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25 ottobre 2023
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14 dicembre 2024
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Art. 589-bis.
(Omicidio stradale o nautico).
Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna e' punito con la reclusione da due a sette anni. ((La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte)) .
((Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unita' da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da otto a dodici anni)) .
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all' articolo 186-bis, comma 1, lettere b) , c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , o di un'unita' da diporto di cui all' articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , cagioni per colpa la morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unita' da diporto di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , cagioni per colpa la morte di una persona, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena di cui al quarto comma si applica altresi':
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimita' o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il fatto e' commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unita' da diporto sia di proprieta' dell'autore del fatto e tale veicolo o unita' da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena e' diminuita fino alla meta'.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unita' da diporto cagioni la morte di piu' persone, ovvero la morte di una o piu' persone e lesioni a una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni diciotto.
(Omicidio stradale o nautico).
Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna e' punito con la reclusione da due a sette anni. ((La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte)) .
((Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unita' da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da otto a dodici anni)) .
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all' articolo 186-bis, comma 1, lettere b) , c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , o di un'unita' da diporto di cui all' articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , cagioni per colpa la morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unita' da diporto di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , cagioni per colpa la morte di una persona, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena di cui al quarto comma si applica altresi':
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimita' o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il fatto e' commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unita' da diporto sia di proprieta' dell'autore del fatto e tale veicolo o unita' da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena e' diminuita fino alla meta'.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unita' da diporto cagioni la morte di piu' persone, ovvero la morte di una o piu' persone e lesioni a una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni diciotto.
Commentari • +500
- 1. Analisi normativaDavidelbmg · https://www.avvocatoliverani.it/collaborazione-coordinata-e-continuativa/ · 14 giugno 2025 · 269.21384
[…] I dati statistici relativi agli incidenti stradali mortali, spesso causati da comportamenti gravemente imprudenti come l'eccesso di velocità o la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, hanno spinto il legislatore a introdurre una norma specifica che punisse in maniera più severa tali condotte. L'art. 589-bis del Codice Penale, introdotto con la Legge 23 marzo 2016, n. 41, […] La Legge n. 41/2016 ha quindi introdotto: l'art. 589-bis c.p. (omicidio stradale), l'art. 590-bis c.p. (lesioni personali stradali gravi o gravissime), modifiche procedurali e sanzionatorie nel Codice della Strada. STRTTURA DELL'ART 589-BIS C.P. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/12/2023, n. 51582Provvedimento: […] comma ottavo, cod. pen., anche se, successivamente (qualche rigo dopo) fa correttamente riferimento all'art. 589-bis cod. pen., pur errando nell'indicazione numerica del comma (riportato come quarto e non ottavo). […]Leggi di più...
- art. 218 cod. strada·
- omicidio stradale·
- concorso formale·
- giurisdizione penale·
- lesioni personali·
- art. 589-bis cod. pen.·
- revoca patente di guida·
- art. 140 cod. strada·
- attenuanti generiche·
- motivazione sentenza