Sentenza 13 marzo 2019
Massime • 4
Allorché i risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni autorizzate con provvedimento motivato "per relationem" siano acquisiti in procedimento diverso da quello in cui furono disposte, la parte che ne eccepisce l'inutilizzabilità, per essere la relativa motivazione solo apparente, ha l'onere di produrre sia il decreto di autorizzazione sia il documento al quale esso rinvia, in modo da porre il giudice del procedimento "ad quem" in grado di verificare l'effettiva inesistenza, nel procedimento "a quo", del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost.
L'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini non è rilevabile d'ufficio, ma soltanto su eccezione di parte immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella prima occasione utile, con la conseguenza che non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità.
È legittimo il diniego delle attenuanti generiche motivato con lo "status" di recidivo infraquinquennale dell'imputato, ritenuto indice di un'effettiva capacità a delinquere e di vera pericolosità sociale.
Nel giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia (nella specie, balistica) può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2019, n. 11168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11168 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2019 |
Testo completo
1 1168-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: RI DI AS Presidente - Sent. n. sez. 142/2019 UP 18/02/2019 . ROCCHI OM - SANTALUCIA Relatore GIUSEPPE R.G.N. 31304/2018 + 31712/2018 TERESA LIUNI Relatore - Estensore GIUSEPPE SANTALUCIA CO CENTOFANTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO nel procedimento a carico di: AT NN nato a [...] il [...] LO RI VA nato a [...] il [...] LO PI GIUSEPPE nato a [...] il [...] TE IO nato a [...] il [...] ET CO NO nato a [...] il [...] TO NN nato a [...] il [...] IN AR nato a [...] il [...] ZA RI nato a [...] il [...] OD FA nato a [...] il [...] GL IO nato a [...] il [...] ER GI nato a [...] il [...] ER VI nato a [...] il [...] ER NE nato a [...] il [...] ER SS nato a [...] il [...] IS CO nato a [...] il [...] TE RI nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di questi ultimi I b RU DO nato a [...] il [...] UR GIUSEPPE nato a [...] il [...] TO NT nato a [...] il [...] GI AR nato a [...] il [...] IO IE ST (POSIZIONE STRALCIATA) nato a [...] il [...] inoltre: REGIONE CALABRIA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA COMUNE DI PAOLA COMUNE DI FUSCDO COMUNE DI AMANTEA COMUNE DI SAN LUCIDO VELASCO AR PERROTTA ROBERTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTERO DELL'INTERNO avverso la sentenza del 17/03/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere. ROCCHI OM - SANTALUCIA GIUSEPPE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo, in accoglimento del ricorso del PG,l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di: RU DO, LO RI VA, UR GIUSEPPE, TO NT, GI AR, LO PI GIUSEPPE, TE IO;
l'annullamento senza rinvio nei confronti di ET CO NO se prescritto o annullamento con rinvio se non prescritto;
rigetto del ricorso del PG nei confronti di AT NN. Il PG conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi di: CA NN, LO RI VA, ER GI, ER VI, ER SS E IS CO. Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi di: LO PI GIUSEPPE, TE IO, ET CO NO, TO NN, IN ㅍ AR, ZA RI, OD FA, GL IO, ER NE E TE RI. udito il difensore E' presente per l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nella persona dell'Avvocato dello Stato DETTORI BRUNO in difesa delle parti civili PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINISTERO DELL'INTERNO costituite nei confronti di: RU DO, TE RI, GL IO, ZA RI, ET CO NO, LO PI GIUSEPPE, TE IO, IN AR, LO RI VA, ER VI, ER NE, IS CO, TO NN, HE FA, UR GIUSEPPE, TO NT, E GI AR, il quale conclude riportandosi alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese. E' presente per la REGIONE CALABRIA l'avvocato ROMITO CO NT quale sostituto processuale dell'avvocato MANNA MASSIMILIANO del foro di CATANZARO, come da delega depositata in udienza, in difesa della parte civile: REGIONE CALABRIA costituita nei confronti di: ET CO NO, LOPI GIUSEPPE, TE IO, AT NN, TE RI, GL IO, ZA RI, IN AR, LO RI VA, ER NE, IS CO, TO NN, OD FA E ER VI, il quale conclude riportandosi alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese. E' presente l'avvocato SAPONE CO del foro di PAOLA in difesa di: RU DO che conclude chiedendo il rigetto del ricorso del PG. E' presente l'avvocato ZICARELLI MASSIMO del foro di PAOLA in difesa di: GL IO e IS CO il quale conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato (D'UFFICIO) STRANIERI SUSANNA del foro di ROMA in difesa di: TO NT che conclude chiedendo il rigetto del ricorso del PG. E' presente l'avvocato FLORA GIOVANNI MARIA del foro di FIRENZE in difesa di: LO RI VA il quale conclude chiedendo il rigetto del ricorso del PG riguardo al capo C e l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato VENETO CLARA quale sostituto processuale, per delega orale, dell'avvocato VENETO ARMANDO del foro di PALMI in difesa di: AT NN che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e che sia dichiarato р inammissibile il ricorso del PG. E' presente l'avvocato MANNARINO SABRINA del foro di PAOLA in difesa di: GI LL AR, LO PI GIUSEPPE, TE IO, TO NN, ER VI la quale conclude chiedendo per GI AR il rigetto del ricorso del PG;
per LO PI GIUSEPPE conclude chiedendo il rigetto del ricorso del PG riguardo al capo 3, conferma della sentenza;
accoglimento dei motivi di ricorso e dei motivi nuovi depositatati;
per TE IO conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso, il rigetto del ricorso del PG e in subordine l'accertamento della prescrizione;
per TO NN conclude chiedendo il rigetto del ricorso del PG e l'accoglimento dei motivi di ricorso, per ER VI conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e dei motivi nuovi, in subordine l'annullamento dei capi 6 e 25 della sentenza impugnata. E' presente l'avvocato GRECO GIORGIA del foro di COSENZA in difesa di: ER NE il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato ACCIARDI GIANLUCA del foro di COSENZA in difesa di: ZA RI il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato BRUNO GIUSEPPE del foro di PAOLA il quale conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso per IN AR, OD FA, ER NE, IS CO, TE RI e conclude per AT NN, TE IO, LO PI GIUSEPPE, ET CO NO, riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendo il rigetto del ricorso del PG e per ET CO NO in subordine chiede l'annullamento senza rinvio per prescrizione. 1 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza emessa in data 11 marzo 2015 dal Tribunale di LA, ha assolto: NA RA, NT IT, EL OF, per non aver commesso il fatto, dal reato ascritto al capo 5), riqualificato per gli ultimi due come concorso esterno, di partecipazione all'associazione di tipo mafioso costituita da RI AN, LU LL, IC La RO e EL IS, operante nel territorio tirrenico cosentino e attiva nella commissione di reati di omicidio, di estorsione, di danneggiamento, di traffico di armi e di stupefacenti, in violenta contrapposizione ad altro gruppo mafioso, denominato SE-RU-IS-AL, dopo la scissione intervenuta nel dicembre 2002 di un'unica consorteria criminale, reato commesso dal 2002 ad oggi in LA e Fuscaldo;
AL VA LO, per non aver commesso il fatto, dal reato ascritto al capo 5), di cui si è detto, limitatamente alla condotta posta in essere dal 24 maggio 2004 in poi.
1.1. Ha inoltre dichiarato non doversi procedere nei confronti di: intervenutaAL VA LO e EP Lo AN, per prescrizione, in ordine al reato ascritto al capo 3), per aver fatto parte dell'associazione di tipo mafioso diretta da RI AN, IC La RO, LI SE e SE CA, operante nel territorio tirrenico cosentino, da Amantea a Cetraro, e attiva nella commissione di reati di omicidio, di estorsione, di danneggiamento, di traffico di armi e di stupefacenti, e collegata al clan mafioso di Cosenza, diretto da NF RU, ET IN, MI CH ed altri, in Fuscaldo, LA, San Lucido, Amantea, dal 1999 sino al dicembre 2002; LD SO e EP UR, dichiarando non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, dal reato ascritto al capo 4), per aver fatto parte dell'associazione di tipo mafioso organizzata e diretta da MI SE, poi deceduto in un agguato mafioso, e attiva nella commissione di delitti di estorsione, danneggiamento, traffico di armi e stupefacenti, in LA dal 1999 al marzo 2000; LE LL e ES IE ET, perché il fatto non è più " previsto come reato, dal reato di danneggiamento ascritto al capo 37), per aver esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro l'autovettura di LI EL, fatto commesso in Fuscaldo il 20 novembre 2010; 1.2. Ha invece confermato la sopra indicata sentenza, nella parte in cui ha condannato:
1 - B NA RA, con rideterminazione della pena in anni sei e mesi dieci di reclusione ed euro 1000,00 di multa, in ordine al reato ascritto al capo 30), per aver concorso nell'estorsione pluriaggravata ai danni della BO CO soc. coop., aggiudicataria dei lavori di ristrutturazione della stazione ferroviaria di LA, procurandosi l'ingiusto profitto di somme di denaro imprecisate e comunque, per quanto accertato, di euro 5000,00, in LA l'1 ottobre 2008; AL VA LO, con rideterminazione della pena, tenuto conto dell'assoluzione e della dichiarazione di non doversi procedere di cui si è sopra detto, in anni cinque e mesi sei di reclusione, in ordine al reato associativo ascritto al capo 5), prima illustrato;
EP Lo AN, con rideterminazione della pena, per effetto della dichiarazione di estinzione del reato in ordine al capo 3) prima illustrato, in anni nove di reclusione in riferimento al reato associativo ascritto al capo 5) di cui si è detto;
EN IT: per il reato ascritto al capo 3) e per il reato ascritto al capo 5), ambedue prima illustrati;
per il reato ascritto al capo 12), di tentato omicidio pluriaggravato di ES IS, in concorso con RI AN e altri, in particolare, tra gli altri, RI LL, atti commessi in Fuscaldo il 13 febbraio 2000; per i reati ascritti al capo 17.1), di illegale detenzione e porto illegale in luogo pubblico, entrambi aggravati e commessi in concorso con AL VA LO, della pistola utilizzata per ferire AN GR, fatti commessi in LA il 19 dicembre 2002; per il reato ascritto al capo 18), di estorsione pluriaggravata in danno " di ROrio D'DR, titolare della "DDR Moto srl", con un ingiusto profitto di euro 600/700, in LA, in epoca antecedente e prossima al 16 maggio 2003; per il reato ascritto al capo 18.1), di illegale detenzione e porto illegale in luogo pubblico, entrambi aggravati, dell'arma da fuoco tipo fucile e della bottiglia incendiaria impiegati per usare violenza e minaccia nel compimento dell'estorsione di cui al capo 18). Per questi reati, ritenuta la continuazione con il delitto di omicidio di NT IO, per il quale è stata irrogata, in altro procedimento, la pena dell'ergastolo, ha applicato l'isolamento diurno nella misura massima prevista dall'art. 72 cod. pen. 2 LE LL, con rideterminazione della pena in anni tre di reclusione ed euro 900,00 di multa, in ordine al reato ascritto al capo 37.1), di illegale detenzione e posto in luogo pubblico, in concorso con ES NO ET ed altro, dell'arma utilizzata per il danneggiamento dell'autovettura di proprietà di LI EL, fatto commesso in Fuscaldo il 20 novembre 2000; ES NO ET, con rideterminazione della pena in anni tre di reclusione ed euro 1000,00 di multa, in ordine ai reati ascritti: " al capo 35), di simulazione aggravata del furto in suo danno delle armi legalmente detenute, a fine di consentire al LL di venirne in possesso e quindi al fine di agevolare l'associazione mafiosa costituita da LE e ES LL, in Fuscaldo il 31 luglio 2010; al capo 37.1.), di illegale detenzione e posto in luogo pubblico, in concorso con LE LL ed altro, dell'arma utilizzata per il danneggiamento dell'autovettura di proprietà di LI EL, fatto commesso in Fuscaldo il 20 novembre 2000; ES IS, con rideterminazione della pena in anni diciotto di reclusione, in ordine ai reati ascritti: al capo 6), di cui prima si è detto, con funzioni direttive;
" al capo 22), di concorso nel tentato omicidio pluriaggravato di " EN IT, commesso mediante il posizionamento sotto l'autovettura dello stesso, di un ordigno esplosivo, in LA il 6 agosto 2003; AN GR, con rideterminazione della pena in anni tre di reclusione per continuazione con i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 10 luglio 2009 e di cui alla sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di LA del 28 gennaio 2005, in ordine ai reati ascritti: • al capo 3) e al capo 6), entrambi prima illustrati. RI LL, con rideterminazione della pena in anni quattro e mesi sei di reclusione, con riconoscimento della continuazione con i reati di cui alla sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro del 12 dicembre 2016, in ordine ai reati ascritti: al capo 3) e al capo 5), entrambi prima illustrati;
al capo 12, per il delitto di tentato omicidio pluriaggravato di • ES IS, in concorso con RI AN e altri, in particolare, tra gli altri, EN IT, atti commessi in Fuscaldo il 13 febbraio 2000; 3 RI MA, alla pena di anni tredici di reclusione, in ordine ai reati ascritti: al capo 6), prima illustrato;
al capo 22), di concorso nel tentato omicidio pluriaggravato di EN IT, commesso mediante il posizionamento sotto l'autovettura dello stesso, di un ordigno esplosivo, in LA il 6 agosto 2003; al capo 22.1.), di concorso nell'illegale detenzione e porto in luogo pubblico, pluriaggravati, dell'ordigno esplosivo utilizzato per commettere il delitto di cui al capo 22), in LA, il 6 agosto 2003; BR DD, con rideterminazione della pena in anni nove di reclusione, in ordine al reato ascritto al capo 6) prima illustrato;
VI SE, con rideterminazione della pena in anni otto, mesi sei di reclusione ed euro 2500,00 di multa per effetto della riduzione, ritenuta equa, dell'aumento per continuazione, in ordine ai reati ascritti: " al capo 6) di cui si è detto;
" al capo 25), di concorso nell'estorsione pluriaggravata ai danni di UI ER, amministratore unico della ECO TEC Servizi spa, imponendogli l'assunzione di un congiunto e lucrando altri vantaggi, fatto commesso in LA tra il giugno 2005 e il dicembre 2006; SS SE, con rideterminazione della pena in anni uno e mesi sei di reclusione, previo riconoscimento della cd. continuazione esterna con i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 10 luglio 2008 e del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di LA del 28 gennaio 2005, in ordine ai reati ascritti: al capo 3) e al capo 6), entrambi prima illustrati;
RI ES, con irrogazione della pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa, per il reato ascritto al capo 33), di concorso nel tentativo di estorsione pluriaggravato ai danni di NT De NG, imprenditore facente parte della soc. IX Network srl, chiedendo, per mezzo di minacce implicite, il pagamento del 3% degli appalti, in LA il 7 luglio 2009; LI SE, con irrogazione della pena di anni sei e cinque mesi di reclusione, per i reati associativi ascritti ai capi 3) e 6), di cui prima si è detto;
per il reato ascritto al capo 27), di concorso, in qualità di mandante, nell'illegale detenzione e porto in luogo pubblico di una cartuccia cal. 12, al fine di commettere una minaccia, in LA in epoca antecedente e prossima al 20 aprile 2006, e per il reato di cui al capo 28), 4 di illegale detenzione e porto in luogo pubblico di un revolver cal. 38 sp. e diciotto cartucce, in LA in epoca antecedente al 7 giugno 2007; LL SE, con irrogazione della pena di anni diciotto di reclusione, per i reati ascritti: " al capo 6), di cui prima si è detto, con il ruolo di reggente;
al capo 25), di concorso nell'estorsione pluriaggravata ai danni di UI ER, amministratore unico della ECO TEC Servizi spa, imponendogli l'assunzione di un congiunto e lucrando altri vantaggi, fatto commesso in LA tra il giugno 2005 e il dicembre 2006. 2. Oggetto del processo sonodenominato operazione Tela del Ragno in primo luogo le imputazioni di una pluralità di associazioni di tipo mafioso. Tra queste anzitutto l'associazione (capo 3) operante, già dagli ultimi anni novanta (del secolo scorso) nel territorio di LA e Fuscaldo, con a capo RI AN e in cui confluivano anche i rappresentanti di una storica famiglia mafiosa di LA, ossia i SE. Questo raggruppamento mafioso venne poi a scontrarsi col gruppo nascente capeggiato da VA SE, di cui al capo 4). Questi, figlio di uno storico membro della cosca SE, non intese sottomettersi al capo AN e per questa ragione se ne decise l'eliminazione fisica. In quel contesto fu consumato anche l'omicidio di MI EL, nell'ambito del contrasto tra la cosca capeggiata da RI AN e il gruppo di SE. Da quel momento si manifestarono i malumori di alcuni adepti, motivati dall'insofferenza per il dover versare i proventi delle attività criminali, soprattutto estorsioni, in una cassa comune. Da qui la decisione di IE, LI e SS SE di recedere dal sodalizio: costoro dettero vita ad un altro gruppo criminale, diverso ed autonomo da quello capeggiato da RI AN e diretto da IE e LI SE, che poi si alleò con il gruppo criminale RU di Cosenza, con quello di ES IS di Fuscaldo e con quello di IE AL di Amantea. A tale associazione, denominata SE-BR-IS-AL fa riferimento l'imputazione di cui al capo 6). Dalla scissione che si determinò all'interno del precedente unico gruppo mafioso ebbe origine un'altra associazione, oggetto dell'imputazione di cui al capo 5), l'associazione denominata AN-LL-la RO, a cui prese parte anche EN IT, operativa sino alla data della contestazione. Ne derivò una vera e propria guerra di mafia costellata da numerosi fatti di sangue, e tra questi il tentato omicidio di AN GR, che fu il primo 5 consumato dagli adepti alla nuova cosca AN-LL-La RO;
quindi l'omicidio di IE SE, l'omicidio di LU LL, il tentato omicidio di EN IT, l'omicidio di LA LI. In questo contesto cruento si inserì anche l'omicidio di NT IO, ucciso per errore al posto di LI SE, oltre che il tentato omicidio di AL VA LO, ritenuto responsabile della morte di IE SE, e la progettazione da parte di EN IT dell'eliminazione di tutti gli avversari, poi non attuata per varie e contingenti ragioni. Oltre alle imputazioni per i fatti associativi, oggetto del processo sono numerosi addebiti di delitti-fine, quali estorsioni, detenzione e porto illegale di armi, tentati omicidi e danneggiamenti. Il compendio probatorio è costituito dai risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, da consulenze balistiche, da servizi di osservazione, pedinamento e controllo, da sentenze irrevocabili in ordine a specifici episodi delittuosi, da dichiarazioni di testimoni e di vari collaboratori di giustizia, in particolare di LI e SS SE.
