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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/07/2025, n. 26493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26493 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: TO US nato a [...] il [...] RI OS nato a [...] il [...] TO NN nato a [...] il [...] TO MA nato a [...] il [...] TO ZI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto ALFREDO POMPEO VIOLA, il quale ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
udito, altresì, l'Avv. Salvatore Di Mezza del foro di Santa Maria Capua Vetere per RI IO, TO AN, TO OL e TO AT, il quale si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 26493 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 13/06/2025 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di quella città, dopo aver ritenuto TO AN, TO OL, TO AT, TO EP, RI IO e TO AN responsabili del reato di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309/1990 [assolvendo i primi quattro da quello sub 1) della rubrica riguardante un'associazione di tipo mafioso], escluse le aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 74 e il ruolo apicale contestato a TO AN, aveva condannato il primo alla pena di anni ventisei di reclusione, la seconda e la terza a quella di anni ventiquattro di reclusione e gli ultimi tre alla pena di anni dodici di reclusione, con interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e interdizione legale per la durata della pena, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di TO AN per morte del reo e ha ridotto la pena per gli altri imputati, rideterminandola in anni venti di reclusione per TO OL e TO AT, in anni dieci di reclusione per TO AN ed TO EP e in anni sei e mesi otto di reclusione per RI IO, previo riconoscimento delle generiche, confermando nel resto. 2. Il giudice del gravame, dato atto che le censure articolate con gli appelli inerivano a circostanze e questioni esaminate e risolte dal primo giudice, ha fatto proprie le considerazioni svolte nella sentenza appellata che ha integralmente richiamato, rinviando per relationem alle ragioni in fatto ivi esposte (sostanzialmente emergenti dalle intercettazioni ivi riportate), dando conto delle molteplici, eterogenee e convergenti fonti di prova, dalle quali era stata tratta la conferma dell'esistenza di un sodalizio criminoso, impegnato nel traffico di sostanze stupefacenti, della sua composizione soggettiva, dei ruoli di ciascuno, delle dinamiche interne al gruppo, delle relazioni tra gli associati, della reciprocità dei rapporti di debito/credito e della stabilità e continuità dell'attività criminosa, valutando altresì le dichiarazioni del teste di PG come confermative degli esiti dell'attività di osservazione e controllo che aveva disvelato l'esistenza di una vera e propria piazza di spaccio in Caivano, gestita dalla famiglia TO, essendo stato accertato un via vai di soggetti che vi si rifornivano e di persone che lavoravano per il vertice, in alcuni casi essendo stata acquisita anche la identificazione del soggetto con il quale gli acquirenti avevano trattato (come nel caso di TO AT). Ha, poi, escluso la riqualificazione del reato associativo ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, dando atto della circostanza che la cessione di volta in volta di piccole quantità di stupefacente non era idonea, nella specie, a configurare il fatto più lieve, considerati specifici elementi, quali il carattere frenetico dell'approvvigionamento e dell'attività di spaccio, come ricavato dalla viva voce dei diretti protagonisti;
la pluralità delle sostanze commerciate (cobret, cocaina, eroina e marijuana); la predisposizione di mezzi per eludere i controlli;
lo svolgimento 2 dell'attività in un ambito controllabile, quale l'abitazione familiare del TO;
il quantitativo e la diversità delle sostanze, delle quali il gruppo si riforniva. Alla stregua di tali parametri, quel giudice ha escluso la configurabilità di un'associazione che nel programma (da valutarsi al momento genetico) avesse il compimento unicamente di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, l'osservazione dell'attività criminosa avendo, di contro, posto in evidenza una fitta rete organizzativa, grazie alla quale gli imputati, nella consapevolezza del reciproco contributo, si approvvigionavano di sostanze stupefacenti che distribuivano e vendevano al dettaglio, in uno con l'entità del giro d'affari riconducibile al sodalizio, tale da consentire di provvedere anche all'assistenza legale dei sodali arrestati. Quanto, poi, ai singoli ruoli, ha confermato quello apicale delle sorelle OL e AT TO, la prima convivente con il germano AN, degli affari del quale era attiva partecipe, informandolo delle notizie apprese all'esterno (egli trovandosi ristretto), utili per la gestione degli illeciti traffici, partecipando ai summit tenuti con collaboratori come BE o TO EP, la stessa essendosi pure laméritata della destinazigne-clei (i -cavi al sostentamento dei carati, risultando impegnata nella rivendita al dettaglio nelle prime ore della giornata, attività nella quale si avvicendava con la sorella AT. Quanto a quest'ultima, la Corte territoriale ha ritenuto che il tenore dei dialoghi ne confermasse il ruolo di soggetto deputato alla gestione del "personale" del sodalizio, preposta al funzionamento del gruppo e con il ruolo di vedetta sulla presenza delle forze dell'ordine, pienamente coinvolta nella gestione dei problemi dei quali discute con il germano AN, ma anche con le sorelle OL e AN. Di TO AN, poi, la Corte ha confermato la intraneità al sodalizio, sia pur come semplice partecipe: costei aveva preso parte alle conversazioni, si era recata presso l'abitazione del fratello, era intervenuta anche nelle discussioni aventi a oggetto l'attività criminosa, quale moglie di BE RE, altro partecipe deceduto, si era occupata in prima persona dei problemi causati dal RI quanto all'esazione dei crediti e al pagamento della droga ceduta, essendo risultata perfettamente a conoscenza delle dinamiche del sodalizio. Con riferimento all'imputato TO, la Corte territoriale ha preso atto delle sue stesse ammissioni quanto alla frequentazione dell'abitazione del TO, egli essendo stato riconosciuto anche dal teste