Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2011, n. 21256
CASS
Sentenza 5 aprile 2011

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La circostanza aggravante del metodo mafioso, di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella legge n. 203 del 1991, può trovare applicazione anche in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992), quando si tratti di condotte funzionali a favorire l'operatività di un sodalizio di stampo mafioso in quanto strumentali a sottrarre i beni e le attività illecitamente accumulate dall'associazione a misure ablatorie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2011, n. 21256
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21256
    Data del deposito : 5 aprile 2011

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