parzialmente l'affermazione di penale responsabili-
tà nei confronti di: TI IO cui concedeva l'attenuante ex art. 74 n. 7 L. 309/90; UC
IO, limitatamente al capo B, essendo indubbia che il medesimo, definito dal ZZ «il gros-
so», «l'accalappiacani» «il paninaro» aveva acqui-
stato da costui droga ripetutamente, volta a volta indicata come «pantaloni bianchi bianchi», «roba di infima qualità», «i dolci», «il pantalone grosso»
come emergeva da numerose conversazioni registrate,
mentre non vi erano elementi sufficienti per rite- quile il reato subs A;
GA virceuse nere sussistente, limitatamente ai capi A e C,
risultando dalle conversazioni telefoniche regi-
dell'articolazionestrate, che era a conoscenza delle due associazioni criminose che facevano capo al ZZ trattandosi di «uno dei ragazzi che stavano sempre con lui» ed alle quali aveva aderita e preso parte con specifici compiti mentre era
24 insufficiente la prova che l'imputato avesse anche commesso il reato sub B dal quale doveva essere
assolto per insufficienza di prove;
IO NZ limitatamente al capo B,
ricavandosi agevolmente dalle conversazioni regi-
strate-n. 1199 n. 2063, n. 623 n. 75, n. 266 n. 2
del 14.1, n. 3568-che, se dubbi erano giustificati in ordine alla partecipazione all'associazione, ℗
cosicchè doveva essere assolto dal reato sub A, le consegne e i rapporti di credito dei quali era
stata acquisita traccia, comprovavano la partecipa-
zione dell'imputato al traffico di stupefacenti,
avendo coadiuvato in concreto il fratello Sebastia-
no ed il cugino BR facendo da tramite nei loro incontri e provvedendo a scartarli nei loro fre-
quenti viaggi a Bari;
NO NZ limitatamente al capo B
pienamente provata dovendo essere la circostanza che detto imputato avesse acquistato droga dal
ZZ come emergeva dal tenore delle conversa-
zioni telefoniche registrate in alcune delle quali-
23/9 e 17/11-era stato fatto chiaro riferimento a stupefacenti con le espressioni «pezzi un po' antichi» e «meloni che all'estate fanno le prove»>,
non risultando invece convincenti le argomentazioni
25 della sentenza di primo grado in ordine alla parte- cipazione del Liseno alla associazione in ordine ale,:
quale reato, sub A, questi doveva essere assolto;
RO AR limitatamente al capo B
apparendo certo, dal tenore delle telefonate regi-
strate, ed in particolare di quella del 28.7.1991,
intercorsa con il ZZ, che la imputata era consapevole che il di lei coniuge, IN Quin-
tilio, braccio destro del ZZ fino al suo
arresto avvenuto il 25.9.1991, commerciava in droga e che gli aveva prestato il suo aiuto in tale
attività, risultando invece decisamente insuffi-
cienti gli elementi per ritenere concretato il
reato associativo sub A e, a maggior ragione quello sub C.
Per quanto concerneva, infine, De Palma
LA, ZZ IO e IT NI la
Corte di Appello di Bari prendeva atto che tali
imputati avevano patteggiato la pena in appello e che la sanzione concordata appariva congrua.
Propongono ricorso per Cassazione il P. G.
presso la Corte di Appello di Bari nonchè OL
ET, BE NI, EL SC, Ca-
priati NI, TI IO, TO AT,
De PA US, De PA LA, DA SC,
26 Ferrucci Giovanni, GA NZ, GI BR,
GI IA, GI NZ, ZZ
IO, EN NZ, EL AG, Marti-
radonna VI, IN MI, PI CH, RO
AR, GL NI, LT RO, Salve-
mini MA, VA IC, IT NI
deducendo motivi concernenti le singole posizioni considerate nonchè il problema, sollevato da taluno dei ricorrenti, della validità formale del decreto autorizzativo delle intercettazioni telefoniche così sintetizzabili:
1- Il P.G.: a) in relazione alla condanna
di TI IO ex art. 73 e 74 D.P.R. 309/90
alla pena di anni otto di reclusione ed al pagamen-
to di lire 45 milioni di multa:
1) violazione degli artt. 81 comma 2° c.p.
e 73 c. 7° D.P.R. 309/90 e mancanza di motivazione in punto ex art. 606 comma 1° lett. B ed E c.p.p.,
sotto il profilo che non era stata in alcun modo
motivata la mancata concessione della attenuante di cui all'art. 73 c. 7 D.P.R. 309/90 invocata espres-
samente dal P.G. unitamente a quella ex art. 74 c. concessa,7 stessa legge, che era stata, invece,
nei confronti del collaborante TI.
L'attenuante in questione avrebbe potuto
27 incidere per l'imputato l'entità dell'aumento della pena ex art. 81 cpv cod. pen. operato dalla
Corte di Appello con riferimento alla violazione,
meno grave, di cui all'art. 73 predetto, non poten-
do il giudice sottrarsi dall'accertare la sussi-
stenza delle varie circostanze in ordine ad ogni episodio delittuoso per i riflessi che tale verifi-
ca può avere anche in relazione all'aumento dovuto se le stesse concernono i sulla continuazione,
reati satelliti.
