Sentenza 18 giugno 2013
Massime • 1
In tema di omicidio e lesioni per colpa cosiddetta "stradale", il giudice di merito, riconosciuto il concorso di colpa della persona offesa, adempie il dovere di motivazione in ordine alla graduazione delle colpe concorrenti di cui è impossibile determinare con certezza le diverse percentuali dando atto di aver preso in considerazione le modalità del sinistro e di aver raffrontato le condotte dei soggetti coinvolti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza del giudice di merito che, dopo aver evidenziato che la vittima dell'incidente che guidava uno scooter aveva anch'esso violato le norme del codice della strada e dopo aver definito minimo della sua responsabilità, aveva determinato il concorso di colpa nella misura del 30%).
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Con la sentenza n. 24178/2023, la Quarta sezione ha affermato che in tema di omicidio stradale, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione. Cassazione penale sez. IV, 23/05/2023, (ud. 23/05/2023, dep. 06/06/2023), n.24178 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza in data 8 aprile 2022, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/06/2013, n. 31346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31346 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 18/06/2013
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 1275
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 52234/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO IE N. IL 23/10/1955;
LE MA RITA N. IL 21/12/1988;
LE AN N. IL 19/04/1985;
LE EP N. IL 15/09/1948;
nei confronti di:
GI AT N. IL 29/04/1959;
avverso la sentenza n. 1673/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 11/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito per la parte civile l'Avv. PARISI Gaetano il quale ha chiesto annullamento della sentenza depositando conclusioni e nota spese;
udito per il responsabile civile l'Avv. GULLO Luigi il quale ha concluso per la conferma della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro, GI IZ veniva dichiarato colpevole del reato di omicidio colposo (aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale) a lui ascritto e - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, solo equivalenti alla contestata aggravante - condannato alla pena di un anno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Valorizzava, il giudice di prime cure, gli esiti delle indagini e della celebrata istruttoria, dalle quali era emerso che, a suo avviso, il sinistro stradale, che era costato la vita a SI Raffaele, verificatosi il 20.6.2006, fosse riconducibile, in via esclusiva, alla condotta di guida imprudente, imperita e negligente dell'imputato: questi aveva effettuato una manovra di svolta a sinistra in violazione delle norme del codice della strada, occupando entrambe le carreggiate, ed il conducente dello scooter non era, per ciò, riuscito ad evitare l'impatto con il mezzo pesante.
2. Avverso detta sentenza proponevano appello la difesa dell'imputato, quella del responsabile civile e quella delle parti civili costituite. La difesa del GI, preliminarmente, chiedeva, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso l'espletamento di una nuova perizia. In via principale, poi, chiedeva l'assoluzione dell'imputato: a tal fine evidenziava come, dalle risultanze investigative, era emerso che l'incidente fosse da addebitare in via esclusiva al conducente dello scooter che, procedendo ad alta velocità, ed uscendo da una curva con scarsa visuale, non si era avveduto della presenza del mezzo pesante condotto dal GI, non riuscendo, così, ad evitare l'impatto. In via subordinata censurava la pena inflitta per la sua eccessività e ne chiedeva, pertanto, una riduzione. Precisava, ancora, come dovesse ritenersi integrata, al più, l'ipotesi semplice di cui all'art. 589 c.p.- mancando la prova della violazione da parte dell'imputato dell'obbligo di dare la precedenza - e, in ogni caso, all'imputato dovevano essere riconosciute "tutte le attenuanti generiche" ed i doppi benefici di legge. Anche la difesa del responsabile civile, in via preliminare, chiedeva l'espletamento di una nuova perizia finalizzata ad accertare la reale dinamica del sinistro. In via principale chiedeva l'assoluzione del GI o, comunque, il riconoscimento di un concorso del SI nella causazione del sinistro;
in via ulteriormente gradata invocava la rideterminazione della pena e degli effetti civili della condanna. La difesa della parte civile censurava la sentenza di primo grado per l'errata quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali liquidati;
chiedeva, ancora, che alle parti civili venissero liquidate anche le spese generali per come richieste in sede di discussione.