3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso sia il pubblico ministero che i difensori degli imputati.
3.1. Il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro ha articolato più motivi in riferimento a una pluralità di imputati.
3.1.1. In riguardo alla posizione di NA RA ha dedotto difetto di motivazione per quanto attiene all'assoluzione per il reato associativo di cui al capo 5) appartenenza al gruppo mafioso "AN-LL-La RO". La Corte di appello ha omesso di trarre le necessarie conseguenze dalle conversazioni intercettate, pur riportate in sentenza, da cui si trae che l'imputata svolgeva una funzione di raccordo e di collegamento tra IC La RO, il convivente detenuto, e gli altri esponenti di spicco del sodalizio, ed era altresì responsabile della cassa del clan, ripartendo i proventi dell'attività estorsiva e provvedendo al mantenimento della famiglia di TE Di AN, legato per interessi criminali ai fratelli La RO. La Corte di appello è poi incorsa in contraddizione nella parte in cui ha escluso la responsabilità per il fatto associativo ed ha, invece, riconosciuto l'aggravante dell'agevolazione mafiosa nella condanna per il fatto estorsivo di cui al capo 30).
3.1.2. In riguardo alla posizione di LD SO e EP UR ha dedotto vizio di violazione di legge nella parte in cui è stato pronunciato il proscioglimento per estinzione conseguente alla prescrizione del reato associativo di cui al capo 4), ossia all'associazione di tipo mafioso organizzata e 6 P diretta da MI SE, poi deceduto in un agguato mafioso, e attiva nella commissione di delitti di estorsione, danneggiamento, traffico di armi e stupefacenti, in LA dal 1999 al marzo 2000. In ragione del tempo della contestazione il dies à quo del termine di prescrizione va fissato al 13 marzo 2000, data dell'omicidio di VA SE e di scioglimento del vincolo associativo. La legge da applicare, perché più favorevole agli imputati, è quella vigente al momento dei fatti e non già quella successiva, la legge n. 251 del 2005 che ha raddoppiato i termini di prescrizione, tra gli altri, per il reato di associazione di tipo mafioso, e ha previsto, sempre in ordine a tale reato, che dal fatto interruttivo il termine decorra nuovamente senza sbarramenti di limiti massimi. ސda quattro a dieci anni Il termine di prescrizione, data la cornice edittale di reclusione - è di anni quindici, aumentato della metà in ragione dell'interruzione, sicché è evidente che la prescrizione maturerà al 13 settembre 2022. 3.1.3. In riguardo alla posizione di AL VA LO ha dedotto, con un primo motivo, vizio di violazione di legge nella parte in cui è stato pronunciato il proscioglimento per estinzione conseguente alla prescrizione del reato associativo di cui al capo 3), contestato con permanenza dal 1999 al dicembre 2002. Anche per tale posizione soggettiva vale quanto già detto, ossia che la legge da applicare, perché più favorevole, è quella antecedente alla legge n. 251 del 2005, con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione è pari, comprensivo del tempo dovuto all'interruzione, ad anni ventidue e mesi sei, con la conseguenza che la prescrizione maturerà nel giugno 2025. Con un secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla decisione di limitare temporalmente la condotta partecipativa, quanto al reato associativo di cui al capo 5), al 24 maggio 2004, e cioè alla data del definitivo trasferimento dell'imputato al nord Italia per asserita mancanza di contatti con gli altri sodali e quindi per rescissione del vincolo associativo, con conseguente assoluzione per il periodo successivo durante il quale è proseguita l'operatività della cosca. La Corte di appello ha errato nel trascurare che dal materiale di intercettazione emerge che, almeno sino alla primavera-estate del 2008, l'imputato, comunicando con la fidanzata EN MI e con i congiunti, dette prova di persistente appartenenza al gruppo associativo: per l'odio e il rancore manifestato verso gli esponenti del gruppo avverso;
per i propositi di vendetta nei confronti di costoro;
per la condivisione delle vicende e delle dinamiche delinquenziali afferenti il sodalizio;
per il costante interesse per 7 l'andamento della guerra di mafia tra il gruppo di riferimento e quello avverso dei SE;
per la preoccupazione per la sua incolumità personale;
e per la consapevolezza di essere un possibile obiettivo della consorteria avversa. Non emerge allora alcun elemento concreto da cui poter desumere la rescissione del vincolo associativo dal maggio 2004, ma, anzi, le risultanze istruttorie depongono nel senso della permanenza dell'affectio societatis.
3.1.4. In riguardo alla posizione di NT IT e EL OF ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione, nella parte in cui si è disposta l'assoluzione dei predetti, per non aver commesso il fatto, dal delitto di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, così riqualificata l'originaria contestazione di condotta partecipativa di cui al capo 5). La Corte di appello ha ritenuto che la sola partecipazione all'omicidio di NT IO, ucciso per errore il 21 luglio 2004 al posto di LI SE (per i quali i due imputati hanno riportato condanna definitiva), non sia sufficiente ad integrare un concreto apporto alla consorteria, e che difetti l'elemento psicologico. Ha omesso di considerare che l'omicidio IO fu un momento qualificante della strategia della consorteria mafiosa, in quanto diretto ad imporre il potere criminale sul territorio e che il contributo di NT IT e EL OF genitori di EN IT, all'epoca detenuto alla - - conservazione e al rafforzamento del gruppo criminale di appartenenza del figlio fu concreto, specifico, consapevole e volontario.
3.1.5. In riferimento alla posizione di EP Lo AN ha dedotto vizio di violazione di legge, nella parte in cui è stato pronunciato il proscioglimento per estinzione conseguente alla prescrizione del reato associativo di cui al capo 3), contestato con permanenza dal 1999 al dicembre 2002. Anche per tale posizione vale quanto già detto, ossia che la legge da applicare, perché più favorevole, è quella antecedente alla legge n. 251 del 2005, con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione è pari, comprensivo del tempo dovuto all'interruzione, ad anni ventidue e mesi sei, con la conseguenza che la prescrizione maturerà nel giugno 2025. 3.1.6. In riferimento alla posizione di LE LL, nei cui confronti è stata applicata la recidiva specifica ed infraquinquennale, e ES NO ET, per il reato ascritto al capo 37), ha dedotto vizio di violazione di legge, nella parte in cui sono stati assolti, per intervenuta depenalizzazione, dal reato di danneggiamento, commesso il 20 novembre 2010, per effetto del d.lgs. n. 7 del 2016 che ha riformulato la fattispecie di danneggiamento. La Corte di appello ha errato, perché non ha considerato che l'autovettura in proprietà di LI EL, oggetto di danneggiamento, era parcheggiata sulla pubblica via, 8 ed ha quindi ignorato che il danneggiamento ebbe ad oggetto una cosa esposta a pubblica fede, fatto che conserva rilievo penale.
3.2. L'avv.to EP BR, difensore di NA RA, ha articolato più motivi. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al capo 30) - estorsione ai danni della BO costruzioni soc. coop. -. I colloqui oggetto di intercettazione, e valorizzati dalla sentenza impugnata, attengono esclusivamente ad un'attività di spaccio, della quale NA RA informava il compagno, IC La RO. Il contenuto delle conversazioni è chiaro e non v'è in esse alcun riferimento alla vicenda estorsiva. Non v'è in ogni caso prova che NA RA fosse consapevole dell'esistenza dell'attività estorsiva posta in essere dagli altri coimputati. La motivazione è pertanto illogica e apodittica in punto di responsabilità della ricorrente. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte ha omesso di pronunciarsi in merito al calcolo della pena, in violazione dell'articolo 546, lett. e), cod. proc. pen. e dell'articolo 133 cod. pen. Stesse considerazioni valgono in relazione all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 7 l. n. 203 del 1991. Ancora, la contestazione della recidiva è generica perché cumulata, senza distinzione alcuna, con quella riferita ad altri imputati, sicché non è dato comprendere qual tipo di recidiva sia stata contestata e applicata.
3.2.1. Con separato atto, l'avv.to Armando Veneto e l'avv.to EP BR, hanno articolato, sempre nell'interesse di NA RA, più motivi. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Dalla mera elencazione delle fonti di prova, operata dalla sentenza impugnata, non si può comprendere quale ne sia stata la valutazione per giungere all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 30). I frammenti di conversazione dell'imputata con il convivente IC La RO, al tempo detenuto, e delle altre conversazioni utilizzate non sono sufficienti a spiegare le ragioni della condanna. La Corte di appello ha trascurato di considerare che non vi fu alcun contatto dell'imputata con i soggetti che venivano indicati quali organizzatori dell'associazione, che la stessa non prese parte in maniera fattiva alla vicenda estorsiva e che i collaboratori LI e 9 SS SE nulla avevano riferito in merito. Ha ignorato il rilievo difensivo secondo cui il significato delle poche captazioni ambientali deve essere ricercato non già nella vicenda estorsiva per la quale è imputazione ma in un traffico di stupefacenti, come peraltro è attestato dal fatto che l'imputata fu tratta in arresto il 20 agosto 2009, in flagranza di reato di detenzione e spaccio di stupefacenti. Non ha tenuto conto delle dichiarazioni del collaboratore TE Di AN che, in ordine al fatto estorsivo, dichiarò di essere stato invitato da NZ La RO a raggiungerlo presso LA dove avrebbe dovuto accompagnarlo a farsi consegnare la somma di euro 50.000,00 di tangente, nella misura in cui non le ha comparate con le risultanze da cui si ricava che l'imputata avrebbe disposto di somme significativamente inferiori. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento all'affermazione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 perché non risulta il dolo specifico di favorire l'intero gruppo criminale, a nulla rilevando possibili vantaggi indiretti né lo scopo di favorire un unico esponente di vertice della cosca.
3.2.3. Successivamente, con atto depositato l'1 febbraio 2019, l'avv.to Veneto, ha proposto motivi aggiunti, con i quali ha dedotto: vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per essersi la sentenza impugnata limitata a riprodurre la decisione di primo grado senza dare conto degli specifici motivi di appello;
vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di affermazione di responsabilità; vizio di violazione di legge per aver la Corte di appello ritenuto di superare il ragionevole dubbio in ordine alla responsabilità della ricorrente;
vizio di violazione di legge in ordine all'affermazione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991; vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione della sussistenza dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità.
3.3. L'avv.to Riccardo MO, difensore di AL VA LO, ha articolato più motivi. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello, nel pronunciare l'estinzione per prescrizione del reato associativo contestato al capo 3), ha escluso la ricorrenza di cause di proscioglimento più favorevoli ed ha mantenuto le statuizioni civili, utilizzando 0 10 1 come prova del reato contestato fatti che non si pongono in relazione finalistica con quello associativo o che non risultano per nulla provati. -Così è per il tentato omicidio di AN GR da cui pure, dopo la derubricazione in lesioni aggravate, è stato prosciolto per prescrizione e senza condanna per i collegati delitti in materia di ami -, dato che dalla stessa Corte territoriale è valutato come reato fine dell'associazione in contestazione al capo 5). Per quel che attiene alle "intimidazioni a LI SE", esse non sono mai state oggetto di indagine né di approfondimento dibattimentale;
quanto agli "atti intimidatori nei confronti delle Forze dell'ordine" mancata ogni specificazione nel capo di imputazione. In quest'ambito, l'utilizzazione del riferimento all'episodio dell'incendio dell'autovettura del maresciallo CC. Sansone (6 giugno 2000) non ha tenuto conto dei rilievi difensivi che dimostrano l'illogicità dell'attribuzione del fatto al ricorrente. Per la dimostrazione del fatto associativo la Corte di appello ha richiamato due episodi di danneggiamento mai contestati e nemmeno genericamente descritti nell'imputazione (uno del 2000 avente ad oggetto la bancarella di proprietà di AN ER;
l'altro, sempre del 2000, avente ad oggetto l'autovettura di RC Storino), in palese violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. A differenza di quanto ha deciso per altre posizioni (cfr. imputazioni per NT IT e EL OF) la Corte di appello ha ritenuto di trarre la prova del fatto associativo di cui al capo 5) dal solo reato fine di cui al capo 23), ossia l'omicidio di SE IE, peraltro sottoposto alla cognizione di altro giudice. Non ha individuato altri ed ulteriori elementi sintomatici dell'affectio societatis ed ha trascurato di considerare: che nessuno degli altri presunti partecipi all'associazione ebbe contatti con il ricorrente;
che tutti gli operanti di polizia giudiziaria escussi in dibattimento hanno riferito di non aver mai posto la loro attenzione investigativa sul ricorrente;
che questi svolse saltuariamente attività lavorativa e si iscrisse all'Università; che già nel 2001 si allontanò da LA, per l'espletamento del servizio militare. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello ha ritenuto riscontrate le dichiarazioni dei fratelli che, stando sarebberoalle imputazioni, sodali del LO SE - nell'associazione di cui al capo 3) e suoi avversari nell'associazione di cui al capo 5) -, omettendo di dare risposta ai rilievi difensivi circa l'assenza di riscontri individualizzanti. È del tutto illogico che si possa ammettere il vincolo 11 associativo, prima, e il rapporto di conflittualità mafiosa, dopo, pur affermando, come ha fatto la Corte di appello, che i SE non conoscevano personalmente il ricorrente. SS e LI SE non hanno reso, peraltro, dichiarazioni in ordine all'appartenenza del ricorrente alla cosca, ma solo in merito alla sua partecipazione a singoli specifici episodi delittuosi, da cui si desumerebbe l'appartenenza o meglio la vicinanza ad uno degli elementi di spicco, EN IT. Si tratta di dichiarazioni de relato e prive di riscontri individualizzanti, relativi ai fatti di cui al capo 17 e al capo 17.1, ossia al tentato omicidio di AN GR e al porto e detenzione di armi in luogo pubblico, e di cui al capo 20), relativo all'estorsione ai danni di MO LO da cui il ricorrente è stato assolto con formula piena in primo grado, e al capo 23), ossia l'omicidio di IE SE, per il quale pende giudizio di appello presso la Corte di assise di appello.
