Sentenza 27 giugno 2017
Massime • 1
In tema di reati colposi conseguenti alla circolazione stradale, il giudice del merito deve procedere all'accertamento e alla graduazione delle colpe concorrenti dell'autore del reato e della persona offesa, sia ai fini della determinazione della pena da applicare, ex art. 133 cod. pen., sia perché la misura del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno incide sulla quantificazione del risarcimento.
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Catania con la quale A. Santi e As. Valentina erano stati giudicati responsabili del reato di cui all'art. 589 c.p., in relazione alla morte di Alfia Aurora M., cagionata nelle rispettive qualità di specialista radiologo e di medico di pronto soccorso, ed erano stati condannati ciascuno alla pena di un anno di reclusione nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili (oltre ulteriori statuizioni accessorie). Il coimputato C. Gabriele veniva invece assolto dal Tribunale e la pronuncia non veniva appellata. La Corte di …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 3 luglio 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Catania con la quale A. Santi e As. Valentina erano stati giudicati responsabili del reato di cui all'art. 589 c.p., in relazione alla morte di Alfia Aurora M., cagionata nelle rispettive qualità di specialista radiologo e di medico di pronto soccorso, ed erano stati condannati ciascuno alla pena di un anno di reclusione nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili (oltre ulteriori statuizioni accessorie). Il coimputato C. Gabriele veniva invece assolto dal Tribunale e la pronuncia non veniva appellata. La Corte di …
Leggi di più… - 3. Sinistro stradale, obbligo di accertare colpa concorrente (Cass. 16229/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 aprile 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2017, n. 38559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38559 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2017 |
Testo completo
ACR 38559-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da 1954/17 Sent. n. sez. Rocco Marco Blaiotta - Presidente - Salvatore Dovere UP - 27/06/2017 Pasquale Gianniti R.G.N. 6450/2017 -Relatore - Ugo Bellini Antonio Leonardo Tanga ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LE ST, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 14/09/2016 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile, avv. Antonella Leopizzi, che ha concluso, depositando conclusioni alle quali si riporta e nota spese;
udito il difensore del responsabile civile Aviva Italia spa, avv. Vincenzo Mauro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. f RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro con la sentenza impugnata ha integralmente confermato la sentenza 11/12/2014 con la quale il Giudice di Pace di quella stessa città aveva condannato LE ST per il reato p. e p. dall'art. 590 c.p. perché quest'ultimo - in data 20/05/2010, verso le ore 10,00 circa, in Catanzaro, mentre percorreva, alla guida della sua autovettura, via Conte Falluc, non adeguando la velocità alle circostanze di luogo e di tempo e non prestando la dovuta attenzione e diligenza alla guida e alla strada aveva invaso improvvisamente l'opposta corsia per effettuare una incauta manovra di svolta a sinistra e, così, aveva urtato violentemente il motociclo condotto da De SI LE (e di proprietà di De SI AN) che si trovava sull'opposta corsia, cagionandogli lesioni personali (con prognosi di 40 giorni).
2.Avverso la citata sentenza propone personalmente ricorso il LE, articolando quattro motivi di doglianza.
2.1. Nel primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sua responsabilità penale. Il ricorrente si lamenta che il Tribunale è pervenuto ad affermare la sua responsabilità sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e di quelle rese dagli agenti accertatori (intervenuti dopo l'incidente), senza prendere in considerazione le doglianze difensive formulate nell'atto di appello e senza superare le contraddizioni, emerse nel corso del dibattimento, tra le dichiarazioni della persona offesa - la quale aveva riferito che, al momento dell'impatto, stava percorrendo la strada, tenendosi al margine sinistro della carreggiata, al di sotto del limite di velocità (pari a 50 km/h) e quelle rese dagli agenti accertatori - intervenuti dopo l'incidente i quali avevano affermato che, alla luce dei danni - riportati dalla sua auto, la velocità, cui viaggiava la moto, doveva essere superiore ai limiti consentiti. Contraddizioni sulla base delle quali lo stesso PM d'udienza aveva concluso chiedendo pronunciarsi sentenza di assoluzione. Il ricorrente deduce che in sede di atto di appello aveva prospettato una dinamica del sinistro diversa da quella descritta da entrambi i Giudici di merito: in particolare, secondo il ricorrente, dal punto d'impatto sulla parte posteriore dell'automobile (una NC K di notevole lunghezza) e dalla posizione del motociclo (che circolava sul margine sinistro della carreggiata) si sarebbe dovuto inferire che lui aveva compiutamente effettuato la manovra di svolta per inserirsi nella traversa di via Conte Falluc e che era stato il motociclo, sopraggiungendo ad altissima velocità, invece di rallentare, a centrare l'auto, da lui condotta. Denuncia al riguardo mancanza di motivazione, in quanto il Giudice di appello 2 non avrebbe indicato le ragioni per quali tale alternativa ricostruzione già indicata nei motivi di appello-non era attendibile.
