Sentenza 8 ottobre 2020
Massime • 1
L'accertamento nel corso del processo di una diversa forma di estrinsecazione della condotta concorsuale che integri la medesima figura di reato contestata non determina alcuna violazione né del contraddittorio, né del principio di correlazione tra accusa e sentenza, quando l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all'imputato sia desumibile dal complessivo contenuto della motivazione della sentenza e dalla contestazione - riferibile al capo di imputazione in senso stretto e a tutti gli atti conosciuti e conoscibili dall'imputato - purché l'imputato sia stato messo nelle condizioni di conoscere l'accusa e di esercitare le proprie difese, ed il fatto accertato sia omogeneo rispetto a quello contestato, ovvero ne costituisca uno sviluppo prevedibile.
Commentari • 6
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 gennaio 2020 la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della decisione di primo grado: a) ha riqualificato il fatto attribuito nel capo A) a Michele M. e Teresa C., ai sensi dell'art. 416, secondo comma, c.p.; b) ha rideterminato la pena irrogata a questi ultimi; c) ha confermato, nel resto, la sentenza del Tribunale che aveva condannato alla pena di giustizia Pasquale M., quale promotore e organizzatore dell'associazione per delinquere di cui al capo A), lo stesso M., nonché Michele M. e la C., in relazione ai delitti di falso ideologico di cui al capo B) e, infine, aveva dichiarato il Comitato A.N.S.I. - Coordinamento provinciale di …
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Chi ha subìto un reato non può certo sostituirsi alla pubblica autorità pretendendo di farsi giustizia da sé; anzi, tale condotta denota ancora una maggiore pericolosità del soggetto, che evidentemente si pone completamente al di fuori delle regole dell'ordinamento. Costituisce estorsione la condotta di chi, anziché denunziare all'autorità il presunto autore di un furto, richieda a quest'ultimo, con violenza o minacce, la restituzione del profitto del reato: la vittima di un reato non ha alcun "diritto" a esercitare una propria indagine personale, nei confronti del sospettato, diretta a ottenere, con violenza e minaccia, la restituzione di quanto assumeva esser l'oggetto del furto, con …
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Risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati degli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne: la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare, con possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall'ordinamento come l'attuazione dello "ius excludendi" e il ricorso all'autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica. Corte di Cassazione sez. III penale 17 maggio 2022 (dep. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/10/2020, n. 6560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6560 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2020 |
Testo completo
06560 -21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da MIRELLA CERVADORO - Presidente - Sent. n. 1 sez. PIERO MESSINI D'AGOSTINI PU- 08/10/2020 ANDREA PELLEGRINO Relatore - R.G.N. 17686/2020 GIUSEPPE COSCIONI VINCENZO TUTINELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti rispettivamente nell'interesse di ZI IA, n. a Siracusa il 23/09/1967, rappresentato ed assistito dall'avv. Sinuhe Massimiliano Vincenzo Curcuraci, di fiducia, e di ZA AD, n. ad Avola il 01/12/1986, rappresentato ed assistito dall'avv. Salvatore Leotta e dall'avv. Giovanni Giuca, di fiducia avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, seconda sezione penale, n. 1919/2019, in data 22/10/2019; visti gli atti, provvedimento impugnato ed i ricorsi;
preso atto dell'avvenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso proposto nell'interesse di ZI IA, dichiarazione sottoscritta dal ricorrente in data 10/07/2020, con autentica del difensore avv. Curcuraci, pervenuta in cancelleria in data 13/07/2020; sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Valentina Manuali che ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibili i ricorsi;
1 udita la discussione del difensore della parte civile IU TT, avv. Federica Pugliese, comparso in sostituzione dell'avv. Maria Donata Licata, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi o, in subordine, di disporsi il rigetto degli stessi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile, spese che si quantificano in euro 6.030,00, oltre rimborso spese generali al 15%, cpa ed iva;
udita la discussione dell'avv. Angela Compagnone, comparso in sostituzione dell'avv. Sinuhe Massimiliano Vincenzo Curcuraci, che si è riportato al ricorso e che in questa sede ha preso atto dell'avvenuto deposito della dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte di ZI IA. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 22/01/2019, la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia di primo grado resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 04/12/2018, rideterminava la pena nei confronti di AD ZA, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 56, 629 comma 2 cod. pen., 7 d.l. 152/1991 (capo A), e nei confronti di IU ZI, in relazione al predetto capo A) nonché al delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 81 cod. pen., 2, 4 e 7 I. 895/1967, 7 d.l. 152/1991 (capo B), nella misura di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 1.400 di multa ciascuno, con conferma nel resto della prima sentenza.
