Sentenza 22 novembre 2016
Massime • 1
L'immutabilità del giudice, sancita dall'art. 525, comma secondo, cod. proc. pen., essendo espressione di un principio generale, si estende anche alle decisioni assunte nei giudizi di impugnazione cautelare. (Nella fattispecie la S.C. ha annullato l'ordinanza resa dal tribunale del riesame, poiché il verbale dell'udienza camerale recava l'indicazione di un collegio diversamente composto da quello riportato nell'intestazione del dispositivo e del provvedimento successivamente depositato).
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Anche nel giudizio abbreviato privo di integrazione probatoria, il giudice chiamato a decidere deve coincidere con quello che ha assistito alla discussione. In caso contrario, la sentenza è nulla. La Cassazione interviene con un importante arresto sul principio di immutabilità del giudice, tutelando il contraddittorio e il diritto di difesa. Il fatto Con sentenza dell'11 giugno 2024, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Ma.Ga. per il reato di riciclaggio ex art. 648-ter c.p., pronunciata in primo grado dal G.i.p. del Tribunale di Palermo il 19 ottobre 2021. L'imputato, rappresentante legale di una ditta specializzata nello smaltimento di rifiuti ferrosi, era accusato …
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Il principio di immutabilità del giudice opera anche nella fase della trattazione e della discussione della causa estradizionale, e vieta, nei procedimenti che non sono connotati dalla formazione della prova nel contraddittorio delle parti, che il giudice che decide la regiudicanda sia diverso da quello che ha partecipato alla discussione delle parti. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VI SEZIONE PENALE Sentenza 1763/25 7 marzo – 25 marzo 2025 Gaetano De Amicis Presidente Fabrizio D'Arcangelo Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AB (CU **), nato in Australia il **/1981; avverso la sentenza emessa in data 10/01/2025 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2016, n. 13599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13599 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2016 |
Testo completo
13599-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/11/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO VECCHIO - Presidente - SENTENZA N. 3571/2016 Dott. ANGELA TARDIO - Consigliere - N. 33130/2016- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Rel. Consigliere - VINCENZO SIANI Dott. Dott. MARCO VANNUCCI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SARR MUSTEFA N. IL 13/12/1993 avverso l'ordinanza n. 801/2016 TRIB. LIBERTA' di PALERMO, del 17/06/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO SIANI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ASSI GALLI CHE HA CHIESTO L'ANNULLA MENTO ON RINVIO DELL'ORDINANZA IMPUGNATA Uditai difensortAvv.; ILARIA VITA FLIANO, PER DELE GA 1 DELL'AN. ANDREA SALUSTRI RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 17-29/06/2016, il Tribunale di Palermo, investito della richiesta di riesame proposta nell'interesse di Mustefa RR, confermava l'ordinanza con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale, in data 29/05/2016, aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, commi 1 e 3, lett. a) e b), e 3-bis, 3-ter, lett. b), d. lgs. n. 286 de 1998, con riferimento al trasporto illegale, in qualità di conducente, del gommone S.A.R. GIALLO, 3° evento del 24/05/2016, con a bordo 129 migranti di varie nazionalità africane, partiti dalla Libia e soccorsi in acque internazionali e condotti dalla nave Luigi Dattilo CP 940 della Guardia Costiera al porto di Palermo, con le aggravanti del numero superiore a cinque delle persone trasportate e di avere esposto a pericolo la vita e l'incolumità dei trasportati (accertato in Palermo il 25/05/2016). A fronte della doglianza svolta nell'interesse dell'impugnante e relativa alla mancata valutazione nell'ordinanza gravata dello stato di necessità in cui il RR, anch'egli qualificatosi