Sentenza 12 febbraio 2002
Massime • 1
Ai fini del computo del biennio di coltivazione diretta che, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817, costituisce condizione per l'esercizio, da parte del coltivatore diretto, del diritto di prelazione in relazione a fondi confinanti offerti in vendita, sempre che sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti, è possibile la sommatoria di periodi di coltivazione diretta basati su titoli diversi, purché tutti legittimanti la prelazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/02/2002, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - rel. Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
OT HE e FA NA, elett. dom. in Roma, via Vallisneri n. 11 presso lo studio dell'avv. Paolo Pacifici che li rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'avv. Savino Penè in virtù di procura a margine del ricorso
- ricorrenti -
contro
MA RO e OT NA, elett. dom. in Roma, circonvallazione Clodia n. 29, presso lo studio dell'avv. Claudio Bevilacqua che li rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'avv. Angelo Tibone, in virtù di procura a margine del controricorso
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 324 in data 19.11.1999 - 16.2.2000 della Corte di Appello di Torino (r.g. n. 1821/95). Udita nella pubblica udienza del 14 novembre 2001 la relazione del consigliere Dott. Francesco Sabatini.
È comparso per i controricorrenti l'avv. Claudio Bevilacqua, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sentito il P.M., in persona del sost. procuratore generale Dott. Umberto Apice, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rogito del 30 aprile 1987, HE OT ed NA AN si resero acquirenti di un fondo rustico, del quale RO AR ed NA MA OT, quali proprietari coltivatori diretti del fondo confinante, da loro acquistato il 1^ settembre 1985, chiesero il riscatto con atto di citazione del 24 settembre 1987. Pronunciando nel contraddittorio delle parti, l'adito Tribunale di Torino accolse la domanda con sentenza del 15 giugno 1995 che, impugnata dalla parte rimasta soccombente, è stata confermata dalla Corte di Appello con la pronuncia ora gravata: per quanto ancora rileva la Corte ha ritenuto provato dalla deposizione del teste AI che, nel biennio precedente l'esercizio del riscatto, ed anteriormente all'acquisto del terreno confinante, gli attori lo avevano coltivato in qualità di locatari.
Per la cassazione di tale decisione il OT e la AN hanno congiuntamente proposto ricorso, affidato a due motivi, cui il AR e la OT resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso i ricorrenti, premesso in diritto che il riscatto, previsto dall'art. 7 legge 14.8.1971 n. 817 a favore del proprietario confinante, mentre non richiede un periodo minimo di titolarità del diritto dominicale, postula la durata almeno biennale della coltivazione diretta del terreno confinante, addebitano alla sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto provato tale presupposto, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ed affermano, in contrasto con essa, che non v'era alcuna prova che l'affitto avesse avuto inizio da data anteriore al 1^ settembre 1985, in cui i retraenti avevano acquistato la proprietà del terreno confinante: ne' la testimonianza AI ne' altre risultanze escludevano infatti che per un lungo periodo la coltivazione di detto fondo fosse avvenuta per titoli non legittimanti il riscatto, quale il comodato, e che l'affitto fosse intervenuto "soltanto negli ultimissimi mesi di giugno, luglio ed agosto 1985", in tempi, quindi tali da non consentire la maturazione del biennio.
Con il secondo motivo gli stessi ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge n. 817 del 1971, citata, laddove postula, per l'esercizio del riscatto, la durata almeno biennale della coltivazione diretta del terreno confinante, esercitata per uno dei titoli giuridici indicati nel primo comma della norma, e ciò sull'assunto che la domanda è stata accolta pur in mancanza della prova di detto requisito.
I due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
A norma dell'art. 7 secondo comma legge n. 817/71 - che ha esteso al proprietario coltivatore diretto del fondo confinante con quello promesso in vendita i diritti di prelazione e riscatto previsti a favore di altri soggetti dall'art. 8 legge 26 maggio 1965 n. 590 (tra le altre, in tal senso, Cass. n. 10272/95) tali diritti sono attribuiti al coltivatore diretto proprietario confinante purché sui fondi offerti in vendita non siano insediati mezzadri, coloni, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti, e la coltivazione diretta del fondo confinante abbia avuto una durata almeno biennale e venga espletata, anche con l'apporto dei componenti del nucleo familiare, con una forza lavorativa non inferiore al terzo di quella occorrente per le normali necessità sia del terreno confinante che della nuova azienda.
