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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 5223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5223 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO VA, nata a [...] il [...], avverso la sentenza del 28 marzo 2025 della Corte di appello di Venezia;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della decisione impugnata;
lette le memorie depositate dall'Avv. Andrea Santini, del foro di Arezzo, in difesa della parte civile HE PI, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese;
lette le memorie depositate dall'Avv. Laura Mazzonetto, del foro di Padova, nell'interesse di VA TO, che ha concluso per raccoglimento dei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5223 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 28/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 marzo 2025, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa il 19 aprile 2024 dal Tribunale di Padova, con cui VA TO è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. e, previo riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 7 della predetta disposizione (in ragione della violazione, da parte della vittima, degli artt. 145 e 154 cod. strada), è stata condannata alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, oltre che, in solido con il responsabile civile, al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio. 1.1. Più in particolare, il 23 febbraio 2019, mentre impegnava un'intersezione regolata da luce semaforica con la sua vettura, condotta a una velocità doppia rispetto a quella consentita, VA TO impattava contro il veicolo condotto da NA PI senza rispettare il diritto di precedenza. A causa dell'urto quest'ultima perdeva la vita. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione VA TO, a mezzo del proprio difensore, lamentando,in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione - della legge penale processuale, con riguardo agli artt. 421, 423 e 521 cod. proc. pen., nonché agli artt. 24 e 111 Cost., e 6 C.e.d.u. I giudici di appello, si osserva, avrebbero dovuto rilevare la mancata correlazione tra l'accusa e la decisione. Mentre nel capo di imputazione viene contestato come profilo di colpa l'attraversamento dell'intersezione con la luce semaforica rossa, in sentenza i giudici di merito hanno ritenuto che fu la persona offesa a non aver concesso, come invece avrebbe dovuto, la precedenza alla vettura condotta dalla TO. Già nel corso delle indagini il consulente tecnico del pubblico ministero aveva offerto una prima ricostruzione, individuando, in ragione degli elementi oggettivi rilevati sui veicoli e sul luogo del sinistro, dei profili di colpa anche nei confronti di NA PI. A seguito delle dichiarazioni rese da IO AZ, testimone oculare del sinistro, il consulente aveva poi formulato una diversa ipotesi ricostruttiva, per la quale il sinistro era da attribuire esclusivamente alla condotta colposa della ricorrente, la quale non solo aveva violato gli articoli 146 e 141 cod. strada, ma aveva altresì impegnato l'incrocio nonostante la luce semaforica rossa. 2 Questa seconda ricostruzione, trasfusa nell'imputazione, è stata poi esclusa dai giudici di merito, in favore della prima, una volta accertata l'inattendibilità delle dichiarazioni del AZ. Da ciò è derivato un mutamento del fatto che ha impedito alla ricorrente di valutare l'accesso ad un rito alternativo. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione, poiché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, in quanto frutto del "travisamento delle risultanze probatorie" nonché della loro interpretazione (p. 12 ricorso). Dalla corretta interpretazione di tali prove - consistenti in testimonianze e consulenze tecniche - i giudici avrebbero dovuto trarre una serie di conclusioni, ovvero: 1) che l'evento fu causalmente ricollegabile alla condotta della vittima;
2) che non è possibile affermare oltre ogni ragionevole dubbio che la velocità tenuta dalla TO sia stata concausa dell'evento; 3) che il comportamento della vittima non era ragionevolmente prevedibile, e neppure evitabile, potendo contare la TO sul principio di affidamento;
4) che la condotta omessa, quand'anche tenuta, non avrebbe impedito il verificarsi dell'evento; 5) che i giudici di merito, senza considerare tali risultanze probatorie, sono giunti a determinare il trattamento sanzionatorio in maniera manifestamente irragionevole. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva, consistente nella perizia volta ad accertare il grado di colpa (concorrente od esclusivo) della persona offesa nella determinazione dell'evento, traendone le conseguenze sul piano sanzionatorio. 2.4. Con il quarto motivo deduce vizio della motivazione, con riguardo all'articolo 145-bis d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209. La ricorrente lamenta che i giudici hanno attribuito alle risultanze dei dati estrapolati dalla scatola nera valore di prova legale, senza considerare la tolleranza del 5% sul valore rilevato, ed ancor più a monte l'inapplicabilità della norma, valida solo nei rapporti tra privati, ed in ogni caso rimasta priva di attuazione per non essere state individuate le caratteristiche tecniche e i requisiti di funzionalità dei dispositivi. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le partì hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 1.1. Allo scrutinio dei motivi di ricorso è utile premettere che, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, il giorno 23 febbraio 2019 VA TO, alla guida della sua autovettura, si portò nei pressi di un incrocio regolato da luce semaforica alla velocità di circa 104 km/h, più che doppia rispetto a quella consentita di 50 km/h. In tal modo, urtava contro la vettura condotta da NA PI, colpendola nel lato destro, mentre era intenta a svoltare a sinistra per immettersi in via Duca degli Abruzzi, direzione RT (PD); a causa dell'urto la PI perdeva la vita. I profili di colpa riconosciuti dai giudici di merito sono stati individuati nella violazione dei precetti di cui agli artt. 141 e 146 cod. strada, per avere la TO tenuto una velocità più che doppia rispetto a quella consentita, e comunque per non averla regolata nell'approssimarsi ad un'intersezione. 2. Osserva inoltre il Collegio che, in presenza di una doppia conforme, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione (ripetutamente evocato dalla ricorrente), la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (Sez. 4, n. 26493 del 13/06/2025, Esposito, non mass.; Sez. 4, n. 26800 del 26/06/2024, Pottino, non mass.; Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 1, n. 8868 del 26/6/2000, Sangiorgi, Rv. 216906 - 01; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145 - 01). Ciò si verifica quando, come nel caso in esame, i giudici del gravame hanno esaminato le censure proposte dagli appellanti con criteri omogenei a quelli del primo giudice e operato frequenti riferimenti ai passaggi logico - giuridici della prima sentenza, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione. 2.1. Venendo all'esame delle doglianze, il primo motivo è infondato. Nel capo di imputazione si contesta alla TO di aver impegnato un incrocio con velocità doppia rispetto a quella consentita, e senza rispettare i segnali semaforici, che in quel frangente le imponevano di arrestarsi. Quest'ultimo profilo di colpa è stato escluso in esito al dibattimento, essendo emerso che, in realtà, la luce semaforica per la ricorrente era verde. Per tale ragione è stato ritenuto il concorso di colpa della persona offesa, ai sensi del comma 7 dell'art. 589-bis cod. pen. 4 Deve quindi escludersi, in linea con quanto sostenuto dalla Corte di appello (p. 11 sentenza impugnata), che si sia in presenza di un radicale mutamento del fatto (Sez. 4, n. 18366 del 17/01/2024, T., Rv. 286379 - 01, per un caso di radicale modifica negli aspetti costitutivi essenziali, delle condotte contestate e delle regole cautelari che si ritengono violate). Pur dovendosi convenire con la ricorrente circa l'incongruo riferimento dei giudici di merito a una "contestazione alternativa", osserva il Collegio che si è in presenza di una diversa modulazione del profilo già contestato, come tale consentita (Sez. 4, n. 18390 del 15/02/2018, Di Landa, Rv. 273265 - 01), e sul quale evidentemente la TO ha spiegato le sue difese, poiché in linea con una ipotesi ricostruttiva formulata dal suo stesso consulente (p. 1, nota 2, sentenza del Tribunale) e dal consulente del pubblico ministero fin dalla fase delle indagini. In applicazione del suddetto principio è stato infatti affermato che la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, a quello originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto né a sostenere validamente il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza (Sez. 4, n. 6564 del 23/11/2022, Spampinato, Rv. 284101 - 01; Sez. 4, n. 7940 del 25/11/2020, dep. 2021, Chiappalone, Rv. 280950 - 01). Quanto alle ulteriori disposizioni che si ritengono violate, il Collegio richiama il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, anche nella sua più autorevole composizione, secondo il quale non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, in motivazione, pp. 30 - 31; Sez. 2, n. 38235 del 24/10/2025, Ieraci, non mass.; Sez. 4, n. 22595 del 17/04/2024, Galluzzo, non mass.; Sez. 5, n. 4944 del 03/12/2021, dep. 2022, Falbo, Rv. 282778 - 01; Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059 - 01; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, deo. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261551 - 01). La violazione di norme della Costituzione non è infatti prevista tra i casi di ricorso dall'art, 606 cod. proc. pen., e pertanto può solo costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta. Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riguardo alla dedotta violazione di disposizioni della Convenzione eurOpea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo), rivestono il rango dì fonti interposte, integratrici del precetto di cui all'art. 117, gomma 1, Cost. (sempre che siano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti). 5 Deve, pertanto, niers non consentito il motivo di ricorso per nassazione con il quale si deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU„ poiché !a loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale, che nel caso in esame non risulta proposta. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile. 2.2.1. Osserva il Collegio che, pur richiamandosi alla nozione di travisamento della prova (pp. 12 e ss.), peraltro dedotto senza adempieretigli oneri di specifica allegazione, il ricorso in realtà sollecita una non consentita rilettura del valore dimostrativo degli elementi di prova. In altre parole, la ricorrente denuncia formalmente un travisamento, ma sollecita in realtà una diversa valutazione dell'attitudine dimostrativa della prova, poiché funzionale a sostenere una diversa ricostruzione del sinistro (p. 12 e 16 ricorso, dove si correla chiaramente la censura alla "interpretazione delle prove"). In questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento della prova. Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. Conseguentemente, non è deducibile con il ricorso il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01). Né sembra al Collegio che il travisamento rivesta il connotato della decisività (come si dirà tra breve), solo genericamente dedotto dalla ricorrente: quest'ultima, pur essendone onerata, non indica le ragioni per cui l'atto probatorio inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035 - 01). 2.2.2. Dai denunciati travisamenti, infatti, la ricorrente pretende di trarre la conclusione per cui, in ragione della presenza all'incrocio (anche) della vettura condotta da IO AZ, la visibilità doveva essere fortemente limitata, rendendo non prevedibile l'evento (oltre che non evitabile), in ragione della elevata velocità tenuta dalla PI (affermata dalle consulenze informatiche, anch'esse oggetto di travisamento). 6 Per quest'ultimo profilo la ricorrente non si confronta con la specifica motivazione offerta dalla Corte territoriale che, valorizzando le conclusioni del consulente del pubblico ministero, ha indicato in 15 - 20 km/h (anziché, come si afferma in ricorso, in 120 - 130 km/h) la velocità tenuta dalla persona offesa, anche in considerazione delle caratteristiche del luogo e della contestualé esecuzione di una manovra di svolta (pp. 7 e 8). La Corte ha inoltre espressamente escluso che tale velocità potesse essere ricavata dall'analisi delle celle telefoniche, poiché fondata su dati spaziali contenenti un'intrinseca indeterminatezza: tale motivazione, non manifestamente illogica, non è in alcun modo presa in considerazione dal ricorso. 2.2.3. Quanto alla deduzione per cui l'evento non fosse prevedibile è sufficiente richiamare il consolidato insegnamento di legittimità per cui il conducente di un veicolo, nell'impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche la condotta imprudente da parte dei conducenti degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità (Sez. 4, n. 35895 del 30/09/2025, Le Calze, non mass.; Sez. 4, n. 4339 del 09/01/2024, Liboni, non mass.; Sez. 4, n. 20823 del 19/02/2019, Farimbella, Rv. 275803 - 01), anche avuto riguardo, nella specie, alla presenza all'incrocio di altri veicoli, come ammette la stessa ricorrente. Ciò determina evidenti riflessi anche in ordine al principio dell'affidamento - pure erroneamente invocato in ricorso (pp. 20 e 21) - il quale trova infatti un limite nell'opposto principio, secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (Sez. 4 n. 24414 del 06/05/2021, Busdraghi Rv. 281399 - 01; Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Bonfrisco, Rv. 272223 - 01; Sez. 4, n. 12260 del 09/01/2015, Moccia, Rv. 263010 - 01; Sez. 4, n. 8090 del 15/11/2013, Saporito, Rv. 259277 - 01). 2.2.4. Deve invece ritenersi manifestamente infondata la (generica) doglianza relativa alla c.d. concretizzazione del rischio: l'evento verificatosi - ovvero l'impatto con un veicolo che percorreva l'opposto senso di marcia, nell'impegnare una iniersezione - non è nient'altro che la concrètizzazione del rischio che le regole violate intendevano evitare. 2.2.5. Il ricorso, infine, deve essere ritenuto aspecifico anche in punto di evitabilità dell'evento lesivo: manca infatti ogni confronto con la specifica motivazione offerta dalla Corte territoriale la quale, valorizzando gli accertamenti tecnici (in cui si dà conto anche della modesta velocità tenuta dalla vittima), ha evidenziato che alla velocità di 50 km/h (la massima consentita in quel tratto) la 7 TO sarebbe stata in grado di arrestare il proprio veicolo senza collidere con quello della vittima. 2.3. Il terzo motivo, con il quale si lamenta il mancato espletamento di un accertamento peritale, è infondato. Questa Corte da tempo ha sottolineato che la rinnovazione di cui all'art. 603 cod. proc. pen. è subordinata a specifiche condizioni, e rappresenta un passaggio meramente eventuale e straordinario nello svolgimento del giudizio di appello. Più in particolare, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale svolta in primo grado e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti, accertamento che è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 4, n. 31188 del 4/07/2024, Cavallaro, non mass.; Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996 - 02; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620-01; Sez. 2, n. 34900 del 07/05/2013, S., Rv. 257086 - 01; Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari, Rv. 228353 - 01). Tali principi sono stati affermati anche con specifico riferimento alla richiesta di rinnovazione avente a oggetto l'espletamento di una perizia: essa può essere disposta, infatti, solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente 41 n 17 é9 motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di