Sentenza 22 novembre 2013
Massime • 1
In tema di concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti, se la sentenza di primo grado abbia adeguatamente e correttamente adempiuto all'obbligo di motivazione in ordine al giudizio di comparazione tra le stesse, e l'imputato abbia in sede di gravame reiterato la richiesta di prevalenza delle attenuanti sulla base dei medesimi elementi ritenuti inidonei nella sentenza impugnata, i giudici di appello non sono tenuti alla esposizione analitica delle ragioni che li hanno indotti a confermare l'equivalenza piuttosto che la prevalenza essendo sufficiente, in tal caso, il richiamo anche implicito a quelle esposte dai primi giudici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/11/2013, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 22/11/2013
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 3346
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - N. 33376/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT PE N. IL 03/05/1977;
avverso la sentenza n. 3299/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del 06/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSIO SCARCELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. AT PE ha proposto, a mezzo del proprio difensore fiduciario cassazionista, tempestivo ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di CATANIA in data 6/02/2012, depositata in data 7/02/2012, che confermava la sentenza 22/09/2011 emessa dal GUP Tribunale di CATANIA, con cui il medesimo era stato condannato all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa, per il reato di cessione di tre dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina a NO IP (fatto commesso in Catania, 27/11/2010), oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare. Il giudice, peraltro, riconosceva all'imputato l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, dichiarandola equivalente alla contestata recidiva, con dichiarazione di delinquenza abituale dell'imputato.
2. Ricorre avverso la predetta sentenza l'imputato a mezzo del difensore cassazionista, deducendo un unico, articolato, motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Deduce, anzitutto, violazione di legge suo specie di erronea applicazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'art. 99 c.p. nonché mancanza di motivazione avuto riguardo alle argomentazioni giustificative di tale statuizione;
in sintesi, il giudice d'appello avrebbe ritenuto sussistere, in violazione dell'art. 99 c.p., la sussistenza della contestata recidiva, poiché - avuto riguardo a quanto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35378/2010 - appariva del tutto evidente che, in ragione dell'assoluta trascurabilità del fatto di reato, la condotta non appariva tale da poter essere configurata come in concreto espressione di maggiore colpevolezza o pericolosità sociale del reo ed, a ben vedere, anche privo di offensività penale;
il motivo di appello con cui si censurava l'assenza di qualsiasi motivazione della sentenza di primo grado circa le ragioni che avevano determinato il primo giudice ad applicare la recidiva, peraltro, non risulta trattato dalla Corte etnea.
2.2. Deduce, in secondo luogo, mancanza di motivazione quanto alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, T.U. Stupefacenti in modo prevalente rispetto alla contestata recidiva;
la sentenza della Corte d'appello sarebbe priva di motivazione sul punto, ne', rileva la difesa, la motivazione potrebbe ritenersi integrata da quella del giudice di prime cure, in quanto il GUP non motiva sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Quanto al primo motivo (violazione di legge sub specie di erronea applicazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'art. 99 c.p. nonché mancanza di motivazione avuto riguardo alle argomentazioni giustificative di tale statuizione), lo stesso è inammissibile per genericità, in quanto la difesa mostra di non tener nel dovuto conto le sintetiche, ma puntuali, argomentazioni esposte dalla Corte etnea giustificative dell'applicata recidiva. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità (v., ex multis, Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000 - dep. 03/05/2000, Barone C L, Rv. 216473). In motivazione, vi è, infatti, un puntuale richiamo alle ragioni che giustificavano il mantenimento dell'aggravante de qua, riferendosi il giudice d'appello alla "concreta personalità dell'imputato, insensibile a qualsiasi emenda, che ne reclama il suo addebito". Nel caso di specie, la Corte di merito ha quindi fatto buon governo dei principi affermati dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite penali che, pur ritenendo la recidiva in questione come aggravante "facoltativa", impongono certamente al giudice un onere motivazionale nel rigettarne la richiesta di esclusione, nel caso di specie soddisfatto per averla ritenuta in concreto espressione di maggiore pericolosità del reo.
Si aggiunga, del resto, che l'esclusione della recidiva, nel caso in esame, era interdetta dalla dichiarazione di abitualità a delinquere, statuizione, questa, incompatibile con l'esclusione della recidiva.
5. Quanto al secondo motivo (mancanza di motivazione quanto al mancato giudizio di bilanciamento in termine di prevalenza tra la concessa attenuante di cui all'art. 73, comma 5, T.U. Stupefacenti e la contestata recidiva), premesso che lo stesso dev'essere valutato alla luce della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 69 c.p., comma 4, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 5, sulla recidiva di cui all'art. 99 c.p., comma 4, (Corte
Cost., sentenza n. 251 del 15/11/2012), esso è nondimeno inammissibile per genericità, non avendo neanche su tale punto la difesa del ricorrente tenuto in debito conto le argomentazioni, seppure sinteticamente espresse dal giudice d'appello ove, in relazione alla richiesta difensiva, la Corte motiva ritenendo necessario il mantenimento della contestata recidiva "seppure nel bilanciamento operato dal primo decidente" (così correttamente richiamando "per relationem" il ragionamento del primo giudice), il quale, sul punto, aveva ritenuto possibile esclusivamente un giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza tra la predetta attenuante di cui all'art. 73, comma 5, T.U. Stupefacenti e la contestata recidiva, alla luce dei precedenti penali anche specifici dell'imputato, senza porsi il problema (nè esplicitandolo) di un eventuale giudizio (negativo) di prevalenza alla luce della preclusione normativa dichiarata incostituzionale. Conclusivamente, come già affermato da questa Corte, in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza allorché il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art.69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009 - dep. 19/02/2010, Alesci e altri, Rv. 246134). In ogni caso, avendo il primo giudice adeguatamente e correttamente adempiuto all'obbligo della motivazione in ordine alla valutazione delle circostanze concorrenti, il fatto che l'imputato abbia in sede di appello motivato la reiterazione della richiesta di prevalenza con i medesimi elementi (peraltro, assai generici, avendo fatto leva la difesa per giustificare il richiesto giudizio di prevalenza alla "reale entità del fatto") ritenuti inidonei nella sentenza impugnata, i giudici di appello non sono tenuti alla esposizione analitica delle ragioni che li hanno indotti a confermare l'equivalenza piuttosto che la prevalenza essendo sufficiente, in tal caso, il richiamo anche implicito a quelle esposte dai primi giudici (v., in termini: Sez. 1, n. 7097 del 20/01/1986 - dep. 07/07/1986, SAMMARTIIMO, Rv. 173344).
6. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, somma che si stima equo fissare, in Euro 1000,00 (mille/00).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2014