B) in relazione all'assoluzione di Ferruc-
ci IO dall'imputazione di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 1) violazione dell'art. 74 D.P.R.
390/90 e motivazione carente e manifestamente illogica in punto ex art. 606 lett. B ed E c.p.p.
sotto il profilo che l'impugnata sentenza, rifor-
mando sul punto quella di primo grado, dopo avere dato atto che il UC era stato un acquirente abituale di stupefacenti dal ZZ, aveva
affermato, contraddittoriamente, che non risultava essere stati gli acquite stessi,tali, per consi-
stenza e continuità, da rappresentare un punto di riferimento stabile e sicuro per la «societas '> ed aveva poi osservato, con antinomia logica, non
potendosi ritenere che esiste regola di par
28 conditio>> nella ripartizione degli utili tra i
componenti di un'impresa criminale, che il Ferruc-
ci, pur senza partecipare agli utili realizzati dall'organizzazione, aveva usufruito di particolari condizioni di prezzo, la qual cosa testimoniava, in realtà, come l'imputato fosse inserito nell'orga-
nizzazione come un acquirente di droga, che, per la continuità e fedeltà nel tempo del suo approvvigio-
narsi, fruire di sconti amichevoli da parte del
ZZ.
80 c. 2° D.P.R. 2) violazione dell'art. 1 n. 1 e 2 cod. 309/90 in relazione all'art. 133 c.
pen. a mente dell'art. 606 c. 1 lett. B) ed E)
c.p.p. essendo stata ritenuta come dubbia la confi-
gurabilità della quantità ingente la cui sussisten- za era già stata p usa ai fini della quantifica-
zione della pena, dai giudici di primo grado;
C) in relazione all'assoluzione di GA
NZ dall'imputazione ex art. 110 cod. pen. e
73 C. 1 D.P.R. 309/90;
1) violazione degli art. 110 cod. pen. e
73 C. 1 D.P.R. 309/90 e manifesta illogicità della motivazione in punto ex art. 606 comma 1° lett. B) ed E) c.p.p. sotto il profilo che 1'impugnata sentenza, dopo avere dato atto del pieno coinvolgi-
29 mento del GA nell'occultamento e nello smercio della droga avendo partecipato allo spostamento,
all'interno della villa del ZZ, di cocaina,
essendo stato incaricato di ritirare droga dal
depositario IN ed avendo riscosso crediti,
provenienti da forniture di droga, dal coimputato
GL e da AN IO, indagato, in
altro procedimento, ex art. 73 e 74 D.P.R. 309/90,
in difformità delle statuizioni di 1° grado, aveva ritenuto che tali condotte fossero espressioni di una generica cooperazione nella realizzazione dei fini della società e non inequivoca estrinsecazione dell'attività criminosa ausiliaria ex art. 73
D.P.R. 309/90 unitamente al fatto, contraddittoria-
mente ritenuto penalmente irrilevante, della com-
provata detenzione, da parte del GA, di sostanze da taglio;
2) violazione dell'art. 114 C. 3° cod.
pen. in relazione all'art. 112 c. 1° n. 2 cod. pen.
ed omessa motivazione ex art. 606 lett. B ed E
c.p.p. in relazione all'applicazione dell'attenuan-
te di cui sopra ai fini della fissazione del trat-
sanzionatorio in danno del GA qualetamento imputato condannato ex art. 74 D.P.R. n. 309/90 sotto il profilo che l'attenuante in questione
30 postula la sussistenza di un rapporto di subordina-
zione o di una situazione di soggezione di indole privata, tale da determinare detto stato di suddi-
tanza, mentre, nella specie, era stato ritenuto che il GA sarebbe stato determinato a commettere il reato esclusivamente dall'autorità del capo, ossia del ZZ.
D) in relazione alla condanna di Picca
CH quale imputata ex art. 73 e 74 D.P.R. n.
309/90 con concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c. 3° cod. pen.
C.1) erronea applicazione dell'art. 114
112 c. 1 n. 3 c.p. ed 3° c.p. in relazione all'art.
illogicità della motivazione in punto ex art. 606 C. 1° lett. B) ed E) c.p.p. avendo la Corte di merito sostenuto che l'imputata sarebbe stata
indotta a commettere i reati dall'autoritario marito dimenticando che, a norma dell'art. 143 c.c.
e 29 C. 2° Cost., marito e moglie sono, tra loro,
in una posizione di piena parità;
E) in relazione all'assoluzione di GI Vincenzo dall'imputazione ex art. 74 D.P.R. n.
