Sentenza 9 gennaio 2015
Massime • 1
Il principio dell'affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché rientri nel limite della prevedibilità. (Nella fattispecie la S.C. ha annullato la sentenza con la quale era esclusa la responsabilità del guidatore per omicidio colposo di un pedone, il quale, sceso dalla portiera anteriore dell'autobus in sosta lungo il lato destro della carreggiata, era passato davanti all'automezzo ed era stato investito dall'imputato, che aveva rispettato il limite di velocità ma non aveva provveduto a moderarla in ragione delle condizioni spazio-temporali di guida e, segnatamente, della presenza in sosta del pullman).
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Il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista nè prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile. Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 27 maggio – 25 giugno 2021, n. 24837 Presidente Fumu – Relatore Pezzella Ritenuto in fatto 1. Il G.M. del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/01/2015, n. 12260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12260 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 09/01/2015
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 49
Dott. GRASSO GI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE LV - Consigliere - N. 18851/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. CC SE n. il 29.10.1958;
2. RO CE n. il 30.05.1964;
avverso la sentenza n. 2552/2013 della Corte d'appello di Bari del 26.09.2013;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita all'udienza pubblica del 9 gennaio 2015 la relazione fatta dal Consigliere dott. CLAUDIO D'ISA;
Udito il Procuratore Generale nella persona del Dott.sa Maria Giuseppina Fodaroni che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
L'avv. Masarella, sostituto processuale dell'avv. Arturo Messere, in rappresentanza della parti civili, giusta procura speciale, si riporta ai motivi del ricorso e deposita conclusioni e nota spese;
L'avv. Italo Giovanni Palombo, difensore del ricorrente, insiste per la conferme della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
CC GI e RO NZ, parti civili, ricorrono per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, della Corte d'Appello di Bari di conferma della sentenza di assoluzione, emessa dal Tribunale di Lucera il 7.01.2007, di D'RE ON dal delitto di cui all'art. 589 cod. pen. commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale ai danni di OC EL.
In breve il fatto per una migliore comprensione dei motivi posti a base del ricorso.
Secondo la ricostruzione dell'incidente stradale de quo, operata sulla base di deposizioni testimoniali, dell'esame dell'imputato, di atti irripetibili compiuti dalla P.G. e dell'esame dei consulenti del P.M., cui ha aderito il Tribunale, verso le ore 20.45 del giorno 31 marzo 2003, il giovane OC EL, di ritorno da una gita scolastica, sceso dalla portiera anteriore del pullman, fermato dal conducente sul lato destro della strada, con gli indicatori di direzione lampeggianti, era passato dinanzi alla parte anteriore del mezzo nell'intento di attraversare la strada, per portarsi al lato opposto verso un'area di servizio;
sbucato sulla strada veniva investito dall'autovettura, Ford Escort, guidata dal D'RE, che sopraggiungeva dallo stesso senso di marcia del pullman che stava sorpassando. A seguito dell'urto il giovane riportava lesioni personali che ne cagionavano la morte.
Il Tribunale dalle risultanze istruttorie acquisite, in base alle quali era emerso che la velocità tenuta in quel momento dall'automobilista non aveva superato gli 82 Km/h, inferiore a quella imposta di 90 km/h (ancorché la difesa di parte civile avesse dedotto che il limite in quel tratto di strada fosse di 60 km/h giusta la corretta lettura dei cartelli stradali segnaletici ivi posti), che nonostante fosse già buio, la strada, un lungo rettilineo, in condizioni ottimali, priva di illuminazione artificiale, era, comunque, ben illuminata dai fari abbaglianti dell'autovettura, ha ritenuto che l'automobilista era esente da colpa in quanto, rispettoso delle regole precauzionali previste dal codice della strada e dalla comune esperienza, non poteva affatto prevedere che un passeggero, sceso dal pullman fermo sul lato destro della strada, avrebbe attraversato la strada passando davanti al mezzo. Il D'RE, per il giudice di primo grado, ha fatto uso del principio dell'affidamento, atteso che il Codice della Strada stabilisce che il pedone che attraversi la strada deve dare la precedenza agli automobilisti e vieta di effettuare l'attraversamento stradale passando davanti agli autobus fermi.
