Sentenza 20 giugno 2013
Massime • 1
Le statuizioni del giudice di merito in ordine alla quantificazione delle percentuali di concorso delle colpe del reo e della vittima nella determinazione causale dell'evento costituiscono apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità. (Fattispecie relativa a incidente di caccia cagionato dall'esplosione accidentale di un colpo di fucile in cui la Corte ha escluso il vizio di motivazione della sentenza di merito che era pervenuta alla determinazione della percentuale di responsabilità della vittima nella misura del 50%, dopo aver raffrontato i comportamenti dei due protagonisti delle vicenda e aver stabilito che a ciascuno di essi competeva l'obbligo di mettere in sicurezza il fucile).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/06/2013, n. 43159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43159 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 20/06/2013
Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 1294
Dott. CIAMPI Francesco AR - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 190014/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) COMPAGNIA FONDIARIA SAI S.P.A.;
2) PA AN N. IL 26/08/1965;
avverso la sentenza n. 2527/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 10/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. SPERANZA che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Udito per il responsabile civile l'Avv. POLI che chiesto l'annullamento della sentenza;
Udito il difensore Avv. BARTOLOMEI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
-1- PA EA è stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di omicidio colposo commesso in pregiudizio di NE CA.
Era avvenuto che, nel corso di una battuta di caccia - alla quale quest'ultimo, accompagnato dall'imputato, aveva partecipato, la mattina del 4 novembre 2004 - era accidentalmente partito un colpo dal fucile della stessa vittima che lo aveva appena consegnato allo PA per rendere più agevole il recupero di un fagiano appena colpito e recuperato dal cane. Il colpo, che aveva attinto la vittima alla testa, era partito perché il NE era scivolato sul terreno, impervio ed in forte pendenza;
perso l'equilibrio, il fucile gli era sfuggito di mano e dall'arma, caduta per terra, era partito il colpo mortale.
-2- Con sentenza del 3 febbraio 2009, il Tribunale di Firenze ha affermato la responsabilità dell'imputato e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di sette mesi di reclusione nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio. Ha respinto, tuttavia, lo stesso tribunale la domanda risarcitoria proposta nei confronti del responsabile civile, "Compagnia Fondiaria Sai s.p.a.", quale impresa designata per la Toscana alla gestione del fondo di garanzia per le vittime della caccia.
-3- Impugnata detta decisione dall'imputato e dalle parti civili, la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 10 ottobre 2011, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosciuto il concorso di colpa della vittima nella misura del 50%, ha ridotto a cinque mesi di reclusione la pena inflitta dal primo giudice ed ha condannato il responsabile civile al risarcimento dei danni, in solido con lo PA, in favore delle parti civili, alle quali ha assegnato provvisionali di vario importo.
-4- Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione l'imputato ed il responsabile civile "Compagnia Fondiaria Sai s.p.a.", che deducono: A) PA EA:
a) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata sul punto concernente la consapevolezza, da parte dell'imputato, del fatto che il fucile, consegnatogli dal NE, fosse stato posto in sicurezza;
contraddittorietà della motivazione rispetto alle allegazioni difensive. Si sostiene dal ricorrente che tale consapevolezza il giudice del gravame avrebbe ritenuto accertata senza avere compiutamente considerato gli elementi a sua disposizione, acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, e con argomentazioni prive di coerenza logica;
laddove ha sostenuto che l'imputato era consapevole che l'arma fosse carica, e dunque pericolosa, perché aveva collaborato con il NE nella battuta di caccia e perché, ricevutala dalla vittima, aveva rivolto le canne verso il basso. Si tratta, a giudizio del ricorrente, di argomentazioni irrilevanti ed incongrue, certamente inidonee a fornir prova della consapevolezza, da parte dell'imputato, della condizione dell'arma;
b) Violazione dell'art. 2051 c.c. e del principio di affidamento, vizio di motivazione. Si sostiene nel ricorso che legittimamente lo PA aveva confidato nel corretto comportamento del NE, esperto cacciatore e proprietario del fucile momentaneamente consegnato, e non aveva motivo di dubitare che lo stesso avesse violato i suoi doveri di diligenza consegnando un'arma carica, senza neanche segnalare tale circostanza all'accompagnatore. L'imputato doveva, quindi, essere assolto da ogni addebito. Assente sarebbe, inoltre, il nesso causale tra la condotta contestata e l'evento, dovendo ritenersi del tutto abnorme il comportamento della vittima che, in violazione delle norme cautelari proprie dell'esercizio dell'attività venatoria, ha consegnato un'arma carica e priva di sicura;
c) Violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo all'affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui l'imputato, che aveva sostenuto di non sapere usare il fucile, avrebbe dovuto provare tale circostanza;
affermazione che rappresenta, a giudizio del ricorrente, una palese violazione del principio dell'onere della prova, che grava sulla pubblica accusa. Contraddittorio sarebbe anche l'iter argomentativo della sentenza impugnata, laddove il giudice del gravame, da un lato, ha posto sull'imputato l'onere di provare la propria inesperienza nel maneggio delle armi, dall'altro, qualificando la condotta negligente del NE alla stregua del disposto della L. n. 110 del 1975, art. 20 bis, ha individuato lo PA quale soggetto inesperto nell'uso delle armi;
d) Vizio di motivazione in punto di determinazione nella misura del 50% della responsabilità concorrente della vittima, alla quale il giudice del gravame è pervenuto trascurando taluni fondamentali aspetti della vicenda.