3.4. L'avv.to EP BR, difensore di EP Lo AN, ha articolato più motivi. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. L'affermazione di responsabilità per il fatto associativo di cui al capo 5) non è fondata su dati di prova idonei. Gli elementi posti alla base della partecipazione alla contestata associazione attengono alla vicenda dell'omicidio di IN IO, il che non può non essere tenuto in conto sulla base degli articoli 238 e 238-bis cod. proc. pen. Le chiamate in correità di BR MO, AU OR, SS SE e LI SE non forniscono un riscontro individualizzante della partecipazione del ricorrente a quanto addebitato sulla quale non si è avuto un vaglio dibattimentale che abbia portato ad una sentenza irrevocabile. Dalla sentenza non si ricava quale sia stato effettivamente il ruolo svolto nei diversi anni e in successione temporale dal ricorrente all'interno delle due compagini associative di cui al capo 3) e di cui al capo 5). Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, con violazione dell'art. 546 lett. e) cod. proc. pen. e dell'art. 133 cod. pen. Il difetto di motivazione si estende anche alla decisione di applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991 e al computo della recidiva, operato sulla base di una generica contestazione unica per tutti gli imputati, e quindi non calibrata sulle singole posizioni, di recidiva "reiterata, specifica e infraquinquennale...". 12 3.4.1. L'avv.to S. Mannarino, difensore di EP Lo AN, ha articolato più motivi. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione. La motivazione in ordine alla condanna per reato di cui al capo 5) è carente perché inadeguata a dar conto delle ragioni della decisione. La responsabilità per tale reato è ricavata dall'affermazione di responsabilità per il fatto associativo di cui al capo 3), a sua volta desunta dalla già pronunciata condanna per l'omicidio di VA SE. La Corte territoriale, così ragionando, non ha considerato che il collaboratore di giustizia BR MO, considerato attendibile e le cui dichiarazioni, rese nel processo per l'omicidio di IO, sono transitate in questo processo ai sensi dell'art. 238 cod. proc. pen., non ha mai fatto riferimento a presunti contatti con il ricorrente in riguardo all'omicidio. Questi ha menzionato altri soggetti, NO Lo FA e SS GA, così sostanzialmente scagionando il ricorrente. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Per l'omicidio di IN IO la posizione di EP Lo AN è stata archiviata, sicché gli elementi in quella sede raccolti e valutati non possono essere posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il fatto associativo di cui al capo 5). Le dichiarazioni del collaboratore BR MO non possono essere interpretate in senso sfavorevole al ricorrente, dato appunto che su quello stesso compendio indiziario è stato espresso un giudizio di incongruità probatoria per l'omicidio di NT IO.
3.4.2. Successivamente, l'avv.to Mannarino ha proposto motivi nuovi con atto del 4 febbraio 2019, con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso ed ha così dedotto: violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla condanna per il capo 5), atteso che la sentenza impugnata ha utilizzato la sentenza irrevocabile di condanna per l'omicidio IO nonostante in quel procedimento Lo AN non sia stato imputato e, di conseguenza, il difensore non abbia preso parte all'assunzione delle prove, in particolare all'assunzione delle dichiarazioni di MO BR. Violazione di legge e difetto di motivazione per violazione del principio di preclusione da precedente giudicato. I fatti di cui si compone l'imputazione di cui al capo 5) sono gli stessi, relativi al presunto coinvolgimento nell'omicidio di NT IO, per il quale è intervenuta archiviazione.
3.5. L'avv.to S. Mannarino, difensore di LE LL, ha articolato più motivi. 13 Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per omessa valutazione della memoria difensiva (dell'1 dicembre 2016) con cui si è eccepita la nullità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni ambientali di cui al r.i.t. 63/10 per essere avvenute le operazioni di ascolto e trascrizione in locali diversi da quelli indicati dall'art. 268 cod. proc. pen. Il primo ascolto e la relativa registrazione avvennero presso il Commissariato P.S. di LA e non presso i locali della Procura della Repubblica. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in rapporto alla "mancata disapplicazione della contestata recidiva specifica reiterata infraquinquennale ex art. 99, comma 4, cod. pen.", dal momento che non si è dato conto della sussistenza dei requisiti di riprorevolezza della condotta e di pericolosità del ricorrente, che sono alla base dell'aggravamento di pena per recidiva;
nonché difetto di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e della loro prevalenza o equivalenza.
3.5.1. L'avv.to EP BR, difensore di LE LL e ES NO ET, ha articolato più motivi. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Gli elementi utilizzati dalla Corte di appello per l'affermazione di - -eper il ET responsabilità dei ricorrenti in ordine ai capi 35) e 37.1) soltanto per il capo 37.1 per il LL sono incerti, non danno prova di - responsabilità e potevano al più sostenere soltanto un mero sospetto. Non si evince, infatti, che il danneggiamento dell'autovettura del EL sia stato compiuto dagli imputati utilizzando le armi portate in luogo pubblico. Non v'è prova, poi, che i colloquianti le cui conversazioni sono state oggetto di intercettazione ambientale siano proprio gli imputati. Il fatto che l'autovettura a bordo della quale furono effettuate le intercettazioni fosse di ES NO ET non è elemento decisivo, perché nulla esclude che l'avesse potuta prestare a qualcuno. Specificamente in ordine al capo 35) è mancato ogni riscontro all'ipotesi della simulazione del furto delle armi, che non può essere considerata quale unica ricostruzione della vicenda e non può pertanto assurgere a prova della colpevolezza.
3.6. L'avv.to S. Mannarino, difensore di EN IT, ha articolato più motivi. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla condanna per il reato associativo di cui al capo 3). La partecipazione associativa del ricorrente non può desumersi dal coinvolgimento 14 nel tentato omicidio di AN GR e di AN IS, come invece è affermato, dal momento che il primo, al tempo del fatto, non era componente di un gruppo avverso, come sostenuto dalla sentenza, ma dello stesso gruppo di appartenenza del ricorrente;
ed il secondo non era intraneo ad alcuna consorteria. Per questa ragione le dichiarazioni accusatorie di LI e SS SE non sono idonee a fondare il giudizio di responsabilità e non possono essere confermate dai risultati delle intercettazioni disposte nel procedimento contro ignoti per l'omicidio di AR NO (n. 626/99 mod. 44) che - dovrebbero attestare la particolare vicinanza a RI AN -, perché inutilizzabili in quanto disposte nell'autovettura di EN IT senza indicazione, nella motivazione dei decreti, del collegamento di questi con l'omicidio. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge perché al tempo in cui fu pronunciata la sentenza il reato di cui al capo 3) era già estinto per prescrizione. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione, per quanto concerne la condanna per il reato di cui al capo 5), per mancanza assoluta di motivazione del diniego della richiesta difensiva di rinnovazione istruttoria per l'espletamento di una perizia, prova decisiva, sulle armi utilizzate per i diversi fatti delittuosi ascritti a EN IT, e cioè il primo tentato omicidio di AN GR, l'omicidio di IE SE e il danneggiamento a scopo di estorsione ai danni di DR ROrio. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione, per quanto concerne la condanna per il reato di cui al capo 12), per inutilizzabilità delle intercettazioni secondo quanto dedotto con il primo motivo. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla condanna per il capo 17.1) reati di illegale - detenzione e porto illegale in luogo pubblico, entrambi aggravati della pistola utilizzata per ferire AN GR per il vizio di circolarità della fonte. Le - dichiarazioni della Mannarino non possono costituire elemento individualizzante ed estrinseco di riscontro alle dichiarazioni di LI e SS SE, perché le sue conoscenze provenivano dal GR, che era la fonte dei SE. Con il sesto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione, per quanto concerne la condanna per i reati di cui ai capi 18) e 18.1), perché la prova è costituita soltanto dalle dichiarazioni di LI SE, prive dei necessari riscontri. Con il settimo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in riguardo alle condanne per i capi 12), 12.1), 17.1), 18) e 18.1). Tutti i fatti sono stati commessi prima della novella normativa del 2005, che ha disposto il raddoppio 15 dei termini di prescrizione, pertanto erano già estinti per prescrizione prima dell'emissione della sentenza impugnata.
3.7. L'avv.to G. BR, difensore di AN GR, ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine ai capi 3) e 6). La motivazione di condanna è apodittica e carente. Non v'è prova in ordine al carattere dell'accordo criminoso asseritamente intercorso tra AN GR e gli altri presunti sodali. Per quanto attiene al capo 3) vien fatta menzione della partecipazione di AN GR alla minaccia a mano armata in danno di tali AN e SO, trascurando la produzione difensiva della relativa sentenza di assoluzione. In relazione al capo 6 si fa riferimento alla partecipazione all'omicidio di LU LL, nonostante la condanna di AN GR per questo episodio non sia definitiva. Gli unici elementi di accusa a sostegno dell'imputazione associativa sono le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia LI e SS SE, che però smentiscono quanto indicato al capo 6), in quanto riferiscono di un'associazione operante in LA totalmente differente da quella indicata. Non parlano infatti della cosca SE, delineata al capo 6) con la partecipazione di AN GR. La conferma si è avuta dalla sentenza n. 763/09 della Corte di appello di Catanzaro, ormai definitiva, che ha descritto il gruppo criminale operante in LA, con la commissione di una serie di fatti estorsivi, come composto dai due SE e dal GR, senza il riferimento ad altri soggetti inseriti invece nell'attuale capo 6). In ogni caso il GR fu arrestato, e da allora detenuto senza soluzione di continuità, nel 2007, data in cui si è in conseguenza rescisso l'ipotizzato legame associativo. Deve dunque trovare applicazione la disciplina sanzionatoria previgente all'entrata in vigore della legge n. 125 del 2008. Per quanto poi concerne l'imputazione associativa di cui al capo 3), nella stessa non è attribuita alcuna condotta a AN GR che, infatti, non compare tra i partecipi della compagine. Nel materiale acquisito a tal proposito non v'è nulla relativamente ai rapporti tra i capi promotori e AN GR.
3.8. L'avv.to G. Acciardi, difensore di RI MA, ha articolato più motivi. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione. La Corte di appello ha ignorato le specifiche censure difensive circa la mancanza di portata accusatoria degli esiti delle precedenti vicende giudiziarie, l'incapacità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia a costituire idoneo compendio 16 probatorio, l'inidoneità delle intercettazioni a fondare elementi di prova. La condanna per l'omicidio di LU LL e LA LI è stata pronunciata soltanto in primo grado e non è quindi definitiva. Le dichiarazioni di LI SE sono inficiate da inattendibilità intrinseca perché questi fu per lungo tempo confidente delle Forze dell'ordine; anche le dichiarazioni di SS SE e EN RU sono intrinsecamente inattendibili perché riferiscono di notizie apprese aliunde e comunque non riferiscono di un legame associativo di RI MA. Sul punto la Corte di appello ha motivato in modo apparente. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in ordine ai capi 22) e 22.1). la condanna si fonda sul fatto della presenza dell'imputato sui luoghi, che fungerebbe da "riscontro insuperabile" alle dichiarazioni dei collaboratori. La Corte di appello non ha però considerato che il ricorrente viveva in LA e quindi non era circostanza eccezionale che si trovasse in quei luoghi;
ancora, si ha contrasto di giudicati, specificamente con l'assoluzione di LU LO DD (fratello di BR) in altro procedimento, sul presupposto che la presenza in un luogo vicino a quello in cui era stato piazzato l'esplosivo non può costituire di per sé dimostrazione della sua partecipazione al reato.
3.9. L'avv.to G. BR, difensore di BR DD, ha articolato più motivi. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla condanna per il capo 6). La prova è desunta dalla condanna riportata per l'omicidio di LU LL, che però non è divenuta definitiva. Per molti reati fine, poi, è intervenuta sentenza di assoluzione. BR DD, ancora, non ha avuto alcun contatto, né telefonico né fisico, con i presunti promotori e organizzatori dell'associazione, sicché non può ravvisarsi negli elementi acquisiti la prova del vincolo associativo. L'evidenziata vicinanza a ES IS, in mancanza di ulteriori specificazioni e in assenza di elementi circa il ruolo operativo rivestivo dal ricorrente, non è sintomatica dell'appartenenza al sodalizio. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, con violazione dell'art. 546 lett. e) cod. proc. pen. e dell'art. 133 cod. pen. Il difetto di motivazione si estende anche alla decisione di applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991 e al computo della recidiva, operato sulla base di una generica contestazione unica per tutti gli imputati, e quindi non calibrata sulle singole posizioni, di recidiva "reiterata, specifica e infraquinquennale...". 17 3.10. L'avv.to M. Ziccarelli, difensore di RI ES, ha articolato più motivi. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla condanna per il capo 33). La sentenza impugnata ha omesso di prendere in esame i rilievi difensivi in punto di qualificazione, ha travisato il fatto affermando che il ricorrente si recò più di una volta da NT De NG a sollecitare il pagamento del 3% dell'appalto perché a LA pagano tutti;
e ha pertanto reiterato l'errore insito nella sentenza di primo grado. Non ha considerato la necessità di una verifica ex post, per accertare se la minaccia era immaginaria ovvero se era reale perché l'agente, ove la vittima non avesse ceduto, era in grado di attuarla, direttamente o indirettamente. Se ciò avesse fatto, avrebbe correttamente inquadrato l'episodio nella fattispecie di truffa, e non già in quella di estorsione, con conseguente dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in merito al diniego delle attenuanti generiche.
3.11. L'avv.to C. Conidi, difensore di LI SE ha articolato più motivi. Con il primo motivo e secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per non avere la Corte di appello valutato in concreto i presupposti di accentuata pericolosità per l'applicazione della recidiva.
3.12. L'avv.to S. Mannarino e l'avv.to M. Gasparri, difensori di VI SE, hanno articolato più motivi. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per la partecipazione all'associazione di cui al capo 6). La sentenza patisce illogicità manifeste, perché, proprio seguendo il ragionamento ricostruttivo da essa operato, VI e la sorella LL, la quale ultima aveva rapporti solo con il cugino RI SE, assolto dal reato associativo, restano al di fuori dell'associazione. Con il secondo motivo hanno dedotto illogicità manifesta nella parte in cui la sentenza ha omesso di valutare l'assoluzione di VI SE dalle imputazioni di compartecipazione agli omicidi di LU LL e LA LI, ritenuti strategici per il gruppo di presunta appartenenza. Il riferimento fatto in sentenza al coinvolgimento nel tentativo di omicidio di altro imputato, AL VA LO, è eccentrico, perché non è mai stato contestato. Le frequentazioni di VI SE con soggetti ritenuti affiliati al sodalizio criminale, a cui lui è legato 18 da rapporti di parentela (con LI, SS e LL SE), non possono costituire elementi sintomatici della partecipazione associativa. Con il terzo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla condanna per il fatto estorsivo di cui al capo 25). Dalle dichiarazioni della persona offesa UI ER si desume, in realtà, che VI SE non apparteneva ad alcuna associazione, che non avanzò alcuna richiesta di denaro e che ER era taglieggiato da LI SE e AN GR. Con il quarto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge nella parte in cui la sentenza ha affermato la sussistenza dell'elemento soggettivo della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, dato che risulta che VI SE, proprio parlando con UI ER, prese le distanze dal gruppo mafioso di LI e SS SE. Con il quinto motivo hanno dedotto difetto di motivazione per omessa indicazione de ruolo partecipativo di VI SE. Con il sesto motivo hanno dedotto difetto di motivazione per la parte in cui la sentenza non ha dato risposta a ben precisi rilievi difensivi. Con il settimo motivo hanno dedotto difetto di motivazione. Per quanto già argomentato con i precedenti motivi, l'episodio di cui al capo 25) non può essere utilizzato per affermare la responsabilità per il fatto associativo. Con l'ottavo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge. Dopo l'inizio della collaborazione con la giustizia di LI SE, fu riaperto un procedimento penale e fu iscritto il nome di VI SE, da quel momento sottoposto ad intercettazioni telefoniche, senza che risulti alcuna proroga né richiesta di riapertura delle indagini dalla data di iscrizione. Tutti gli atti di indagine successivi all'ottobre 2010, sono inutilizzabili perché assunti oltre il termine massimo delle indagini preliminari. Con il nono motivo hanno dedotto difetto di motivazione in ordine all'affermazione dell'aggravante per VI SE del carattere armato dell'associazione, in assenza di prova circa la conoscenza o conoscibilità del fatto del possesso di armi. Con il decimo motivo hanno dedotto difetto di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3.12.1. Successivamente, con atto depositato il 4 febbraio 2019, l'avv.to Mannarino ha proposto motivi nuovi con i quali ha insistito nelle ragioni di ricorso.
