Cass. civ., sez. III, sentenza 12/02/2002, n. 1971
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Sentenza 12 febbraio 2002

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Ai fini del computo del biennio di coltivazione diretta che, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817, costituisce condizione per l'esercizio, da parte del coltivatore diretto, del diritto di prelazione in relazione a fondi confinanti offerti in vendita, sempre che sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti, è possibile la sommatoria di periodi di coltivazione diretta basati su titoli diversi, purché tutti legittimanti la prelazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 12/02/2002, n. 1971
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1971
    Data del deposito : 12 febbraio 2002

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