B) Il responsabile civile:
a) Erronea interpretazione della legge, specificamente della L. n.157 del 1992, art. 12, con riguardo al concetto di "esercizio dell'attività venatoria", consistente in ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica ovvero di attesa della stessa per abbatterla;
condotte che devono necessariamente essere realizzate con i mezzi a ciò destinati ed individuati dall'art. 13 della stessa legge.
Tale attività non svolgeva, al momento dell'incidente, lo PA, ove anche volesse intendersi ricompresa in detta attività anche quella prodromica o preliminare rispetto a quella tipica di abbattimento o cattura della preda;
di qui l'inoperatività della garanzia assicurata dal fondo per le vittime della caccia;
b) Vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove il giudice del gravame ha, secondo il ricorrente, apoditticamente sostenuto che l'imputato non si era solo limitato ad accompagnare il cacciatore, ma aveva fattivamente collaborato all'attività venatoria fino al punto da detenere il fucile dal quale è esploso il colpo fatale;
affermazione del tutto apodittica, che non terrebbe in considerazione quanto sostenuto dai testi, che hanno negato di avere visto l'imputato imbracciare un fucile o sparare, ovvero porre in essere attività volte a catturare o abbattere la selvaggina. Ambedue i ricorrenti concludono chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
-1- Per quanto si riferisce agli aspetti penali della vicenda in esame, osserva, anzitutto, la Corte che, non ravvisandosi ragioni di inammissibilità del ricorso, il reato contestato allo PA è estinto per prescrizione. Accertato, invero, che il decesso del NE è intervenuto il 4 novembre 2004 e che, avuto riguardo alla pena prevista per il delitto contestato, come ritenuto dai giudici del merito, il termine massimo di prescrizione è di sette anni e sei mesi, come previsto dall'art. 157 c.p.,(nella formulazione precedente la L. n. 251 del 2005 ed in quella attuale, quest'ultima applicabile nel caso di specie perché al momento dell'entrata in vigore di detta legge il procedimento era alle sue battute iniziali), deve prendersi atto del fatto che tale termine è interamente decorso in epoca successiva all'emissione della sentenza impugnata.
D'altra parte, le diffuse e coerenti argomentazioni svolte dal giudice del gravame nella medesima sentenza escludono qualsiasi possibilità di proscioglimento nel merito, ex art. 129 c.p.p., comma 2, posto che dall'esame di detta decisione, non solo non emergono elementi di valutazione idonei a riconoscere la prova evidente dell'insussistenza del fatto contestato all'imputato o della sua estraneità al medesimo, ma sono rilevabili valutazioni di segno del tutto opposto, conducenti alla responsabilità dello stesso. La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio agli effetti penali essendo rimasto estinto per prescrizione il reato ascritto.
-2- A questo punto, e con riferimento al ricorso proposto dallo PA, osserva la Corte che, a tale proposito, occorre rilevare che - in tema di declaratoria di estinzione del reato - l'art. 578 c.p.p., prevede che il giudice d'appello o la Corte di Cassazione,
nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale sia intervenuta, come nel caso di specie, "condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati", sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti civili;
a tal fine, quindi, richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte, occorre procedere all'esame dei motivi di ricorso, non potendosi trovare conferma della condanna al risarcimento del danno (anche solo generica) dalla mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2, sopra richiamato.
Orbene, ritiene la Corte che, anche sotto lo specifico profilo appena menzionato, le censure mosse alla sentenza impugnata sono infondate ed ingiustificate, alla luce della congruità e coerenza logica della motivazione, frutto di scrupoloso esame degli atti e di attenta disamina delle questioni sottoposte dalle parti all'esame della corte territoriale.
