Sentenza 6 dicembre 2017
Massime • 1
Il principio dell'affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza con la quale era stata ritenuta la responsabilità per omicidio colposo del conducente di un motociclo, su cui era trasportata la vittima, che, a una velocità del sessanta per cento superiore a quella consentita, aveva tentato la manovra vietata di sorpasso a sinistra per evitare l'impatto con l'auto che lo precedeva la quale, giunta in prossimità di un incrocio, senza avere azionato l'indicatore di direzione e senza controllare che da tergo non provenisse nessuno, aveva iniziato a bassa velocità manovra di svolta a sinistra).
Commentari • 7
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In tema di omicidio stradale, il conducente che esegue una manovra di retromarcia in area urbana con mezzo privo di adeguata visibilità posteriore e in prossimità di esercizi frequentati da pedoni, ha l'obbligo di verificare che la traiettoria sia libera, anche prevedendo condotte imprudenti di terzi, in forza dei generali obblighi di prudenza, attenzione e gestione del rischio codificati dal Codice della strada. L'impatto con un pedone non visibile, in simili condizioni, integra colpa specifica, non potendo invocarsi né l'imprevedibilità né il caso fortuito. Integra il reato di fuga dopo sinistro (art. 189, co. 6, C.d.S.) la condotta di colui che, pur fermandosi brevemente, si allontani …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2017, n. 7664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7664 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2017 |
Testo completo
07664-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 06/12/2017 - Presidente - Sent. n. sez. FAUSTO IZZO 2180/2017 CARLA MENICHETTI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE MAURA NARDIN N.32961/2017 GABRIELLA CAPPELLO ALESSANDRO RANALDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SC NI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 09/03/2017 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO BALSAMO che ha concluso per Il Proc. Gen. BALSAMO ANTONIO conclude per l'inammissibilita' del ricorso. Udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 marzo 2017 la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Torino condannando NI NF, concesse le attenuanti generiche, nonché l'attenuante del risarcimento del danno, alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui agli artt. 113 e 589 cod. pen. per avere concorso a cagionare un sinistro stradale nel quale perdeva la vita EA ND, per imprudenza negligenza ed imperizia, consistita nel condurre, in ora notturna, il motoveicolo Ducati Monster, su cui era trasportata la vittima ad una velocità del 60% superiore a quella consentita (50 km orari), impattando contro l'autovettura di OV CI,-rispetto alla quale la moto sopraggiungeva da tergo- che impegnando la medesima via, affrontava la svolta a sinistra ad una velocità di 25/30 km. orari, così causando la proiezione della ND contro una recinzione, con conseguente decesso della medesima, dovuto alla frattura cervicale.
2. La sentenza d'appello ha dato atto che il G.U.P. ha ricostruito il sinistro sulla base della consulenza tecnica del Pubblico Ministero, dalla quale era emerso che il motoveicolo- che viaggiava ad alta velocità sulla medesima via pubblica cittadina dell'auto condotta dalla CI (giudicata separatamente)- per evitare l'auto- che impegnava la svolta a sinistra, a bassa velocità, pur se la moto era entrata nel suo campo visivo prima dell'impostazione della manovra- tentava di superarla a sinistra, manovra non consentita in prossimità dell'intersezione, stante il nettissimo differenziale di velocità. Il motoveicolo, le cui tracce di frenata erano ben visibili, impattava contro l'auto sulla parte anteriore sinistra di questa. Nessuna ricostruzione era stata possibile sul momento del prodursi dello scarrocciamento della moto, se prima o dopo l'urto, né sul contributo del tombino, posto al centro della strada, al di sopra del quale venivano meno i segni di frenata della moto. Sulla base della ricostruzione delle modalità di accadimento del sinistro, la Corte ha giudicato temerario l'appello del NF, rilevando che, in ogni caso, la cooperazione causale del NF sarebbe palese, essendo comunque il profilo della sua colpa ben più significativo di quello a carico della CI. Non può, infatti, ritenersi elemento sottratto al controllo del conducente, in quanto non imprevedibile, né anomalo, né eccezionale, che un'auto in prossimità di un incrocio effettui una svolta, ancorché senza accertarsi della presenza di veicoli sopravvenienti, con la conseguenza che l'imputato avrebbe certamente potuto evitare l'impatto se si fosse attenuto alle regole, avendo avuto modo di vedere avanti a sé la vettura, che procedeva lentamente.
3. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo ad un unico motivo, con cui lamenta, ex art. 606, comma 1^, lett. e) il vizio di contraddittorietà della motivazione. Osserva che il 2 determinarsi del sinistro era ascrivibile alla sola condotta della CI, la quale avendo posto in essere una manovra imprudente, consistita nel non accertarsi del sopraggiungere di altro veicolo, in violazione dell'art. 154, comma 1^ C.d.S., aveva posto in essere la causa scatenante, creando una destabilizzazione irreversibile della moto, che aveva dovuto fare ricorso ai freni con conseguente perdita di aderenza e violento impatto contro l'auto. Rileva che la condotta della CI, unitamente alla presenza del tombino che aveva contribuito a far perdere aderenza al veicolo, era causa idonea ad interrompere il nesso causale fra la condotta del NF e l'evento. Il che non poteva che condurre ad una sentenza di assoluzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. La questione posta dalla doglianza è inerente la configurabilità dell'azione della conducente dell'auto come causa sopravvenuta che innescando un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta, comporti l'interruzione del nesso causale tra condotta tenuta dal conducente della moto ed evento.
3. Ora, va ricordato che in tema di responsabilità per colpa, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale il soggetto garante del rischio è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità in base alle circostanze del caso concreto. (cfr. da ultimo in tema di circolazione stradale Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016 - dep. 11/02/2016, Tettamanti, Rv. 26598101; Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017 - dep. 01/06/2017, Mulas, Rv. 26999701, ma anche così Sez. 4, n. 46818 del 25/6/2014, Nuzzolese, Rv. 261369). Giova altresì sottolineare che la prevedibilità dell'imprudenza altrui impone di adeguare la velocità non solo alle caratteristiche del veicolo, ma alle condizioni ambientali, in modo da poter padroneggiare veicolo medesimo, in ogni situazione. (cfr. Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017 - dep. 23/05/2017, Luciano, Rv. 27017601).
4. La sentenza impugnata ha fatto buon governo di questi principi sottolineando che la manovra del motociclista, consistita nel predisporsi al sorpasso a sinistra dell'auto che lo precedeva, seppure inevitabile, stante la grande differenza della velocità tenuta dai veicoli, cionondimeno era vietata, mentre era del tutto prevedibile che l'auto che si trovava davanti, giunta in prossimità dell'incrocio svoltasse a sinistra, anche senza avere azionato l'indicatore di direzione e senza controllare che da tergo non sopraggiunga nessuno. Si trattava, secondo quanto correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, di un evento non sottratto al controllo dell'imputato, che avrebbe in 3 ogni caso evitato l'evento laddove si fosse attenuto ai limiti di velocità urbani e comunque adeguati all'ora notturna.
5. Gli ulteriori aspetti riguardanti la ricostruzione del sinistro, quali l'influenza del tombino sullo scarrocciamento della moto e quindi sulla proiezione della vittima contro la recinzione, attengono ad una rivalutazione del fatto, evidentemente non consentita in questa sede. (cfr. ex multis fatti valere quali vizi di motivazione, richiedono in concreto una rivalutazione del fatto, evidentemente non consentita in questa sede (ex multis: Sez. VI, sentenza n. 27429 del 4 luglio 2006, Rv. n. 234559; Sez. VI, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, Rv.. n. 253099). Il compito del giudice legittimità si limita, infatti, ai sensi dell' art. 606, comma 1^ lett. e) alla verifica della sussistenza di una prova omessa od inventata, e del travisamento del fatto», ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, immediatamente apprezzabile ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 35964 del 28 settembre 2006, Rv. 234622; Sez. III, sentenza n. 39729 del 18 giugno 2009, Rv. n. 244623). Si tratta di ipotesi del tutto diverse da quelle sollecitate dal motivo in esame, che appare, invece, coincidere con una vera e propria richiesta di rivalutazione probatoria.
6. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6/12/2017 Maura Nardin Fausto IzzHelly Il Consigliere estensore Il Presidente Depositata in Cancelleria Oggi 16 FEB/2018 al Funtonario Giudiziario Batrizia Cogra 4