2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di AD ZA e di IA ZI, vengono proposti distinti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Ricorso nell'interesse di AD ZA. Lamenta il ricorrente: -Inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ricostruzione della prova dei fatti di cui al capo A) d'imputazione (primo motivo). Si censura la decisione che ha ritenuto sufficiente ai fini dell'affermazione della penale responsabilità l'accertata presenza del 2 ZA in compagnia degli altri coimputati nella giornata del 3 maggio 2017, senza per nulla considerare le risultanze probatorie emerse dalle intercettazioni ambientali captate all'interno della casa circondariale di Siracusa in data 08/08/2017 nella conversazione captata tra LO AR e la di lui moglie Concetta Cavarra, ove il primo riferisce alla seconda che "il ZA non ne sapeva niente (AD ZA 11 meschino che quello non sa niente) e senza altresì considerare come la semplice assistenza inerte alla condotta delittuosa non è reato, occorrendo a tal fine un contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa. -Inosservanza о erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 62 bis cod. pen. (secondo motivo). Si censura l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'immotivata applicazione di una pena distante dai minimi edittali. -Inosservanza о erronea applicazione della legge penale con riferimento all'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen. (terzo motivo); si censura la decisione che ha disatteso il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini dell'aggravante della violenza o minaccia commessa da più persone riunite è indispensabile la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento in cui la violenza o la minaccia si realizzano: nella fattispecie non poteva certo affermarsi che il ZA fosse "simultaneamente presente" con gli altri coimputati durante la consumazione della condotta estorsiva, dal momento che lo stesso si trovava all'interno dell'automobile dalla quale erano scesi sono IU ZI e LO AR, senza sapere che cosa gli stesso avessero intenzione di fare. -Inosservanza O erronea applicazione della legge penale con riferimento all'aggravante ex art. 7 1. 203/1991 (quarto motivo). Nessun elemento era emerso che potesse consentire un collegamento tra gli imputati e personaggi che abbiano avuto a che fare con presunti "clan" di tipo mafioso. Al di là del riferimento della necessità della ricerca di un "amico buono", espressione profferita dal coimputato IU ZI in assenza del ZA, non sussistono altri punti di riferimento ed elementi certi circa il presunto collegamento con un gruppo mafioso operante nel territorio di Avola. E comunque l'espressione in parola potrebbe essere considerata al massimo come elemento costitutivo della minaccia rilevante ai sensi dell'art. 629 cod. pen. -Inosservanza О erronea applicazione della legge penale con riferimento alla circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. (quinto motivo); il ruolo del ricorrente nella vicenda è stato assolutamente marginale, dovendosi ritenere avulso dalla serie causale produttiva dell'evento dal momento che lo stesso, nell'unica occasione in cui è stato presente nella vicenda in esame, rimaneva all'interno dell'autovettura parcheggiata in una strada secondaria, poco trafficata, lontano dal cantiere edile oggetto della presunta azione delittuosa e senza alcun angolo di visuale sullo stesso.
4. Ricorso nell'interesse di IA ZI. Lamenta il ricorrente violazione di legge e difetto 0 contraddittorietà della motivazione (motivo unico). Si contesta la sentenza impugnata che non risponde ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo, essendosi la stessa limitata a far proprio il contenuto del provvedimento di primo grado senza rispondere alle doglianze formulate dalla difesa ed incorrendo pertanto in un duplice errore di valutazione e motivazione non avendo tenuto in minimo conto i rilievi difensivi in ordine alla totale estraneità del ZI ai fatti di reato contestati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili: quello proposto nell'interesse di IA ZI per sopravvenuta rituale rinuncia, quello proposto nell'interesse di AD ZA per le ragioni che si andranno di seguito ad esporre.