di PG OL come interlocutore dei TO e del BE, impegnato in conversazioni nelle quali si discuteva di scorte di droga, della sua qualità, di problemi procurati dal RI e dalla sua inaffidabilità, essendosi dichiarato pronto a risolvere le cose utilizzando un'arma per spaventare "i ragazzi", avendo redarguito il citato RI, intimandogli la restituzione dei soldi della droga affidatagli per la vendita, essendosi personalmente occupato della vendita, ricevendo i consigli del BE sul comportamento da tenere e svolgendo anche il ruolo di controllo del citato RI. 3 Infine, quanto a quest'ultimo, la Corte ne ha ritenuto l'intraneità, nonostante i problemi che costui aveva con il sodalizio, ricavandola dal contenuto delle conversazioni, dal quale era emerso il suo ruolo di pusher del gruppo, con il compito di controllare anche gli altri spacciatori e accertarsi del versamento del ricavato nelle casse societarie, la sua inaffidabilità non valendo a ritenerlo estraneo, anche ove il comportamento censurato dai sodali fosse stato dettato da tornaconto personale. Quanto al trattamento sanzionatorio, infine, la Corte d'appello ha ritenuto di dover rivedere il giudizio sulla meritevolezza delle generiche solo quanto al RI, avendo la difesa dimostrato che costui aveva intrapreso un'attività lavorativa lecita, non avendo più posto in essere condotte criminose dal 2009, quanto agli altri imputati, viceversa, ritenendo corretto il giudizio negativo, evidenziando il curriculum criminale e il modus vivendi, per TO OL, successivo alla data di commissione dei fatti, per TO AT, riconducibile a ben quattro condanne per l'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 già prima dei fatti per cui è processo, per TO AN, evidenziando una successiva condanna definitiva per furto, infine per . . -ESPOSIT0, -valorizzAndo-in negativa-i—precedenti penali anche 3. La difesa delle imputate TO OL, AT e AN ha proposto ricorsi, con unico atto, formulando cinque motivi, con i quali ha dedotto i vizi di violazione di legge e motivazionale. Con il primo, in particolare, ha censurato la valutazione condotta in ordine alla esistenza di un sodalizio, assumendo che i giudici del doppio grado di merito non avrebbero letto obiettivamente gli elementi di prova nella loro portata, i dialoghi avendo avuto a oggetto attività illecite y ma non il perfezionamento di un accordo tra i germani TO, quanto alle conferme dei testi di PG, costoro essendosi limitati a riportare il contenuto delle conversazioni. Con il secondo, ha contestato la mancata riqualificazione del reato associativo nell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, rilevando che, nel corso dell'indagine, non si era proceduto ad alcun fermo di acquirenti di droga, né a perquisizioni, essendosi trattato, in ogni caso, di un gruppo di piccole dimensioni e con scarsa capacità operativa. Con un terzo motivo, poi, ha contestato la valutazione delle singole posizioni, procedendo all'analisi degli elementi valorizzati rispetto alle imputate ai fini della confutazione della loro portata dimostrativa del ruolo ritenuto dai giudici del merito. Con un quarto motivo, ha censurato la valutazione inerente alla riconoscibilità delle generiche che è stata ritenuta non corretta. Infine, con l'ultimo motivo, ha contestato la mancata riqualificazione delle condotte in ipotesi di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, anche ai sensi del comma 5, alla luce della esiguità delle condotte, del ristretto arco temporale in cui esse si sarebbero dipanate e dell'indeterminatezza delle cessioni e dei quantitativi smerciati. 4 4. Lo stesso difensore ha proposto ricorso per l'imputato RI IO, formulando tre motivi, con i quali ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione. Con il primo, in particolare, ha censurato la valutazione inerente all'esistenza del sodalizio, con argomenti in parte sovrapponibili a quelli spesi nel ricorso proposto per le coimputate TO, evidenziando, quanto al RI, il contenuto delle conversazioni valorizzate dal primo giudice, delle quali ha offerto una diversa lettura, affermando che ne deriverebbe una partecipazione occasionale e marginale nel corso dell'unica ambientale, nella quale egli è direttamente coinvolto, dalle altre conversazioni emergendone la veste di acquirente e venditore di droga in proprio', in conflitto rispetto al sodalizio. Il secondo motivo è del tutto sovrapponibile al corrispondente motivo formulato nell'interesse delle coimputate TO e a esso si rinvia per comodità espositiva. Anche il terzo motivo ha un tenore analogo al quinto formulato nell'interesse delle coimputate TO, avendo il difensore parimenti evidenziato che la condotta potrebbe essere sussUnta in una ipotesi continuata,di cui all'art..73,-comm@...5•;, 4d.P.R. • n.' 309/1990 per l'esiguità delle condotte, il ristretto arco temporale in cui esse sono collocate e per la indeterminatezza del numero delle cessioni e del quantitativo di droga trattato, in difetto di indizi di adesione dell'imputato al programma criminoso. 5. La difesa di TO EP ha formulato tre motivi, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione. Con il primo, in particolare, ha censurato la decisione rispetto alla valutazione • del compendio intercettativo, ritenendo assertive e inesatte le conclusioni tratte dai giudici del merito che avrebbero ricondotto alle ammissioni dell'imputato la sua frequentazione della casa del TO, laddove lo stesso si recava in quel plesso per far visita alla propria madre, la sua identificazione essendo stata affidata alla identità del nome di battesimo, non avendo gli inquirenti condotto le necessarie verifiche. Sotto altro profilo, rilevando la brevità del periodo di osservazione, ha contestato la sussistenza del reato associativo, l'imputato essendo stato captato all'interno dell'abitazione incriminata solo nella giornata del 29/10/2000, in difetto di elementi indicativi di un suo contributo alla gestione della piazza di spaccio, dalle intercettazioni non ricavandosi il ruolo attribuitogli. Con il secondo, si è contestata la mancata riqualificazione del reato associativo nell'ipotesi di cui agli artt. 73, commi 1, 4 e 5 o, in subordine, 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, rilevando che il ragionevole dubbio prospettato riguardo alla esistenza stessa del sodalizio avrebbe permesso di configurare al più un concorso nella detenzione di droga non meglio definita, stante l'assoluta episodicità e minima offensività delle fattispecie, addirittura configuranti l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 / stesso d.P.R., la vaghezza descrittiva della condotta ricavandosi, secondo il 5 deducente, anche dall'indicazione del predetto, ora come spacciatore, ora come soggetto avente un ruolo organizzativo. Infine, con l'ultimo motivo, si è contestato il diniego delle generiche, censurandosi l'eccessiva e immotivata enfasi posta sulla mancanza di resipiscenza e sui precedenti penali, risalenti a ben 24 anni prima rispetto alla decisione, a fronte dell'assenza di condotte successive ai fatti. 