2.2. Nel secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Il ricorrente evidenzia che nell'atto di appello, da un lato, si era lamentato del mancato accoglimento, da parte del Giudice di pace, dell'istanza 11/12/2014 con la quale aveva chiesto la nomina di un perito per stabilire la dinamica dell'incidente; e, dall'altro, aveva chiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'espletamento della perizia. Detta ultima richiesta sarebbe stata respinta con motivazione illogica e contraddittoria dal Tribunale, che ha ritenuto le dichiarazioni testimoniali sufficienti per stabilire con certezza la dinamica dell'incidente.
2.3. Nel terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente afferma che il Tribunale non solo non gli ha riconosciuto le attenuanti generiche pur in presenza di "elementi" a favore del loro - riconoscimento (quali l'occasionalità del fatto, la sua biografia penale e l'intensità dell'elemento soggettivo) che erano stati evidenziati in atto di appello - ma neppure aveva motivato sul punto.
2.4. Nel quarto motivo denuncia violazione di legge in punto di quantificazione del risarcimento del danno. Il ricorrente rileva che il Tribunale, al pari del Giudice di Pace, ha rimesso le parti in sede civile per la quantificazione del risarcimento del danno. Sul punto evidenzia che entrambi i Giudici di merito, pur lasciando sottintendere nella motivazione delle sentenze un concorso di colpa tra lui e il De SI, hanno omesso di quantificarlo, non considerando che, così, in sede civile il danno verrebbe quantificato ritenendo lui l'unico responsabile della causazione del sinistro.
3. In vista dell'odierna udienza deposita nota la Avita Italia spa, che, quale responsabile civile, si associa alle argomentazioni svolte dal ricorrente (specialmente per quanto concerne il motivo quarto), sottolineando che il giudice di appello ha erroneamente affermato che il giudice di primo grado aveva rimesso alla sede civile la determinazione dell'eventuale grado di responsabilità del danneggiato (avendo invece rimesso soltanto la determinazione dell'ammontare del danno); ha ricostruito la dinamica senza tener conto del comportamento tenuto dalla persona offesa (e dunque del concorso di colpa di quest'ultima) ed in particolare del fatto che era stata la moto ad impattare sulla coda dell'auto condotta dal LE (come invece era avvenuto nel parallelo 3 giudizio civile, dove la contesa, che vedeva contrapposti essa società e l'Inail, era stata risolta su base concorsuale, con ripartizione delle responsabilità a carico di entrambe le parti). CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Non fondato è il primo motivo di ricorso.
1.1.Al riguardo, occorre rilevare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali;
con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (in tal senso, "ex plurimis", Cass. Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272). Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per effetto della L. 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, dep. 23.05.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181). E la illogicità, quale vizio 4 denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. Un., sent. 30/4/1997, Dessimone).
1.2. Nel caso di specie, il Giudice di primo grado - dopo aver ritenuto provata la colpa dell'imputato consistita nella inosservanza delle regole normative o di comportamento prescritte per la corretta circolazione stradale ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra suddetta condotta colposa e l'evento realizzato e, applicando il principio della equivalenza delle cause, ha ritenuto che la violazione della regola cautelare da parte dell'imputato avesse concretizzato il rischio che la suddetta regola mirava ad evitare. In particolare, il Giudice di Pace di Catanzaro in base a quanto riferito non solo dalla parte civile ma anche dai testi di P.G. giunti sul posto nell'immediatezza dei fatti è giunto alla conclusione che l'imputato aveva - violato le regole della corretta circolazione stradale, in quanto "la NC PA, nell'eseguire manovra di svolta a sinistra, attraversava, occupandola, la corsia di marcia opposta, sulla quale in quel frangente viaggiava il motociclo, a cui tagliava la strada, determinando così l'urto tra i due mezzi". Il fatto che l'urto fosse avvenuto nella parte posteriore destra dell'autovettura è stato ritenuto indicativo del fatto che quest'ultima non aveva ultimato la manovra di immissione, mentre lo scooter si trovava già in fase di normale circolazione sulla strada. Il giudice di primo grado ha dato atto che i danni riportati dai mezzi e la rotazione dell'autovettura sull'asse viario facevano ritenere che la velocità di marcia dello scooter fosse superiore ai 40-50 km/h, per come riferito dal personale di pg sulla base dei rilievi, ma ha rilevato che l'eventuale concorso colposo della persona offesa nella determinazione dell'evento dannoso non escludeva la penale responsabilità dell'imputato.
