Sentenza 21 dicembre 2012
Massime • 1
Le statuizioni del giudice di merito in ordine alla quantificazione delle percentuali di concorso delle colpe del reo e della vittima in un incidente stradale costituiscono apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, laddove la sentenza impugnata formuli il proprio giudizio in base alla valutazione causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/12/2012, n. 4537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4537 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 21/12/2012
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 2088
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 13472/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT PI N. IL 19/07/1983;
avverso la sentenza n. 4420/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 07/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di LL IE avverso la sentenza emessa in data 7.10.2011 dalla Corte di Appello di Firenze che, in parziale riforma di quella del Giudice monocratico del Tribunale di Grosseto in data 19.3.2009 con la quale il predetto era stato riconosciuto colpevole del delitto di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale in danno di EI LE (con il concorso colposo di quest'ultimo, privo di patente, in stato di ubriachezza e con tracce di benzodiazepine nel sangue) al quale il LL aveva affidato la propria auto, pur sapendolo privo di patente e non in perfette condizioni psicofisiche ed intellettive, riduceva la pena inflitta ad anni uno di reclusione. Deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 56, 589 e 116 c.p. laddove la Corte di appello aveva respinto la tesi difensiva secondo la quale non vi era collegamento tra violazione della regola cautelare che il Giudice di primo grado aveva ritenuto fondare la colpa dell'imputato e l'evento verificatosi.
Rappresenta, inoltre, la violazione di legge in relazione agli artt.43, 116 e 598 c.p.p. ed il vizio motivazionale laddove la Corte
territoriale aveva ritenuto irrilevante la ricostruzione della dinamica del sinistro dal momento che tutte le cause ipotizzabili del sinistro erano riconducibili alla imperizia di guida del EI. Deduce, infine, il vizio motivazionale e la violazione di legge laddove era stata quantificato il concorso di colpa della vittima solo nella misura del 45% e senza spiegarne le ragioni. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate ed aspecifiche.
È palese la sostanziale aspecificità delle censure mosse che hanno riproposto in questa sede sostanzialmente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, che il ricorrente esplicitamente dichiara di non condividere, ribadendo le tesi già svolte in appello. Ed è stato affermato che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità" (Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109). Del resto, le argomentazioni addotte dalla Corte territoriale risultano esenti da qualsivoglia errore logico o giuridico, avendo correttamente attribuito alla principale condotta colposa al LL che, consapevolmente, affidò l'auto a persona priva di patente di guida, così ponendo in essere il presupposto necessario per la verificazione del sinistro ed ha ritenuto la superfluità della precisa individuazione della causa dell'evento, poiché in ogni caso non era escludibile la colpa del LL che aveva comunque concorso alla verificazione dell'evento con la sua colpa generica oltre che specifica.
Inoltre, quanto all'ultima censura, si rammenta che "le statuizioni del giudice di merito in ordine alla quantificazione delle percentuali di concorso delle colpe del reo e della vittima in un incidente stradale costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, se la sentenza impugnata formula il proprio giudizio in base alla valutazione causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili (Cass, pen. Sez. 4, n. 1728 del 15.7.1980, Rv. 147886). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2013