6. Il difensore di TO OL e TO AT ha depositato precisazioni scritte a sostegno delle conclusioni orali con riferimento al terzo motivo, nell'interesse delle due assistite. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono tutti inammissibili. '2. L'eSàme invero - reitèrative di quelle rassegnate al -giudice del gravame, rende necessaria una premessa di ordine generale quanto alla natura del sindacato di legittimità, in ipotesi di c.d. doppia sentenza conforme, nella quale cioè la struttura giustificativa della sentenza di appello, come correttamente premesso dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata, è andata a saldarsi con quella di primo grado, così finendo per formare un unico complessivo corpo argomentativo. Situazione che si presenta certamente allorquando i giudici del gravame hanno esaminato le censure proposte dagli appellanti con criteri omogenei a quelli del primo giudice e operato frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv, 257595 - 01). Ciò vale a maggior ragione allorché i motivi di gravame, come nella specie, non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 3 n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). 2.1. Il tenore delle censure, inoltre, impone di ricordare che sono completamente estranei al vaglio di legittimità gli aspetti del giudizio che si sostanzino nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere valutati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Al giudice di legittimità, infatti, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione di essi, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01; n. 5465 del 04/11/2020, 6 dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01), non potendo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01). 2.2. Ancora, poiché gran parte delle doglianze difensive attaccano proprio la lettura del compendio probatorio, esprimendo un marcato dissenso rispetto a quella seguita dai giudici del doppio grado di merito, e poiché detto compendio è prevalentemente rappresentato da intercettazioni, va pure ribadito che l'interpretazione di esse costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). Tali interpretazione e valutazione costituiscono per l'appunto quaestio facti, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01). 2.3. Peraltro, il tenore di alcuni motivi sembra evocare un "silenzio" motivazionale in ordine a specifiche osservazioni difensive e, anche sul punto, deve rilevarsi, in termini peraltro coerenti con quanto già sopra affermato, che - in sede di legittimità - non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1 n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340 - 01; Sez. 5 n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500 - 01). 3. Alla luce di tali premesse, deve affermarsi la manifesta infondatezza del primo motivo, formulato nell'interesse di tutti gli imputati, del terzo e del quinto motivo, formulati nell'interesse di TO OL, TO AT e TO AN, del terzo motivo, formulato nell'interesse di RI IO e del secondo motivo, limitatamente alla insussistenza di un reato associativo, formulato nell'interesse dell'TO, avendo le difese contestato la valutazione del compendio probatorio - a supporto della ritenuta esistenza del sodalizio e del ruolo in esso svolto dagli imputati - esaminato in maniera conforme dai giudici del doppio grado di merito, senza evidenziare aporie, manifeste illogicità e tantomeno contraddittorietà nell'incedere argomentativo. Detta valutazione è stata articolata su una piattaforma probatoria, costituita in prevalenza dagli esiti delle intercettazioni, ma anche dalla diretta osservazione effettuata dalla PG e, rispetto ad essa, le difese hanno omesso un effettivo confronto con i singoli passaggi motivazionali, da rinvenirsi anche e soprattutto, stante il richiamo a essa operato in premessa dalla Corte territoriale, nella sentenza del Tribunale (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). 7 Vero è, infatti, che la valutazione degli indizi costituiti dalle dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente deve essere compiuta, ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299 - 01, in fattispecie nella quale la Corte ha censurato la sentenza impugnata perché non aveva adeguatamente motivato sul fatto che, in una conversazione intercettata, l'imputato accusava il suo interlocutore di averlo "truffato", circostanza che consentiva alla difesa di prospettare che la droga ricevuta non aveva in realtà efficacia drogante); ma è anche vero che, nella specie, dette ricostruzioni alternative non sono neppure allegate e che, proprio con riferimento alla associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo di tempo può essere raggiunta - anche -nel caso in cui risultino dimostrate -o riscontrate da sequestri soltanto alcune delle cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse siano collegate probatoriamente alle altre condotte contestate, senza che sia necessario riscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni, Rv. 281138 - 01). Ciò è, per l'appunto, quanto hanno fatto i giudici del merito nella specie, dando sì atto del contenuto dei dialoghi, ma anche degli esiti dell'osservazione condotta dalla PG e, in qualche caso, delle dichiarazioni di acquirenti presso la piazza di spaccio avente come fulcro l'abitazione dei TO in Caivano. 4. Sono, poi, manifestamente infondati anche i motivi con i quali si è prospettata la sussistenza di una associazione di cui all'art. 74, comma 6., d.P.R. n. 309/1990 (secondo motivo, formulato dalla difesa di TO OL, TO AT, TO AN e RI IO;