íAt) (Sez. 4, n. 49514 del 15/11/2023, Battaglia, non mass.; Sez. 3, n. 7259 del 30/11/2017, dep. 2018, S., Rv. 273653 - 01; Sez. 2, n. 34900 del 7/5/2013, S., Rv. 257086 - 01). Dalla presunzione di completezza dell'istruzione dibattimentale, collegata al carattere eccezionale dell'istituto di cui all'art. 603 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01), la giurisprudenza ha tratto l'ulteriore considerazione per cui mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso di rigetto x la motivazione può essere anche . implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi - come avvenuto nella specie - l'esistenza di elementi sufficienti per la decisione (Sez. 5, n. 1688 del 15/10/2024, dep. 2025, Del Grosso, non mass.; Sez. 4, n. 39620 del 09/10/2024, Tosi Mantas, non mass.; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta Pelli, Rv. 275114 - 01; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872 - 01; Sez. 6, n. 5782 del 18/12/2006, dep. 2007, Gagliano, Rv. 236064 - 01). Nel rispetto di tali coordinate interpretative, la Corte di appello (pp. 9 e 10 sentenza impugnata), condividendo la valutazione già operata dal Tribunale, ha ritenuto di non esercitare tali poteri di integrazione probatoria, effettuando una valutazione in ordine alla completezza della piattaforma probatoria, sia in relazione alla ricostruzione del sinistro, sia sul piano delle conseguenze sanzionatorie (p. 10). Va inoltre considerato che la ricorrente aveva invocato l'accertamento peritale al fine di escludere la sua responsabilità o Af, accertare il grado di colpa individuabile nella condotta della persona offesa (per trarne conseguenze favorevoli almeno sul piano sanzionatorio). Si tratta, com'è evidente, di accertamenti di carattere tipicamente giurisdizionale, fermo restando che, nell'ipotesi di colpe concorrenti, al fine della quantificazione in concreto della pena, il giudice adempie al dovere di motivazione dando atto di aver preso in considerazione le modalità del sinistro e di aver raffrontato le condotte dei soggetti coinvolti (Sez. 4, n. 15407 del 16/01/2024, Massi, non mass.; Sez. 4, n. 38559 del 27/06/2017, Leone, Rv. 271024 - 01; Sez. 4, n. 31346 del 18/06/2013, Lobello, Rv. 256287 - 01). Nel caso di specie, sia il primo giudice che la Corte territoriale, pur considerando la colpa concorrente della vittima, hanno valutato il grado della colpa ai fini del trattamento sanzionatorio - determinato in misura non distante dal minimo edittale - in ragione della elevatissima velocità tenuta in prossimità di un incrocio. Sotto altro profilo, va in ogni caso osservato che le statuizioni del giudice di merito in ordine al concorso delle colpe del reo e della vittima nella determinazione causale dell'evento costituiscono apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 22036 del 29/02/2024, Mania, non mass.; Sez. 4, n. 45797 del 22/06/2017, Antoci, Rv. 271053 - 01; Sez. 4, n. 43159 del 20/06/2013, Sparapani, Rv. 258083 - 01; Sez. 4, n. 4537 del 21/12/2012, dep. 2013, Fatarella, Rv. 255099 - 01). 2.4. Il quarto ed ultimo motivo è aspecifico. Lamenta la ricorrente che i giudici avrebbero attribuito forza di prova legale al valore della velocità come rilevato dal dispositivo"satellitare. Dispositivo che, si osserva, oltre ad avere "verosimilmente" (p. 29 ricorso) un margine di errore, è soggetto all'applicazione di un margine di tolleranza pari al 5%, e che fa piena prova solo nel rapporto tra privati. Osserva invece il Collegio che il Tribunale (pp. 1 e 2, con rinvio all'analitica valutazione del consulente del pubblico ministero), con valutazione confermata dalla Corte di appello, non ha affatto introdotto una prova legale, ma ha ritenuto 9 che il valore della velocità restituito dalla scatola nera, analizzato dal consulente, abbia trovato conferma nello stato dei veicoli coinvolti. Da ciò consegue l'irrilevanza del richiamo all'art. 145-bis del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209. La Corte territoriale ha inoltre chiarito che il dato relativo alla velocità è stato restituito dal sensore accelerometrico, e dunque non può essere influenzato, come invece sostenuto dalla ricorrente, dalla qualità del segnale del sistema g.p.s. Infine, i giudici hanno evidenziato che il margine di tolleranza è previsto per diversi strumenti, ovvero per le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità (art. 345 reg. att. cod. strada). Tali rilievi sono sufficienti per evidenziare l'inidoneità delle argomentazioni svolte dalla ricorrente al confronto critico con la motivazione, men che meno a scardinare la logicità, completezza e congruenza del criterio di valutazione della prova adottato dai giudici di merito. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Il Collegio, infine, ritiene di dover liquidare le spese in favore della parte civile. Con la memoria depositata, infatti, la parte non si è limitata a chiedere l'inammissibilità o il rigetto del ricorso ma, confrontandosi con i motivi di doglianza, ha offerto un contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino;
Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222264; Sez. 4, n. 43376 del 29/10/2024, Finamore, non mass.; Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, Ricciardi non mass.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel presente grado di legittimità dalla parte civile HE PI, che liquida in euro tremila, " oltre accessori come Per legge. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2025 ,1