2. Aspecifico, evocativo di non consentite censure in fatto e comunque manifestamente infondato è il primo motivo del ricorso ZA.
2.1. Dopo aver ricordato che la sentenza di appello costituisce una c.d. "doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal 4 fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), va evidenziato in premessa come non possa ritenersi sufficiente evocare, a fondamento di una domanda di annullamento, pretesi "contrasti" tra i fatti quali "soggettivamente" ritenuti e le valutazioni compiute dal giudicante né che la astratta diversa lettura degli accadimenti possa consentire una ricostruzione diversa e magari anche più persuasiva di quella compiuta in sede di merito.
2.1.1. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione sono in grado di - superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice.
2.1.2. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Suprema Corte 5 nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Può quindi affermarsi che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, "mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è invece, consentito dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano" (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).
2.1.3. Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Nè la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). Di tal che, devono ritenersi inammissibili tutte le doglianze che 'criticano' la 'persuasività', |""inadeguatezza', la mancanza di 'rigore' o di 'puntualità', la stessa 'illogicità' quando non 'manifesta', così come quelle che sollecitano una 6 differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento: tutto ciò è 'fatto', riservato al giudice del merito. Invero, allorquando il giudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure possibili nel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ciascuno dotato di peculiare oggetto e struttura (sicché è altro costante insegnamento di questa Suprema Corte che la deduzione alternativa di vizi, invece assolutamente differenti, è per sé indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, 'segno' della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi).
2.2. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come, al cospetto di una motivazione del tutto congrua e priva di vizi di manifesta illogicità che, come tale, è insuscettibile di essere sottoposta al sindacato di legittimità, il motivo di ricorso, oltre a ripetere i vizi di infondatezza rilevati nel corso del giudizio di appello, si segnala per la sua genericità, in quanto solo apparentemente si presta a criticare la sentenza di secondo grado, limitandosi invece a riproporre le stesse censure sollevate in precedenza e motivatamente disattese, e soprattutto tracimano nel merito, perché sottopongono alla Corte di legittimità rilievi tipicamente fattuali risolti con adeguata e logica motivazione dai giudici del merito.
2.3. Un'ulteriore premessa si rende doverosa con riferimento alla contestazione formale attribuita al ZA. Allo stesso, all'interno del capo A), viene attribuita la condotta di aver appiccato il fuoco al deposito attrezzi presente all'interno del cantiere edile di IU TT, medesima condotta costituente autonoma imputazione al capo C (art. 424, comma 2, cod. pen., 7 d.l. 152/1991) per il quale il ZA è stato assolto. L'accertamento nel corso del processo di una diversa forma di estrinsecazione della condotta partecipativa che integri la medesima figura di reato contestata (nella specie, l'aver concorso nel reato estorsivo accompagnando fisicamente i correi nel cantiere della persona offesa, aumentando la carica intimidatoria della richiesta, 7 condividendone il programma criminoso e valutando insieme ai correi le più opportune strategie operative, oggetto di descrizione fattuale in sentenza e, prima ancora, in sede cautelare) non determina alcuna violazione del contraddittorio (Sez. 3, n. 39894 del 28/05/2014, P.G. in proc. Bollini, Rv. 260385; Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Guglielmi e altro, Rv. 257278; Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, Bilotta e altri, Rv. 264772; Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261741) né, parimenti, alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, Addio, Rv. 265946; Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). Con riferimento al primo profilo, non v'è alcuna violazione allorquando - come accaduto nella fattispecie - l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all'imputato possa essere desunta dal complesso della motivazione della sentenza e, ancor più quando essi siano stati oggetto di completa descrizione in sede cautelare, in esito al quale l'imputato sia stato messo nelle condizioni di conoscere l'accusa e di esercitare le proprie difese, essendo la contestazione riferibile non solo al contenuto formale del capo d'imputazione in senso stretto, ma a tutti gli atti inseriti nel fascicolo processuale conosciuti o conoscibili dall'imputato. Con riferimento al secondo profilo, la violazione è inesistente tutte le volte in cui - come, ancora una volta, avvenuto nella fattispecie - il fatto accertato non si ponga, rispetto al fatto contestato, in termini di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale ovvero costituisca uno sviluppo del tutto imprevedibile della dinamica accusatoria.