secondo motivo, limitatamente alla mancata riqualificazione in ipotesi di associazione minore, formulato nell'interesse di TO EP). Precisato che il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti costituita al fine di commettere fatti di lieve entità di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 costituisce fattispecie autonoma di reato e non mera ipotesi attenuata del reato di cui all'art. 74, co. 1, d.P.R. cit. (Sez. U, n. 34475 del 23/06/2011, Valastro, Rv. 250352 - 01), si è già più volte chiarito che, ai fini della sua configurabilità, non è sufficiente considerare la natura dei singoli episodi di cessione accertati in concreto, ma occorre valutare il momento genetico dell'associazione, nel senso che essa deve essere stata costituita per commettere cessioni di stupefacente di lieve entità, ma anche le potenzialità dell'organizzazione, con riferimento ai quantitativi di sostanze che il gruppo è in grado di procurarsi (Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018, Caprioli, Rv. 274696 - 01), essendo necessario, ai fini della sua 8 configurabilità, che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, C., Rv. 274287 - 02, in cui, in motivazione, la Corte ha escluso la sussistenza di tale delitto, valorizzando la concreta capacità operativa, l'articolata organizzazione e la capacità di approvvigionamento continuo e sistematico di sostanza stupefacente;
n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098 - 01). Nella specie, i giudici territoriali hanno escluso i caratteri dell'associazione minore, valutando complessivamente la concreta capacità operativa del sodalizio, i cui esponenti erano capaci di organizzare lo spaccio in maniera incessante nel periodo di osservazione, avendo agito anche grazie al costante rifornimento di sostanze di vario genere. Peraltro, la Corte del merito, con motivazione non viziata, ha escluso la sussumibilità delle singole condotte programmate in ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il che elimina in radice Ta configurabilità del sodalizio di cui all'art. .74, comma 6-, d.P.R. n. - .- 309/1990, ciò affermandó, peraltrò; -in maniera del tutto coerente con Te co -ordinate irdirftto rinvenibili nella giurisprudenza di legittimità. Si è da tempo riconosciuta, infatti, la legittimità del mancato riconoscimento del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel caso in cui l'attività di spaccio è svolta in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il controllo di un'apprezzabile zona del territorio, l'impiego di mezzi funzionali a tale scopo, l'accertata reiterazione delle condotte e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanze, pur se in quantitativi non rilevanti, sono sintomatiche della capacità dell'autore del reato di diffondere in modo sistematico lo stupefacente (Sez. 2, n. 5869 del 28/11/2023, dep. 2024, Costa, Rv. 285997 - 01), la questione postulando una adeguata valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01; Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706 - 01) che non può esser condotta in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319 - 01; Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149 - 03). Nel caso all'esame, i motivi articolati dalle difese sono del tutto generici, mancando ogni riferimento fattuale rispetto ai presupposti della invocata derubricazione, a fronte della valorizzazione, da parte dei giudici d'appello, delle modalità dell'azione criminosa che, contrariamente agli assunti difensivi, risultano analiticamente descritte nelle due sentenze di merito, ma anche della dirimente circostanza che, nella specie, gli associati gestivano una vera e propria piazza di spaccio, avente come luogo di riferimento l'abitazione stessa del suo vertice, TO AN, per la cui operatività i sodali non avevano esitato a prefigurare il ricorso alle maniere forti per l'esazione dei crediti maturati e la soluzione dei problemi. 9 5. Sono manifestamente infondate, infine, tutte le censure inerenti al diniego delle generiche (quarto motivo formulato nell'interesse delle imputate TO OL, TO AT e TO AN e terzo motivo formulato nell'interesse dell'imputato TO EP). Intanto, va rilevato che con esse non sono stati neppure indicati elementi di rilievo ignorati dai giudici territoriali e, in ogni caso, quanto all'onere motivazionale del giudice in caso di loro diniego, anche ricordato che esso può essere legittimamente adempiuto evidenziando l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, a tal fine, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato, nella specie peraltro non riscontrabile (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01; Sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, 3ebali, Rv. 268475 - 01; Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737 - 01; Sez. 1 n. 33506 del 7/7/10.10, Biancofiore, Rv. 247-.91). . - La motivazione approntata dai giudici territoriali - è congrua, soprattutto ove si consideri la ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis, cod. pen., quella cioè di adeguare la pena al caso concreto: è in ragione di ciò che al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, rientrando il riconoscimento delle circostanze generiche nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 2, n. 9299 del 7/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640 - 01). A fronte di una motivazione del diniego da parte della Corte che ha valorizzato la personalità negativa degli imputati (con rinvio ai precedenti anche specifici, antecedenti e successivi ai fatti per i quali si procede), riportando al minimo edittale la pena individuata in maniera superiore dal Tribunale, la difesa si è limitata a contestare la valutazione, senza allegare circostanze idonee a incrinare il ragionamento del giudice del gravame. Le censure, pertanto, sono anche generiche, laddove la dosimetria della pena individuata dalla Corte d'appello esclude ogni arbitrarietà nella individuazione della stessa. 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. 1 LL , ..... Deciso il 13 giugno 2025.