La Corte d'Appello, adita dal P.M. e dalle costituite parti civili, nel fare proprio l'intero impianto motivazionale della sentenza di primo grado, ha ritenuto del tutto infondati i motivi posti a base dei gravami di merito.
I ricorrenti, dopo una preliminare denuncia di carenza assoluta di motivazione in ordine agli specifici motivi dell'appello, essendosi la Corte territoriale riportata totalmente alla motivazione del Tribunale, trascritta integralmente, non potendosi parlare, quindi, di motivazione per "relationem", essendo mancato il confronto con le ragioni, in fatto ed in diritto, esposte dagli appellanti, con il primo motivo eccepiscono violazione di legge delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 495 del 1992, artt. 81 e 119 (regolamento al C.d.S.). La censura riguarda la erronea esclusione da parte della Corte della rilevanza e validità delle allegazioni di parte civile sul limite di velocità che interessava il tratto di strada in cui avvenne il sinistro, che, secondo i deducenti, era stabilito in 60 km/h, in quanto poco prima dello svincolo per Volturara era posto l'apposito cartello verticale indicante tale limitazione di velocità. Si contesta la conclusione cui è pervenuta la Corte, per la quale tale limite fosse cessato all'altezza dello svincolo. In sostanza, la Corte del merito aveva ritenuto, sulla base della disposizione dell'art. 81 reg. C.d.S. che l'obbligo o il divieto cessa in corrispondenza di una intersezione, per cui il limite di 60 km/h, cui aveva fatto riferimento al difesa di parte civile era stato imposto per la presenza del crocevia, superato il quale veniva ripristinato, il normale limite di 90 km/h imposto per le strade statali. I ricorrenti contestano l'interpretazione della norma di riferimento, in quanto essa non sembra porre la regola generale che il divieto o l'obbligo si "estingua", comunque, in corrispondenza di una intersezione, ma, sembra riservarne l'applicazione ai soli casi in cui sia la legge fa determinare la cessazione del divieto o dell'obbligo, ovvero, in alternativa o in difetto di una specifica previsione, ai soli casi in cui l'intersezione stessa determini ex sè, per ragioni obiettive e/o di conformazione della strada, l'automatica cessazione del divieto o dell'obbligo, per la impossibilità oggettiva di una loro permanenza. Si argomenta, inoltre, che la soluzione cui ha aderito la Corte territoriale non è in linea con l'altra disposizione del Regolamento al C.d.S. di cui all'art. 119, 1 comma lett. B) che stabilisce: "Il segnale FINE LIMITAZIONE DI VELOCITÀ deve essere usato ogniqualvolta si vogliano ripristinare i limiti di velocità vigenti per quel tipo di strada. Qualora si voglia imporre un diverso limite di velocità inferiore ai limiti suddetti, in luogo del segnale "FINE LIMITAZIONE DI VELOCITÀ" deve essere usato il segnale "LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ" indicante il nuovo limite. Norma, questa, secondo i ricorrenti, speciale rispetto a quella del citato art. 81.
Con il secondo motivo si denuncia illogica valorizzazione della relazione del consulente tecnico dell'imputato, ing. ZI LV, ed irragionevole ed empirica determinazione della velocità da parte del giudice con conseguente violazione del dovere di accertamento dei fatti. Dopo una approfondita disamina delle conclusioni del consulente di parte si evidenzia che la Corte non ha fornito alcuna risposta alle precise e circostanziate censure mosse alla sentenza di primo grado, non solo per quanto riguarda le motivate critiche in ordine alla metodologia ed ai criteri di calcoli, le valutazioni dell'ing. ZI, ma anche alla contestata scelta di "maggiore attendibilità" del "valore minimo di velocità stimato dal consulente dell'imputato in base ad un inesplicato principio "in dubio pro reo" che, invero, può legittimare una prognosi di favore per l'imputato, ma non già munire di più elevata validità un giudizio tecnico, come tale ancorato a parametri di rigore scientifico ed a criteri matematici.
Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione relativamente all'esclusione della colpa ascritta al D'DR, nonostante la ricorrenza di manifeste violazioni di norme cautelari, oltre a quella della violazione del limite di velocità, ed evidente inosservanza da parte dell'automobilista delle regole di prudenza e diligenza dettate anche dalla comune esperienza, che collegano causalmente tale condotta all'evento della morte del OC.
In primis, trattasi della violazione di una specifica norma cautelare prevista dal C.d.S., cioè quella di regolare la velocità, indipendentemente dal limite imposto, in particolari condizioni. Nel caso di specie, la necessità di ridurre la velocità al di sotto del presunto limite dipendeva essenzialmente da tre elementi di fatto, acquisiti con certezza: a) la presenza al margine destro della corsia di marcia di un veicolo ingombrante notevolmente la sede stradale;
b) la percorrenza di un tratto di strada in ora notturna;
c) la scarsa, ridotta visibilità dovuta alla mancanza di illuminazione artificiale.
Si censurano le argomentazioni riportate dai giudici del merito, in base alle quali non sussisteva alcuna situazione di fatto che sconsigliassero una riduzione di velocità da parte del D'DR maggiore di quella adottata. Si rileva, sul punto, che la circostanza che i mezzi di illuminazione della vettura rendevano ottima la visibilità non poteva, comunque, esimere il guidatore dall'osservanza del precetto stabilito dall'art. 141 C.d.S., che gli imponeva di ridurre maggiormente la velocità a causa della presenza sulla carreggiata di un notevole ingombro che contribuiva a rendere ancora più scarsa la visibilità. Invece, ad onta della regolazione della velocità richiesta dalla richiamata norma giuridica, è stata effettuata da parte del guidatore un'accelerazione, sebbene fossero presenti tutte le condizioni che ne imponessero, al contrario, una riduzione, così come alcuna manovra emergenziale è stata eseguita, non solo perché non è stato materialmente avvertito, ne' compreso il pericolo esistente, ma anche perché questo non è stato minimamente preventivato, ne' lontanamente ipotizzato. Viene, quindi, censurata, nell'ambito del terzo motivo d'appello la motivazione in riferimento alla ritenuta non prevedibilità dell'evento. I ricorrenti, richiamando la giurisprudenza di questa Corte anche con riferimenti a casi analoghi, rilevano come la possibilità che un passeggero di un pullman sceso dallo stesso attraversi la strada passando davanti al mezzo sia una di quelle condotte negligenti poste in essere dai pedoni molto di frequente, per cui l'automobilista attento può e deve prevedere, nel contesto in cui si è verificato il sinistro de quo, tale possibile violazione di norme cautelari ed adeguare la sua guida a maggiore prudenza e diligenza, alla stregua del principio giurisprudenziale di legittimità, secondo cui il conducente di un veicolo è sempre tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, implicando il relativo avvistamento la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti al fine di prevenire il rischio di un investimento.
Consequenzialmente a quanto esposto, i ricorrenti ritengono erronea nel caso di specie l'efficacia del principio di affidamento in quanto la sua vigenza presuppone, da un lato un comportamento improntato al rispetto degli obblighi precauzionali, dall'altro, quanto meno, che il soggetto attivo si sia rappresentato l'evento, abbia cioè astrattamente previsto e l'abbia escluso per l'affidamento nell'altrui condotta.