2-A) Il giudice del gravame, invero, dopo avere ricostruito i fatti rapportandosi alle dichiarazioni rese in dibattimento dallo stesso imputato, unico testimone dell'incidente, ne ha ribadito la responsabilità con argomentazioni del tutto condivisibili, oltre che coerenti sul piano logico.
Ha quindi premesso lo stesso giudice che il colpo di fucile che ha causato la morte del NE è accidentalmente partito dal fucile che la stessa vittima aveva consegnato allo PA. Costui, nel muoversi sul terreno impervio, era scivolato e, caduto per terra, aveva perso il controllo del fucile dal quale, a seguito dell'impatto con il terreno, era partito accidentalmente il colpo che aveva ucciso il NE.
Tanto chiarito, la corte territoriale ha giustamente evidenziato come imprudente fosse stata la condotta dello PA che, pur muovendosi in zona accidentata ed impervia, aveva preso il fucile passatogli dalla vittima senza curarsi di prendere la più ovvia e necessaria misura precauzionale, cioè di azionare la sicura dell'arma per prevenire il rischio, certo ben prevedibile data la condizione dei luoghi, di esplosioni accidentali.
Non ha omesso la stessa corte di considerare l'argomento a difesa proposto dallo stesso ricorrente, secondo il quale un intervento diretto a porre in sicurezza il fucile non potrebbe pretendersi da un soggetto, come lo PA, inesperto nel maneggio delle armi, e ne ha legittimamente ritenuto l'inconsistenza rilevando:
a) da un lato, che in ordine alla proclamata inesperienza vi fossero dubbi ben giustificati, atteso che l'esponente, non solo aveva seguito la vittima e collaborato con la stessa nell'attività venatoria, ma aveva anche dimostrato di non essere proprio inesperto laddove, ricevuta l'arma, aveva rivolto le canne verso il basso;
b) dall'altro, che profili di colpa ancor più evidenti presenterebbe la condotta dell'accompagnatore che, essendo tanto inesperto da non essere neanche in grado di porre l'arma in sicurezza, ne ha tuttavia assunto la custodia, invece di rifiutarla, in tal guisa accettando il rischio di porsi in posizione di pericolo rispetto al maneggio dell'arma.
Il giudice del gravame ha poi anche affrontato le questioni concernenti il comportamento della stessa vittima, che ha consegnato il fucile al suo accompagnatore senza avere azionato il congegno di sicurezza dell'arma, e la consapevolezza, dello PA, della potenzialità offensiva dell'arma.
A proposito della prima questione, lo stesso giudice - pur con un improprio riferimento alla L. n. 110 del 1975, art. 20 bis, - ha, in realtà, riconosciuto che alla produzione dell'evento aveva contribuito la condotta gravemente imprudente del NE, che aveva consegnato al suo accompagnatore un'arma carica e priva di sicura, avendo in tal guisa contribuito alla produzione dell'evento. Proprio in considerazione di tale imprudenza, la corte territoriale ha individuato in misura significativa, pari al 50%, i termini del concorso, da cui è anche conseguita una congrua riduzione della pena inflitta all'imputato dal primo giudice.
Quanto al tema della consapevolezza dello PA dell'offensività dell'arma affidatagli, svolto anche nel terzo dei motivi di ricorso proposti, i giudici del merito hanno anzitutto rilevato che costui non poteva che esserne ben conscio, avendo per tutta la mattina costantemente seguito il NE e collaborato con lui alla battuta di caccia;
egli era quindi certamente nelle condizioni di sapere che l'arma non era stata scaricata ne' messa in sicurezza dal NE, vista anche la repentinità del gesto di consegna dell'arma per un più sollecito recupero della selvaggina già afferrata dal cane.