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto ALFREDO POMPEO VIOLA, il quale ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
udito, altresì, l'Avv. Salvatore Di Mezza del foro di Santa Maria Capua Vetere per RI IO, TO AN, TO OL e TO AT, il quale si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 26493 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 13/06/2025 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di quella città, dopo aver ritenuto TO AN, TO OL, TO AT, TO EP, RI IO e TO AN responsabili del reato di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309/1990 [assolvendo i primi quattro da quello sub 1) della rubrica riguardante un'associazione di tipo mafioso], escluse le aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 74 e il ruolo apicale contestato a TO AN, aveva condannato il primo alla pena di anni ventisei di reclusione, la seconda e la terza a quella di anni ventiquattro di reclusione e gli ultimi tre alla pena di anni dodici di reclusione, con interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e interdizione legale per la durata della pena, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di TO AN per morte del reo e ha ridotto la pena per gli altri imputati, rideterminandola in anni venti di reclusione per TO OL e TO AT, in anni dieci di reclusione per TO AN ed TO EP e in anni sei e mesi otto di reclusione per RI IO, previo riconoscimento delle generiche, confermando nel resto. 2. Il giudice del gravame, dato atto che le censure articolate con gli appelli inerivano a circostanze e questioni esaminate e risolte dal primo giudice, ha fatto proprie le considerazioni svolte nella sentenza appellata che ha integralmente richiamato, rinviando per relationem alle ragioni in fatto ivi esposte (sostanzialmente emergenti dalle intercettazioni ivi riportate), dando conto delle molteplici, eterogenee e convergenti fonti di prova, dalle quali era stata tratta la conferma dell'esistenza di un sodalizio criminoso, impegnato nel traffico di sostanze stupefacenti, della sua composizione soggettiva, dei ruoli di ciascuno, delle dinamiche interne al gruppo, delle relazioni tra gli associati, della reciprocità dei rapporti di debito/credito e della stabilità e continuità dell'attività criminosa, valutando altresì le dichiarazioni del teste di PG come confermative degli esiti dell'attività di osservazione e controllo che aveva disvelato l'esistenza di una vera e propria piazza di spaccio in Caivano, gestita dalla famiglia TO, essendo stato accertato un via vai di soggetti che vi si rifornivano e di persone che lavoravano per il vertice, in alcuni casi essendo stata acquisita anche la identificazione del soggetto con il quale gli acquirenti avevano trattato (come nel caso di TO AT). Ha, poi, escluso la riqualificazione del reato associativo ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, dando atto della circostanza che la cessione di volta in volta di piccole quantità di stupefacente non era idonea, nella specie, a configurare il fatto più lieve, considerati specifici elementi, quali il carattere frenetico dell'approvvigionamento e dell'attività di spaccio, come ricavato dalla viva voce dei diretti protagonisti;
la pluralità delle sostanze commerciate (cobret, cocaina, eroina e marijuana); la predisposizione di mezzi per eludere i controlli;
lo svolgimento 2 dell'attività in un ambito controllabile, quale l'abitazione familiare del TO;
il quantitativo e la diversità delle sostanze, delle quali il gruppo si riforniva. Alla stregua di tali parametri, quel giudice ha escluso la configurabilità di un'associazione che nel programma (da valutarsi al momento genetico) avesse il compimento unicamente di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, l'osservazione dell'attività criminosa avendo, di contro, posto in evidenza una fitta rete organizzativa, grazie alla quale gli imputati, nella consapevolezza del reciproco contributo, si approvvigionavano di sostanze stupefacenti che distribuivano e vendevano al dettaglio, in uno con l'entità del giro d'affari riconducibile al sodalizio, tale da consentire di provvedere anche all'assistenza legale dei sodali arrestati. Quanto, poi, ai singoli ruoli, ha confermato quello apicale delle sorelle OL e AT TO, la prima convivente con il germano AN, degli affari del quale era attiva partecipe, informandolo delle notizie apprese all'esterno (egli trovandosi ristretto), utili per la gestione degli illeciti traffici, partecipando ai summit tenuti con collaboratori come BE o TO EP, la stessa essendosi pure laméritata della destinazigne-clei (i -cavi al sostentamento dei carati, risultando impegnata nella rivendita al dettaglio nelle prime ore della giornata, attività nella quale si avvicendava con la sorella AT. Quanto a quest'ultima, la Corte territoriale ha ritenuto che il tenore dei dialoghi ne confermasse il ruolo di soggetto deputato alla gestione del "personale" del sodalizio, preposta al funzionamento del gruppo e con il ruolo di vedetta sulla presenza delle forze dell'ordine, pienamente coinvolta nella gestione dei problemi dei quali discute con il germano AN, ma anche con le sorelle OL e AN. Di TO AN, poi, la Corte ha confermato la intraneità al sodalizio, sia pur come semplice partecipe: costei aveva preso parte alle conversazioni, si era recata presso l'abitazione del fratello, era intervenuta anche nelle discussioni aventi a oggetto l'attività criminosa, quale moglie di BE RE, altro partecipe deceduto, si era occupata in prima persona dei problemi causati dal RI quanto all'esazione dei crediti e al pagamento della droga ceduta, essendo risultata perfettamente a conoscenza delle dinamiche del sodalizio. Con riferimento all'imputato TO, la Corte territoriale ha preso atto delle sue stesse ammissioni quanto alla frequentazione dell'abitazione del TO, egli essendo stato riconosciuto anche dal teste di PG OL come interlocutore dei TO e del BE, impegnato in conversazioni nelle quali si discuteva di scorte di droga, della sua qualità, di problemi procurati dal RI e dalla sua inaffidabilità, essendosi dichiarato pronto a risolvere le cose utilizzando un'arma per