3.13. L'avv.to G. Greco e l'avv.to G. BR, entrambi difensori di LL SE, con atti distinti hanno articolato più motivi che, in quanto sovrapponibili, possono essere trattati unitariamente. 19 Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione, in particolare il vizio di travisamento della prova, non avendo la Corte territoriale affrontato le censure difensive in ordine alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Non sono state affrontate le contraddizioni delle dichiarazioni di LI SE, che nelle prime dichiarazioni indicò come reggente del gruppo SE, durante la sua detenzione, RI SE e poi, a distanza di qualche anno, indicò invece come reggente LL SE. Dalle risultanze probatorie non emerge la partecipazione di LL SE all'associazione di cui al capo 6) e la sua responsabilità per il fatto estorsivo di cui al capo 25). Una contraddizione è l'aver inquadrato l'omicidio di LU LL nell'ambito dello scontro tra clan rivali, facendone prova della partecipazione associativa di LL SE, e l'aver individuato contestualmente la causale nella sete di vendetta di LL SE per l'omicidio del fratello IE, ritenendo che LU LL ne fosse stato il mandante. Non è però stato provato che IE SE fu ucciso in un agguato mafioso e nessuna sentenza ha mai attestato in maniera definitiva che IE SE fu, anche per un periodo limitato, capo del gruppo SE. Del pari, la sentenza impugnata è fortemente contraddittoria nella parte in cui assolve RI SE sostenendo che le conversazioni intercorse con LL SE non siano penalmente significative e invece condanna quest'ultima sulla scorta proprio di tale materiale di intercettazione. Durante queste conversazioni non si è mai fatto riferimento alla spendita da parte di LL SE del nome di RI e neppure ad attività criminali perpetrate da LL SE, come sarebbe stato logico attendersi se si assume in premessa l'intraneità associativa di questa. La Corte di appello avrebbe dovuto motivare sui rapporti di LL SE con gli altri presunti sodali e in particolare con i collaboratori di giustizia, LI e SS SE, che per loro stessa ammissione non avevano buoni rapporti con la cugina. Avrebbe dovuto, ancora, dimostrare che LL SE entrò nel 2003 a far parte del gruppo,al solo fine di vendicare la morte del fratello IE. Quanto poi all'attribuzione del ruolo di reggente la sentenza non dà alcuna motivazione e non specifica il momento di cessazione della condotta, cosa che avrebbe dovuto fare se, come risulta, la partecipazione associativa di LL SE fu funzionale soltanto a vendicare la morte del fratello IE. Non avrebbe dovuto trascurare un dato significativo, ossia l'assenza di una comune organizzazione per quel che attiene alla raccolta del denaro di 20 provenienza dalle attività illecite, e avrebbe quindi dovuto concludere per l'insussistenza del reato associativo. La sentenza impugnata è poi manifestamente illogica nella parte in cui, pur tenendo presente che VI SE, fratello di LL SE, è stato assolto in separato procedimento dall'imputazione per gli omicidi di LU LL e LA LI, fonda la condanna per il fatto associativo sulla sua accertata presenza agli incontri preparatori di quegli omicidi. La stessa condotta, di presenza agli incontri preparatori, è posta a fondamento della condanna di LL SE per il fatto associativo, a nulla rilevando, per risolvere la manifesta illogicità, che nel separato procedimento LL SE sia stata condannata per i due omicidi. La motivazione della sentenza è ancora contraddittoria e illogica nella parte in cui applica soltanto a VI SE una mitigazione del trattamento sanzionatorio, in ordine all'aumento dato in continuazione, e nulla dice per il diverso trattamento riservato a LL SE che pur risponde delle stesse imputazioni Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione nella parte relativa alla condanna per l'estorsione ai danni di UI ER, che viene confermata senza alcuna spiegazione delle ragioni sottese. Essa invero avrebbe dovuto essere annullata, perché la persona offesa pagò ma senza essere minacciata e per il solo fatto che l'imputata portava il nome dei "SE" e quindi per un suo arbitrario convincimento personale circa un collegamento di LL SE con gli ambienti criminali;
in ogni caso era da escludersi l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, perché di ciò non vi è prova. Il danno contestato, di euro 5000,00 non può dirsi rilevante in riguardo ad una società per azioni quale è la Eco Tec Servizi;
ed era da escludere anche l'aggravante di cui all'articolo 7 1. n. 203 del 1991, non potendo bastare per la sua applicazione il fatto che l'imputata ritenuta partecipe al gruppo associativo contestato. Con il terzo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, con violazione dell'art. 546 lett. e) cod. proc. pen. e dell'art. 133 cod. pen. Il difetto di motivazione si estende anche alla decisione di applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 e al computo della recidiva, operato sulla base di una generica contestazione unica per tutti gli imputati, e quindi non calibrata sulle singole posizioni, di recidiva "reiterata, specifica e infraquinquennale...".
3.14. L'avv.to C. Conidi, difensore di SS SE ha articolato più motivi. 21 Con il primo motivo e secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per non avere la Corte di appello valutato in concreto i presupposti di accentuata pericolosità per l'applicazione della recidiva.
3.15. L'avv.to G. BR e l'avv.to M. AR, difensori di ES IS, hanno articolato, con distinti atti, più motivi. Con un primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla condanna per i capi 6) 22) e 22.1). Quanto al capo 6), la vicenda estorsiva ai danni di RL AR, un imprenditore di Fuscaldo, per la quale è stato condannato in separato procedimento, non può valere come collante e riscontro della intraneità del IS, atteso che nel procedimento ad essa relativo non è stata contestata l'aggravante di cui all'articolo 7 1. n. 203 del 1991, risultano imputati soggetti che non compaiono nel procedimento di cui è causa e comunque la condanna emessa non è definitiva. La prova di responsabilità non può anche essere tratta dalla condanna riportata per gli omicidi di LU LL e LA LI, perché la relativa sentenza non è irrevocabile. La Corte di appello avrebbe dovuto prendere atto delle numerose contraddizioni relativamente al mancato confronto tra le dichiarazioni dei collaboratori (LI SE) e i risultati dei verbali di sopralluogo (rinvenimento di bossoli). La Corte di appello ha poi errato nell'affermare la credibilità e attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia SS e LI SE. - - ilIn ordine al tentato omicidio di EN IT capi 22) e 22.1) quadro probatorio è identico a quello, indiziario, che condusse all'annullamento della misura cautelare in sede di riesame. Esso continua ad essere connotato da indeterminatezza, non superata dal dato che lo scooter sul quale viaggiavano LU LO DD e RI MA fosse intestato alla moglie di ES IS, né dal fatto che costoro fossero indicati dalla polizia giudiziaria, oltre che dai collaboratori di giustizia, come "i ragazzi di AN IS", quando invero erano in rapporti diretti con SS SE. I pochi altri elementi valorizzati dalla sentenza impugnata sono privi di alcun riscontro (dichiarazioni di AU OR nel processo Ghost e compatibilità dell'esplosivo utilizzato con il materiale sequestrato a GI EV, cognato di ES IS e suo assiduo frequentatore). Il contributo dei collaboratori di giustizia LI e SS SE non consente di ricostruire con sufficiente certezza la vicenda e il coinvolgimento di ES IS, perché mancano i riscontri individualizzanti. Costoro hanno riferito di rapporti di vicinanza tra ES IS e altri soggetti non intranei 22 B all'associazione in contestazione al capo 6) e nulla è in atti che possa far affermare la partecipazione consapevole di IS all'associazione denominata clan SE. ES IS non ebbe mai rapporti con IE SE;
solo EN RU riferì di un unico incontro con EL RU, a cui però lui non partecipò e di cui pertanto non seppe dire i contenuti. Con un secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, con violazione dell'art. 546 lett. e) cod. proc. pen. e dell'art. 133 cod. pen. Il difetto di motivazione si estende anche alla decisione di applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991 e al computo della recidiva, operato sulla base di una generica contestazione unica per tutti gli imputati, e quindi non calibrata sulle singole posizioni, di recidiva "reiterata, specifica e infraquinquennale...". Con un terzo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di affermazione dell'aggravante di cui ai commi secondo e quarto dell'articolo 416-bis cod. pen. Non v'è infatti alcun elemento che possa sostenere il riconoscimento della qualità di capo e/o promotore dell'organizzazione mafiosa in capo a ES IS e il carattere armato dell'associazione. Con un quarto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche senza un'adeguata considerazione dello stato di incensuratezza e del comportamento processuale tenuto.
3.15.1. Anche l'avv.to M. Manna, unitamente all'avv.to G. BR, ha proposto ricorso, articolando più motivi. Con un primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Hanno in particolare dedotto errori di metodo nella valutazione dei dati di prova, in particolare delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia e della sentenza di condanna non definitiva, già evidenziati con i ricorsi prima illustrati. Con un secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione dal momento che l'affermazione della qualità di capo e/o promotore dell'associazione non è assistita dalla prova dell'esercizio in concreto delle funzioni connesse al ruolo apicale. Con un terzo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. Non è dato comprendere sulla base di quale percorso logico-argomentativo si sia giunti alla determinazione della pena base e dell'aumento per continuazione nelle 23 misure indicate in sentenza. La Corte di appello ha poi errato nel non concedere le attenuanti generiche, che l'imputato meritava in ragione della sua personalità e dell'esiguità dell'impianto probatorio.
3.16. L'avv.to G. BR, difensore di RI LL, ha articolato più motivi. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. In ordine alle condanne per le imputazioni di partecipazione associativa di cui ai capi 3) e 5) non si evince quale sia stato il ruolo svolto nei diversi anni e quali reati l'imputato avrebbe commesso per agevolare l'associazione. Le chiamate in correità di BR MO, AU OR, SS e LI SE non costituiscono un riscontro individualizzante della partecipazione associativa. La prova dell'inserimento nel contesto associativo di cui al capo 5) è costituita dal coinvolgimento negli omicidi di SE e di NT IO, per i quali non è intervenuta sentenza di condanna definitiva. In merito poi all'imputazione di tentato omicidio di ES IS di cui al capo 12) non sono emersi in dibattimento elementi probatori tali da poter sostenere, al di là di un ragionevole dubbio, che il soggetto individuato dalla Mazzei come uno degli esecutori materiali fosse proprio RI LL. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, con violazione dell'art. 546 lett. e) cod. proc. pen. e dell'art. 133 cod. pen. Il difetto di motivazione si estende anche alla decisione di applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991 e al computo della recidiva, operato sulla base di una generica contestazione unica per tutti gli imputati, e quindi non calibrata sulle singole posizioni, di recidiva "reiterata, specifica e infraquinquennale...". Considerato in diritto 1. Preliminarmente all'esame dei ricorsi va evidenziato che, per le parti in cui la sentenza di appello ha confermato quella di primo grado, il controllo sulla motivazione è condotto tenendo conto della reciproca integrazione delle due decisioni, in ragione del consolidato principio di diritto per il quale "ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di 24 ے ک -prova posti a fondamento della decisione" Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 -. Questo metodo di verifica di adeguatezza della motivazione non significa certo che la sentenza di appello possa omettere l'esame sollecitato con i motivi di impugnazione, ma presuppone che il giudice di appello possa legittimamente avvalersi di quanto già argomentato dal primo giudice la cui decisione conferma, onde evitare, anche ai fini di una maggiore speditezza del controllo, inutili sovrapposizioni e superflue reiterazioni. La premessa è necessaria per dare conto dei plurimi riferimenti fatti alla sentenza di primo grado nell'apprezzamento delle censure mosse, con i motivi che di seguito saranno esaminati, alla sentenza della Corte di appello.
2. Il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro è fondato in parte e merita accoglimento limitatamente alle censure sulla dichiarazione di non doversi procedere nei confronti di LD SO e EP UR per il reato di cui al capo 4) e nei confronti di AL VA LO e di EP Lo AN per il reato di cui al capo 3). La Corte di appello, in relazione alle imputazioni per reato associativo di cui ai menzionati capi, ha infatti ritenuto l'estinzione per prescrizione con argomenti inficiati da errori di diritto. 2.1. È principio non controverso nella giurisprudenza di legittimità che "in tema di successione di leggi penali, ai fini dell'individuazione della normativa di favore per il reo, non si può procedere a una combinazione delle disposizioni più favorevoli della nuova legge con quelle più favorevoli della vecchia, in quanto ciò comporterebbe la creazione di una terza legge, diversa sia da quella abrogata, sia da quella in vigore, ma occorre applicare integralmente quella delle due che, nel suo complesso, risulti, in relazione alla vicenda concreta oggetto di giudizio, più vantaggiosa al reo." Sez. 3, n. 23274 del 10/02/2004, Wanderling, Rv. 228728; Sez. 7, n. 6545 del 04/11/2016, dep. 2017, MO, Rv. 269059; Sez. 3, n. 7632 del 31/05/2000, Bosco I, Rv. 216995; Sez. 1, n. 2336 del 18/05/1994, Arata, Rv. 198187 -. LL comparazione tra la disciplina in punto di prescrizione dei reati di cui alla legge n. 251 del 2005 e quella precedente e vigente al tempo di commissione dei fatti in contestazione, la Corte di appello avrebbe dovuto individuare quella di maggior favore attraverso una valutazione da operarsi in concreto, avendo quindi di mira i risultati che, nella vicenda in esame, deriverebbero dall'applicazione di ciascuna di esse nella loro interezza Sez. 1, n. 40915 del 02/10/2003, Fittipaldi, Rv. 226475 -; e, appunto, senza selezionare 25 gli aspetti di favore dell'una e dell'altra per dare vita ad un corpo normativo altro e invero non esistente.
2.2. Entrambe le imputazioni di cui ai capi 3) e 4) hanno una ben precisa definizione temporale di cessazione della permanenza: il reato di cui al capo 3) è cessato nel dicembre 2002 e quello di cui capo 4) è cessato nel marzo del 2000. In applicazione della legge precedente alla novella del 2005, tenendo conto della pena edittale massima di anni dieci di reclusione per la partecipazione ad associazione di tipo mafioso ed armata pena superiore, - ovviamente, ove rilevino le posizioni soggettive qualificate di promotore ed altro -, il termine di prescrizione, al netto dei periodi di sospensione, è pari ad anni quindici, a cui si devono sommare anni sette e mesi sei, pari quindi alla metà, per effetto dell'interruzione che, in quell'assetto, conosceva l'esistenza di un limite massimo per la nuova decorrenza del termine anche per i reati di mafia. Con la legge n. 251 del 2005 il termine ordinario di prescrizione sarebbe superiore, pari all'entità del limite edittale massimo raddoppiato, e quindi ad anni venti, e comunque decorrerebbe, pur dopo l'interruzione, nella sua massima estensione e senza il limite che prima operava nella misura della metà del termine ordinario.
2.3. La Corte di appello, incorrendo in errore, ha ritenuto di poter fare applicazione della novella del 2005 con alcune correzioni, costituite dal computo del limite massimo di un quarto del periodo ordinario per il caso di interruzione che invero vige in quella disciplina per reati diversi da quelli di mafia e dall'eliminazione della previsione del raddoppio del termine, come se i due profili di disciplina estromessi potessero sottostare alla comparazione isolatamente e non come parte integrante di un assetto normativo da valutare nella sua interezza all'interno del fenomeno successorio di leggi regolato dall'art. 2 cod. pen.
2.4. Il difensore di AL VA LO, avv.to G. Flora, ha sollecitato, con la discussione all'odierna udienza, la proposizione della questione di costituzionalità della legge n. 251 del 2005 in riferimento alle previsioni relative al raddoppio dei termini di prescrizione e all'assenza di un limite massimo per il decorso ex novo del termine in conseguenza del compimento di un atto interruttivo, prospettando la loro contrarietà all'art. 3 Cost. La questione è manifestamente infondata e non rilevante.
2.4.1. La fissazione dei termini di prescrizione rientra nelle scelte ampiamente discrezionali del Legislatore, che possono essere sottoposte a scrutino di costituzionalità ove se ne apprezzi l'irragionevolezza. Non sembra allora irragionevole la decisione legislativa di aumentare, per mezzo della previsione del raddoppio dei termini ordinari e dell'assenza di un 26 limite alla nuova decorrenza in seguito all'interruzione, i termini di prescrizione per reati particolarmente gravi, quali quelli compresi nel catalogo di cui all'art. 51 comma 3-bis cod. proc. pen. La rilevanza dei beni protetti dalle norme che incriminano i fatti associativi di tipo mafioso e quelli commessi in quel contesto criminale, come forme di agevolazione mafiosa o di sfruttamento del cd. metodo mafioso, giustifica l'adozione di misure che pongano al riparo dal rischio dell'estinzione dei reati attraverso il sostanzioso aumento dei termini di prescrizione, anche per l'assenza di un termine di comparazione che possa far emergere irragionevoli diversificazioni di trattamento.
2.4.2. In forza della valutazione comparativa della disciplina sospettata di incostituzionalità e quella da essa sostituita si ricava, per quanto prima argomentato, che è quest'ultima a dover trovare applicazione nel caso di specie. La legge per cui si sollecita lo scrutinio di non manifesta infondatezza sarebbe invece applicabile, quale norma più favorevole, soltanto per il caso di accoglimento delle censure. Si può quindi parlare, nel caso in esame, di una rilevanza meramente ipotetica, condizionata ad un dato futuro e incerto quale l'accoglimento della questione, il cui verificarsi però presuppone necessariamente che la rilevanza sia in concreto e anticipatamente affermata. Nei termini ora illustrati fa dunque difetto un-altro-requisito essenziale per la rimessione della questione alla Corte costituzionale.
3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata nei confronti di LD SO e EP UR in relazione al capo 4) e nei confronti di AL VA LO e di EP Lo AN in relazione al capo 3), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio in relazione a tali capi. -In riferimento alla posizione di EP Lo AN ricorrente in ordine alla dichiarazione di non doversi procedere per il reato di cui al capo 3) ai fini dell'ottenimento di una assoluzione con formula assolutoria in facto e contro le statuizioni civili conseguenti alla dichiarazione di estinzione per prescrizione l'annullamento della sentenza in accoglimento del ricorso del procuratore generale comporta l'assorbimento, per questa parte, del suo ricorso, senza che il futuro eventuale esame delle doglianze ora proposte possa ritenersi precluso dal dichiarato assorbimento. 4. È fondato il ricorso proposto nell'interesse di EP Lo AN per la parte in cui censura la condanna per il reato di cui al capo 5). 27 4.1. Preliminarmente all'esame dei motivi di ricorso si rileva la tardività della proposizione dei motivi nuovi ad opera del difensore, avv.to S. Mannarino. Essi sono stati depositati presso la cancelleria di questa Corte in data 4 febbraio 2019, e quindi senza il rispetto del termine di quindici giorni prima dell'udienza odierna, imposto dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
4.1.1. Secondo quanto previsto dall'art. 172, comma 5, cod. proc. pen., "quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere". Occorre che tra il giorno dell'udienza, che non va computato, e quello di deposito dei motivi nuovi, anch'esso da non considerare nel computo, intercorra il termine di quindici giorni, appunto liberi perché ad essi restano estranei sia il giorno iniziale dell'adempimento che quello finale dell'udienza.
