Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2002, n. 10483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10483 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 9403/0 2 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 12095/00 Dott. Paolino DELL'ANNO Cron. 28086Consigliere Dott. Attilio CELENTANO 1 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere Rep. Rel. Consigliere- Ud. 22/05/02 Dott. Paolo STILE Dott. Grazia CATALDI Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: CASSA EDILE MUTUALITA' ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI VITERBO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ELEONORA D'ARBOREA 30, presso STUDIO LEGALE CARTONI, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO FERRAZZANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 2002 l'Avvocatura17, presso Centrale dell'Istituto, 2333 -1- rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MARCHINI, FABIO FONZO, giusta procura speciale atto notar BLASI LINDA di ROMA del 18.7.2000, rep. 70025; resistente con procura
contro
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I I.N.P.D.A.I.- DIRIGENTI E AZIENDE INDUSTRIALI;
- intimato avverso la sentenza n. 9871/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 31/05/99 R.G.N. 43118/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato CARTONI per delega FERRAZZANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha conclusoper l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 18 gennaio-22 marzo 1995, il Pretore di Roma rigettava l'opposizione proposta dalla Cassa Edile di Mutualità e Assistenza della Provincia di Viterbo avverso il decreto ingiuntivo con il quale, su ricorso dell'INPDAI, a questa era stato ingiunto di pagare la somma di lire 95.007.165 a titolo di contributi i.v.s., asilo nido, Gescal e CTR, dovuti dall'1 luglio 1982 sino all'aprile 1989, con riferimento al dipendente NI CO, rivestente qualifica dirigenziale. Avverso detta sentenza proponeva appello l'INPS -chiamato in causa per ordine del Pretore ai fini di integrare il contraddittorio- chiedendo che, in riforma della impugnata decisione, la Cassa Edile fosse ritenuta esercente attività assicurativa e, come tale, inquadrabile nell'ambito delle imprese soggette ad iscrizione presso esso appellante. In subordine, chiedeva che fosse fatto salvo l'inquadramento nel settore commercio sino all'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 e che, in ogni caso, fosse revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dall'INPDAI e respinte del tutto le pretese di quest'ultimo. Conclusioni sostanzialmente coincidenti con quelle avanzate dall'INPS venivano formulate dalla Cassa Edile, la quale chiedeva anche che il suo obbligo contributivo nei confronti dell'INPDAI fosse ritenuto sussistente solo dall'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989. In via incidentale, chiedeva darsi atto che essa Cassa aveva regolarmente versato quanto dovuto all'INPS fino al 31 marzo 1989, con condanna di quest'ultimo a rimborsare all'INPDAI le somme versate ed alla restituzione della somma di lire 160.000.000 pignorata indebitamente dall'INPDAI. L'INPDAI, costituitosi, chiedeva il rigetto dell'appello proposto dall'INPS. Con sentenza depositata il 31 maggio 1999, l'adito Tribunale di Roma rigettava l'appello dell'INPS e dichiarava improcedibile l'appello incidentale della Cassa Edile, non essendo stato notificato ed avendo la Cassa, nel corso dell'udienza di discussione insistito e concluso per la decisione della causa. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Cassa Edile con un unico motivo. L'INPS si è limitato a depositare procura, mentre l'INPDAI non ha ritenuto di costituirsi. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la Cassa Edile di Mutualità e Assistenza della Provincia di Viterbo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.421, primo comma, e 436, terzo comma, c.p.c., nonché motivazione contraddittoria, lamentando che il Tribunale non aveva concesso ad essa ricorrente, quale appellante incidentale, un termine perentorio per la notifica del proprio gravame, come imposto dal combinato disposto delle richiamate norme;
tanto più che contrariamente a quanto affermato nella impugnata pronuncia- la difesa della Cassa Edile non aveva chiesto all'udienza di discussione che la causa fosse decisa, poiché, come risultava dal relativo verbale, alla detta udienza (del 4 dicembre 1998) nessuno era presente per la Cassa. Il ricorso è fondato. Va preliminarmente considerato che nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art.435 c.p.c., con il deposito del ricorso, nei termini previsti dalla legge, nella cancelleria del giudice "ad quem"; tale deposito impedisce ogni decadenza dal l'impugnazione, con la conseguenza che qualsiasi eventuale vizio o inesistenza - giuridica o di fatto della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art.421 e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine - necessariamente perentorio - per provvedere 2 a notificare il ricorso, unitamente al decreto presidenziale di fissazione della nuova udienza (Cass. Sez.Un.25 ottobre 1996 n.9331), notifica superflua ove la parte si sia costituita sanando il vizio della "vocatio in ius". Orbene, se con il terzo comma dell'art.436 c.p.c., il legislatore avesse inteso condizionare l'ammissibilita' dell'appello incidentale non solamente al tempestivo deposito in cancelleria dell'atto che lo contiene ma anche alla sua notificazione, che costituisce un "posterius" rispetto all'atto con il quale si propone l'appello incidentale, non potrebbe negarsi non solo una evidente disarmonia del sistema, ma addirittura un sospetto di incostituzionalita' della norma, non apparendo ragionevole la discriminazione tra l'appellante principale nei confronti del quale viene ammessa la sanatoria per il difetto di notificazione e l'appellante incidentale ove per quest'ultimo dovesse ritenersi insuscettibile di rimedio alcuno l'omissione della notificazione con inevitabile declaratoria di inammissibilita' del l'impugnazione (Cass.4 ottobre 1996 n.8707). Il dubbio di incostituzionalita' della norma (se letta nel senso ora indicato) Л induce a ritenere che la sanzione della decadenza dall'appello incidentale e' comminata dall'art.436, secondo comma, c.p.c. nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell'appellato, contenente l'appello stesso, entro il termine fissato dalla legge. Entro quel medesimo termine l'appellato e' inoltre tenuto a notificare la memoria difensiva alla controparte;
pur tuttavia, nel caso di omissione dell'adempimento, spetta al Tribunale di concedere nuovo termine perentorio per provvedere alla notificazione. Nel caso in esame, non avendo il Tribunale di Roma provveduto a tanto e non potendosi giustificare siffatta omissione con la mera richiesta -peraltro contestata- all'udienza di discussione, da parte della Cassa Edile, di decidere la causa, il 3 ricorso deve essere accolto, con rinvio ad altro Giudice, designato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato, provvedendo anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'appello di Perugia. Roma, 22 maggio 2002. Il Presidente Il Consigliere est. болно IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 1.8.LUG 2002 IL CANCELLIER 0 3 0 1 . A T M D R 0 A , 9 W & 6 E - 2 D 1 N Y O C S A O T S A A O D O P A E T M , L T I I L O R A E R I T D D D S I E O G T E N R E S E 4