Sentenza 15 gennaio 2013
Massime • 1
È configurabile il delitto di estorsione e non quello di violenza privata, nel caso in cui l'agente, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, faccia uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa che gli procuri un danno economico. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva costretto, mediante violenza e minaccia, la P.O. a fornirgli cibo e bevande senza pagare il corrispettivo, così procurandosi un ingiusto profitto con danno della P.O. stessa).
Commentario • 1
- 1. È estorsione minacciare di divulgare video “hot” dell’assessore per subentrargli nella caricaGennaro Dezio · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2013, n. 5668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5668 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 15/01/2013
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 125
Dott. IASILLO Adriano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere - N. 21558/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
EV LO (n. il 10/05/1980);
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, 2 Sezione penale, in data 06/03/2012;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Adriano Iasillo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Francesco Salzano, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 19/05/2011, il G.U.P. del Tribunale di Treviso dichiarò EV LO responsabile dei reati di estorsione continuata, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale e - ritenuta la continuazione, concesse le attenuanti di cui all'art. 62 c.p., n.4 e 6 prevalenti sulla contestata recidiva e con la diminuente per il rito - lo condannò alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed Euro 300,00 di multa.
Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame. La Corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza del 06/03/2012, in parziale riforma della sentenza di primo grado ridusse la pena a quella di anni 2 di reclusione ed Euro 300,00 di multa;
confermò, nel resto, la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione l'imputato deducendo l'insufficienza e illogicità della motivazione sulla negata riqualificazione del fatto come violenza privata e per il diniego delle attenuanti generiche. Il ricorrente conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 591, lett. c) in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze (già affrontata dalla Corte di appello) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Infatti, entrambi i giudici di merito hanno ben evidenziato perché nel caso di specie sia ravvisabile l'estorsione e non già la violenza privata, invocata nel ricorso con affermazioni apodittiche e ripetitive di quanto già esposto nell'appello. Invero, l'imputato ha agito per costringere - mediante violenza e minaccia - la P.O. a fornirgli consumazioni (di cibo e bevande) senza corrispettivo procurandosi così un ingiusto profitto con danno patrimoniale del IN (si veda sul punto la consolidata giurisprudenza di questa Corte citata anche nell'impugnata sentenza ad es.: Sez. 2, Sentenza n. 15716 del 07/04/2011 Ud. - dep. 20/04/2011 - Rv. 249940). Questa Suprema Corte ha, anche, affermato che è ravvisabile il delitto di estorsione e non quello di violenza privata allorquando l'agente fa uso della violenza o della minaccia per realizzare un ingiusto profitto e con la consapevolezza di usare la violenza o la minaccia per costringere, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa che gli procuri un danno economico. Pertanto deve ravvisarsi il delitto di estorsione aggravata nel caso di più persone che, usando violenza o minaccia, costringono altri a non svolgere la propria attività, cagionando alle vittime un danno economico per un fine ingiusto (Sez. 2, Sentenza n. 10398 del 10/05/1983 Ud. - dep. 03/12/1983 - Rv. 161528).
Per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche al EV la motivazione è esaustiva e il Giudice di merito valuta, correttamente, i vari elementi fissati dall'art. 133 c.p. per la concessione delle stesse attenuanti generiche.
Questa suprema Corte ha più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (nel caso di specie: i precedenti penali anche specifici e la reiterazione delle condotte estorsive;
si veda sul punto ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. - dep. 25/01/2005-Rv. 230691).
Inoltre, sempre secondo i principi di questa Corte - condivisi dal Collegio - ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo. Ad esempio in un caso posto all'attenzione di questa Suprema Corte - che ha considerato corretta la relativa motivazione - il giudice di merito aveva ritenuto che non potessero concedersi le attenuanti generiche in relazione alla gravità del fatto (Si veda Sez. 1, Sentenza n. 3772 del 11/01/1994 Ud. - dep. 31/03/1994 - Rv. 196880). A fronte di quanto sopra il ricorrente - come si è già sopra detto - contrappone solo contestazioni, che non tengono conto delle argomentazioni della Corte di appello. In proposito questa Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett.c) all'inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004 - rv 230634).
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille/00 Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille/00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2013