Sentenza 31 maggio 2002
Massime • 1
In virtù dell'art. 20 della legge n. 395 del 1990 che estende agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria le fattispecie criminose previste dalla legge n. 121 del 1981 e relative agli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, integra il reato di cui all'art. 72, comma 1, della legge n. 121 del 1981 (abbandono del posto o del servizio nel corso di operazioni di polizia o durante l'impiego in reparti organici)l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che abbandoni il posto o il servizio nel corso dell' espletamento di specifici compiti di sorveglianza dei detenuti ovvero dell'impiego, unitamente ad altro personale del Corpo, in operazioni afferenti alla custodia dei detenuti all'interno di un istituto carcerario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/05/2002, n. 23654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23654 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO Presidente - del 31/05/2002
Dott. AMEDEO POSTIGLIONE Consigliere - SENTENZA
Dott. GUIDO DE MAIO Consigliere - N. 1257
Dott. VINCENZO TARDINO Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI Consigliere - N. 21260/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto dall'Avv. Ennio Pischedda, difensore di fiducia di MA IO ES, n. a Nuoro il 26.4.1961, avverso la sentenza in data 15.12.2000 della Corte di Appello di Genova, con la quale, in parziale riforma di quella del Pretore di Genova in data 9.6.1998, venne condannato alla pena di giorni quindici di reclusione, pena sostituita con quella di L.
1.125.000 di multa, quale colpevole del reato di cui agli art. 72 della L. n. 121 del 1981 e 20 della L. n. 395 del 1990.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Wladimiro De Nunzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Genova ha confermato la pronuncia di colpevolezza del MA in ordine al reato ascrittogli per avere, quale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Genova, abbandonato il proprio posto.
La sentenza, nel rigettare i motivi di gravame dell'appellante, ha affermato, tra l'altro, che la accertata condotta del MA integra il reato di cui alla contestazione, in quanto il medesimo apparteneva ad un reparto organico addetto ad uno specifico servizio penitenziario ed al momento del fatto svolgeva, altresì, compiti di sorveglianza dei detenuti temporaneamente usciti dalle celle per sbrigare i servizi di pulizia.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia con due motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 72 della L.
1.4.1981 n.121 e 20 della L. 15.12.1990 n. 395.
Si deduce che la sentenza ha tradito la ratio della norma incriminatirice, avendo applicato alle ipotesi di reato di cui alla contestazione i rigorosi criteri enunciati dalla giurisprudenza penale militare in relazione alla fattispecie dell'abbandono di posto, la cui previsione è stata estesa dalla normativa citata agli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, in seguito alla loro smilitarizzazione, e successivamente dalla L. n. 395/90 al Corpo di Polizia penitenziaria.
Si osserva sul punto che il codice penale militare di pace prevede, agli art. 118 e 120, due diverse fattispecie criminose connesse all'abbandono del posto da parte del militare in servizio, diversamente sanzionate in ragione della diversa gravità dei fatti da esse previsti.
Si afferma, quindi, che il precetto del codice penale militare di pace, la cui applicazione è stata estesa dall'art. 72 della L. n.121/81 agli appartenenti al Corpo di Polizia e dall'art. 20 della L. n. 395/90 agli agenti di custodia carceraria, è quello afferente alla fattispecie criminosa più grave di cui all'art. 118, che non sanziona la ipotesi generica e residuale dell'abbandono da parte del militare del posto di guardia o di servizio di cui all'art. 120, bensì quella dell'abbandono del posto o della violazione della consegna da parte del militare cui sono stati affidati compiti di sentinella, vedetta o scolta.
Si argomenta sulla base di tale rilievo che anche la fattispecie criminosa prevista dal citato art. 72, similmente a quanto indicato dalla disposizione sanzionatoria più grave del codice penale militare di pace, richiede che il fatto avvenga nell'espletamento di operazioni particolarmente delicate, come si desume dallo stesso dettato normativo che presuppone l'impegno dell'appartenente al Corpo della Polizia di Stato in operazioni di polizia o l'impiego in reparti organici.
Si esclude, consequenzialmente, che la normale attività di vigilanza affidata al MA al momento del fatto integri le condizioni per l'applicabilità della norma incriminatrice.
Con il secondo motivo si deduce la carenza ed illogicità della motivazione della sentenza.
Si afferma in detto motivo che il criterio interpretativo seguito dai giudici di merito, desunto dalla giurisprudenza militare, secondo il quale la fattispecie criminosa non consente indagini in ordine alla effettiva incidenza del fatto sulla continuità del servizio, contrasta logicamente con il successivo rilievo che l'imputato non ha neppure riferito il proprio stato patologico, addotto a giustificazione dello allontanamento dal posto, ai diretti superiori, nè si è sottoposto al controllo medico dei sanitari del carcere. Il ricorso non è fondato.
Stabilisce l'art. 72 della L.