3. La Corte d'Appello di Catanzaro rigettava preliminarmente la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ed osservava al riguardo che la celebrata istruttoria e gli esiti delle consulenze agli atti consentivano di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sì da non rendere necessario l'espletamento di ulteriori accertamenti di natura tecnica. Quanto al merito, riteneva che alla causazione del sinistro aveva contribuito, oltre al GI, anche la vittima, sia pure in minor misura, e dava conto di tale convincimento con argomentazioni che possono così sintetizzarsi: a) in primo luogo il SI guidava avendo il sole davanti, in uscita da una curva - sia pure ad ampio raggio - circostanza questa che gli impediva una corretta e totale visuale della strada e degli ostacoli su essa presenti: ciò nonostante, invece di tenere una velocità adeguata proprio alle limitate condizioni di visibilità - in modo da potere, se necessario, in presenza di un pericolo attivare i presidi di sicurezza - viaggiava ad una velocità sostenuta e sicuramente superiore al limite di 50 km/h imposto su quel tratto di strada;
b) la consulenza del P.M. risultava pienamente convincente, posto che i calcoli effettuati per individuare la velocità di partenza del motociclo, prima dell'inizio della frenata, apparivano esatti: del resto, anche applicando le basilari nozioni, un qualsiasi motociclo della massa di quello condotto dal SI si sarebbe arrestato con una frenata di 29 metri, peraltro così intensa da lasciare tracce sull'asfalto, ove avesse osservato una velocità compresa nei limiti;
lo stesso consulente del SI, del resto, aveva individuato una velocità pari a 67,86 km/h e quindi anche per tale tecnico si trattava di una velocità che, seppure inferiore a quella ottenuta dal consulente di accusa, eccedeva quella consentita;
analoghe anche le conclusioni del consulente dall'imputato il quale aveva stimato la velocità del motoveicolo in circa 75 km/h: dunque, secondo tutti i consulenti escussi, e sulla scorta dell'applicazione dei principi fisici, la velocità tenuta dal SI era superiore ai limiti su quel tratto di strada e la frenata, pur della massima intensità (come desumibile dalle tracce lasciate sull'asfalto conseguenti ad un completo bloccaggio delle ruote), non aveva consentito al SI di arrestare il mezzo;
di quasi analogo tenore, del resto, erano state anche le conclusioni del consulente del PM, il quale, infatti, oltre alla condotta colposa del conducente dell'autoarticolato, aveva messo in evidenza l'imprudenza del SI nel percorrere quel tratto di strada a velocità superiore ai limiti, in violazione, quindi, di quanto previsto dall'art. 141 C.d.S.; c) indubbiamente, ove avesse tenuto una velocità nei limiti, il SI avrebbe potuto arrestare il mezzo in uno spazio minore, prima di raggiungere il mezzo, e quindi evitare l'impatto o, in ogni caso, riportare danni di minore entità; d) alla luce del ritenuto contributo causale, appariva doveroso fissare nella misura del 30% il concorso di colpa del SI.
4. Ricorrono le parti civili deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle valutazioni probatorie, sostenendo che la ritenuta sussistenza di un concorso di colpa della vittima nella misura del 30% sarebbe riconducibile ad un travisamento della prova, con particolare riferimento agli accertamenti tecnici relativi alla velocità del motoveicolo condotto dal SI, ed osservando che non vi sarebbe stata idonea motivazione in ordine al nesso causale tra la condotta della vittima e l'evento: sono stati allegati in copia al ricorso, a sostegno delle censure dedotte, lo schizzo planimetrico redatto dai verbalizzanti dopo l'incidente, le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato all'udienza del 16 novembre 2010, le dichiarazioni rese all'udienza del 20 luglio 2010 dal teste Ferrano Fabio Carlo quale consulente tecnico dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza delle censure dedotte, ai limiti della inammissibilità posto che le stesse riguardano per lo più apprezzamenti di merito che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione. In proposito va sottolineato che, come affermato dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Sez. Un., N. 6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944; Sez. Un., rie. Spina, 24/11/1999, RV. 214793), esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Con riguardo alla specifica materia della circolazione stradale, nella giurisprudenza di legittimità è stato altresì enunciato, e più volte ribadito, il principio secondo cui "la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione" (in tal senso, tra le tante, Sez. 4, N. 87/90, imp. Bianchesi, RV. 182960).
Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali - quali sopra riportati (nella parte narrativa) e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni - forniscono esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l'incidente stradale oggetto del processo. Con le dedotte doglianze le ricorrenti parti civili, per contrastare la solidità delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di seconda istanza, non hanno fatto altro che proporre in questa sede - attraverso considerazioni e deduzioni svolte prevalentemente in chiave di puro merito - tutta la materia del giudizio, adeguatamente trattata dalla Corte territoriale. Va sottolineato, in proposito, che quest'ultima ha dimostrato di aver compiutamente vagliato le considerazioni dedotte con gli appelli proposti, rispettivamente, dall'imputato, dal responsabile civile e dalle parti civili. Per quel che riguarda la ricostruzione del sinistro, ed il conseguente riconosciuto concorso di colpa della vittima, il giudice del merito ha fornito congrua motivazione indicando gli elementi probatori valutati ai fini del giudizio, ed in particolare: l'esito degli accertamenti svolti sul posto, le conclusioni dei consulenti delle parti, l'entità dei danni derivati dal sinistro, le condizioni della strada, la posizione dei veicoli al momento dell'incidente.
Le critiche mosse con il ricorso alla sentenza impugnata si risolvono, dunque, sostanzialmente in censure che tendono ad una diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita nel giudizio in Cassazione. Del tutto immune da censure si appalesa, in particolare, il percorso argomentativo seguito dalla Corte distrettuale nella valutazione delle conclusioni dei consulenti di parte - laddove sono state ritenute condivisibili quelle rassegnate dal consulente tecnico del P.M. - avendo la Corte stessa dato contezza del convincimento così espresso con l'esplicita indicazione di formule e dati tecnici in tema di calcolo della velocità del veicolo (cfr. pagg.
4-5 della sentenza impugnata), all'esito della comparazione delle diverse opinioni espresse dai consulenti delle parti. In tema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se logicamente e congruamente motivato, come nel caso di specie, l'apprezzamento, positivo o negativo che sia, dell'elaborato del perito (o di un consulente) e delle relative conclusioni: il giudice del merito può attenersi alle conclusioni del tecnico, ove le condivida, rimettendo al suo elaborato il relativo supporto razionale. Certo, il giudice di merito ha l'obbligo di motivare il proprio convincimento con criteri che rispondano ai principi scientifici oltreché logici. Ma è altresì certo che il giudice stesso "può fare legittimamente propria, allorché gli sia richiesto dalla natura della questione, l'una piuttosto che l'altra tesi scientifica, purché dia congrua ragione della scelta, e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguire" (in termini, "ex plurimis", Sez. 4, n. 11235 del 05/06/1997 Ud. - dep. 09/12/1997 - Rv. 209675). Entro questi limiti, è del pari certo, in sintonia con il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, che non rappresenta vizio della motivazione, di per sè, l'omesso esame critico di ogni più minuto passaggio della perizia, poiché la valutazione delle emergenze processuali è affidata al potere discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere compiutamente all'onere della motivazione, non deve prendere in esame espressamente tutte le argomentazioni critiche dedotte o deducibili, ma è sufficiente che enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono resi determinanti per la formazione del suo convincimento (così, "ex plurimis", Sez. 5, n. 10835 del 08/07/1988 Ud. - dep. 11/11/1988 - Rv. 179651). Ciò è quanto si è verificato nel caso di specie, laddove la Corte distrettuale ha raccolto, e motivatamente condiviso, le indicazioni fornite dal consulente tecnico del P.M., ed ha disatteso quindi, con puntuale argomentazione, la prospettazione delle parti civili, ponendo, in particolare, specificamente in risalto l'intensità e la lunghezza delle tracce di frenata del motoveicolo, a ragione ritenute rivelatrici di una velocità superiore a quella imposta per quel tratto di strada ed inadeguata anche in relazione alle contingenze di luogo, traffico e tempo che richiedevano prudenza: velocità che, dunque, ha assunto il ruolo di concausa nell'eziologia dell'incidente, posto che una velocità ridotta avrebbe consentito al mezzo di arrestarsi in tempo e spazio utile per evitare il sinistro.