1.3. E, secondo il Tribunale di Catanzaro: - il giudice di primo grado ha correttamente valutato quanto riferito dal teste MA EP (il quale, in qualità di Assistente Capo della Polizia di Stato, giunto sul posto, aveva accertato che: "la lancia PA era in posizione trasversale dell'asse stradale in relazione al suo senso di marcia. mentre il motoveicolo era nella corsia di pertinenza con la parte anteriore distrutta il conducente dell'auto NC PA stava effettuando una manovra di svolta a sinistra attraversando la corsia di marcia percorsa dal motoveicolo... a seguito della collisione l'autovettura era in fase di svolta e pertanto gira di 30-40 gradi, a 5 T seguito dell'impatto") e dall'altro teste di P.G. (che aveva riferito che "la lancia kappa stava eseguendo manovra di svolta a sinistra"); -contrariamente a quanto riferito nell'atto di appello dell'imputato, non era ravvisabile alcuna contraddizione tra le dichiarazioni dei testi di P.G. in ordine alle condizioni dell'asfalto al momento del loro intervento, in quanto dalla attenta lettura delle stesse si desumeva "chiaramente" che, al momento del sinistro, stava iniziando a piovere e, quindi, il manto stradale da asciutto sarebbe poi divenuto bagnato;
condizione questa che aveva reso impossibile il rilevamento delle tracce di frenata da parte della P.G. frattanto intervenuta sul posto;
-il teste VA RA aveva specificato che dai rilievi effettuati il motociclo condotto da De SI LE si trovava al centro della propria carreggiata, mentre l'automobile guidata dall'imputato ancora non aveva completato la propria manovra di svolta e l'incidente si era verificato perché LE ST, che pure aveva visto sopraggiungere il motociclo, non si era fermato a dare la precedenza a De SI LE, che proveniva da destra;
-parimenti corretta è stata la valutazione del Giudice di primo grado, laddove ha ritenuto che la condotta del conducente del motociclo, per quanto a sua volta imprudente, non potesse essere considerata del tutto imprevedibile ed idonea da sola a determinare un percorso causale del tutto eccezionale tanto da escludere la responsabilità dell'imputato. In conclusione, il Tribunale di Catanzaro, quale giudice di appello, ha ritenuto "ampiamente provato" che l'evento non si sarebbe verificato, se l'imputato avesse dato la precedenza allo scooter guidato da De SI, senza tentare di completare la manovra nella erronea convinzione di riuscire a farcela nonostante avesse visto sopraggiungere il motoveicolo.
1.4. In definitiva, il giudice di appello ha chiarito, sviluppando un percorso argomentativo tutt'altro che manifestamente illogico, che le emergenze probatorie, acquisite agli atti, evidenziavano la sussistenza del fatto contestato e la riconducibilità dello stesso all'odierno ricorrente. Richiamato l'orizzonte dello scrutinio di legittimità, sopra delineato, occorre rilevare che la congiunta lettura di entrambe le sentenze di merito che, - concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, valgono a saldarsi in un unico complesso corpo argomentativo (cfr. Cass., Sez. 1, n. 8868/2000, Rv. 216906) - evidenzia che i giudici di merito hanno sviluppato un conferente percorso argomentativo, relativo all'apprezzamento del compendio probatorio, che risulta immune da censure rilevabili dalla Corte regolatrice;
e che il ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, proprio con f riguardo alle inferenze che i giudici di merito hanno tratto dagli accertati elementi di fatto, ai fini della affermazione della penale responsabilità.
2. Non fondato è anche il secondo motivo di ricorso.
2.1. Al riguardo, giova rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito: che il vigente codice di rito penale pone una presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado;
che la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento, in sede di appello, ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente nel caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti;
e che solo la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. 5, sent. n. 6379 del 17/03/1999, Bianchi F., Rv. 213403). Nell'alveo dell'orientamento interpretativo ora richiamato, la Suprema Corte ha poi affermato che l'esercizio del potere di rinnovazione istruttoria si sottrae, per la sua natura discrezionale, allo scrutinio di legittimità, nei limiti in cui la decisione del giudice di appello, tenuto ad offrire specifica giustificazione soltanto dell'ammessa rinnovazione, presenti una struttura argomentativa che evidenzi - per il caso di mancata rinnovazione l'esistenza di fonti sufficienti per una compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità (cfr. Sez. 6, sent. n. 40496 del 21/05/2009, Messina, Rv. 245009).
