Sentenza 26 gennaio 2006
Massime • 1
I delitti di estorsione e di turbata libertà degli incanti possono concorrere formalmente nel caso in cui la condotta materiale e l'elemento soggettivo abbiano in concreto realizzato entrambi i fatti puniti dagli artt. 353 e 629 cod. pen., dal momento che l'estorsione si caratterizza per una coartazione dell'altrui volontà con lo specifico fine del conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale, ed il delitto di turbata libertà degli incanti si connota invece per il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di impedire, turbare la gara o allontanare gli offerenti, e per essere reato di pericolo che si consuma nel momento e nel luogo in cui si è impedita o turbata la gara, senza che occorra né la produzione di un danno né il conseguimento di un profitto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2006, n. 4925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4925 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 26/01/2006
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 135
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 045038/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EL MA, N. IL 08/07/1964;
avverso ORDINANZA del 26/09/2005 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MACCHIA ALBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI M., che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori avv. MAGGI Giovanni, di Livorno ed avv. MARZADINI di Lucca, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
Con ordinanza del 26 settembre 2005, il Tribunale di Firenze ha respinto la richiesta di riesame formulata nell'interesse, fra gli altri, di EL AR, avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno l'8 settembre 2005, con la quale era stata disposta nei confronti del predetto la misura degli arresti domiciliari per il reato di tentata estorsione. Propongono ricorso per Cassazione i difensori, i quali denunciano, nel primo motivo, erronea applicazione della legge penale, in quanto, essendosi nella specie contestata una condotta di turbativa d'asta e poiché, come affermato in una pronuncia di questa Corte, i reati di cui all'art. 353 c.p., e quello di cui all'art. 629 c.p., non possono concorrere, ostandovi il principio di specialità sancito dall'art. 15 c.p., la cautela risulterebbe nella specie applicata contra legem:
ciò perché, dovendosi ritenere "prevalente"" il reato di cui all'art. 353 c.p., ed "assorbito" il delitto di estorsione, la misura cautelare non sarebbe applicabile, in quanto la pena edittale prevista per la turbativa d'asta è inferiore al limite stabilito dall'art. 280 c.p.p., comma 1. Nel secondo motivo si lamenta, invece, mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, posto che i rilievi svolti al riguardo tanto nella ordinanza applicativa della misura che nella pronuncia adottata in sede di riesame, risulterebbero apodittici e privi di qualsiasi riferimento alle specifiche circostanze e modalità del fatto ed alla personalità dell'indagato.
Il ricorso non è fondato. Può anzitutto osservarsi come nella giurisprudenza di questa Corte risulti prevalente - in piena sintonia, d'altra parte, con la dottrina espressasi sul punto - l'orientamento secondo il quale i delitti di estorsione e quello di turbata libertà degli incanti, previsti, rispettivamente, dagli artt. 629 e 353 c.p., possono concorrere formalmente, in quanto le due norme hanno diversa obiettività giuridica, tutelando la prima il patrimonio, attraverso la repressione di atti diretti a coartare la libertà di autodeterminazione del soggetto negli atti di disposizione patrimoniale e la seconda la libera formazione delle offerte nei pubblici incanti e nelle licitazioni private (cfr. Cass., Sez. 2^, 30 novembre 1989, Vitali;
Cass., Sez. 2^, 25 settembre 2003, Ciserani, nonché - sul finitimo problema relativo al concorso tra la turbata libertà degli incanti ed il delitto di truffa, potendosi il primo realizzare anche attraverso condotte fraudolente, Cass., Sez. 2^, 19 maggio 1982, Marella;
