Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2006, n. 4925
CASS
Sentenza 26 gennaio 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

I delitti di estorsione e di turbata libertà degli incanti possono concorrere formalmente nel caso in cui la condotta materiale e l'elemento soggettivo abbiano in concreto realizzato entrambi i fatti puniti dagli artt. 353 e 629 cod. pen., dal momento che l'estorsione si caratterizza per una coartazione dell'altrui volontà con lo specifico fine del conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale, ed il delitto di turbata libertà degli incanti si connota invece per il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di impedire, turbare la gara o allontanare gli offerenti, e per essere reato di pericolo che si consuma nel momento e nel luogo in cui si è impedita o turbata la gara, senza che occorra né la produzione di un danno né il conseguimento di un profitto.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2006, n. 4925
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4925
    Data del deposito : 26 gennaio 2006

    Testo completo