309/90:
1) violazione dell'art. 74 D.P.R. 309/90 e manifesta illogicità della motivazione in punto ex
31 art. 606 c. 1° lett. B ed E c.p.p. attesochè sulla base delle stesse argomentazioni dell'impugnata sentenza emergeva la sussistenza fra i tre GI
di un rapporto di piena intercambiabilità nel ruolo di continui fornitori del ZZ mentre immoti-
vatamente GI NZ era stato considerato come scorta ed esattore sulla base, peraltro,
dell'erronea tesi che l'associato fornitore dello stupefacente sia da individuarsi solo in chi assume direttamente gli impegni della consegna;
F) in relazione all'assoluzione di EN
NZ dall'imputazione ex art. 74 D.P.R. 309/90:
violazione dell'art. 74 D.P.R. 309/90 e manifesta illogicità della motivazione in punto attesochè
nell'impugnata sentenza, dopo l'enunciazione degli elementi di fatto attestanti un continuativo rap-
porto di fornitura di cocaina per quantitativi non modesti, intercorso tra il ZZ ed il EN
in un ristretto arco di tempo, sulla base del quale ben poteva essere ritenuta l'ipotesi di cui
all'art. 74 D.P.R. 309/90, era stata esclusa l'ap-
plicazione del EN all'organizzazione criminosa di cui trattasi sotto il profilo che il prevenuto ove affiliato, non avrebbe chiesto di provare la саше cocaina se lo stabile acquirente di droga dovesse
32 avere una scorta di obbligo a contrarre con il suo fornitore mentre la stabile disponibilità all'ac-
quisto di droga non può ragionevolmente essere messa in dubbio dal fatto che l'acquirente non intenda acquistare stupefacente di qualità scaden-
te.
2) ME ET:
1) violazione dell'art. 606 c. 1° lett. E
c.p.p. in relazione all'art. 74 D.P.R. 309/90-
mancanza di motivazione in ordine alla consapevo- lezza, da parte dell'imputata, dell'esistenza di
un'organizzazione criminosa in materia di traffico di stupefacenti-;
2) violazione dell'art. 606 C. 1 lett. E
c.p.p. in relazione all'art. 73 1° e 5° comma D.P.R. 309/90,- mancanza di prova della detenzione,
da parte dell'OL, di sostanze stupefacenti-;
3) violazione dell'art. 606 C. 1 lett. E
c.p.p. in relazione al mancato contenimento della pena nei minimi edittali;
3) BE NI:
1) violazione dell'art. 606 lett. c)
c.p.p. sotto il profilo della nullità ed inutiliz-
zabilità delle intercettazioni telefoniche ex art. 33 2) manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza dibattimentale reiettiva della richiesta di perizia fonica sulla voce dell'imputa-
to;
3) manifesta illogicità e contraddittorie-
tà della motivazione non essendo indicato a quale detti dei due NI degli architetti'si riferissero le telefonate registrate;
4) LN SC:
1) mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. E c.p.p. stante la dedotta inesistenza degli elementi di riscontro
alle dichiarazioni accessorie di TI IO;
5) AP NI:
1) violazione dell'art. 606 lett. D) ed E)
in relazione agli art. 190 e 603 c. 2° c.p.p. per essere stato violato il diritto di difesa del ricorrente, assolto in primo grado da tutte le
imputazioni e ritenuto responsabile, in appello,
dei reati di cui agli art. 74 c. 1°, 2° e 3° nonchè
81 c. 2°, 73 c. 1° e 80 D.P.R. 309/90 sulla base delle dichiarazioni rese in dibattimento, rinnovato in appello su richiesta del P.G. dal fratello 1
dell'imputato, TI IO, nei riguardi del quale non era stato operato il confronto richiesto
34 dalla difesa con violazione del diritto alla prova;
2) violazione dell'art. 606 lett. E c.p.p. in relazione all'art. 192 c. 3° c.p.p. per essere le dichiarazioni accusatorie del collaborante
TI IO prive di riscontra obiettivi;
3) violazione dell'art. 606 lett. E in
relazione all'art. 267 c.p.p. per essere i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche sforniti di adeguata e logica motivazione;
4) mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. E c.p.p. in ordine alle dichiarazioni accusatorie di TI IO
senza aver disposto perizia sulla condizione di abituale assuntore di droga di questi e sulla sua conseguente inaffidabilità;
6) AP IO:
1) mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'aumento di pena per la
continuazione in relazione agli art. 132, 133, 81
c.p. 74 n. 7 D.P.R. 309/90;
2) mancanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 8 del D.L.
152/91 convertito nella legge 203/91 per avere la
Corte di merito inopinatamente escluso l'attenuante di cui trattasi nonostante che il clima omertoso
35 nel quale opera il clan Lazzarotto fosse di
tutta evidenza;
7) RT AT:
1) violazione degli art. 605 e 606 c. 1°
c.p.p. in relazione all'art. 416 cod. pen. sotto il profilo che l'apporto minimo del TO stesso al reato associativo concernente il traffico di asse-
gni di conto corrente era stato altresì connotato da resistenze, denuncie di irregolarità e rinvii
sicchè era da escludere la «affectio societatis scelerim».
8) DE MA US:
1) violazione dell'art. 606 lett. B) e D)
c.p.p. in relazione all'art. 416 cod. pen. e 192 e
530 c.p.p. non sussistendo elementi idonei a com-
provare la penale responsabilità dell'imputato:
2) violazione dell'art. 606 lett. E in
relazione all'art. 129 c.p.p. e 416 cod. pen. non
sussistendo gli elementi idonei a comprovare la
configurabilità del ritenuto reato associativo;
9) DE MA LA:
violazione dell'art. 606 lett. c) 1)
inosservanza di norme processuali con c.p.p. per riferimento all'art. 599 c.p.p. sotto il profilo che non era stata adottata la formula assolutoria
36 perchè il fatto non sussiste in ordine al reato sub
D) nonostante che per altri imputati fosse stata
adottata tale stessa formula.
