Sentenza 5 aprile 2011
Massime • 1
La circostanza aggravante del metodo mafioso, di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella legge n. 203 del 1991, può trovare applicazione anche in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992), quando si tratti di condotte funzionali a favorire l'operatività di un sodalizio di stampo mafioso in quanto strumentali a sottrarre i beni e le attività illecitamente accumulate dall'associazione a misure ablatorie.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2011, n. 21256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21256 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 05/04/2011
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1311
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - N. 49482/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA IU EO N. IL 26/09/1980;
avverso l'ordinanza n. 796/2010 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 05/08/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. MONETTI Vito che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. NISI Loris che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 5 agosto 2010 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., in parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata da PE EO IA, annullava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del locale Tribunale in data 16 luglio 2010 limitatamente all'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 contestata in relazione al delitto continuato di detenzione e porto illegale in luogo pubblico di armi comuni da sparo (capo al); confermava, invece, il provvedimento limitativo della libertà personale in relazione al delitto concorsuale di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12-quinquies, aggravato ai sensi della L. n.203 del 1991, art. 7.
Il Tribunale respingeva preliminarmente l'eccezione difensiva di sopravvenuta inefficacia, per omesso espletamento dell'interrogatorio di garanzia, dell'ordinanza di custodia cautelare nella parte relativo al delitto di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, osservando che esulano dall'ambito del riesame le questioni concernenti la successiva perdita di efficacia della misura derivante dalla mancanza o invalidità di successivi adempimenti, trattandosi di vizi che non intaccano l'intrinseca legittimità del titolo, ma, operando sul diverso piano della persistenza della misura, devono essere fatti valere nell'ambito di un distinto procedimento, con l'ordinanza prevista dall'art. 306 c.p.p., soggetta ad appello. Nel merito riteneva che la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato in ordine al delitto di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies erano costituiti dal contenuto delle intercettazioni ritualmente disposte univocamente dimostrative della effettiva disponibilità dell'esercizio commerciale "Garibaldi Caffè", posto in Melito di Porto Salvo da parte di TE MI - esponente di rilievo dell'omonima cosca di stampo mafioso operante in quel territorio, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno - il quale si occupava di fornire direttive a IA (fidanzato di una nipote di TE MI e suo autista) sul personale da assumere, sull'ammontare delle retribuzioni, sugli acquisti da effettuare per l'arredamento del locale, sui fornitori di merce cui rivolgersi. Il contenuto delle conversazioni intercettate trovava un obiettivo elemento di conforto negli accertamenti bancari svolti in ordine alle disponibilità di IA e di suoi familiari, tenuto delle allegazioni difensive in ordine alla provenienza da IA e da componenti del suo nucleo familiare, del denaro necessario alla compravendita del locale, e, inoltre, negli accertamenti esperiti circa i passaggi di proprietà del locale. L'intestazione fittizia del locale era funzionale a sottrarre l'esercizio commerciale ad eventuali provvedimenti ablatori in danno di TE a causa delle sue vicende giudiziarie e a non consentire l'effettiva ricostruzione del suo patrimonio e delle attività illecite gestite dalla sodalizio.
Ad avviso del Tribunale gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto in materia di armi erano costituiti dal contenuto delle conversazioni, univocamente dimostrative di un'ampia disponibilità delle stesse da parte di IA.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, IA, il quale lamenta: a) violazione dei canoni di valutazione probatoria e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità degli elementi costitutivi del delitto di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12- quiquies in assenza di elementi obiettivi da cui inferire che l'esercizio commerciale non fosse comprato con denaro di IA e dei suoi familiari, bensì fosse stato acquistato con denaro proveniente da TE MI;
b) erronea applicazione della legge penale relativamente alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 quanto meno sotto il profilo soggettivo;
c) carenza della motivazione in ordine alle ragioni poste a base del rigetto dell'eccezione di inefficacia del titolo custodiale per omesso svolgimento dell'interrogatorio di garanzia dopo l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale anche per i reati in materia di armi che non avevano formato oggetto ne' del decreto di fermo ne' dell'udienza di convalida;
d) carenza della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi delle contestate violazioni in materia di armi.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Il terzo motivo di doglianza, avente carattere logicamente preliminare rispetto agli altri, è privo di pregio.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un. 5 luglio 1995, n. 26; Sez. Un. 1 7 aprile 1996, n. 7), con decisioni condivise dal Collegio, hanno affermato che, poiché il procedimento di riesame è preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare, e non anche di quelli incidenti sulla sua persistenza, non è consentito dedurre con tale mezzo di impugnazione la successiva perdita di efficacia della misura derivante dalla mancanza o invalidità di successivi adempimenti. Sulla base di questa premessa hanno affermato che esulano dall'ambito del riesame le questioni relative a mancanza, tardività o comunque invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., le quali, inerendo a vicende del tutto avulse dall'ordinanza oggetto del gravame, si risolvono in vizi processuali che non ne intaccano l'intrinseca legittimità ma, agendo sul diverso piano della persistenza della misura, ne importano l'estinzione automatica che deve essere disposta, in un distinto procedimento, con l'ordinanza specificamente prevista dall'art. 306 c.p.p., suscettibile di appello (art. 310 c.p.p.), cui può seguire, come prevede il successivo articolo 311, il ricorso per cassazione.
