Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2008, n. 13505
CASS
Sentenza 13 marzo 2008

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I delitti di estorsione e di turbata libertà degli incanti possono concorrere formalmente, perché quello di estorsione si connota per la coartazione dell'altrui volontà con lo specifico fine del conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale, quello di turbata libertà degli incanti si caratterizza per il dolo generico, per la coscienza e volontà di impedire, turbare la gara o allontanare gli offerenti, e per essere reato di pericolo che si consuma al momento in cui la gara è impedita o turbata senza che occorra la produzione di un danno o il conseguimento di un profitto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2008, n. 13505
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13505
    Data del deposito : 13 marzo 2008

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