10) DA SC:
1) violazione degli art. 605 e 606 c. 1 °
c.p.p. in relazione all'art. 416 cod. pen. essendo
stato evidenziato il reato associativo nonostante che il ruolo dell'imputato fosse stato quello,
meramente esecutivo, di depositare presso i vari uffici la documentazione necessaria per aprire posizioni commerciali a favore di prestanome del
ZZ sicchè era da escludere che l'imputato conoscesse i presunti disegni truffaldini di que-
st'ultimo ;
11) RU IO:
1) violazione dell'art. 606 c. 1° lett. C)
concesses e D) c.p.p. essendo stata T'autorizzazione ad intercettare la utenza in uso al ZZ esclu-
sivamente per il reato di spaccio di sostanze
stupefacenti e non già anche per ipotesi associati-
ve in ordine alle quali non vi erano indizi nè
gravi nè sufficienti;
2) violazione dell'art. 606 c. 1° lett. E
c.p.p. in relazione all'art. 530 c.p.p. per carenza di motivazione in ordine alla posizione dell'im-
37 putato anche con riferimento alla ipotesi lieve di cui all'art. 73 c. 5° D.P.R. 309/90;
3) violazione e falsa applicazione di
legge ex art. 606 C. 1° lett. B ed E c.p.p. in relazione all'art. 133 c.p. stante l'eccessività
della pena inflitta;
12) GA NZ:
1) violazione dell'art. 606 lett. E c.p.p.
in relazione all'art. 544 stesso codice e 74 legge stupefacenti sotto il profilo che lo stato di
soggezione e di subordinazione morale del GA al
ZZ che lo sovrastava adibendolo ad una serie di incombenze, anche umili, escludeva l'inse-
rimento organico del GA stesso nel quadro asso-
ciativo.
13-17) GIORGI Bruno, GIORGI IA,
IO NZ, NO NZ, TE IC
1) inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza in uso a Lazzarot-
1° e to NE per violazioni degli art. 271 c.
1° e 3° c.p.p. siccome disposte con decreto 267 C.
autorizzativo e decreti di proroga privi di motiva-
zione sotto il profilo della mancanza, nel primo, di una specifica giustificazione del potere di
violare la segretezza delle comunicazioni telefoni-
38 che garantite dall'art. 15 c. 2° della Costituzio- ne, non essendo sufficiente la tatto-logica asser-
zione della ricorrenza di «indizi del delitto di traffico di stupefacenti⟫> e della assenza, nei
secondi, di ogni riferimento alla presenza di gravi indizi di reato secondo la disciplina, applicabile al procedimento in questione, promosso solo per violazione dell'art. 73 D.P.R. 309/90, dall'art. 267 c.p.p.;
2) inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza predetta per violazione degli art. 271 c. 1° e 267 c. 3° c.p.p.
ex art. 606 lett. c) c.p.p. per inosservanza dei e di termini di durata del decreto autorizzativo quelli di proroga;
3) mancanza di motivazione in ordine al richiesta di rinnovazione rigetto della
dibattimentale onde procedere a dell'istruttoria perizia fonica comparativa tra le intercettazioni telefoniche pervenute all'utenza del ZZ e le voci attribuite a IS NZ e GI
NZ;
4) mancanza e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla posizione del EN
con riferimento, anche, all'omesso esame della
39 richiesta applicazione del comma 5° dell'art. 73
D.P.R. 309/90;
5) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità del VA ex art. 606 lett. E
c.p.p. il tenore delle intercettazioni telefoniche non essendo tale da fornire la prova che il tema trattato fosse quello della droga;
6) mancanza e manifesta illogicità della motivazione relativa all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato GI NZ ex
art. 606 lett. E c.p.p. sulla base di considerazio-
ni generiche e non persuasive;
7) mancanza e manifesta illogicità della motivazione relativa all'affermazione della penale responsabilità di GI BR e GI IA
per il reato associativo.
18) AR IO
1) violazione dell'art. 606 lett. E)
c.p.p. in relazione all'art. 129 stesso codice sotto il profilo che la Corte di merito, pur se in
presenza di un accordo sulla pena ex art. 599
c.p.p., avrebbe dovuto motivare in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. a fronte
di risultanze processuali denotanti che l'imputato
40 non aveva commesso il reato contestatogli;
19) GE AG:
1) violazione dell'art. 606 lett. B ed E
c.p.p. sotto il profilo che, da un lato, avendo
avuto l'imputato rapporti telefonici con il solo
ZZ avrebbe dovuto ritenersi non provata la esistenza del vincolo associativo tra il EL stesso ed i componenti la «societas sceleris»,
dall'altro, non esistevano elementi dai quali poter trarre il convincimento che il riferimento a «mac-
chine>>, «baci perugina»> e < jeans'> di cui alle
conversazioni registrate nascondesse quello, effet-
tivo, alla droga;
20) TI VI
1) mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. E c.p.p. sotto il profilo dell'assenza di un apparato argomentativo in ordine all'esistenza di un'associazione finaliz-
zata agli scopi inerenti al traffico irregolare di assegni facente capo al ZZ;
2) difetto di motivazione con riferimento alla affermata responsabilità del ricorrente in
ordine al reato di ricettazione basata sulla reite-
limitata razione della condotta del IR,
in realtà, ad un unico episodio:
41 21-22) MI MI e IT NI:
1) difetto di motivazione per quanto atteneva alla richiesta di assoluzione dai conte-
stati delitti di spaccio e di associazione a delin-
quere nessun elemento utile potendo ricavarsi dalle intercettazioni telefoniche a carico del IN e non avendo la Corte di merito, nei confronti del
IT, p in esame la richiesta principale del medesimo di assoluzione pur in presenza di un patteggiamento ex art. 599 c.p.p.
