Sentenza 25 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/02/2002, n. 2725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2725 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DIC Richiesta copic dal Sig....Sole REPUBBLICA ITALIANA per diritti L.
3.10 IN N EE L POPOLNIT AND LA CORT027 25/02 il 25 FEB, 2002 IL CANCEL UPREMA IL CASSAZ ON SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Vol. 11/10/01 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente - Consigliere rel. Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Егои 6450 Dott. Rosario DE JULIO 5 Rup. 223 Dott. Roberto Michele TRIOLA 3 Dott. Giovanna SCHERILLO cr ha pronunciato la seguente SENTENZA 0666TTO: sul ricorso iscritto al n. 14923/99 R.G. proposto RIVENDICA da SP AN, elettivamente domiciliata in Roma, Via Clitunno n. 51, presso lo studio dell'Avv. Franco Ongaro che, con l'Avv. 3000 CANCELLERIA Giancarlo Tonetto, la difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso, ricorrente DG719368
contro
DG719369 MARINETTI ON, elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte delle Gioie n. 1, presso lo studio dell'Avv. Carolina Valensise che, con l'Avv. Danilo Francescut, lo difende in virtù di procura speciale in calce 1356/01 al controricorso, controricorrente per la cassazione della sentenza 15 dicembre 1998-5 febbraio 1999 n. 115/99 della Corte d'appello di Venezia. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza dell'11 ottobre 2001, dal Cons. Cristarella Orestano;
Sentito, per il controricorrente, l'Avv. Carolina Valensise che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per la inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel novembre del 1995 AN SP convenne in giudizio, avanti il Tribunale di Venezia, ON ET, esponendo: che era proprietaria, per acquisto fattone nel 1985, di un appartamento al terzo piano di uno stabile in Venezia;
che a fianco di tale appartamento vi era quello del convenuto che lo aveva acquistato nel 1978; che tra le due proprietà ed il tetto condominiale vi era uno spazio adibito a soffitta;
che tale spazio, per la parte sovrastante la proprietà di essa attrice, era abusivamente occupato dal predetto ET. Chiese, pertanto, accertarsi che quella parte di sottotetto, cui si accedeva mediante una scala, costituiva pertinenza del suo 2 appartamento ed era comunque di sua esclusiva proprietà per essere stata sempre posseduta da lei o dai suoi aventi causa. Il ET si costituì e contestò la fondatezza della pretesa avversaria, deducendo che il suo appartamento e quello della SP costituivano in origine una sola unità abitativa, poi frazionata, negli anni '50-'60, dall'unico proprietario dell'epoca il quale, sin da allora, aveva destinato la soffitta solo al servizio dell'appartamento ora di proprietà di esso ET, sicché né l'attrice né i suoi aventi causa l'avevano mai posseduta. Con sentenza 10.1.1997 l'adito Tribunale rigettò la domanda. Proposto gravame dalla SP, al quale l'appellato resistette, la Corte d'appello di Venezia, con la sentenza precisata in epigrafe, ha confermato integralmente la decisione di prime cure sulla base delle seguenti considerazioni: - Data la pregressa accertata situazione di appartenenza dei due appartamenti ad un unico proprietario, l'eventuale esistenza di una botola o di una scala adducenti alla soffitta era priva di qualsiasi significato, né l'appellante aveva chiesto di provare che dopo il frazionamento la soffitta fosse rimasta, quanto meno di fatto, divisa in due porzioni tra loro non comunicanti e che alla porzione sovrastante l'appartamento di sua proprietà si fosse continuato ad accedere soltanto attraverso la botola;
3 - Per altro, risultava graficamente dalla documentazione prodotta dall'appellato che la soffitta, per la sua stessa struttura, era un'unica entità non divisa né divisibile anche dopo l'avvenuto frazionamento dei sottostanti locali del terzo piano, il che era confermato dal fatto che nella descrizione del bene venduto al ET si faceva particolare menzione di tale soffitta come unica entità strutturale senza alcuna precisazione di confini e dimensioni;