spaventare "i ragazzi", avendo redarguito il citato RI, intimandogli la restituzione dei soldi della droga affidatagli per la vendita, essendosi personalmente occupato della vendita, ricevendo i consigli del BE sul comportamento da tenere e svolgendo anche il ruolo di controllo del citato RI. 3 Infine, quanto a quest'ultimo, la Corte ne ha ritenuto l'intraneità, nonostante i problemi che costui aveva con il sodalizio, ricavandola dal contenuto delle conversazioni, dal quale era emerso il suo ruolo di pusher del gruppo, con il compito di controllare anche gli altri spacciatori e accertarsi del versamento del ricavato nelle casse societarie, la sua inaffidabilità non valendo a ritenerlo estraneo, anche ove il comportamento censurato dai sodali fosse stato dettato da tornaconto personale. Quanto al trattamento sanzionatorio, infine, la Corte d'appello ha ritenuto di dover rivedere il giudizio sulla meritevolezza delle generiche solo quanto al RI, avendo la difesa dimostrato che costui aveva intrapreso un'attività lavorativa lecita, non avendo più posto in essere condotte criminose dal 2009, quanto agli altri imputati, viceversa, ritenendo corretto il giudizio negativo, evidenziando il curriculum criminale e il modus vivendi, per TO OL, successivo alla data di commissione dei fatti, per TO AT, riconducibile a ben quattro condanne per l'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 già prima dei fatti per cui è processo, per TO AN, evidenziando una successiva condanna definitiva per furto, infine per . . -ESPOSIT0, -valorizzAndo-in negativa-i—precedenti penali anche 3. La difesa delle imputate TO OL, AT e AN ha proposto ricorsi, con unico atto, formulando cinque motivi, con i quali ha dedotto i vizi di violazione di legge e motivazionale. Con il primo, in particolare, ha censurato la valutazione condotta in ordine alla esistenza di un sodalizio, assumendo che i giudici del doppio grado di merito non avrebbero letto obiettivamente gli elementi di prova nella loro portata, i dialoghi avendo avuto a oggetto attività illecite y ma non il perfezionamento di un accordo tra i germani TO, quanto alle conferme dei testi di PG, costoro essendosi limitati a riportare il contenuto delle conversazioni. Con il secondo, ha contestato la mancata riqualificazione del reato associativo nell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, rilevando che, nel corso dell'indagine, non si era proceduto ad alcun fermo di acquirenti di droga, né a perquisizioni, essendosi trattato, in ogni caso, di un gruppo di piccole dimensioni e con scarsa capacità operativa. Con un terzo motivo, poi, ha contestato la valutazione delle singole posizioni, procedendo all'analisi degli elementi valorizzati rispetto alle imputate ai fini della confutazione della loro portata dimostrativa del ruolo ritenuto dai giudici del merito. Con un quarto motivo, ha censurato la valutazione inerente alla riconoscibilità delle generiche che è stata ritenuta non corretta. Infine, con l'ultimo motivo, ha contestato la mancata riqualificazione delle condotte in ipotesi di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, anche ai sensi del comma 5, alla luce della esiguità delle condotte, del ristretto arco temporale in cui esse si sarebbero dipanate e dell'indeterminatezza delle cessioni e dei quantitativi smerciati. 4 4. Lo stesso difensore ha proposto ricorso per l'imputato RI IO, formulando tre motivi, con i quali ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione. Con il primo, in particolare, ha censurato la valutazione inerente all'esistenza del sodalizio, con argomenti in parte sovrapponibili a quelli spesi nel ricorso proposto per le coimputate TO, evidenziando, quanto al RI, il contenuto delle conversazioni valorizzate dal primo giudice, delle quali ha offerto una diversa lettura, affermando che ne deriverebbe una partecipazione occasionale e marginale nel corso dell'unica ambientale, nella quale egli è direttamente coinvolto, dalle altre conversazioni emergendone la veste di acquirente e venditore di droga in proprio', in conflitto rispetto al sodalizio. Il secondo motivo è del tutto sovrapponibile al corrispondente motivo formulato nell'interesse delle coimputate TO e a esso si rinvia per comodità espositiva. Anche il terzo motivo ha un tenore analogo al quinto formulato nell'interesse delle coimputate TO, avendo il difensore parimenti evidenziato che la condotta potrebbe essere sussUnta in una ipotesi continuata,di cui all'art..73,-comm@...5•;, 4d.P.R. • n.' 309/1990 per l'esiguità delle condotte, il ristretto arco temporale in cui esse sono collocate e per la indeterminatezza del numero delle cessioni e del quantitativo di droga trattato, in difetto di indizi di adesione dell'imputato al programma criminoso. 5. La difesa di TO EP ha formulato tre motivi, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione. Con il primo, in particolare, ha censurato la decisione rispetto alla valutazione • del compendio intercettativo, ritenendo assertive e inesatte le conclusioni tratte dai giudici del merito che avrebbero ricondotto alle ammissioni dell'imputato la sua frequentazione della casa del TO, laddove lo stesso si recava in quel plesso per far visita alla propria madre, la sua identificazione essendo stata affidata alla identità del nome di battesimo, non avendo gli inquirenti condotto le necessarie verifiche. Sotto altro profilo, rilevando la brevità del periodo di osservazione, ha contestato la sussistenza del reato associativo, l'imputato essendo stato captato all'interno dell'abitazione incriminata solo nella giornata del 29/10/2000, in difetto di elementi indicativi di un suo contributo alla gestione della piazza di spaccio, dalle intercettazioni non ricavandosi il ruolo attribuitogli. Con il secondo, si è contestata la mancata riqualificazione del reato associativo nell'ipotesi di cui agli artt. 73, commi 1, 4 e 5 o, in subordine, 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, rilevando che il ragionevole dubbio prospettato riguardo alla esistenza stessa del sodalizio avrebbe permesso di configurare al più un concorso nella detenzione di droga non meglio definita, stante l'assoluta episodicità e minima offensività delle fattispecie, addirittura configuranti l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 / stesso d.P.R., la vaghezza descrittiva della condotta ricavandosi, secondo il 5 deducente, anche dall'indicazione del predetto, ora come spacciatore, ora come soggetto avente un ruolo organizzativo. Infine, con l'ultimo motivo, si è contestato il diniego delle generiche, censurandosi l'eccessiva e immotivata enfasi posta sulla mancanza di resipiscenza e sui precedenti penali, risalenti a ben 24 anni prima rispetto alla decisione, a fronte dell'assenza di condotte successive ai fatti. 