23) CA CH
1) carenza di motivazione ex art. 606 c. 1° lett. E c.p.p. essendo gli elementi ritenuti idonei a fornire la prova del coinvolgimento della donna nella attività criminosa del coniuge, A-
rotto NE, quelli tipici della normale raffi-
gurazione del quotidiano vissuto della convivenza coniugale;
24) RO AR
1) in violazione dell'art. 606 lett. B)
c.p.p. in relazione all'art. 110 cod. pen. per erronea applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato sotto il profilo che l'imputata, cui era stato attribuito il ruolo di depositaria della droga a favore del marito IN QU
42 era stata, si, consapevole della detenzione di stupe-
facenti da parte di questo ultimo, ma non aveva partecipato a tale illegittima detenzione.
2) violazione dell'art. 606 lett. E c.p.p.
in relazione all'art.80 D.P.R. 309/90 sotto il profilo che la droga sequestrata al IN per grammi 461 non poteva essere considerata quantità
urgente, trattandosi di cocaina già tagliata;
25) RU NI
1) erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di una associazione per il commercio di droga non essendo stato indicato l'elemento probatorio rela- tivo alla sussistenza degli aspetti tipici del delitto associativo;
2) difetto di motivazione sia in relazione alla partecipazione all'associazione sia riguardo alla detenzione a fini di spaccio, di sostanze V
stupefacenti da parte del GL la cui respon-
sabilità penale era stata ritenuta esclusivamente
sulla base di immutazioni del vero, equivoci e
fraintendimenti;
3) difetto di motivazione per illogicità
manifesta in ordine alla partecipazione del Ruti-
gliano alla associazione essendo stato messo in
43 dubbio l'unico elemento sintomatico al riguardo consistente nella disponibilità dell'imputato,
conti all'acquisto di stupefacente.
26) IN RO
1) violazione dell'art. 606 lett. E B
c.p.p. in relazione all'art. 648 ter. cod. pen.
sotto il profilo della mancanza assoluta della prova del delitto presupposto concernente quello di riciclaggio,
2) violazione dell'art. 606 lett. B) e C)
in relazione all'art. 521, con riferimento all'art. 429 c. 1° lett. C) c.p.p. per ✓ difetto di corre-
lazione tra accusa e sentenza in ordine alle date di commissione dei reati come contestate rispetto a quelle, implicitamente, ritenute in sentenza, con
specifico riferimento alla consurazione dei reati concernenti gli stupefacenti;
27) IN MA
19 violazione dell'art. 606 lett. B)
c.p.p. in relazione all'art. 110 cod. pen. avendo la Corte di merito ritenuto che l'imputato sia stato coinvolto nel traffico di stupefacenti avendo agito sia in collegamento, subordinato, con il
EL sia per conto proprio, sulla base di supposizioni e congetture;
44 2) violazionⓇ dell'art. 606 c. 1° lett. E)
c.p.p. sotto il profilo dell'incongruità, per eccesso, della pena, a fronte della considerazione della «sostanziale incensuratezza» e del ruolo di
(gregario» svolto dall'imputato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, in primo luogo, dichiararsi l'inam-
missibilità dei ricorsi proposti da De PA Nico-
la, ZZ IO e IT NI, che
hanno patteggiato la pena in appello. Invero, in tema di imputazione, l'esito della procedura camerale prevista dall'art. 599 c.
4° c.p.p., cioè la conclusione del concordato intervenuto tra le parti sui motivi d'appello,
preclude la riproposizione nel giudizio di Cassa-
zione di tutte le questioni su cui legittimamente è
intervenuta rinuncia, comprese quelle concernenti la sussistenza dell'elemento psicologico@di quello materiale del reato (Cass. pen. VI 28.4.1993 n.
4128).
Per quanto concerne la dedotta, mancata
applicazione dell'art. 129 c.p.p. 1'impugnata sentenza è esente da censure attesochè, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice è tenuto, unicamente, alla verifica, in
45 negativo della presenza delle cause di non punibi-
lità che potrebbero condurre ad un proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p. di guisa che, qualora il giudice stesso abbia aderito alla istanza di
patteggiamento deve ritenersi implicitamente dimo- strato che egli abbia effettuato il controllo demandatogli dalla legge e non abbia riscontrato
evidenti cause di non punibilità ostative all'acco-
glimento dell'accordo delle parti sulla pena. Per quanto concerne LT RO, il ricorso del medesimo è fondato.
La Corte di merito ha, infatti, ritenuto che detto imputato sia stato opportunamente assolto per insufficienza di prove dal reato di cui agli art. 110-648 ter. cod. pen. per avere concorso nell'impiego di danaro proveniente dal traffico di stupefacenti in attività economiche e finanziarie
normali, tra cui la costituzione e la gestione di società paravento.