Orbene, se la precedente unica proprietaria del terzo piano avesse inteso vendere con il primo contratto, intercorso con ET, soltanto una parte della soffitta, sarebbe rimasta proprietaria della porzione sovrastante l'appartamento non venduto, ma non si spiegava, allora, perché nel secondo contratto, intercorso con SP, non ne avesse fatta alcuna menzione, non potendo quella soffitta ritenersi compresa nella formula di stile, estremamente generica, relativa a pertinenze ed accessori;
In ogni caso la natura di pertinenza restava esclusa dall'esistenza di un titolo di acquisto da parte del ET che della soffitta aveva poi fatto uso;
- I capitoli di prova formulati dall'appellante sin dal primo grado erano inammissibili in quanto ininfluenti. Ricorre per cassazione AN SP sulla base di cinque motivi, poi illustrati con memoria, ai quali ON ET replica con controricorso. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre innanzitutto osservare che non ha alcun fondamento il rilievo, contenuto nella parte finale del controricorso, circa una pretesa invalidità della procura a margine del ricorso per il fatto che essa risulta conferita dalla SP agli Avv. Tonetto ed Ongaro con le seguenti testuali parole: “...affinché, in mio nome e per mio conto, la Suprema Corte di Cassazione proponga impugnazione con contestuale motivazione avverso la sentenza....". Si tratta con ogni evidenza, infatti, di un mero refuso di stampa che non ingenera alcun dubbio sulla effettiva volontà della SP di ricorrere in Cassazione a mezzo dei nominati difensori, contro la ' sentenza di secondo grado. Con il primo motivo di ricorso denunziandosi, ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione di diritto e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo si lamenta che la Corte veneziana abbia fatto - riferimento all'esistenza di un frazionamento senza che vi fosse in atti la prova che esso fosse stato "approvato e regolarmente trascritto per renderlo opponibile agli aventi causa dell'unità immobiliare de qua”, il che era tanto più necessario in quanto si trattava di immobile vincolato;
né dal frazionamento risultava che l'intero sottotetto fosse "di competenza” dell'appartamento poi acquistato dal ET. 5 Si censura, inoltre, la gravata sentenza per aver dato come accertato ciò che tale non era, ossia il fatto che il sottotetto, prima del frazionamento, fosse al servizio dell'unico appartamento al terzo piano. Si sostiene, insomma, che il frazionamento non poteva costituire titolo per attribuire all'uno o all'altro dei contendenti l'intera proprietà del sottotetto, tanto più in presenza della botola in corrispondenza della porzione acquistata dalla SP, sicché sarebbero occorse ulteriori indagini istruttorie che, invece, benché richieste, non erano state disposte. Il motivo non merita accoglimento. Quanto alla questione dell'approvazione e trascrizione del frazionamento, non risulta che essa sia stata mai specificamente prospettata in sede di merito tanto che la sentenza impugnata non vi - fa alcun accenno né la ricorrente si duole di omessa pronuncia o di omessa motivazione al riguardo e, d'altra parte, non è dato comprendere quale significato si intenda attribuire all'asserita non opponibilità di detto frazionamento e al vincolo cui era sottoposto l'edificio, visto che la proprietà del terzo piano fu comunque smembrata al momento della vendita di una porzione di esso al ET e che essenzialmente sul contenuto di tale atto, messo a raffronto con quello (posteriore di sette anni) col quale fu venduta la porzione residua alla SP, il giudice d'appello ha fatto leva ai fini della decisione, ritenendo che l'intera soffitta, come unica entità strutturale senza alcuna precisazione di confini e dimensioni, era stata ceduta al primo e che, per converso e di conseguenza, nessuna menzione ne era stata fatta nella successiva vendita alla SP. Contrariamente, poi, a quanto si legge nel ricorso, la Corte veneziana non ha affatto affermato che anteriormente alle due vendite l'intero sottotetto era di spettanza dell'appartamento poi acquistato dal ET ma ha affermato, invece, che esso era a servizio di tutto il terzo piano, allora appartenente ad un unico proprietario, e che non vi era prova (anzi vi era prova documentale contraria) della sua successiva suddivisione in due parti, materialmente separate, corrispondente agli appartamenti di