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della decisione impugnata;
lette le memorie depositate dall'Avv. Andrea Santini, del foro di Arezzo, in difesa della parte civile HE PI, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese;
lette le memorie depositate dall'Avv. Laura Mazzonetto, del foro di Padova, nell'interesse di VA TO, che ha concluso per raccoglimento dei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5223 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 28/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 marzo 2025, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa il 19 aprile 2024 dal Tribunale di Padova, con cui VA TO è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. e, previo riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 7 della predetta disposizione (in ragione della violazione, da parte della vittima, degli artt. 145 e 154 cod. strada), è stata condannata alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, oltre che, in solido con il responsabile civile, al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio. 1.1. Più in particolare, il 23 febbraio 2019, mentre impegnava un'intersezione regolata da luce semaforica con la sua vettura, condotta a una velocità doppia rispetto a quella consentita, VA TO impattava contro il veicolo condotto da NA PI senza rispettare il diritto di precedenza. A causa dell'urto quest'ultima perdeva la vita. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione VA TO, a mezzo del proprio difensore, lamentando,in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione - della legge penale processuale, con riguardo agli artt. 421, 423 e 521 cod. proc. pen., nonché agli artt. 24 e 111 Cost., e 6 C.e.d.u. I giudici di appello, si osserva, avrebbero dovuto rilevare la mancata correlazione tra l'accusa e la decisione. Mentre nel capo di imputazione viene contestato come profilo di colpa l'attraversamento dell'intersezione con la luce semaforica rossa, in sentenza i giudici di merito hanno ritenuto che fu la persona offesa a non aver concesso, come invece avrebbe dovuto, la precedenza alla vettura condotta dalla TO. Già nel corso delle indagini il consulente tecnico del pubblico ministero aveva offerto una prima ricostruzione, individuando, in ragione degli elementi oggettivi rilevati sui veicoli e sul luogo del sinistro, dei profili di colpa anche nei confronti di NA PI. A seguito delle dichiarazioni rese da IO AZ, testimone oculare del sinistro, il consulente aveva poi formulato una diversa ipotesi ricostruttiva, per la quale il sinistro era da attribuire esclusivamente alla condotta colposa della ricorrente, la quale non solo aveva violato gli articoli 146 e 141 cod. strada, ma aveva altresì impegnato l'incrocio nonostante la luce semaforica rossa. 2 Questa seconda ricostruzione, trasfusa nell'imputazione, è stata poi esclusa dai giudici di merito, in favore della prima, una volta accertata l'inattendibilità delle dichiarazioni del AZ. Da ciò è derivato un mutamento del fatto che ha impedito alla ricorrente di valutare l'accesso ad un rito alternativo. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione, poiché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, in quanto frutto del "travisamento delle risultanze probatorie" nonché della loro interpretazione (p. 12 ricorso). Dalla corretta interpretazione di tali prove - consistenti in testimonianze e consulenze tecniche - i giudici avrebbero dovuto trarre una serie di conclusioni, ovvero: 1) che l'evento fu causalmente ricollegabile alla condotta della vittima;
2) che non è possibile affermare oltre ogni ragionevole dubbio che la velocità tenuta dalla TO sia stata concausa dell'evento; 3) che il comportamento della vittima non era ragionevolmente prevedibile, e neppure evitabile, potendo contare la TO sul principio di affidamento;
4) che la condotta omessa, quand'anche tenuta, non avrebbe impedito il verificarsi dell'evento; 5) che i giudici di merito, senza considerare tali risultanze probatorie, sono giunti a determinare il trattamento sanzionatorio in maniera manifestamente irragionevole. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva, consistente nella perizia volta ad accertare il grado di colpa (concorrente od esclusivo) della persona offesa nella determinazione dell'evento, traendone le conseguenze sul piano sanzionatorio. 2.4. Con il quarto motivo deduce vizio della motivazione, con riguardo all'articolo 145-bis d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209. La ricorrente lamenta che i giudici hanno attribuito alle risultanze dei dati estrapolati dalla scatola nera valore di prova legale, senza considerare la tolleranza del 5% sul valore rilevato, ed ancor più a monte l'inapplicabilità della norma, valida solo nei rapporti tra privati, ed in ogni caso rimasta priva di attuazione per non essere state individuate le caratteristiche tecniche e i requisiti di funzionalità dei dispositivi. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le partì hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 1.1. Allo scrutinio dei motivi di ricorso è utile premettere che, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, il giorno 23 febbraio 2019 VA TO, alla guida della sua autovettura, si portò nei pressi di un incrocio regolato da luce semaforica alla velocità di circa 104 km/h, più che doppia rispetto a quella consentita di 50 km/h. In tal modo, urtava contro la vettura condotta da NA PI, colpendola nel lato destro, mentre era intenta a svoltare a sinistra per immettersi in via Duca degli Abruzzi, direzione RT (PD); a causa dell'urto la PI perdeva la vita. I profili di colpa riconosciuti dai giudici di merito sono stati individuati nella violazione dei precetti di cui agli artt. 141 e 146 cod. strada, per avere la TO tenuto una velocità più che doppia rispetto a quella consentita, e comunque per non averla regolata nell'approssimarsi ad un'intersezione. 2. Osserva inoltre il Collegio che, in presenza di una doppia conforme, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione (ripetutamente evocato dalla ricorrente), la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (Sez. 4, n. 26493 del 13/06/2025, Esposito, non mass.; Sez. 4, n. 26800 del 26/06/2024, Pottino, non mass.; Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 1, n. 8868 del 26/6/2000, Sangiorgi, Rv. 216906 - 01; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145 - 01). Ciò si verifica quando, come nel caso in esame, i giudici del gravame hanno esaminato le censure proposte dagli appellanti con criteri omogenei a quelli del primo giudice e operato frequenti riferimenti ai passaggi logico - giuridici della prima sentenza, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione. 2.1. Venendo all'esame delle doglianze, il primo motivo è infondato. Nel capo di imputazione si contesta alla TO di aver impegnato un incrocio con velocità doppia rispetto a quella consentita, e senza rispettare i segnali semaforici, che in quel frangente le imponevano di arrestarsi. Quest'ultimo profilo di colpa è stato escluso in esito al dibattimento, essendo emerso che, in realtà, la luce semaforica per la ricorrente era verde. Per tale ragione è stato ritenuto il concorso di colpa della persona offesa, ai sensi del comma 7 dell'art. 589-bis cod. pen. 4 Deve quindi escludersi, in linea con quanto sostenuto dalla Corte di appello (p. 11 sentenza impugnata), che si sia in presenza di un radicale mutamento del fatto (Sez. 4, n. 18366 del 17/01/2024, T., Rv. 286379 - 01, per un caso di radicale modifica negli aspetti costitutivi essenziali, delle condotte contestate e delle regole cautelari che si ritengono violate). Pur dovendosi convenire con la ricorrente circa l'incongruo riferimento dei giudici di merito a una "contestazione alternativa", osserva il Collegio che si è in presenza di una diversa modulazione del profilo già contestato, come tale consentita (Sez. 4, n. 18390 del 15/02/2018, Di Landa, Rv. 273265 - 01), e sul quale evidentemente la TO ha spiegato le sue difese, poiché in linea con una ipotesi ricostruttiva formulata dal suo stesso consulente (p. 1, nota 2, sentenza del Tribunale) e dal consulente del pubblico ministero fin dalla fase delle indagini. In applicazione del suddetto principio è stato infatti affermato che la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, a quello originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto né a sostenere validamente il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza (Sez. 4, n. 6564 del 23/11/2022, Spampinato, Rv. 284101 - 01; Sez. 4, n. 7940 del 25/11/2020, dep. 2021, Chiappalone, Rv. 280950 - 01). Quanto alle ulteriori disposizioni che si ritengono violate, il Collegio richiama il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, anche nella sua più autorevole composizione, secondo il quale non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, in motivazione, pp. 30 - 31; Sez. 2, n. 38235 del 24/10/2025, Ieraci, non mass.; Sez. 4, n. 22595 del 17/04/2024, Galluzzo, non mass.; Sez. 5, n. 4944 del 03/12/2021, dep. 2022, Falbo, Rv. 282778 - 01; Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059 - 01; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, deo. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261551 - 01). La violazione di norme della Costituzione non è infatti prevista tra i casi di ricorso dall'art, 606 cod. proc. pen., e pertanto può solo costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta. Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riguardo alla dedotta violazione di disposizioni della Convenzione eurOpea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo), rivestono il rango dì fonti interposte, integratrici del precetto di cui all'art. 117, gomma 1, Cost. (sempre che siano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti). 5 Deve, pertanto, niers non consentito il motivo di ricorso per nassazione con il quale si deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU„ poiché !a loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale, che nel caso in esame non risulta proposta. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile. 2.2.1. Osserva il Collegio che, pur richiamandosi alla nozione di travisamento della prova (pp. 12 e ss.), peraltro dedotto senza adempieretigli oneri di specifica allegazione, il ricorso in realtà sollecita una non consentita rilettura del valore dimostrativo degli elementi di prova. In altre parole, la ricorrente denuncia formalmente un travisamento, ma sollecita in realtà una diversa valutazione dell'attitudine dimostrativa della prova, poiché funzionale a sostenere una diversa ricostruzione del sinistro (p. 12 e 16 ricorso, dove si correla chiaramente la censura alla "interpretazione delle prove"). In questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento della prova. Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. Conseguentemente, non è deducibile con il ricorso il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01). Né sembra al Collegio che il travisamento rivesta il connotato della decisività (come si dirà tra breve), solo genericamente dedotto dalla ricorrente: quest'ultima, pur essendone onerata, non indica le ragioni per cui l'atto probatorio inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035 - 01). 2.2.2. Dai denunciati travisamenti, infatti, la ricorrente pretende di trarre la conclusione per cui, in ragione della presenza all'incrocio (anche) della vettura condotta da IO AZ, la visibilità doveva essere fortemente limitata, rendendo non prevedibile l'evento (oltre che non evitabile), in ragione della elevata velocità tenuta dalla PI (affermata dalle consulenze informatiche, anch'esse oggetto di travisamento). 6 Per quest'ultimo profilo la ricorrente non si confronta con la specifica motivazione offerta dalla Corte territoriale che, valorizzando le conclusioni del consulente del pubblico ministero, ha indicato in 15 - 20 km/h (anziché, come si afferma in ricorso, in 120 - 130 km/h) la velocità tenuta dalla persona offesa, anche in considerazione delle caratteristiche del luogo e della contestualé esecuzione di una manovra di svolta (pp. 7 e 8). La Corte ha inoltre espressamente escluso che tale velocità potesse essere ricavata dall'analisi delle celle telefoniche, poiché fondata su dati spaziali contenenti un'intrinseca indeterminatezza: tale motivazione, non manifestamente illogica, non è in alcun modo presa in considerazione dal ricorso. 2.2.3. Quanto alla deduzione per cui l'evento non fosse prevedibile è sufficiente richiamare il consolidato insegnamento di legittimità per cui il conducente di un veicolo, nell'impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche la condotta imprudente da parte dei conducenti degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità (Sez. 4, n. 35895 del 30/09/2025, Le Calze, non mass.; Sez. 4, n. 4339 del 09/01/2024, Liboni, non mass.; Sez. 4, n. 20823 del 19/02/2019, Farimbella, Rv. 275803 - 01), anche avuto riguardo, nella specie, alla presenza all'incrocio di altri veicoli, come ammette la stessa ricorrente. Ciò determina evidenti riflessi anche in ordine al principio dell'affidamento - pure erroneamente invocato in ricorso (pp. 20 e 21) - il quale trova infatti un limite nell'opposto principio, secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (Sez. 4 n. 24414 del 06/05/2021, Busdraghi Rv. 281399 - 01; Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Bonfrisco, Rv. 272223 - 01; Sez. 4, n. 12260 del 09/01/2015, Moccia, Rv. 263010 - 01; Sez. 4, n. 8090 del 15/11/2013, Saporito, Rv. 259277 - 01). 2.2.4. Deve invece ritenersi manifestamente infondata la (generica) doglianza relativa alla c.d. concretizzazione del rischio: l'evento verificatosi - ovvero l'impatto con un veicolo che percorreva l'opposto senso di marcia, nell'impegnare una iniersezione - non è nient'altro che la concrètizzazione del rischio che le regole violate intendevano evitare. 2.2.5. Il ricorso, infine, deve essere ritenuto aspecifico anche in punto di evitabilità dell'evento lesivo: manca infatti ogni confronto con la specifica motivazione offerta dalla Corte territoriale la quale, valorizzando gli accertamenti tecnici (in cui si dà conto anche della modesta velocità tenuta dalla vittima), ha evidenziato che alla velocità di 50 km/h (la massima consentita in quel tratto) la 7 TO sarebbe stata in grado di arrestare il proprio veicolo senza collidere con quello della vittima. 2.3. Il terzo motivo, con il quale si lamenta il mancato espletamento di un accertamento peritale, è infondato. Questa Corte da tempo ha sottolineato che la rinnovazione di cui all'art. 603 cod. proc. pen. è subordinata a specifiche condizioni, e rappresenta un passaggio meramente eventuale e straordinario nello svolgimento del giudizio di appello. Più in particolare, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale svolta in primo grado e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti, accertamento che è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 4, n. 31188 del 4/07/2024, Cavallaro, non mass.; Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996 - 02; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620-01; Sez. 2, n. 34900 del 07/05/2013, S., Rv. 257086 - 01; Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari, Rv. 228353 - 01). Tali principi sono stati affermati anche con specifico riferimento alla richiesta di rinnovazione avente a oggetto l'espletamento di una perizia: essa può essere disposta, infatti, solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente 41 n 17 é9 motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di íAt) (Sez. 4, n. 49514 del 15/11/2023, Battaglia, non mass.; Sez. 3, n. 7259 del 30/11/2017, dep. 2018, S., Rv. 273653 - 01; Sez. 2, n. 34900 del 7/5/2013, S., Rv. 