migrante, si diceva essere stato costretto a determinarsi sul natante, per aver dovuto assumere la sua guida o comunque svolgere funzioni ausiliarie, quali tenere la bussola o il telefono satellitare, sotto la minaccia dell'uso delle armi da parte dei veri organizzatori del trasporto criminale, il Tribunale, operato il rinvio al primigenio titolo custodiale per la ricostruzione dei fatti, osservava che determinate fonti, in specie le dichiarazioni di AB YD OU, di DI TA AD e di RA NI TO LE (provenienti i primi due dal Mali ed il terzo dalla Costa D'Avorio), coniugate ли con le rispettive individuazioni fotografiche, integravano i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, dalle stesse risultando che proprio il RR era uno dei due soggetti che avevano collaborato alla conduzione del gommone con le 129 persone extracomunitarie a bordo, in particolare tenendo la bussola e il telefono satellitare, nel corso del viaggio che si era dipanato in più fasi, da Tripoli, in Libia, paese in cui i tre dichiaranti e gli altri migranti, in virtù dell'attivazione di un'organizzazione che coinvolgeva diversi soggetti, venivano trasportati, a Sabrata, dove, insieme ad altri 1.500 migranti erano chiusi nel sotterraneo di un edificio abbandonato, nutriti con un solo pezzo di pane al giorno e tenuti segregati, fino alla partenza, periodo nel corso del quale erano anche minacciati con armi, picchiati e, per coloro che avevano ostato ribellarsi, anche giustiziati in modo sommario, fino a quando essi, nel numero già precisato, erano partiti per l'Europa, dietro il pagamento di somme di danaro, oscillanti fra i 5.000,00 e i 10.000,00 euro ciascuno, ed erano alfine giunti nelle acque internazionali dove erano stati soccorsi e portati a Palermo. Con riguardo alla mancata applicazione della causa di giustificazione dello 2 stato di necessità, il Tribunale considerava non integrati presupposti per la sua evenienza.
2. Ha proposto ricorso il RR chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata e denunziando con due distinti motivi altrettante violazioni dell'art. 606 cod. proc. pen.
2.1. In primo luogo emergeva la violazione dell'art. 606, lett. c), per violazione dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza era stata deliberata da giudici diversi rispetto a quelli che avevano partecipato all'udienza, con sua conseguente radicale nullità. In effetti, dal verbale di udienza del 21/06/2016 si traeva che all'udienza stessa avevano partecipato i Giudici Gamberini, Gaeta e Di Maida, mentre il frontespizio del provvedimento enunciava la partecipazione alla decisione dei Giudici Gamberini, Gaeta e Alparone. Per tale rilievo risultava violato il principio dell'immutabilità del giudice sancito dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. principio di carattere generale estensibile anche ai procedimenti in camera di consiglio. ли 2.2. in secondo luogo, sussisteva la violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, in parte, ed illogicità, in altra parte, della motivazione. La richiesta di riesame aveva addotto l'evenienza della causa di giustificazione dello stato di necessità, per gli effetti di cui all'art. 273, comma 2, cod. proc. pen.: e la risposta del Tribunale, che aveva in contrario richiamato le tre indicate dichiarazioni, era stata illogica perché la deduzione esposta non poteva basarsi sulle poche e frammentarie dichiarazioni succitate che non avevano né affermato, né comunque negato che il ricorrente avesse subìto minacce, non essendo stata fatta nessuna domanda sull'argomento. In effetti, se si escludeva, come la stessa ordinanza genetica aveva escluso, la possibilità di una autonoma macchinazione ordita dagli stessi migranti, non poteva poi coerentemente argomentarsi nel senso che i passeggeri andavano creduti quando accusavano e disattesi quando fornivano il riscontro di un'evidentissima causa di giustificazione, la cui ricorrenza con il (richiesto) elevato o rilevante grado di probabilità avrebbe, pertanto, dovuto essere ritenuta.