2.2. Orbene, nel caso di specie, il Tribunale di Catanzaro ha dato atto che il difensore nell'atto di appello: da un lato, aveva lamentato il mancato accoglimento della istanza, presentato all'udienza dell'11/12/2014, di procedere a perizia cinematica;
e dall'altro, aveva chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale proprio per procedere all'espletamento della stessa. Ed ha ritenuto corretto l'operato del Giudice di primo grado (conseguentemente respingendo l'istanza di rinnovo della istruttoria dibattimentale), in quanto la dinamica dell'incidente era stata delineata dai testi di P.G. ed era stata confermata proprio dalle dichiarazioni rese dall'imputato (che aveva dichiarato che, al momento dell'impatto, la propria automobile si trovava a cavallo tra le due carreggiate;
e che, pur avendo visto il motociclo, convinto di riuscire a terminare la propria manovra prima del sopraggiungere dello stesso, non si era fermato per farlo passare), e, pertanto, alla luce delle intervenute acquisizioni processuali, era "del tutto superflua" la perizia richiesta dalla Difesa dell'imputato. Tale ordine di considerazioni, in applicazione dell'orientamento interpretativo sopra richiamato, non risulta sindacabile nella presente sede di legittimità. 7 T 3.Al contrario, fondati sono il terzo ed il quarto motivo di ricorso. Invero, occorre rilevare che il Tribunale di Catanzaro, quanto alle attenuanti generiche, pur dando atto (p. 2) che una delle doglianze dell'atto di appello era stato proprio la mancanza di qualsivoglia motivazione sul punto nella sentenza di primo grado, ha a sua volta omesso ogni motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. Quanto poi alla mancata quantificazione del concorso di colpa, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, in tema di reati colposi inerenti alla circolazione stradale, il giudice del merito ha il dovere di quantificare l'apporto causale alla verificazione dell'evento attribuibile alla persona offesa e quello addebitabile al prevenuto. Quanto precede: sia ai fini della determinazione della giusta (al caso di specie adeguata) pena, dato che, ai sensi di quanto dispone l'art. 133 c.p., nn. 2 e 3, nell'esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice dall'art. 132 c.p., hanno influenza la gravità del danno cagionato e grado della colpa;
sia al fine di soddisfare le legittime aspettative della parte civile, se presente, la quale ha diritto di sentire quantificare, ancorché sotto il solo profilo dell'an debeatur, la misura del risarcimento del danno ad essa spettante (Sez. 4, sent. n. 11127 del 6/10/1988, Ballanza, Rv. n.179738). In termini sostanzialmente coincidenti si è affermato che esiste sempre l'obbligo del giudice di accertare la colpa concorrente della persona offesa o del terzo, in quanto sussiste sempre l'interesse dell'imputato all'accertamento dell'eventuale concorso alla produzione dell'evento, considerati i riflessi negativi che il mancato accertamento potrebbe avere sia sotto l'aspetto dell'entità del risarcimento sia sotto quello della misura della pena da irrogare in relazione ai principi fissati dall'art. 133. c.p. (Sez. 4, sent. n. 4477 del 20/1/1987, Barretta, Rv. 175636). Più in generale, proprio in fattispecie concernente un incidente stradale, è stata precisata (Sez. 4, sent. n. 22632 del 15/05/2008, PC e RC in proc. Gilio, Rv. 239896) la rilevanza della c.d. graduazione delle colpe concorrenti, inquadrandola nel sistema penale vigente. Orbene, nel caso di specie, entrambi i giudici di merito implicitamente hanno affermato il concorso di colpa della persona offesa nella causazione del sinistro, ma non hanno dello stesso tenuto conto, come pur avrebbero dovuto, nella determinazione del trattamento sanzionatorio. D'altronde, in difetto dell'esplicita affermazione del concorso di colpa della persona offesa e della conseguente correlata quantificazione, l'imputato, in sede civile, potrebbe anche essere considerato responsabile dei danni nella misura dell'intero. E la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare (Sez. 4, sent. n. 31346 del 18/06/2013, Lobello ed altri, Rv. 256287) che, in tema di omicidio e lesioni per colpa 8 cosidetta stradale, il giudice di merito, una volta riconosciuto il concorso di colpa della persona offesa (come per l'appunto è implicitamente avvenuto nel caso di specie), adempie il dovere di motivazione in ordine alla graduazione delle colpe concorrenti, di cui è impossibile determinare con certezza le diverse percentuali, dando atto di aver preso in considerazione le modalità del sinistro e di aver raffrontato le condotte dei soggetti coinvolti: orbene, detto raffronto nel caso di specie non risulta essere stato svolto. Ne consegue che, limitatamente ai punti concernenti le attenuanti generiche e la graduazione del concorso di colpa della persona offesa, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame,
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai punti concernenti le attenuanti generiche e la graduazione delle colpe, con rinvio al Tribunale di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso e demanda allo stesso Tribunale la regolamentazione delle spese tra le parti. Così deciso il 27/06/2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Pasquale Sanniti Rocco Marco Blaiotta flare - Depositata in Cancelleria Oggi, -2 AGO. 2017 Il Funzionario Giudi tio Patrizia Ciora