Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2019, n. 11168
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Sentenza 13 marzo 2019

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Allorché i risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni autorizzate con provvedimento motivato "per relationem" siano acquisiti in procedimento diverso da quello in cui furono disposte, la parte che ne eccepisce l'inutilizzabilità, per essere la relativa motivazione solo apparente, ha l'onere di produrre sia il decreto di autorizzazione sia il documento al quale esso rinvia, in modo da porre il giudice del procedimento "ad quem" in grado di verificare l'effettiva inesistenza, nel procedimento "a quo", del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost.

L'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini non è rilevabile d'ufficio, ma soltanto su eccezione di parte immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella prima occasione utile, con la conseguenza che non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità.

È legittimo il diniego delle attenuanti generiche motivato con lo "status" di recidivo infraquinquennale dell'imputato, ritenuto indice di un'effettiva capacità a delinquere e di vera pericolosità sociale.

Nel giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia (nella specie, balistica) può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2019, n. 11168
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11168
    Data del deposito : 13 marzo 2019

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