Con il quarto motivo si denuncia l'erroneità e l'irragionevolezza del giudizio controfattuale. Il giudice del gravame, conclude che, ancorché il D'RE avesse mantenuto una velocità ancora più prudente di 60 Km/h, l'investimento del OC si sarebbe, comunque, verificato, argomentando che, a fronte di una differenza di meno di mezzo secondo, tempo in cui si può a mala pena compiere un passo, il OC sarebbe stato investito, invece che con lo spigolo destro, con la parte centrale o laterale sinistra dell'autovettura. Si contesta l'argomentare evidenziandosi che il giudice circoscrive la riduzione della velocità al solo tempo di reazione (1,2 secondi) senza considerare che la presenza dell'ostacolo sulla carreggiata, la scarsa visibilità e l'orario notturno avrebbero dovuto imporre una riduzione della velocità in un momento notevolmente anteriore al possibile avvistamento del pedone e alla momentanea intersecazione della sagoma del veicolo.
Con memoria depositata in termini il difensore del D'RE ON eccepisce la manifesta infondatezza del ricorso e confuta ciascuna censura proposta dalle parti civili nei confronti della sentenza della Corte d'appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto.
L'accoglimento del ricorso, ovviamente ai soli fini civili, è determinato dalla fondatezza del terzo e quarto motivo, ritenendo il Collegio che la motivazione dell'impugnata sentenza, sottoposta al vaglio di legittimità, non supera le censure riguardanti le questioni concernenti il nesso causale, quelle della prevedibilità dell'evento e del giudizio controfattuale.
Quanto alle argomentazioni svolte, con i primi due motivi, in ordine alla interpretazione delle norme del C.d.S. che regolano i limiti di velocità, si concorda con quanto affermato sul punto dal Tribunale, e fatto proprio dalla Corte d'appello, circa l'interpretazione dell'art. 81 di cui al reg. C.d.S.. La norma, di chiara lettura, che regola la disciplina dei segnali verticali in generale, dispone al comma 10, che "i segnali che indicano la fine del divieto o dell'obbligo devono essere installati in corrispondenza o il più vicino possibile al punto in cui cessa il divieto o l'obbligo stesso. L'installazione non è necessaria se il divieto o l'obbligo cessa in corrispondenza di una intersezione".
Orbene, posto che la norma si riferisce ai divieti ed obblighi in genere, in essi va compreso anche il divieto di superare limiti di velocità inferiori a quelli normalmente previsti dall'art. 142 C.d.S. con riferimento ai tipi di strada che si percorrono, valevoli indipendentemente dall'apposizione di cartelli o segnali;
cartelli o segnali che invece, sono necessari apporre, quando il limite di velocità è inferiore a quelli prescritti dal richiamato art. 142, come nel caso di specie.
Se è necessaria l'installazione dei cartelli o segnali che impongono il limite, non è necessaria per quelli che segnalano la fine del divieto, quando, come previsto dall'ultimo periodo dell'art. 81 del Regolamento, la presenza di una intersecazione fa cessare il divieto o l'obbligo precedentemente imposti.
Dunque, posto che sulla strada percorsa dal D'DR, prima della intersezione dello svincolo per Volturara, era installato il cartello verticale che imponeva prima il limite di 60 Kmh e poi quello di 40, oltrepassato tale svincolo il divieto di superare quel limite era cessato, con il ripristino del limite generale di Kmh 90 previsto dall'art. 142 C.d.S. per le strade Statali.
Il richiamo da parte dei ricorrenti all'art. 119 del Regolamento, per confutare tale impostazione interpretativa, non è conferente in quanto la predetta disposizione, alla lettera b), si riferisce alla regolamentazione dei limiti di velocità indipendentemente dalle intersezioni, nel senso che il cartello "FINE LIMITE DI VELOCITÀ" deve essere usato ogni qualvolta si voglia ripristinare i limiti generalizzati di velocità, vigenti per quel tipo di strada, laddove non ci siano intersecazioni, incroci che, ai sensi del precedente articolo 81 Reg. fanno venir meno il limite di velocità inferiore precedentemente apposto.
