Sentenza 22 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di tentativo di rapina impropria, le minacce rivolte nei confronti di più persone, che siano state presenti o siano intervenute immediatamente dopo il fatto, anche diverse da quella che ha subito la tentata sottrazione, se proferite nell'ambito del medesimo ed unico contesto illecito, senza un'apprezzabile soluzione di continuità ed all'unico fine di garantirsi l'impunità, non integrano una pluralità di condotte illecite, ma costituiscono un'unica azione criminosa.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2003, n. 9952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9952 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato Acquarone Presidente
Dott. Luciano Deriu Consigliere
Dott. Saverio F. Mannino Consigliere
Dott. CE P. Gramendola Consigliere
Dott. CE Ippolito Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI CE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 5 novembre 2001 della Corte d'Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luciano Deriu;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. ON Mura, che ha concluso per annullamento senza rinvio limitatamente alla ritenuta continuazione interna per il reato di tentata rapina ed eliminazione della relativa pena;
rigetto nel resto;
Udito il difensore, Avv. Gaetano Marino, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 5 novembre 2001 la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione 13 maggio 1999 del GIP (giudice per le indagini preliminari) del Tribunale di Latina, che aveva condannato TI CE:
- alla pena di anni uno di reclusione e L.
2.000.000 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 110, 628/2 cod. pen. (perché, per procurarsi un ingiusto profitto in concorso con EN BI, dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a impossessarsi dell'autovettura CLIO di Piazza LA, essendosi introdotti all'interno della stessa previa effrazione dello sportello, brandendo una chiave inglese e simulando di avere un'arma, minacciavano la Piazza e altre persone sopraggiunte - LE AS, Di LA EP e SS ON - al fine di procurarsi il possesso della cosa sottratta e la conseguente impunità - in Latina il 5 aprile 1997);
- alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione e L.30.000.000 di multa (con statuizioni accessorie) per il reato di cui agli artt. 81 cpv, cod. pen. 73 comma 1 e 4 DPR. 309/90 (per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, sollecitamente detenuto al fine di spaccio un ingente quantitativo di hashish (kg. 1,700 circa, pari a 5100 dosi) e una notevole quantità di cocaina (oltre 15 grammi netti, pari a circa 164 dosi) - in Latina il 5 aprile 1997);
- in motivazione, la Corte territoriale ricordava, anzitutto, lo svolgimento dei fatti: EN, sorpreso all'interno della vettura della Piazza, aveva minacciato costei e quindi altre persone intervenute, prima di essere bloccato da una pattuglia di PS che l'aveva visto introdursi in altra vettura alla cui guida si trovava TI;
a bordo di tale ultima vettura erano stati rinvenuti oggetti vari (chiave inglese, due tappi di serbatoi d'auto, sei chiavi di altre vetture, un cacciavite, una forbice, una lima);
nell'abitazione della TI erano state rinvenute le sostanze stupefacenti indicate nel capo di imputazione, una bilancina elettronica, tre taglierini, nastri isolanti.
Con specifico riferimento al tentativo di rapina impropria, la Corte d'Appello sottolineava: come a carico del TI fosse ravvisabile un'ipotesi di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen.; come fosse da ribadire l'applicabilità dell'art. 81 cpv. cod. pen., non in ragione della pluralità di persone minacciate, ma in ragione della pluralità di condotte poste in essere;
come fosse da ribadire anche il diniego delle attenuanti generiche (riconosciute solo per il reato in tema di stupefacenti).
Quanto al reato di cui all'art. 73 DPR 309/90, la Corte territoriale poneva in evidenza: come le sostanze rinvenute fossero destinate allo spaccio;
come non fosse ravvisabile l'ipotesi lieve di cui al comma quinto dell'art. 73; come la pena inflitta dal primo giudice fosse congrua e adeguata;
come dovesse escludersi il vincolo della continuazione fra i due reati contestati fra i due reati contestati al TI (tentata rapina e detenzione stupefacenti); come dovesse ritenersi inapplicabile il beneficio ex art. 163 cod. pen. - Proponeva ricorso per cassazione il difensore del TI, deducendo nell'ordine le seguenti doglianze:
1) l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato (udienza 5 novembre 2001) sarebbe stata disattesa dalla Corte con motivazione generica, apparente, fondata su un travisamento del fatto (le "dimensioni dal pronto soccorso" sarebbero state interpretate come "uscita dalla struttura pubblica");
2) non essendovi stata sottrazione della vettura, avrebbe dovuto escludersi il reato di tentata rapina e avrebbe dovuto parlarsi solo di tentato furto e minacce;
3) vi sarebbe stata "condanna per ogni persona minacciata", in violazione dell'art. 84 cod. pen.;
4) sarebbe errata la procedura di calcolo della pena per la tentata rapina, giacché i giudici del merito avrebbero "dovuto operare prima l'aumento a titolo di continuazione e successivamente applicare l'art. 116 cod. pen.";
5) TI non poteva prevedere che EN (che comunque non avrebbe avuto necessità di un complice) avrebbe perpetrato una rapina;
non vi sarebbe stata, inoltre, alcuna "vera arma sulla vettura";
6) in ordine all'imputazione di cui all'art. 73 DPR 309/90, avrebbe dovuto ritenersi reato più grave quello di cui al comma 4 (hashish) e non quello di cui al comma 1 (cocaina); la quantità di cocaina era compatibile con l'uso personale;
era comunque applicabile il comma 5 dell'art. 73;
7) la determinazione della pena per il reato di cui all'art. 73 DPR.309/90, comunque, sarebbe stata effettuata secondo un ordine logico errato (pena base per detenzione cocaina;
riduzione ex art. 62 bis cod. pen.; successivo aumento per concorso formale con detenzione hashish), giacché avrebbe dovuto applicarsi un criterio diverso (pena-base; aumento per concorso formale;
applicazione di attenuanti e/o aggravanti del reato unico).