4.1.2. Deve allora essere ribadito il principio di diritto per cui "la regola di cui all'art. 172, comma quinto, cod. proc. pen. implica che vanno esclusi dal ... computo il dies a quo ed il dies ad quem." - Sez. 1, n. 16356 del 20/03/2015, Piras, Rv. 263322 - 4.2. I motivi di ricorso con cui si deduce la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 238 e 238-bis cod. proc. pen. non sono fondati. Per un verso, i giudici di merito hanno utilizzato le dichiarazioni che i collaboratori di giustizia AU OR e MO BR resero nell'ambito del procedimento per l'omicidio di NT IO processo Ghost avendoli - - acquisiti su accordo delle parti (cfr. fl. 411 della sentenza di primo grado). Il consenso dato all'acquisizione esclude, secondo quanto disposto dall'art. 238, comma 4, cod. proc. pen., che possano venire in rilievo questioni di utilizzabilità legate alla mancata partecipazione dei difensori all'assunzione della prova nel giudizio a quo. Per altro verso, entrambe le sentenze, di primo e di secondo grado, relative al processo per l'omicidio di NT IO sono state acquisite, data la loro irrevocabilità, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., e sono state valutate, oltre che per la ricostruzione di quel fatto, di indubbia rilevanza nel ragionamento probatorio sotteso all'affermazione della sussistenza dell'associazione di cui al capo 5), per le valutazioni di attendibilità degli apporti collaboratori di AU OR e MO BR (fl. 411 della sentenza di primo grado), e quindi su un aspetto non coinvolto dai motivi ora in esame.
4.3. Meritano invece accoglimento le doglianze di ricorso relative al difetto di motivazione in punto di riscontri alle dichiarazioni accusatorie di BR MO, assorbito il motivo afferente al trattamento sanzionatorio e precisato comunque che la contestata recidiva è stata esclusa già in primo grado. 28 Elemento centrale di accusa, nel tessuto argomentativo della sentenza impugnata, è dato dal racconto di MO BR in riguardo alla fase preparatoria dell'agguato diretto ai danni di LI SE e che poi sfociò nell'omicidio di IN IO. - sì come riportate nellaLe pur puntuali e dettagliate dichiarazioni sentenza di primo grado (fl. 421 ss. e 567 ss.) che fanno riferimento al - coinvolgimento di EP Lo AN, senza far dubitare che invero sia stata chiamata in causa altra persona, trovano riscontro, secondo quanto affermato dalla sentenza impugnata, nelle dichiarazioni di LI SE, il quale però riferi soltanto di aver visto, dopo l'agguato in cui fu ucciso IN IO, EP Lo AN in compagnia di RI LL e di aver notato un certo stupore in loro, con ogni probabilità perché, sapendo del programmato omicidio ed ignorando l'errore in cui erano incorsi gli esecutori materiali, ritenevano che fosse morto (fl. 568 della sentenza di primo grado). Come affermato dalla sentenza di primo grado, le dichiarazioni di LI SE hanno logicamente contribuito a rafforzare l'assunto della vicinanza di EP Lo AN a RI LL, che ha formato uno dei temi di prova dell'imputazione associativa di cui al capo 3); e però deve osservarsi, anche in ragione del disposto annullamento della sentenza in riguardo alla posizione associativa del ricorrente in relazione al capo 3), che la motivazione a sostegno della condanna di cui al capo 5) trova fondamento pressoché esclusivo nelle dichiarazioni, pur precise e coerenti, di un collaboratore di giustizia e non sufficientemente corroborate dai necessari elementi di riscontro. Non sono tali, infatti, le dichiarazioni di LI SE che, nel riferire di aver notato il ricorrente in compagnia di LL e di aver avuto la sensazione di una loro sorpresa nel vederlo, non ha offerto dati sufficienti per corroborare l'accusa di partecipazione associativa.
5. Deve pertanto disporsi l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di EP Lo AN in relazione al capo 5), con rinvio, per nuovo giudizio sul capo, ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. 6. È parzialmente fondato anche il ricorso proposto nell'interesse di ES IS, limitatamente al capo 6) in punto di attribuzione della qualità di capo dell'associazione per cui è condanna.
6.1. La sentenza impugnata ha adeguatamente motivato circa la condotta partecipativa. A tal fine ha richiamato i dati di prova circa il coinvolgimento nell'omicidio di due soggetti appartenenti a gruppi avversari, quali LU LL e LA LI (fl. 211), a nulla importando che la sentenza di 29 condanna adottata per tali fatti in separato procedimento non sia divenuta irrevocabile, dal momento che il giudice di primo grado ha provveduto autonomamente e compiutamente all'esame delle due vicende, seppur ovviamente nella sola prospettiva dell'accusa ora in rilievo. 6.1.1. È poi generica la critica di ricorso circa un contrasto tra gli elementi di cd. prova generica, tratti dai verbali di sopralluogo fatti nell'immediatezza degli omicidi, e le dichiarazioni dei collaboratori, in particolare di LI SE, perché non è specificato in che modo la prospettazione del contrasto possa inficiare la motivazione in punto di valutazione degli apporti probatori ai fini dell'affermazione del ruolo associativo. Si consideri sul punto che il Tribunale ha ricostruito approfonditamente i due episodi criminosi (fl. 620 ss.): ha vagliato correttamente le dichiarazioni confessorie ed etero-accusatorie di EN RU;
ha analizzato l'apporto collaborativo di SS SE, reso con le dichiarazioni del 21 gennaio 2008, che ha svelato il coinvolgimento e il ruolo di supporto svolto da ES IS nell'omicidio di LU LL;
ha preso in considerazione le dichiarazioni di LI SE del 17 dicembre 2014, che ha riferito di precedenti tentativi di uccidere LU LL di cui era stato protagonista proprio ES IS, e quelle di AD FO del 13 gennaio 2015, che ha indicato il ruolo di cd. specchiettista assunto nella vicenda, direttamente o per mezzo dei "suoi ragazzi", da ES IS. Allo stesso modo il Tribunale ha proceduto nella valutazione dell'episodio relativo all'uccisione di LA LI (fl. 672 ss.). Del coinvolgimento di ES IS hanno riferito più collaboratori di giustizia: da un lato, SS SE, con le dichiarazioni pre-dibattimentali del 21 e 22 gennaio 2008, e LI SE, con quelle rese in dibattimento il 12 dicembre 2014, entrambi con un'unica fonte di conoscenza in LL SE. Dall'altro, TA DR YN, che ha riferito all'udienza dell'8 aprile 2014, e AD FO, il verbale delle cui dichiarazioni, rese in sede di interrogatorio il 13 gennaio 2015, è stato acquisito su accordo delle parti. Entrambi ebbero la stessa fonte di conoscenza in EL RU. Il Tribunale ha quindi correttamente ritenuto che le dichiarazioni accusatorie si riscontrino reciprocamente perché i puntuali racconti hanno fondamento nelle conoscenze di due soggetti con ruolo apicale all'interno della medesima associazione, e cioè LL SE e EL RU (fl. 691). Per questa parte le critiche di ricorso in ordine ad asseriti contrasti con quanto emerso dai verbali di sopralluogo non sono tali da far emergere vizi rilevabili in termini di motivazione contraddittoria. 30 6.1. 2. Ancora. È pur vero che la sentenza impugnata ha omesso di fare riferimento, nel tratteggiare la partecipazione associativa di ES IS, alla condanna per estorsione ai danni dell'imprenditore AR, pur operato dalla sentenza di primo grado, ma non si vede come questa omissione possa avere incidenza sulle valutazioni in punto di completezza della motivazione.
6.1.3. Una carenza invece si riscontra nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di motivare compiutamente l'attribuzione del ruolo direttivo in contestazione, su cui invece si è soffermato il giudice di primo grado. Questi ha ritenuto di poter trarre la prova dell'assunzione di un ruolo apicale di ES IS dall'aver questi preso parte ad alcune azioni strategiche del gruppo, quali l'omicidio di LU LL e di LA LI, dall'avere a sua disposizione alcuni ragazzi, i cd. ragazzi di IS (RI MA e BR DD tra gli attuali imputati), dall'esser stato considerato dal gruppo avversario un obiettivo da eliminare, e dall'aver preso parte a riunioni con EL RU in Cosenza (fl. 755 della sentenza di primo grado). Gli indici ora richiamati non sono però tali da rivelare l'esistenza e, soprattutto, l'effettivo esercizio di un ruolo di sovraordinazione gerarchica all'interno del gruppo. Neanche il dato della disponibilità di alcuni ragazzi, i cd. ragazzi di IS, assume, nello sviluppo argomentativo della motivazione, la necessaria pregnanza sintomatica, non solo perché si trattava di un gruppo alquanto sparuto, ma anche e in particolare perché non è stato spiegato in che modo questa disponibilità si fosse risolta nell'esplicazione di un compito direttivo dell'associazione nel suo complesso. Gli altri elementi richiamati, a ben vedere, sono certo espressione di una collocazione partecipativa all'interno della compagine associativa ma non rivelano, col necessario grado di concretezza, che ES IS impartisse ordini e prendesse decisioni vincolanti per gli adepti.
6.1.4. I giudici di merito non si sono quindi attenuti, nell'affermare il ruolo di vertice di ES IS, al principio di diritto secondo cui, "ai fini dell'attribuzione della qualifica di capo, è necessaria la verifica dell'effettivo esercizio del ruolo di vertice che lo renda riconoscibile, sia pure sotto l'aspetto sintomatico, sia all'esterno, che nell'ambito del sodalizio, realizzando un effettivo risultato di assoggettamento interno." - Sez. 6, n. 40530 del 31/05/2017, P.G. in proc. Abbinante e altri, Rv. 271482; cfr. anche, in conformità, Sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014, dep. 2015, Terracchio, Rv. 262487, per la quale "ai fini della configurabilità del reato di promozione, di reggenza od organizzazione del gruppo criminale, è necessario che un ruolo apicale o una posizione dirigenziale, risultino in concreto esercitati" -. 31 7. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata nei confronti di ES IS limitatamente alla qualificazione del fatto contestato al capo 6) ai sensi del comma secondo dell'art. 416-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. L'annullamento determina l'assorbimento dei motivi relativi al trattamento sanzionatorio, posto che il reato di partecipazione direttiva ha costituito, nella ritenuta continuazione con gli altri episodi criminosi, il reato più grave.
8. Gli altri motivi di ricorso nell'interesse di ES IS, relativi alla condanna per i reati di cui ai capi 22) e 22.1) non meritano considerazione. Su questi addebiti, relativi all'attentato in danno di EN IT, gli elementi di responsabilità sono tratti, con argomentazione logica e adeguata, dalle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, LI e SS SE, AU OR e MO BR, che hanno spiegato genesi e ragioni dell'attentato all'interno dello scontro tra consorterie criminali esploso dopo il primo tentativo di omicidio ai danni di AN GR e consolidatosi con il tentato omicidio di ES IS per mano di EN IT, con l'omicidio di VA SE, con l'omicidio di IE SE, con l'omicidio di LU LL. La Corte di appello, nell'apprezzare la convergenza delle dichiarazioni d'accusa, ha precisato che l'apporto di conoscenza di LI SE, a differenza di quello degli altri dichiaranti, è diretto e non de relato, dato che questi sapeva, per cognizione diretta, da almeno dieci giorni prima del fatto che ES IS aveva l'intenzione di collocare materiale esplosivo sotto l'autovettura di EN IT (fl. 209). Solo come ulteriori, e non necessari, elementi di riscontro la Corte di appello ha evocato altri due dati, ossia che l'esplosivo sequestrato in altro procedimento a GI EV, cognato di ES IS, risultò essere dello stesso tipo di quello utilizzato per l'attentato a EN IT, e che nei pressi del luogo dell'attentato fu fermato, a bordo di un ciclomotore in proprietà della moglie di ES IS, RI MA, uno dei cd. ragazzi di IS. I due fatti, se da soli potrebbero essere valutati in termini di equivocità indiziaria come sostenuto nei ricorsi, assumono invece, alla luce del complessivo materiale di prova esaminato in sentenza, il ruolo di concorrenti elementi di riscontro, senza alcuna illogicità argomentativa.
8.1. Per questa parte, pertanto, il ricorso di ES IS deve essere dichiarato inammissibile. 32 9. Non merita considerazione il ricorso del procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro nei confronti di NA RA, AL VA LO, NT IT e EL OF in ordine al capo 5).
9.1. In ordine alla posizione di NA RA il ricorso si limita a proporre una alternativa lettura del materiale probatorio ma non è in grado di indicare quali siano le manifeste illogicità, le carenze o contraddittorietà di motivazione, di cui pure postula l'esistenza. È appena il caso di osservare, su un piano generale, che se l'affermazione di responsabilità per la commissione di un reato-fine dell'associazione, come nel caso in esame è quello di cui al capo 30), per il quale è intervenuta condanna, può essere valutata come dato di prova della partecipazione, è comunque da escludersi ogni automatismo, che induca a conclusioni obbligate e quindi a connettere sempre e comunque l'affermazione di responsabilità per il fatto associativo alla condanna per un reato-fine. Si tratta di una questione di fatto, che merita di essere verificata in concreto, ben potendo un soggetto commettere un reato-fine senza, per ciò solo, essere un partecipe. La Corte di appello ha preso in considerazione i dati risultanti dalle intercettazioni e ha tratto, in modo coerente e logicamente motivato, il giudizio di estraneità all'associazione in ragione del coinvolgimento esclusivo in quel fatto estorsivo, senza riferimenti più ampi alle dinamiche del gruppo se non per un riferimento, molto generico, a contrasti interni e a contatti tra taluno degli associati (fl. 84).
9.2. Circa l'addebito associativo per AL VA LO i motivi di ricorso sono generici perché non si correlano specificamente con il dato centrale della motivazione assolutoria, che fa discendere la prova della rescissione del vincolo associativo dall'assenza, successivamente all'omicidio di IE SE, di contatti significativi con gli altri sodali, più che dal trasferimento nel Nord Italia, specificamente (fl. 100). La Corte di appello non ha trascurato di considerare quanto in ricorso viene indicato come oggetto di omessa valutazione. Ha tenuto conto del fatto che nelle conversazioni telefoniche con i familiari AL VA LO si mostrava interessato sui fatti di LA, chiedeva notizie di arresti e operazioni di polizia, rivelava odio e rancore verso gli appartenenti al gruppo avversario, oltre che timore per la propria incolumità. Ha però attribuito, con argomentazione logica e non censurabile in questa sede, questi comportamenti alle conseguenze del vincolo associativo, che certo prima legava AL VA LO a quel mondo criminale, e la cui cessazione non poteva disperdere, con quell'immediatezza che il ricorso sembra implicitamente pretendere, memoria dei fatti, sentimenti di odio e timore per la propria vita. 33 9.3. In ordine poi all'ipotesi di concorso esterno nell'associazione di cui al capo 5), per la quale il Tribunale ha condannato i genitori di EN IT, NT IT e EL OF, la Corte di appello non ha svilito il dato del sicuro coinvolgimento dei due nell'omicidio di NT IO, con l'esplicazione di un ruolo rilevante (fl. 104); ma ha rilevato l'assenza di elementi da cui poter trarre, col necessario grado di certezza, la sussistenza in capo ai due del dolo che connota il concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso (fl. 106). La giurisprudenza ha da tempo chiarito che "è configurabile il concorso cd. esterno nel reato in capo alla persona che, priva della affectio societatis e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso" Sez. U, n. 22327 del 30/10/2002, dep. 2003, Carnevale, Rv. 224181; v., anche, e più di recente, Sez. 5, n. 26589 del 23/02/2018, V e altro, Rv. 273356, secondo cui "...occorre che l'agente sia consapevole dell'esistenza della stessa e del contributo causale ... recato dalla propria condotta alla sua conservazione o al suo rafforzamento, agendo con la volontà di fornire un apporto per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio, dovendo escludersi la sufficienza del dolo eventuale inteso come mera accettazione da parte del concorrente del rischio del verificarsi, insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti, dell'evento, ritenuto invece solamente probabile o possibile". Non è sufficiente un dolo meramente eventuale, e quindi l'accettazione del rischio che, commettendo un determinato fatto, si procuri un rafforzamento del gruppo associativo a cui si rimane estranei;
occorre, piuttosto, che quest'evento, causalmente collegato al contributo offerto, sia oggetto diretto della volizione. Su questo specifico aspetto, che costituisce il nucleo della decisione assolutoria, il ricorso ha contenuti critici generici, perché si limita ad affermare che il materiale probatorio dà conferma della volontarietà del contributo, ma non si confronta, con la necessaria specificità, con l'affermazione della sentenza relativa all'assenza di elementi da cui trarre il convincimento che il rafforzamento della compagine associativa fu oggetto della forma diretta di dolo.