In particolare i giudici di secondo grado hanno evidenziato;
che la contestazione riguna dava il fatto che il LT aveva assunto la partecipa-
zione al 95% della s.r.l. Italfin, costituita nei primi mesi del 1990, allo scopo di intestare alla stessa una villa, in realtà appartenente al A-
46 rotto, a beneficio del quale il LT stesso aveva predisposto un contratto di affitto onde
giustificarne la detenzione;
che si era trattato del reimpiego di danaro proveniente dal traffico di
stupefacenti cui il ZZ era dedito, come emergeva inconfutabilmente dalla rilevante entità
del prezzo pagato, circa 500 milioni, e dalla mancan- za di qualunque plausibile giustificazione della detenzione legittima di una somma tanto rilevante
da parte di un soggetto già dedito ad attività
commerciali rilevatesi fallimentari;
che non rile-
vava la circostanza dell'avvenuto esaurimento dell'intera vicenda entro il 1990, in epoca cioè assai anteriore al primo episodio, accertato e
contestato, di traffico di droga, del 25.9.1991, in quanto l'intensità e le dimensioni del traffico stesso, unitamente alla già considerata inspiegabi-
le disponibilità, da parte del prevenuto, di ingen- ti somme di danaro, davano ampia ragione del con-
vincimento secondo cui, già in epoca precedente al settembre 1991, il ZZ fosse impegnato attivamente nel traffico stesso i cui proventi, pur se inconsapevolmente, il LT aveva collaborato a camuffare.
Ciò premesso deve rilevarsi che il sinda-
47 cato della Corte di Cassazione in tema di prova indiretta deve limitarsi a verificare la correttez-
za logico-razionale del ragionamento seguito e delle argomentazioni svolte dal giudice di merito per qualificare come indizio una determinata circo-
stanza.
Nella specie, peraltro, come si ricava dal testo stesso dell'impugnata sentenza, l'unico
indizio avente il requisito della precisione intesa nel senso della indiscutibilità del fatto nato nella sua oggettività è rappresentato dalla dispo-
nibilità di una notevole somma di danaro, da parte del ZZ, nel corso dell'anno 1990.
Ma la stessa Corte di merito, dando atto che il LT aveva svolto attività economiche,
rivelatesi fallimentari, in epoca anteriore alla data del commesso reato di spaccio di sostanze
stupefacenti, ha messo in evidenza un fatto altret-
tanto possibile, sul piano dell'accadimento umano,
rispetto a quello ipotizzato che il danaro in
questione sia provento del commercio di droga anteriormente al settembre 1991, vale a dire che la somma utilizzata per l'acquisto dell'immobile
provenga dall'utile, distratto, di tali attività
economiche.
48 Non può ritenersi, dunque¸ che l'insieme
delle circostanze poste in rilievo dalla Corte di
Appello, al riguardo, possa assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto
(Cass. pen. Sez. Un.
4.6.1992 n. 6682), vale a dire che il danaro di cui trattasi sia il provento di commercio di sostanze stupefacenti.
E poichè non risulta accertato, dunque,
neppure sotto il profilo oggettivo, il reato pre-
supposto di quello di riciclaggio ex art. 648 ter.
c.p. per avere il LT impiegato danaro prove-
niente dal traffico di stupefacenti in attività
economiche e finanziarie, l'imputato medesimo deve essere assolto, annullata senza rinvio l'impugnata sentenza, con la formula piena dell'insussistenza del fatto.
Per quanto riguardava la pregiudiziale di rito concernente la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte sulla utenza di ZZ NE per violazione dell'art. 267 c.p.p. riproposta in questa sede dalla difesa di GI BR, IA e NZ, di EN Vincenzo, Valente IC, TI NI,
UC IO, ma da astenersi agli altri
49 ricorrenti a norma dell'art. 587 c.p.p. trattandosi di censura non fondata su motivi esclusivamente personali, osserva la Corte:
A norma dell'art. 267 c.p.p. concernente i presupposti e la forma del provvedimento in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
«il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la autorizzazione a disporre le autorizzazioni previste dall'art. 266 L'autoriz-
zazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolu-
tamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini».
Va sottolineato che la norma in questione
è stata applicazione del principiodettata in
enunciato nell'art. 15 C. 2° della Costituzione,
secondo cui la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunica-
H zione sono inviolabili e del conseguente ristretto ambito in cui tali diritti possono soffrire una temporanea compressione, individuato in un «atto
motivato dell'autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge >> .
Non è sufficiente, dunque, a limitare la riservatezza delle comunicazioni che siasi instau-
50 rato un procedimento penale e che si svolgano indagini in relazione ad un reato che le consenta,
ma è necessario altresì che, concretamente, emerga il rilievo penale del fatto.
Il giudice, pertanto, deve dare dimostra-
zione, con adeguata e specifica motivazione, del provvedimento nonchè dell'eventuale proroga conces-
sa (Corte Costituzionale 6.4.1973 n. 34 in G. Cost.
1973, 329).
La motivazione del decreto autorizzativo,
anche se non necessariamente analitica, deve comun-
que espressamente indicare le fonti degli elementi indiziari che possono essere rappresentate, anche,
da materiale probatorio non successivamente utiliz-
zabile e destinato a rimanere all'interno delle indagini preliminari, e la loro idoneità, sia pure in estrema sintesi, a connotare gli indizi stessi del requisito della gravità.