sotto, e neppure del fatto che alla porzione sovrastante l'appartamento SP si fosse continuato ad accedere soltanto attraverso la botola esistente nello stesso. A quest'ultimo proposito deve ritenersi inammissibile la doglianza di mancata ammissione delle “indagini istruttorie prontamente richieste", non precisandosi minimamente nel ricorso quali fossero tali indagini ed in che modo e perché le relative risultanze potessero assumere carattere di decisività. Con il secondo motivo denunziandosi, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., contraddittoria motivazione su altro punto decisivo della controversia si rimprovera al giudice d'appello di aver affermato che dalla documentazione in atti risultava graficamente che la soffitta, per sua stessa struttura, era, anche dopo il frazionamento, un'unica entità 7 non divisa né divisibile e di avere tuttavia ritenuto che essa fosse tutta di spettanza del ET, mentre proprio il fatto che si trattava di un unico locale fungente da intercapedine con il tetto e inutilizzabile per fini abitativi (tanto da non aver fatto sorgere la necessità di una separazione fisica) costituiva elemento per escluderne l'attribuibilità ad uno solo degli appartamenti, ben potendo valere lo stesso ragionamento a sostegno delle ragioni della SP. La censura manca di pregio per ragioni in parte analoghe a quelle esposte in precedenza. La Corte territoriale, infatti, ha posto in rilievo la circostanza della materiale indivisione del sottotetto, non per desumerne immediatamente (e del tutto illogicamente) che esso apparteneva nella sua interezza all'appartamento del ET, ma solo per escludere che al momento della vendita a quest'ultimo vi fossero due distinte soffitte e per rafforzare l'interpretazione di tale contratto nel senso che la soffitta espressamente menzionatavi, senza alcuna precisazione di confini e dimensioni, in sede di descrizione del bene venduto, era quella che copriva l'intero terzo piano, e non soltanto una parte, come confermato dalla lettura dell'altro contratto dove non ve ne era nessuna menzione Deve solo aggiungersi che l'essere originariamente il sottotetto pertinenza di tutto il terzo piano, non escludeva, a norma dell'art. 818 cod. civ., la possibilità che esso venisse venduto nella sua intcrczza al ET, compresa la parte sovrastante l'appartamento rimasto in proprietà del venditore, con conseguente cessazione di detta qualità, rispetto a quest'ultimo, prima che esso venisse venduto alla SP. Con il terzo motivo denunziandosi, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia si lamenta che la Corte territoriale abbia ancorato il - proprio convincimento anche alla circostanza che mentre nel contratto di vendita riguardante il ET si faceva particolare menzione della soffitta, nessuna menzione di essa vi era, invece, nel contratto di vendita riguardante la SP. Si deduce al riguardo che, come "precisato e provato” in entrambi i gradi di merito la soffitta cui faceva riferimento il primo contratto non aveva nulla a che fare con il sottotetto per cui è causa, trattandosi di altro separato e distinto locale, appunto una soffitta, di esclusiva proprietà ET, che non aveva mai costituito oggetto della controversia;
e se nessuno dei due atti menzionava il sottotetto era proprio perché si trattava di mera pertinenza degli appartamenti sottostanti da attribuirsi pro quota ai proprietari degli stessi. Con il quarto motivo denunziandosi, ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione di norma di diritto e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia si contesta l'affermazione della sentenza secondo cui la natura di pertinenza del sottotetto in contestazione restava esclusa dall'esistenza di un titolo di acquisto in capo al ET. 9 Si torna a ripetere, al riguardo, quanto asserito nel motivo precedente circa la non coincidenza col sottotetto della soffitta menzionata nell'atto di acquisto del ET, concludendosi che, quindi, in assenza di un qualsiasi conforto documentale, doveva valere la presunzione di appartenenza del sottotetto al proprietario dell'immobile immediatamente sottostante quando assolva all'esclusiva funzione di isolare e proteggere lo stesso dal caldo, dal freddo e dall'umidità mediante la creazione