La regola generale è quella dell'art. 81 Reg., e la disposizione dell'art. 119 ha la sua ragione logica di esserci, altrimenti su una strada, dove è stato imposto un limite di velocità, inferiore a quelli generalizzati, per una qualsiasi ragione di pericolo, in mancanza di intersecazioni si continuerebbe ad imporre lo stesso limite, anche in tratti ove è venuta meno la situazione di pericolo, che legittimava il limite di velocità non generalizzato. È del tutto evidente, in tali casi, la necessità di un cartello che segnali la fine del limite di velocità, come è pure evidente che, nel caso di interruzione del limite di velocità per effetto della intersezione, qualora lo si debba ripristinare, per il tratto di strada successivo, è necessario apporre il relativo cartello. Il secondo motivo è parimenti infondato.
A tal riguardo, la giurisprudenza costante di questa Corte ammette, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, la possibilità del giudice di scegliere fra varie tesi, prospettate da differenti periti, di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermate sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti, sicché, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di Cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale (Sez. 4, Sentenza n. 34747 del 17/05/2012 Ud. Rv. 253512; Sez. 4, Sentenza n. 45126 del 06/11/2008 Ud. Rv. 241907Cass. sez. 4, 20 maggio 1989 n. 7591 rv.181382). Orbene, il Tribunale, e poi, la Corte territoriale, rifacendosi "per relationem" alle argomentazioni svolte dai periti, quello del P.M., ing. Di Croce Giovanni, da un lato, che ha fissato la velocità, mantenuta dal D'RE al momento dell'incidente, in 93 Km/h e quello di parte indicato dall'imputato, ing. ZI LV, che, invece, l'ha determinata in 82 Km/h (inferiore al limite vigente di 90 Km/h), ritengono che non sia stato possibile individuarla con esattezza;
d'altronde, lo stesso consulente del P.M. ha divisato che il calcolo effettuato dall'ing. ZI è il frutto di uno dei risultati possibili dell'indagine tecnica. A fronte di tale divergenza, appare corretta la scelta del Tribunale, condivisa dal giudice del gravame di merito, laddove ha applicato il principio secondo il quale i dati rilevanti per la decisione, se incerti, devono essere stimati a favore dell'imputato, ricorrendo, in questo caso, ai parametri minimi. Non coglie nel segno la Difesa dei ricorrenti nel rilevare che vi è stata da parte dei giudici un'applicazione fuorviante del principio giuridico "in dubio pro reo";, in quanto non è che attraverso di esso si munisce di più elevata validità un giudizio tecnico, ma è il contrario: il giudice, "nell'inestricabile incertezza delle soluzioni possibili", ognuna validamente esposta ed argomentate dai periti, deve ritenere attendibile quella più favorevole all'imputato. Per altro il Tribunale rileva che tale scelta è avvalorata dal rilievo, già riportato, che la soluzione è stata ritenuta tecnicamente condivisibile dall'ing. Di Croce, e, che la velocità individuata è quella riferita dalla teste RC AN, che trovavasi a bordo dell'autovettura del D'RE, che, sebbene possa avere un interesse a confermare l'assunto difensivo, è degna di credibilità in quanto non contraddetta da dati oggettivi incontrovertibili. Passando all'esame delle censure poste a base dei rimanenti motivi, che possono essere affrontate unitariamente, è opportuno fare qualche riferimento al principio dell'affidamento, evocato in sentenza a favore dell'imputato circa la non prevedibilità del comportamento tenuto dalla p.o. che attraversa la strada passando davanti al pullman dal quale è sceso. Dunque, il caso in esame, per altro verso, in ragione del concomitante comportamento colposo della persona offesa, come ritenuto nella sentenza impugnata, propone una complessa questione teorica, ricca di implicazioni applicative. In breve, si tratta di stabilire se il principio di affidamento trovi applicazione nell'ambito dei reati colposi commessi a seguito di violazione di norme sulla circolazione stradale.