In definitiva, affinchè possa dirsi adem-
piuto l'obbligo di motivazione imposto dall'art. 167 C. 1° c.p.p. è necessario che dal decreto autorizzativo risulti:
1) il titolo del reato per cui si prove-
de;
2) la fonte o le fonti degli indizi consi-
51 derati;
3) la gravità degli indizi stessi nel
senso che dalla loro complessità o dalla sintomati-
cità degli stessi emerga il rilievo penale del fatto.
Il decreto del G.I.P. presso il Tribunale
di Bari in data 27.6.1991 che ha autorizzato il P. M. a disporre le intercettazioni sull'utenza
080/436483 intestata a LL ND ma in uso a Lazzarotto Antonello è basato Alla seguente,
testuale premessa: «Ritenuto che ricorrono indizi del delitto di traffico di stupefacenti (art. 73
D.P.R. 309/90) che, a norma dell'art. 266 c.p.p.
legittima la richiesta intercettazione;
considerato peraltro che detta intercettazione appare indispen-
sabile per l'ulteriore rilievo delle indagini».. ‚
Tali considerazioni in quanto unicamente indicative del titolo del reato e prive di ogni rilevanza degliriferimento alla fonte ed alla indizi non consentono di ritenere che sia stato adempiuto all'obbligo di motivazione del provvedi-
mento come richiesto dall'art. 261 c. 1° c.p.p. già
citato.
Il riscontrato difetto di motivazione determina il vizio del procedimento probatorio a
52 norma dell'art. 271 C. 1° c.p.p. secondo cui «i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268 c. 1 e 3°».
Ai sensi dell'art. 185 c. 1° c.p.p. devono considerarsi nulli anche i successivi decreti di proroga delle intercettazioni di cui trattasi in quanto atti conseguenti all'autorizzazione e con la medesima in rapporto di derivazione, cioè di dipen-
denza reale ed effettiva nel senso che l'atto dichiarato nulla costituisce la premessa, logica e giuridica, degli atti successivi, con la conseguen-
za che cadendo la premessa, deve necessariamente venir meno la validità degli atti che ne conseguono
(Cass. pen. I 28.10.1991 n. 3466).
A nulla rileva che all'epoca di emissione del decreto autorizzativo vigesse provvisoriamente l'art. 13 del D.L. n. 152/91 che, sostituendo il 1°
comma dell'art. 267 c.p.p., consentiva la intercet-
tazione telefonica anche in presenza di soli indizi sufficienti in quanto nel provvedimento autorizza-
tivo manca ogni riferimento a circostanze indicati-
ve della probabile esistenza del reato ed è stato
53 addirittura pretermesso ogni richiamo formale alla sufficienza degli indizi stessi.
Invero la motivazione del decreto del
G.I.P., espressamente prevista dalla legge, lungi dall'essere un dato meramente formale che si limiti a dare atto dell'intervento) che si limiti a dare
atto dell'intervento del giudice costituisce la
ineludibile garanzia che il medesimo abbia emesso
ciascun provvedimento autorizzativo per effettive e gravi esigenze di giustizia che impongono il sacri-
ficio del diritto alla riservatezza delle comunica-
zioni telefoniche.
L'obbligo della motivazione è prescritto dalla legge perchè, nel momento stesso in cui si
verificano le concrete ed oggettive condizioni che legittimano il provvedimento, deve esserne data
adeguata dimostrazione nello stesso decreto auto-
rizzativo, salvo il controllo «a posteriori» sulla loro effettiva esistenza, sicchè la motivazione non può consistere nella mera perifrasi del contenuto delle indicate norme ed esaurirsi nella apodittica affermazione che gli indizi di reato sono graxio 2
le intercettazioni appaiono assolutamente indispen-
ovvero, in tema di indagini relative asabili,
diritti di criminalità organizzata, che gli indizi
54 sono sufficienti e necessarie le intercettazioni
(Cass. pen. II° 6.2.1996 n. 86; Filoni e altri).
Ciò posto rileva la Corte che, per quanto concerne gli imputati Ferrucci IO, Gallo
NZ, GI NZ e EN NZ l'impu-
gnata sentenza deve essere annullata anche in
MR. G. sotto il profile del difetto accoglimento del ricorso di motivazione rilevabile per l'ipotesi che la mancata utilizzabilità delle conversazioni telefoniche registrate dell'apparec- chio in uso al ZZ non modifichi, nella valutazione compiuta in sede di merito, il quadro probatorio, tenuto conto di altri elementi ed in
particolare della chiamata in correità di TI
IO.
Pertanto: relativamente a UC Giovan-
ni l'assoluzione dal reato associativo basata sella considerazione che l'imputato, pur essendo un
acquirente abituale di stupefacenti, fruitore, da parte del ZZ, di particolari condizioni di prezzo, non avrebbe fatto parte della «societas»,
precipuamente a causa della sua mancata partecipa- zione agli utili, è manifestamente illogica se
rapportata alla configurazione dell'organizzazione delinquenziale di cui trattasi operata in via
generale dai giudici di secondo grado secondo cui
55 il compratore stabile, rappresentando un punto di riferimento certo per lo spaccio della droga,
nonchè può che essere considerato inserito piena-
mente nel consorzio criminale;
in ordine a GA NZ l'assoluzione del medesimo dal reato di spaccio di stupefacenti messa in relazione al fatto che non rileverebbe sul piano probatorio nè la detenzione di sostanza da taglio nè la richiesta di droga rivolta al GA da un acquirente è palesemente in congrua attesa la
sintomaticità degli indizi di cui sopra e la loro convergenza al fine della configurabilità del reato di cui trattasi;
altrettanto in congrua è la dispo-
114 c. 3°sta concessione dell'attenuante ex art.