2.4. Venendo al merito, si osserva come già il giudice di primo grado avesse riconosciuto come AD ZA, in compagnia di LO AR, IU ZI e IA ZI, in data 3 maggio 2017, si fosse recato con la propria autovettura presso il cantiere - edile della persona offesa IU TT, creando l'occasione di un successivo incontro (come da intercettazioni ambientali e dalle dichiarazioni rese dai coimputati) per chiarire le "modalità" delle richieste del gruppo, preordinatamente "ammantate" dalla ricerca di un lavoro ma che in realtà nascondevano l'intenzione di creare un collegamento (definito come "tranello") tra l'apparentemente lecita richiesta, da un lato, il danneggiamento con esplosione di colpi di arma da fuoco, la telefonata minatoria e gli altri eventi delittuosi, dall'altro. 0 0 Il contributo del ZA non si limita alla messa a disposizione della propria autovettura in quanto egli partecipa "attivamente a quel segmento centrale della condotta delittuosa, dibattendo del rischio che il cantiere potesse essere chiuso, del numero di telefono del TT.... e della risposta che TT aveva dato a IU ZI in occasione della telefonata del 4 marzo altresì commentando positivamente l'idea della 'trappola' da tendere a TT finalizzata a fargli credere che essi aspirassero solo ad ottenere un posto di lavoro ancora interloquendo sulla possibilità, che egli stesso escludeva, che TT avesse chiesto protezione d altri soggetti malavitosi ... ed annuendo alla possibilità che, invece, si fosse rivolto alle forze dell'ordine, mostrando, quindi, di essere pienamente consapevole delle dinamiche criminali che approvava e condivideva ...". Né può indurre a diverse conclusioni la valutazione del ruolo, solo apparentemente defilato, assunto dal ZA nell'incontro del 3 maggio 2017, avendo costui, con la sua semplice presenza, reso maggiormente efficace l'azione intimidatoria del gruppo. Invero, si è affermato in giurisprudenza che l'estorsione portata a termine da esponenti di gruppi associativi mafiosi, come nel caso in esame inequivocabilmente emerso, non prevede per sua stessa natura la presenza di soggetti estranei al gruppo criminale nella fase esecutiva perché espressione del potere intimidatorio che attraverso il controllo del territorio viene in concreto esercitato dal consesso criminale, che opera la propria manifestazione di volontà attraverso quei soggetti chiamati ad intercettare ed interloquire con la parte offesa nell'ambito di un ben preciso piano che prevede l'accurata distribuzione dei compiti. Deve, pertanto, decisamente essere escluso che chi accompagni altri incaricati di portare a conoscenza della vittima la richiesta di versamento di somme imposte a titolo di "pizzo", assista poi alle richieste esplicitamente formulate, si allontani dai luoghi unitamente agli autori della suddetta richiesta, possa ritenersi avere operato nell'ambito della connivenza non punibile, dovendo ribadirsi che la condotta profila invece una ipotesi di contributo materiale e morale alla realizzazione dell'illecito (cfr., Sez. 2, n. 47598 del 19/10/2016, Loielo, Rv. 268284). Con questo composito e pienamente ricostruito panorama 9 probatorio, il ricorrente omette di confrontarsi preferendo la strada, conducente all'inammissibilità, della pedissequa reiterazione del motivo d'appello involgente aspetti fattuali alternativi, non scrutinabili come detto nella presente sede.
3. Manifestamente infondato è il secondo motivo del ricorso ZA. A sostegno de! diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i giudici di secondo grado valorizzano l'assenza di rilievo del mero stato di incensuratezza e la mancanza di un comportamento successivo al fatto indicativo di una seria resipiscenza, di un comportamento criminoso che nonin presenza-di
contro
- poteva essere valutato come occasionale ed episodico. Quanto al trattamento sanzionatorio, si è evidenziato, ai fini del ridimensionamento della pena inflitta in primo grado, un contributo minore (rispetto ai correi IU ZI e LO AR) nella pianificazione ed esecuzione della condotta delittuosa. Trattasi di motivazioni assistite da assoluta congruità logico- giuridica.
3.1. Premesso che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), va anche evidenziato come la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr., Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve, quindi, motivare nei soli limiti atti a far emergere 10 in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737).
