Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/2001, n. 4735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4735 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIA047 35 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPR CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 16518/98 Dott. Manfredo GROSSI Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Consigliere Cron. 10152 Dott. Michele LO PIANO Consigliere Rep.1657 Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere Ud. 21/11/00 ES Dott. AT ha pronunciato la seguente S E N TENZA Ris est a sudio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal S'g parolak 3000 AR AN, AR EL elettivamente studio "30 MAR. 2001 domiciliati in ROMA CNE CLODIA 29, presso lo dell'avvocato PIETRO RICCI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato FEDERICO BENATTI, giusta CANCELLERIA delega in atti;
- ricorrenti DD619693
contro
GN TO, GN AN, CI SI, elettivamente domiciliati in ROMA VLE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato CARLO MARIO D'ACUNTI ' 2000 che li difende anche disgiuntamente all'avvocato Giusti 1874 GIORGIO GIUSTI, giusta delega in atti;
per al 12000+3 0501 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale controricorrenti Rieci per diritti 12000+3 al Sig. nonchè contro il 25 MAG. 2001 AR NO, AR RO SANTINA;
IL CANCELLIERE - intimati DIRITTI avversO la sentenza n. 268/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, sez. I I civile, emessa il 14/11/97 e depositata il 04/03/98 (R.G. 268/98); T494078 udita la relazione della causa svolta nella pubblica T434077 DI DIRITTI udienza del 21/11/00 dal Consigliere Dott. AT ES;
udito l'Avvocato Pietro RICCI;
udito l'Avvocato Carlo Mario D'ACUNTI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 71831735N 000 L Premettendo che con atto del 7.3.1979 RI 0 0 6 8 1 4 2 7 TA e ST e IA AR avevano venduto a CA UT e DA e a IN RO un fondo in agro di Reggio Emilia confinante con un proprio ter- 000 1 1 reno, con citazione 17.5.1979 RI LC conveni- va davanti al Tribunale di Reggio Emilia venditori ed LIRE 5000 CANCELLER acquirenti del citato fondo per sentir dichiarare la legittimità e tempestività della prelazione da lui esercitata a seguito della notificazione del prelimina- AT957566 2 re di vendita, proponendo in subordine domanda di ri- scatto. Costituitisi in giudizio, i CA e la Picci- nini eccepivano la mancanza delle condizioni per l'esercizio del riscatto, assumendo di essere a loro volta coltivatori diretti proprietari di fondo confi- nante con quello ad essi trasferito;
RI TA e paglia (mentre RI ST restava contumace) chiedevano il rigetto della domanda e la estromissione dal giudizio in quanto non legittimate passivamente. Con sentenza 15.9.1983 il Tribunale rigettava la jen domanda dello RI LC, per non avere questi provato la coltivazione biennale del proprio fondo e la mancata vendita di altri fondi. La decisione veniva riformata con sentenza del 25.3.1986 dalla Corte d'appello di Bologna, che ricono- sceva a RI LC il diritto di riscatto in co- munione ed in parti uguali con gli acquirenti, ritenuta la dimostrazione della sussistenza in capo ad esso RI dei requisiti previsti. Gravata la pronuncia con ricorso principale dai Ba- gnacani e IN e incidentale da RI LC, la Corte di Cassazione con sentenza del 18.7.1991 n. 7970 accoglieva il terzo motivo del ricorso principale ed il primo e secondo motivo di quello incidentale;
3 cassava, quindi, la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, affermando il principio di diritto al quale si sarebbe dovuto attenere il giudice di rinvio. Indi, a seguito di riassunzione, la Corte d'appello di Bologna, quale giudice di rinvio, con sentenza de- positata il 4.3.1998 rigettava l'appello proposto da RI GA e EL, ai quali era stato notifi- cato l'atto di riassunzione quali eredi di RI LC e che si erano costituiti in giudizio, facendo propria l'impugnazione. Per la cassazione di detta sentenza RI Gae- tano e RI EL hanno proposto ricorso affida- to a tre motivi. Hanno resistito con controricorso CA DA e Ar UT e IN RO, depositando anche memoria. Gli altri intimati non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Nell'annullare la precedente sentenza della Corte d'appello di Bologna del 25.3.1986, la Corte di Cassa- zione con la sentenza 18.7.1991 n. 7970 ha enunciato il seguente principio: "Qualora il fondo rustico posto in vendita confini con una pluralità di terreni diretta- mente coltivati dai rispettivi proprietari, il conflit- to tra i vari aventi diritto va risolto stabilendo in- nanzitutto se ciascuno dei richiedenti