9.4. Il motivo di ricorso relativo all'assoluzione di LE LL e ES IE ET per il reato di danneggiamento di cui al capo 37) è 5. manifestamente infondato. L'imputazione non indica ove trovava l'autovettura 34 al momento dell'esplosione dei colpi d'arma da fuoco che la danneggiarono, e quindi non descrive il fatto in termini tali da sottrarlo all'ambito operativo della novella del 2016 - d. lgs. n. 7 del 2016 che ha parzialmente depenalizzato la - fattispecie di danneggiamento. In forza della indicata novella il danneggiamento conserva rilievo penale, tra l'altro, se ha ad oggetto cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625, e quindi cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, come sono le autovetture parcheggiate lungo la pubblica via. Ma l'imputazione sul punto non dà indicazioni di fatto tali da poter rilevare, come indicato in ricorso, il persistente rilievo penale della condotta, né l'integrazione necessaria a tal fine può essere disposta nel giudizio di legittimità ad opera della Corte di cassazione. 10. Va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale della Corte di appello di Catanzaro nei confronti di NA RA, di AL VA LO, di IT NT e di OF EL in relazione al capo 5), nonché nei confronti di LE LL e di ES IE ET in relazione al capo 37). 11. Per le ragioni che di seguito si espongono non meritano considerazione i ricorsi di AL VA LO, per la parte non assorbita dall'annullamento della sentenza disposto in accoglimento del ricorso del P.G.; e poi di NA RA, LE LL, ES ET, AN GR, RI MA, BR DD, RI ES, LI SE, SS SE e RI LL. 12. Circa AL VA LO deve anzitutto escludersi il paventato difetto di correlazione tra l'accusa e la sentenza. Il tema di prova fisiologicamente più ampio del fatto sì come descritto nell'imputazione, secondo la regola dell'inferenza di tipo indiziario. Il fatto associativo in imputazione è descritto secondo il criterio della tipicità normativa ma esso è probatoriamente lavorato attraverso l'adduzione di fatti, estranei all'area della tipicità, la cui prova conduce all'affermazione dell'esistenza del fatto imputato. Alla prova del fatto descritto in imputazione si perviene anche attraverso la deduzione in giudizio, secondo le regole proprie del contraddittorio dibattimentale, di fatti ulteriori, secondari, non sussumibili nella fattispecie normativa ma legati al tema d'imputazione da relazioni di inferenza in forza delle quali, provato il loro accadimento, possa dirsi provato il fatto tipico. 35 M Ciò chiarito, si rileva la manifesta infondatezza delle doglianze per asseriti difetti di motivazione. La Corte di appello ha motivato con coerenza logica e con completezza argomentativa in ordine al capo 5), non soltanto con riferimento all'omicidio di IE SE e reati connessi, per i quali il ricorrente è stato condannato in separato procedimento con sentenza del 23 settembre 2017. Ha infatti messo in evidenza i rapporti di frequentazione sia con EN IT e LA LI che con LO La RO, deceduto a seguito di agguato mafioso in data 25 ottobre 2008, e quindi con più soggetti appartenenti al gruppo. Ha spiegato come AL VA LO fosse divenuto un obiettivo dei programmi omicidi degli esponenti del gruppo avversario, il che ha una pregnante valenza sintomatica della partecipazione associativa in un contesto di scontro armato tra gruppi contrapposti. Ha poi dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali non è da ritenersi elemento significativo di inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie di SS e di LI SE il fatto che costoro non avessero conosciuto di persona il ricorrente, pure da loro accusato. 12.1. Il ricorso di AL VA LO, per la parte non assorbita dall'annullamento della sentenza disposto in accoglimento del ricorso del P.G., è pertanto inammissibile. 13. Per quanto concerne il ricorso e i motivi nuovi proposti nell'interesse di NA RA se ne rileva la manifesta infondatezza. La sentenza impugnata ha proceduto all'esame dei colloqui oggetto di intercettazione e ha dato compiutamente conto di come oggetto fu proprio la vicenda dell'estorsione ai danni della società cooperativa "La BO". In particolare, tra i molti brani di conversazione, la Corte di appello ha fatto riferimento anche al colloquio del 3 marzo 2009, nel corso del quale, alla presenza dell'imputata, si parlò proprio "della stazione, dei soldi da prendere e da dividere con cadenza mensile" (fl. 83), ove il richiamo alla "stazione" è univocamente significativo dell'oggetto della conversazione dato che la società "La BO" si era aggiudicata i lavori di ammodernamento della stazione ferroviaria di LA;
e, ancora, ai colloqui del 14, del 24 e del 28 aprile 2009, durante il quale IC la RO tranquillizzava la compagna NA RA "circa la ricezione mensile dei proventi dell'estorsione" (fl. 83). La lettura alternativa dei brani delle conversazioni intercettate, secondo la prospettazione dei ricorsi che evocano il coinvolgimento di NA RA in affari criminali del tutto diversi, quali lo spaccio di sostanze stupefacenti su Roma 36 M non è ammissibile in sede di controllo di legittimità, perché tende a coinvolgere la Corte di cassazione, chiamata a giudicare soltanto su eventuali vizi della sentenza, in un'opera di rivalutazione del materiale probatorio, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito. 13.1. Le doglianze relative alle aggravanti e al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate. Va anzitutto precisato che già il Tribunale ha escluso l'incidenza della recidiva. Quanto all'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 ha compiutamente argomentato, rilevando che il delitto fu commesso con un chiaro fine di agevolazione mafiosa, perché diretto ad accrescere l'influenza del gruppo associativo attraverso il controllo del territorio, in modo tale da far ricadere nel'ambito del suo predominio tutte le attività realizzate nell'area geografica di riferimento (fl. 543 della sentenza di primo grado). A fronte di questa motivazione l'atto di appello si è limitato a contestarne genericamente gli assunti, sicché ora deve operare il principio per il quale "il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione" Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, - Rv. 262700 -. In ordine poi all'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, su cui v'è doglianza nei motivi nuovi, è appena il caso di osservare che essa è stata già esclusa dal Tribunale per la considerazione che la somma di euro cinquemila, sulla base di un esame oggettivo e tenuto conto delle capacità economiche della vittima, non è di entità tale da far ritenere pregnante il danno patrimoniale (fl. 543). Circa infine la determinazione della pena il Tribunale ha operato muovendo dai minimi edittali: ha infatti fissato la pena base per il più grave delitto di estorsione in anni cinque di reclusione ed euro 600,00 di multa, apportando aumenti di poco superiore al minimo per l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991. Anche per questa parte i motivi di appello sono stati genericamente articolati, con la conseguenza che l'omessa motivazione della Corte di appello non può ora formare oggetto di doglianza. 14. I ricorsi proposti nell'interesse di LE LL e ES ET non meritano considerazione per le ragioni di seguito esposte. 14.1. Il primo motivo del ricorso sottoscritto dall'avv.to Mannarino è generico. Con esclusivo riferimento alla posizione di LE LL è stata 37 dedotta la nullità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni ambientali di cui al r.i.t. 63/10 e la violazione dell'art. 268 cod. proc. pen. per essere avvenute le operazioni di ascolto in locali diversi da quelli individuati nel predetto articolo. Si lamenta, in quest'ambito, l'omesso esame della memoria difensiva prodotta nel giudizio di appello con cui è stata richiesta la rilevazione del vizio denunciato. Deve allora osservarsi, anzitutto, che la memoria difensiva di cui si fa menzione non è stata allegata al ricorso ed è stata soltanto richiamata;
poi, che la denuncia del vizio non specifica se per le operazioni di intercettazione a cui è riferimento fosse intervenuto o meno un decreto del pubblico ministero di autorizzazione all'uso di impianti esterni, non potendo in tal caso apprezzarsi l'illegittimità denunciata, perché l'obbligo di registrazione nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti opera sempre che non sia stato altrimenti autorizzato v. Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008, Carli, Rv. 240395 ; ancora, che non è stato adempiuto l'onere di allegazione e di prova del fatto da cui dipende l'inutilizzabilità, trattandosi di operazioni disposte in altro procedimento. Vale infatti il principio di diritto secondo cui "l'inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per violazione degli artt. 267 e 268, commi 1 e 3, cod. proc. pen., è rilevata dal giudice del procedimento diverso da quello nel quale furono autorizzate solo quando essa risulti dagli atti di tale procedimento, non essendo tenuto il giudice a ricercarne d'ufficio la prova. Grava, infatti, sulla parte interessata a farla valere l'onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende l'eccepita inutilizzabilità, sulla base di copia degli atti rilevanti del procedimento originario che la parte stessa ha diritto di ottenere, a tal fine, in applicazione dell'art. 116 stesso codice Sez. U, n. 45189 - del 17/11/2004, P.M. in proc. Esposito, Rv. 229245 -. 14.2. Sono poi manifestamente infondate le doglianze relative alla motivazione circa l'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 35), per il solo ES NO ET, e 37.1) per entrambi. La sentenza impugnata ha motivato compiutamente in ordine ai plurimi elementi di fatto da cui si trae la falsità della denuncia del furto delle armi (capo 35), facendo riferimento alle operazioni di sopralluogo della polizia giudiziaria, e ha ben spiegato le ragioni che sostengono l'affermazione di responsabilità (fl. 202-203). In ordine ai delitti di detenzione illegale e porto di armi di cui al capo 37.1), ha posto in evidenza che i servizi di intercettazione ambientale sull'autovettura di ES NO ET, disposti a seguito della denuncia di questi del furto (simulato) delle armi, e il controllo mediante GPS dell'autovettura stessa consentirono alla polizia giudiziaria di percepire in diretta l'esplosione dei colpi di arma da fuoco all'indirizzo dell'autovettura in proprietà di 38 EL e di riconoscere, attraverso la voce dei parlanti, la presenza sull'autovettura in uso a ES NO ET di questi e del coimputato LE LL (fl. 144). 14.3. Il motivo di ricorso circa la recidiva e il diniego delle attenuanti generiche, proposto nell'interesse di LE LL, è manifestamente infondato. La sentenza di primo grado ha ritenuto, con giudizio confermato dalla Corte di appello, che i reati accertati nell'ambito di questo processo sono espressione di una sempre più intensa propensione a delinquere, come emerge dall'uso di armi illegalmente detenute per il compimento di atti dimostrativi di danneggiamento di beni altrui (fl. 981). I giudici di merito hanno dato così congrua motivazione in ordine alle ragioni che in concreto rendono applicabile la contestata recidiva. Quelle stesse ragioni ben possono poi dare conto del diniego delle attenuanti generiche, benché non espressamente motivato, come già affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui "è legittimo il diniego delle attenuanti generiche motivato con lo status di recidivo infraquinquennale dell'imputato, ritenuto indice di un'effettiva capacità a delinquere e di vera pericolosità sociale." Sez. 2, n. 12394 del 10/08/2000, Lu Hai e altri, Rv. 217918 -. 15. I motivi del ricorso proposto nell'interesse di AN GR sono generici. La ricostruzione logica e coerente operata dalle sentenze di merito è contestata con espressioni di critica che si limitano a postulare un'asserita insufficienza del materiale probatorio ma senza l'indicazione, con il necessario grado di specificità, di quale sia il vizio che inficia la motivazione. Essa, invero, è adeguatamente svolta con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, SS e LI SE, che hanno trovato riscontro in numerosi fatti: AN GR si rese autore di fatti estorsivi unitamente ai fratelli SE e di ciò è prova in sentenze di condanna divenute irrevocabili;
fu destinatario di agguati del gruppo avversario e vittima di un tentato omicidio;
rimase coinvolto nell'estorsione ai danni di UI ER, di cui al capo 25), e nell'estorsione ai danni della società coop. "La BO", di cui al capo 30); fu condannato in primo grado per l'omicidio di LU LL, che fu la cruenta risposta del gruppo SE all'omicidio di IE SE (fl. 131 ss.). -Le indicazioni di ricorso circa l'intervenuta assoluzione dall'episodio di minaccia a mano armata in danno di tali AN e SO e alla asserita diversità di composizione del gruppo criminale operante in LA rispetto a quanto illustrato nelle imputazioni oggetto del presedente processo, desumibile 39 کے dalla sentenza n. 763/09 della Corte di appello di Catanzaro, entrambe le decisioni non menzionate nella sentenza impugnata sono anzitutto generiche per l'assenza di allegazione, al di là della valutazione di sostanziale irrilevanza a fronte della compiuta e ricca motivazione delle due sentenze di condanna. Anche il rilievo in ordine alla applicabilità della disciplina sanzionatoria antecedente all'entrata in vigore della legge n. 125 del 2008 è del tutto infondato, in considerazione di quanto affermato già dalla sentenza di primo grado, che ha espressamente dichiarato di aver "tenuto conto dei limiti edittali vigenti all'epoca in cui la partecipazione si è dispiegata ed altresì della avvenuta sua carcerazione a partire dal 5.7.2007, dopo la quale non sono accertati altri fatti rivelatori della perdurante partecipazione al gruppo.." (fl. 980). 16. I motivi del ricorso proposto nell'interesse di RI MA sono generici e manifestamente infondati. La sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni sottese alla condanna per il fatto associativo di cui al capo 6), traendola dalla partecipazione del ricorrente a importanti reati- fine: non solo il tentativo di omicidio di EN IT, di cui ai capi 22) e 22.1), ma anche gli omicidi di LU LL e LA LI, per i quali ha riportato condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno in separato procedimento dinnanzi alla Corte di assise di Cosenza, con sentenza del 23 settembre 2016. Ancora, la motivazione di condanna è arricchita dal riferimento ai numerosi incontri registrati con altri componenti del gruppo mafioso, di cui sono prova i verbali delle operazioni di osservazione e controllo, oltre che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. La Corte di appello ha dato poi risposta al rilievo difensivo circa la inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, ponendo in evidenza la loro coerenza e convergenza. A fronte di questa ricostruzione, le deduzioni di ricorso si palesano generiche, mera riproposizione delle doglianze già prospettate in appello, a nuila peraltro potendo valere, nella prospettiva di demolire criticamente la sentenza impugnata, che la condanna per gli omicidi di LU LL e LA LI non sia irrevocabile. 16.1. In ordine poi ai capi 22) e 22.1), la Corte di appello ha utilizzato il fatto della presenza dell'imputato sui luoghi senza l'eccessiva enfatizzazione a cui fa riferimento il ricorso. Ha anzitutto richiamato le dichiarazioni di LI e SS SE e di AU OR, che riferirono della partecipazione di RI MA, precisando che LI SE aveva avuto conoscenza di ciò da più fonti, quali AN GR, LL SE, BR DD e lo stesso RI MA;
e che SS 40 SE, invece, ne era stato informato da AN GR, il quale a sua volta ne aveva avuto notizia da LI AL. La conferma di veridicità delle accuse è provenuta poi dall'apporto di AU OR e MO BR, benché questi abbiano riferito soprattutto sul mandante del fatto, ossia su AN IS, con il quale però RI MA aveva uno stretto rapporto di frequentazione e collaborazione criminale, essendo uno dei cd. ragazzi di IS. A questo materiale probatorio si è poi aggiunto un ulteriore elemento di riscontro, costituito dall'annotazione di servizio dei Carabinieri di LA, che dà atto di un fatto significativo e vieppiù importante nella misura in cui non ne è stata data una spiegazione alternativa, ossia della presenza di RI MA nei pressi del luogo dell'attentato in un orario prossimo a quello dell'esplosione dell'ordigno. Tale fatto, che pure potrebbe non avere una rilevante incidenza se autonomamente considerato, ha assunto importanza di elemento di riscontro nel più ampio contesto ricostruttivo di cui la sentenza ha dato compiutamente atto. 17. I motivi del ricorso proposto nell'interesse di BR DD sono generici. Valgono per questa posizione le considerazioni già svolte in ordine al ricorso di RI MA per la parte relativa alla condanna per lo stesso reato associativo di cui al capo 6). Le posizioni infatti sono in gran parte sovrapponibili, come ha messo in evidenza la sentenza impugnata. BR DD, sì come il coimputato RI MA, è stato condannato per l'omicidio di LU LL e per quello di LA LI, delitti sulla cui rilevanza strategica per gli interessi del gruppo criminale di appartenenza si è già detto. La sentenza impugnata ha poi richiamato, come elemento ulteriore di prova del vincolo associativo, le frequentazioni di BR DD, non soltanto con ES IS, ma anche con altri appartenenti al gruppo, quali EL e UC RU (fl. 167). Il secondo motivo, oltre che generico, è manifestamente infondato. La condanna ha ad oggetto un reato associativo e quindi non può farsi questione per la circostanza aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991, non contestata. La recidiva è stata esclusa già in primo grado dal Tribunale (cfr. fl. 166 ss. e 982 della sentenza di primo grado). La Corte di appello ha mitigato il trattamento sanzionatorio, accogliendo sul punto il relativo motivo di appello, attestando la misura nel minimo. Ha comunque escluso, con argomentazione non sindacabile perché adeguatamente 41 M motivata, la concessione delle attenuanti generiche, con espressa conferma del giudizio espresso dal Tribunale (fl. 975 della sentenza di primo grado), in ragione della gravità del fatto imputato. 18. Il ricorso proposto nell'interesse di RI ES è manifestamente infondato. I dati di prova del tentativo di estorsione messi in evidenza nelle sentenze di merito sono costituiti dalle dichiarazioni della persona offesa NT De NG, che riferì alla polizia giudiziaria della richiesta · fattagli da alcuni ragazzi che si erano recati a bordo di una motocicletta nella sede della sua azienda di pagare il 3% dei lavori compiuti sul territorio, pronunciando la frase "no, qua pagano tutti, quindi dovete pagare pure voi", con l'intesa che sarebbero tornati dopo qualche giorno, cosa che non avvenne, per riscuotere quanto richiesto (fl. 548 della sentenza di primo grado). Tali dichiarazioni hanno trovato conferma nella deposizione del m.llo dei CC. Cozzarelli, che ricevette da De NG, prima ancora della formalizzazione della denuncia, il racconto dell'accaduto, cogliendone la spiccata paura e ricevendo anche la richiesta di informazioni per il rilascio del porto d'armi, ad ulteriore attestazione del timore che l'episodio aveva suscitato nella persona offesa (fl. 550 della sentenza di primo grado). Come condivisibilmente affermato dalla sentenza impugnata, il fatto, come ricostruito, integra gli estremi del delitto (tentato) di estorsione, e non certo del delitto di truffa. La prospettazione del male minacciato, fatta attraverso l'evocazione sia dei metodi mafiosi di controllo del territorio, riassunta dall'espressione "qua pagano tutti...", che delle conseguenze in termini di ineluttabilità dell'assoggettamento alla richiesta di denaro - "quindi dovete pagare pure voi" ha rivelato lo stretto collegamento tra quel male e l'autore delle richieste. Questi si presentò, sia pure implicitamente, come componente di quel contesto che costringeva tutti al pagamento di una percentuale e inevitabilmente come uno dei soggetti da cui il male minacciato sarebbe potuto derivare. La qualificazione come tentativo di estorsione quindi conforme alle indicazioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui tra le molte - "il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando decisioni- il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto 42 dell'agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente;
