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19 aprile 1942
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16 luglio 1970
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20 settembre 1975
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18 ottobre 2022
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1 gennaio 2023
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Art. 145.
Intervento del giudice.
In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi puo' chiedere, senza formalita', l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, dai figli conviventi che abbiano compiuto gli anni dodici o anche di eta' inferiore ove capaci di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata. (321) ((322))
Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente da uno o entrambi i coniugi, adotta la soluzione che ritiene piu' adeguata all'interesse dei figli e alle esigenze dell'unita' e della vita della famiglia. (321) ((322))
In caso di inadempimento all'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143, il giudice, su istanza di chiunque vi ha interesse, provvede ai sensi dell'articolo 316-bis. (321) ((322)) -------------- AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno-13 luglio 1970, n. 133 (in G.U. 1a s.s. 15/07/1970, n. 177), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 145, primo comma, del codice civile , nella parte in cui non subordina alla condizione che la moglie non abbia mezzi sufficienti il dovere del marito di somministrarle, in proporzione delle sue sostanze, tutto cio' che e' necessario ai bisogni della vita". -------------- AGGIORNAMENTO (321)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". -------------- AGGIORNAMENTO (322)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Intervento del giudice.
In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi puo' chiedere, senza formalita', l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, dai figli conviventi che abbiano compiuto gli anni dodici o anche di eta' inferiore ove capaci di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata. (321) ((322))
Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente da uno o entrambi i coniugi, adotta la soluzione che ritiene piu' adeguata all'interesse dei figli e alle esigenze dell'unita' e della vita della famiglia. (321) ((322))
In caso di inadempimento all'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143, il giudice, su istanza di chiunque vi ha interesse, provvede ai sensi dell'articolo 316-bis. (321) ((322)) -------------- AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno-13 luglio 1970, n. 133 (in G.U. 1a s.s. 15/07/1970, n. 177), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 145, primo comma, del codice civile , nella parte in cui non subordina alla condizione che la moglie non abbia mezzi sufficienti il dovere del marito di somministrarle, in proporzione delle sue sostanze, tutto cio' che e' necessario ai bisogni della vita". -------------- AGGIORNAMENTO (321)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". -------------- AGGIORNAMENTO (322)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Commentari • 291
- 1. esegesi delle normehttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 150.9625
procedere al riordino della disciplina di cui agli articoli 145 e 316 del codice civile, attribuendo la relativa competenza al giudice anche su richiesta di una sola parte e prevedendo la possibilità di ordinare al coniuge inadempiente al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143 del codice civile di versare una quota dei propri redditi in favore dell'altro; prevedere altresì che il relativo provvedimento possa valere in via esecutiva diretta contro il terzo, in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 Art. 145 c.c. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Cremona, sentenza 01/10/2021, n. 467Provvedimento: […] Controparte_1 per l'importo di euro 3.209,17 a fronte del residuo debito per compensi riguardanti prestazioni professionali rese in suo favore dalla professionista nell'ambito della fase presidenziale della procedura di divorzio congiunto e per la redazione di un ricorso per divorzio congiunto e di un ricorso ex artt. 145 c.c. e 710 c.p.c. […] 3) il mancato conferimento dell'incarico per la predisposizione del ricorso per divorzio congiunto e del ricorso ex art. 145 c.c. […] 3- I compensi per la "stesura di ricorso di divorzio congiunto" e per la"stesura di ricorso ex artt. 145 c.c. e 710 c.p.c." […] e la “stesura di ricorso ex art. 145 c.c. e 710 c.p.c.”.».Leggi di più...
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- D.M. 55/2014