Cass. pen., sez. II, sentenza 03/10/2012, n. 49844
CASS
Sentenza 3 ottobre 2012

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Massime1

In tema di reato continuato, a seguito della modifica dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera della L. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l'imputato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente, se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori quali a) la distanza cronologica tra i fatti criminosi; b) le modalità della condotta; c) la sistematicità ed abitudini programmate di vita; d) la tipologia dei reati; e ) il bene protetto; f) l'omogeneità delle violazioni; g) le causali; h) lo stato di tempo e di luogo; i) la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.

Commentario1

  • 1Art. 671 - Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 03/10/2012, n. 49844
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49844
Data del deposito : 3 ottobre 2012

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