c.p.p. basata convincimento apodittico della
Corte di merito secondo cui il GA sarebbe stato indotto alla consumazione del reato associativo della «autorità» del ZZ;
in riferimento a GI NZ l'assolu-
zione dal reato associativo, fondata nella argomen-
tazione che possa essere associato solamente il fornitore che assuma direttamente gli obblighi della consegna e non anche quello che funga normal-
mente da «tramite» per gli incontri è priva di un convincente supporto logico;
in ordine infine a EN NZ, la assoluzione dall'imputazione di cui all'art. 74
D.P.R. 309/90, basata nella considerazione che, pur in presenza di elementi attestanti un continuativo rapporto di fornitura di cocaina per quantitativi dotta circostanza non modesti, non rileverebbe ai fini associativi, a fronte della richiesta del EN di provare la qualità della cocaina, è manifestamente incongrua,
attesochè la stabile disponibilità all'acquisto di droga non è contraddetta, ragionevolmente, dal fatto che l'acquirente non intenda acquistare partite di droga scadenti.
Per quanto attiene, invece, a PI Chia-
ra, il ricorso del P.G. deve essere dichiarato assorbito nella pronuncia di annullamento conse-
guente alla rilevata inutilizzabilità delle inter-
cettazioni telefoniche poichè l'avvenuto riconosci-
mento, a favore della imputata, dell'attenuante di cui all'art. 114 C. 3° c.p. di cui si duole il rappresentante dell'accusa è stato messo in rela-
zione ai gravi contrasti insorti tra l'imputata ed il di lei marito, ZZ, ed al tentativo della donna di salvare il rapporto coniugale nonostante le prevaricazioni del coniuge, emersi in via esclu-
siva dalle numerose telefonate intercettate
57 sull'utenza in uso a quest'ultimo. Per ciò che concerne la posizione di
TI IO osserva la Corte: l'ampia confessio- ne resa da questi al dibattimento di secondo grado argomentazioni, prive di vizi è alla base delle del giudice d'appello, secondo logico-giuridici,
cui l'imputato era impegnato a garantire l'esclusi-
va dello spaccio in Bari vecchia e pertanto correo,
quanto meno con il ZZ, nel delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90.
Detta confessione, peraltro, non è idonea di per sè, a comprovare, anche, la sussistenza del reato associativo di cui all'art. 74 del decreto predetto essendo necessario a tal fine, che sia accertata о riscontrata «aliunde>> la consapevole all'ideazione edpartecipazione di più persone organizzazione di un comune programma delittuoso
nonchè lo stabile vincolo tra le stesse a tal fine.
Peraltro la doglianza del P. G., in ordine al reato di spaccio di stupefacenti, relative alla mancata concessione dell'attenuante di cui al comma
7° dell'art. 73 D.P.R. 309/90, è fondata, atteso l'assoluto difetto di motivazione in punto a fronte della espressa richiesta formulata al riguardo dal
P. M.
58 Conseguentemente, nei confronti di Capria-
ti IO, l'impugnata sentenza deve essere annulla-
ta limitatamente al reato associativo nonchè alla attenuante ex art. 73 c. 7° D.P.R. citato. P. Q. M.
annu l l a
1'impugnata sentenza nei confronti di:
OL ET, BE NI, EL NC
SC, TI NI, TO AT, DA
SC, De PA US, UC IO,
GA NZ, GI BR, GI IA,
GI NZ, EN NZ, EL AG,
IR VI, IN MI, PI CH,
RO AR, GL NI, Salvemini
VA IC, in accoglimento delMat teo,
ricorso dei predetti, e per quanto concerne Ferruc-
ci IO, Gallo NZ, GI Vincenzo,
EN NZ, anche in accoglimento del ricorso del P.G., dichiarando assorbito il ricorso di questi nei confronti di PI CH nel disposto annullamento.
annu l 1 a l'impugnata sentenza nei confronti di
IO limitatamente al reato di cui TI
all'art. 74 D.P.R. 309/90 nonchè all'attenuante di
59 cui all'art. 73 c. 7' citato decreto in accoglimen-
to del ricorso del P. G.
rinvia ad altra sezione della Corte di
Appello di Bari per nuovo giudizio in ordine ai suddetti imputati.
annu l l a
1'impugnata sentenza nei confronti di
LT RO perchè il fatto non sussiste.
d ichi ara inammissibili i ricorsi di De PA Nico-
la, ZZ IO e IT NI che
condanna al pagamento, in solido, delle spese processuali e ciascuno al versamento di lire due
milioni alla Cassa Ammende.
Così deliberato in Camera di Consiglio il
12.4.1996.
IL PRESIDENTE
(dott. aro GIULIANI)
lumno
DEPOSITATO IN CANCELLERIA]
IL 2 6 SET. 1906 IL CONSIGLIERE ESTENSORE
-
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(dott. Carlo DAPELO) Angelo Marid CANGEMI lad JellCall N
O
60 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
267 e 271 c.p.p.;
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