di una camera d'aria. Le testé esposte censure, da esaminarsi congiuntamente perché strettamente connesse e in gran parte ripetitive, sono inammissibili. Invero, dell'assunto secondo il quale la "soffitta" menzionata nel contratto di compravendita del ET era cosa diversa e distinta dal sottotetto non vi è alcuna traccia nelle conclusioni riportate dalla sentenza impugnata, comprendenti anche i capitoli di prova orale articolati dall'appellante; né la questione, che sarebbe stata di fondamentale importanza ai fini della decisione, risulta in qualche modo affrontata dal giudice d'appello il quale, anzi, dà per pacifico e scontato che si trattava della stessa cosa, tanto che parla indifferentemente di "sottotetto” e di "soffitta", sicché, ove la questione stessa avesse fatto parte del thema decidendum, per averla l'appellante prospettata specificamente coi motivi di appello, si tratterebbe di vero e proprio omesso esame di un punto decisivo della controversia e la ricorrente avrebbe dovuto, non solo denunciarlo, anziché parlare vagamente di 10 omessa e contraddittoria motivazione, ma anche fornire puntuali indicazioni, alla stregua del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, circa il come, il quando e il dove di quella prospettazione, mentre ella, come si è visto, si limita ad asserire, in maniera del tutto generica, di aver “precisato e provato" quanto sopra "sia davanti al Tribunale di Venezia che avanti la Corte d'appello di Venezia". Deve aggiungersi che né qui né in altra parte del sebbene si miri in definitiva a contrastare l'interpretazione ricorso che i giudici del merito hanno data dei due atti di compravendita, nel senso che quello del ET comprendeva uno degli appartamenti al terzo piano e l'intera soffitta e quello della SP l'altro appartamento allo stesso piano con esclusione della sovrastante " né qui né altrove, si diceva, viene denunciata una qualche soffitta violazione dei canoni ermeneutici di cui all'art. 1362 e segg. cod. civ.. Sulla dedotta presunzione di appartenenza del sottotetto al proprietario dell'appartamento immediatamente sottostante, non è il caso di soffermarsi, dovendosi richiamare soltanto quanto osservato, in sede di esame del secondo motivo, circa l'avvenuta cessazione della sua qualità pertinenziale (rispetto all'appartamento ora di proprietà SP) per effetto della precedente vendita di esso, nella sua intera estensione, al ET. Con il quinto motivo - denunziandosi, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia 11 si censura la sentenza impugnata per aver giudicato ininfluenti e, quindi, inammissibili i capitoli di prova articolati dalla ricorrente, mentre entrambe le sollecitate indagini istruttorie erano quanto mai opportune. Anche questa censura deve essere disattesa, e ciò per le medesime ragioni esposte con riguardo all'analoga doglianza formulata con il secondo motivo, non essendo questa Corte in grado di valutare la decisività delle richieste indagini istruttorie in assenza, nel ricorso, di qualsiasi indicazione in ordine al loro tenore e alla loro portata. La stessa ricorrente, d'altro canto, sembra escluderne il carattere decisivo allorquando parla di indagini semplicemente "opportune...per dimostrare la natura e le caratteristiche del locale in questione", dimostrazione, questa, del tutto ininfluente, e tale correttamente ritenuta dalla Corte distrettuale, stante la già evidenziata irrilevanza del carattere originariamente pertinenziale della porzione di sottotetto corrispondente all'appartamento ora della SP, una volta venuta meno la pertinenzialità per effetto della vendita separata (anche) di tale porzione al ET. Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza con liquidazione delle stesse come in dispositivo.
P. Q. M.
12 LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità che liquida in £ 3.131.700 ivi comprese £3.000.000 (tre milioni) per onorario. (E1617,39) ( 1549,37) Così deciso in Roma 1'11 ottobre 2001. IL PRESIDENTE глут ищи Вита ле очити AL CONSIGLIERE ESTENSORE wasa IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSTAS GRE01 109T 129.11 RomaZE A NE ZA ZE A Z IL CANCELLIERE C1 456T h1,32 Francesco Catania TOT. 170,43 AGENZIA CL. LATE ROM Perle 4 19219 170,43 CENTOSETTANTA 143 13