257086 - 01). Dalla presunzione di completezza dell'istruzione dibattimentale, collegata al carattere eccezionale dell'istituto di cui all'art. 603 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01), la giurisprudenza ha tratto l'ulteriore considerazione per cui mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso di rigetto x la motivazione può essere anche . implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi - come avvenuto nella specie - l'esistenza di elementi sufficienti per la decisione (Sez. 5, n. 1688 del 15/10/2024, dep. 2025, Del Grosso, non mass.; Sez. 4, n. 39620 del 09/10/2024, Tosi Mantas, non mass.; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta Pelli, Rv. 275114 - 01; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872 - 01; Sez. 6, n. 5782 del 18/12/2006, dep. 2007, Gagliano, Rv. 236064 - 01). Nel rispetto di tali coordinate interpretative, la Corte di appello (pp. 9 e 10 sentenza impugnata), condividendo la valutazione già operata dal Tribunale, ha ritenuto di non esercitare tali poteri di integrazione probatoria, effettuando una valutazione in ordine alla completezza della piattaforma probatoria, sia in relazione alla ricostruzione del sinistro, sia sul piano delle conseguenze sanzionatorie (p. 10). Va inoltre considerato che la ricorrente aveva invocato l'accertamento peritale al fine di escludere la sua responsabilità o Af, accertare il grado di colpa individuabile nella condotta della persona offesa (per trarne conseguenze favorevoli almeno sul piano sanzionatorio). Si tratta, com'è evidente, di accertamenti di carattere tipicamente giurisdizionale, fermo restando che, nell'ipotesi di colpe concorrenti, al fine della quantificazione in concreto della pena, il giudice adempie al dovere di motivazione dando atto di aver preso in considerazione le modalità del sinistro e di aver raffrontato le condotte dei soggetti coinvolti (Sez. 4, n. 15407 del 16/01/2024, Massi, non mass.; Sez. 4, n. 38559 del 27/06/2017, Leone, Rv. 271024 - 01; Sez. 4, n. 31346 del 18/06/2013, Lobello, Rv. 256287 - 01). Nel caso di specie, sia il primo giudice che la Corte territoriale, pur considerando la colpa concorrente della vittima, hanno valutato il grado della colpa ai fini del trattamento sanzionatorio - determinato in misura non distante dal minimo edittale - in ragione della elevatissima velocità tenuta in prossimità di un incrocio. Sotto altro profilo, va in ogni caso osservato che le statuizioni del giudice di merito in ordine al concorso delle colpe del reo e della vittima nella determinazione causale dell'evento costituiscono apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 22036 del 29/02/2024, Mania, non mass.; Sez. 4, n. 45797 del 22/06/2017, Antoci, Rv. 271053 - 01; Sez. 4, n. 43159 del 20/06/2013, Sparapani, Rv. 258083 - 01; Sez. 4, n. 4537 del 21/12/2012, dep. 2013, Fatarella, Rv. 255099 - 01). 2.4. Il quarto ed ultimo motivo è aspecifico. Lamenta la ricorrente che i giudici avrebbero attribuito forza di prova legale al valore della velocità come rilevato dal dispositivo"satellitare. Dispositivo che, si osserva, oltre ad avere "verosimilmente" (p. 29 ricorso) un margine di errore, è soggetto all'applicazione di un margine di tolleranza pari al 5%, e che fa piena prova solo nel rapporto tra privati. Osserva invece il Collegio che il Tribunale (pp. 1 e 2, con rinvio all'analitica valutazione del consulente del pubblico ministero), con valutazione confermata dalla Corte di appello, non ha affatto introdotto una prova legale, ma ha ritenuto 9 che il valore della velocità restituito dalla scatola nera, analizzato dal consulente, abbia trovato conferma nello stato dei veicoli coinvolti. Da ciò consegue l'irrilevanza del richiamo all'art. 145-bis del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209. La Corte territoriale ha inoltre chiarito che il dato relativo alla velocità è stato restituito dal sensore accelerometrico, e dunque non può essere influenzato, come invece sostenuto dalla ricorrente, dalla qualità del segnale del sistema g.p.s. Infine, i giudici hanno evidenziato che il margine di tolleranza è previsto per diversi strumenti, ovvero per le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità (art. 345 reg. att. cod. strada). Tali rilievi sono sufficienti per evidenziare l'inidoneità delle argomentazioni svolte dalla ricorrente al confronto critico con la motivazione, men che meno a scardinare la logicità, completezza e congruenza del criterio di valutazione della prova adottato dai giudici di merito. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Il Collegio, infine, ritiene di dover liquidare le spese in favore della parte civile. Con la memoria depositata, infatti, la parte non si è limitata a chiedere l'inammissibilità o il rigetto del ricorso ma, confrontandosi con i motivi di doglianza, ha offerto un contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino;
Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222264; Sez. 4, n. 43376 del 29/10/2024, Finamore, non mass.; Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, Ricciardi non mass.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel presente grado di legittimità dalla parte civile HE PI, che liquida in euro tremila, " oltre accessori come Per legge. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2025 ,1