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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/10/2024, n. 39620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39620 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI MA LE nato il [...] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto LUCA TAMPIERI, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni rassegnate dall'avv. Monica Rossi per il SI, con le quali, riportandosi ai motivi di ricorso, se ne è chiesto l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 39620 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 09/10/2024 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Tivoli con la quale SI TA Sa EL era stato condannato per il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 115/02, per avere falsamente dichiarato nell'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, in relazione a un procedimento penale, un reddito del nucleo familiare pari a euro 15.618, 79 in luogo di quello accertato di euro 29.883,00 (in Tivoli il 2/11/2017). La Corte del gravame, esaminati i motivi di appello, ha preliminarmente ritenuto inutilizzabili i verbali delle dichiarazioni difensive allegate ai motivi nuovi, in mancanza dell'audizione dei testimoni, dei quali il difensore non aveva richiesto l'esame, trattandosi, in ogni caso, di prove inammissibili poiché non scoperte successivamente alla pronuncia di condanna, non essendo stati i dichiaranti indicati nella lista testimoniale. Nel merito, poi, ha ritenuto che la condotta dell'imputato non fosse stata improntata a mera negligenza: all'istanza era stato allegato lo stato di famiglia, dal quale emergeva la convivenza del SI con i genitori e due fratelli;
lo stesso imputato aveva dichiarato di coabitare al novembre del 2017 con i suoi parenti;
tale indicazione, contrariamente a quanto asserito a difesa, non era frutto di errore relativo all'anno di riferimento della dichiarazione (2016, poiché era stato sempre il SI a indicare, proprio riguardo al 2016, un reddito del padre di euro 3540,79 e nulla per il fratello, allegando quanto al primo la certificazione unica del 2017, riferibile al 2016, il che smentiva che egli avesse errato nell'indicare la residenza, ritenendo di dover fare riferimento al 2017 e non al 2016. Irrilevante, poi, è stata ritenuta la circostanza che, nel certificato di residenza storico, fosse risultata una residenza diversa fino al 9/2/2017: si era trattato, infatti, di domiciliazione fittizia che si riferiva, peraltro, anche ad altri componenti dello stesso nucleo familiare, non indicativa dunque del luogo di residenza nel 2016 ) che restava quello indicato nella istanza. Quanto, poi, all'elemento psicologico, la Corte ha ritenuto specificamente il dolo del reato, valutando come non risolutiva la circostanza che i redditi non dichiarati fossero stati riferiti da terzi e recepiti dal SI acriticamente, assunto che, oltre a non essere suffragato da alcun elemento di prova e neppure personalmente allegato dall'imputato, era smentito dalla semplice considerazione che la falsa rappresentazione era stata fatta propria dal SI, non potendosi in ciò ravvisare il risultato di un omesso controllo, la mala fede emergendo dalla semplice circostanza che la soglia di reddito del nucleo era euro 15.660,05 e che il reddito complessivo indicato era di poco inferiore ad essa, laddove il reddito d'impresa del familiare SI IO superava gli euro ventiquattromila e non avrebbe consentito l'accesso al beneficio. Infine, il bisogno di pena è stato giustificato alla stregua delle modalità della condotta e del grado di colpevolezza, il falso avendo consentito l'accesso al beneficio. 2 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando quattro motivi. Con il primo, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta inutilizzabilità delle prove di cui alle investigazioni difensive allegate ai motivi aggiunti, per prove nuove dovendo ritenersi non solo quelle preesistenti o concomitanti al giudizio, non valutate o sottoposte alla valutazione del giudice e quelle sopravvenute o scoperte dopo il giudizi, erroneamente avendo i giudici del gravame soffermato l'attenzione sul momento di formazione della prova, piuttosto che su quello in cui questa é posta all'attenzione del giudice, fil potere officioso del quale potendo essere attivato anche se trattasi di prove dalle quali le parti siano decadute, non ostandovi la circostanza che non vi sia stata alcuna acquisizione probatoria ad iniziativa delle parti. Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento alla valutazione del certificato storico di residenza, dal quale risulterebbe che il SI nel 2016 non abitava con i genitori. Con il terzo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'elemento psicologico del reato, ricavato dalla circostanza che era stato lo stesso SI a riferirsi ai redditi del 2016 con riferimento ai propri familiari, ciò che, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe fatto semplicemente perché non era ancora disponibile la certificazione di quelli relativi al 2017. Infine, con il quarto motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto al diniego dell'applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen., rilevando la non coerenza del ragionamento giustificativo rispetto al dato normativo, essendo l'ammissione al beneficio circostanza espressamente prevista dal legislatore come aggravante. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell'imputato ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali, riportandosi ai motivi di impugnazione, ne ha chiesto l'accoglimento. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Costituisce principio consolidato quello per il quale il diritto del difensore di svolgere indagini difensive, pur esercitabile in ogni stato e grado del procedimento, deve tuttavia essere coordinato, affinché i risultati di dette indagini possano trovare ingresso nel processo, con i criteri ed i limiti specificamente previsti dal codice per la formazione della prova (sez. 6, n. 19753 del 30/3/2021, Lo Monaco, Rv. 281365-01, in cui, in applicazione del principio, la Corte 3 ha ritenuto legittima la decisione di rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione in giudizio abbreviato d'appello mediante acquisizione dei verbali delle dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive, allegati all'atto di appello ed ai motivi nuovi). Tali risultati, in particolare, devono essere portati all'attenzione del giudice secondo la scansione stabilita, nel dibattimento, dagli artt. 468 e ss. cod. proc. pen. e, in appello, dagli artt. 568 e ss. cod. proc. pen. (sez. 5, n. 21005 del 1/4/2016, Tresoldi, Rv. 266851-01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inutilizzabili i risultati di indagini difensive effettuate dopo la sentenza di primo grado, trasfusi in una "memoria", ritenuta non idonea ad introdurre prove ma solo ad illustrare quelle già acquisite;
ez. 6, n. 1400 del 22/1072014, PR., rv. 261798-01). In ogni caso, del tutto correttamente la Corte d'appello ha rilevato che, nella specie, la parte si era limitata ad allegare le prove ai motivi aggiunti, senza formulare alcuna richiesta di escussione dei testi a mente dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., né in ricorso la difesa ha asserito il contrario, essendosi limitata a censurare in maniera generica la mancata attivazione dei poteri suppletivi del giudice, a proposito dei quali, tuttavia, occorre pure ricordare che la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello [sez. 5, n. 32379 del 12/4/2018, Impellizzeri, Rv. 273577-01; sez. 6, n. 20095 del 26/2/2013, Ferrara, Rv. 256228- 01; sez. 4, n. 1184 del 3/10/2018, dep. 2019, Motta Pelli, Rv. 275114-01, in cui si è precisato che il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento (che, si ricorda, nella specie, non è stata formulata) nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo]. 3. Il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati, con essi avendo la difesa censurato la valutazione in fatto dei giudici di merito, sollecitando a questa Corte di legittimità giudizi in fatto che le sono preclusi (sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601-01; sez. 