Cass., Sez. 2^, 4 novembre 2004, Brabanti). In tale contesto, appare essere dunque isolata la pronuncia evocata dal ricorrente, secondo la quale, sul presupposto che il reato di cui all'art. 353 c.p., avrebbe natura plurioffensiva - tutelando, la norma, non solo la libertà di partecipazione alle gare nei pubblici incanti, ma anche la libertà di chi vi partecipa ad influenzarne l'esito, secondo la libera concorrenza ed il gioco della maggiorazione delle offerte - in base al principio di specialità espresso dall'art. 15 cod. pen., tale delitto non potrebbe concorrere con quello di estorsione, con la conseguenza che quest'ultimo dovrebbe ritenersi "assorbito" nel primo (Cass., Sez. 6^, 3 marzo 2004, P.M. in proc. Del Regno). Tale assunto non può essere condiviso. È noto, al riguardo, come in tema di concorso apparente di norme si sia venuta ad affermare, in dottrina ed in giurisprudenza, una impostazione di tipo teleologico, che assegna all'interesse protetto dalle norme convergenti un ruolo fondamentale, al punto che, secondo alcuni, la locuzione "stessa materia" - che qualifica l'operatività del principio sancito dall'art. 15 cod. pen. - dovrebbe essere interpretata alla stregua di identità del bene giuridico, con la conseguenza che potrebbe porsi un problema di concorso apparente di norme e, dunque, di necessaria applicazione del principio di specialità, solo tra norme che tutelino lo stesso bene:
il che - si è sottolineato - presuppone, peraltro, che tra le norme sussista un rapporto di specialità cosiddetta "unilaterale", vale a dire che una delle due disposizioni contenga in sè tutti gli elementi dell'altra, più un quid pluris "specializzante" (il paradigma del bene protetto, come fulcro del regime del concorso apparente di norme, è di gran lunga prevalente nella giurisprudenza di questa Corte: v., fra le altre, Cass., Sez. un., 21 aprile 1995, La Spina;
Cass., Sez. un., 28 ottobre 1997, Deutsch). La validità del criterio della identità del bene protetto si stempera, tuttavia, nelle ipotesi in cui, facendo leva su una analisi strutturale delle fattispecie poste a raffronto, sia dato registrare fra le stesse un rapporto di specialità bilaterale o reciproca, tanto per specificazione che per aggiunta, dando vita ad un fenomeno di "cerchi concentrici" di previsioni precettive, tra le quali potrebbe intravedersi un rapporto di correlazione "gerarchica", dissolvibile in funzione dei criteri di sussidiarietà, di consunzione o di assorbimento. In tale prospettiva, svalutandosi il rilievo della diversità strutturale, in dottrina ed in parte della giurisprudenza (Cass., Sez. 1^, 18 marzo 1996, Semeraro), si è affermata, quale ratio e fondamento della disciplina del concorso apparente di norme, l'esistenza, nel sistema, di un principio di ne bis in idem sostanziale, secondo il quale, in tutte le ipotesi di concorso di norme - pur se astrattamente diverse per struttura - sarebbe inibito porre a carico dell'agente lo stesso fatto più di una volta, qualora l'intero disvalore sia compiutamente assorbito da una delle varie fattispecie in ipotesi concorrenti. Tuttavia, si è di recente osservato, i criteri di assorbimento e di consunzione sarebbero privi di base normativa, giacché la clausola di riserva che compare quale ultimo inciso nell'art. 15 cod. pen., consente l'applicazione della norma generale in luogo di quella speciale, considerata sussidiaria, ma soltanto nelle ipotesi espressamente previste: dunque, una norma derogatoria, di stretta interpretazione, e non certo evocabile come "esempio" di un principio generale alternativo rispetto a quello di specialità. Inoltre, si è pure sottolineato, i giudizi di valore che i criteri di assorbimento e consunzione richiederebbero, si pongono tendenzialmente in contrasto con le esigenze di determinatezza e tassatività cui l'intero sistema penale deve ispirarsi;
mentre i profili di "discrezionalità" che possono caratterizzare, nel quadro del criterio di specialità, l'attività di selezione degli elementi da considerare rilevanti per la comparazione delle fattispecie - in particolare, nelle ipotesi di specialità per aggiunta - si collocano pur sempre nell'alveo di una "attività interpretativa, che costringe nell'ambito degli elementi strutturali delle fattispecie la inevitabile componente valutativa del raffronto, anziché rimuoverla o lasciarla priva di criteri davvero controllabili". Una opzione, questa, evidentemente preferibile rispetto a quella che fa leva sui criteri di assorbimento e di consunzione, considerato che gli stessi "esigono scelte prive di riferimenti normativi certi, appunto perché dichiaratamente prescindono dalla struttura delle fattispecie" (Cass., Sez. un, 20 dicembre 2005, Marino). L'analisi strutturale e teleologica delle figure delittuose che vengono qui in discorso assume, pertanto, rilievo dirimente. Quanto all'interesse tutelato, e come già si è fatto cenno, è ricorrente in giurisprudenza l'assunto secondo il quale l'oggetto giuridico del reato previsto dall'art. 353 cod. pen. - fatto palese anche dalla collocazione della norma - è rappresentato dall'interesse della pubblica amministrazione a che la gara, che