Articolo 154 del Codice civile
Articolo 153Articolo 155
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
Art. 154.

((Riconciliazione.)) ((La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale gia' proposta))
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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