A conferma di tale consapevolezza, gli stessi giudici hanno poi opportunamente ricordato come l'esponente avesse dichiarato di avere, appena preso il fucile in consegna, rivolto le canne dello stesso verso il basso. Precauzione certamente correttamente adottata per evitare il rischio di incidenti, e che tuttavia, nel coerente argomentare della corte territoriale, ha attestato la piena consapevolezza dello PA delle potenzialità offensive dell'arma affidatagli per la mancata messa in sicurezza della stessa. L'argomentazione, coerente sotto il profilo logico ed in sintonia con le acquisizioni probatorie, non giustifica le censure svolte nel ricorso che, sul punto, si presentano, esse si, contraddittorie, laddove, per contrastare il significato attribuito dai giudici a quel gesto, si evidenzia come il volgere verso il basso delle canne del fucile sia stato null'altro che un "atteggiamento dettato dall'istinto e, più in generale, dovuto a insegnamenti risalenti all'età infantile" e si richiama il concetto espresso in proposito dallo stesso ricorrente il quale, nel corso dell'esame dibattimentale, ha sostenuto "per me credo questa sia una cosa innata". Considerazioni ed affermazione che tuttavia si pongono in aperta contraddizione rispetto alla declamata inesperienza nel maneggio delle armi, atteso che un comportamento istintivo ed innato, dovuto ad insegnamenti risalenti nel tempo, non può che implicare una piena conoscenza dell'uso delle armi e della loro pericolosità, e quindi la consapevolezza dell'esigenza di adottare, essendone venuti in possesso, le necessarie precauzioni, una delle quali consistente proprio nel rivolgere l'arma verso il basso. Al tema della consapevolezza, d'altra parte, è stato dato dal ricorrente eccessivo rilievo difensivo. In realtà, l'affidamento, sia pure imprudente, del fucile, cioè di un'arma da fuoco, in quanto tale di per sè pericolosa, avrebbe dovuto in ogni caso indurre lo PA, consapevole o meno che fosse stato della messa in sicurezza dell'arma da parte del NE, ad adottare, anche solo nel dubbio, ogni possibile precauzione volta ad evitare qualsiasi incidente.
Ancor prima di prendere in consegna il fucile, egli avrebbe dovuto accertarsi che esso fosse scarico, ovvero che fosse stato messo in funzione il meccanismo di sicurezza, senza affidarsi ad interventi altrui;
ed anche solo il dubbio sulle condizioni dell'arma, avrebbe dovuto indurlo a chiedere spiegazioni al compagno, a pretenderne l'intervento volto a rendere innocua l'arma, ove egli stesso non ne fosse stato capace. Ovvero, almeno, ad adottare precauzioni elementari, quali evitarne il maneggio, l'appoggiarla sul terreno in condizioni di non nuocere, in attesa che l'altro avesse concluso l'intervento di recupero del fagiano, il restare fermo sul posto per evitare i prevedibilissimi rischi di caduta in una zona impervia e dal terreno scivoloso. E quanto più egli fosse stato realmente inesperto di armi, incapace di usarle e quindi di gestirle, tanto più avrebbe dovuto esser prudente e comportarsi con la necessaria saggezza, che avrebbe dovuto giungere ad indurlo anche a rifiutare la consegna dell'arma, della cui messa in sicurezza il ricorrente sostiene di esser stato certo, senza tuttavia indicare da quali elementi concreti egli avesse ricavato tale asserita convinzione. Prive di rilievo, quindi, sono le considerazioni svolte nel ricorso, con le quali si insiste sull'inesperienza dell'odierno ricorrente e sulla pretesa convinzione che il fucile fosse scarico o che l'altro avesse azionato il meccanismo di sicura dell'arma.
2-B) Anche in punto di nesso di causalità il giudice del gravame si è espresso in termini del tutto coerenti, oltre che in sintonia con le norme di riferimento e con i principi affermati da questa Corte. Egli ha, infatti, correttamente rilevato che, se è vero che un comportamento della vittima più attento e prudente, rispettoso delle principali norme di sicurezza, avrebbe certamente evitato l'evento lesivo determinatosi, è altrettanto vero che una condotta più prudente e responsabile dello PA avrebbe ugualmente evitato il mortale incidente. Il susseguirsi, in stretta connessione temporale, di comportamenti analogamente gravemente imprudenti da parte di ambedue i protagonisti della tragica vicenda sono stati quindi giustamente ritenuti, in misura paritaria, quali concause dell'evento, che mai si sarebbe verificato sol che uno dei due compagni avesse tenuto condotta più prudente e responsabile. Non pertinente si presenta, peraltro, il richiamo del ricorrente al principio dell'affidamento.
In tema di causalità, questa Corte ha, invero, affermato che non può parlarsi di affidamento quando colui che si affida sia a propria volta in colpa per avere violato determinate norme precauzionali o per avere omesso determinate condotte;
sì che ove, anche per la condotta colposa di più agenti si produca l'evento che una certa azione avrebbe dovuto e potuto impedire, l'evento stesso avrà più antecedenti causali, avendo avuto ciascuno di essi, autonomamente, la possibilità, in successione temporale, di eliminare la situazione di pericolo e quindi di evitare l'evento lesivo, in realtà causato dalle condotte colpose concorrenti.
Nel caso di specie, è indubbio, per le ragioni già indicate, che sia il NE che lo PA avevano la possibilità ed il dovere, in successione temporale, di eliminare la situazione di pericolo costituita dall'arma carica in un contesto ambientale difficile e di per sè pericoloso;
l'imprudente maneggio dell'arma, da parte di ambedue i soggetti coinvolti, ha quindi determinato l'evento lesivo, del quale giustamente è stato ritenuto responsabile anche l'odierno ricorrente.