6. Il difensore di TO OL e TO AT ha depositato precisazioni scritte a sostegno delle conclusioni orali con riferimento al terzo motivo, nell'interesse delle due assistite. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono tutti inammissibili. '2. L'eSàme invero - reitèrative di quelle rassegnate al -giudice del gravame, rende necessaria una premessa di ordine generale quanto alla natura del sindacato di legittimità, in ipotesi di c.d. doppia sentenza conforme, nella quale cioè la struttura giustificativa della sentenza di appello, come correttamente premesso dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata, è andata a saldarsi con quella di primo grado, così finendo per formare un unico complessivo corpo argomentativo. Situazione che si presenta certamente allorquando i giudici del gravame hanno esaminato le censure proposte dagli appellanti con criteri omogenei a quelli del primo giudice e operato frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv, 257595 - 01). Ciò vale a maggior ragione allorché i motivi di gravame, come nella specie, non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 3 n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). 2.1. Il tenore delle censure, inoltre, impone di ricordare che sono completamente estranei al vaglio di legittimità gli aspetti del giudizio che si sostanzino nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere valutati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Al giudice di legittimità, infatti, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione di essi, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01; n. 5465 del 04/11/2020, 6 dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01), non potendo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01). 2.2. Ancora, poiché gran parte delle doglianze difensive attaccano proprio la lettura del compendio probatorio, esprimendo un marcato dissenso rispetto a quella seguita dai giudici del doppio grado di merito, e poiché detto compendio è prevalentemente rappresentato da intercettazioni, va pure ribadito che l'interpretazione di esse costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). Tali interpretazione e valutazione costituiscono per l'appunto quaestio facti, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01). 2.3. Peraltro, il tenore di alcuni motivi sembra evocare un "silenzio" motivazionale in ordine a specifiche osservazioni difensive e, anche sul punto, deve rilevarsi, in termini peraltro coerenti con quanto già sopra affermato, che - in sede di legittimità - non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1 n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340 - 01; Sez. 5 n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500 - 01). 3. Alla luce di tali premesse, deve affermarsi la manifesta infondatezza del primo motivo, formulato nell'interesse di tutti gli imputati, del terzo e del quinto motivo, formulati nell'interesse di TO OL, TO AT e TO AN, del terzo motivo, formulato nell'interesse di RI IO e del secondo motivo, limitatamente alla insussistenza di un reato associativo, formulato nell'interesse dell'TO, avendo le difese contestato la valutazione del compendio probatorio - a supporto della ritenuta esistenza del sodalizio e del ruolo in esso svolto dagli imputati - esaminato in maniera conforme dai giudici del doppio grado di merito, senza evidenziare aporie, manifeste illogicità e tantomeno contraddittorietà nell'incedere argomentativo. Detta valutazione è stata articolata su una piattaforma probatoria, costituita in prevalenza dagli esiti delle intercettazioni, ma anche dalla diretta osservazione effettuata dalla PG e, rispetto ad essa, le difese hanno omesso un effettivo confronto con i singoli passaggi motivazionali, da rinvenirsi anche e soprattutto, stante il richiamo a essa operato in premessa dalla Corte territoriale, nella sentenza del Tribunale (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). 7 Vero è, infatti, che la valutazione degli indizi costituiti dalle dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente deve essere compiuta, ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299 - 01, in fattispecie nella quale la Corte ha censurato la sentenza impugnata perché non aveva adeguatamente motivato sul fatto che, in una conversazione intercettata, l'imputato accusava il suo interlocutore di averlo "truffato", circostanza che consentiva alla difesa di prospettare che la droga ricevuta non aveva in realtà efficacia drogante); ma è anche vero che, nella specie, dette ricostruzioni alternative non sono neppure allegate e che, proprio con riferimento alla associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo di tempo può essere raggiunta - anche -nel caso in cui risultino dimostrate -o riscontrate da sequestri soltanto alcune delle cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse siano collegate probatoriamente alle altre condotte contestate, senza che sia necessario riscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni, Rv. 281138 - 01). Ciò è, per l'appunto, quanto hanno fatto i giudici del merito nella specie, dando sì atto del contenuto dei dialoghi, ma anche degli esiti dell'osservazione condotta dalla PG e, in qualche caso, delle dichiarazioni di acquirenti presso la piazza di spaccio avente come fulcro l'abitazione dei TO in Caivano. 4. Sono, poi, manifestamente infondati anche i motivi con i quali si è prospettata la sussistenza di una associazione di cui all'art. 74, comma 6., d.P.R. n. 309/1990 (secondo motivo, formulato dalla difesa di TO OL, TO AT, TO AN e RI IO;
