Sentenza 6 luglio 2000
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione di arma comune da sparo nell'ipotesi di detenzione di arma prodotta all'estero, munita di numero progressivo di matricola, ma sprovvista degli ulteriori contrassegni prescritti dall'art. 11, comma primo, della legge n. 110 del 1975, il reato presupposto non può essere identificato nella precedente operazione di importazione in Italia della medesima arma, dalla quale possa desumersi la conoscenza, da parte del cessionario, della provenienza illecita dell'arma, siccome non posseduta legittimamente dal cedente. E invero l'importazione di un'arma del genere (nella specie fucile a canna rigata tipo "Winchester" di fabbricazione statunitense), trattandosi di singola arma comune da sparo e non da guerra, non costituisce reato, giusta l'univoco precetto delle norme incriminatrici di cui agli artt. 9 legge n. 497 del 1974, 12 legge n. 110 del 1975 e 1, comma undicesimo, legge n. 185 del 1990.
Commentari • 4
- 1. Rivista di Diritto SocietarioGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
La valutazione giudiziale dei presupposti per l'annullamento dell'atto negoziale posto in essere dall'amministratore che versi in una situazione astrattamente confliggente con l'interesse della società deve articolarsi in due momenti, coincidenti: (i) con la verifica dell'esistenza di una situazione di potenziale conflitto di interessi, da condursi necessariamente ex ante, ovvero ponendosi al momento della conclusione del negozio; (ii) con la valutazione ex post della concreta incidenza della potenziale situazione di conflitto sul contenuto dispositivo dell'operazione negoziale ed in particolare del verificarsi di un sacrificio, di carattere patrimoniale o non patrimoniale e, quindi, di …
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Il caso esaminato dalla Corte La sentenza annotata desta interesse per quanto affermato dalla Corte di Cassazione in merito ai canoni interpretativi che il giudice di merito deve utilizzare per pervenire ad una corretta interpretazione della domanda giudiziale. La Corte, confermando un orientamento che, come vedremo, è già ben consolidato, ha affermato che «il giudice di merito ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che, in tale attività interpretativa, rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo per converso prendere in esame il tenore letterale degli atti e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2000, n. 8879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8879 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 06/07/2000
1. Dott. GEMELLI TORQUATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 755
3. Dott. GIORDANO UMBERTO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 12088/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) AT IA n. il 23.04.1975
2) RG IC n. il 09.12.1977
avverso sentenza del 07.12.1999 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI
Udito il Pubblico Ministero in persona del Consigliere CANZIO GIOVANNI
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Carmine Di Zenzo, che ha concluso per l'annullamento limitatamente al delitto di ricettazione perché il fatto non sussiste, con rinvio per la rideterminazione della pena quanto agli altri reati, e rigetto dei ricorsi nel resto.
Udito il difensore Avv. Gregorio Cacciola;
Osserva in fatto e in diritto.
1. - La corte d'appello di Reggio Calabria con sentenza del 7.12.1999, in parziale riforma di quella 2.11.1998 del tribunale di Palmi appellata dal AN e dal Borgese - imputati dei delitti di tentato omicidio in danno di LO GI, detenzione, porto e ricettazione di arma clandestina -, qualificato il primo delitto come tentate lesioni aggravate dall'arma e ritenuta la continuazione fra tutti i reati, rideterminava la pena, con le già concesse attenuanti generiche, in anni 6 di reclusione e lire 7.000.000 di multa ciascuno.