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217-01; sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Ciò vale sia con riferimento alla residenza, indicata dallo stesso imputato e ritenuta dalla Corte d'appello frutto di una precisa scelta, corroborata anche dalla documentazione allegata, che avuto riguardo ai redditi dichiarati. La decisione censurata è, poi, del tutto coerente con il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, anche con riferimento all'elemento psicologico: esso è costituito dal dolo generico, anche nella declinazione più lieve del dolo eventuale (sez. 4 n. 18103 del 6/3/2017, n.m.; n. 21577 del 21/4/2016, Rv. 267307) e, se è vero che la prova deve essere particolarmente rigorosa, nel caso di effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, non essendo sufficiente che l'istanza contenga falsità od 4 `f- omissioni (sez. 4, n. 45786 del 4/5/2017, Bonofiglio, Rv. 271051; sez. 4, n. 4623 del 31/1/2018, Avagliano, RV. 271949; n. 35969 del 29/5/2019, Arlotta, Rv. 276862; C. IV, n. 7192 del 11/1/2018, Zappia, Rv. 272192; n. 37144 del 5/6/2019, Bonelli, Rv. 277129; sez. 4, n. 21577 del 21/4/2016, Bevi/acqua, Rv. 267307, in cui, ai fini dell'integrazione del reato si è affermata la necessità del dolo, che richiede, oltre alla previsione dell'evento la prova, anche nella forma eventuale, di un atteggiamento psichico che manifesti adesione all'evento previsto) è anche vero che, nella specie, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, dalle falsità era conseguita l'ammissione al beneficio e i dati alterati inerivano a redditi di familiari conviventi, quali il padre e il fratello, essendo stato altresì valorizzato l'argomento logico per il quale l'indicazione del reddito era stata contenuta poco al di sotto del limite di legge. 4. Il quarto motivo è infondato. Non erra la difesa nel rilevare la violazione dell'art. 131 bis cod..pen. per avere la Corte valorizzato il conseguimento del beneficio per escludere la non particolare lievità del fatto, essendosi già chiarito, in tema di patrocinio dei non abbienti, che la circostanza aggravante del delitto di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per l'avvenuta ammissione al beneficio in mancanza dei requisiti, non osta, ex se, al riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui alla norma richiamata (sez. 4, n. 44900 del 10/1072023, Pletto, Rv. 285292-01; n. 31843 del 17/5/2023, Nadal, Rv. 285065-02). Purtuttavia, la Corte ha ritenuto il bisogno di pena anche in relazione alla gravità del fatto materiale e alla intensità del dolo, fornendo pertanto una ulteriore giustificazione del negativo giudizio formulato, laddove la difesa ha censurato solo uno degli elementi valutati, nulla deducendo quanto ai restanti parametri, idonei a sorreggere la motivazione siccome rientranti tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen. 5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 9 ottobre 2024
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto LUCA TAMPIERI, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni rassegnate dall'avv. Monica Rossi per il SI, con le quali, riportandosi ai motivi di ricorso, se ne è chiesto l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 39620 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 09/10/2024 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Tivoli con la quale SI TA Sa EL era stato condannato per il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 115/02, per avere falsamente dichiarato nell'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, in relazione a un procedimento penale, un reddito del nucleo familiare pari a euro 15.618, 79 in luogo di quello accertato di euro 29.883,00 (in Tivoli il 2/11/2017). La Corte del gravame, esaminati i motivi di appello, ha preliminarmente ritenuto inutilizzabili i verbali delle dichiarazioni difensive allegate ai motivi nuovi, in mancanza dell'audizione dei testimoni, dei quali il difensore non aveva richiesto l'esame, trattandosi, in ogni caso, di prove inammissibili poiché non scoperte successivamente alla pronuncia di condanna, non essendo stati i dichiaranti indicati nella lista testimoniale. Nel merito, poi, ha ritenuto che la condotta dell'imputato non fosse stata improntata a mera negligenza: all'istanza era stato allegato lo stato di famiglia, dal quale emergeva la convivenza del SI con i genitori e due fratelli;
lo stesso imputato aveva dichiarato di coabitare al novembre del 2017 con i suoi parenti;