3.2. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).
4. Manifestamente infondato è il terzo motivo del ricorso ZA. Il Collegio intende dare continuità al prevalente orientamento secondo cui la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza anche di un secondo soggetto poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto (cfr., Sez. 2, n. 10695 del 30/10/2019, dep. 2020, Jakimi, Rv. 278521; Sez. 2, n. 36926 del 04/07/2018, Sabatino e altro, Rv. 273520; Sez. 2, n. 50696 del 19/11/2014, Coccimiglio, Rv. 261324). Non sfugge al Collegio l'esistenza di un diverso precedente giurisprudenziale secondo cui la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza, "nota alla vittima", di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che 11 questa sia stata posta in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza da parte di uno dei complici all'esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento della medesima (Sez. 2, n. 21988 del 30/01/2019, De Luca, Rv. 276116). Si ritiene tuttavia non condivisibile il principio affermato da quest'ultima pronuncia nella parte in cui si afferma che per il riconoscimento dell'aggravante in parola sia necessario che la compresenza dei correi sia percepita dalla vittima, ovvero sia "nota" alla stessa (nel senso dell'irrilevanza della percezione della presenza da parte della vittima, v. tra le altre, Sez. 5, n. 7337 del 12/12/2018, dep. 2019, S., Rv. 275551; Sez. 2, n. 50696/2014, cit.; Sez. 2, n. 36474 del 22/09/2011, Tei, Rv. 251163). Sul tema si registra peraltro l'autorevole intervento delle Sezioni Unite che, proprio in un caso di estorsione, ha chiarito che la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia" [...] a nulla rilevando, come detto, che la persona offesa dalla rapina non abbia percepito la presenza anche di un secondo soggetto. Se si esamina poi la struttura delle due norme in discussione - articoli 628 e 629 cod. pen. si può notare come il legislatore abbia voluto - precisare che ricorre l'aggravante «se la violenza o minaccia è commessa [...] da più persone riunite»; sicché, il termine "riunione" risulta direttamente collegato alla modalità commissiva della condotta violenta o minacciosa, che è connotata da una evidente maggiore gravità quando venga esercitata simultaneamente da più persone;
si vuol dire cioè che, come è stato osservato da una parte della dottrina, il legislatore ha conferito alla compresenza dei concorrenti nel locus commissi delicti un maggior disvalore penale in virtù dell'apporto causale fornito nella esecuzione del reato e della rafforzata vis compulsiva esercitata sulla vittima. In tal modo il legislatore ha delineato una fattispecie plurisoggettiva necessaria, che si distingue in modo netto dalla ipotesi del concorso di persone nel reato perché la fattispecie circostanziale contiene l'elemento specializzante della riunione riferito alla sola fase della esecuzione del reato e, più precisamente, alle sole modalità commissive della violenza 12 e della minaccia, potendosi, invece, il concorso di persone nel reato manifestarsi in varie forme in tutte le fasi della condotta criminosa, ovvero sia in quella ideativa che in quella più propriamente esecutiva» (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti e altro, Rv. 252518). Le linee ermeneutiche tracciate dalle Sezioni unite indirizzano chiaramente verso la valorizzazione come elemento qualificante dell'aggravante in esame della "riunione" di più persone nel momento e nel luogo in cui si consuma il reato, dato che da tale assembramento discende una maggiore pericolosità della condotta ed un oggettivo aggravamento del potere coercitivo dei concorrenti "riuniti". La valorizzazione della "percezione" dell'assembramento è, peraltro distonica rispetto ad un sistema penale che si caratterizza chiaramente per essere centrato sulla penalizzazione delle condotte, e che valorizza gli effetti delle stesse sulle vittime solo quando costituiscono l'evento "oggettivo" del reato (come accade nel delitto di atti persecutori o in tutti i delitti in cui l'evento è la costrizione della vittima): far dipendere l'esistenza di un reato o di una circostanza dalla percezione del tutto soggettiva ed eventuale della vittima è, invece, estraneo al sistema. Altro è, invece, correlare il riconoscimento dell'aggravante alla maggiore forza di intimidazione e alla accresciuta pericolosità che discende dall'evento oggettivo della riunione di più persone nel luogo ed al momento della consumazione del delitto: si tratta della valorizzazione dell'accrescimento dell'efficacia dell'azione criminosa correlata ad un dato oggettivo, la riunione, che prescinde dalla percezione soggettiva della vittima. In coerenza con tali indicazioni, il Collegio non può che ribadire come la maggiore pericolosità generata dalla "riunione" si giustifica, infatti, in ragione della predisposizione di una organizzazione pluripersonale che, da un lato, genera nei concorrenti l'affidamento reciproco sull'immediato ausilio disponibile e, dall'altro, si risolve in una oggettiva garanzia di successo della attività illecita connessa all'impegno contestuale di più persone. Va, peraltro, evidenziato come, nella sentenza d'appello si dia atto che l'autovettura condotta dal ZA a bordo della quale tutti gli imputati sopraggiungevano presso la ditta del TT, era stata parcheggiata in prossimità dell'ingresso del cantiere tanto da consentire agli occupanti della stessa di vedere gli operai e, 13 conseguentemente, di essere visti da questi ultimi: di tal che, anche il tema della "consapevolezza" della presenza da parte delle vittime, in qualche modo, finisce per sfumare.