mentre si configura l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, poiché in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato. (LL specie, la S.C. ha reputato immune da censure la ritenuta sussistenza di una condotta estorsiva in capo all'agente che aveva prospettato alla vittima un pericolo per la sua stessa incolumità, proveniente da soggetti definiti gravemente temibili qualora non gli avesse consegnato una somma per rientrare in possesso della autovettura da quelli sottratta)" - Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, Levak, Rv. 265362 -. 18.1. Il secondo motivo è generico, oltre che manifestamente infondato. La Corte di appello ha dato adeguata motivazione nel rigettare le richieste di mitigazione del trattamento sanzionatorio. Ha precisato che la pena è stata contenuta nel minimo e che il diniego delle attenuanti generiche da parte del Tribunale trova condivisibile giustificazione nella gravità del fatto, come desumibile dallo stato di intimidazione procurato ai danni della vittima. L'errato riferimento a "due successive visite" alla persona offesa De NG (fl. 172) non inficia, alla luce delle argomentazioni appena richiamate, la correttezza della motivazione. 19. I ricorsi proposti per LI e SS SE non meritano considerazione per genericità dei motivi. La Corte di appello ha ritenuto di confermare il giudizio del Tribunale circa l'esclusione della prevalenza delle circostanze attenuanti in ragione della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale (fl. 200 e 201). In tal modo ha quindi ribadito quanto il Tribunale ha compiutamente argomentato per dare conto dei presupposti di accentuata pericolosità per l'applicazione della contestata recidiva. Ha sul punto osservato, con motivazione adeguata e logica, che i reati per i quali è intervenuta condanna in questo processo sono manifestazione chiara di una sempre maggiore propensione a delinquere e ciò, oltre ad essere causa dell'impossibilità di accordare prevalenza alle attenuanti generiche, ben spiega e dà conto dell'applicazione della recidiva (fl. 975 della sentenza di primo grado). 20. Il ricorso nell'interesse di RI LL è manifestamente infondato. Le sentenze di merito hanno messo in evidenza, con logicità e coerenza argomentativa, i plurimi elementi che attestano la partecipazione ai due gruppi associativi in contestazione. Per quel che riguarda l'associazione di cui al capo 3), hanno indicato dati di sicura pregnanza probatoria: il coinvolgimento nell'omicidio SE, con 43 con l'assunzione di un ruolo essenziale e cioè quello di protagonista dell'imboscata tesa alla vittima. Non può valere in contrario che la sentenza di condanna per questo fatto, resa in altro procedimento il 23 settembre 2016, non sia definitiva, dal momento che concorrono altri consistenti elementi probatori: le dichiarazioni, coerenti e convergenti, dei collaboratori di giustizia SS e LI SE, che hanno riferito della particolare vicinanza di RI LL allo zio LU, elemento di spicco del gruppo associativo;
l'aver trascorso la latitanza, dopo l'omicidio SE, con l'appoggio logistico di IE SE;
il forte interessamento che RI AN mostrò per lui, una volta che fu arrestato, in particolare per la sua difesa legale nel processo;
il coinvolgimento nel tentato omicidio di ES IS e i numerosi rapporti di frequentazione, attestati dalle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, con altri appartenenti alla compagine associativa (fl. 298 e ss. della sentenza di primo grado). Quanto poi alla partecipazione all'associazione di cui al capo 5) che, come detto, ha costituito una delle due forme, pur autonome, in cui l'associazione di cui al capo 3), dopo la scissione, proseguì, i giudici di merito hanno richiamato, oltre che il convergente e coerente narrato dei collaboratori di giustizia LI e SS SE, i dati probatori posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità per l'omicidio IO, per il quale RI LL è stato condannato con sentenza ormai irrevocabile, sulla cui rilevanza strategica nelle dinamiche dello scontro armato tra i gruppi associativi contrapposti si è già avuto modo di soffermarsi. In ordine all'affermazione di responsabilità per il tentato omicidio di ES IS, la Corte di appello ha confermato il giudizio del primo giudice con motivazione congrua e logicamente aderente ai dati di prova richiamati. Ha ricordato che essi sono costituiti, oltre che dalla chiamata in reità de relato di LI SE, proveniente da IE SE, dai riscontri del coinvolgimento di RI LL nelle operazioni di pedinamento che precedettero e seguirono l'agguato, dalle dichiarazioni di una testimone oculare, che riferì che uno degli attentatori aveva i capelli lunghi, e dalle conversazioni oggetto di captazione ambientale nei giorni di poco antecedenti l'agguato, dalle quali si apprese che RI LL portava in quel periodo i capelli lunghi;
dalle dichiarazioni di OR e SE, che dissero che proprio RI LL aveva deciso l'eliminazione di ES IS (fl 264 ss. della sentenza di primo grado e fl. 150 della sentenza impugnata). Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato. La Corte di appello ha provveduto a mitigare la pena irrogata in primo grado, diminuendo il quantum di aumento per continuazione con i reati giudicati con sentenza del 44 giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro del 12 dicembre 2006. Nessun riferimento è stato fatto alla contestata recidiva, sicché deve ritenersi che essa non sia stata applicata e non abbia quindi esplicato alcun effetto sulla determinazione della pena. Per quel che attiene alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 si osserva che, benché la sentenza impugnata non abbia affrontato espressamente il tema, la sentenza di primo grado ha esaustivamente spiegato le ragioni per le quali l'aggravante sussiste (fl. 292 ss. della sentenza di primo grado) e che il motivo di appello a tal proposito presentato si è limitato, con genericità tale da renderlo inammissibile, ad asserire che l'aggravante non doveva essere riconosciuta. Vale allora il principio di diritto più volte affermato, per il quale "è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio" Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. - 265878 21. I ricorsi di NA RA, di LE LL, di ES ET, di AN GR, di RI MA, di BR DD, di RI ES, di LI SE, di SS SE e di RI LL sono inammissibili. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento, ciascuno, della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende. 22. I ricorsi di EN IT, VI SE e LL SE non meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 23. In ordine al ricorso nell'interesse di EN IT si osserva, quanto ai rilievi mossi alla condanna per il capo 3), che il reato associativo non va dichiarato estinto per prescrizione per le ragioni che sono state già espresse nel motivare l'accoglimento del ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro in ordine alla posizione di altri coimputati nello stesso reato (v. par. 2). 23.1. Si rileva poi che la motivazione di condanna per questo capo è logica, adeguata e coerente. I dati probatori posti in evidenza dalle sentenze di merito si sostanziano nelle dichiarazioni dei collaboratori SS e LI SE, che hanno riferito della particolare vicinanza di EN IT a RI AN, 45 trovando conferma nei risultati delle numerose relazioni di servizio dei servizi di osservazione e controllo di polizia, che attestarono l'esistenza di intensi rapporti di frequentazione tra EN IT, RI e LU LL, e RI AN. Gli elementi di prova più valorizzati dalla sentenza impugnata sono tratti dalle conversazioni oggetto di intercettazione ambientale all'interno dell'autovettura in uso proprio a EN IT, disposta in altro procedimento, da cui si ricava sia la piena consapevolezza che questi aveva della caratura criminale e associativa dei suoi sodali, sia la sua adesione al programma delittuoso che costoro erano impegnati a realizzare (fl. 300 e ss. della sentenza di primo grado). 23.2. Circa la dedotta inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte in altro procedimento, la Corte di appello ha confermato, richiamandone le motivazioni, la decisione del Tribunale (fl. 116). Gli argomenti svolti dalla sentenza di primo grado danno ampia, condivisibile ed esaustiva risposta ai rilievi difensivi (fl. 41 e ss. della sentenza di primo grado). A tanto si aggiunge ora che la doglianza di ricorso circa l'omessa indicazione, nei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni, del collegamento tra il reato per il quale si procedeva e la persona di EN IT, è, su un piano di valutazione astratta, meritevole considerazione perché trova fondamento negli orientamenti della giurisprudenza di legittimità secondo cui "la motivazione dei decreti autorizzativi, nel chiarire le ragioni del provvedimento, in ordine alla indispensabilità del mezzo probatorio, ai fini della prosecuzione delle indagini, ed alla sussistenza dei gravi indizi di reato, deve necessariamente dar conto delle ragioni che impongono l'intercettazione di una determina utenza telefonica che fa capo ad una specifica persona, indicando pertanto il collegamento tra l'indagine in corso e la medesima persona." - Sez. 6, n. 12722 del 12/02/2009, P.M. in proc. BA ST e altri, Rv. 243241 -. E però, il motivo non è ammissibile, perché il ricorrente non ha proceduto ad adempiere l'onere di produzione richiesto per il caso in cui la rilevazione di inutilizzabilità attenga a decreti di intercettazione adottati in altro procedimento, secondo quanto affermato dalle Sezioni unite. Si è infatti affermato che "allorché i risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni autorizzate con provvedimento motivato per relationem siano acquisiti in procedimento diverso da quello in cui furono disposte, la parte che ne eccepisce l'inutilizzabilità, per essere la relativa motivazione solo apparente, ha l'onere di produrre sia il decreto di autorizzazione sia il documento al quale esso rinvia, in modo da porre il giudice del procedimento ad quem in grado di verificare l'effettiva inesistenza, nel procedimento a quo, del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost. Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, P.M. in proc. Esposito, Rv. 229246 -. 46 23.3. Non si coglie alcuna contraddizione nel riferimento all'attentato a AN GR e al coinvolgimento in esso di EN IT quale esecutore materiale come dato di prova del vincolo associativo di questi all'interno del gruppo capeggiato da RI AN, di cui pure il GR era partecipe. Come ben spiegato dalla sentenza di primo grado, quell'attentato costitui lo spartiacque tra il precedente assetto criminale esistente sulla costa tirrenica e quello successivo, segnato dalla contrapposizione tra gli affiliati al gruppo facente capo a RI AN, LU LL e EN IT e quelli del gruppo, frutto di scissione, facente capo ai SE, a ES IS e a LI AL (fl. 479). Ancora, non v'è incoerenza argomentativa neanche per la parte in cui viene richiamato l'attentato a ES IS come prova del vincolo associativo di EN IT, e ciò perché, come chiarito dalla sentenza di primo grado, quell'attentato fu determinato dal fatto che ES IS era rimasto l'unico elemento criminale di spessore che non si era assoggettato "alla designazione dei capi zona fatta da parte del clan cosentino dominante" (fl. 293). 23.4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha ben spiegato l'importanza degli esiti della perizia balistica affidata all'ing. CI, che ha accertato l'identità delle armi utilizzate per la commissione dei reati ora in imputazione (ferimento di AN GR e attentato estorsivo ai danni di ROrio D'DR) con quelli oggetto di altri processi (omicidio di IE SE) e ha dato conto delle ragioni per le quali i rilievi difensivi non sono riusciti a ingenerare dubbi sulla validità di quei risultati tecnici (fl. 121). Va allora sul punto ricordato che, per giurisprudenza costante di legittimità, "nel giudizio di appello la rinnovazione di una perizia può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto." Sez. 2, n. 34900 del 07/05/2013, S., Rv. 257086 -.- 23.5. Il quinto motivo di ricorso è articolato genericamente. Le sentenze di merito hanno compiutamente motivato in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di detenzione illegale e porto delle armi utilizzate nel ferimento di AN GR senza far menzione di "propalazioni della Mannarino" così, testualmente, in ricorso La sentenza di primo grado ha - aggiunto, ma come dato di mero contorno, che "il tema dell'identità dell'arma ricorre anche nel colloquio carcerano intercorso il 5.2.2004 tra AN RI e la moglie ON ON Mannarino in cui si dice chiaramente che la pistola con- cui è stato sparato GR risulta sull'omicidio di IE»; lo stretto legame 47 M criminale che all'epoca avvinceva IT e AN dimostra che quest'ultimo era a conoscenza di tutti questi dettagli per il suo ruolo di capo cosca" (fl. 506). La sentenza di primo grado ha fatto riferimento alle chiamate in reità de relato di LI e SS SE, che ambedue appresero della responsabilità di EN IT dallo stesso AN GR, corroborate da numerosi elementi di riscontro, tra cui i risultati dell'accertamento balistico che danno prova dell'identità delle armi utilizzate in questo ferimento, nel secondo attentato a AN GR, del 21 agosto 2003, e nell'omicidio di IE SE, per il quale EN IT è stato condannato alla pena dell'ergastolo con sentenza irrevocabile (fl.502 e ss. della sentenza di primo grado). 23.6. Il sesto motivo è manifestamente infondato. L'affermazione di per circa 700 responsabilità per il fatto estorsivo ai danni di ROrio D'DR euro, corrispettivo per i lavori di riparazione effettuati dalla persona offesa sulla motocicletta di EN IT, il quale, invece di pagare, minacciò il creditore con cinque colpi di fucile e il lancio di una bottiglia incendiaria, in tal modo -non è assicurandosi l'ingiusto profitto della mancata corresponsione del dovuto fondata soltanto sulle dichiarazioni di LI SE, come affermato in ricorso. Un significativo elemento di riscontro alle dichiarazioni di LI SE è infatti indicato nelle risultanze della perizia balistica, di comparazione delle armi utilizzate per i reati di cui è imputato IT, e che hanno dato prova dell'identità di quelle impiegate nel ferimento di AN GR, capi 17) e 17.1), nella minaccia violenta ai danni di D'DR, appunto, capi 18) e 18.1), e nell'omicidio di IE SE. Con il ricorso si è lamentata la mancata rinnovazione dell'accertamento peritale, nonostante le compiute motivazioni date dalla Corte di appello, a cui prima si è fatto riferimento. Deve ora rammentarsi, per escludere che la doglianza possa essere valutata come deduzione del vizio di omessa assunzione di una prova decisiva che "la mancata effettuazione di un accertamento peritale (nella specie sulla capacità a testimoniare di un minore vittima di violenza sessuale) non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività." - Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A. e altro, Rv. 270936 23.7. Il settimo motivo è manifestamente infondato. Nessun reato tra quelli in contestazione può dirsi estinto per prescrizione. Occorre infatti computare anche i periodi di sospensione, pari ad un anno e quattro mesi, sicché 48 anche il reato della detenzione illegale dell'arma comune da sparo, di cui al commesso in epoca più datata, ossia il 19 dicembre 2002, non può capo 17.1.) dirsi prescritto, tenuto conto dell'aumento determinato dall'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991. 