tale indicazione, contrariamente a quanto asserito a difesa, non era frutto di errore relativo all'anno di riferimento della dichiarazione (2016, poiché era stato sempre il SI a indicare, proprio riguardo al 2016, un reddito del padre di euro 3540,79 e nulla per il fratello, allegando quanto al primo la certificazione unica del 2017, riferibile al 2016, il che smentiva che egli avesse errato nell'indicare la residenza, ritenendo di dover fare riferimento al 2017 e non al 2016. Irrilevante, poi, è stata ritenuta la circostanza che, nel certificato di residenza storico, fosse risultata una residenza diversa fino al 9/2/2017: si era trattato, infatti, di domiciliazione fittizia che si riferiva, peraltro, anche ad altri componenti dello stesso nucleo familiare, non indicativa dunque del luogo di residenza nel 2016 ) che restava quello indicato nella istanza. Quanto, poi, all'elemento psicologico, la Corte ha ritenuto specificamente il dolo del reato, valutando come non risolutiva la circostanza che i redditi non dichiarati fossero stati riferiti da terzi e recepiti dal SI acriticamente, assunto che, oltre a non essere suffragato da alcun elemento di prova e neppure personalmente allegato dall'imputato, era smentito dalla semplice considerazione che la falsa rappresentazione era stata fatta propria dal SI, non potendosi in ciò ravvisare il risultato di un omesso controllo, la mala fede emergendo dalla semplice circostanza che la soglia di reddito del nucleo era euro 15.660,05 e che il reddito complessivo indicato era di poco inferiore ad essa, laddove il reddito d'impresa del familiare SI IO superava gli euro ventiquattromila e non avrebbe consentito l'accesso al beneficio. Infine, il bisogno di pena è stato giustificato alla stregua delle modalità della condotta e del grado di colpevolezza, il falso avendo consentito l'accesso al beneficio. 2 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando quattro motivi. Con il primo, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta inutilizzabilità delle prove di cui alle investigazioni difensive allegate ai motivi aggiunti, per prove nuove dovendo ritenersi non solo quelle preesistenti o concomitanti al giudizio, non valutate o sottoposte alla valutazione del giudice e quelle sopravvenute o scoperte dopo il giudizi, erroneamente avendo i giudici del gravame soffermato l'attenzione sul momento di formazione della prova, piuttosto che su quello in cui questa é posta all'attenzione del giudice, fil potere officioso del quale potendo essere attivato anche se trattasi di prove dalle quali le parti siano decadute, non ostandovi la circostanza che non vi sia stata alcuna acquisizione probatoria ad iniziativa delle parti. Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento alla valutazione del certificato storico di residenza, dal quale risulterebbe che il SI nel 2016 non abitava con i genitori. Con il terzo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'elemento psicologico del reato, ricavato dalla circostanza che era stato lo stesso SI a riferirsi ai redditi del 2016 con riferimento ai propri familiari, ciò che, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe fatto semplicemente perché non era ancora disponibile la certificazione di quelli relativi al 2017. Infine, con il quarto motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto al diniego dell'applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen., rilevando la non coerenza del ragionamento giustificativo rispetto al dato normativo, essendo l'ammissione al beneficio circostanza espressamente prevista dal legislatore come aggravante. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell'imputato ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali, riportandosi ai motivi di impugnazione, ne ha chiesto l'accoglimento. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Costituisce principio consolidato quello per il quale il diritto del difensore di svolgere indagini difensive, pur esercitabile in ogni stato e grado del procedimento, deve tuttavia essere coordinato, affinché i risultati di dette indagini possano trovare ingresso nel processo, con i criteri ed i limiti specificamente previsti dal codice per la formazione della prova (sez. 6, n. 19753 del 30/3/2021, Lo Monaco, Rv. 281365-01, in cui, in applicazione del principio, la Corte 3 ha ritenuto legittima la decisione di rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione in giudizio abbreviato d'appello mediante acquisizione dei verbali delle dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive, allegati all'atto di appello ed ai motivi nuovi). Tali risultati, in particolare, devono essere portati all'attenzione del giudice secondo la scansione stabilita, nel dibattimento, dagli artt. 468 e ss. cod. proc. pen. e, in appello, dagli artt. 568 e ss. cod. proc. pen. (sez. 5, n. 21005 del 1/4/2016, Tresoldi, Rv. 266851-01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inutilizzabili i risultati di indagini difensive effettuate dopo la sentenza di primo grado, trasfusi in una "memoria", ritenuta non idonea ad introdurre prove ma solo ad illustrare quelle già acquisite;