5.1. Nè sono ravvisabili incongruenze e/o illogicità nella motivazione della Corte distrettuale in ordine alla quantificazione del concorso di colpa della vittima nella misura del 30%. È stata invero sottolineata al riguardo la violazione da parte del SI "dei dettami del codice della strada", e la quantificazione del 30% appare certamente in sintonia ed in linea con l'attribuzione di un coefficiente di concorso "in minor misura" (pag. 2 della sentenza della Corte d'Appello), rispetto a quello dell'imputato, espressione questa che non risulta significativamente contrastata da quella, diversamente formulata dal punto di vista letterale, ma concettualmente simile, adottata poi dalla Cotte stessa a pag. 4 della sentenza ("in minima parte"). Giova poi evidenziare che nella giurisprudenza di legittimità è stato più volte precisato che "in tema di omicidio e lesioni per colpa cosiddetta stradale, il giudice di merito, riconosciuto il concorso di colpa della persona offesa, adempie il dovere di motivazione in ordine alla graduazione delle colpe concorrenti di cui è impossibile determinare con certezza le diverse percentuali dando atto di aver preso in considerazione le modalità del sinistro e di aver raffrontato le condotte dei soggetti coinvolti" (in termini, Sez. 4, n. 32222 del 05/06/2009 Ud. - dep. 06/08/2009 - Rv. 244431; conf., Sez. 4, n. 1196 del 16 dicembre 1994 - dep. 7 febbraio 1995 - Rv. 201070): l'impugnata sentenza risulta dunque in linea con il principio così enunciato.
6. Ciò posto, neppure possono assumere rilievo, nella concreta fattispecie, le modifiche apportate dalla L. n. 46 del 2006 (c.d. Legge Pecorella) all'art. 606 del codice di rito.
Va innanzi tutto sottolineato che le deduzioni dei ricorrenti, più che denunciare plateali errori di lettura (da parte del giudice "a quo") di inequivoche rappresentazioni di circostanze di fatto, si risolvono sostanzialmente: a) nella rappresentazione di punti di vista alternativi a quelli fatti propri, nella lettura del fatto, dalla Corte di merito;
b) nella prospettazione di tesi ed opinioni dei ricorrenti stessi. Orbene: a fronte di motivi di ricorso così formulati, compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se i ricorrenti siano riusciti a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito;
incompiutezza derivante dal non aver tenuto presente, la Corte stessa, fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata. In realtà, le deduzioni delle ricorrenti parti civili non risultano in sintonia con il senso dell'indirizzo interpretativo di questa Corte secondo cui la Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità - per quel che riguarda il discorso giustificativo della decisione impugnata - alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati con il ricorso e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 6, Sentenza n. 33698 del 26/09/2006, Rv. 234989, imp. Moschetti ed altri). Ciò posto, se quanto denunciato con il ricorso va letto alla stregua dei contenuti concettuali dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. n. 46 del 2006, occorre allora tener conto che: 1) la legge citata non ha normativamente riconosciuto di travisamento del fatto, anzi lo ha escluso: semmai, può parlarsi di "travisamento della prova", che, nel rinnovato indirizzo interpretativo di questa Corte, ha un duplice contenuto - con riguardo a motivazione del Giudice di merito, o difettosa per commissione o difettosa per omissione - a seconda che il Giudice di merito, cioè, incorra in una utilizzazione di un'informazione inesistente, ovvero in una omissione decisiva della valutazione di una prova (Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, Rv. 233460, P.M. in proc. Napoli). In sostanza, la riforma della L. n. 46 del 2006, ha introdotto un onere rafforzato di specificità per il ricorrente in punto di denuncia del vizio di motivazione. Infatti, il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - nel far riferimento ad atti del processo che devono essere dal ricorrente "specificamente indicati" - detta una previsione aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella contenuta nell'art. 581 