Dei vari requisiti, così richiesti, è nella specie in discussione soltanto la durata biennale della coltivazione diretta del fondo confinante ritenuta provata dai giudici del merito con decisione che forma oggetto delle censure in esame.
Come gli stessi ricorrenti osservano, i retraenti acquistarono la proprietà del fondo confinante il 1^ settembre 1985, e, dunque, all'incirca un anno ed otto mesi prima della compravendita (rogito 30.4.1987) del terreno oggetto di riscatto.
Tale circostanza non ostava all'accoglimento della domanda giacché, come essi riconoscono adesivamente richiamando la sentenza del 12 maggio 1990 n. 4105 di questa C.S., il riscatto del proprietario confinante non richiede un periodo minimo di titolarità del diritto dominicale.
Deve però trattarsi, come si è già rilevato, di proprietario coltivatore diretto, qualifica, quest'ultima, che deve investire proprio il fondo confinante, e non altri, essendo dirette le norme sulla prelazione agraria e sul succedaneo riscatto all'ampliamento dell'impresa coltivatrice diretta finitima, e non già all'acquisto della proprietà della terra da parte di qualsivoglia coltivatore diretto (da ultimo, in tal senso, Cass. 22.6.2001 n. 8595). Nella specie, non forma oggetto di ricorso che gli odierni resistenti nel suindicato periodo 1.9.1985 - 30.4.1987 coltivarono direttamente il fondo, da loro acquistato e confinante con quello oggetto di riscatto, mentre è in discussione se nei precedenti quattro mesi ( 30. 4. - 31.8.1985) essi lo coltivarono in affitto, come la sentenza impugnata ha anche accertato.
Agli effetti, invero, del maturare del biennio di coltivazione diretta del fondo confinante è possibile la sommatoria di periodi di coltivazione diretta basati su titoli diversi purché legittimanti tutti la prelazione, talché nella specie doveva essere accertato se, come i retraenti affermavano, essi nel quadrimestre di cui sopra avessero coltivato il fondo in questione quali affittuari. La Corte territoriale ha risolto il quesito in senso affermativo, sulla base della deposizione del teste AI il quale ha affermato che per molti anni gli attori hanno coltivato il terreno confinante, in locazione prima dell'acquisto.
I ricorrenti - i quali non pongono in discussione che anche un affitto precedente l'acquisto del terreno confinante rilevi agli effetti in esame - sostengono che nulla escludeva che l'affitto fosse intervenuto tra il giugno e l'agosto del 1985 e, dunque, tardivamente agli effetti del maturare del biennio in questione.
Tale assunto è inammissibile perché si risolve in una diversa valutazione della testimonianza AI - non consentita in sede di legittimità -, intesa invece da detta Corte nel senso, anche sovrabbondante il quadrimestre anzidetto, che per i molti anni (20- 25, come gli stessi ricorrenti rilevano), durante i quali gli attori avevano coltivato il terreno confinante prima di acquistarlo, la coltivazione era avvenuta a titolo di affitto.
In definitiva i vizi motivazionali, addotti con il primo motivo, non sussistono, e con essi i ricorrenti mirano, nella sostanza ed inammissibilmente stanti i noti limiti del giudizio di legittimità, al riesame del materiale probatorio, così come è infondato il secondo motivo, basato su premesse di fatto (la mancanza della prova della durata biennale della coltivazione diretta) diverse da quelle insindacabilmente accertate dai giudici del merito: donde il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge (art. 91 c.p.c.) quanto alle spese.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 120.000 uguale euro 61.97 oltre lire 3.000.000 (tremilioni) uguale euro 1.549,37 complessivamente di onorari in favore dei controricorrenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 14 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2002