- All'odierna udienza il Procuratore generale e il difensore hanno illustrato, rispettivamente, le tesi e le richieste sintetizzate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le argomentazioni proposte dalla difesa TI impongono le seguenti considerazioni:
1) la prima doglianza è infondata, giacché dal "verbale di pronto soccorso" (in data 4 novembre 2001) risulta che l'attuale ricorrente, entrato alle ore 15,04, fu "ricoverato presso osservazione breve" (con espletamento di esami e accertamenti) e quindi "dimesso alle ore 17,45"; non risulta affatto, per contro, che a dette "dimissioni" abbia fatto seguito il ricovero in altro reparto e/o divisione dell'ospedale; correttamente, dunque, la Corte territoriale - avuto riguardo anche alle ulteriori risultanze del detto verbale ("forma morbosa di grado lieve"; condizioni di urgenza differibile") - escluse ogni ipotesi di "impossibilità assoluta dell'imputato a presentarsi all'udienza 5 novembre 2001". 2) Il secondo motivo di doglianza è anch'esso infondato, giacché - secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente e che questo collegio condivide (v. per tutte: Cass. V, sent. 32445 del 29 agosto 2001, ud. 30 maggio 2001, PM in proc. Berisa T., rv. 219719) - in tema di rapina impropria, sussiste l'ipotesi del tentativo, e non il diverso reato di tentato furto seguito da minacce o percosse, allorché l'agente (come nel caso di specie) tiene a fini di impunità una condotta minacciosa o violenta immediatamente dopo l'azione diretta a impossessarsi della cosa altrui, che non sia riuscito però a sottrarre.
3) Il terzo motivo di doglianza è da ritenere fondato, apprendo evidente: che la distinzione operata dalla Corte territoriale, in opposizione a quanto affermato in contrario dal primo giudice (per costui l'applicazione dell'art. 81 cpv cod. pen. era dovuta al fatto che "la minaccia era stata rivolta contro più persone"), si fondò su un criterio solo formalmente e apoditticamente ritenuto ("pluralità delle condotte poste in essere"); che, in realtà (stando alle risultanze evidenziate dalle decisioni di merito), tutte le minacce furono proferite dal EN nei riguardi di verse persone (via via sopraggiunte e/o intervenute) all'unico fine di garantirsi l'impunità, senza un apprezzabile soluzione di continuità, nell'ambito del medesimo e unico contesto illecito, con conseguente riferibilità alla stessa sola ipotesi di "tentata rapina impropria" contestata (e unitariamente considerabile). L'aumento di pena applicato dai giudici del merito per la ritenuta "continuazione interna" (in riferimento all'imputazione di "tentata rapina impropria") dev'essere pertanto eliminato (secondo quanto si preciserà meglio più innanzi, nel prosieguo di questa stessa motivazione).
4) la doglianza proposta con il quarto motivo di ricorso deve ritenersi ormai superata, sulla base di quanto si è appena detto (al punto precedente) circa l'insussistenza di qualsiasi vincolo di "continuazione interna" in riferimento all'imputazione di "tentata rapina impropria": devesi rilevare, peraltro, come il meccanismo di calcolo applicato dai giudici del merito (pena base per il tentativo di rapina;
riduzione ex art. 116 cod. pen.; aumento di pena ex art.81 cpv cod. pen.) fosse pienamente corrispondente ai criteri desumibili dalla normativa vigente e dagli orientamenti espressi dalla giurisprudenza (per l'eventualità - s'intende - in cui si potesse e dovesse ritenere sussistente l'ipotesi di "continuazione interna" di cui si è appena detto, e che in realtà è stata esclusa).