24. Il ricorso nell'interesse di VI SE non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente si rileva la tardività della proposizione dei motivi nuovi, depositati presso la cancelleria di questa Corte il 4 febbraio scorso, per le ragioni già esposte al par. 4.1, relativo alla posizione di EP Lo AN. 24.1. Quanto al primo, al secondo, al quarto, al quinto, al sesto e al nono motivo, tutti afferenti alla condanna per il reato associativo di cui al capo 6), se ne apprezza l'infondatezza, atteso che la sentenza impugnata ha compiutamente motivato in ordine all'affermazione di responsabilità, senza lacune o incoerenze argomentative. La Corte di appello ha preso atto del fatto che VI SE, in separato procedimento, è stato assolto dall'imputazione degli omicidi di LU LL e LA LI, ma ha comunque correttamente valorizzato dati probatori significativi dell'esistenza del vincolo associativo, costituiti dalla presenza di VI SE agli incontri che servirono a preparare gli omicidi. In questa stessa prospettiva ricostruttiva, la sentenza di primo grado ha plausibilmente argomentato che la presenza di VI SE, nel giorno dell'omicidio di LU LL, al secondo incontro che avvenne di sera intorno alle 22,00 presso l'abitazione di LL SE, seppure non possa integrare gli estremi di un coinvolgimento nell'omicidio che da lì a poco fu compiuto, attesta che VI SE era a conoscenza della decisione del gruppo di uccidere LU LL, dando così riscontro a quanto affermato da SS e LI SE, e cioè che VI SE era fermamente intenzionato a vendicare la morte del fratello IE. Non va poi trascurato, sempre ai fini di apprezzamento della compiutezza della motivazione, che, come riferito da LI SE, VI SE aveva stretti rapporti di frequentazione con RI MA, BR e LO DD, ossia con i cd. "ragazzi di IS", soggetti utilizzati dal gruppo criminale nel cruento scontro con l'associazione avversaria. Altro significativo elemento che attesta la fondatezza del giudizio di partecipazione associativa di VI SE è dato dal coinvolgimento nel fallito tentativo di uccidere AL VA LO, orchestrato da LL SE non appena seppe che anche questi era responsabile dell'omicidio di IE SE, e di cui ha riferito SS SE (v. fl. 772 e ss. della sentenza di primo grado). 49 A nulla rileva che questo episodio non sia stato oggetto di contestazione, probabilmente perché si trattò di un progetto che non ebbe alcuna esecuzione dato che nell'autovettura in cui aveva preso posto la vittima predestinata vi era anche il fratello minore, di circa 7-9 anni di età, presenza questa che fece desistere gli incaricati dell'agguato, SS SE e EL RU, dal mettere in atto l'azione omicida. Sul piano di una logica valutazione ricostruttiva, i fatti sono comunque indice della adesione di VI SE al gruppo criminale, perché la partecipazione alla programmazione di un omicidio come reazione cruenta all'uccisione del fratello IE, esponente di spicco del gruppo criminale di riferimento, non può spiegarsi soltanto ed esclusivamente in ragione di personali sentimenti di vendetta. La Corte di appello ha poi congruamente motivato sulla matrice mafiosa dell'omicidio di IE SE, richiamando le puntuali argomentazioni svolte in proposito dal Tribunale (fl. 192 ss. della sentenza impugnata). Circa la disponibilità di armi da parte del ricorrente ha riferito LI SE, che ha rivelato come questi fosse in possesso di una pistola cal. 38 e di alcuni fucili, occultati sottoterra (fl. 775 della sentenza di primo grado). Anche SS SE ha reso dichiarazioni a tal proposito, rivelando appunto che VI SE aveva il possesso di armi e che nel 2004 andava in giro armato, "per paura di un'azione nei suoi confronti da parte dei suoi rivali AN e LL..." (fl. 776 della sentenza di primo grado). Questi dati giovano a dar conto della manifesta infondatezza del motivo circa l'aggravante dell'essere l'associazione armata, anche considerando quanto affermato dalla sentenza di primo grado, ossia che LI SE e EN RU fecero rinvenire, all'inizio della loro collaborazione, molte armi lo scontro cruento con il gruppo avversario implicò l'uso di armi (fl. 609 della sentenza di primo grado). La sentenza impugnata ha richiamato altri importanti dati di prova del vincolo associativo, dalla compartecipazione, con la sorella LL, all'appoggio logistico per la latitanza di EL RU, alle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia, AD FO, che ha riferito di VI SE come uno degli associati, a cui andavano consegnate somme di denaro per la sopravvivenza (fl. 180), ed TA DR YN, che lo ha indicato come partecipe del gruppo SE (fl. 180). 24.2. Il terzo e il settimo motivo sono infondati. La Corte di appello ha dato adeguata motivazione dell'affermazione di responsabilità per il fatto estorsivo ai danni di UI ER, facendo riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate da quelle di LI e SS SE. 50 в Ha quindi messo in evidenza che VI SE si presentò alla vittima come "appartenente alla famiglia SE", mentre la sorella LL SE, compartecipe al fatto, si presentò come referente di RI SE. Ha quindi chiarito che non ha incidenza sui caratteri estorsivi della vicenda che costoro si presentarono come "la parte buona dei SE". Questo tipo di presentazione, infatti, non impedì che la vittima avvertisse il timore che il nome dei SE era capace di incutere su quel territorio, per la fama criminale che gli era proprio, tanto che dichiarò di aver corrisposto il denaro richiesto e di aver assunto alle sue dipendenze i soggetti che gli erano stati indicati in cambio della promessa di protezione, e per lo stato di intimidazione in cui si trovava. Non è pertanto viziata in alcun modo la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che l'aver chiesto il denaro prospettandosi come "la parte buona dei SE" e asserendo che le somme erano destinate a RI SE, ai quali i precedenti estorsori, LI SE e AN GR, non avevano dato nulla, non serve a far venire meno i tratti criminosi della vicenda sì come correttamente qualificati (fl. 181 ss). 24.3. L'ottavo motivo è manifestamente infondato. Si deduce con esso l'inutilizzabilità degli atti di indagine successive all'ottobre 2010, per asserita mancanza di un decreto di riapertura delle indagini una volta che il nominativo di VI SE fu iscritto nel registro delle notizie di reato a seguito dell'inizio della collaborazione con la giustizia di LI SE, ma non tiene conto delle peculiarità di siffatto tipo di inutilizzabilità, che non discende dalla violazione di un divieto probatorio. Essa, infatti, si sottrae al regime di rilevabilità d'ufficio e può essere dichiarazione soltanto "su eccezione di parte immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella prima occasione utile", con la conseguenza che non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità Sez. 1, n. - 36671 del 14/06/2013, Attanasio e altro, Rv. 256699 -. 24.4. Il decimo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha mitigato il trattamento sanzionatorio ma nulla ha detto circa il diniego delle attenuanti generiche. A fronte delle deduzioni del giudice di primo grado circa le ragioni del diniego delle attenuanti generiche a tutti gli imputati, con eccezione per gli imputati collaboratori di giustizia, il motivo di appello proposto per VI SE si appalesa generico e comunque manifestamente infondato, non confrontandosi adeguatamente con specifiche e puntuali argomentazioni della sentenza. Ne consegue l'improponibilità della identica doglianza in questa sede, atteso che "è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto 51 " l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio" Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878 25. Il ricorso proposto nell'interesse di LL SE non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 25.1. Le incoerenze e i travisamenti probatori genericamente denunciati in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 6) non si riscontrano nella motivazione della sentenza impugnata che, invece, sviluppa un'argomentazione compiuta e adeguata. La Corte di appello, nel dare risposta ad analoghe censure mosse con i motivi dell'impugnazione di merito, ha illustrato le ragioni che fanno ritenere la matrice mafiosa dell'omicidio di IE SE, facendo puntuale richiamo a quanto argomentato dal Tribunale (fl. 192). Ha quindi osservato che le dichiarazioni di LI ed SS SE sono sul punto convergenti e, tra quelle degli altri collaboratori che hanno riferito del contesto e della causale dell'omicidio di IE SE, le più attendibili perché provenienti da soggetti di vertice dell'associazione (fl. 193). Circa la critica alla loro attendibilità, per i rapporti non buoni che li legavano alla ricorrente, già il Tribunale aveva dato compiuta risposta, spiegando che il progressivo allontanamento dei due, specie dopo l'episodio del mancato agguato a AL VA LO, non impedì loro di continuare ad avere rapporti di natura criminale con LL SE e di venire a conoscenza delle attività illecite poste in essere dalla stessa e dal gruppo di riferimento (fl. 794 della sentenza di primo grado). Le critiche riproposte in appello sono state una mera generica reiterazione di quanto sostenuto nel giudizio di primo grado e, trasposte nel motivo di ricorso, non possono essere prese in esame per cogliere illogicità o carenze della motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello ha poi indicato, con indubbia plausibilità logica, un ulteriore dato di prova della connotazione mafiosa dell'omicidio, e cioè che in relazione ad esso sono stati condannati in separato procedimento, sia pure con sentenza non definitiva, AL VA LO e EN IT, appartenenti alla cosca contrapposta AN-LL-La RO (fl. 195). La deduzione quindi del fine di vendetta personale, come movente delle cruente azioni di risposta compiute dalla ricorrente e dal suo gruppo associativo, non giova a scardinare l'impianto ricostruttivo della sentenza impugnata: esso, se pure esistente, si combinò con una ben più imponente causale di matrice mafiosa. 52 Il ruolo associativo di LL SE è stato delineato senza alcuna illogicità. Anche per quel che attiene alle conversazioni con RI SE, oggetto di intercettazioni, si apprezza la congruenza con cui sono state valutate. Di esse infatti è stata fatta menzione per attestare che LL SE informava il primo di tutte le attività criminali commesse sul territorio, comportamento questo che ha una sicura valenza per la posizione della ricorrente ma che non implica, per necessità logica, il coinvolgimento negli stessi affari criminali anche dell'interlocutore, destinatario delle informazioni (fl. 198). Sono state quindi opportunamente richiamate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia per quel che attiene ai rapporti di LL SE con gli altri componenti del gruppo ed è stato correttamente valorizzato il dato, di sicura valenza probatoria, che ella era stata individuata dal gruppo avversario come un obiettivo da eliminare (fl. 198). Ancora, si è richiamato il contributo collaborativo di SS SE che ha tratteggiato compiutamente il ruolo di LL SE nelle attività estorsive e quello di LI SE per l'illustrazione dei rapporti di questa con EL RU e il gruppo mafioso dei cosentini, sottolineando che di EL RU gesti logisticamente la latitanza (fl. 198). 25.2. Circa il ruolo di vertice assunto da LL SE la sentenza impugnata ha ben motivato richiamandone il contributo da protagonista nell'organizzazione di agguati ed omicidi di sicura valenza strategica per la sopravvivenza e l'affermazione del gruppo associativo di riferimento (fl. 197). Ha così pienamente confermato le ricostruzioni fatte dalla sentenza di primo grado, sulla base delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in ordine soprattutto all'omicidio di LU LL, organizzato e posto in essere grazie soprattutto al suo determinante ruolo operativo e alla messa a disposizione delle sue risorse economiche (fl. 642 della sentenza di primo grado); e all'omicidio di LA LI, altra espressione della cruenta guerra di mafia (fl. 690 della sentenza di primo grado), oltre che alla decisione di eliminare AL VA LO (fl. 792 della sentenza di primo grado). Di particolare significato, nella prospettiva di dar conto del ruolo apicale rivestito dalla ricorrente, sono le dichiarazioni di LI SE circa i rapporti che LL SE volle intrattenere con EL RU all'indomani dell'omicidio di IE SE, proprio per pianificare le vendette e le risposte cruente in danno del gruppo avversario. E, ancora, le dichiarazioni di TA DR YN, che ha spiegato che alla morte di IE SE si profilò, in un primo momento, la direzione del gruppo in capo a LI SE e che poi, quando si diffuse la voce che questi collaborava con le Forze dell'ordine, subentrò al comando LL SE che, anche in ragione delle sue possidenze economiche e finanziarie, "iniziò ad acquistare forza su tutta LA" (fl. 797 della 53 sentenza di primo grado). Infine, anche le dichiarazioni di AD FO, che ha riferito che era LL SE il referente diretto di EL RU su LA (fl. 799 della sentenza di primo grado). 25.3. In ordine poi alla condanna per il fatto estorsivo ai danni di UI -capo 25) vale quanto già argomentato in ordine al ricorso de! ER coimputato VI SE (v. par. 23.2) per dichiarare l'infondatezza del motivo di ricorso. 25.4. Circa, infine, il trattamento sanzionatorio la Corte di appello ha dato piena conferma della decisione del primo giudice che ha ben motivato la scelta di fissare la pena base per il delitto associativo, in ragione del ruolo apicale assunto e quindi "dell'intensità dell'attività delinquenziale associata posta in essere ..." (fl. 985 della sentenza di primo grado) in anni sedici e mesi sei di reclusione, operando poi un aumento di un anno e sei mesi di reclusione per il reato estorsivo. Per questa parte non è possibile trarre alcuna conseguenza di irragionevolezza della decisione per mezzo della comparazione con la posizione di VI SE, per il quale il reato estorsivo ha costituito il reato più grave della continuazione criminosa. È poi appena il caso di osservare che i giudici di merito non hanno tenuto conto della recidiva e che sulla ricorrenza della circostanza aggravante dell'art. 7 I. n. 203 del 1991 ha compiutamente motivato la sentenza di primo grado (fl. 723), con argomentazioni con le quali il corrispondente motivo di appello ha omesso di correlarsi con la necessaria specificità, il che rende ora inammissibile la doglianza di ricorso. 26. I ricorsi di EN IT, VI SE e LL SE devono pertanto essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 27. Quanto statuito in ordine ai ricorsi di AL VA LO, EN IT, AN GR, RI MA, BR DD, VI SE, LL SE, RI LL, condannati per la commissione di reati associativi, comporta la condanna degli stessi alla rifusione, in solido, delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Regione Calabria, che sono liquidate come da dispositivo. Per quanto concerne, invece, la posizione di EP Lo AN e ES IS, posto che i loro ricorsi sono in parte accolti, con conseguente annullamento parziale con rinvio della sentenza impugnata, si rimette al giudizio di rinvio la decisione sulla richiesta di rifusione delle spese avanzata dalla parte civile Regione Calabria nei loro confronti. 54 D La richiesta di rifusione delle spese nei confronti degli altri ricorrenti, NA RA, LE LL, ES NO ET e RI ES non è invece ammissibile per l'assenza di affermazione di responsabilità per costoro in ordine ai reati associativi che, in ragione del bene giuridico tutelato, danno legittimazione alle pretese risarcitorie della Regione come ente pubblico territoriale. Le richieste delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli Interni sono invece inammissibili, in ragione del fatto che costoro non hanno formulato le conclusioni nel giudizio di primo grado, come si trae dalla sentenza del Tribunale (fl. 31), e che la mancata proposizione delle conclusioni in quel giudizio comporta, secondo quanto previsto dall'art. 82, comma 2, cod. proc. pen., "la costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'art. 523...".
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso del P.G, nei confronti di LD SO e EP UR in relazione al capo 4) e nei confronti di AL VA LO e di EP Lo AN in relazione al capo 3) e rinvia per nuovo giudizio in relazione a tali capi ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di EP Lo AN in relazione altresì al capo 5) e nei confronti di ES IS limitatamente alla qualificazione del fatto contestato al capo 6) ai sensi del comma secondo dell'art. 416-bis cod. pen., e rinvia per nuovo giudizio su tali capi e punti ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Dichiara assorbito allo stato, nell'annullamento disposto in accoglimento del ricorso del P.G., ma non precluso, il ricorso di AL VA LO in relazione al capo 3). Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. nei confronti di NA RA, nei confronti di AL LO, IT NT e OF EL in relazione al capo 5), nonché nei confronti di LE LL e di ES IE ET in relazione al capo 37). Rigetta i ricorsi di EN IT, VI SE, LL SE. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di AL VA LO e ES IS. Dichiara inammissibili i ricorsi di NA RA, LE LL, ES ET, AN GR, RI MA, BR DD, RI ES, LI SE, SS SE e RI LL. 55 Condanna EN IT, VI SE, LL SE, NA RA, LE LL, ES ET, AN GR, RI MA, BR DD, RI ES, LI SE, SS SE e RI LL al pagamento delle spese processuali, nonché NA RA, LE LL, ES ET, AN GR, RI MA, BR DD, RI ES, LI SE, SS SE e RI LL al pagamento, ciascuno, della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre AL VA LO, EN IT, AN GR, RI MA, BR DD, VI SE, LL SE, RI LL, a rifondere, in solido, le spese sostenute nel grado dalla parte civile Regione Calabria, che liquida in complessivi euro 5760,00 per onorari, oltre accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge. Rimette al giudizio di rinvio la decisione sulla richiesta di rifusione delle spese avanzata dalla parte civile Regione Calabria nei confronti di EP Lo AN e ES IS. Dichiara inammissibili nel resto le richieste della Regione Calabria nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli Interni. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2019 Il consigliere estensore Il presidente MariaStefania Di Tomassi EP Santalucia Чи DEPOSITĀTĀ IN CANCELLERIA 13 MAR 2019 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 56