abbia titolo 4 alla prelazione o al riscatto e, nel caso affermativo, riconoscendo l'esclusivo diritto in favore di colui che dimostri di essere in grado di realizzare, indipenden- temente dalla superficie già posseduta, una unità pode- rale economicamente più funzionale delle altre". La stessa Corte d'appello con la sentenza ora impu- gnata, pronunciata in sede di rinvio, ha "individuato nel fondo degli acquirenti CA quello che realiz- za meglio un'unità economicamente produttiva" (e riget- tato, quindi, l'appello RI), rilevando che "in merito alla presenza nei CA dei presupposti per l'esercizio della prelazione agraria alcuna conte- stazione stata sollevata in primo grado dallo Spag- giari [LC] e, pertanto, le contestazioni sollevate nella presente fase appaiono inammissibili". Col primo motivo di ricorso RI GA e EL denunciano -dunque- omessa pronuncia su punto fondamentale della controversia, per avere la Corte di merito omesso di prendere in esame e, quindi, di deci- dere in ordine alla parte del principio di diritto af- fermato dalla Corte regolatrice, secondo cui "il con- flitto fra i vari aventi diritto va risolto stabilen- do innanzitutto se ciascuno dei richiedenti abbia tito- lo alla prelazione o al riscatto", soffermandosi sulla GA , inoltre, che sola seconda parte. 5 l'accertamento in capo agli aventi diritto del titolo alla prelazione o al riscatto introduca un tema di de- cisione diverso da quello discusso nelle precedenti fa- si processuali (secondo motivo) e di avere assunto nel giudizio di rinvio conclusioni diverse da quelle già espletate nel giudizio di appello concluso con la sen- tenza cassata (terzo motivo). I motivi, da esaminare, per le loro connessioni, in un unico contesto, sono fondati secondo le precisazioni che seguono. Dalla relativa sentenza di rinvio 7970/91 risulta che la Cassazione ha affermato il surriportato princi- pio di diritto in accoglimento del terzo motivo del ri- corso principale proposto dai CA e IN e del primo e secondo motivo del ricorso incidentale pro- posto da RI LC. Con il detto terzo motivo i ricorrenti principali, denunciando violazione dell'art. 7 1. n. 817/1971, dedu- cevano che il riscatto doveva essere riconosciuto inte- ramente ad essi che avevano dato la dimostrazione di possedere una maggiore capacità di coltivazione ed uti- lizzazione dell'intero terreno. Il ricorrente incidentale, а sua volta, denunciando la violazione dell'art. 7 cit. e dell'art. 8 1. n. 590/1965, deduceva che la sentenza impugnata erronea- 6 mente aveva riconosciuto il riscatto, tra gli altri, a DA CA, il quale pacificamente non vi ha tito- lo per non essere coltivatore diretto (primo motivo) e censurava la stessa sentenza nella parte in cui essa aveva riconosciuto il riscatto ai CA, sostenendo che questi non vi avevano diritto perché non avevano seguito la procedura prevista dalla legge (sostanzial- mente denunciava che i CA non avevano mai eser- citato la prelazione come fatto prodromico dell'esercizio del riscatto). Ciò posto, è evidente -dovendo il principio connet- tersi alla motivazione- che la questione della sussi- cm stenza dei "presupposti" per l'esercizio della prela- zione e del conseguente riscatto in саро a CA DA in particolare quanto alla sua qualità di colti- vatore diretto- faceva parte degli accertamenti deman- dati al giudice di rinvio dal giudice di legittimità con il principio stabilito, per cui lo stesso giudice di rinvio non poteva, come lamentato dagli odierni ri- correnti, limitarsi alla seconda parte di detto princi- pio, ma questo doveva considerare nella sua interezza. Invero tale seconda parte, nell'impianto argomenta- tivo della Corte regolatrice, rifluito nel principio enunciato, è logicamente e funzionalmente conseguente alla soluzione da darsi alla prima parte. 7 L'accertamento del titolo alla prelazione e al ri- scatto non introduce, d'altro canto, un tema diverso da quello discusso nelle precedenti fasi processuali, es- sendo esso -come visto innanzi- stato addotto dinanzi alla medesima Corte regolatrice. Pertanto il 7100710 va accolto e la sentenza impu- gnata cassata con rinvio, per nuovo esame, ad altra Se- zione della Corte di Appello di Bologna, che provvede- rà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
hoooo La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza im- 290000 pugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna. Così deciso, il 21.11.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE / CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì 30 MAR 2001 IL CANCELLIERE E L D 001 Giovanni Giambattista NT RATE E I N O Z 8