2. Non merita accoglimento neppure il primo motivo di doglianza. Il delitto di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, comma 1 (trasferimento fraudolento di valori) è una fattispecie a forma libera, che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o di qualsiasi altro bene o utilità, realizzata con qualunque modalità al fine di eludere specifiche disposizioni di legge. La condotta vietata consiste nella creazione di una situazione di apparenza formale della titolarità di un bene, difforme dalla realtà sostanziale, e nel mantenimento consapevole e volontario di tale situazione.
L'interpretazione letterale e logico-sistematica della norma rendono evidente che il suo ambito di applicabilità non è limitato alle ipotesi riconducigli a precisi schemi civilistici, ma comprende tutte quelle situazioni in cui il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene e, inoltre, che essa prescinde da un trasferimento in senso tecnico-giuridico, rimandando non a negozi giuridici tipicamente definiti ovvero a precise forme negoziali, ma piuttosto ad una indeterminata casistica, individuabile soltanto attraverso la comune caratteristica del mantenimento dell'effettivo potere sul bene attribuito in capo al soggetto che effettua l'attribuzione ovvero per conto o nell'interesse del quale l'attribuzione medesima viene compiuta.
Tenuto conto della ratio, delle finalità e della struttura della disposizione, è possibile affermare che colui che si rende fittiziamente titolare di denaro, beni o utilità, al fine di eludere le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde, a titolo di concorso, del medesimo reato ascritto a colui che ha operato la fittizia attribuzione in presenza di un consapevole e volontario contributo causalmente rilevante alla lesione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice. (Sez. 2^, 9 luglio 2004, n. 38733; Sez. 1, 10 febbraio 2005, n. 14626; Sez. 1, 26 aprile 2007, n. 30165). Il disvalore della condotta è dato, poi, dalle finalità che costituiscono il profilo soggettivo (dolo specifico) della figura delittuosa, intesa ad eludere - come già sopra detto - le misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero ad agevolare la commissione di reati che reprimono fatti connessi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza.
Il giudice di merito è libero di procedere a tutti gli accertamenti del caso al fine di pervenire ad un giudizio non vincolato necessariamente da criteri giurico-formali, ma soltanto rispettoso dei parametri normativi di valutazione delle prove o degli indizi emergenti da elementi fattuali o logici.
L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi, in quanto, con puntuale richiamo agli elementi investigativi acquisiti (contenuto delle intercettazioni ritualmente effettuate, accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria in ordine ai passaggi di proprietà e alla effettiva gestione dell'esercizio commerciale "Garibaldi Cafè") ha argomentato, con ragionamento immune da vizi logici e giuridici, che PE AR IA si è consapevolmente e volontariamente prestato a farsi attribuire la fittizia intestazione dell'esercizio commerciale denominato "Garibaldi Cafè", con sede in Melito Porto Salvo da parte dell'effettivo pro proprietario e gestore, MI TE, sorvegliato speciale di p.s., reggente dell'omonima cosca mafiosa attiva in Melito Porto Salvo soprattutto nel settore delle estorsioni e impegnata nel mantenere il monopolio delle realtà economiche presenti nella zona, oggetto di numerose sentenze irrevocabili di condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. Hanno, al riguardo, richiamato i numerosi colloqui captati nel corso dei quali TE forniva puntuali e insindacabili istruzioni a IA - che fungeva anche da suo autista - in relazione alla modalità di gestione, all'assunzione del personale, alla relativa retribuzione, alla fornitura della merce, agli orari di apertura, ai servizi di pulizia, ai lavori di ristrutturazione, all'arredamento del locale, ai pagamenti da effettuare. Hanno, altresì, specificamente richiamato la conversazione del 20 gennaio 2008, capata a bordo dell'auto di PE EO IA, nel corso delle quali TE si vantava di avere realizzato una pasticceria degna di questo nome e gli altri colloqui evidenzianti una diretta cointeressenza.