1.4.1981 n. 121:
"L'appartenente alla Polizia di Stato che, nel corso di operazioni di polizia o durante l'impiego in reparti organici, abbandona il posto o il servizio, o viola l'ordine o le disposizioni generali o particolari impartite, è punito con la reclusione fino a tre anni. La reclusione è da uno a quattro anni se il fatto è commesso: 1) durante il servizio di ordine pubblico o di pubblico soccorso;
2) nella guardia a rimesse di aeromobili o a depositi di armi, munizioni o materie infiammabili o esplosive;
3) a bordo di una nave o di un aeromobile;
4) col fine di interrompere la continuità e la regolarità del servizio;
5) da tre o più appartenenti alla polizia di Stato in concorso tra loro;
6) da un comandante di reparto o dal dirigente di un ufficio o servizio.
Se dal fatto deriva l'interruzione del servizio o grave danno la pena è della reclusione da due a cinque anni".
L'art. 20 della L. 15. 12.1990 n. 395 ha, poi, esteso la applicazione delle fattispecie criminose previste dalla L. n. 121/81 al personale del Corpo di polizia penitenziaria, anche in questo caso in conseguenza della smilitarizzazione del disciolto Corpo degli agenti di custodia.
Osserva, quindi, la Corte che la evidente finalità delle disposizioni di cui agli art. 71 e seg. della L. n. 121/81 di estendere agli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato alcune fattispecie criminose previste dal codice penale militare di pace, non più applicabili in conseguenza della smilitarizzazione del Corpo della Polizia di Stato, non esclude affatto la totale autonomia delle ipotesi di reato previste dalla legge di riforma della Amministrazione della pubblica sicurezza.
Le fattispecie criminose previste dagli art. 72 e seg. della legge citata non costituiscono, infatti, il risultato di un'automatica trasposizione delle analoghe fattispecie già previste dal predetto codice penale militare - peraltro impossibile stante la diversità dei compiti attribuiti agli appartenenti alle Forze Armate, quali si evincono anche dallo specifico inquadramento nel loro ambito delle ipotesi di reato di cui agli art. 118 e 120 del codice penale militare di pace -, bensì il frutto di una rielaborazione che tiene conto della diversa natura e funzioni della Amministrazione della pubblica sicurezza, di talché l'interpretazione della ipotesi di reato in esame alla luce delle analoghe previsioni del codice penale militare si palesa fuorviante.
Di tale criterio di ermeneutica, e cioè della necessità di inquadrare la fattispecie criminosa di cui all'art. 72, primo comma, della L. n. 121/81 nell'ambito delle mansioni di istituto o degli specifici compiti affidati e affidabili all'appartenente al Corpo di polizia, si deve, altresì, tener conto nella estensione, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 395/90, delle fattispecie criminose previste dalla L. n. 121/81 al personale del Corpo di polizia penitenziaria. Si palesa evidente, infatti, che l'ipotesi di cui al primo comma del citato art. 72, e cioè l'impego in operazioni di polizia o l'impiego in reparti organici - condizioni richieste dalla disposizione citata affinché l'abbandono del posto o del servizio o le altre violazioni previste integrino la fattispecie criminosa - devono essere rapportate alle peculiari e di per sè delicate funzioni di vigilanza sui detenuti demandate dalla legge agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, di talché l'espletamento al momento del fatto di specifici compiti di sorveglianza dei detenuti, ovvero l'impiego unitamente ad altro personale del Corpo in operazioni afferenti alla custodia dei detenuti all'interno di un istituto carcerario costituiscono senza ombra di dubbio l'elemento costitutivo richiesto dalla norma perché si configuri, nel caso di abbandono del posto o del servizio, l'ipotesi di reato contestata.
Orbene, l'accertamento della impugnata sentenza in ordine alla circostanza che al momento dello abbandono del proprio posto il MA stava svolgendo compiti di vigilanza sui detenuti temporaneamente usciti dalle celle per sbrigare i servizi di pulizia individua senza ombra di dubbio gli elementi costituivi della fattispecie criminosa ascritta all'imputato.
Il secondo motivo di gravame è manifestamente infondato. Esattamente l'impugnata sentenza ha rilevato che il reato si consuma con il semplice fatto dell'abbandono del posto o del servizio, essendo irrilevante l'accertamento della assenza di conseguenze che da tale fatto siano derivate.
L'effettiva interruzione del servizio o la verificazione di altro danno integrano, infatti, l'ulteriore ipotesi criminosa di cui all'ultimo comma del citato art. 72.
Si palesa, invece, evidente che l'ulteriore rilievo dei giudici di merito in ordine al fatto che l'imputato non ebbe a comunicare ai propri superiori l'asserito stato patologico, ne' provvide a farsi esaminare dai medici del carcere, non afferisce alle possibili conseguenze dell'abbandono del posto, bensì alla valutazione della condotta criminosa in sè considerata, al fine di escludere l'eventuale esistenza di cause di non punibilità.
Non sussiste affatto, perciò, la contraddittorietà logica dei citati rilievi motivazionali denunciata dal ricorrente. Il ricorso deve essere, pertanto rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente MA IO ES al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 31 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2002