c.p.p., lett. e), (secondo cui i motivi di impugnazione devono contenere "l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"). Con la conseguenza che sussiste a carico del ricorrente - accanto all'onere di formulare motivi di impugnazione specifici e conformi alla previsione dell'art. 581 c.p.p - anche un peculiare onere di inequivoca "individuazione" e di specifica "rappresentazione" degli atti processuali ritenuti rilevanti in relazione alla doglianza dedotta, onere da assolvere nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi, e cioè integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, precisa identificazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice et similia (cfr. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Rv. 233778, imp. Simonetti ed altri). In forza di tale principio (cosiddetta autosufficienza del ricorso) si impone, inoltre, che in ricorso vengano puntualmente ed adeguatamente illustrate le risultanze processuali considerate rilevanti e che dalla stessa esposizione del ricorso emerga effettivamente una manifesta illogicità del provvedimento, pena altrimenti l'impossibilità, per la Corte di Cassazione, di procedere all'esame diretto degli atti (in tal senso, "ex plurimis", Sez. 1 n. 16223 del 02/05/2006, Rv. 233781 imp. Scognamiglio): manifesta illogicità motivazionale assolutamente insussistente nel caso in esame, se si tiene conto delle argomentate risposte delta decisione impugnata a tutti i temi toccati dalle parti civili.
Ma v'è di più, posto che, sempre con riferimento alla portata delle innovazioni della L. n. 46 del 2006, relativamente allo specifico caso di ricorso per cassazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), non è sufficiente: a) che gli atti del processo evocati con il ricorso siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e/o valutazioni del giudicante, o con la sua ricostruzione complessiva (e finale) dei fatti e delle responsabilità; b) ne' che tali atti possano essere astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Occorre invece che gli "atti del processo", presi in considerazione per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione, siano "decisivi", ossia - e giova qui ripetere quanto si è avuto già modo di precisare innanzi - autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. In definitiva: la nuova formulazione dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art.8, nella parte in cui consente la deduzione, in sede di legittimità,
del vizio di motivazione sulla base, oltre che del "testo del provvedimento impugnato", anche di "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, per cui gli atti in questione non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati (non solo singolarmente, ma in relazione all'intero contesto probatorio), avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo comunque esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione (cui deve limitarsi la corte di cassazione) possa essere confusa con una nuova vaiutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Rv. 233775, imp. Capri ed altri).
Tenendo conto di tutti i principi testè ricordati, deve dunque concludersi che, nel caso di specie, le argomentazioni poste a base delle censure appena esaminate, e gli atti processuali indicati nel ricorso, ed allegati allo stesso, non valgono a scalfire la congruenza logica del complesso motivazionale impugnato, alla quale le parti civili ricorrenti hanno inteso piuttosto sostituire una propria perplessa visione alternativa del fatto facendo riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. e): pur asserendo di voler contestare l'omessa o errata ricostruzione di risultanze della prova dimostrativa - sotto il profilo del denunciato vizio motivazionale ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. - con il ricorso è stato, in realtà, piuttosto richiesto a questa Corte un intervento in sovrapposizione argomentativa rispetto alla decisione impugnata, e ciò ai fini di una lettura della prova alternativa rispetto a quella, congrua e logica, fornita dalla Corte di merito.
7. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2013