Sentenza 4 marzo 2010
Massime • 1
È nulla la notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita a mani di persona qualificatasi come suocera dell'imputato in quanto, ai fini delle notificazioni, la convivenza può presumersi solo in presenza di un rapporto familiare "qualificato", quale quello esistente tra genitori e figli minori e tra coniugi. (Nella specie l'ufficiale giudiziario aveva attestato nella relata di aver notificato l'atto alla suocera, qualificata come "addetta alla casa" e non "familiare convivente").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2010, n. 14844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14844 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 04/03/2010
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 484
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 41052/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO;
nei confronti di:
1) CRISTAUDO GIUSEPPE, N. IL 30/05/1969;
avverso la sentenza n. 704/2008 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 05/12/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 5 dicembre 2008, la Corte di Appello di Catanzaro ha annullato la decisione del Tribunale di Cosenza del 16 gennaio 2008 per mancata corretta instaurazione del contraddittorio;
ciò in quanto il decreto di citazione in primo grado era stato irritualmente notificato all'imputato nel suo domicilio a persona che si dichiarava "suocera" e veniva qualificata come "addetta alla casa" e non "familiare convivente".
Per l'annullamento della sentenza,ha proposto ricorso in Cassazione il Procuratore Generale deducendo violazione di legge;
rileva che il rapporto di convivenza anche temporaneo con la suocera poteva essere dedotto dal collegamento parentale e dalla circostanza che la persona si trovava nella abitazione del genero. Deve, innanzi tutto, puntualizzarsi che è ammissibile il ricorso in Cassazione proposto avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado e rinviato gli atti al Tribunale per un nuovo giudizio;
in tale senso, hanno deciso le Sezioni Unite, con sentenza 29529/2009 superando un contrasto giurisprudenziale che si era creato sul tema.
Tanto premesso, la Corte rileva come le censure dell'atto di ricorso non siano meritevoli di accoglimento (in quanto, ai fini delle notificazioni, la convivenza può presumersi solo in presenza di un qualificato rapporto familiare come quello esistente tra genitori e figli minori, e tra coniugi), ma non sono manifestamente infondate. Tale rilievo permette alla Corte di applicare l'art. 129 c.p.p. e di rilevare che per la fattispecie di cui al R.D. 18 giugno 1931, n.773, art. 110 è intervenuta depenalizzazione (con la L. n. 266 del 2005) e per la contravvenzione prevista dall'art. 718 c.p., commessa in data 16 settembre 2003, si è maturato per periodo richiesto dagli artt. 157 e 160 c.p.. Di conseguenza, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 non è più previsto dalla legge come reato e la contravvenzione è estinta per prescrizione (dando atto che è carente la evidente prova favorevole all'imputato che possa giustificare la priorità del proscioglimento nel merito).
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la impugnata sentenza perché il reato di cui all'art. 718 c.p. è estinto per prescrizione ed il fatto di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 non è più previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2010