Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/1998, n. 8443
CASS
Sentenza 8 maggio 1998

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Massime3

I delitti di turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.) e di truffa (art. 640 cod. pen.) possono concorrere formalmente, dato che essi sono caratterizzati da distinte oggettività giuridiche - l'uno essendo rivolto alla difesa del regolare svolgimento delle gare e l'altro alla tutela della integrità patrimoniale del soggetto passivo - e dalla diversità degli elementi costitutivi.

Nel reato di truffa, il profitto dell'agente, che non assuma un attuale profilo di patrimonialità, ben può consistere in altra situazione di vantaggio, eventualmente propedeutica al conseguimento di un vantaggio economico, e il danno patrimoniale del soggetto passivo non deve essenzialmente apprezzarsi in termini di diretto collegamento con l'altrui profitto. (Fattispecie in cui gli agenti sono stati ritenuti colpevoli dei reati di turbata libertà degli incanti e di truffa, in concorso formale, avendo procurato un danno alla pubblica amministrazione che aveva indetto la gara in relazione agli oneri finanziari occorrenti per la nuova gara, ed avendo conseguito l'ingiusto profitto della aggiudicazione della gara irregolarmente tenutasi).

Nel reato di turbata libertà degli incanti, la condotta di turbamento si verifica quando si altera il normale svolgimento della gara attraverso l'impiego di mezzi tassativamente previsti dalla norma incriminatrice. Tra tali mezzi, la "collusione" va intesa come ogni accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, mentre il "mezzo fraudolento" consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, dato che la fattispecie prevista dall'art. 353 cod. pen. si qualifica come reato di pericolo. (Fattispecie nella quale è stata ravvisata la configurabilità del reato in questione in relazione alla condotta di partecipanti a una licitazione privata che avevano proceduto, coordinati da un terzo estraneo alla procedura, a predisporre le singole offerte in modo graduato e coordinato tra le stesse, così da influire in maniera decisiva sulla individuazione del soggetto aggiudicatario della gara e sulla determinazione del prezzo dell'appalto).

Commentario1

  • 1Alle Sezioni unite due quesiti in tema di allontanamento degli offerenti da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private
    Guido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 27 marzo 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/1998, n. 8443
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8443
Data del deposito : 8 maggio 1998

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