Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 5223
CASS
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione

    La Corte ha escluso un radicale mutamento del fatto, ritenendo che si trattasse di una diversa modulazione del profilo di colpa già contestato e su cui la difesa aveva avuto modo di esercitare le proprie ragioni. Inoltre, la violazione di norme costituzionali o della CEDU non è motivo di ricorso per cassazione.

  • Rigettato
    Vizio della motivazione per travisamento delle risultanze probatorie

    La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché sollecita una non consentita rilettura del valore dimostrativo degli elementi di prova, configurando un travisamento della prova che non costituisce mezzo per valutare nel merito la prova. Inoltre, la prevedibilità della condotta imprudente altrui è un principio consolidato, e il principio di affidamento trova un limite in tale prevedibilità. L'evento è la concretizzazione del rischio che le regole violate intendevano evitare. La motivazione sulla evitabilità dell'evento è specifica e non è stata adeguatamente contestata.

  • Rigettato
    Mancata assunzione di prova decisiva (perizia)

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, poiché la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è un passaggio straordinario subordinato a specifiche condizioni, e il rigetto della richiesta di perizia, se motivato, è incensurabile in sede di legittimità. I giudici di merito hanno considerato la colpa concorrente della vittima ai fini del trattamento sanzionatorio, ma hanno ritenuto prevalente la condotta della ricorrente a causa dell'elevatissima velocità.

  • Rigettato
    Vizio della motivazione con riguardo all'art. 145-bis d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209

    La Corte ha ritenuto il motivo aspecifico, poiché i giudici non hanno introdotto una prova legale ma hanno ritenuto che il valore della velocità restituito dalla scatola nera trovasse conferma nello stato dei veicoli. L'art. 145-bis è irrilevante. Il dato della velocità è stato fornito dal sensore accelerometrico, non dal GPS, e il margine di tolleranza si applica ad altri strumenti. Le argomentazioni della ricorrente non sono state sufficienti a scardinare la logicità della valutazione dei giudici di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 5223
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5223
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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