deve precedere la stipulazione di un contratto dal quale deriva una entrata oppure una spesa, si svolga nella più ampia libertà e regolarmente sotto ogni aspetto, poiché soltanto da una competizione nella quale le leggi economiche abbiano potuto agire e spiegare ogni loro effetto possono essere indicate le condizioni per una contrattazione giusta e conveniente (Cass., 28 ottobre 1974, Demuro). In una prospettiva peraltro più "matura" e volta a mettere in risalto la garanzia che la norma mira ad apprestare anche per il normale gioco della concorrenza (Cass., 8 maggio 1998, Misuraca), è senz'altro da condividere l'assunto secondo il quale il bene protetto dall'art. 353 cod. pen. è rappresentato, non soltanto dalla libertà di partecipazione alle gare nei pubblici appalti o nelle licitazioni private, ma anche dalla libertà di chi vi partecipa di influenzarne l'esito, secondo la libera concorrenza e attraverso il gioco della maggiorazione delle offerte (Cass., 26 gennaio 2000, Pizzarotti). Il tutto secondo una linea volta a privilegiare il valore della par condicio, insito in qualsiasi procedimento di tipo concorsuale. Da tutto ciò, la diffusa affermazione che tende ad inquadrare la fattispecie in esame tra i reati plurioffensivi, con connotazioni, anche, di plurilesività, proprio in considerazione della platea dei partecipanti alla gara, e delle posizioni soggettive qualificate che essi rivestono agli effetti dei diritti e degli interessi di cui sono portatori. Se, quindi, la turbativa d'asta si perfezioni attraverso una condotta di violenza o di minaccia, è evidente che si realizzi un rapporto di genus ad speciem rispetto alla "innominata" figura della violenza privata prevista dall'art. 610 cod. pen., posto che la prima comprende in sè tutti gli elementi della seconda (non ultimo, si è detto, anche l'interesse tutelato), più elementi "specializzanti" che valgono ad escludere il concorso fra le norma. Ben diversa, è, invece, la struttura e l'obiettività giuridica del delitto di estorsione, il quale pur "contiene" in sè l'ipotesi generica della violenza privata. L'estorsione, infatti, si caratterizza per una coartazione della altrui volontà con lo specifico fine del conseguimento di un ingiusto profitto, con altrui danno patrimoniale: la differenza è pertanto evidente, sia per ciò che attiene elemento soggettivo, posto che quella finalità è del tutto estranea al reato di cui all'art. 353 c.p., connotato, invece, dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di impedire, turbare la gara o allontanare gli offerenti, con l'uso dei mezzi indicati dalla stessa previsione normativa;
sia perciò che attiene all'evento, posto che il reato (di pericolo) si consuma nel momento e nel luogo in cui, con l'uso di uno dei mezzi previsti dalla legge, si è impedita o turbata la gara, senza che occorra ne' la produzione di un danno, ne' il conseguimento di un profitto (Cass., Sez. 6^, 24 ottobre 1997, Todini). La condotta che realizzi una estorsione, dunque, non può in nessun caso ritenersi "assorbita" nel reato di turbativa d'asta, ne' quest'ultimo può ritenersi "consumato" nel primo, diversi essendo i "perimetri" di offensività che le due previsioni, strutturalmente e teleologicamente non sovvrapponibili, mirano a delineare. Ove, dunque, la condotta materiale e l'elemento soggettivo abbiano in concreto realizzato entrambi i "fatti" puniti dagli artt. 629 e 353 cod. pen., le relative previsioni concorrono fra loro, giacché soltanto in questo modo il diverso disvalore che le norme stesse esprimono ed intendono perseguire, può dirsi integralmente "coperto". D'altra parte, a far velo a qualsiasi ipotesi di "assorbimento" sta, nella specie, la condotta materiale ascritta all'indagato, giacché la stessa, in aggiunta alla turbativa d'asta, era intesa a conseguire un guadagno di gran lunga maggiore rispetto al prezzo di aggiudicazione, attraverso la rivendita dell'immobile alle parti offese, "approfittando dell'interesse stringente dei due coniugi a non perdere la loro casa di abitazione".
Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso, giacché i giudici del merito hanno dato atto, sia pure in forma sintetica, delle specifiche circostanze e modalità dei fatti - in particolare con riferimento alla attività professionale svolta ed alle risultanze delle intercettazioni, dalle quali è emerso che gli indagati, nel parlare con le parti offese, si dichiaravano "adusi a un tale tipo di comportamento" - alla stregua dei quali hanno ritenuto adeguata e proporzionata la misura applicata. Segue, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2006