Il principio di affidamento costituisce applicazione del principio del rischio consentito: dover continuamente tener conto delle altrui possibili violazioni della diligenza imposta avrebbe come risultato di paralizzare ogni azione, i cui effetti dipendano anche dal comportamento altrui. Al contrario, l'affidamento è in linea con la diffusa divisione e specializzazione dei compiti ed assicura il migliore adempimento delle prestazioni a ciascuno richieste. Nell'ambito della circolazione stradale esso assicura la regolarità della circolazione, evitando l'effetto paralizzante di dover agire prospettandosi tutte le altrui possibili trascuratezze. Il principio, d'altra parte, si connette pure al carattere personale e rimproverabile della responsabilità colposa, circoscrivendo entro limiti plausibili ed umanamente esigibili l'obbligo di rapportarsi alle altrui condotte: esso è stato efficacemente definito come una vera e propria pietra angolare della tipicità colposa. Pacificamente, la possibilità di fare affidamento sull'altrui diligenza viene meno quando l'agente è gravato da un obbligo di controllo o sorveglianza nei confronti di terzi;
o, quando, in relazione a particolari contingenze concrete, sia possibile prevedere che altri non si atterrà alle regole cautelari che disciplinano la sua attività.
La tendenza della giurisprudenza di legittimità è quella di escludere o limitare al massimo la possibilità di fare affidamento sull'altrui correttezza. Si afferma, così, che, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza, proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sè condotta negligente. In conseguenza, è stata confermata l'affermazione di responsabilità in un caso in cui la ricorrente aveva dedotto che, giunta con l'auto in prossimità dell'incrocio a velocità moderata e, comunque, nei limiti della norma e della segnaletica, aveva confidato che l'autista del mezzo che sopraggiungeva arrestasse la sua corsa in ossequio all'obbligo di concedere la precedenza (Da ultimo Cass. 4, 28 marzo 1996, Rv. 204451). Su tali basi si è affermato, ad esempio, che anche nelle ipotesi in cui il semaforo verde consente la marcia, l'automobilista deve accertarsi della eventuale presenza, anche colpevole, di pedoni che si attardino nell'attraversamento (Cass. 4, 18 ottobre 2000, Rv. 218473); e che l'obbligo di calcolare le altrui condotte inappropriate deve giungere sino a prevedere che il veicolo che procede in senso contrario possa improvvisamente abbagliare, e che quindi occorre procedere alla strettissima destra in modo da essere in grado, se necessario, di fermarsi immediatamente (Cass. 4, 19 giugno 1987, Rv. 176415). In qualche caso a tale ampia configurazione della responsabilità è stato apposto il limite della imprevedibilità (Cass. 4, 24 settembre 2008 Rv. 241476), che talvolta si richiede sia assoluta (Cass. 4, 3 giugno 2008 Rv. 241004). L'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella normale prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa (Cass. 4, 8 marzo 1983, Rv. 158790).
Si tratta, allora, di comprendere se l'atteggiamento rigorista abbia una giustificazione o debba essere invece temperato con l'introduzione, entro limiti ben definiti, del principio di affidamento.
Senza dubbio quello della circolazione stradale è un contesto meno definito di quello del lavoro in equipe (con riferimento alla colpa professionale dei medici), ove il principio in parola trova pacifica applicazione. Si configura, infatti, un'impersonale, intensa interazione che mostra frequenti violazioni delle regole di prudenza. D'altra parte, il codice della strada presenta norme che sembrano estendere al massimo l'obbligo di attenzione e prudenza, sino a comprendere il dovere di prospettarsi le altrui condotte irregolari. Tra questi, proprio in riferimento al caso che occupa il Collegio, l'art. 141 impone di regolare la velocità in relazione a tutte le condizioni rilevanti, in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza;
e di mantenere condizioni di controllo del veicolo idonee a fronteggiare ogni "ostacolo prevedibile". L'art. 145 pone la regola della "massima prudenza" nell'impegnare un incrocio. L'art. 191 prescrive la massima prudenza nei confronti dei pedoni, sia che si trovino sugli appositi attraversamenti, sia che abbiano comunque già iniziato l'attraversamento della carreggiata. Tali norme tratteggiano obblighi di vasta portata, che riguardano anche la gestione del rischio connesso alle altrui condotte imprudenti. D'altra parte, come si è accennato, le condotte imprudenti nell'ambito della circolazione stradale sono tanto frequenti che esse costituiscono un rischio tipico, prevedibile, da governare nei limiti del possibile. Tali norme, tuttavia, non possono essere lette in modo tanto estremo da enucleare l'obbligo generale di prevedere e governare sempre e comunque il rischio da altrui attività illecita, vi sono aspetti della circolazione stradale che per forza implicano un razionale affidamento: di fronte ad una strada il cui il senso di circolazione sia regolato non si può pretendere che l'automobilista si paralizzi nel timore che alcuno possa non attenersi a tale disciplina. Insomma, un'istanza di sensatezza del sistema e di equità induce con immediatezza a cogliere che il principio di affidamento debba essere in qualche guisa riconosciuto nell'ambito della circolazione stradale. La soluzione contraria non solo sarebbe irrealistica, ma condurrebbe a risultati non conformi al principio di personalità della responsabilità, prescrivendo obblighi talvolta inesigibili e votando l'utente della strada al destino del colpevole per definizione o, se si vuole, del capro espiatorio.