5) Con il quinto motivo di doglianza, la difesa del ricorrente si è limitata a formulare "censure di fatto", e/o a proporre una "rilettura" delle risultanze processuali "diversa" da quella già effettuata dai giudici del merito ("censure di fatto" e/o "rilettura" non consentite, in quanto tali, in sede di legittimità;'v. infatti: sez. un., sent. 930 del 29 gennaio 1996, Clarke;
sez. un., sent. 6402 del 2 luglio 1997, Dessimone e altri;
sez. un., sent. 24 del 16 dicembre 1999, Spina). Si tratta, comunque, di censure infondate, giacché i giudici del merito (e segnatamente la Corte territoriale) non avevano mancato di porre correttamente e convincentemente in rilievo: come il consapevole concorso del TI nel tentativo di rapina impropria fosse comprovato da una significativa serie di particolari ed elementi (accompagnamento del EN sul posto;
"posizionamento", con la vettura in questione, in luogo non distante da quello del tentativo di furto, sì da assicurare la fuga del complice dopo l'eventuale sorpresa in flagranza;
deambulazione del EN gravemente compromessa da "una gamba ingessata", con conseguente "assoluta necessità di un complice per allontanarsi velocemente dal luogo del delitto"; rinvenimento, a bordo della vettura condotta dal TI, di "oggetti indicativi dell'intenzione di commettere furti di o su autovetture"); come, peraltro, dovesse ritenersi applicabile la norma di cui all'art. 116 cod. pen. in tema di "concorso anomalo", "non costituendo evento che esuli ... dalla rappresentazione del più grave reato da parte del correo, per il suo carattere atipico o straordinario, e che non rientri quindi nel campo della prevedibilità ... l'uso di violenza o minaccia, da parte dell'autore di un tentativo di furto, per assicurarsi l'impunità, l'effettuazione di esso" (il tutto in piena consonanza con l'orientamento giurisprudenziale di gran lunga prevalente;
v. infatti: Cass. VI, sent. 2410 del 21 luglio 1999, PG in Proc. Concas;
Cass. V, sent. 2998 del 10 marzo 1998, PM in proc. Preite;
Cass. I, sent. 5188 del 25 maggio 1996, Caccavo e altri;
Cass. I, sent. 3384 del 28 marzo 1995, Viccei ed altro;
Cass. II, sent. 6300 del 10 giugno 1991, Pizzolu). 6) L'indicazione della "detenzione di cocaina a fini di spaccio" quale reato più grave rispetto a quello di "detenzione di hashish" è evidentemente da porre in correlazione con le previsioni della normativa vigente (in riferimento alle diverse ipotesi previste dall'art. 73 DPR 309/90) e integra comunque una "valutazione di merito, in quanto tale non censurabile in sede di legittimità" (v. le decisioni delle Sez. Un. già citate); ne', certo, le apodittiche asserzioni del ricorrente valgono a far ritenere sussistente l'ipotesi "lieve" di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90. È appena il caso di aggiungere che la destinazione allo spaccio di sostanze rinvenute (hashish e cocaina) fu ribadita dalla Corte territoriale con una motivazione completa e adeguata e con un'attenta valutazione di tutti gli elementi emersi (elevati quantitativi di entrambe le sostanze;
rinvenimento di strumenti per il confezionamento di dosi da smerciare;
condizione di disoccupato del TI;
eterogeneità delle sostanze in questione;
esiti della consulenza tecnica espletata;
elevato numero delle dosi medie ricavabili, ecc.).
7) L'ordine logico seguito dai giudici del merito per la determinazione della pena in ordine al reato di cui all'art. 73 DPR 309/90, è da ritenere corretto e ineccepibile, giacché corrisponde esattamente a quanto previsto dalla normativa vigente e al consolidato orientamento giurisprudenziale.
Le considerazioni fin qui svolte, in conclusione, consentono di ritenere;
a) che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio limitatamente alla "continuazione interna" per la tentata rapina impropria;
che debba essere eliminato il correlativo aumento di pena (indicato dai giudici del merito in mesi sei di reclusione e L.
1.000.000 di multa); che la pena per il reato in questione debba, quindi, essere rideterminata in mesi otto di reclusione ed euro settecento di multa (pena-base, anche ex artt. 56 e 116 cod. pen., pari ad anni uno di reclusione ed euro 1.050 di multa;
riduzione, ex art. 442 cod. proc. pen., a mesi otto di reclusione ed euro settecento di multa); b) che tutte le ulteriori doglianze proposte nell'interesse di CE TI siano infondate e debbano pertanto essere rigettate.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta continuazione per il reato di tentata rapina impropria, elimina il relativo aumento di pena e determina la pena per tale reato in mesi otto di reclusione ed euro settecento di multa. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 MARZO 2003.