La motivazione dell'ordinanza impugnata è esente dalle denunciate censure di carenza di motivazione e di illogicità nella parte in cui ha ritenute inidonee ad inficiare la gravità e univocità del quadro indiziario in ordine al delitto di cui alla L. n. 356 del 1992, art.12-quinquies le produzioni difensive, considerate o incomplete (cfr.
matrici dei due assegni di Euro 7.5000) o non dimostrative (cfr. assegni emessi da PE EO IA) della identità del soggetto che si occupò della provvista per coprire i titoli di credito, della lecita provenienza delle somme o, infine, non idonee a provare (cfr. mutuo di Euro trentamila contratto da IA PE;
mutuo contratto dal padre dell'indagato; estratti conto relativi al conto corrente intestato a quest'ultimo) che IA avesse affrontato, sia pure con l'aiuto dei suoi familiari, le spese per l'acquisto dell'esercizio commerciale e delle relative attrezzature (cfr. fattura per l'acquisto di sedie e tavolini).
Orbene, lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità di IA in ordine al delitto di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12-quinquies, aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7.
Di talché, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull'attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall'art. 273 c.p.p. per l'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.
3. Parimenti infondata è la seconda censura.
La L. n. 203 del 1991, art. 7 richiede che i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo siano commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso. Si tratta di due ipotesi distinte, quantunque logicamente connesse. La prima ricorre quando l'agente o gli agenti, pur senza essere partecipi o concorrere in reati associativi, delinquono con metodo mafioso, ponendo in essere, cioè, una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica - non necessariamente su una o più persone determinate, ma, all'occorrenza, anche su un numero indeterminato di persone, conculcate nella loro libertà e tranquillità - con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale della specie considerata. In tal caso non è necessario che l'associazione maliosa, costituente il logico presupposto della più grave condotta dell'agente, sia in concreto precisamente delineata come entità ontologicamente presente nella realtà fenomenica;
essa può essere anche semplicemente presumibile, nel senso che la condotta stessa, per le modalità che la distinguono, sia già di per sè tale da evocare nel soggetto passivo l'esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso. La seconda delle due ipotesi previste dal citato art. 7, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, implica invece necessariamente l'esistenza reale, e non più semplicemente supposta, di un'associazione di stampo mafioso, essendo impensabile un aggravamento di pena per il favoreggiamento di un sodalizio semplicemente evocato (Cass. Sez. 1, 18 marzo 1994, n. 1327, rv. 197430). L'aggravante in questione, in entrambe le forme in cui può atteggiarsi, è applicabile a tutti coloro che, in concreto, ne realizzano gli estremi, sia che essi siano essi partecipi di un sodalizio di stampo mafioso sia che risultino ad esso estranei (Sez. Un. 22 gennaio 2001, n. 10; Cass., 23 maggio 2006, n. 20228). L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi, in quanto, con valutazione obiettiva, ancorata alle concrete e specifiche acquisizioni probatorie in precedenza richiamate, al contesto in cui si collocano i comportamenti criminosi contestati e all'analisi delle condotte poste in essere da IA alla luce della definizione fornita dall'art. 416 bis c.p. (espressamente richiamato dal cit. art. 7), ha correttamente evidenziato che le stesse erano funzionali a favorire l'operatività del sodalizio di stampo mafioso capeggiato da MI TE, in quanto strumentali a sottrarre i beni e le attività illecitamente accumulate dall'organizzazione a misure ablatorie.
4. Anche il quarto motivo di ricorso non è fondato.
L'ordinanza impugnata ha puntualmente ricostruito, con iter argomentativo correttamente sviluppato, i dialoghi intercettati, evidenzianti, in maniera univoca, le contestate violazioni alla normativa in materia di armi, attesi gli espliciti riferimenti effettuati dall'indagato alla qualità e alla quantità delle armi in sua disponibilità e alle modalità del loro utilizzo. I motivi prospettati dalla difesa non censurano, in realtà, le specifiche regole inferenziali adottate dai giudici di merito nello sviluppo del ragionamento probatorio, bensì sollecitano una non consentita lettura alternativa delle emergenze processuali che non può avere ingresso in sede di legittimità, atteso il peculiare ruolo che l'ordinamento riserva alla Corte di Cassazione cui spetta unicamente il compito di controllare il ragionamento probatorio e la giustificazione della decisione del giudice di merito, non il contenuto della medesima, essendo la Corte giudice non del risultato probatorio, ma del relativo procedimento e della logicità del discorso argomentativo (Sez. Un. 13 dicembre 1995, Clarke;
Sez. Un./19 giugno 1996, Di Francesco;
Sez. Un. 30 aprile/1997, Dessimone;
Sez. Un. 24 novembre 1996, Spina;
Sez. Un. 21 giugno 2000, Tammaro;
Sez. Un. 31 maggio 2000, Jakani;
Sez. Un. 24 settembre 2003, Petrella;
Sez. Un. 30 ottobre 2003, Andreotti;
Sez. Un. 12 luglio 2005, Mannino). In conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011