Nè può esercitare un'influenza contraria (come sembra ritenere il ricorrente) il fatto che gli altrui comportamenti imprudenti siano tanto gravi quanto diffusi, come quello di ciclomotoristi che sorpassano sulla destra audacemente veicoli fermi. Un tale approccio condurrebbe, addirittura, ad un effetto paradossale: quello di svuotare la forza cogente della disciplina positiva e di generare un patologico affidamento inverso da parte dell'agente indisciplinato sulla altrui attenzione anche nel prevedere le proprie audaci intemperanze comportamentali.
Per tentare di definire la concreta portata del principio nell'ambito della circolazione occorre considerare che i contesti fattuali possibili sono assolutamente indeterminati;
e non è quindi realistico che l'affidamento concorra a definire i modelli di agenti, le sfere di rischio e di responsabilità in modo categoriale, come invece accade nel ben più definito contesto del lavoro in equipe e, entro confini peraltro assai limitati, nell'ambito della sicurezza del lavoro.
Anche nell'ambito della circolazione stradale che qui interessa, è stata ripetutamente affermata la necessità di tener conto degli elementi di spazio e di tempo, e di valutare se l'agente abbia avuto qualche possibilità di evitare il sinistro: la prevedibilità ed evitabilità vanno cioè valutate in concreto (Cass. 4, 25 ottobre 1990, Rv. 185559; Cass. 4, 9 maggio 1983, Rv. 159688; Cass. 5, 2 febbraio 1978, Rv. 139204). Tali enunciazioni generali abbisognano di un ulteriore chiarimento, già del resto ripetutamente proposto da questa Corte (Cass. 4, 06 luglio 2007,. Rv. 237050; Cass. 4, 7 febbraio 2008, Rv. 239258): l'esigenza della prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento si pone in primo luogo e senza incertezze nella colpa generica, poiché in tale ambito la prevedibilità dell'evento ha un rilievo decisivo nella stessa individuazione della norma cautelare violata;
ma anche nell'ambito della colpa specifica la prevedibilità vale non solo a definire in astratto la conformazione del rischio cautelato dalla norma, ma rileva pure in relazione al profilo squisitamente soggettivo, al rimprovero personale, imponendo un'indagine rapportata alle diverse classi di agenti modello ed a tutte le specifiche contingenze del caso concreto. Certamente tale spazio valutativo è pressoché nullo nell'ambito delle norme rigide la cui inosservanza da luogo quasi automaticamente alla colpa;
ma nell'ambito di norme elastiche che indicano un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, vi è spazio per il cauto apprezzamento in ordine alla concreta prevedibilità ed evitabilità dell'esito antigiuridico da parte dell'agente modello. Non può essere escluso del tutto che contingenze particolari possano rendere la condotta inosservante non soggettivamente rimproverabile a causa, ad esempio, della imprevedibilità della condotta di guida dell'altro soggetto coinvolto nel sinistro. Tuttavia, tale ponderazione non può essere meramente ipotetica, congetturale, ma deve di necessità fondarsi su emergenze concrete e risolutive, onde evitare che l'apprezzamento in ordine alla colpa sia tutto affidato all'imponderabile soggettivismo del giudice.