La corte distrettuale aderiva alla ricostruzione della dinamica e del movente della vicenda effettuata dal primo giudice, valorizzando - ai fini dell'identificazione della volontà lesiva e non meramente intimidatoria della condotta degli imputati - le dichiarazioni rese dal teste ispettore di p.s. Ventrice, il quale aveva descritto analiticamente le modalità con cui il AN imbracciava e, dopo averlo caricato, puntava il fucile contro la sagoma della persona del LO, riscontrate dalla deposizione testimoniale dell'ispettore di p.s. Marino, il quale nell'immediatezza del fatto aveva rinvenuto e sequestrato l'arma con il colpo in canna e il cane armato. Quanto agli ulteriori reati di detenzione e porto illegale di arma clandestina, rilevava il giudice di merito che il fucile a canna rigata tipo ER doveva considerarsi clandestino perché, pur recando il numero di matricola, mancava degli ulteriori contrassegni prescritti dall'art. 11 l.110/75 per le armi da sparo prodotte all'estero; sussisteva altresì
il reato di ricettazione essendo stato il fucile acquisito all'esito di un'illecita operazione d'importazione in Italia della medesima arma.
Il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza, articolando motivi di gravame sotto i profili: a) della valutazione della prova circa l'effettiva volontà lesiva nella condotta del AN in assenza di una concreta attività di sparo;
b) del concorso apparente di norme in ordine ai delitti di detenzione di arma clandestina, da un lato, e di ricettazione della medesima arma, dall'altro, in difetto del reato presupposto costituito dall'alterazione o dalla cancellazione del numero di matricola.
2. - Il primo motivo di gravame dedotto dalla difesa degli imputati a sostegno della versione difensiva dell'assenza di una volontà lesiva nell'azione del AN contro la persona del LO risulta manifestamente infondato, perché il giudice del merito ha affrontato approfonditamente l'analisi di tutti i dati processuali, al fine di verificare - e darne motivata e logica contezza - se e per quali motivi l'agente avesse voluto sparare contro il corpo della vittima. E il supporto argomentativo delle motivazioni di entrambi i giudici di primo e di secondo grado, coerenti sul punto della ricostruzione del fatto e dell'indubbio intento lesivo in riferimento alle circostanziate deposizioni testimoniali degli ispettori di p.s. Ventrice e Marino sulle modalità di caricamento e puntamento del fucile - rinvenuto con il colpo in canna e il cane armato - in direzione della sagoma del LO, appare esaustivo e logicamente ineccepibile.
La doglianza dei ricorrenti, con la quale - siccome postulante un preteso "travisamento del fatto" - si chiede sostanzialmente il riesame nel merito della vicenda delittuosa, non consentito invece in sede di legittimità, risulta dunque inammissibile. 3. - Si palesa invece fondato il secondo motivo di gravame perché, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione di armi comuni da sparo, nell'ipotesi di detenzione di arma prodotta all'estero, munita di numero progressivo di matricola ma sprovvista degli ulteriori contrassegni prescritti dall'art. 11 comma 1 l. n.110 del 1975, il reato presupposto non può essere identificato nella precedente operazione d'importazione in Italia della medesima arma, dalla quale possa desumersi la conoscenza della provenienza illecita dell'arma da parte del cessionario possessore, in quanto non posseduta legittimamente dal cedente.
L'importazione dell'arma de qua - un fucile a canna rigata tipo ER di fabbricazione statunitense - non costituisce reato, trattandosi di singola arma comune da sparo e non da guerra ex art. 2 comma 1 l. n. 110 del 1975: la configurabilità di un'autonoma fattispecie delittuosa per siffatta operazione resta invero esclusa, giusta l'univoco precetto delle norme incriminatrici di cui agli artt. 9 l. n. 497 del 1974, 12 l. n. 110 del 1975, 1 comma 11 l. n.185 del 1990. L'impugnata sentenza dev'essere annullata senza rinvio quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione - ritenuto peraltro dal giudice di merito come violazione più grave ai fini della continuazione -, mentre per la rideterminazione della pena quanto ai residui reati deve disporsi l'annullamento con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Reggio Calabria.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al delitto di ricettazione, perché il fatto non sussiste. Rinvia ad altra sezione della corte d'appello di Reggio Calabria per la rideterminazione della pena in ordine ai residui reati. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 6 luglio 2000. Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2000