ez. 6, n. 1400 del 22/1072014, PR., rv. 261798-01). In ogni caso, del tutto correttamente la Corte d'appello ha rilevato che, nella specie, la parte si era limitata ad allegare le prove ai motivi aggiunti, senza formulare alcuna richiesta di escussione dei testi a mente dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., né in ricorso la difesa ha asserito il contrario, essendosi limitata a censurare in maniera generica la mancata attivazione dei poteri suppletivi del giudice, a proposito dei quali, tuttavia, occorre pure ricordare che la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello [sez. 5, n. 32379 del 12/4/2018, Impellizzeri, Rv. 273577-01; sez. 6, n. 20095 del 26/2/2013, Ferrara, Rv. 256228- 01; sez. 4, n. 1184 del 3/10/2018, dep. 2019, Motta Pelli, Rv. 275114-01, in cui si è precisato che il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento (che, si ricorda, nella specie, non è stata formulata) nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo]. 3. Il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati, con essi avendo la difesa censurato la valutazione in fatto dei giudici di merito, sollecitando a questa Corte di legittimità giudizi in fatto che le sono preclusi (sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601-01; sez. 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217-01; sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Ciò vale sia con riferimento alla residenza, indicata dallo stesso imputato e ritenuta dalla Corte d'appello frutto di una precisa scelta, corroborata anche dalla documentazione allegata, che avuto riguardo ai redditi dichiarati. La decisione censurata è, poi, del tutto coerente con il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, anche con riferimento all'elemento psicologico: esso è costituito dal dolo generico, anche nella declinazione più lieve del dolo eventuale (sez. 4 n. 18103 del 6/3/2017, n.m.; n. 21577 del 21/4/2016, Rv. 267307) e, se è vero che la prova deve essere particolarmente rigorosa, nel caso di effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, non essendo sufficiente che l'istanza contenga falsità od 4 `f- omissioni (sez. 4, n. 45786 del 4/5/2017, Bonofiglio, Rv. 271051; sez. 4, n. 4623 del 31/1/2018, Avagliano, RV. 271949; n. 35969 del 29/5/2019, Arlotta, Rv. 276862; C. IV, n. 7192 del 11/1/2018, Zappia, Rv. 272192; n. 37144 del 5/6/2019, Bonelli, Rv. 277129; sez. 4, n. 21577 del 21/4/2016, Bevi/acqua, Rv. 267307, in cui, ai fini dell'integrazione del reato si è affermata la necessità del dolo, che richiede, oltre alla previsione dell'evento la prova, anche nella forma eventuale, di un atteggiamento psichico che manifesti adesione all'evento previsto) è anche vero che, nella specie, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, dalle falsità era conseguita l'ammissione al beneficio e i dati alterati inerivano a redditi di familiari conviventi, quali il padre e il fratello, essendo stato altresì valorizzato l'argomento logico per il quale l'indicazione del reddito era stata contenuta poco al di sotto del limite di legge. 4. Il quarto motivo è infondato. Non erra la difesa nel rilevare la violazione dell'art. 131 bis cod..pen. per avere la Corte valorizzato il conseguimento del beneficio per escludere la non particolare lievità del fatto, essendosi già chiarito, in tema di patrocinio dei non abbienti, che la circostanza aggravante del delitto di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per l'avvenuta ammissione al beneficio in mancanza dei requisiti, non osta, ex se, al riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui alla norma richiamata (sez. 4, n. 44900 del 10/1072023, Pletto, Rv. 285292-01; n. 31843 del 17/5/2023, Nadal, Rv. 285065-02). Purtuttavia, la Corte ha ritenuto il bisogno di pena anche in relazione alla gravità del fatto materiale e alla intensità del dolo, fornendo pertanto una ulteriore giustificazione del negativo giudizio formulato, laddove la difesa ha censurato solo uno degli elementi valutati, nulla deducendo quanto ai restanti parametri, idonei a sorreggere la motivazione siccome rientranti tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen. 5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 9 ottobre 2024