L'esigenza di una indagine concreta, si è pure affermato dalla giurisprudenza da ultimo indicata, non viene meno neppure quando, come nella circolazione stradale, la condotta inosservante di altri soggetti non costituisce in sè una contingenza imprevedibile, si è chiarito che lo spazio per l'apprezzamento che giunga a ritenere imprevedibile la condotta di guida inosservante dell'altro conducente è ristretto e va percorso con particolare cautela. Ciò nonostante, l'esigenza di preservare la già evocata dimensione soggettiva della colpa (id est la concreta rimproverabilità della condotta) ha condotto questa Corte ad enunciare che, come si è prima esposto, le particolarità del caso concreto possono dar corpo ad una condotta realmente imprevedibile.
A tali principi non si ispira la sentenza impugnata quando, nell'esaminare il caso, evoca la ragionevole non prevedibilità e la rapporta, con implicita evidenza, alle particolarità del caso concreto. Non convince, invero, il ragionamento dei giudici di merito che hanno ritenuto esente da responsabilità il conducente dell'autovettura solo perché ha osservato il limite di velocità (per altro quella mantenuta come ritenuta in sentenza era prossima al massimo consentito) e che nessuna altra condotta di guida si poteva da lui esigere a fronte del comportamento altamente imprudente del pedone sbucato all'improvviso dal davanti del pullman. Il D'RE avendo avvistato, per altro con molto anticipo in ragione del suo notevole ingombro, il pullman fermo sulla destra della carreggiata aveva avviato la manovra di sorpasso, ed era proprio nel momento dell'avvistamento del grosso mezzo che avrebbe dovuto moderare la velocità nel senso come richiesto dalla norma di cui all'art. 141 C.d.S., dovendo prevedere, la possibilità che qualche passeggero scendesse dal pullman, anche dalla porta anteriore e potesse attraversare la strada passando davanti al mezzo. A ciò si aggiunge, come puntualmente rilevano i ricorrenti, che ragioni di maggiore cautela nel moderare la velocità erano determinate dall'ora notturna con scarsa ridotta visibilità per la mancanza di illuminazione artificiale in quel tratto di strada. La prevedibilità del comportamento tenuto dalla vittima doveva essere, anche, indotta dalla presenza di altre persone sul lato sinistro della strada, nell'area del distributore di benzina, in chiara attesa dei passeggeri del pullman.
In tale situazione di fatto appare adeguatamente supportato il giudizio di "ragionevole prevedibilità" della condotta della vittima ed è, proprio in riferimento al contesto in cui è avvenuto il fatto che si rileva una non plausibilità della motivazione della sentenza impugnata, per la mancata valutazione, circa il giudizio di prevedibilità dell'evento, di dati oggettivamente evincibili. Ciò posto, per quanto riguarda il giudizio controfattuale, nel caso in esame, ha una valenza del tutto relativa, in quanto non è possibile affermare che, se anche il conducente avesse mantenuto una velocità minore, l'investimento del pedone si sarebbe comunque verificato, poiché tale impostazione è del tutto fuorviante. Se si accede, infatti, alla tesi che, tenuto conto della situazione di fatto come prima descritta, il D'RE avrebbe dovuto prevedere l'attraversamento imprudente del pedone, si deve ritenere, di conseguenza, che egli avrebbe adottato tutte le cautele per giungere all'altezza del pullman in condizioni di estrema sicurezza, anche riducendo la velocità al minimo, per chi, ancorché in maniera imprudente, si accingeva ad attraversare la strada. La sentenza va, pertanto, annullata ai soli fini civili con rinvio al giudice civile di appello, competente per valore, per un nuovo esame, Allo stesso giudice si rimanda il governo delle spese per questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza nella sola prospettiva civile e dispone rimettersi gli atti al giudice civile di appello competente per valore cui rimette anche il governo delle spese tra le parti per questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2015