Cass. pen., sez. II, sentenza 21/04/2017, n. 28388
CASS
Sentenza 21 aprile 2017

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Massime2

La condotta processuale dell'imputato che mantenga un atteggiamento "non collaborativo" può giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. (In motivazione, la S.C. ha osservato che se l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili dichiarazione false rese a propria difesa dall'imputato, ciò non equivale affatto a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133 cod. pen.).

Il delitto di turbata libertà degli incanti è integrato da tutte le condotte indicate dall'art. 353 cod. pen. che si inseriscono nell'ambito della procedura di incanto falsandone l'esito, anche se intervenute successivamente alla chiusura dell'asta. (Fattispecie relativa a minacce rivolte a persona che aveva effettuato una serie di rilanci sul prezzo di aggiudicazione, nella quale la S.C. ha osservato che l'utilizzo, nell'art. 353 cod. pen., del termine "gara" in luogo di "asta" indica che il confine giuridico della condotta è segnato dalla vendita definitiva del bene).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/04/2017, n. 28388
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28388
Data del deposito : 21 aprile 2017

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