2-C) Inesistente, infine, il vizio di motivazione dedotto, sotto il profilo della mancanza della stessa, con riguardo alla determinazione della responsabilità concorrente della vittima nella misura del 50%. A tale determinazione, invero, il giudice del gravame è pervenuto al termine di un'ampia analisi dei fatti e dopo avere attentamente considerato i comportamenti dei due protagonisti, a ciascuno dei quali, secondo il coerente argomentare dello stesso giudice, spettava l'obbligo di porre in sicurezza il fucile. Analisi e considerazioni grazie alle quali egli è pervenuto all'individuazione percentualistica delle colpe concorrenti.
Le considerazioni svolte sul punto dal ricorrente sono quindi infondate, oltre che non deducibili davanti a questa Corte, atteso che "la ripartizione quantitativa del ritenuto concorso di colpa, costituisce un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità" (Cass. rv 157895).
-3- Infondato è anche il ricorso del responsabile civile, "Compagnia Fondiaria SAI s.p.a.", designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Caccia.
3-A) Corretta si presenta l'interpretazione, da parte della corte territoriale, della qualifica di "esercente l'attività venataria", quale indicata nella L. n. 157 del 1992, art. 12, oltre che conforme ai principi affermati da questa Corte.
In realtà, è stato condivisibilmente affermato che "La nozione di esercizio di attività venatoria usata nella L. 11 febbraio 1992, n.157 non può essere intesa in senso riduttivo, dovendosi ritenere che essa comprenda non solo l'effettiva cattura o uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività preliminare, e la complessiva organizzazione dei mezzi e, pertanto, qualsiasi atto, desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che appaia diretto a tale fine" (Cass. n. 452 del 26.11.98 rv 212842; id nn. 18088/03, 2204 del 15.12.04 rv 230608, 16207/13). Orbene, non v'è dubbio che nel caso di specie, proprio alla stregua delle circostanze di tempo e di luogo che hanno caratterizzato la vicenda oggetto d'esame, non può negarsi la partecipazione dello PA all'attività venatoria nei termini intesi dalla normativa di riferimento.
La presenza dell'odierno ricorrente accanto al NE non era, invero, fine a sè stessa, bensì diretta a collaborare con costui nella predetta attività.
Come, del resto, appare evidente esaminando il comportamento tenuto dai due nell'occasione. In realtà, il gesto della vittima, di consegna del fucile al compagno per raccogliere il fagiano appena abbattuto -che è attività tipicamente venatoria, e quello di quest'ultimo, di prendere in consegna l'arma per consentire all'altro di compiere l'operazione di recupero della selvaggina, in tal guisa partecipandovi, sono indiscutibilmente tipici dell'attività venatoria e testimoniano le ragioni della presenza dello PA, pienamente ed attivamente partecipe dell'attività venatoria in corso al momento dell'incidente.
Corretta, quindi, si presenta la decisione della corte territoriale di condannare la Compagnia ricorrente, in solido con lo PA, al risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili.
3-B) Inesistente è, infine, il vizio di motivazione denunciato con il secondo dei motivi proposti, avendo la corte territoriale sinteticamente ma adeguatamente indicato le ragioni della condanna della Compagnia al risarcimento dei danni, conseguente, evidentemente, alla ritenuta riconducibilità della vicenda in esame nell'ambito della previsione normativa sopra richiamata. Per il resto, devono ritenersi inammissibili in questa sede di legittimità le ulteriori considerazioni in punto di fatto svolte dal ricorrente. -4- La sentenza impugnata deve essere, dunque, agli effetti penali, annullata senza rinvio nei confronti di PA EA, essendo il reato allo stesso contestato estinto per prescrizione. Devono invece essere rigettati, agli effetti civili, i ricorsi dello stesso PA e del responsabile civile "Compagnia Fondiaria SAI s.p.a.", con condanna degli stessi, in solido, a rimborsare alle parti civili, MO NN AR, NE EA, e EC IA, le spese dalle stesse sostenute per il presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.500,00, oltre IVA e CPA (Euro 2.500,00 per una parte civile, aumentati di 500,00 Euro per ciascuna delle altre due). Lo stesso responsabile civile deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di PA EA, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.
Rigetta, agli effetti civili, i ricorsi dello stesso PA EA e del responsabile civile "Compagnia Fondiaria SAI s.p.a.", e condanna gli stessi, in solido, a rimborsare alle parti civili MO NN AR, NE EA, e EC IA le spese sostenute per questo giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.500,00, oltre IVA e CPA;
condanna altresì il detto responsabile civile al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2013