5. Manifestamente infondato è il quarto motivo del ricorso ZA. Evidenzia il Collegio come il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991 (fatto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen.) risulti pienamente acclarato alla luce dei singoli atti vandalici posti in essere in danno del TT per creare il clima di intimidazione propedeutico alla richiesta estorsiva (poi vanificata ed arrestatasi al livello di tentativo per il comportamento "omissivo" della persona offesa), alla luce dell'esplicita minaccia telefonica avanzata al TT ("cercati un amico") nonché dell'abboccamento tentato dal concorrente AR presentatosi come "amico buono", così evidenziandosi scrivono i giudici d'appello 11 - che l'intera condotta posta in essere ai danni della persona offesa era inequivocabilmente connotata da modalità tipicamente evocative della contiguità degli imputati alla locale criminalità organizzata, a cui ... gli imputati ammettono di appartenere (cfr. in tal senso ambientale del 3 maggio 2017 quando manifestano il loro disappunto per non essere stati contattati dalla persona offesa ed ipotizzano che il TT fosse già "protetto" da altro gruppo criminale, salvo poi riconoscere, a conferma delle dinamiche di matrice mafiosa in cui operano, che se così fosse stato, sarebbero stati certamente contattati dal gruppo avverso secondo gli usuali schemi dei rapporti tra gruppi criminali ed invece niente di ciò era accaduto)".
6. Manifestamente infondato è il quinto motivo del ricorso ZA. Evidenzia il Collegio come la Corte territoriale abbia ritenuto, con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici, come la presenza del ZA nel cantiere del TT in data 3 maggio 2017 non possa consentire di riconoscere l'attenuante della minima partecipazione (art. 114 cod. pen.), essendosi costui, al pari degli altri correi, adoperato a svolgere uno dei compiti che la progressiva realizzazione del reato richiedeva, e segnatamente a fornire l'autovettura per accompagnare i correi e rafforzare con la sua presenza l'effetto intimidatorio della richiesta estorsiva. 14 Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione (art. 114 cod. pen.), non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter" criminoso (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi, Rv. 254051). Ne deriva che, ai fini dell'applicabilità dell'attenuante in questione, non è sufficiente procedere a una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, ma occorre accertare attraverso una valutazione della tipologia del fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti soggettive, oggettive e ambientali il grado di efficienza causale, sia materiale, sia psicologica, dei singoli comportamenti, rispetto alla produzione dell'evento, configurandosi la minima partecipazione, di cui all'art. 114 cod. pen., solo quando la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, cioè tale da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento. Per le ragioni dinanzi esposte, nella fattispecie, la condotta del ZA non può affatto dirsi "di aver inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale".
7. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro duemila per ciascuno nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile TT IU che si liquidano in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge (rimborso spese generali al 15%, cpa ed iva)
P.Q.M.
15 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile TT IU che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 08/10/2020 Il Presidente Il Consigliere estensore MIRELLA CERVADORO ANDREA PELLEGRINO ТИ UR DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 19 FEB. 2021 CANCELLIERE Claudia Pianel 16