3. All'udienza odierna in camera di consiglio il Pubblico Ministero ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO La Corte ritiene che sia da accogliere necessariamente ed in via dirimente il primo motivo del ricorso. L'esame degli atti, consentito in ragione della natura della censura, conferma che il collegio del Tribunale di Palermo che ha emesso l'ordinanza con 3 dispositivo datato 17/06/2016, depositato il 21/06/2016, e con susseguente motivazione depositata il 29/06/2016 è costituito nella seguente composizione: Presidente Gamberini;
Giudice Alparone;
Giudice (estensore) Gaeta. Invece, alla stregua delle risultanze del corrispondente verbale riassuntivo, il collegio che ha celebrato l'udienza camerale del 17/06/2016, davanti al quale si è svolta la discussione e che ha assunto la riserva per la decisione da emettere è risultato così formato: Presidente Gamberini;
Giudice Gaeta;
Giudice Di Maida. In definitiva, la composizione del collegio del Tribunale del riesame che ha assistito alla discussione ed ha assunto la riserva il dato è in questa sede non - discutibile non essendo stato dedotto, né essendo emerso alcun errore nella redazione del verbale riassuntivo dell'udienza camerale del 17/06/2016 con riferimento all'individuazione dei giudici presenti - è diversa per una unità dalla composizione del collegio che ha deciso (Di Maida nella formazione che ha assunto la riserva;
Alparone nella formazione che ha emesso l'ordinanza). Tale essendo la situazione verificatasi, è ineludibile fare applicazione del principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., a mente del quale alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Questa disposizione di immutabilità, pur testualmente prescritta per il giudizio ordinario di cognizione, si ritiene espressione di un principio generale estensibile anche alle decisioni assunte con ordinanza all'esito dell'udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen. (così Sez. 4, 13/05/2014, n. 38122, Valenti, Rv. 261405, e Sez. 1, n. 25806 del 12/06/2007, n. 25806, Labroca, Rv. 237369: quest'ultima, in applicazione del principio, ha annullato l'ordinanza resa ex art. 310 cod. proc. pen. dal Tribunale del riesame, poiché vi era contrasto tra il verbale di udienza e l'intestazione del provvedimento, con conseguente dubbio che due magistrati che avevano partecipato alla decisione non avessero partecipato all'udienza). Deve concludersi coerentemente con la norma suindicata che è affetto da nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile il provvedimento pronunziato da un collegio non composto dalle medesime persone fisiche che hanno partecipato alla trattazione in udienza camerale, a meno che, variata la composizione, la procedura non sia stata riprodotta ex novo innanzi al collegio decidente. Per vero, è bene precisare che, per quanto concerne il rito camerale oggetto della presente verifica, il principio di immutabilità del giudice fissato dall'art. 525 cod. proc. pen. di cui si fa applicazione pertiene in modo inderogabile al solo snodo che va dall'udienza di discussione in camera di consiglio e di contestuale riserva fino al momento della decisione che si perfeziona con la deliberazione e poi con il deposito del provvedimento (al lume dell'art. 128 cod. proc. pen.), in 4 quanto confligge con esso la possibilità che le conclusioni delle parti siano ricevute da un collegio diverso da quello che poi decide. E' questo l'ambito in relazione al quale il mutamento del collegio determina nel rito camerale la nullità assoluta di cui all'art. 525 cod. proc. pen., impregiudicata restando la possibilità che si verifichi, per le più varie cause, l'ipotesi in cui dette parti siano ammesse a dedurre di nuovo ed a rassegnare le conclusioni innanzi ad un collegio diversamente composto prima (della nuova riserva e) della decisione (cfr., fra le altre, Sez. 5, n. 5737 del 15/01/2004, n. 5737, Bertin, Rv. 228072, in tema di procedimento di prevenzione). Nel caso esaminato, dunque, il contrasto tra il verbale di udienza e l'epigrafe dell'ordinanza impugnata fa emergere il rilievo che uno dei magistrati del collegio deliberante (il magistrato Alparone il quale ha concorso alla deliberazione del provvedimento) non era stato presente nel collegio che ha trattato l'udienza camerale di discussione esitata dall'assunzione della riserva di decisione da parte del Tribunale. Questa constatazione comporta ineludibilmente, per la nullità che ha inficiato la deliberazione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuova trattazione e deliberazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame con integrale trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo in funzione di giudice del riesame. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016 Il Consigliere eştensore Il Presidente Vincenzo Siani Massimo Vecchio casus vec ino DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 MAR 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5 0