Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2000, n. 8879
CASS
Sentenza 6 luglio 2000

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Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione di arma comune da sparo nell'ipotesi di detenzione di arma prodotta all'estero, munita di numero progressivo di matricola, ma sprovvista degli ulteriori contrassegni prescritti dall'art. 11, comma primo, della legge n. 110 del 1975, il reato presupposto non può essere identificato nella precedente operazione di importazione in Italia della medesima arma, dalla quale possa desumersi la conoscenza, da parte del cessionario, della provenienza illecita dell'arma, siccome non posseduta legittimamente dal cedente. E invero l'importazione di un'arma del genere (nella specie fucile a canna rigata tipo "Winchester" di fabbricazione statunitense), trattandosi di singola arma comune da sparo e non da guerra, non costituisce reato, giusta l'univoco precetto delle norme incriminatrici di cui agli artt. 9 legge n. 497 del 1974, 12 legge n. 110 del 1975 e 1, comma undicesimo, legge n. 185 del 1990.

Commentari4

  • 1Rivista di Diritto Societario
    Giappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage

    La valutazione giudiziale dei presupposti per l'annullamento dell'atto negoziale posto in essere dal­l'amministratore che versi in una situazione astrattamente confliggente con l'interesse della società deve articolarsi in due momenti, coincidenti: (i) con la verifica dell'esistenza di una situazione di potenziale conflitto di interessi, da condursi necessariamente ex ante, ovvero ponendosi al momento della conclusione del negozio; (ii) con la valutazione ex post della concreta incidenza della potenziale situazione di conflitto sul contenuto dispositivo dell'operazione negoziale ed in particolare del verificarsi di un sacrificio, di carattere patrimoniale o non patrimoniale e, quindi, di …

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  • 2Sentenza Cassazione Civile n. 38537 del 06
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. II, 06/12/2021, (ud. 16/06/2021, dep. 06/12/2021), n.38537 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. D'ASCOLA Pasquale – Presidente – Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere – Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere – Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: M.P., rappresentata e difesa per procura alle liti a margine del ricorso dagli Avvocati Francesco Mantovani, e Francesco Corvasce, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale delle Milizie n. 48. – Ricorrente – contro …

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  • 3Il conflitto di interessi degli amministratori tra diritto comune e diritto delle società (di persone e di capitali) (nota a Tribunale di Latina, sent. n. 2111
    Giappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage

  • 4l'intervento della Suprema Corte
    Mazzei Martina · https://www.diritto.it/ · 12 marzo 2018

    Il caso esaminato dalla Corte La sentenza annotata desta interesse per quanto affermato dalla Corte di Cassazione in merito ai canoni interpretativi che il giudice di merito deve utilizzare per pervenire ad una corretta interpretazione della domanda giudiziale. La Corte, confermando un orientamento che, come vedremo, è già ben consolidato, ha affermato che «il giudice di merito ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che, in tale attività interpretativa, rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo per converso prendere in esame il tenore letterale degli atti e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2000, n. 8879
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8879
Data del deposito : 6 luglio 2000

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