Sentenza 3 ottobre 2012
Massime • 1
In tema di reato continuato, a seguito della modifica dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera della L. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l'imputato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente, se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori quali a) la distanza cronologica tra i fatti criminosi; b) le modalità della condotta; c) la sistematicità ed abitudini programmate di vita; d) la tipologia dei reati; e ) il bene protetto; f) l'omogeneità delle violazioni; g) le causali; h) lo stato di tempo e di luogo; i) la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.
Commentario • 1
- 1. Art. 671 - Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuatohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/10/2012, n. 49844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49844 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2012 |
Testo completo
MASSI MARIO 49844/12 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica: 3 ottobre 2012 Composta dagli Ill.mi sig.ri magistrati: Presidente Sentenza n2329/2012 - dott. Secondo Libero Carmenini Consigliere Reg. gen. n.: 16840/2012 - dott. Iannelli Enzo - dott. Casucci Giuliano Consigliere - dott. Iasillo Adriano Consigliere Consigliere relatore - dott. Giovanni Diotallevi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: - LL RO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 9 dicembre 2011, della Corte d'appello di Roma Sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
Sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Volpe Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla man- cata applicazione dell'art. 81 cpv. c.p.; Udita le conclusioni dell'avv.to Corrado Marinelli del foro di Roma che ha insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. LL RO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 9 dicembre 2011, della Corte d'appello di Roma, con cui è stata confermata la sen- tenza emessa in data 9 marzo 2011 del Tribunale di Roma e la sua condanna per i reati di cui agli artt. 628, c. 1 e 3 cod. pen. e art. 4 I. 110/75, e chiedendone l'annullamento, lamenta la carenza di motivazione in ordine alla erronea applica- zione della legge penale in relazione all'art. 81, c. 2 c.p. ed all'art. 671, c. 1 c.p.p. Il ricorrente censura in particolare la circostanza che la Corte d'appello ab- bia infondatamente motivato l'esclusione della medesimezza del disegno crimi- noso dei ati in esame con quelli già giudicati dal GUP del Tribunale di Roma, 1 poiché gli stessi evidenzierebbero non già un medesimo disegno criminoso, ma uno stile di vita improntato al ricorso sistematico al crimine CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato.
2. Osserva la Corte che, l'art. 671 cod. proc. pen., comma 1, ultimo periodo - come novellato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art.
4-vicies, di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 271 - recita: "Fra gli elementi che incidono sulla ap- plicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza". Nella specie il ricorrente aveva dedotto con l'atto appello di essere "dedito all'uso di sostanze stupefacenti", circostanza pacificamente emergente dagli atti, aveva prospettato che la attività illecita perpetrata era "finalizzata a reperire denaro per l'acquisto di sostanza stupefacente per uso proprio", aveva sottolineato la presenza di indici rilevatori che avrebbero dovuto portare all'applicazione della norma invocata, quali: a) la distanza cronologica tra i fatti criminosi (inizio giu- gno 2008 - inizio settembre 2008; b) le modalità della condotta (analoghe mo- dalità di consumazione del reato); c) la sistematicità ed abitudini programmate di vita;
d) la tipologia dei reati (rapine in danno di istituti di credito sempre nella stesa città), e) il bene protetto;
f) l'omogeneità delle violazioni;
g) le causali (stato di tossicodipendenza accertato fin dal 1988); h) lo stato di tempo e luogo (vicinanza temporale dei fatti) i) la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza, e aveva invocato la applicazione della novella 21 febbraio 2006, n. 49, anche nella fase di merito.
3. Ciò premesso osserva la Corte che la giurisprudenza ha più volte affermato che, in tema di reato continuato, a seguito della modifica dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera della L. n. 49 del 2006, lo stato di tossicodipen- denza, pur non comportando automaticamente il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, può giustificarlo con riguardo ai reati che siano collegati e di- pendenti a tale stato, sempre che sussistano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione (Cass., Sez. 5, 23/02/2010, n. 10797/ 2010, CED 246373). Tale interpretazione appare coeren- te con la volontà del legislatore volta ad attenuare le conseguenze della condotta sanzionata nel caso di tossicodipendenti (Cass. Sez. 1, 07/07/2010, n. 33518/2010, CED 248124 ). 2 Rileva dunque il Collegio che erroneamente l'analisi degli elementi indicati dalla difesa per usufruire del beneficio invocato non è stata effettuata dalla Corte d'appello, che ha genericamente ricondotto il comportamento del ricorrente ad uno stile di vita non meritevole della valutazione collegabile alla normativa so- praindicata.
4. Alla luce di tali considerazioni deve essere annullata la sentenza impugnata limitatamente a tale punto e disposto il rinvio per nuovo esame alla Corte di ap- pello di Roma la quale si uniformerà al seguente principio di diritto enunciato ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2: "Nel deliberare in ordine al ricono- scimento della continuazione il giudice verifica che i reati siano frutto della me- desima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto, se l'imputato, in con- comitanza della relativa commissione, era tossicodipendente, se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici in- dicatori quali a) la distanza cronologica tra i fatti criminosi;
b) le modalità della condotta;
c) la sistematicità ed abitudini programmate di vita;
d) la tipologia dei reati e) il bene protetto;
f) l' omogeneità delle violazioni;
g) le causali;
h) lo sta- to di tempo e luogo;
i) la consumazione di più reati in relazione allo stato di tos- sicodipendenza".
PQM
limitatamente alla questione relativa Annulla la sentenza impugnata, all'applicazione della continuazione, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso. Roma, 3 ottobre 2012. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Diotallevi Secondo Libero Carmenini tell DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 21 DIC 2018 IL CANCELLIERE 3 Claudia Pianelli