secondo motivo, limitatamente alla mancata riqualificazione in ipotesi di associazione minore, formulato nell'interesse di TO EP). Precisato che il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti costituita al fine di commettere fatti di lieve entità di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 costituisce fattispecie autonoma di reato e non mera ipotesi attenuata del reato di cui all'art. 74, co. 1, d.P.R. cit. (Sez. U, n. 34475 del 23/06/2011, Valastro, Rv. 250352 - 01), si è già più volte chiarito che, ai fini della sua configurabilità, non è sufficiente considerare la natura dei singoli episodi di cessione accertati in concreto, ma occorre valutare il momento genetico dell'associazione, nel senso che essa deve essere stata costituita per commettere cessioni di stupefacente di lieve entità, ma anche le potenzialità dell'organizzazione, con riferimento ai quantitativi di sostanze che il gruppo è in grado di procurarsi (Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018, Caprioli, Rv. 274696 - 01), essendo necessario, ai fini della sua 8 configurabilità, che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, C., Rv. 274287 - 02, in cui, in motivazione, la Corte ha escluso la sussistenza di tale delitto, valorizzando la concreta capacità operativa, l'articolata organizzazione e la capacità di approvvigionamento continuo e sistematico di sostanza stupefacente;
n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098 - 01). Nella specie, i giudici territoriali hanno escluso i caratteri dell'associazione minore, valutando complessivamente la concreta capacità operativa del sodalizio, i cui esponenti erano capaci di organizzare lo spaccio in maniera incessante nel periodo di osservazione, avendo agito anche grazie al costante rifornimento di sostanze di vario genere. Peraltro, la Corte del merito, con motivazione non viziata, ha escluso la sussumibilità delle singole condotte programmate in ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il che elimina in radice Ta configurabilità del sodalizio di cui all'art. .74, comma 6-, d.P.R. n. - .- 309/1990, ciò affermandó, peraltrò; -in maniera del tutto coerente con Te co -ordinate irdirftto rinvenibili nella giurisprudenza di legittimità. Si è da tempo riconosciuta, infatti, la legittimità del mancato riconoscimento del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel caso in cui l'attività di spaccio è svolta in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il controllo di un'apprezzabile zona del territorio, l'impiego di mezzi funzionali a tale scopo, l'accertata reiterazione delle condotte e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanze, pur se in quantitativi non rilevanti, sono sintomatiche della capacità dell'autore del reato di diffondere in modo sistematico lo stupefacente (Sez. 2, n. 5869 del 28/11/2023, dep. 2024, Costa, Rv. 285997 - 01), la questione postulando una adeguata valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01; Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706 - 01) che non può esser condotta in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319 - 01; Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149 - 03). Nel caso all'esame, i motivi articolati dalle difese sono del tutto generici, mancando ogni riferimento fattuale rispetto ai presupposti della invocata derubricazione, a fronte della valorizzazione, da parte dei giudici d'appello, delle modalità dell'azione criminosa che, contrariamente agli assunti difensivi, risultano analiticamente descritte nelle due sentenze di merito, ma anche della dirimente circostanza che, nella specie, gli associati gestivano una vera e propria piazza di spaccio, avente come luogo di riferimento l'abitazione stessa del suo vertice, TO AN, per la cui operatività i sodali non avevano esitato a prefigurare il ricorso alle maniere forti per l'esazione dei crediti maturati e la soluzione dei problemi. 9 5. Sono manifestamente infondate, infine, tutte le censure inerenti al diniego delle generiche (quarto motivo formulato nell'interesse delle imputate TO OL, TO AT e TO AN e terzo motivo formulato nell'interesse dell'imputato TO EP). Intanto, va rilevato che con esse non sono stati neppure indicati elementi di rilievo ignorati dai giudici territoriali e, in ogni caso, quanto all'onere motivazionale del giudice in caso di loro diniego, anche ricordato che esso può essere legittimamente adempiuto evidenziando l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, a tal fine, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato, nella specie peraltro non riscontrabile (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01; Sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, 3ebali, Rv. 268475 - 01; Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737 - 01; Sez. 1 n. 33506 del 7/7/10.10, Biancofiore, Rv. 247-.91). . - La motivazione approntata dai giudici territoriali - è congrua, soprattutto ove si consideri la ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis, cod. pen., quella cioè di adeguare la pena al caso concreto: è in ragione di ciò che al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, rientrando il riconoscimento delle circostanze generiche nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 2, n. 9299 del 7/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640 - 01). A fronte di una motivazione del diniego da parte della Corte che ha valorizzato la personalità negativa degli imputati (con rinvio ai precedenti anche specifici, antecedenti e successivi ai fatti per i quali si procede), riportando al minimo edittale la pena individuata in maniera superiore dal Tribunale, la difesa si è limitata a contestare la valutazione, senza allegare circostanze idonee a incrinare il ragionamento del giudice del gravame. Le censure, pertanto, sono anche generiche, laddove la dosimetria della pena individuata dalla Corte d'appello esclude ogni arbitrarietà nella individuazione della stessa. 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. 1 LL , ..... Deciso il 13 giugno 2025.